Raccomandata
Incarto n. 31.2007.22 31.2007.29
BS/td
Lugano 13 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 17 dicembre 2007 di
contro
le decisioni su opposizione del 14 novembre 2007 emanate da
in relazione alla
terzo chiamato in causa
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1 (cancellata da RC il 23 luglio 2007)
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (iscritta a Registro di Commercio il 2 febbraio 2004; in precedenza: __________ a __________), con sede a __________, aveva quale scopo sociale la realizzazione di lavori di sopra e sottostruttura del genio civile e dell’edilizia, transazioni immobiliari, la progettazione e la pianificazione delle costruzioni in quanto committente o imprenditore generale.
Dal mese di luglio 2004, conformemente le pubblicazioni nel FUSC contenute nel relativo estratto da RC, il Consiglio di amministrazione era composto dalle seguenti persone, tutte con diritto di firma individuale:
RI 1, presidente, dal 1° luglio 2004 al 13 ottobre 2006 (dimissionario il 1° settembre 2006);
RI 2, membro, dal 1° léuglio 2004 al 13 ottobre 2006 (dimissionario il 5 settembre 2006);
__________, membro, dal 1° luglio 2004 al 13 ottobre 2006; in seguito amministratrice unica sino al fallimento della società (28 novembre 2006: pubblicazione nel FUSC: 5 dicembre 2006).
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2006.
A seguito dell’entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal mese di novembre 2004 e precettarla dal gennaio 2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 1/D – D2 inc. 31.2007.22).
Il 5 dicembre 2005, 3 marzo 2006, 14 giugno 2006, 19 settembre 2006 e 2 novembre 2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPF/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2004 al 2006 (doc. 1/E-E16 inc. 31.2007.22).
Con decreti 28 novembre 2006 e 20 febbraio 2007 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura di fallimento ai sensi dell’art. 230 LEF.
La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 177'466,10 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni dal 2004 al 2006, quest’ultimo sino al mese di settembre, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/F inc. 31.2007.22).
Il fallimento è stato definitivamente chiuso per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per continuazione della relativa procedura (doc. 1/G inc. 31.2007.22).
La ragione sociale è stata cancellata da RC il 23 luglio 2007.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con singole decisioni 24 maggio 2007 la Cassa ha chiesto agli organi formali della FA 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non soluti dalla società.
non si è opposta alla decisione di risarcimento (cfr. lettera 7 gennaio 2007 al TCA; V inc. 31.2007.22).
A seguito dell’opposizione di RI 2 e RI 1, con due distinte decisioni su opposizione datate 14 novembre 2007, la Cassa ha confermato la condanna degli ex membri del CdA al risarcimento di fr. 147'620,50 a titolo di contributi paritetici insoluti della società per gli anni dal 2004 al 2006, quest’ultimo fino sino all’acconto di luglio 2006, in via solidale tra di loro e con __________ per analogo periodo ed importo.
1.4. Contro le succitate decisioni su opposizione RI 2 e RI 1, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, sono singolarmente e tempestivamente insorti, chiedendone l’annullamento.
In sostanza i ricorrenti contestano una violazione (sia intenzionale che per negligenza grave) delle prescrizioni essendosi regolarmente informati sull’andamento della società presso , la quale non avrebbe mai segnalato problematiche particolari. Essi evidenziano come quest’ultima, sulla base di una suddivisione delle competenze e su indicazioni del precedente amministratore (), era responsabile dell’intera gestione finanziaria e contabile della società. Vista la professionalità di __________, gli insorgenti non avrebbero avuto alcun motivo per dubitare in merito alle rassicurazioni ricevute. __________ avrebbe tuttavia loro sottaciuto l’effettiva situazione finanziaria della società e l’esistenza di attestati di carenza beni. Infatti, solo nell’agosto del 2006, a sorpresa, nonostante l’esistenza di beni aziendali e di diversi contratti di appalto, gli insorgenti si sarebbero resi conto dello stato d’insolvenza della FA 1, situazione che non permetteva più di pagare gli operai. Inoltre, entrambi i ricorrenti contestano l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa, ritenendo necessaria la ricostruzione della situazione economica della società al fine di controllare se al momento dei pagamenti la FA 1 disponesse di ulteriore liquidità che avrebbe permesso pure di pagare i contributi. Infine, essi chiedono la sospensione della procedura in attesa delle risultanze del procedimento penale aperto dal Ministero pubblico nei loro confronti, ciò che permetterebbe di chiarire alcuni aspetti relativi al fallimento.
1.5. Con due singole risposte di causa la Cassa postula l'integrale reiezione dei ricorsi e la conferma delle decisioni impugnate, rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nei ricorsi non sono idonei a liberare gli ex amministratori da una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS.
1.6. Con scritti 17 gennaio 2008 i ricorrenti hanno notificato i mezzi di prova da assumere.
1.7. Mediante decreti 28 gennaio 2008 il Vicepresidente del TCA ha proceduto alla congiunzione dei ricorsi (XI inc. 31.2007.22) ed alla chiamata in causa di __________ (Xinc. 31.2007 22). Quest’ultima è rimasta silente.
1.8. A seguito degli scritti 2 e 19 settembre 2008 del __________, incaricato dell’istruzione del procedimento penale aperto nei confronti dei ricorrenti, il 23 settembre 2008 il Vicepresidente del TCA ha assegnato loro un termine per trasmettere gli atti penali ritenuti rilevanti ai fini del presente giudizio (XXII inc. 31.2007.22).
Il 24 ottobre 2008 l’avv. RA 1 ha prodotto una serie di documenti estratti dall’incarto penale RI 2-RI 1 (XXVI inc. 31.2007.22), di cui si parlerà, per quanto occorra, nei considerandi di dritto.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. 1/E-E16), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria agli organi formali della FA 1 il risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, avendo intimato le decisioni di risarcimento (24 maggio 2007) entro due anni dal rilascio, il 28 novembre 2006, del primo ACB (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, cit., pag. 1076; STFA 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02 consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 nel periodo aprile 2004 – (settembre) 2006 per complessivi fr. 177'466,10, spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/D – D2 inc. 31.2007.22). I contribuiti sono stati calcolati sulle distinte salariali 2004 e 2005 allestite e firmate dalla società, nonché sulla base del controllo del datore di lavoro (doc. H inc. 31.2007.22).
Avendo i ricorrenti dimissionato dal loro incarico di amministratori nel settembre 2006 la Cassa ha addebitato ad essi gli oneri sociali rimasti insoluti relativi al periodo 2004 – 2006, quest’ultimo sino all’acconto di luglio, per complessivi fr. 143'620,50.
Nei ricorsi egli ex amministratori hanno evidenziato:
" Va del resto detto che il danno cagionato alla cassa non può essere determinato in maniera sommaria come fatto nella decisione di risarcimento danni, ma deve tenere conto delle possibilità di pagamento dei contributi da parte della società e quindi dell'eventuale mancato riversamento degli stessi quando ciò era possibile ritenuto che l'opponente non è in grado di valutare tale circostanza in quanto l'unica a conoscere la situazione economica societaria è la sola Signora __________.
Per la determinazione del danno sarà quindi necessario ricostruire la situazione economica della società per controllare se al momento dei pagamenti la società disponesse di ulteriori liquidità che permettessero pure di pagare i contributi alla cassa.
La situazione economica della società dovrà essere accertata anche perché nell'ambito del fallimento sono emerse irregolarità che potrebbero ulteriormente mutare la situazione.
In particolare come già riferito, gli amministratori della società - fatta eccezione per la Signora __________ - sono rimasti stupiti del fatto che il fallimento sia stato chiuso per mancanza di attivi ritenuto che la società disponeva o avrebbe dovuto disporre sia di un fornito magazzino e macchinari sia di contratti d'appalto e quindi verosimilmente di crediti.
La questione è comunque già stata segnalata al Ministero Pubblico; si attende quindi l'esito della segnalazione." (Doc. I)
Orbene, va qui ricordato che la Cassa ha ricevuto diversi attestati di carenza beni e che la procedura di fallimento non è stata avviata non avendo alcun creditore anticipato le relative spese. Inoltre, la società è stata radiata da RC. In queste circostanze, dunque, l’ammontare del danno subìto non può che essere confermato.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, ai ricorrenti rimane comunque riservata la facoltà, a determinate condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STFA 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.6; STFA 30 marzo 1999 nella causa R. G., H 340/98, consid. 2b).
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).
Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7. RI 1 e RI 2 hanno ricoperto la carica di membri del CdA, con diritto di firma individuale, della FA 1, dal 1° luglio 2004 fino al 13 ottobre 2006 rispettivamente al 31 ottobre 2006.
Le argomentazioni esposte dai ricorrenti, ossia di aver delegato, su indicazione di __________ (fiduciario e già membro del CdA), a __________ la gestione societaria, di non avere avuto ragionevoli motivi per non fidarsi delle competenze di quest’ultima, nonché delle sue rassicurazioni sul buon andamento della società, non sono sufficienti per liberarli dai loro obblighi che la carica assunta comportava.
A proposito della responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione non coinvolti direttamente negli affari societari, come è il caso concreto, in una sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa T. (H 180/03) l’allora TFA si era così espresso:
" Questa Corte, ancora di recente, ha in particolare ribadito quali sono gli obblighi del consigliere d'amministrazione di una società anonima che non si occupa o non può occuparsi della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.). Così l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta della persona cui è affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà o dovrebbe dare (cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi alle assicurazioni sociali vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b)."
Giova poi ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Orbene, richiamati i succitati doveri di controllo e diligenza, il fatto che gli insorgenti si fossero fidati delle (presunte) rassicurazioni ricevute da __________ senza aver proceduto ad un’accurata verifica della situazione contributiva, è segno di grave negligenza. D’altronde nel ricorso essi non provano, né sostengono, di essere stati impediti di accedere agli atti della società e neppure adducono l’esistenza di motivi oggettivi che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della loro funzione di amministratori. Un amministratore diligente non può pertanto estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N. S.N. [inc. 31.1997.13-14]).
Gli insorgenti sostengono inoltre di “addirittura (aver) potuto verificare personalmente il pagamento della spettabile AVS di modo che nulla lasciava loro pensare che tali versamenti non fossero effettuati” (ricorsi pag. 4). Se essi avessero effettivamente proceduto agli asseriti controlli, si sarebbero resi conto che subito dopo l’affiliazione presso la Cassa la FA 1 ha iniziato a non onorare correttamente e per un periodo oggettivamente lungo (in merito cfr. consid. 2.9) i propri obblighi contributivi, ciò che costituisce un aggravamento delle responsabilità (STF 29 ottobre 2008 nella causa B, 9C_788/2007, consid. 3.2). Infatti, come si evince dallo specchietto riassuntivo del debito contributivo (doc. 1/D – D2 inc. 31.2007.22) i primi acconti di luglio ed agosto 2004 sono stati liquidati, dopo diffida e precetto esecutivo, solo l’11 marzo 2005. Numerose sono state le diffide ed i precetti esecutivi, sfociati in complessivi diciassette attestati di carenza beni (doc. 1/ E-E16). Va poi evidenziato che per gli anni 2005 e 2006 la società non ha versato alcun contributo.
Non rilevante ai fini della vertenza è che all’interno della società RI 2 rivestisse la mansione di tecnico di cantiere e che RI 1 non avesse alcun compito operativo. Come ricordato sopra, essi avevano comunque specifici obblighi da adempiere con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D). Non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA con funzioni puramente tecniche (STFA 27 marzo 2000 non pubblicata nella causa V.G e R.N, H 272/99, consid. 3c).
Gli insorgenti hanno di conseguenza omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA (STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]). Essi hanno omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del suo dovere di diligenza. I ricorrenti non potevano, nella veste di membri del CdA di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dagli insorgenti è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).
Infine, qualora gli insorgenti, seguendo diligentemente l’anda- mento degli affari con particolare riferimento alle questioni contributive, non avessero avuto alcuna influenza sui pagamenti, essi avrebbero dovuto rassegnare per tempo le proprie dimissioni, evitando di incorrere in una responsabilità ex art. 52 LAVS (in argomento cfr. STFA 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S, 15 dicembre 1993 nella causa L.N.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N. S.N. [inc. 31.1997.13-14]).
2.8. Irrilevante ai fini di un’eventuale esclusione di responsabilità è la documentazione estratta dagli atti penali inviata dal legale dei ricorrenti (cfr. consid. 1.8).
In particolare, se da una parte i formulari per le imposte alla fonte compilati da __________ (doc. B1 e B9) sono un’ulteriore conferma dal ruolo gestionale ricoperto da quest’ultima, dall’altra vanno ricordati gli obblighi di diligenza e di controllo che gli insorgenti, come evidenziato al considerando precedente, non hanno ottemperato con la dovuta diligenza.
Anche dalla lettura dei verbali 12 giugno 2007 resi dai ricorrenti nell’ambito della procedura penale aperta nei loro confronti per titolo di appropriazione indebita di imposte alla fonte non si evince alcun valido motivo di discolpa (doc. B 24, B25). Essi hanno concordamente rilevato che __________ si occupava della contabilità, della gestione della società, compilava la dichiarazione di salario, allestiva i bonifici di pagamento ecc.. Entrambi hanno sostenuto di non ritenersi responsabili del debito fiscale. Ora, se da un punto di vista penale quanto da loro dichiarato può essere rilevante, fatto sta che, nuovamente richiamato quanto esposto al considerando precedente, ciò non è sufficiente per esimerli da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Infine, nello stesso verbale __________ ha sostenuto che “… la signora __________ mi negava la contabilità pur richiesta diverse volte” (doc. B 25 inc. 31.2007.22). Tale circostanza non costituisce valido motivo di discolpa, poiché, in virtù degli obblighi di diligenza e vigilanza quale amministratore, l’insorgente avrebbe potuto e dovuto chiedere direttamente alla Cassa un estratto degli oneri sociali versati e rendersi conto del debito contributivo. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza citata al consid. 2.7, egli avrebbe dovuto rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sue eventuali sollecitazioni, i contributi paritetici fossero rimasti impagati.
Nemmeno la disponibilità formulata da parte di __________ al PP di essere “pronta a pagare la mia parte come responsabile” (doc. B11) muta il presente giudizio, avendo semmai tale dichiarazione valore dal punto di vista penale e/o civilistico. Al riguardo va fatto presente che accordi tra ex amministratori in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid. 3.3. con riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).
Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (Pratique VSI 1996 pag. 306; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b).
2.9. Va qui evidenziato che, come visto al consid. 2.7, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società per il pagamento degli oneri sociali sin dal mese di novembre 2004 e precettarla dal gennaio 2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione del pagamento dei contributi in doc. 1/D – D2 inc. 31.2007. 22). Il mancato pagamento dei contributi si riferisce al conteggio di chiusura per il 2004 e per gli anni 2005 e 2006 (quest’ultimo sino all’acconto di settembre). L’eluso versamento non è pertanto riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).
Né risultano d’altronde dati gli estremi - che i ricorrenti nemmeno fanno valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].
2.10. In conclusione, richiamato quanto sopra, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, i ricorrenti dovranno risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 nella misura determinata nelle decisioni impugnate.
Ne consegue la reiezione dei ricorsi.
2.11. Gli insorgenti hanno formulato diverse richieste di assunzione di mezzi probatori.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. In particolare sentire quali tesi sia __________ che __________ non aggiungerebbe nulla di nuovo sul ruolo gestionale assunto da quest’ultima, circostanza, che, come visto, non costituisce valido motivo di discolpa. Altrettanto ininfluente è il richiamo dall’Ufficio fallimento degli atti relativi al fallimento della società per i motivi esposti al consid. 2.2. Per quanto concerne invece il richiamo dagli atti penali, questo è superato dal fatto che gli insorgenti hanno avuto accesso direttamente alla documentazione del Ministero Pubblico ed i loro legale ha prodotto quanto ritenuto pertinente alla presente vertenza.
Infine, dato che per l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non occorre in principio sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della vicenda penale (cfr. cfr. STFA 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid. 5). Per cui quando l'esito del procedimento penale non ha nessuna incidenza sull'esito del procedimento ex 52 LAVS, una richiesta di sospensione in attesa delle risultanze penale costituisce una manovra dilatoria incompatibile con l'esigenza di celerità che deve caratterizzare la trattazione delle cause e non può pertanto trovare accoglimento (STFA 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2b). Rimane comunque la possibilità, a procedimento penale concluso, di un’eventuale revisione del presente giudizio, come esposto al consid. 2.3.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti