Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 31.2008.6
Entscheidungsdatum
12.02.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 31.2008.6

BS/td

Lugano 12 febbraio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 febbraio 2008 emanata da

in relazione alla

Cassa CO 1

in materia di art. 52 AVS

FA 1 (radiata da RC il 9 maggio 2008)

ritenuto in fatto

1.1. La società FA 1 (precedente ragione sociale: __________), con sede a __________ (in precedenza a __________), aveva quale scopo sociale la gestione, diretta e indiretta, di cantine, mense, ristoranti mescite ecc..

RI 1ha ricoperto la carica di amministratore unico sin dalla fondazione della società.

1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro fino al 16 novembre 2006.

La ditta è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di marzo 2003 (sub. doc. 10) e precettata dal maggio 2003; complessivamente la Cassa ha avviato 46 procedure esecutive (doc. 11/60).

Il 15 marzo 2006 l’UEF di __________ ha rilasciato a favore della Cassa tre attestati di carenza beni riguardanti altrettanti tre acconti mensili del 2005 di oneri sociali non soluti (doc. 2).

Con decreto 16 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________, a seguito di istanza di autofallimento, ha aperto il fallimento della società (FUSC __________). Precedentemente, con sentenza 30 marzo 2006, il fallimento era stato differito sino al 30 settembre 2006 e contestualmente nominato un commissario (doc. 11/31).

In data 22 giugno 2007 la Cassa, dopo esecuzione di una propria revisione, ha notificato all’UEF di __________ il credito di fr. 747'995,50 relativi ai contributi insoluti 2003 – 2006, compresivi delle spese amministrative ed esecutive, nonché degli interessi moratori (sub. doc. 5).

Il fallimento è stato chiuso con decreto pretorile del 30 aprile 2008 e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio da Registro di commercio il 6 maggio 2008 (FUSC __________).

1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 6 agosto 2007, confermata con decisione su opposizione 12 febbraio 2008, la Cassa ha chiesto nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 744'995,50 relativi ai contributi paritetici non versati dalla fallita e relativi agli anni 2003-2006 (doc. 3 e 7).

1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha introdotto il presente ricorso postulandone l’annullamento. In sostanza, egli contesta l’addebito di grave negligenza mossogli dalla Cassa. In particolare egli evidenzia che, una volta sorte le difficoltà economiche (fine 2003), l’azienda ha comunque continuato a versare somme elevate di oneri sociali arretrati; di aver adottato, nonostante la problematica congiunturale, una serie di provvedimenti d’ordine strutturale per far fronte a tutti i creditori (assicuratori sociali compresi) e cercato di salvaguardare i circa trenta impieghi. Rimprovera alla Cassa di aver iniziato numerose procedure esecutive che hanno compromesso l’andamento aziendale e di avergli addossato, contrariamente alla recente giurisprudenza del TF, l’onere della prova circa la grave negligenza. Il ricorrente ha altresì contestato l’importo del danno subito, sostenendo inoltre che occorre attendere la conclusione della procedura fallimentare.

1.5. Con la risposta di causa la Cassa chiede invece l'integrale reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione (V).

1.6. Con scritto 2 giugno 2008 il ricorrente, evidenziando come la Cassa abbia ricevuto un dividendo da fallimento, ha di conseguenza sostenuto che la pretesa risarcitoria deve essere ridotta a fr. 699'213,49 (VII).

In risposta, il 9 giugno 2008 la Cassa ha ammesso la riduzione del danno a fr. 699'213,50 (IX).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137, 1991 p. 135).

Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

Conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. 2), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore unico della FA 1, il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, avendo intimato la decisione formale di risarcimento il 6 agosto 2007, quindi entro due anni dal rilascio, il 15 marzo 2006, degli ACB (in materia: DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991, pag. 405 in fine).

2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d'assu-rances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S., H 113/00). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 e 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

Nel caso in esame, dalla ricapitolazione contabile risulta che gli oneri sociali (con interessi e spese) non soluti ammontano complessivamente a fr. 747'995,50 (doc. 9). L’insorgente ha evidenziato di aver contestato in sede fallimentare il credito della Cassa insinuato nella misura di fr. 125'360.-- (cfr. graduatoria del fallimento: doc. 11/62), contestazione tuttavia de facto caduta visto che dopo la chiusura del fallimento (30 aprile 2008; pubblicazione FUSC __________), l’UEF di __________ ha proceduto alla liquidazione del dividendo, partendo da un credito insinuato di fr. 747'995,50 (VII/2). Inoltre, come detto (cfr. consid. 1.6), nello scritto 2 giugno 2008 il ricorrente ha implicitamente ammesso la pretesa risarcitoria avendo postulato la riduzione della stessa a fr. 699'231,49, importo risultante dalla deduzione del dividendo da fallimento (fr. 48'782,01) dal danno di fr. 747'995,50.

