Raccomandata
Incarto n. 30.2025.5
cs
Lugano 14 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2025 di
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. In seguito ad un controllo della RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 la Cassa CO 1, tramite decisione del 24 agosto 2024, ha effettuato delle riprese per complessivi fr. 47'997.25 e fr. 8'425.50 di contributi e interessi dovuti (doc. B2).
1.2. Il 18 settembre 2024 la società ha contestato due specifici punti della ripresa, ossia le “indennità di trasferta” (fr. 4'471), che sono state considerate salario nella misura 50% delle spese esposte, e i “lavori terzi” (fr. 8’000).
1.3. Con decisione su opposizione del 3 aprile 2025 la Cassa ha parzialmente accolto le censure della società ed ha annullato la ripresa per “lavori terzi”, mantenendo invece quella per “indennità di trasferta”.
1.4. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che le “indennità di trasferta” per un totale di fr. 4'471 siano escluse dalla massa salariale soggetta al prelievo dei contributi AVS e che di conseguenza si proceda al loro ricalcolo così come al ricalcolo degli interessi dovuti (doc. I).
La ricorrente afferma che il controllo del datore di lavoro è stato eseguito dalla __________ su mandato della Cassa di compensazione e che la maggior parte delle riprese non è contestata. Censurata è invece la presa in considerazione delle “indennità di trasferta (…) al 50%” di RI 2, nato nel 1965, socio e gerente della società, e pari a fr. 561 nel 2019, fr. 977.50 nel 2020, fr. 1’283.50 nel 2021 e fr. 1'649 nel 2022.
La Cassa ha giustificato la ripresa delle somme indicate affermando che RI 2, in applicazione dell’art. 1 CCL del rampo pittura e affini è escluso dal diritto di percepire le indennità di trasferta poiché socio e gerente della società.
Per l’insorgente questa tesi è fondata su una classificazione d’impresa ricevuta dalla __________, che tuttavia è errata. Il 13 novembre 2024, dopo aver ottenuto la rettifica dalla __________, è stata trasmessa la corretta classificazione alla Cassa, giustificando il diritto del titolare a percepire le indennità di trasferta, esenti da contributo AVS.
La Cassa ha affermato che le spese devono essere generalmente riconosciute nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o il dipendente devono fornire la prova delle spese o almeno dimostrare in modo credibile che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute. L’importo di 17 franchi previsto dall’art. 23 CCL dovrebbe quindi corrispondere alle spese effettive, almeno nel complesso, ossia essere in linea con le circostanze reali del singolo caso.
La ricorrente afferma che per le spese pagate e non documentate la società non ha mai contestato la ripresa quale salario soggetto al prelievo dei contributi. È invece censurata la ripresa dell’importo di fr. 17 previsto dall’art. 23 CCL del ramo pittura e affini. Si tratta di una somma forfetaria stabilita e concordata tra __________ a titolo di indennizzo forfetario per il pranzo. Il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al CCL per il ramo della pittura. Pertanto l’azienda è tenuta a corrispondere le indennità di trasferta qualora risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dal CCL. Nel caso specificato il revisore della __________ ha accertato il diritto a favore di RI 2. Inoltre non vi è una totale assenza riconducibile a malattia o infortunio, condizione che avrebbe comportato la decadenza del suddetto diritto. Dato il carattere forfetario dell’importo in questione, esso non è soggetto all’obbligo di giustificazione documentale né alla dimostrazione concreta delle spese sostenute. Qualora tale requisito fosse richiesto, la revisione della __________ avrebbe dovuto considerare come salario l’insieme delle indennità di trasferta corrisposta dalla società, così come da tutte le imprese operanti nel settore, ai propri dipendenti, in ossequio agli obblighi derivanti dal CCL per il ramo pittura. Tale agire costituirebbe un precedente rilevante, meritevole di un esame da parte delle autorità competenti.
Secondo la ricorrente la Cassa afferma che con scritto del 20 dicembre 2024 ha concesso un ulteriore termine per fornire prove. Il 6 gennaio 2025 è stata inviata una risposta. Il 20 gennaio 2025 la Cassa, ricevuta la presa di posizione dalla Commissione cantonale paritetica, ha chiesto ulteriore documentazione all’insorgente senza esprimersi sullo scritto del 6 gennaio 2025. La documentazione conferma le persone soggette al CCL, con particolare riferimento al diritto di RI 2 di percepire le indennità di trasferta. Il 22 gennaio 2025 la ricorrente ha allegato ulteriore documentazione e risposto alle richieste della Cassa. La società afferma che RI 2, durante l’intero periodo di incapacità lavorativa ha continuato a presenziare tutto il giorno sul posto di lavoro operando nei limiti della propria capacità residua in conformità ad un accordo verbale con il proprio medico. La Cassa ha avanzato una richiesta in merito, ma l’obbligo di giustificazione compete ai lavoratori subordinati e non al titolare dell’impresa, per tale motivo non sussistevano prove documentali a tale riguardo.
1.5. Il 30 aprile 2025 il Giudice delegato del TCA ha scritto alla ricorrente e ad RI 2 per sapere se quale socio e gerente della società quest’ultimo avrebbe aderito al ricorso della RI 1 e avrebbe rinunciato ad una formale chiamata in causa (doc. III).
1.6. Il 5 maggio 2025 RI 2 ha rinunciato alla formale chiamata in causa ed ha aderito al ricorso presentato dalla società in qualità di socio e gerente (doc. IV).
1.7. Con risposta del 19 maggio 2025 la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI).
La Cassa afferma che il CCL nel ramo pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, non si applica ad RI 2 poiché è il direttore della società ricorrente (art. 1 cpv. 2 CCL). La società deve dimostrare e provare i costi sostenuti. Il CCL deve essere interpretato alla luce della legge federale e meglio dell’art. 9 OAVS. Con scritto del 9 dicembre 2024 la società è stata informata che la Cassa avrebbe esaminato l’interpretazione del CCL e ha chiesto di giustificare le spese e la non possibilità di tornare a casa per la pausa pranzo con il 50% di carico di lavoro. Anche i rapporti orari di RI 2 sono stati esaminati in loco nell’ambito dell’audit della __________ per stabilirne la credibilità.
La ripartizione delle attività all’interno della ditta è stata inizialmente stabilita dal revisore della __________ con la ricorrente. Questa ripartizione, utilizzata per il calcolo dei premi della __________, è stata modificata dalla ricorrente dopo l’opposizione e dopo la richiesta della Cassa del 24 ottobre 2024 di dimostrare le spese effettive di RI 2 in relazione all’assegnazione delle attività (amministrative e di pittura) Le spese sostenute da RI 2 nel settore della verniciatura devono essere documentate e corrispondere alle circostanze reali (ad esempio: rapporti orari, giornale di cantiere, ecc.).
Questo avrebbe dovuto essere fatto, come richiesto più volte, con rapporti orari, rapporti di lavoro, elenco dei luoghi di lavoro, ecc. Il CCL non prevede oneri forfetari (solo l’importo di 17 franchi per un pasto è forfetario). L’indennità di trasferimento è dovuta solo se viene superato il limite di 12 km al giorno. Se le persone percorrono effettivamente più di 12 km al giorno, a parte gli spostamenti abituali tra il luogo di lavoro e la propria abitazione, che vengono considerati come orario di lavoro e retribuiti, hanno diritto a un’indennità. Inoltre, le spese devono corrispondere a quelle effettive. Indipendentemente dall’applicazione o meno del CCL, le spese devono corrispondere a quelle effettive e necessarie per una percentuale ridotta di lavoro (condizione dei 12 km).
In questo contesto la ricorrente è stata invitata nell’ambito della revisione del 16 giugno 2024 a presentare i rapporti delle ore di RI 2. Questo non è mai avvenuto. Non è stata presentata alcuna opposizione in merito al calcolo della __________. Più volte è stato chiesto alla ricorrente di rendere credibili le spese basandosi sui rapporti delle ore, rapporti di lavoro, ecc. per effettuare una eventuale correzione basata sulla credibilità. Indipendentemente dall’applicazione del CCL le spese devono comunque corrispondere alle condizioni effettive di RI 2. Di conseguenza per una percentuale di lavoro del 50% è necessario dimostrare che le proprie spese sono causalmente collegate all’attività professionale, strettamente necessarie per l’acquisizione del salario e non devono rappresentare l’utilizzo del salario per coprire i costi generali della vita. La Cassa non è in grado di determinare quali spese siano state effettivamente sostenute dalla ricorrente.
Il criterio decisivo per l’inclusione del salario determinante à la natura dei compensi e non la designazione utilizzata dal datore di lavoro per i medesimi. I lavori effettuati al di fuori dell’orario abituale, lontano dal domicilio o in condizioni particolarmente difficili possono causare maggiori spese per il vitto, l’alloggio o il vestiario. Per stabilire se le indennità servano a coprire queste spese occorre esaminare il singolo caso basandosi sulle circostanze effettive. Nell’ambito di competenza della __________, in genere ci si può attenere alle constatazioni di quest’ultima.
Le spese devono essere giustificate secondo le spiegazioni fornite dalla Cassa, indipendentemente dal CCL. Questo non è avvenuto nell’ambito della revisione della __________ e non sono state sufficientemente giustificate neppure in seguito. Spetta alla ricorrente l’obbligo di collaborare. Quest’ultima non ha fornito alcuna prova e si limita a rivendicarle. La ricorrente afferma solo che esisteva un accordo verbale preventivo con il medico. Il nuovo certificato medico del 18 aprile 2025 rilasciato per un periodo retroattivo 2019-2021 è lacunoso e impreciso. Non specifica la data d’inizio dell’inabilità, né la sua durata effettiva a causa di una malattia/infortunio sul lavoro. Risulta solo un periodo dal 2019 al 2021. Dovrebbe essere indicato il grado d’incapacità lavorativa. Inoltre è stato redatto dopo la decisione su opposizione e dopo le richieste precedenti della Cassa. Esso non ha valore probatorio e non modifica l’esito della procedura.
La Cassa afferma che nonostante la corrispondente richiesta del revisore della __________ e le ripetute domande nel corso del procedimento, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare in modo credibile e comprensibile, sulla base dei documenti ripetutamente richiesti, perché il 50% delle spese “indennità di trasferta” che il revisore __________ ha calcolato come salario determinante a causa di malattia/assenza/condivisione, non corrispondesse alle circostanze reali.
1.8. Con osservazioni del 2 giugno 2025 la ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. VIII). La società ritiene, sulla base delle affermazioni della Commissione paritetica, che il CCL sia applicabile anche ad RI 2. La Cassa non ha fornito alcun elemento atto a escludere il diritto dell’interessato a percepire l’indennità di pranzo, né risulta che vi sia stato alcun pronunciamento in merito. Anche l’ispettore __________ non ha mai contestato tale diritto.
Secondo la ricorrente il CCL prevede una indennità di trasferta fissata in fr. 17 al giorno in presenza di percorrenza superiore ai 12 km senza l’obbligo di produrre pezze giustificative, trattandosi di un importo forfettario. La ricorrente ha fornito numerosi riscontri, ignorati dalla Cassa. Vi è una netta distinzione tra indennità di trasferta, soggetta a regime forfettario secondo il CCL e rimborsi spesa che non sono oggetto del presente contenzioso. Le indennità di trasferta sono riconosciute a tutti i dipendenti laddove risultino soddisfatte le condizioni del CCL. L’ispettore della __________ non ha disposto riprese ai fini dell’AVS in relazione alle indennità di trasferta erogate e contabilizzate nei conteggi paga, conformemente a una prassi consolidata da anni. La ripresa della __________, ai fini dell’assoggettamento AVS, è limitata esclusivamente ai rimborsi spesa forfettari che esulano dalle direttive del CCL. A comprova di ciò la ricorrente produce la documentazione relativa ai conteggi paga riassuntivi dei diversi dipendenti per gli anni dal 2019 al 2022, con specifico riferimento alla voce contabile “indennità di trasferta” e “rimborso spese”. Se le “indennità di trasferta” fossero state soggette all’AVS il revisore della __________ avrebbe dovuto includere nella ripresa tutti gli importi indicati alla voce contabile “indennità di trasferta” riferiti a tutti i dipendenti.
Circa la presenza effettiva sul posto di lavoro, l’ispettore della __________ ha dichiarato che le indennità di trasferta non sono erogabili in caso di “assenza per infortunio, malattia, ferie o altre motivazioni”. Le indennità di trasferta vengono riconosciute solo quando le trasferte avvengono realmente, altrimenti il rimborso non è previsto. RI 2 ha effettivamente garantito la propria presenza sul posto di lavoro per l’intera giornata, sebbene con un carico di lavoro ridotto al 50%. Tale circostanza risulta dagli atti, in particolare dalla dichiarazione del medico del 18 aprile 2025. In precedenza non è stato possibile fornire la prova scritta della sua presenza sul posto di lavoro per l’intera giornata con un carico di lavoro del 50%. La mancata documentazione trova giustificazione nel ruolo imprenditoriale di RI 2, non soggetto alle medesime regole documentali dei dipendenti. La ricorrente, a dimostrazione della buona fede e collaborazione, ha ottenuto in via eccezionale una certificazione medica che intendeva trasmettere alla Cassa se non fosse intervenuta la decisione su opposizione del 3 aprile 2025. Per la ricorrente la dichiarazione di inammissibilità della certificazione medica prodotta è arbitraria e infondata poiché il medico attesta chiaramente una capacità lavorativa ridotta al 50% nel periodo considerato e risponde all’esigenza probatoria. Infine l’insorgente contesta il sollecito di pagamento del 21 maggio 2025.
1.9. Il 12 giugno 2025 la ricorrente ha prodotto una “integrazione giuridica alla replica del 2 giugno 2025” (doc. X). La società cita l’art. 9 cpv. 2 lett. b OAVS, l’art. 23 del CCL per il settore pittura, verniciatura e affini, la “Circolare UFAS 2/2008” secondo cui “le indennità forfettarie previste da contratti collettivi o regolamenti interni possono essere escluse dal salario determinante ai fini AVS, se si riferiscono a spese effettivamente sostenute per motivi professionali e se la loro applicazione è documentata e coerente” e la DTF 142 V 395, consid. 4.3.1 che secondo l’insorgente affermerebbe che “in assenza di elementi oggettivi contrari, l’amministrazione deve prendere in considerazione la documentazione fornita dal datore di lavoro, specialmente se conforme alla prassi e al contratto collettivo applicabile”.
1.10. Con duplica del 12 giugno 2025 la Cassa ha ribadito la sua posizione (doc. XI). Essa fa riferimento al rapporto __________ del 23 luglio 2024 ed all’email della __________ del 23 ottobre 2024 secondo cui ci sono spese costanti, nonostante malattia/infortunio. Inoltre la ricorrente non ha presentato alcun foglio di presenza, orari, rapporto nell’ambito dell’audit e neanche successivamente. La ripartizione delle attività all’interno della società è stata inizialmente stabilita dal revisore __________ in accordo con la ricorrente. Quest’ultima è stata invitata a commentare la divisione della società, che è stata utilizzata per il calcolo dei premi della __________ ed è stata modifica dal ricorrente (parte amministrativa) dopo l’opposizione del 18 settembre 2024 e dopo la richiesta della Cassa del 24 ottobre 2024 di dimostrare le spese effettive sostenute da RI 2 in relazione all’assegnazione delle attività (amministrative e di pittura) riguardanti il settore di attività di RI 2. Tuttavia le spese da lui sostenute nel settore della verniciatura devono essere documentate e corrispondere alle circostanze reali (ad esempio rapporti orari, giornale di cantiere, ecc.). I costi devono essere giustificati indipendentemente dalla situazione del CCL secondo le spiegazioni della Cassa. Secondo quanto emerso dalla consultazione del revisore della __________ questo non è stato il caso durante la verifica della __________ né è stato sufficientemente giustificato nel contesto delle ripetute richieste della Cassa. A tal fine al richiedente è stato ripetutamente chiesto di fornire prove credibili che le spese corrispondessero effettivamente ai fatti, indipendentemente dall’assoggettamento o meno al CCL. RI 2 non è soggetto al CCL. L’indennità di trasferta degli altri dipendenti non è in dubbio poiché le aziende generalmente rimborsano ai dipendenti solo le spese effettivamente dovute in base alla normativa CCL o al contratto insieme al loro stipendio. Le indennità di spesa pagate ai dipendenti rappresentano un costo operativo aggiuntivo per le aziende nella loro contabilità e si presume che le aziende in genere rimborsino solo le spese effettive. Questa costellazione e dipendenza non esiste allo stesso modo per gli azionisti e gli amministratori delegati. Nonostante le richieste del revisore __________ e le ripetute richieste durante il procedimento di opposizione, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare in modo credibile e comprensibile, sulla base dei documenti richiesti più volte, perché il 50% delle spese per indennità di trasferta” calcolate dal revisore __________ come salario determinante a causa di malattia/assenza/condivisione non corrispondesse alle circostanze reali. Questo indipendentemente dal fatto che RI 2 sia o meno assoggettato al CCL. La Cassa si attiene alla valutazione del revisore della __________.
Il sollecito di pagamento del 21 maggio 2025 è stato inviato alla ricorrente per errore (esecuzione automatica del sollecito) e “può quindi essere considerato irrilevante”.
1.11. Il 13 giugno 2025 il TCA ha trasmesso per conoscenza ad RI 2 la presa di posizione della ricorrente del 2 giugno 2025 (doc. VIII) e del 12 giugno 2025 (doc. X) e la duplica della Cassa del 12 giugno 2025 (doc. XI), alla Cassa la presa di posizione della ricorrente del 12 giugno 2025 (doc. X) e alla società la duplica del 12 giugno 2025 della Cassa (doc. XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nella misura in cui l’insorgente contesta il sollecito di pagamento del 21 maggio 2025 il ricorso è irricevibile.
Infatti, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto oggetto della decisione su opposizione impugnata e della contestazione è la ripresa delle spese versate al socio e gerente della società a titolo di indennità di trasferta.
Nella misura in cui l’insorgente solleva contestazioni contro il sollecito di pagamento, che non fa parte della decisione su opposizione impugnata, il suo ricorso è irricevibile.
Del resto la Cassa ha affermato che il sollecito è stato trasmesso per errore e che “può quindi essere considerato irrilevante” (doc. XI). Esso è pertanto privo di qualsiasi effetto.
nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del contendere è la ripresa, e dunque l’assoggettamento alla LAVS, di importi, considerati dalla Cassa salario determinante, versati dal 2019 al 2022.
Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.3. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,35% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020; nel 2019: 4,2%).
Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.
L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
2.4. Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato.
Ai sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali:
l’indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;
l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, non pubblicato in DTF 149 V 57; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).
Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà.
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili.
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03 dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
2.5. Per il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.
Ai sensi del marginale 3011 DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.
Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (3012 DSD).
Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 55 delle Istruzioni CSI e AFC sul certificato di salario), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (3013 DSD).
Gli importi forfettari devono corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (3014 DSD).
Se le prestazioni designate quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve procedere alla correzione (3015 DSD).
Se non esiste un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari (v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di compensazione deve stimarle (3016 DSD).
2.6. In concreto, il 23 luglio 2024 la __________ ha allestito un rapporto di revisione della società ricorrente in seguito al controllo eseguito il 18 giugno 2024 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 (doc. B1).
Nel rapporto figura che non vi è un regolamento delle spese dell’azienda. “forfait non accettati. Fornite indicazioni future per il rimborso pasti in conformità al CCL del ramo” (doc. B1, pag. 2).
Per quanto qui d’interesse, il revisore della __________ ha ripreso fr. 1'649 nel 2022, fr. 1'283.50 nel 2021, fr. 977.50 nel 2020 e fr. 561 nel 2019 (doc. B1), indicando, in relazione ad RI 2, per gli anni 2019 e 2020 “ind. di trasferta non ammessa in infortunio (50%)” e nel 2021 e 2022 “ind. di trasferta non ammessa in malattia (…) (50%)”.
In sostanza il revisore ha ripreso il 50% delle indennità di trasferta dichiarate, integrandole nel salario, mentre ha riconosciuto il restante 50% quale rimborso spese effettivo, essendo l’insorgente in grado di lavorare solo al 50% a causa di infortunio e poi malattia (cfr. decisione su opposizione, pag. 2 e plico doc. AA06).
La ripresa è stata fatta propria della Cassa con decisione del 23 agosto 2024 (doc. B2).
Il 18 settembre 2024 la ricorrente ha inoltrato opposizione rilevando che tali indennità vengono riconosciute non sulla base delle ore prestate ma sull’ubicazione del cantiere e sono dovute anche quando l’occupazione lavorativa è limitata al 50%. La società ha citato l’art. 23 cpv. 2 CCL nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura per il quale se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità di fr. 17.-- a titolo di indennizzo per il pranzo, fermo restando il rispetto dell’art. 20 cpv. 8 (rispetto dell’orario di lavoro).
Il 23 ottobre 2024 la Cassa ha interpellato il revisore della __________ che ha affermato:
" (…) Ja, ich habe seine individuellen Lohnabrechnungen für alle Jahre überprüft, und Herr RI 2 war immer krankgeschrieben und verletzt. Wie Sie sehen können, sind die Spesen konstant und nicht gerechtfertigt. Während des Gesprächs hat mir Herr RI 2 keine Stundenaufstellung vorgelegt. Ausserdem ist er, wie Sie unserer Betriebsbeschreibung entnehmen können, in erster Linie ein Verwaltungsangestellter und hätte daher keinen Anspruch auf die Tarifvertrag vorgesehen Zulage. (…)
Bei der __________ gab es keinen Einspruch und die 30 Tage ab Rechnungsdatum sind verstrichen, so dass die zurückgenommenen Beträge für uns gültig sind” (doc. B5)
Nella descrizione dell’impresa, eseguita sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso RI 2 (cfr. doc. B5.2 all’inizio), e che funge da base per i premi della __________, poiché l’assicuratore attribuisce l’azienda alla relativa comunità di rischio (classe) ed in seguito stabilisce il grado nella tariffa dei premi, figura che la società nel suo complesso svolge l’attività di tinteggiatura e posa di carta da parati per il 78% e di attività d’ufficio per il 22%. Da parte sua RI 2 svolge per il 90% attività amministrativa e per il 10% attività di tinteggiatura (doc. B5.2).
Il 24 ottobre 2024 la Cassa ha informato la ricorrente che secondo l’art. 1 cpv. 1 in fine CCL sono esclusi dal campo di applicazione i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di SA o Sagl che si occupano esclusivamente di mansioni amministrative ed il personale d’ufficio: “Nel caso specifico lei è un socio e gerente” della società “ed è generalmente escluso dal CCL. Inoltre, come risulta dalla descrizione della __________ (allegato 1), la ripartizione delle attività sarebbe pari al 90% nel settore uffici (…) e l’attività da Voi svolta come tinteggiatura e posa di carta da parati 10%. Di conseguenza, solo per l’attività del 10% si dovrebbe prendere in considerazione la compensazione prevista dall’articolo 23 CCL. Sono stati controllati i totali degli stipendi 2019.2022. Secondo il colloquio con il revisore dei conti della __________, non sono stati presentati fogli di presenza o altre prove delle spese effettive. Le spese devono essere generalmente riconosciute nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o il dipendente devono fornire la prova delle spese o almeno dimostrare in modo credibile che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute (…) L’importo di 17 franchi previsto dall’art. 23 del CCL dovrebbe quindi corrispondere alle spese effettive, almeno nel complesso, ossia essere in linea con le circostanze reali del singolo caso. Sulla base delle dichiarazioni sopra riportate in merito all’esclusione di un amministratore delegato di una SAGL e in considerazione della situazione generale dovuta alla Sua incapacità lavorativa (malattie e infortunio nell’ordine del 50%) e tenendo conto del suo effettivo carico di lavoro nel settore dei lavori di pittura e tappezzeria (l’unico settore soggetto allo ZGB, ovvero all’art. 23 CCL), deve essere approvata la compensazione dell’indennità di spesa di 17 franchi (…) con il relativo stipendio. Inoltre per quanto riguarda la Vostra suddivisione del lavoro in relazione all’art. 23 CCL, sembra necessario fornire in futuro prove chiare (Rapporti orari/assegnazione)” (doc. B6).
Il 13 novembre 2024 la società ricorrente ha informato la Cassa che dopo “un’attenta verifica del documento __________ “descrizione dell’impresa” del 21 giugno 2024, abbiamo constatato che la descrizione dell’impresa non è stata correttamente allestita ed è sfuggita alla nostra attenzione. Per tale motivo abbiamo richiesto immediatamente alla __________ di apportare le dovute correzioni secondo la corretta e reale situazione d’impresa che non è mutata nel tempo” (doc. 2). La ricorrente ha allegato una lettera dell’11 novembre 2024 dell’__________ secondo cui “come risulta dalla descrizione dell’impresa del 7 novembre 2024 le condizioni d’esercizio si sono modificate. La vostra impresa deve quindi essere riclassificata nella tariffa dei premi della __________. Ricevete allegata la decisione di classificazione con i tassi di premio validi dal 1° gennaio 2025”. Nella nuova descrizione il 95% è attribuito a tinteggiatura e posa di carta da parati e il 5% ad attività d’ufficio (alleati doc. A2).
Il 29 novembre 2024 la Cassa ha scritto alla Commissione paritetica cantonale affermando:
" (…) Da un lato, vorremmo sapere come interpretate in pratica l’art. 1 comma 2 del CCL: << Sono esclusi i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di SA o Sagl e il personale d’ufficio>>.
Si presume che nel caso di una posizione di azionista e amministratore delegato, la ratio legis sia volta a escludere questa persona dal CCL. Come si configura l’interpretazione nella pratica se questo socio lavora anche nell’edilizia? Inoltre, come interpretate la situazione se due soci sono iscritti nel registro delle imprese?
23 al. 2 CCL, in relazione ai lavoratori a tempo parziale (…)
Inoltre se una persona è soggetta a CCL ma lavora solo a tempo parziale, riteniamo che l’art. 23 al. 2 CCL si applichi solo se questa persona deve effettivamente fare una “pausa pranzo” in cantiere. L’art. 23 CCL, comma 2, viene interpretato nel senso che una persona che lavora a tempo parziale (ad esempio al 50%), che lavora ogni giorno a più di 12 km di distanza dal cantiere, ma che può tornare a casa per il pranzo dalle 8.00 alle 12.00, non ha diritto alla regolamentazione delle spese prevista. Il criterio dell’art. 22 CCL, comma 2, non sono i 12 chilometri al giorno, ma l’effettiva necessità di mangiare in cantiere.” (doc. B8)
Il 20 dicembre 2024 la Cassa, con riferimento all’opposizione della ricorrente, le ha scritto affermando di essere in attesa di “una dichiarazione ufficiale da parte della Commissione paritetica in merito all’interpretazione degli art. 1 e 23 CCL nella pratica in Ticino” ed ha chiesto di “dimostrarci (come già nella lettera del 24 ottobre 2024) tramite fogli di presenza/rapporti di lavoro o altre prove che durante il carico di lavoro del 50% non siete potuti tornare a casa per la pausa pranzo e che avete diritto all’indennità ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 CCL” (doc. 7).
Il 7 gennaio 2025 la Commissione paritetica cantonale ha risposto:
" (…)
Conformemente a una decennale prassi adottata non solamente da questa CP, bensì anche da numerose altre, attive in diversi settori dell’artigianato (falegnameria, posa di piastrelle, posa di pavimenti, ecc.), se un’azienda viene costituita come una SA o una Sagl e vi lavora un’unica persona fisica, quest’ultima viene considerata come se fosse un lavoratore alle dipendenze della persona giuridica (SA o Sagl). In quanto tale viene assoggettata al campo di applicazione personale e aziendale CCL.
Se le persone fisiche sono due ed entrambe dovessero risultare iscritte a registro di commercio, siccome qualcuno deve inevitabilmente recarsi in modo preponderante in cantiere a lavorare, la CP assoggetterebbe un unico lavoratore al CCL. L’altro, che in modo preponderante assolve compiti amministrativi e/o dirigenziali, lo escluderemmo dal campo di applicazione personale del CCL.
Ogni anno, tutte le aziende assoggettate al CCL devono formalmente dichiarare alla CO quante persone sono assoggettate al CCL, le generalità, il loro numero AVS in quale classe salariale è stato inserito lo stipendio e a quanto ammonta. Questi dati sono fondamentali per poter incassare i contributi paritetici ai sensi dell’art. 12 CCL. La CP esegue controlli dell’assoggettamento sporadicamente e a campione; se una ditta dovesse dichiarare tutti i propri dipendenti come assoggettato al CCL, esse rimarranno assoggettati al campo di applicazione personale fino a prova del contrario.
L’indennità di cui all’art. 23 cpv. 2 CCL non deve essere versata se il lavoratore può rientrare a casa a consumare un pasto. A maggior ragione se è stato assunto a tempo parziale.” (doc. B9)
Il 20 gennaio 2025 la Cassa ha trasmesso le risposte alla ricorrente, chiedendo di inviarle le notifiche trasmesse annualmente alla Commissione paritetica cantonale ed ha affermato che con un carico di lavoro del 50%, e fatta salva la consegna di tutti i documenti giustificativi (fogli di presenza, rapporti di lavoro, ecc.) che dimostrerebbero la necessità di non poter tornare a casa all’ora di pranzo, non va presa in considerazione alcuna indennità ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 CCL per RI 2 (doc. B10).
Il 22 gennaio 2025 la società ricorrente ha allegato i conteggi dei salari emessi dalla Commissione paritetica cantonale (CPC) nel corso degli anni e che comprendono anche RI 2 ed ha affermato che la risposta alla domanda due non concerne il caso di specie poiché RI 2 era presente l’intera giornata lavorativa ma era attivo con un carico di lavoro ridotto del 50%. Essa ha allegato uno scritto del 6 gennaio 2025 dove aveva affermato che dal foglio di presenza o, meglio, “rapporto ore”, si può desumere unicamente l’inizio e la fine del tempo di lavoro e l’inizio e fine pausa, così come disposto dalla legge sul lavoro, che in ogni caso la pausa pranzo, limitata ad un’ora, viene svolta in cantiere o in luoghi di ristoro se disponibili nelle immediate vicinanze del cantiere e nel rapporto ore o di presenza, non essendo disposto da alcuna legge, non è dato sapere come o dove il dipendente consuma il pasto. Inoltre l’ispettore della __________ ha indicato che l’indennità pranzo riconosciuta è quella del contratto collettivo e non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio vacanze e altro. Per la ricorrente “ovviamente per assenza s’intende totalmente assente dal posto di lavoro” (allegato doc. A3).
Il 10 febbraio 2025, la Cassa, dopo aver citato la dottrina e le direttive, ha chiesto alla società di “fornire prove di documenti specifici (…) e di fornire alla cassa di compensazione prove credibili sulla base, tra l’altro, con elementi come le ricevute di lavoro o le buste paga mensili che indicano il numero di giorni in cui lavorate fuori casa per 17 franchi al giorno. Per quanti giorni all’anno sono soddisfatte le condizioni previste dal CCL e se ha prenotato correttamente questi giorni, cioè in ogni singolo caso per evento CCL. Lei fa anche riferimento al lavoro a tempo pieno in cantiere. Esiste un certificato medico se si dichiara di lavorare tutto il giorno in cantiere, ma con una riduzione del 50% della prestazione lavorativa rispetto all’orario pieno, con limitazioni di attività o di intensità” (doc. B11).
Il 4 marzo 2025 la ricorrente ha risposto allo scritto, non allegando ulteriore documentazione. Circa l’aspetto medico l’insorgente ha aggiunto che “non vi sono documenti in merito ma solo una disposizione orale del medico, tenuto conto della necessità di prestare l’apporto lavorativo al 50% durante l’intera giornata lavorativa” (doc. A4).
In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medicina generale, del 18 aprile 2025, del seguente tenore:
" (…) In risposta alla vostra richiesta vi comunico che il Signor RI 2, in base alla documentazione in mio possesso, nell’arco temporale dal 2019 al 2022. (sic!)
Nei periodi in cui presentava una inabilità lavorativa parziale era autorizzato a proseguire, per la durata del giorno nella percentuale stabilita, il proprio lavoro di titolare di impresa di pittura.” (doc. C)
Le parti, nelle more processuali, hanno tra l’altro allegato uno scritto del 23 luglio 2024 della __________ che, per quanto concerne le spese generali e le indennità pasti, conclude affermando che “l’indennità pranzo riconosciuta è quella da contratto collettivo e non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro” (doc. B12 e doc. B).
2.7. Nel caso di specie questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare la ripresa salariale effettuata dall’amministrazione, poiché la ricorrente non ha comprovato, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali per l’apprezzamento delle prove (cfr. STF 9C_353/2024 del 25 febbraio 2025, consid. 4.2.1 con rinvio alle DTF 150 II 321 consid. 3.6.3, DTF 148 V 427, consid. 3.2 e DTF 144 V 427, consid. 3.2), che l’”indennità di trasferta”, versata ad RI 2 nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 e così registrata nel suo conto salario (doc. B5.3) corrisponde nella sua interezza alle spese da lui effettivamente sostenute.
Di principio, per costante giurisprudenza, il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve infatti corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Gli importi forfettari devono coincidere con le spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà del caso (cfr. la già citata marginale 3014 DSD).
RI 2, socio e gerente della società, e che nel periodo litigioso è stato incapace al lavoro, al 50% (cfr. doc. VIII), malgrado gli sia stato richiesto già nell’ambito della revisione della società, effettuata in loco dalla __________ il 18 giugno 2024, non ha prodotto alcuna documentazione relativa ai suoi orari di lavoro (“[…] Während des Gesprächs hat mir Herr RI 2 keine Stundenaufstellung vorgelegt. […]”), alla presenza sui cantieri, ai rapporti di lavoro, ai lavori da lui eseguiti, ecc..
Ciò non è avvenuto né nei mesi successivi, quando la Cassa, in più occasioni (cfr. scritto del 24 ottobre 2024 [doc. B6]; scritto del 20 dicembre 2024 [doc. B7]; scritto del 10 febbraio 2025 [doc. B11]), ha chiesto alla ricorrente di produrre fogli di presenza, rapporti di lavoro o altri atti che potessero comprovare la sua reale attività nel corso degli anni, né nelle more processuali.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: STF 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti; DTF 145 V 90, consid. 3.2) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.
In concreto, spettava alla ricorrente apportare le prove necessarie a sostegno della sua tesi, secondo cui tutti i giorni in cui ha esposto le spese per il pranzo di fr. 17 (registrate come indennità di trasferta) era effettivamente al lavoro sui cantieri.
L’insorgente sostiene che la ripresa non deve essere effettuata poiché RI 2 è soggetto al contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, il cui art. 23 cpv. 2 prevede che se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità di fr. 17.-- a titolo di indennizzo per il pranzo, fermo restando il rispetto dell’art. 20 cpv. 8 (rispetto dell’orario di lavoro).
Considerato che agli altri dipendenti della sua ditta (6 nel 2022, 5 nel 2021 e nel 2020 e 3 nel 2019 [cfr. allegati doc. A3]) i forfait di trasferta (conto __________) sono stati riconosciuti conformemente ad una prassi consolidata da anni e non hanno dato luogo ad alcuna ripresa, la ricorrente non capisce per quale motivo invece RI 2 è stato trattato in maniera diversa.
Questo Tribunale rileva che, indipendentemente dalla questione di sapere se all’interessato vada applicato il contratto collettivo di lavoro, la sua situazione è differente rispetto a quella degli altri dipendenti della società.
In primo luogo non può essere sottaciuto che quando ancora non conosceva le conseguenze delle sue affermazioni, lo stesso RI 2 (cfr. doc. B5.2, dati di contatto e “[…] la descrizione dell’impresa riporta le attività della sua azienda, da lei indicate, e funge da base per determinare i premi […]”) aveva indicato alla __________ che la sua attività consisteva nel 90% in lavori amministrativi e nel 10% in lavori di tinteggiatura (doc. B5.2, complessivamente per la società 78% di lavori di tinteggiatura e 22% di lavori amministrativi).
Solo dopo aver ricevuto la decisione della Cassa e la richiesta del 24 ottobre 2024 di dimostrare le spese effettive di RI 2 in relazione alla percentuale delle attività svolte (amministrative e di pittura), la ricorrente ha scritto alla __________, chiedendo “di apportare le dovute correzioni secondo la corretta e reale situazione d’impresa che non è mutata nel tempo” (doc. A2), ossia complessivamente, per la ditta, 95% di lavori di tinteggiatura e 5% di lavori amministrativi.
Tuttavia, da una parte con scritto dell’11 novembre 2024 la __________ ha affermato che “come risulta dalla descrizione dell’impresa del 7 novembre 2024 le condizioni d’esercizio si sono modificate. La vostra impresa deve quindi essere riclassificata nella tariffa dei premi della __________. Ricevete allegata la decisione di classificazione con i tassi di premio validi dal 1° gennaio 2025” (sottolineature del redattore).
La nuova descrizione vale dunque solo per il futuro.
D’altra parte, nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47)
In queste condizioni occorre concludere che RI 2 nel periodo in esame svolgeva attività amministrativa nella misura del 90% e per stabilire il diritto all’eventuale rimborso spese per il pranzo era di conseguenza necessario disporre della documentazione atta a comprovare l’attività giornaliera dell’interessato per stabilire quando e se potevano essere riconosciute indennità per i pasti sul cantiere.
In secondo luogo, ed in ogni caso, indipendentemente dalla percentuale di attività in ambito amministrativo, non va dimenticato che nel periodo litigioso RI 2 è stato inabile al lavoro (doc. B5: “Ja, ich habe seine individuellen Lohnabrechnungen für alle Jahre überprüft, und Herr RI 2 war immer krankgeschrieben und verletzt. Wie Sie sehen können, sind die Spesen konstant und nicht gerechtfertigt”), apparentemente al 50% (cfr. doc. VIII).
La __________ dapprima, e la Cassa in seguito, dovevano di conseguenza stabilire se e in quale misura l’interessato era presente sui cantieri e se effettivamente non ritornava a casa a mangiare. La sua situazione non è pertanto paragonabile a quella degli altri dipendenti. Anche perché, come indicato dalla __________, l’indennità per pranzo riconosciuta dal contratto collettivo non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia.
Ritenuto che l’interessato è anche socio e gerente della società, e che dunque può organizzare la sua attività in maniera più flessibile rispetto agli altri dipendenti, a ragione la Cassa, nel preciso caso di specie, alla luce dell’incapacità lavorativa di RI 2, indipendentemente dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, necessitava della documentazione atta a comprovare se, quando ed in quale misura era attivo al di fuori della sede dell’azienda. Anche perché, pur se previste dal CCL, le spese devono essere state effettivamente sostenute per motivi professionali; in caso di assenza esse non possono essere riconosciute.
Il certificato medico del dr. med. __________, emesso solo il 18 aprile 2025, non cambia l’esito della procedura. Il medico non indica la percentuale di incapacità lavorativa e si limita ad affermare che nei “periodi in cui presentava una inabilità lavorativa parziale era autorizzato a proseguire, per la durata del giorno nella percentuale stabilita, il proprio lavoro di titolare d’impresa di pittura” (doc. C). Egli, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, non ha attestato che l’interessato lavorava al 100% con una riduzione del rendimento del 50%. Al contrario, dal documento sembra semmai emergere che RI 2 poteva lavorare solo nella percentuale per la quale non era inabile al lavoro (“era autorizzato a proseguire per la durata del giorno nella percentuale stabilita”) ed in ogni caso l’attività che poteva svolgere era quella di “titolare d’impresa di pittura”, ossia un lavoro prettamente amministrativo che non necessitava la presenza sui cantieri.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel preciso caso di specie, considerata la particolare situazione di RI 2 (socio e gerente della società, inabile al lavoro al 50% durante tutto il periodo litigioso, attivo al 90% in ambito amministrativo), la Cassa non poteva riconoscere automaticamente il rimborso spese per pranzo di fr. 17 al giorno previsto dal CCL per la pittura ed affini senza richiedere, come ha fatto, la documentazione atta a comprovare l’attività svolta dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 per accertare la natura esatta dei compensi ricevuti e per rendere credibili le spese in funzione dei rapporti sulle ore, dei rapporti di lavoro, dei giornali di cantiere, dell’elenco dei luoghi di lavoro, ecc..
Le spese devono infatti di principio corrispondere a quelle effettive e necessarie per una percentuale ridotta di lavoro.
La circostanza che queste spese sono previste da un contratto collettivo di lavoro non impedisce alla Cassa, in caso di dubbi sull’effettività delle spese fatte valere, di accertarne la veridicità.
Questo Tribunale ritiene semmai che riconoscendo comunque il 50% delle spese, la Cassa ha deciso in maniera favorevole alla ricorrente. Ci si potrebbe infatti chiedere se, alla luce della mancata collaborazione della società, la ripresa non sarebbe potuta essere maggiore e considerare l’intera indennità di trasferta (cfr. anche la STF 9C_577/2022 del 7 dicembre 2023, pubblicata in SVR 2024 AHV Nr. 7 secondo cui se delle spese della vita privata sono prese a carico del datore di lavoro alla quale la persona tenuta a pagare i contributi partecipa in virtù del diritto societario, occorre determinare se sono i rapporti di lavoro o i rapporti societari che ne costituiscono la base).
Non può invece essere d’aiuto la citata, dalla ricorrente, DTF 142 V 395, trattandosi di un caso dove il Tribunale federale ha dovuto statuire in merito alla legittimazione a ricorrere contro la pianificazione ospedaliera e non concernendo il consid. 4.3.1 la ripresa di spese (“Il ricorrente invoca infine un precedente nella sentenza 2C_796/2011 del 10 luglio 2011. In quell'occasione il Tribunale federale ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere a un medico che aveva contestato nell'ambito di un ricorso in materia di diritto pubblico una modifica della LCAMal concernente l'organizzazione della pianificazione e del finanziamento ospedalieri. Per provare la sua legittimazione ricorsuale, l'insorgente aveva fatto valere che, in caso di ricovero ospedaliero, la sua libertà di scelta della struttura sanitaria, sarebbe stata toccata dalla modifica legislativa. Il Tribunale federale ha ritenuto che tale evenienza non era inverosimile, motivo per cui è entrato in materia sul ricorso (cfr. consid. 1.2.3 della sentenza citata)”). Del resto il passaggio citato dall’insorgente (“in assenza di elementi oggettivi contrari, l’amministrazione deve prendere in considerazione la documentazione fornita dal datore di lavoro, specialmente se conforme alla prassi e al contratto collettivo applicabile”), conferma che in presenza di elementi particolari, e dunque in caso di dubbi, come in concreto, l’amministrazione può esigere la documentazione necessaria atta a verificare l’effettività delle spese, indipendentemente dall’applicazione di un CCL.
In concreto, in assenza della documentazione rilevante, a giusta ragione le spese non sono state riconosciute come tali nella loro interezza e sono state considerate come salario determinante.
La decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.8. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti