Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2011.8
Entscheidungsdatum
21.12.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2011.8

BS

Lugano 21 dicembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 agosto 2011 emanata da

in relazione alla

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

FA 1 (cancellata da RC il __________2011)

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 (in precedenza; __________ SA), iscritta a Registro di Commercio (RC) il __________ 2001, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la gestione di esercizi pubblici in genere ecc..

Dalla costituzione della società sino al suo fallimento (__________; data di pubblicazione nel FUSC) RI 1ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato).

1.2. La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 16 luglio 2001 al 18 maggio 2008.

La società è entrata in mora con il pagamento dell’acconto di maggio 2008, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla e precettarla, ricevendo un attestato di carenza beni emesso il 27 agosto 2009 (doc. 4).

Con decreto 3 marzo 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società (FUSC 4 marzo 2010).

La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 9'820,60 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non versati relativamente al saldo 2007 (fr. 211,65) ed al conguaglio per il periodo gennaio-maggio 2008 (fr. 9'608,95; doc. 11a), oltre ai premi dell’assicurazione perdita di guadagno per malattia e dell’assicurazione contro gli infortuni (doc. 11b).

La procedura di fallimento si è conclusa, per la Cassa, con il rilascio in data 12 ottobre 2011 di due attestati di carenza beni per l’intero ammontare del credito insinuato (doc. X/4).

La ragione sociale è stata cancellata da RC il __________

1.3. Costatato di avere subito un danno, con due distinte decisioni 6 agosto 2010 (doc. 1), confermate con decisione su opposizione 18 agosto 2011 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 9'820,60 relativi al conguaglio per gli anni 2007 (periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007) e del 2008 (periodo 1° gennaio 2008 – 18 maggio 2008).

1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso, chiedendone l’annullamento.

Premettendo che i collaboratori erano assunti dall’azionista organo di fatto __________, il quale si occupava della conduzione del Bar __________, e che la parte amministrativa e contabile era stata affidata alla __________, l’insorgente evidenzia che i contributi scoperti non sono stati versati a seguito dell’arresto del succitato gerente ed al sequestro degli averi della società avvenuto il 23 maggio 2008.

Rilevando che la __________ fino a quel momento aveva regolarmente versato gli oneri sociali, egli contesta una sua negligenza grave in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali.

1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo una violazione degli obblighi di vigilanza del ricorrente e confermando la decisione impugnata.

1.6. In data 26 settembre 2011 il ricorrente ha elencato i mezzi di prova da assumere ed ha prodotto della documentazione (V).

Su richiesta del TCA, il 7 ottobre 2011 la Cassa ha preso posizione sulla nuova documentazione (XIX).

1.7. Il 21 novembre 2011 questa Corte ha chiesto alla Cassa alcune delucidazioni sul pagamento degli oneri sociali da parte della FA 1 (XI), ricevendone risposta il 23 novembre 2011 (X). Il 5 dicembre 2011 l’insorgente ha inoltrato le proprie osservazioni in merito (XII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

Nella fattispecie concreta, a seguito del rilascio dell’attestato di carenza beni nei confronti della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, a RI 1 organo formale della stessa, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Nel caso in esame, il danno è costituito dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 18 (cfr. doc. 7).

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

  • anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7. Nella fattispecie in esame, l’insorgente adduce di non avere avuto alcuna competenza decisionale all’interno della società visto che i collaboratori erano assunti dall’azionista, organo di fatto, __________ e che la parte amministrativa e contabile era stata affidata alla __________. Ciò non costituisce sufficiente motivo per liberare l’insorgente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Quale amministratore unico, il ricorrente aveva infatti precisi obblighi e doveri. Va al proposito ricordato come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

2.8. Nella fattispecie concreta, il danno si riferisce al residuo contributivo di fr. 211,65 relativo al conguaglio 2007 ed al residuo di fr. 9'608,95 relativo al periodo 1° gennaio 2008 – 18 maggio 2008 (spese amministrative ed interessi moratori inclusi; cfr. conteggio delle decisioni di risarcimento; art. 1a e 1b).

Dall’accertamento eseguito da questa Corte presso la Cassa è risultato che dall’inizio della sua attività (16 luglio 2001) FA 1 ha regolarmente versato i contributi e che la prima ed unica diffida di pagamento è stata inviata il 2 agosto 2002 per i contributi di febbraio 2002 in seguito liquidati (cfr. lettera 23 novembre 2011 della Cassa al TCA; X).

In merito agli oneri sociali 2007, dallo specchietto relativo ai pagamenti risulta che tutti gli acconti sono stati regolarmente versati (doc. X/1). Su richiesta della società (doc. 9), in data 6 febbraio 2008 la Cassa ha concesso una dilazione in 4 rate del conguaglio 2007 di fr. 20'532,45 (doc. 10), dilazione che è stata rispettata tranne che per qualche centinaia di franchi relativi ad interessi moratori. L’ultimo pagamento, di fr. 5'082,45 è avvenuto il 19 maggio 2008 (doc. X/1).

Per quel che concerne il 2008, nel già citato scritto 5 febbraio 2008 la società indicava che la base salariale annua era di fr. 400'300 (doc. 9), a cui è seguita da parte della Cassa la determinazione degli acconti mensili con i termini di pagamento (doc. 10). Tutti gli acconti sono stati regolarmente saldati tran- ne quello di maggio, oggetto dell’unica procedura esecutiva sfociata negli ACB del 27 agosto 2009 (doc. 4).

Con scritto 9 febbraio 2009 la __________ confermava la cessazione dell’attività della società al 18 maggio 2008 (doc. 6). Prima di questo scritto, come ammesso dalla Cassa in sede di risposta, la società aveva inviato comunicazioni che “indicavano che, per questioni giudiziarie, l’attività della FA 1 era temporaneamente sospesa”.

Il giorno successivo la Cassa riceveva il quaderno dei salari per il periodo gennaio – maggio 2008 per una massa salariale annua di fr. 205'929,10 (doc. 7), inferiore a quella annunciata il 5 febbraio 2008, che ha portato all’emissione del relativo conguaglio (periodo 1° gennaio – 18 maggio 2008) del 17 marzo 2009 per complessivi fr. 8'834,55 (inclusi anche i contribi i premi perdita di guadagno in caso di malattia e premi LAINF; doc. 8), importo che non è stato versato.

L’insorgente sostiene che i versamenti sono stati interrotti, come risulta dall’esposto 29 agosto 2011 del ricorrente al Procuratore pubblico generale, a seguito dell’arresto nel maggio 2008 (precisamente il 23 maggio) dell’azionista-gerente __________, per una vicenda di prostituzione e del sequestro di contanti e conti bancari societari per fr. 200'000.-- (doc. C).

2.9. Conformemente alla giurisprudenza, la durata della violazione dell’obbligo contributivo in quanto tale non può quindi costituire motivo di liberazione (DTF 121 V 243; STFA H 297/03 del 4 novembre 2004). Secondo la giurisprudenza, un motivo di giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 696s pp. 163s). In alcuni casi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, l’Alta Corte ha segnatamente avuto modo di ritenere siccome giustificato - escludendo quindi l’esistenza di una negligenza grave - il mancato ver-samento per un periodo contributivo di due rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA 297/03 del 4 novembre 2004, H 134/02 del 30 gennaio 2003). Nella citata sentenza 30 gennaio 2003 la nostra massima Istanza giudiziaria ha in particolare riaffermato il concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento v. anche DTF 108 V 196).

Nell’evenienza concreta, sin dalla nomina del ricorrente ad amministratore unico (5 luglio 2001) la FA 1 ha regolarmente pagato gli oneri sociali, eccetto l’acconto di febbraio 2002. L’importo del danno oggetto della presente procedura si riferisce, vista l’esiguità del residuo del conguaglio 2007, in gran parte al conguaglio 1° gennaio 2008 – 18 maggio 2008 (in cui è stato computato l’acconto di maggio non versato) e quindi si riferisce ad un breve periodo.

A titolo di paragone, va fatto presente che nella sentenza 19 luglio 2007 (H 115/06) il TF aveva liberato da responsabilità ex art. 52 LAVS un amministratore per un danno di fr. 22'336,65 relativo al mancato versamento di due acconti mensili e del relativo conguaglio, pagamento che non è avvenuto a seguito del suo arresto ed al conseguente blocco dei conti societari. L’Alto Tribunale ha costatato che la società datrice di lavoro aveva sempre regolarmente versato i contributi paritetici e che quindi l’omesso pagamento era riferito ad un breve periodo. Il TF non ha pertanto qualificato come grave negligenza l’agire dell’amministratore unico e considerato irrilevante il fatto che l’arresto fosse dovuto a reati per violazione alla legge federale sulle sostanze stupefacenti.

Visto quanto sopra, l’inosservanza da parte di RI 1 delle prescrizioni in materia di versamento di contributi non é nella specie riconducibile ad un comportamento gravemente negligente, ciò che comporta il suo esonero da una responsabilità giusta l’art. 52 LAVS.

Ne consegue quindi l’accoglimento del ricorso e l’annulla-mento della querelata decisione.

2.10. L'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 p. 180 ss).

L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto di ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81 consid. 7, 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 407). Gli stessi principi valgono per un avvocato vittorioso che agisce in causa propria (DTF 129 II 304 consid. 5, 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7).

Nel caso in esame, non sono tuttavia dati i presupposti per riconoscere al ricorrente delle ripetibili. Infatti, la presente vertenza non può essere ritenuta di certo complessa e il lavoro svolto dall’insorgente non lo ha impedito notevolmente nello svolgimento dell’attività professionale, avendo egli allestito un ricorso di tre pagine, una pagina concernente la richiesta di ulteriori mezzi di prova da assumere (V) ed un’altra di osservazioni all’accertamento svolto dal TCA (XII).

2.11. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto.

§ La decisione su opposizione 18 agosto 2011 è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

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Gerichtsentscheide

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  • DTF 137 V 5108.02.2011 · 811 Zitate
  • DTF 135 V 9801.01.2009 · 242 Zitate
  • DTF 134 V 13804.03.2008 · 648 Zitate
  • DTF 129 II 304
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 123 V 15
  • DTF 121 V 24301.01.1995 · 555 Zitate
  • DTF 119 V 87
  • DTF 114 V 21901.01.1988 · 529 Zitate
  • DTF 114 V 221
  • DTF 113 Ib 356
  • DTF 112 V 86
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 173
  • DTF 108 V 187
  • DTF 108 V 188
  • DTF 108 V 196
  • DTF 108 V 202
  • DTF 96 V 125
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_29/201028.10.2010 · 223 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 113/00
  • H 115/06
  • H 134/02
  • H 142/03
  • H 160/99
  • H 166/02
  • H 171/02
  • H 194/96
  • H 234/00
  • H 282/01
  • H 297/03
  • H 310/02
  • H 346/01
  • H 38/01