L’insorgente ha poi rilevato che la procedura fallimentare non è ancora conclusa e quindi occorre attendere il termine della stessa per poter quantificare il danno subito.

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, la Cassa non è tuttavia tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo senza dover attendere, in caso di fallimento, la chiusura dello stesso. Infatti, in caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

Pertanto, nella fattispecie concreta la Cassa non doveva attendere la conclusione della procedura di fallimento per emettere la decisione di risarcimento per l’intero danno subito, riservato il caso della cessione del dividendo, procedura che si è conclusa per l’amministrazione con il riconoscimento di un dividendo di fr. 48'782,80 (cfr. stato di riparto doc. VII).

Di conseguenza, come accennato al consid. 1. 6, con scritto 9 giugno 2008 la Cassa ha accettato di dedurre dalla pretesa risarcitoria di fr. 744'995,50 i fr. 48'782,80 di dividendo da fallimento (IX). Ne consegue dunque che il danno fatto qui valere è da ridurre a fr. 699'213,50.

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione;

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro abbia violato tali prescrizioni per lo meno per grave negligenza, incombendo quindi sostanzialmente al datore di lavoro – rispettivamente ai suoi organi (e ciò sia detto con particolare riferimento alla critica sollevata nella fattispecie dal ricorrente, secondo cui la grave negligenza non sarebbe stata provata dalla Cassa; cfr. consid. 1.4) – far valere e provare validi motivi di giustificazione o di discolpa (DTF 108 V 183; SVR 2007 AHV Nr. 9, 2005 AHV Nr. 18, 2001 AHV Nr. 15; STFA 14 dicembre 2004 nella causa B. e L., H 59/04, consid. 3.4; sul punto v. anche Reichmuth, op. cit., n. 536 p. 126 e n. 745s p. 178).

Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op. cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

2.5. Costituisce motivo di discolpa in particolare il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole.

La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 12 dicembre 2008, consid. 3.2 con riferimenti giurisprudenziali ivi citati; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008 n. 668s, p. 156ss; cfr. anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pp. 25ss e 35s).

In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 4.6. e riferimenti; STFA H 336/95 del 7 maggio 1997, consid. 3d).

In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

Quindi, l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza federale.

2.6. Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti giurisprudenziali ivi citati; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, p. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit, pag. 36).

Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.7.

2.7.1 Nel ricorso l’ex amministratore unico della FA 1, contestando una sua negligenza grave nella violazione delle prescrizioni, ha fra l’altro evidenziato:

" In conclusione il ricorrente rileva che la Cassa resistente non ha fornito alcuna prova pertinente ed alcuna deduzione circa la sua colpevolezza, cioè circa una sua presunta negligenza grave che avrebbe condotto al presunto danno (comunque da ridurre come al doc. 62): in particolare non può essere rimproverato al ricorrente di avere negletto in modo colpevole la situazione, di avere privilegiato altri creditori e, stante il flusso continuo di pagamenti alla Cassa CO 1, di averla voluta sfavorire rispetto ad altri creditori; invero la cassa stessa ha contraddittoriamente da un lato aderito a proposte di differimento dei pagamenti proposte da FA 1, con ciò dimostrando di credere essa pure nelle operazioni di risanamento messe in atto dal ricorrente e d'altro canto ha contribuito in modo decisivo a mettere in ginocchio la società - in una fase congiunturale difficile e senza che siano riconoscibili problematiche strutturali aziendali neglette, con l'avvio e la prosecuzione di una cinquantina di procedure esecutive" (ricorso pag. 9).

Orbene, sulla base delle argomentazioni addotte nel ricorso e dall’esame della documentazione prodotta, dev’essere concluso che l’insorgente non può validamente far valere motivi di giustificazione o di discolpa in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali relativi al periodo 2003 (conteggio finale) - 2006 (novembre).

2.7.2. Innanzitutto occorre ricordare che per legge (art. 14 ss LAVS) la Cassa era tenuta a riscuotere, procedendo anche in via esecutiva, i contributi sociali rimasti scoperti. Anzi, se non lo avesse fatto quest’ultima sarebbe incorsa in una violazione dei propri doveri e obblighi. Infatti, in questo contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, nel caso in cui sussiste una violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi che ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (DTF 122 V 186ss cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

Occorre piuttosto esaminare se in casu la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

In questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007-18-20], 22 maggio 2002 [inc. 31.2002.03], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12])) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato (cfr. Reichmuth, op. cit., marginale 677 pag. 160 con riferimenti di giurisprudenza), che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., marg. 679 pag. 160 con riferimenti).

