Raccomandata
Incarto n. 31.2012.14
BS/sc
Lugano 25 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 ottobre 2012 emanata da
in relazione alla
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
PI 1
ritenuto in fatto
1.1. La PI 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) l’__________ 2007, con sede a __________ aveva quale scopo sociale, in particolare, la produzione di pale ed eliche di elicottero in materiale composito e di altri componenti aereonautici o per impieghi di altra natura in materiale composito.
RI 1 è stato amministratore unico, con diritto di firma individuale, dalla costituzione della società fino al fallimento decretato il 26 aprile 2012.
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2010.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi costringendo la Cassa a procedere, dal mese di maggio 2008, all’invio di diffide e, dal mese di settembre 2010, all’avvio di procedure esecutive (cfr. specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali 2008 - 2010; doc. B-B2). Le procedure esecutive sono sfociate in cinque attestati di carenza beni rilasciati il 25 marzo 2011, 13 luglio 2011 e 18 gennaio 2012 relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati per gli anni 2009 e 2010 (doc. C-C4).
Con decreti 26 aprile 2012 e 4 maggio 2012 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura rispettivamente la sospensione della procedura di fallimento della società.
La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 43'125,25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti per gli anni 2009 e 2010, quest’ultimo sino al mese di giugno (doc. D-D2).
La procedura di liquidazione di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. E).
La società è stata radiata da RC il __________ 2012.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 28 giugno 2012 – confermata con decisione su opposizione 26 ottobre 2012 – la Cassa ha chiesto ad RI 1 il risarcimento di fr. 43'125,25, importo corrispondente ai contributi partiteci non soluti dalla FA 1 negli anni 2009 e 2010, quest’ultimo sino a giugno.
1.4. Contro la citata decisione su opposizione, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. In sostanza egli ritiene che non possa essergli rimproverata una violazione per negligenza grave delle prescrizioni poiché a seguito del suo arresto in __________, avvenuto il 3 marzo 2010, ed al suo grave stato di salute non poteva più seguire la normale attività lavorativa in seno alla società. In via subordinata egli chiede che il risarcimento sia limitato al periodo in cui era attivo in ditta, ossia per un danno di fr. 23'998,80. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa, la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, confermando una violazione per negligenza grave delle prescrizioni.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni (cfr. consid. 1.2) la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria al ricorrente, amministratore unico della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici del 2009 e 2010 (gennaio - giugno) non versati dalla società.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno di fr. 43'125,25, rimasto incontestato, è costituito dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della FA 1 per il 2009 ed il 2010, quest’ultimo sino a giugno. I contributi sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub. doc. 3). Inoltre, dallo specchietto concernente l’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (doc. B-B2), al cui tenore va fatto riferimento, si evince l’ammontare totale dei contributi rimasti scoperti, oggetto dell’insinuazione all’UF (doc. E).
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7. Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che non possa essergli rimproverata una negligenza grave in quanto a motivo del suo arresto in __________, avvenuto il 3 marzo 2010, ed al suo grave stato di salute non poteva più seguire la normale attività lavorativa della FA 1.
In particolare al riguardo egli rileva:
" (…)
In concreto, occorre considerare le seguenti circostanze, dalle quali risulta che al ricorrente non può essere rimproverato nulla:
visto i fatti di cui era accusato (traffico di armi con l'__________), il ricorrente è stato carcerato in regime di isolamento totale senza possibilità di ricevere o mandare lettere e con diritto di visita inesistente;
dal carcere il ricorrente ha tentato di dare procura alla signora __________ e fatto richiesta in tal senso, tramite il suo avvocato __________ di poter firmare una procura, ma i giudici __________ si sono sempre opposti;
il ricorrente ha chiesto di incontrare un rappresentante del consolato svizzero, ma i giudici __________ non hanno mai dato l'autorizzazione;
il ricorrente è stato scarcerato solo il 29 luglio 2010, ma con il divieto di espatrio revocato solo il 2 novembre 2010, quando ormai era ricoverato in ospedale in __________ in cura per il cancro con trattamenti intensivi di chemioterapia e di radioterapia (vedi allegati doc. da 1 a 3).
nel gennaio 2011, dopo consultazione all'ospedale di __________ il ricorrente ha dovuto continuare i trattamenti in __________ perchè, senza una liberatoria totale, gli ospedali in Svizzera si rifiutano di continuare o riprendere i trattamenti iniziati in __________ (tuttora per i trattamenti e i controlli è seguito da __________ e dove deve recarsi ogni 2-3 settimane.
È pertanto evidente che il ricorrente, dopo il suo arresto in __________ e alla grave malattia (tumore), sviluppata proprio a seguito della detenzione in carcere in condizioni a dir poco disumane, non è più stato in grado di seguire gli affari della società, nella quale egli ha investito, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato. " (doc. I, p. 4)
Egli sostiene inoltre che:
" (…)
Pertanto, non si può imputare al ricorrente un manco al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti). Aggiungasi che anche la delega dell'amministrazione ad un terzo non era possibile ed inoltre l'attività nella quale era attiva la fallita necessità conoscenze tecniche specifiche che non si possono trovare facilmente sul mercato.
A seguito dell'arresto e poi della malattia il ricorrente non ha neppure potuto incassare il rimborso di un deposito di garanzia di euro 80'000.--, con la quale avrebbe pagato anche i contributi paritetici arretrati.
È inoltre opportuno sottolineare, nel valutare il comportamento del ricorrente, che la FA 1., fondata nel luglio 2007, non ha mai emesso alcuna fattura, nè avuto incassi di sorta, ritenuto che l'attività di produzione avrebbe dovuto cominciare verso Settembre 2010 e tutti gli investimenti e stipendi sono stati finanziati in proprio dalle altre attività della Holding, attività che sono tutte cessate dal momento della carcerazione del ricorrente, impedendo così di continuare a finanziare la FA 1, fino all'avvio della produzione. (…)" (doc. I, p. 5)
2.8. Va qui ricordato, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), motivo per cui sia l’arresto che la malattia sono da esaminare nell’ambito di eventuali motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa per il mancato pagamento dei contributi dovuti.
Nel caso concreto, la detenzione in __________ (3 marzo 2010 – 28 aprile 2010 in regime di custodia cautelare in carcere) e l’asserita impossibilità di conferire in quel periodo procura alla signora __________ non esimevano il ricorrente, una volta sottoposto agli arresti domiciliari (revocati il 26 luglio 2010; cfr. Ordinanza 26 luglio 2010 del __________; doc. A1) di attivarsi affinché almeno i contributi correnti del I trimestre 2010 venissero effettivamente versati alla Cassa, ad esempio delegando le mansioni di amministratore alla succitata persona, tenuto conto inoltre che solo il 2 novembre 2010 gli è stato revocato il divieto di espatrio dal suolo __________ per poter iniziare le cure mediche in Svizzera (cfr. Ordinanza 2 novembre 2010 del __________, doc. A2), cure che di fatto ha però svolto a __________ (cfr. lettera di dimissione 17 novembre 2010 dell’Ospedale __________; doc. 3). Quale ultima misura egli avrebbe potuto dimettersi da amministratore unico, carica che invece ha ricoperto fino all’apertura del fallimento nell’aprile 2012 (un precedente fallimento decretato il 16 marzo 2011 è stato revocato il 21 marzo 2011; cfr. estratto RC in doc. H).
