Raccomandata
Incarto n. 31.2011.2
FS
Lugano 5 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 febbraio 2011 emanata da
in relazione alla
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
DT 1 SA
ritenuto in fatto
1.1. La DT 1 SA, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 19 febbraio 2008. Lo scopo sociale con-sisteva nella produzione, lo sviluppo e la vendita di prodotti dentari.
RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 19 febbraio 2008 (cfr. estratto RC, III/1 doc. A), sino alle dimissioni del 12 ottobre, con effetto dal 15 ottobre 2009 (cfr. lettera raccomandata del 12 ottobre 2009 sub III/1 doc. B).
1.2. La DT 1 SA è stata affiliata alla CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro dal 1. febbraio 2008 al 30 aprile 2010.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’agosto 2008 e precettarla dal gennaio 2009 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali sub III/1 doc. C-C1).
Con decreti 13 ottobre 2010 e 24 marzo 2011 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato lo scioglimento della società e ha ordinato la liquidazione in via di fallimento rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazioni FUSC del 10 marzo 2011 e del 28 aprile 2011).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 26 novembre 2010 (III/3), confermata con decisione su opposizione 28 febbraio 2011 (III/1), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 5'763.80 per i contributi paritetici non soluti dalla DT 1 SA dal 2008 al 2009 (sino al mese di luglio), come risulta dagli estratti conto contabili e dalla distinta salari allegati alla decisione (sub III/3).
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso osservando:
" (...)
non era nella posizione di poter prelevare denaro per fare fronte a pagamenti visto che il Sig. __________ ha lasciato vuoto il conto della società DT 1 SA e ha trasferito il conto alla __________ di __________. Malgrado i miei ripetuti solleciti (vedi copia allegata documento A) in data del 22. marzo 2010 ho scritto alla Signora __________ (vedi copia allegata documento B)
mi sono dimesso come amministratore unico perché non potevo più sostenere questa situazione di non poter fare i pagamenti per la società e non aver ricevuto gli ultimi stipendi. In sostanza ero solo “uomo di paglia”__________
Nella società DT 1 SA non [vi] erano dipendenti lavoravo solo io a tempo parziale.
Le vostre diffide di pagamento [le] ho tempestivamente trasmesse agli azionisti Dr. __________ e Sig. __________.
(…)." (I)
1.5. Con la risposta di causa la Cassa, confermando il contenuto della decisione contestata, postula l'integrale reiezione del ricorso.
1.6. Con scritto 30 marzo 2011 l’insorgente ha notificato i nominativi dei testi da assumere nell’ambito della presente procedura.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nel caso concreto, come indicato nella decisione di risarcimento del 26 novembre 2010 (III/3), l’insolvenza della __________ SA è stata constatata con il rilascio, il 15 ottobre 2009, del primo attestato carenza di beni a carico della società. Visti anche i successivi attestati carenza beni rilasciati il 26 ottobre 2009, il 15 marzo e il 26 aprile 2010 (III/1 doc. D1-D4), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369 segg.; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, “Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla DT 1 SA dal 2008 al 2009, fino al mese di luglio. Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base degli estratti conto contabili per i periodi dal 1. febbraio al 31 dicembre 2008 e dal 1. gennaio al 31 luglio 2009, rispettivamente della distinta salari del 2008, compilata e firmata il 16 marzo 2009 dal ricorrente quale amministratore unico della società (documenti allegati alla decisione sub III/3). L’ammontare del danno di fr. 5'763.80 comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle relative alle diffide, tutto come correttamente risulta dalla documentazione allegata alla decisione (III/3).
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7. Nel caso in esame, l’insorgente osserva come egli non fosse in grado di far fronte al pagamento dei contributi paritetici in quanto l’azionista __________, dopo aver vuotato il conto della società e trasferito lo stesso presso una banca di __________ non avrebbe dato seguito ai solleciti trasmessigli constringendolo a dimissionare dalla carica di amministratore unico. Egli sostiene inoltre che al momento della costituzione della DT 1 SA l’avv. __________ non lo avrebbe reso attento circa le responsabilità che incombono ad un amministratore.
Ora, quanto all’asserita mancata informazione in merito alle responsabilità di cui sarebbe stato investito rivestendo la carica di amministratore unico, questo Tribunale rileva che, accettando tale mandato, l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003) e che inoltre, conformemente ad un principio generale di diritto, nessuno può trarre profitto dall'ignoranza della legge (SVR 2002 AVS Nr. 9, consid. 3; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3). Giova al proposito ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Dagli atti risulta inoltre che la Cassa ha iniziato a diffidare la DT 1 SA nell’agosto 2008 per i contributi riguardanti il secondo trimestre del 2008, che l’importo complessivo di fr. 539.45 (riferito a questo periodo) é l’unico versamento effettuato dalla società il 26 agosto 2008 e che il primo precetto è del 15 gennaio 2009 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali sub III/1 doc. C-C1).
Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà della DT 1 SA a far fronte al proprio obbligo di versare i contributi dovuti sin dall’inizio della propria attività – l’insor-gente non poteva accontentarsi delle asserite assicurazioni ricevute dagli azionisti: “(…) malgrado i miei ripetuti solleciti ai Sigg. __________ e Dr. __________ di __________/TX mi è sempre stato detto che prendono cura per fare il pagamento contributi AVS però senza esito positivo. (…)” (VII).
Questo vale a maggiore ragione considerato che é l’insorgente medesimo ad evidenziare che “(…) ripeto che non avendo la possibilità di fare fronte al pagamento dei contributi AVS per il semplice fatto che l’azionista Sig. __________ di __________ ha lasciato il conto DT 1 SA presso la __________ di __________ vuoto, cioè ha trasferito, aperto un conto presso la __________ di __________ per fare i pagamenti secondo suo gradimento. (…)” (VII).
Del resto, l’insorgente non comprova minimamente gli asseriti solleciti visto che il richiamato scritto prodotto sub doc. A, indirizzato ad un azionista, oltre a non essere datato, non fa riferimento a precedenti solleciti e, per quanto è dato di capire, evidenzia, in particolare, i seguenti punti: l’accordo circa la riduzione dello stipendio dell’insorgente; il mancato puntuale pagamento di fornitori e servizi con le relative conseguenze quali ad es. il blocco del suo cellulare; il prelievo illegale da parte dell’altro azionista, effettuato durante la sua assenza nel mese di luglio, di tutta la documentazione dell’Ufficio; il trasferimento, effettuato già da tempo dall’altro azionista, che vuole controllare la società e che non si fida di lui, del conto bancario presso una banca di __________; la sua situazione senza futuro che lo obbligherebbe a rassegnare le dimissioni dalla carica di amministratore unico con le relative conseguenze e l’effettiva minaccia di dimissioni se entro il giorno seguente non avesse ricevuto il suo stipendio e le spese anticipate per un importo complessivo di fr. 5'600.--.
Considerata infine la situazione venutasi a creare – impossibilità ad effettuare qualsivoglia pagamento vista la chiusura del conto bancario della società e il suo trasferimento presso un altro istituto bancario all’estero sul quale non beneficiava di una procura, nonché l’asserita e quindi conosciuta impotenza di fronte agli azionisti – l’insorgente non doveva attendere fino al 12 ottobre 2009 per inoltrare le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico (con effetto dal 15 ottobre 2009 come risulta dalla raccomandata del 12 ottobre 2009 sub III/1 doc. B) allorquando la società si trovava già in una situazione di insolvenza (confermata con il primo attestato carenza di beni del 15 ottobre 2009 sub III/1 doc. D1).
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
In queste circostanze, non essendosi informato debitamente sulle responsabilità assunte e non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.
2.8. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la __________ SA, nonostante le diffide e precetti, (fatto salvo l’importo complessivo di fr. 539.45 riferito al secondo trimestre del 2008) non ha mai versato i contributi dovuti durante il periodo di affiliazione alla Cassa, vale a dire dal 1° febbraio 2008 all’aprile 2010 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali sub III/1 doc. C-C1). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 5'763.80 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla DT 1 SA nel 2008 (febbraio-dicembre) e nel 2009 (gennaio luglio).
2.9. Con scritto 30 marzo 2011 (VII) RI 1l’audizione testimoniale dell’avv. __________, del Dr. __________ e del sig. __________.
Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 v 344 consid. 3c con riferimenti).
Conformemente alla succitata giurisprudenza, le audizioni testimoniali richieste vanno respinte in quanto le stesse dovrebbero suffragare i motivi – non ritenuti sufficienti da questo Tribunale per liberare l’insorgente dai suoi obblighi di amministratore unico della società (cfr. consid. 2.7) – secondo i quali egli non sarebbe stato in grado di far fronte al pagamento dei contributi paritetici.
2.10. Visto tutto quanto precede il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti