Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2009.2
Entscheidungsdatum
26.08.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2009.2

BS/lb

Lugano 26 agosto 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2009 emanata da

in relazione alla

chiamato in causa:

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

già FA 1 (ora __________ in liquidazione), __________ (ora a __________)

PI 1

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1, con sede a __________ (in precedenza: __________), aveva quale scopo sociale la conduzione di uno studio tecnico e d’architettura, la progettazione di opere edili private e pubbliche ecc..

RI 1 ha ricoperto, con diritto di firma individuale, la carica di socio-gerente dal 5 luglio 2004 al 26 ottobre 2004 e di procuratore dal 26 ottobre 2004 al 23 aprile 2007 (date di pubblicazione nel FUSC). Dal 23 aprile 2007 e sino alle dimissioni con effetto dal 1° agosto 2008 (doc. 4/C) egli è stato gerente, con diritto di firma collettiva a due insieme a __________. Quest’ultimo ha ricoperto la carica di socio gerente (dal 26 ottobre 2004 al 23 aprile 2007; date di pubblicazione nel FUSC) e di gerente (dal 23 aprile 2007 sino alle dimissioni 13 novembre 2008).

La società ha poi cambiato ragione sociale in __________, ora in liquidazione fallimentare (cfr. estratto RC, doc. 1/A).

1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2007.

La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da novembre 2004 e precettarla da gennaio 2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti del 2005 e 2006; doc. 4/D-D1).

Il 19 giugno 2007 e 31 marzo 2008 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2005 e 2006 (doc. 4/E-E3).

1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 31 ottobre 2008, confermata con decisione su opposizione 4 febbraio 2009, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 17'421,80 per i contributi non soluti dalla società negli anni 2005 e 2006, in via solidale con __________ per analogo periodo ed importo.

1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, chiedendone l’annullamento.

L’insorgente contesta la propria responsabilità ex art. 52 LAVS perché i contributi non versati dalla società (anni 2005 e 2006) si riferiscono ad un periodo in cui egli non era organo (né formale né materiale) della stessa ma unicamente procuratore, sostenendo inoltre che la gestione economica ed amministrativa della FA 1 era nelle mani di __________.

Rilevato inoltre che tali contributi erano dovuti e scaduti prima della sua nomina a gerente (17 aprile 2007) e che in quel momento la società era già insolvibile, il ricorrente evidenzia di non aver potuto fare nulla affinché gli oneri sociali arretrati fossero pagati e che quindi egli non può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 52 LAVS.

1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della querelata decisione.

In particolare, essa sostiene come l’insolvenza si sia manifestata successivamente all’entrata in carica del ricorrente quale gerente e che quindi egli deve rispondere dei contributi paritetici dovuti dalla società per gli anni 2005 e 2006. Ha poi evidenziato di aver intimato anche a __________ una decisione risarcitoria, passata in giudicato incontestata, e che attualmente si è nella fase dell’incasso.

1.6. Il 28 aprile 2009 l’insorgente ha trasmesso l’elenco dei mezzi di prova da assumere (doc. V).

1.7. In data 6 maggio 2009 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 (doc. VI).

Il 20 maggio 2009 __________ ha presentato una sua presa di posizione (doc. VII).

Il 5 giugno 2009 l’insorgente ha trasmesso le proprie osservazioni su quanto sostenuto dal succitato ex socio gerente (doc. X).

1.8. Su richiesta del TCA, con scritto 11 agosto 2009 la Cassa ha comunicato che con __________ è stato concordato un piano di pagamento rateale e che egli ha versato in totale fr. 1'750.-- (doc. XIII).

Il 14 agosto 2009 il ricorrente ha scritto di non avere alcuna osservazione in merito al succitato accertamento, ribadendo di non essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa (doc. XV).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

Nel merito

2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

Nella fattispecie concreta, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni, la Cassa ha chiesto in via sussidiaria a RI 1, organo formale della società, il risarcimento ex 52 LAVS relativi ai contributi paritetici non versati dalla società.

2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).

Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, STFA H 194/96 del 4 novembre 1996).

Nel caso in esame, in lite è il risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della FA 1 negli anni 2005 e 2006 per complessivi fr. 17'421,80 spese amministrative ed interessi di mora inclusi (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo [doc. 4/D-D1] e estratti conto in doc. 4/F-F1). Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub doc. 3). L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è del resto stato contestato dal ricorrente.

A seguito del pagamento di fr. 1'750.-- da parte di PI 1, il danno risarcitorio ammonta ora a fr. 15'671,80 (cfr. consid. 1.8).

2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre

  • anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).

2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, tesi, Winterthur 1989, pag. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. L’insorgente è stato socio gerente della FA 1 dal 5 luglio 2004 al 26 ottobre 2004 (date di pubblicazione nel FUSC), poi gerente dal 23 aprile 2007 (data di pubblicazione nel FUSC) sino al 30 luglio 2008 (data d’inoltro delle dimissioni; doc. 4/C).

Conformemente la giurisprudenza federale, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA del 10 giugno 2002 inc. 31.2002.10 e STCA del 14 ottobre 2002 inc. 31.01.38-39);

Accettando il mandato di socio gerente/gerente l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).

Va inoltre ricordato che il nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte dell’esecutivo, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Nessuna responsabilità del nuovo amministratore (rispettivamente gerente o socio gerente) secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrats nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore può unicamente fare in modo di non aggravare la situazione.

2.8. Nella fattispecie in esame, oggetto del danno sono i contributi paritetici non versati dalla società negli anni 2005 e 2006. Conformemente alla giurisprudenza citata al considerando precedente, la Cassa ha imputato al ricorrente tali contributi scaduti e non soluti prima di divenire gerente, carica decisa durante l’assemblea generale straordinaria del 5 aprile 2007 (cfr. il relativo verbale; doc. 4/B) e pubblicata nel FUSC 23 aprile 2007 (doc. 4/A).

L’insorgente sostiene che la società era già insolvibile prima che egli assumesse la funzione di gerente. Vero che i primi due attestati di carenza beni, concernenti i contributi paritetici 2005, risalgono al 19 giugno 2007 (doc. 4/E-E1) quindi due mesi dopo l’entrata in carica dell’insorgente. Se si tiene conto che, sulla base dello specchietto riassuntivo dell’evoluzione del debito contributivo (doc. 4/D-D1), gli ultimi consistenti versamenti di contributi da parte della società risalgono al 30 ottobre 2006 (sono stati liquidati tre acconti trimestrali), eccezion fatta per quello del 19 settembre 2007 (liquidazione di un solo acconto trimestrale), si potrebbe concludere che effettivamente prima del marzo 2007 la FA 1 fosse già insolvibile. Tale questione può rimanere tuttavia aperta poiché, come verrà esposto al considerando successivo, la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente è data per altri motivi.

2.9. La giurisprudenza non limita la responsabilità agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l’andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (cfr. DTF 128 III 30 consid. 3a; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; STFA H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3; STFA H. 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; DTF 114 V 214; Nussbaumer, “Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer: Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhädler 1995, pag. 661s; Knus, op. cit, pag. 16), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989, pag. 180).

Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (cfr. 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02

  • 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA H 83/04 del 1° settembre 2005, STFA 51/00 del 24 gennaio 2002).

Nel caso concreto, dall’esame degli atti risulta che durante il periodo in cui l’insorgente ricopriva la carica di procuratore (dal 16 ottobre 2004 al 23 aprile 2007) egli aveva assunto una posizione di organo di fatto della __________.

Non va dimenticato che l’insorgente beneficiava del diritto di firma individuale. Va poi evidenziato che egli ha firmato in data 30 marzo 2006, a nome della società, la dichiarazione salariale per l’anno 2005 (doc. 4/B) dove la firma corrisponde a quella delle dimissioni del 30 luglio 2007 (doc. 4/C). In questo contesto, l’allegazione di PI 1 contenuta nelle osservazioni 20 maggio 2009, ossia che “il signor RI 1 era di fatto un organo della società e come tale si comportava gestendola autonomamente, e si era iscritto come procuratore con firma individuale proprio per potersi muovere autonomamente senza il consenso del sottoscritto”, appare più che credibile.

In queste circostanze l’insorgente è da considerare organo di fatto della società. Egli deve di conseguenza assumersi le responsabilità del mancato pagamento degli oneri sociali.

2.10. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.11. Nel caso in esame, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non va dimenticato che la FA 1 ha liquidato, dopo numerose diffide e precetti, gli acconti trimestrali eccetto quello relativo al IV trimestre del 2006. Parimenti rimasti scoperti sono i conteggi finali del 2005 e 2006 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti del 2005 e 2005; doc. 4/D-D1). In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Come detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame. Infatti, la Cassa ha iniziato a diffidare la società già dal novembre 2004 (pochi mesi dall’affiliazione quale datore di lavoro avvenuta nel luglio 2004) e, nonostante diffide e preceetti, la FA 1 ha omesso di versare i contributi di un trimestre (IV 2006) ed il conteggio finale di due anni (2005 e 2006).

In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1, che, tenuto conto dell’avvenuto versamento di fr. 1'750.--, ammonta a complessivi fr. 15'671,80.

2.12. Infine, l’insorgente ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova (V).

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove.

L’insorgente ha segnatamente chiesto il richiamo “delle schede contabili, delle registrazioni, del conto economico e del bilancio ed ogni altro documento contabile della ditta FA 1 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007”. Siccome egli è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa quale organo di fatto e non a seguito del suo obbligo di vigilanza sugli oneri sociali scaduti prima dell’assunzione del mandato di gerente, è superfluo richiamare la succitata documentazioni contabile per verificare il momento in cui la società è divenuta insolvibile.

Parimenti non necessaria è l’ispezione a RC, visto che agli atti è contenuto l’estratto relativo alla società.

2.13. Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

Nel caso in esame, l’importo del danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto pagamento da parte di PI 1 di fr. 1'750.-- (cfr. consid. 1.8), circostanza che non ha inciso sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (cfr. al riguardo: STFA H 67/01 del 5 agosto 2002 e STCA del 22 febbraio 2006 inc. 31.2005.7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla Cassa __________ fr. 15'671,80.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

57
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 128 III 30
  • DTF 127 I 56
  • DTF 126 V 238
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 15
  • DTF 123 V 244
  • DTF 122 II 469
  • DTF 121 V 244
  • DTF 120 V 360
  • DTF 119 II 25501.01.1993 · 44 Zitate
  • DTF 119 V 87
  • DTF 119 V 40101.01.1993 · 234 Zitate
  • DTF 119 V 407
  • DTF 114 V 7801.01.1988 · 44 Zitate
  • DTF 114 V 214
  • DTF 114 V 21901.01.1988 · 529 Zitate
  • DTF 114 V 221
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 173
  • DTF 108 V 187
  • DTF 108 V 188
  • DTF 108 V 202
  • DTF 98 V 2601.01.1972 · 316 Zitate
  • DTF 96 V 125
  • 9C_788/200729.10.2008 · 150 Zitate
  • 9C_812/200712.12.2008 · 183 Zitate
  • H 103/00
  • H 113/00
  • H 134/02
  • H 136/04
  • H 142/03
  • H 166/02
  • H 170/01
  • H 171/02
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 194/96
  • H 20/01
  • H 208/00
  • H 209/00
  • H 234/02
  • H 277/01
  • H 282/01
  • H 297/03
  • H 310/02
  • H 33/03
  • H 335/00
  • H 336/95
  • H 337/01
  • H 346/01
  • H 446/00
  • H 5/02
  • H 67/01
  • H 83/04
  • H 95/04
  • I 707/00