Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2008.9
Entscheidungsdatum
13.10.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2008.9

BS/lb

Lugano 13 ottobre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 febbraio 2008 emanata da

in relazione alla

CO 1

in materia art. 52 AVS

FA 1 (cancellata da RC il __________)

ritenuto in fatto

1.1. La FA 1 (succursale precedente: __________), è stata iscritta a RC il 20 settembre 1999. Lo scopo sociale della sede principale consiste nell’intermediazione nel settore della vendita di software e nella consulenza nel settore informatico.

L’avv. RI 1 è stato direttore della succursale, con diritto di firma individuale, sino alle dimissioni del 7 marzo 2005 (doc. 2D); __________ e __________ sono stati membri della stessa, senza diritto di firma (cfr. estratto informatico del RC, doc. 3A).

1.2. La succursale è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° settembre 1991 al 31 maggio 2005.

La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’agosto 2004 e precettarla da settembre 2004 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per il periodo 2004-2005; doc. 3B-B1).

Il 3 aprile 2006 e 6 aprile 2006 l’UE di __________ ha rilasciato tre attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AIA/IPG/AD e AF non soluti dalla succursale per gli anni 2004 e 2005 (doc. 3C-C2).

Con decreti 10 maggio 2006 e 12 luglio 2006 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della succursale rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 19 maggio e 31 agosto 2006).

La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 13'971,20 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2004 e 2005, quest’ultimo sino al mese di maggio, dopo controllo del datore di lavoro.

La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 3D).

La succursale è stata radiata d’ufficio il 4 dicembre 2006.

1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 23 novembre 2007, confermata con decisione su opposizione 29 febbraio 2008, la Cassa ha chiesto all’avv. RI 1 il risarcimento di fr. 13'971,20 a titolo di contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per il 2004 e 2005.

1.4. Contro la succitata decisione su opposizione l’avv. RI 1 ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Contestando una qualsiasi violazione degli obbligo di vigilanza, egli ha in particolare rilevato di aver regolarmente chiesto sia a __________ e __________ (direttori di fatto della succursale) che a __________, incaricato della contabilità, informazioni sull’andamento della succursale, ricevendo sempre riscontri rassicuranti. Solo all’inizio del 2005 – continua l’insorgente - è improvvisamente emerso che i due succitati direttori di fatto hanno malversato centinaia di migliaia di franchi, falsificando diversi documenti, oltre alla sua firma, per ottenere dei crediti, fatti che sono stati oggetto di un procedimento penale a loro carico. Il ricorrente ha poi rilevato che, una volta venuto a conoscenza della descritta situazione, ha subito rassegnato al 7 marzo 2007 le proprie dimissioni da direttore con effetto immediato.

1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione contestata, essa ribadisce come l’insorgente non abbia ottemperato ai propri obblighi di controllo e vigilanza.

1.6. Su istanza del TCA, con sentenza 4 marzo 2009, la CRP ha autorizzato la scrivente Corte a consultare, fotocopiare e trasmettere alle parti in causa gli atti di cui al procedimento penale aperto nei confronti di __________ e __________, rilevanti per la presente procedura ex art. 52 LAVS.

1.7. Il 6 aprile 2009 questa Corte ha trasmesso alle parti copia della sentenza condannatoria resa nei confronti di __________ e __________, nonché tre verbali resi durante il procedimento penale. Alle stesse è stato intimato un termine per presentare eventuali osservazioni. La presa di posizione del ricorrente data 22 aprile 2009 (XII), quella della Cassa è del 29 aprile 2009 (XIII).

. 1.8. Con il citato scritto 29 aprile 2009 la Cassa ha inoltre fatto presente di aver chiesto, a seguito del rinvenimento di un conto corrente bancario con un saldo attivo di fr. 13'922 a favore della succursale, la reiscrizione e la riattivazione della procedura di fallimento nei confronti della stessa (XII).

Il 12 maggio 2009 l’amministrazione ha informato di aver ricevuto dal nuovo fallimento un dividendo di fr. 5'464,65, così come risulta dall’allegato ACB del 4 maggio 2009 (XIV).

1.9. Su richiesta del TCA, l’UF di __________ ha trasmesso gli atti della FA 1 (XX). Il 4 settembre 2009 questa Corte ha trasmesso alle parti della documentazione tratta dagli atti penali e dall’incarto dell’UF per una presa di posizione (XXI). Il 19 settembre 2009 l’avv. RI 1 ha inoltrato le proprie osservazioni (XXI), mentre il 22 settembre 2009 la Cassa ha comunicato di non avere nulla da aggiungere (XXIII).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

Nel caso concreto, una volta ricevuti gli attestati di carenza di beni (ACB) a seguito della procedura esecutiva in via di pignoramento avviata nei confronti della FA 1 (doc. 3 C – C1), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, direttore della succursale con diritto di firma individuale, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la decisione di risarcimento (23 novembre 2007) entro due anni dal rilascio, il 3 aprile 2006, del primo ACB, (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405). Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, la cassa di compensazione può richiedere all’organo di una succursale estera il risarcimento per i contributi non versati qualora la stessa sia stata posta in liquidazione, senza preventivamente agire contro la sede principale, come nella fattispecie. Dal punto di vista legale la riscossione dei contributi paritetici essere chiesta alla sede principale, ciò che comunque generalmente di fatto risulta essere impossibile. Siccome un incasso all’estero non costituisce la via ordinaria ex art. 14ss LAVS, il danno è da considerare sorto al momento della liquidazione della succursale (STFA H 37/02 del 3 settembre 2003; cfr. anche Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, §6 n. 363 p. 89).

2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., p. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).

Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Occorre poi ricordare che, per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (Trisconi-Rossetti, op. cit., p. 396).

Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

In casu, il danno subito è costituito dai contributi rimasti scoperti relativi agli anni 2004 (acconti III e IV trimestre, conteggio finale) e 2005 (gennaio-maggio), oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub doc. 4F e 4F1; cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B – B1) per complessivi fr. 13'971,20 (spese amministrative e interessi di mora inclusi). Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla succursale non è stato contestato dal ricorrente. Infine, come riportato al consid. 1.8, a seguito della riapertura della procedura fallimentare della succursale, la Cassa ha ricevuto un dividendo di fr. 5'464,65 e quindi il danno ammonta ora a fr. 8'506,55 (13'971,20 – 5'464,65).

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., in RSA 1987 p. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53).

I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658).

Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.6. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha ricoperto la carica di direttore, con diritto di firma individuale, della succursale di __________ della FA 1, dalla sua costituzione fino al fallimento. Incontestato è che egli (formalmente) dirigeva la succursale, ad esempio, sottoscrivendo le dichiarazioni dei salari per gli anni 2004 e 2005 (doc. 1). Del resto, l’insorgente non ha mai sostenuto di dipendere dalla sede principale e quindi di non aver avuto poteri all’interno della succursale (STFA H 37/02 del 3 settembre 2003 consid. 3.4 con rinvio a RDAT 1994 II nr. 87 p. 172; cfr. anche STCA inc. 31.2006.43 del 27 agosto 2007).

Il ricorrente sostiene che la gestione effettiva della succursale era in mano a __________ e __________, ciò che risulta dagli atti (in particolare quelli penali) e che del resto non è contestato dalla Cassa. All’insorgente rimaneva tuttavia l’onere di vigilanza e di controllo. Va infatti evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società - come nel caso in concreto, trattandosi di una piccola succursale - è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo che abbia il controllo dell’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta delegato i compiti essenziali della gestione: con questa delega delle competenze egli non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore (DTF 108 V 203 consid. 3b). Giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore di una SA spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del27 febbraio 2002 e STFA 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003, STFA H 208/00 e H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002). Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, STFA 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), sarà ritenuto responsabile del danno.

Questo TCA non intravede alcun motivo per non applicare la succitata giurisprudenza (applicabile anche nel caso di socio gerente e gerente di una Sagl: DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001) nella presente fattispecie, ove si tratta di un direttore di una succursale in Svizzera di una società estera. Del resto, come ricordato nella STCA 2 febbraio 1999 inc. 31.1997.44, l’art. 160 cpv. 1 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) le società estere possono avere una succursale in Svizzera; tale succursale è regolata dal diritto svizzero. Anche il potere di rappresentanza della succursale è regolato dal diritto svizzero. La legge impone che almeno una persona con potere di rappresentanza dev’essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro di commercio (art. 160 cpv. 2 LDIP). Infine, l’insorgente non ha mosso alcuna contestazione in merito alla valutazione, da parte della Cassa, del suo obbligo di vigilanza sotto l’aspetto dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.

2.7. A sua discolpa il ricorrente sostiene di essersi regolarmente informato sull’andamento della società, in particolare per quel che concerne il pagamento degli oneri sociali, presso __________ e __________, asseritamente amministratori di fatto della succursale, senza aver mai riscontrato problemi finanziari. Egli evidenzia inoltre come questi si siano resi colpevoli di falsificazione di documenti, nonché della sua stessa firma, falsificando così l’effettiva situazione finanziaria della succursale. L’insorgente sostiene inoltre di essersi informato anche presso __________, collaboratore della fiduciaria incaricata della tenuta della contabilità della succursale, dai cui bilanci non risultava alcuna anomalia. Appena scoperte le malversazioni degli organi di fatto, egli ha subito rassegnato le dimissioni. A dimostrazione di quanto asserito, il ricorrente ha chiesto l’edizione degli atti relativi al procedimento penale aperto contro __________ e __________.

Occorre qui ricordare che, conformemente la giurisprudenza, nel caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA del 30 marzo 1993 in re D.S., H 195/92 e e del 9 maggio 1994 in re T.B., H 26/93, nonché STCA del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, inc. 31.1995.135-137, consid. 2.7).

Non vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma affidanti (STFA del 15 dicembre 1993 in re L.N., H 153/92 e STCA del 7 gennaio 1998 in re M.G, inc. 31.1997.45).

Infine, qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza (STFA H 319/99 del 25 luglio 2000, STFA H 141/01 dell’8 luglio 2003; STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006; cfr. anche STCA 5 luglio 2007, inc. 31. 2006.14 +17-22 ).

Va altresì ricordato che, secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene alla valutazione della colpa (STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6, STFA H 411/01 del 5 marzo 2003 consid. 5, STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a). Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; STFA H 184/98 del 17 febbraio 1999 consid 4b).

2.8. Nella fattispecie in esame, dalla sentenza 10 novembre 2006 del Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ si evince che __________ e __________ sono stati condannati per ripetuta falsità in documenti per avere, in correità tra di loro, nel periodo aprile 2001 – aprile 2005, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, allestito documenti falsi e/o attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone uso a scopo di inganno, così come descritto nell’atto di accusa (IX).

In particolare, essi hanno:

" (…) apposto la firma falsa dell’Avv. RI 1, __________, e la falsa autentica dell’Avv. ___________ sull’ ”atto di fideiussione” datato 25.11.2002 per fr. 177'000.-,

  • apposto la firma falsa dei rappresentanti della __________ sul “contratto di acquisto” datato 25.11.2002 (formulario PL 1),

  • apposto la firma falsa dell’ Avv. RI 1, __________, sul “protocollo di consegna” datato 25.11.2002,

  • allestito il bilancio al 31.12.2002 della __________., succursale di __________, con dati non corrispondenti al vero,

nonché consegnato detta documentazione alla società PL 1, __________, al fine di concretizzare l’inganno di cui al punto 1.1 del presente atto di accusa

e per avere

  • apposto la firma falsa dell'Avv. RI 1, __________ sull’intera documentazione di apertura del conto __________ (contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito, regolamento di deposito, condizioni generali, elenco firme, autorizzazione per l’esecuzione di ordini telefonici, contratto fiduciario, documentazione go-banking),

  • apposto la firma falsa dell’Avv. RI 1, __________ sull’intera documentazione bancaria relativa alla concessione della linea di credito (contratto di credito 20.05.2003, condizioni generali /regolamento di deposito 20.05.2003, aggiunta al contratto di credito 06.07.2004/24.08.2004),

  • allestito documentazione contabile e contrattuale con dati non corrispondenti al vero (business plan maggio 2003 dal contenuto inveritiero, bilancio provvisorio 31.12.2003 - contabilità 1999/2000, 2001 e 2002 - bilancio 31.12.2003 dell’inesistente __________ o, rapporti di revisione per gli esercizi 2002 e 2003 dello __________ a firma falsa di , contratto __________ / a firma falsa dell’Avv. RI 1 e a firma di fantasia del rappresentante della __________),

  • apposto la firma falsa dell’ Avv. RI 1, e la falsa autentica dell’ __________, __________, sull’ “atto di fideiussione” datato 22.05.2003 per Euro 165'000.-,

  • creato ad arte due estratti RC 26.03.2003 e 20.02.2005 della inesistente __________ __________, con dati non corrispondenti al vero;

nonché consegnato detta documentazione alla Banca __________, __________, anche al fine di concretizzare l’inganno di cui al punto 1.2 del presente atto di accusa (…)” (cfr. Doc. IX)

In effetti, per quel che concerne la FA 1, nel verbale 18 maggio 2005 di __________ si legge:

" (…)

Mi viene chiesto se i documenti di cui al plico doc. 4 sono stati allestiti dalla Fiduciaria __________ e se effettivamente il bilancio di cui al doc. 5 è quello effettivo e corretto.

Con riferimento alla contabilità del 2000 che mi è stata sottoposta al plico doc. 4, posso dire che da un’analisi sommaria mi sembra possa trattarsi di documentazione allestita da noi e dunque corretta. Si tratta semplicemente di una copia della contabilità originale.

Con riferimento invece al bilancio al 31.12.2002 rilevo immediatamente che l’utile di ca. frs. 140'000.-- non è mai stato raggiunto dalla __________. Anche gli altri dati, se paragonati a quelli del doc. 5 non sono assolutamente quelli effettivi.

Con riferimento al bilancio al 31.12.2001 non mi sembra che i dati siano corretti. Infatti guardando i dati per l’anno 2001 riportati al doc. 5 rispetto al bilancio al 31.12.2001 di cui al plico doc. 4 ci sono diverse differenze nelle cifre. Ad esempio il totale della sostanza circolante nel plico doc. 4 di frs. 146'596.29, mentre nel doc. 5 è di frs. 58'622.19. (…)” (Doc. X/3)

In queste circostanze, dunque, quello che risultava dai dati contabili non corrispondeva all’effettiva situazione economica della succursale. Ad esempio, al 31 dicembre 2002 nel bilancio “ufficioso” è stato registrato un utile di fr. 143'524 (sub doc. XXI), mentre in quello veritiero, prodotto dal ricorrente il 16 settembre 2009 (bilancio che si trova sub doc. 5 degli atti penali richiamati dal TCA), risulta una perdita di fr. 34'902,20 (XXII). Non va tuttavia dimenticato che, come riportato al consid. 2.2, i contributi insoluti si riferiscono al 2004 - 2005, mentre, come visto sopra, la fideiussione con apposta la firma falsa è del 22 maggio 2003 e le chiusure concernevano gli anni 2002 e 2003. I fatti penali non hanno pertanto avuto conseguenze per quel che concerne il mancato pagamento dei contributi. Infatti, non si è confrontati con una fattispecie come nella STCA 5 luglio 2007 inc. 31. 2006.14 +17-22: in quella circostanza il risarcimento riguardava i contributi paritetici che dalle pezze giustificative e dai bilanci falsificati risultavano saldati. Gli organi formali, nonostante i controlli, non potevano rendersi conto che il versamento dei contributi in effetti non era avvenuto. Nella fattispecie in esame invece il ricorrente non ha dato seguito, con la dovuta diligenza richiesta ad un direttore di una succursale, all’obbligo di vigilanza, nonostante che la situazione della stessa necessitasse di una verifica. Al riguardo va in primo luogo fatto riferimento al succitato verbale del 18 maggio 2005 (p. 2 e 3) di __________, il quale aveva detto che “l’anno scorso avevo contattato l’avv. RI 1, il quale è direttore della società, per due motivi. Innanzitutto perché la FA 1 non pagava le fatture della fiduciaria per la tenuta della contabilità, e ciò da almeno un anno. Secondariamente ho proposto all’avv. RI 1 di fissare un incontro con i clienti per discutere l’andamento della società in quanto da parte mia avevo rilevato che i costi previsti erano decisamente esagerati rispetto alle entrate” (doc. X/3). Inoltre, come si evince dallo scritto 15 luglio 2005 inviato dalla Fiduciaria __________ ai signori __________, con copia per conoscenza al ricorrente (lettera contenuta negli atti del fallimento e trasmessa alle parti per osservazioni; doc. XXI), le fatture per le prestazioni contabili non erano state liquidate (per oltre fr. 10'000 di arretrati). Sempre dallo stesso scritto si evince inoltre che il ritardo nell’allestimento dei conteggi finali era dovuto alla consegna tardiva, da parte dei succitati, dei relativi giustificativi. Tant’è che il bilancio/conto economico 2004 è stato inviato il 15 luglio 2005. Vero che il ricorrente ha saputo del contenuto di tale scritto dopo le sue dimissioni (marzo 2005) e che quindi egli non poteva intervenire. Tuttavia, la morosità di __________ e __________ nel pagare la fiduciaria, insieme alla lacunosità della contabilità, dovevano indurre l’insorgente a prendere in mano la situazione. In particolare egli avrebbe dovuto controllare se i contributi sociali venivano regolarmente versati, ciò che non è stato il caso, visto che da agosto 2004 la Cassa aveva iniziato sistematicamente a diffidare la succursale ed, in seguito, a spiccare precetti esecutivi.

Trattandosi di una piccola succursale con tre dipendenti (due dei quali sono stati __________ e __________), il ricorrente, facendo uso della diligenza richiesta dal suo ruolo di direttore con diritto di firma individuale, avrebbe dovuto (regolarmente) controllare lo stato dei pagamenti dei contributi.

2.9. La Cassa ha sostenuto che l’insorgente, nonostante le dimissioni inoltrate il 7 marzo 2005 (doc. 2D), abbia continuato ad occuparsi degli affari della succursale.

2.9.1. Occorre qui ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).

Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4).

Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 p. 472 consid. 6).

Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).

Se dopo le dimissioni, rispettivamente la revoca, l’amministratore permane di fatto nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisione per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. E del 22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza citata da Reichmuth, op. cit., no. 244 p. 60).

2.9.2. Ritornando al caso in esame, la Cassa evidenzia come l’insorgente abbia interposto, in data 20 ottobre 2005, opposizione al precetto esecutivo relativo all’acconto per il II trimestre 2005 e spiccato dalla Cassa nei confronti della succursale (doc. 3/G); evidenzia pure come dal verbale di pignoramento 20 marzo 2006 risulti che “RI 1 quale direttore della succursale escussa dichiara che per quanto a sua conoscenza la stessa non possiede beni di sorta da sottoporre a pignoramento” (doc. 3/C1 e 3/2).

Nel ricorso, l’ex direttore così ha giustificato tale agire: “è stato unicamente in conformità ad un dovere di diligenza, dettato anche dalla sua stessa professione di avvocato, che il ricorrente si è preoccupato d’agire in questo modo. L’aver svolto questi atti al fine di tutelare la succursale non dimostra il permanere nella sua carica di direttore, né tanto meno la facoltà di controllo sulle attività della medesima. Anzi!.” (ricorso p. 5).

Orbene, appare alquanto inusuale che il ricorrente, di professione avvocato, non abbia controllato che la sua firma fosse stata cancellata da RC. Al riguardo va rammentato che ai sensi dell’art. 25a cpv. 1 lett. a ORC (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2007, qui applicabile), nel caso in cui una persona giuridica non richiede la cancellazione di una persona iscritta uscita dall’amministrazione, l’interessato stesso può richiedere la sua cancellazione dopo 30 giorni dalla sua uscita.

Ciononostante, secondo questa Corte, i due succitati elementi evidenziati dalla Cassa non sono sufficienti per ritenere che l’ex direttore, malgrado le dimissioni, abbia continuato a svolgere gli affari della succursale. In primo luogo, l’interporre opposizione ad un precetto esecutivo non è indizio di potere gestionale. Vero che nella citata sentenza dell’8 ottobre 2003 (H33/03) il TFA aveva considerato l’opposizione a due precetti esecutivi la conferma della continuazione effettiva dell’amministrazione di una società da parte del suo organo dimissionario. In quel caso, l’interessato aveva però partecipato all’assemblea generale, sottoscritto un bilancio ed un conto economico. Nella presente fattispecie, invece, non risultano altri elementi che permettono di concludere per un’amministrazione di fatto. Certo che l’insorgente il 20 marzo 2006 (un anno dopo le dimissioni) aveva dichiarato all’UE di __________ che la succursale non aveva più beni. Cio’ non vuol dire che egli avvesse avuto ancora potere decisionale visto che, come risulta dalla lettera 22 luglio 2005 dei legali dei __________ alla Cassa, dal 9 maggio 2005 l’attività della succursale è stata interrotta a seguito del blocco dei conti da parte del Ministero Pubblico (doc. 2B). Difatti, la succursale è rimasta affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa sino al 31 maggio 2005 (cfr. decisione contestata punto A/2).

2.10. Visto quanto sopra, l’insorgente deve essere ritenuto responsabile dei contributi rimasti impagati dalla FA 1, succursale di __________, sino alle dimissioni del 7 marzo 2005. Siccome l’acconto del I trimestre 2005 è scaduto successivamente alle sue dimissioni (art. 34 cpv. 3 OAVS), l’ammontare del danno corrisponde ai contributi del 2004 rimasti insoluti per complessivi fr. 7’385,30 (interessi di mora e spese amministrative incluse). Dal succitato rapporto vanno dedotti fr. 5'464,65 di dividendo da fallimento ricevuto dalla Cassa (cfr. consid. 1.8), motivo per cui il danno residuo è di fr. 1'920.65.

2.11. Occorre ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.12. Nel caso in esame, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

Non va dimenticato che la succursale, dopo numerose diffide e precetti, non ha liquidato i contributi del 2004 (acconti III e IV trimestre, conteggio finale) e 2005 (gennaio-maggio) (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B – B1).

In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere

  • per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

Come detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa fr. 1'920.65.

2.13. L’insorgente ha chiesto l’edizione degli atti penali concernenti il procedimento aperto nei confronti dei signori __________ e l’audizione di __________ (cfr. ricorso).

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, come visto, alla richiesta di edizione degli atti penali è stato dato seguito. Non necessaria è invece l’audizione di __________, il quale, a mente dell’insorgente “potrà riferire che il ricorrente si informava e veniva regolarmente informato. In merito all’andamento degli affari il signor __________ potrà pur riferire che gli organi di fatto tenevano in effetti una doppia contabilità: quella “ufficiale” serviva per informare il direttore, le banche e i creditori, quella “ufficiosa” riportava ogni illecito commesso e non veniva resa nota a terzi” (cfr. ricorso p. 4). Infatti, una conferma di una generica informazione nei confronti di chi allestiva la contabilità della succursale non è sufficiente per escludere una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.7) e l’esistenza della doppia contabilità è stata confermata dalla documentazione penale acquisita agli atti.

In conclusione, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario esperire ulteriori accertamenti.

2.14. Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 p. 180 ss).

L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 407). Gli stessi principi valgono per un avvocato vittorioso che agisce in causa propria (STFA H 388/99 del 20 novembre 2001 con riferimento a DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7).

Nel caso in esame, l’importo del danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto pagamento del dividendo (cfr. consid. 1.8), circostanza che non ha inciso sulla posizione del ricorrente. L’insorgente risulta invece parzialmente vittorioso per quel che concerne il periodo di responsabilità (cfr. consid. 2.9). Non sono tuttavia dati i presupposti perché un __________ che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale. Infatti la causa non è da ritenere complessa e il lavoro svolto non ha impedito notevolmente l’attività professionale dell’insorgente, avendo egli allestito un ricorso di otto pagine, delle osservazioni di 5 pagine alla documentazione penale acquista d’ufficio dal TCA e di una pagina riguardo agli atti richiamati dall’UF.

La richiesta d'indennità per spese ripetibili deve pertanto essere negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla Cassa __________ AVS fr. 1'920.65.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

15

AHVG

  • Art. 52 AHVG

AVS

  • art. 52 AVS

CC

  • art. 55 CC

Cost

  • art. 29 Cost

LAVS

  • art. 14 LAVS
  • art. 14ss LAVS
  • art. 16 LAVS
  • art. 51 LAVS
  • art. 52 LAVS

LDIP

  • art. 160 LDIP

LEF

  • art. 230 LEF

LPGA

  • art. 61 LPGA

OAVS

  • art. 34 OAVS
  • art. 41bis OAVS

ORC

  • art. 25a ORC

Gerichtsentscheide

68
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 127 I 56
  • DTF 126 V 6101.01.2000 · 273 Zitate
  • DTF 126 V 238
  • DTF 125 V 242
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 15
  • DTF 123 V 244
  • DTF 122 II 469
  • DTF 122 V 15101.01.1996 · 79 Zitate
  • DTF 121 V 244
  • DTF 120 V 360
  • DTF 119 V 87
  • DTF 114 V 21901.01.1988 · 529 Zitate
  • DTF 114 V 221
  • DTF 113 Ib 356
  • DTF 113 V 25601.01.1987 · 265 Zitate
  • DTF 112 V 101.01.1986 · 86 Zitate
  • DTF 112 V 86
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 173
  • DTF 110 V 81
  • DTF 110 V 133
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