Nella fattispecie, l’insorgente evidenzia di aver messo in atto diversi provvedimenti per cercare di far fronte alle difficoltà economiche in cui era incorsa l’azienda:

" … come risulta dallo storico aziendale di cui al doc. 25 (specie pag. 4), il ricorrente non ha assistito passivamente alle difficoltà economiche, di natura esogena (congiunturale, cfr. doc. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 30, 53 e 54) che stavano colpendo la società da esso amministrata, bensì ha adottato tutta una serie di provvedimenti di carattere strutturale, specie proprio nell'ambito amministrativo-gestionale - di cui la querelata decisione neppure riconosce l'esistenza - di cui è sicuramente riconoscibile l'incisività a tutela dei diritti di tutti i creditori, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Giova rilevare che le difficoltà di carattere congiunturale erano soprattutto correlate ai cantieri delle grandi trasversali alpine, ove FA 1 curava i servizi di ristorazione delle maestranze e per i quali i ritardi di implementazione hanno indubbiamente causato un notevole scompenso aziendale, sia a livello di fatturato sia a livello di redditività aziendale; a questo fattore si è aggiunta poi una politica di intervento delle società (pubbliche) incaricate dell'esecuzione dei trafori alpini (doc. 2 e 3 ad esempio) le quali irritualmente si occupavano di aspetti gestionali loro estranei, creando del tutto ingiustificatamente dei problemi di collaborazione con i fornitori locali, allorché queste stesse società erano e sono conosciute per regolare i propri debiti secondo le esigenze proprie loro o dei loro funzionari, come è emerso - con grande clamore dei mass media - proprio all'inizio di quest'anno con le statistiche sui ritardi nei pagamenti delle aziende in Svizzera con risalto della circostanza che proprio le aziende pubbliche e specialmente quelle dei trafori alpini brillavano per ritardi inveterati e consistenti.

Diventava necessario, all'epoca, anche se la mobilità aziendale interna aveva ovviamente dei limiti ben precisi, di cercare delle alternative di cespiti e di migliorare la redditività (doc. 37, pag. 5), con contestuale informazione continua alle maestranze della situazione esistente ed accresciuta loro consapevolezza della necessità di incrementare la produttività aziendale." (Doc. I)

Orbene, questo TCA prende atto delle misure intraprese dal ricorrente - tra cui l’allestimento budget acquisti per ogni centro di costo e pagamento a contanti dei fornitori, accordo per debiti scaduti, distribuzione equa della liquidità tra i creditori, convenzione per il pagamento degli oneri sociali -, provvedimenti elencati nell’istanza 7 marzo 2006 di differimento del fallimento a pag. 4 (doc. 11/25).

Tuttavia non può non essere rilevato che, come ammesso dall’ex amministratore unico, le difficoltà finanziarie erano sorte verso la fine del 2003; quell’anno è stata registrata una perdita di fr. 74'843.--. Questo trend negativo è continuato nel 2004 (perdita di fr. 97'731,23) e nel 2005 (perdita di fr. 2'168'471,89; senza gli ammortamenti la perdita era di fr. 301'011.--); eccezion fatta per il periodo di differimento del fallimento (marzo – settembre 2006), differimento che comunque è stato revocato su istanza della società (doc. 46), dietro consiglio del commissario (doc. 11/46).

Va poi ricordato che, l’Alta Corte ha ripetutamente affermato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici deve essere, in primo luogo, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e che, in secondo luogo, il datore di lavoro deve poter oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni - ogni suo credito nei confronti della cassa (STFA 16 gennaio 2007 nella causa C, H 156/07, consid. 9.1. con riferimenti). Il motivo di discolpa infine deve esistere durante il lasso di tempo in cui i contributi impagati avrebbero dovuto essere versati (RCC 1986 pag. 236 consid. 5b).

Nel caso in esame, invece, quelli scoperti concernono un periodo abbastanza lungo. Dall’insinuazione 22 giugno 2007 (doc. 50) all’UF si evince che sono rimaste impagate le fatture relative al 2003 (conteggio finale), al 2004 (acconti marzo-giugno, dicembre e conteggio finale), al 2005 (acconti marzo-dicembre e conteggio finale) e infine al 2006 (gennaio- marzo, settembre-novembre 2006).

L’insorgente ha inoltre evidenziato che la Cassa il 22 settembre 2004 (doc.10) ed il 6 aprile 2005 (doc. 15) aveva stabilito una piano di rateazione del pagamento dei contributi. Occorre qui ricordare che ai fini di una valutazione dell’obbligo di diligenza del datore occorre prendere in considerazione, fra l'altro, un accordo concluso con la cassa di compensazione che prevede una proroga dei termini di pagamento con piano d'ammortamento nella misura in cui simile accordo modifichi a favore dei debitori dei contributi i termini di pagamento usuali (DTF 124 V 254 consid. 3b. In quel caso, il datore di lavoro non era incorso in una violazione per grave negligenza delle prescrizioni poiché non erano emersi indizi che permettevano di ritenere che egli avesse richiesto la dilazione nella consapevolezza di un imminente fallimento della società, consapevole dell’impossibilità di rispettare le scadenze. Il datore di lavoro aveva inoltre regolato gli oneri sociali precedenti a quelli oggetto della dilazione).

Nella fattispecie in esame, la succitata giurisprudenza non è applicabile, già per il solo fatto che il piano di rateazione riguardava i contributi arretrati e va quindi piuttosto letto come un andare incontro alle difficoltà di liquidità della società.

È vero che, come già detto, in data 30 marzo 2006 è stato pronunciato il differimento del fallimento (doc. 11/31). Tuttavia, senza voler sminuire gli sforzi intrapresi dall’insorgente e riconosciuti dal commissario, la situazione finanziaria della società è stata fotografata da quest’ultimo come di grave insolvenza, senza ipotizzabili interventi per risanare il bilancio (cfr. citato rapporto 22 settembre 2006 pag. ). Non va del resto dimenticato che già a bilancio 31 dicembre 2004 la FA 1 presentava un’eccedenza di debiti ai sensi dell’art. 725 cpv. 1 CO, tant’è che il 20 ottobre 2005 l’organo di revisione aveva fatto presente dell’obbligo di avvisare il giudice (doc. 11/16).

Da ultimo, il fatto che, come sostenuto dal ricorrente, la società abbia versato il 70% del totale degli oneri sociali non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (su questo punto STFA 28 giugno 2004 [H 270/03], 29 agosto 2002 [H 277/01]);

Visto quanto precede, non sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito.

2.7.3. Non va da ultimo dimenticato che, come visto, il mancato pagamento di contributi si riferisce ad un lasso di tempo di anni e che quindi un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente. Oltre a questo, si ricorda che la FA 1 non aveva regolarmente provveduto al versamento degli oneri sociali.

Non risultano pertanto dati i motivi di discolpa, invocabili per giurisprudenza nel caso di aziende che, dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto al versamento dei contributi, cadono in difficoltà economiche e devono essere sciolte (di regola per fallimento) cagionando una perdita contributiva circoscritta a due-tre mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). La giurisprudenza circoscrive invece a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 12 dicembre 2008 nella causa H., 9C_812/2007, consid. 3.3 con riferimenti giurisprudenziali ivi citati; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 690 ss, p. 162 ss; cfr. anche Meyer, op. cit, pag. 35).

2.7.4. Non riscontrando alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 limitatamente a fr. 699'213,50 (cfr. consid. 2.2). In tal senso la decisione contestata dev’essere modificata.

2.8. Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

Nel caso in esame, l’importo del danno è stato ridotto a seguito dell’avvenuto pagamento del dividendo da fallimento, circostanza che non ha inciso sulla posizione del ricorrente. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale dell’insorgente, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare delle ripetibili, ancorché parziali (vedi un caso analogo in STFA inedita del 5 agosto 2002 nella causa F e C [H 67/01]; STCA 22 febbraio 2006 nella causa S. [inc. 31.2005.7]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione è modificata nel senso che RI 1 deve risarcire alla CO 1 fr. 699'213,50.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono assegnate ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

AHVG

  • Art. 52 AHVG

AVS

  • art. 52 AVS

LAVS

  • art. 14 LAVS
  • art. 16 LAVS
  • art. 52 LAVS

OAVS

  • art. 41bis OAVS

Gerichtsentscheide

28
  • DTF 129 V 1101.01.2002 · 575 Zitate
  • DTF 124 V 254
  • DTF 123 V 15
  • DTF 121 V 244
  • DTF 119 V 87
  • DTF 116 V 76
  • DTF 113 V 18001.01.1987 · 94 Zitate
  • DTF 113 V 25601.01.1987 · 265 Zitate
  • DTF 112 V 159
  • DTF 111 V 173
  • DTF 108 V 18301.01.1982 · 349 Zitate
  • DTF 108 V 186
  • DTF 108 V 202
  • DTF 108 V 203
  • DTF 98 V 2601.01.1972 · 316 Zitate
  • 9C_812/200712.12.2008 · 183 Zitate
  • H 113/00
  • H 142/03
  • H 156/07
  • H 170/01
  • H 194/96
  • H 270/03
  • H 277/01
  • H 336/95
  • H 346/01
  • H 446/00
  • H 59/04
  • H 67/01