Non vi è inoltre motivo per ritenere che la detenzione in Italia fosse stata in ultima analisi un impedimento al regolare versamento dei contributi, ritenuto che già prima della stessa la società aveva accumulato un importante debito contributivo nei confronti della Cassa. Infatti, come si evince dalla decisione contestata, al momento dell’arresto dell’insorgente (3 marzo 2010) la FA 1 presentava un debito contributivo di fr. 23'993,80 riguardante l’acconto del IV trimestre 2009 (fr. 4'238,40) e il conteggio di chiusura per l’anno 2009, emesso il 23 febbraio 2010 sulla base della dichiarazione dei salari presenta dalla società il 21 gennaio 2010 (sub doc. E). Inoltre, l’ultimo versamento di contributi paritetici è avvenuto l’11 dicembre 2009 (cfr. il citato specchietto sull’evoluzione dei pagamenti), quindi tre mesi prima dell’arresto. Di questa situazione il ricorrente era pienamente al corrente visto che, come si evince dal verbale d’interrogatorio 3 maggio 2012 presso l’UEF di __________, si occupava personalmente della contabilità (doc. G).
Riguardo ai sostenuti motivi medici asseritamente d’impedimento al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal suo mandato di amministratore unico, questa Corte ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante che l’interessato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30 aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico - beneficiario di una rendita d’invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società - che era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli formalmente era amministratore.
Infine, nella STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso che la grave affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una struttura di personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali) di un amministratore unico non permetteva di ipotizzare che lo stesso “potesse vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla conclusione di dimettersi quale amministratore unico”, motivo per cui la responsabilità ex art. 52 LAVS non è stata confermata. Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza 3 aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (….) a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.
Nel caso concreto, senza misconoscere la gravità della patologia insorta dopo la scarcerazione, in applicazione della succitata giurisprudenza non si può tuttavia ritenere che l’interes- sato sia stato impedito perlomeno di delegare a terzi gli affari della società, in modo, ad esempio, da incassare “.. il rimborso di un deposito di garanzia di euro 80'000.--, con la quale avrebbe pagato anche i contributi paritetici arretrati “ (cfr. consid. 2.7).”
Visto quanto sopra, si deve concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
2.9. Occorre ora esaminare se la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio.
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso concreto, la FA 1 era in cronico ritardo per quel che concerne il versamento degli oneri sociali. Come si evince dal citato specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali 2008 - 2010 (doc. B-B2), sin dall’affiliazione alla Cassa la società non ha regolarmente versato i contributi, motivo per cui l’amministrazione ha dovuto sistematicamente diffidare la società a partire dal 9 maggio 2008 e precettarla dal 10 settembre 2009, quindi ben prima dell’arresto. Come detto, al 3 marzo 2010, giorno dell’arresto, i contributi rimasti scoperti ammontavano fr. 23'993,80 e riguardavano l’acconto 2009 ed il saldo 2009.
In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).
Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che in casu è accaduto.
Infine, non è rilevante, come sostenuto dal ricorrente e riportato al consid. 2.7, che “…. la FA 1, fondata nel luglio 2007, non ha mai emesso alcuna fattura, né avuto incassi di sorta, ritenuto che l'attività di produzione avrebbe dovuto cominciare verso Settembre 2010 e tutti gli investimenti e stipendi sono stati finanziati in proprio dalle altre attività della Holding, attività che sono tutte cessate dal momento della carcerazione del ricorrente, impedendo così di continuare a finanziare la FA 1., fino all'avvio della produzione (…)".
Determinante è invece che la società non ha riversato i contributi paritetici (peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti ex art. 51 cpv. 1 LAVS) e che, come visto sopra, non è ravvisabile alcun valido motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa.
Ne consegue che il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 43'125,25.
2.10. L’insorgente ha chiesto la propria audizione e quella del teste __________.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. Non necessaria è inoltre l’audizione di __________ visto che avrebbe dovuto comprovare quanto asserito nel ricorso, i cui motivi, come visto, non sono sufficienti per esimere l’insorgente da una sua responsabilità ex. art. 52 LAVS.
Va poi fatto presente che il ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi dinanzi a questo Tribunale ed una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, p. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti