ccomandata
Incarto n. 31.2012.13
FC/sc
Lugano 28 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° ottobre 2012 emanata da
in relazione alla fallita
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
ritenuto, in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, é stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2004. Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di lavori di gessatura, cartongesso, intonaci, isolazione termica, stuccature e lavori affini oltre a attività nel campo della progettazione, costruzione in proprio, partecipazione ad altre imprese e tutte le attività nel settore edile, compresa la compera e la vendita di immobili.
RI 1ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 10 ottobre 2008 fino alla data di fallimento della società (cfr. doc. 1/A).
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. settembre 2008.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal luglio 2010 e precettarla dal settembre 2010 (cfr. doc. 1/C-C2).
In data 18 marzo 2011 l’UE di __________ ha rilasciato attestati carenza beni relativi ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per i mesi da gennaio a luglio 2010 (doc. 1/B).
Con decreti 22 marzo e 11 aprile 2011 la Pretura del distretto di __________ ha dichiarato l’apertura della procedura di fallimento a far tempo dal 23 marzo 2011, rispettivamente la sospensione della procedura per mancanza di attivo (pubblicazioni FUSC del __________ 2010).
La Cassa ha insinuato il 22 luglio 2011 all’UF di __________ il proprio credito di fr. 27'914.60 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo 2009 – 2010, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/C-C2).
La procedura di fallimento essendo stata sospesa per mancanza di attivo (doc. 1/D), l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto. Il __________ 2011 la società è stata radiata d’ufficio.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 30 maggio 2012, confermata con provvedimento su opposizione 1. ottobre 2012 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 27'914.60 per contributi paritetici non soluti dalla FA 1 negli anni 2009 e 2010, avendo egli per quel periodo ricoperto la carica di amministratore unico (doc. 2).
1.4. Con il presente ricorso RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa - osservato come il ricorrente in sostanza proponga le medesime argomentazioni dell’opposizione 19 giugno 2012 - ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso, con motivazioni che pure verranno esposte, nella misura del necessario, nel merito.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TF ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati.
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assu-rances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003; H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in applicazione dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento, da parte della DT 1del saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti nel 2009 e 2010 e determinati in base alle relative distinte salari, per un ammontare complessivo di fr. 27'914.60.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650).
Inoltre
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). Occorre in altre parole esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).
2.7. Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della PI 1 e dopo aver ricevuto comunicazione dall’UEF della chiusura del fallimento e, quindi, dell’impossibilità di tacitare il credito insinuato, la Cassa, entro il termine biennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) al qui ricorrente, amministratore unico della citata società, il risarcimento ex art. 52 LAVS del danno per i contributi paritetici relativi agli anni 2009 - 2010 rimasti scoperti, in ragione di complessivi fr. 27'914,60.- (comprensivi di spese d’amministrazione, d’intimazione, di tassazione d’ufficio, spese esecutive ed interessi di mora). Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base delle distinte salariali 2009 e 2010 (sub doc. F e F1) e del rapporto dell'Ispettorato della Cassa concernente le rettifiche per prestazioni di manodopera di persone iscritte quali indipendenti per il 2010 (doc. 1/D).
L’insorgente contesta la sua responsabilità rilevando essenzialmente di essersi gravemente ammalato nel corso del 2010 e di non aver quindi potuto gestire l’azienda; egli contesta quindi la dichiarazione dei salari e il conseguente conteggio relativi all’anno 2010.
2.8. RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 10 ottobre 2008 sino al suo fallimento.
Accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore o altro dipendente: con questa delega delle competenze egli non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).
In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente gestita anche dal direttore __________ non può assurgere a valido motivo di discolpa. Ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta infatti l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’a-zienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 e 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002). Del resto, se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il membro del CdA o l'amministratore unico (i cui doveri risultano accresciuti; DTF 112 V 3) sarà ritenuto responsabile del danno.
In questo contesto il fatto, per esempio, di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento degli oneri sociali da parte dell’asserito amministratore di fatto non può assurgere a motivo di discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 e 15 dicembre 1993, tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Nella fattispecie dagli atti risulta che la società, nel corso del 2010, ha effettuato con ritardo i versamenti dei contributi paritetici dovuti e sempre dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (cfr. doc. 1/C-C2 e E).
Del resto bisogna ritenere che l’insorgente fosse a conoscenza del debito contributivo, essendogli tra l’altro personalmente stati intimati i precetti esecutivi fatti spiccare dalla Cassa (doc. 1/E, E1, E2). Ritenuta questa situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo - egli, facendo uso della diligenza richiesta dal suo ruolo di amministratore unico, avrebbe dovuto attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società e, quindi, prendere in mano la situazione, controllando se i contributi venivano regolarmente versati. Ciò non è stato il caso, visto che, come detto, da luglio 2010 la Cassa ha iniziato sistematicamente a diffidarla e, in seguito, a spiccare precetti esecutivi.
Questa Corte deve peraltro ritenere che il ricorrente non ha provato di essere stato impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali; anzi appare che egli non ha neanche provato, con la dovuta efficacia e malgrado i suoi problemi di salute, ad ottenere le informazioni (segnatamente in merito al pagamento dei contributi) che gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002; H 38/01 del 17 gennaio 2002; STFA H 115/00 e H 132/00 dell'8 marzo 2001).
E comunque, nel solco della giurisprudenza, nel momento in cui egli ha avuto la consapevolezza dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità, avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie dimissioni da amministratore unico. In effetti, secondo la già accennata giurisprudenza, quando un amministratore accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società, ma avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002). Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115).
Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 122 V 198, 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006). Il suo comportamento essendo quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002), il ricorrente è da ritenere responsabile ex art. 52 LAVS.
2.9. Nel ricorso l’ex amministratore ha in sostanza fatto presente che il suo stato di salute gli avrebbe impedito nel corso del 2010 di poter far fronte coerentemente a tutti i suoi obblighi.
Occorre quindi esaminare se lo stato di salute del ricorrente sia stato d’impedimento al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal suo mandato di amministratore unico della PI 1. A sostegno della sua tesi, in questa sede così come già in occasione dell’opposizione alla decisione 30 maggio 2012, egli afferma di essersi gravemente ammalato “nell’arco del 2010”, e di “aver dovuto inoltrare, e ottenuto, prestazioni AI a rendita”, e di non sapere chi abbia gestito l’azienda durante la malattia (ricorso p. 2).
La Cassa sostiene che, malgrado l’incapacità lavorativa dovuta a malattia, l’insorgente ha continuato a rivestire la funzione di amministratore unico della società, avendo ritirato i precetti esecutivi spiccati nei confronti della società per i contributi paritetici non soluti e rappresentato la stessa in sede di pignoramento, dichiarando che la società non aveva alcun bene pignorabile (cfr. decisione contestata punto 9.3).
2.9.1. Va qui fatto presente che il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Non è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante che l’assicurato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministra-zione. In una sentenza del 30 aprile 2007 (inc. 31.2006.28) questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico – beneficiario di una rendita d’invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società – che era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli formalmente era amministratore.
Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.
Con sentenza 3 aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (….) a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.”
A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del 16 aprile 1998 il TFA aveva negato quale motivo di discolpa lo stato di salute, motivando:
" (…)
c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.
Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica.
Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. (…) " (STF H 193/96)
2.9.2. In concreto il ricorrente si è limitato ad affermare di essersi gravemente ammalato nel corso del 2010. A causa di tali e non meglio precisati problemi di salute egli avrebbe inoltrato una domanda di prestazioni AI sfociata con la concessione di una rendita d'invalidità, di grado non precisato.
Ora, nessuna indicazione è stata data circa la natura del danno alla salute che interessa l’insorgente o i medici che l’hanno in cura e non è stata prodotta nessuna documentazione medica o altra concernente la concessione di prestazioni AI. Né del resto è stata formulata una richiesta di assunzione di prova a questo proposito. Nemmeno negli atti richiamati dalla Cassa vi è riferimento ai problemi di salute lamentati dall’interessato.
Ma a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha minimamente sostanziato e comprovato le addotte circostanze, non si vede come egli, che a suo dire era impossibilitato ad occuparsi degli affari della ditta, non abbia potuto delegare le mansioni, cui è obbligato per legge, ad una persona competente. In effetti, uno di questi compiti avrebbe proprio dovuto essere la nomina di un sostituto che potesse seguire l'azienda per il periodo della sua assenza o se questo non era possibile rassegnare per tempo le proprie dimissioni.
Dagli atti all'incarto non si evince del resto che la malattia (di qualunque natura essa sia) sia insorta in modo tanto repentino e tanto acuto da non permettergli di reagire: basti rilevare che egli ha comunque sottoscritto la dichiarazione dei salari per l’anno 2009 il 14 gennaio 2010 (doc. 1/F), ha ritirato i precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti della società (doc. 1/E), e in occasione del verbale di pignoramento eseguito il 18 marzo 2011 ha regolarmente rappresentato la società dichiarando che la stessa non aveva più attività dal dicembre 2010 e non possedeva alcun bene pignorabile (doc. 1/B). La malattia non sembra inoltre avergli impedito di svolgere l’attività lavorativa per conto della FA 1, almeno a metà tempo, avendo percepito per il 2010 un salario di fr. 34'999.10 (nel 2009 aveva percepito fr. 69'814.30, doc. 1/E2 e 1/F).
Se ne deve concludere che gli addotti problemi di salute manifestatisi nel corso del 2010 e, di conseguenza, una probabile riduzione della capacità lavorativa, non erano comunque tali da impedire al ricorrente di nominare un sostituto o di dimettersi. Quanto detto, conferma in effetti che alcune mansioni potevano ancora essere esercitate.
D’altronde, è significativo che malgrado i problemi alla salute egli ha proceduto alla costituzione, nel gennaio 2011, di una nuova società, la __________, per la quale egli è stato, sin dalla sua costituzione, socio e gerente (doc. 4).
Va qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b).
In concreto, come è già stato sottolineato, l’insorgente non ha fornito - né del resto offerto - in sede amministrativa o in questa sede, alcuna prova, segnatamente documentazione medica, che potesse in qualche modo attestare l’esistenza di problematiche di salute idonee ad impedirgli di svolgere i suoi compiti in seno alla società di cui era amministratore unico rispettivamente di provvedere a incaricare un sostituto.
In queste circostanze, visto quanto precede, si può ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 e riferimenti; 115 V 142; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001), che non ci sono elementi (né del resto il ricorrente ne adduce di concreti), che permettano a questa Corte di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute, di cui peraltro questa Corte non mette in dubbio l’esistenza, egli non sia stato in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi o perlomeno che le sue condizioni di salute fossero di una gravità tale da impedirgli di delegare a terzi tali compiti e di controllarne il relativo operato oppure, se nemmeno ciò fosse stato possibile, quale ultima possibilità, di inoltrare le proprie dimissioni.
L’interessato, al quale deve essere imputata una violazione del dover di diligenza che incombe ad una amministratore unico di una SA, deve quindi essere considerato responsabile per il mancato pagamento dei contributi.
2.10. Occorre tuttavia ancora esaminare se vi sono validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa e, quindi, se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Conformemente la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C-812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.11. Nel caso in esame, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza. Né del resto l’esistenza degli stessi può evincersi dall’esame dei documenti all’inserto.
Non va in ogni caso dimenticato che la DT 1SA ha parzialmente liquidato, dopo diffide e precetti, i contributi dovuti per l’anno 2009 (rimanendo uno scoperto di fr. 68.10, doc. 1/C1), mentre che sono rimasti ampiamente insoluti quelli per l’anno 2010 (cfr. doc. 1/C2). In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che l’insorgente, come detto, nemmeno fa minimamente valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).
Occorre in questo contesto ricordare che, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato, ciò che è stato il caso. Vista la succitata evoluzione del debito contributivo, non appare verosimile che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile a momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Non è pertanto assodato, conformemente alla succitata giurisprudenza, che il differimento del pagamento degli oneri sociali fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e che si potesse oggettivamente presumere di liquidare entro breve termine il debito contributivo.
Non risultano d’altronde neppure dati motivi di discolpa, invocabili, come detto, nel caso di aziende che dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto al versamento dei contributi cadono in difficoltà economiche, vengono sciolte (di regola, come in casu, per fallimento) e causano una perdita contributiva limitata a due-tre mesi, ciò che non corrisponde al caso in esame (cfr. anche STF 9C-97/2013 del 13 marzo 2013).
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1.
2.12. Per quanto riguarda l’ammontare del danno, la Cassa ha sufficientemente documentato
Il credito fatto valere dalla Cassa, relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 sino al 2010 e rimasti insoluti - oltre che, conformemente alla giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6) -, appare quindi, sulla base dei conteggi prodotti in causa (doc. 1/C), esente da critiche e come tale va ammesso.
Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’ammini-strazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396)
Nel caso in esame, il ricorrente contesta i contributi pretesi per l’anno 2010 censurando per tale anno la dichiarazione e il relativo conteggio della Cassa. Egli non motiva tuttavia minimamente tale contestazione. D’altra parte il fatto di non aver personalmente redatto la dichiarazione dei salari per il 2010 – per la quale, secondo il ricorrente, non vi sarebbe peraltro stata nemmeno una contabilità
L’ammontare del danno corrisponde quindi al saldo dei contributi del 2009 ed 2010 rimasti insoluti per complessivi fr. fr. 27'914,60 (interessi di mora e spese incluse).
2.13. Per quanto riguarda la domanda di venir “convocato” per poter visionare “tutta la documentazione e da quale contabilità siano stati estrapolati i conteggi sopra menzionati” (ricorso, p. 2, doc. I), va detto che la Cassa ha prodotto, unitamente alla risposta di causa, l’intera documentazione in suo possesso (III). La stessa poteva regolarmente essere consultata dal ricorrente presso il TCA. Non avendo egli fatto uso di tale facoltà e non avendo del resto nemmeno presentato alcuna richiesta di prova o formulato alcuna osservazione dopo l’avvenuta intimazione della risposta di causa della controparte (IV), la richiesta ricorsuale si appalesa manifestamente tardiva, oltre che pretestuosa, e va respinta.
D’altra parte, nella misura in cui tale richiesta dovesse venir interpretata quale domanda di essere sentito, va detto che il TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire il ricorrente. Infatti, l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Si osservi infine che per la giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia all’audizione poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007). Parimenti, ritenuta la vertenza sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, non è necessario assumere ulteriori prove.
2.14. In conclusione, il ricorrente, nella sua qualità di ex amministratore unico della FA 1, deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società per complessivi fr. 27'914,60.
La decisione contestata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
2.15. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammis-sibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpre-tazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti