Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2024.4
Entscheidungsdatum
23.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2024.4

cs

Lugano 23 maggio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1958, ha inoltrato, il 3 luglio 2023, una domanda di prestazioni di vecchiaia (doc. 1).

1.2. Con decisione del 7 dicembre 2023 la Cassa CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita AVS dal 1° gennaio 2024, per un importo di fr. 139 al mese, oltre a tre rendite per i suoi figli agli studi di fr. 56 al mese (doc. 9-1/3).

1.3. In data 19 gennaio 2024, tramite il __________, RI 1 ha inoltrato una dichiarazione di rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera (doc. 14 – 1/5). Chiamato dalla Cassa a precisare le ragioni della rinuncia alla prestazione (doc. 15 – 1/1), l’assicurato ha affermato di voler “mantenere l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale italiano che dovrebbe essere annullata se percepissi la rendita di vecchiaia svizzera” (doc. 18 – 1/5).

1.4. Dopo aver sottoposto il caso all’UFAS (doc. 19 e 20), con decisione del 27 febbraio 2024, confermata dalla decisione su opposizione del 25 marzo 2024, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta dell’insorgente. Rammentato il contenuto dell’art. 23 LPGA, l’amministrazione ha affermato che la rinuncia è in contrasto con l’art. 23 cpv. 2 LPGA poiché “l’opponente intende eludere disposizioni legali (l’obbligo di affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regola di coordinamento del diritto europeo, sottoscritte dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – UE, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero.”

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il rinvio degli atti all’amministrazione “per gli accertamenti del caso, con l’ausilio del competente istituto italiano teso al ripristino dello status quo ante” (doc. I).

Dopo aver descritto la composizione della sua famiglia, gli oneri economici a suo carico ed aver indicato le patologie di cui è affetto, l’insorgente sostiene che, da poco raggiunto il 65esimo anno di età, un conoscente gli avrebbe fornito un cattivo consiglio mediante il quale gli veniva suggerito di rinunciare alla rendita AVS. Egli si è così recato presso il __________, che avrebbe omesso di indicare quali sarebbero state le conseguenze di tale richiesta, ossia che procedendo in tal senso sarebbe stato automaticamente assoggettato alla LAMal. Egli non sarebbe neppure stato informato dal suo rappresentante circa il rifiuto da parte della Cassa malati di annoverarlo tra i propri assicurati a causa dei danni alla salute di cui è portatore.

L’assicurato afferma che suo suocero è stato ricoverato proprio il 19 gennaio 2024, quando ha sottoscritto la richiesta di rinuncia. Quel giorno l’insorgente era particolarmente preoccupato ed in apprensione viste le numerose patologie di cui era affetto il suocero. In quella situazione i coniugi __________ si sono affidati senza riserva alcuna ai servigi prestatigli dal loro rappresentante, specializzato in materia assicurativa per i rapporti transfrontalieri italo-svizzeri. In un altro contesto avrebbero agito in maniera diversa, facendo capo ad altre persone.

Il ricorrente sostiene che la sua intenzione non era quella di eludere delle disposizioni legali arrecando pregiudizio all’assicurazione malattia italiana e che gli introiti complessivi sono a malapena sufficienti per far fronte alle spese correnti, alla copertura del credito ipotecario, nonché al mantenimento dei figli, tutti iscritti all’università.

L’insorgente sostiene infine di essere incorso in un errore essenziale ai sensi dell’art. 23 e seguenti CO. Se lui e sua moglie avessero capito quali sarebbero state le conseguenze di quella decisione suggerita da terze persone, mai avrebbero optato per una simile rinuncia, dichiarandolo peraltro in forma scritta.

L’assicurato ritiene che la decisione su opposizione impugnata si rivela manifestamente iniqua ed ingiusta, andando a ledere in modo scioccante i suoi diritti e quelli della propria famiglia. Del resto la Cassa non avrebbe ritenuto importanti elementi che necessitavano di essere presi in considerazione.

La fattispecie deve pertanto essere trattata quale caso di rigore.

1.6. Con risposta del 24 aprile 2024 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso rinviando in sostanza al contenuto della decisione su opposizione (doc. III).

1.7. Dopo aver visionato l’incarto in data 3 maggio 2024 (cfr. doc. IV), il ricorrente, con replica del 10 maggio 2024 (doc. V), trasmessa alla Cassa per conoscenza il 13 maggio 2024 (doc. VI), si è riconfermato nelle sue richieste, facendo valere la violazione del suo diritto di essere sentito.

L’assicurato contesta il rinvio della Cassa, contenuto nella risposta di causa, alle motivazioni della decisione su opposizione. Egli rileva che la decisione formale del 27 febbraio 2024 non lo ha aiutato a comprendere quali fossero concretamente i motivi che configurerebbero una “lesione degli interessi dell’Italia”, non indicati dall’amministrazione, la quale oltretutto utilizza il condizionale (potrebbe/rappresenterebbe), ciò che sarebbe inusuale nelle decisioni.

Tanto più che la Cassa indica che vi sarebbero delle eccezioni che tuttavia non cita.

Secondo il ricorrente l’amministrazione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

Del resto non sarebbero i “diritti dell’Italia” ad essere lesi, bensì, semmai, “gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali”. Da questa inesatta formulazione il ricorrente non ha potuto comprendere appieno il motivo posto alla base della posizione assunta dalla Cassa di compensazione.

Inoltre, la successiva decisione su opposizione è più scarna dal profilo sostanziale, fuorviante nella propria motivazione e la Cassa avrebbe modificato la propria posizione.

Nel parere dell’UFAS figurano due motivi alternativi per i quali una rinuncia è da ritenersi nulla: se pregiudica gli interessi degni di protezione di altre persone, istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propone di eludere le prescrizioni legali.

La Cassa invece cumula le due condizioni (“[…] In effetti con essa, l’opponente intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo di affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere (sic!) stato posto al beneficio di una rendita AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo sottoscritte dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera-UE, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero”).

A torto l’amministrazione sostiene che il ricorrente sia intenzionato ad eludere delle disposizioni legali e per questo motivo conclude che lo stesso arreca pregiudizio all’assicurazione malattia italiana.

Né la ratio della norma, né il contenuto del parere dell’UFAS, né la volontà del ricorrente vanno in questo senso.

La Cassa si è limitata a fare proprio il parere dell’UFAS, senza motivare la decisione e senza confrontarsi con il caso di specie. Ciò emerge dalla tempistica. Prima di rispondere al ricorrente la Cassa si è rivolta all’UFAS, per poi riprendere pedissequamente le parole dell’autorità federale. D’altra parte lo stesso UFAS conclude affermando che la Cassa “esporrà chiaramente tutte le informazioni necessarie per permettere all’assicurato di comprendere il motivo del rifiuto della sua domanda di rinuncia”.

La decisione su opposizione impugnata non è chiara e disattende quanto prescritto dal diritto federale e dall’UFAS. Già solo per questo motivo il ricorso deve essere accolto. Altrimenti si andrebbe contro al principio della proporzionalità.

Nel merito l’insorgente rimanda integralmente al contenuto del ricorso, rilevando che lui e sua moglie sono incorsi in un errore essenziale. La perfetta buona fede del ricorrente è data. Mai vi è stata intenzione di eludere il sistema a discapito di interessi degni di protezione di altre persone, istituzioni assicurative o assistenziali.

Del resto dal profilo meramente oggettivo la soluzione che si è configurata è pregiudizievole dal profilo economico non solo per l’assicurato ma per tutto il nucleo famigliare. Inoltre l’assicurato con la decisione presa dalla Cassa non andrebbe ad interrompere o sospendere le prestazioni erogate dall’Italia. Una competenza italiana sussisterebbe in ogni caso e non arrecherebbe un ulteriore pregiudizio o a ledere gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali.

L’assicurato, se veramente fosse stato messo a conoscenza delle conseguenze esiziali della decisione (peraltro a lui consigliata da terze persone), mai avrebbe accettato di mettere in difficoltà in questo modo la propria famiglia e, in ultima analisi, sé stesso.

Per questo l’insorgente chiede che la presente fattispecie venga trattata quale caso di rigore.

considerato in diritto

in ordine

2.1. In sede di replica il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito per i motivi ampiamente descritti al consid. 1.7.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.2. Preliminarmente va rammentato che la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

In concreto, con la decisione su opposizione impugnata del 25 marzo 2024, la Cassa, dopo aver citato l’art. 23 del regolamento CE 883/2004, il principio secondo il quale una persona beneficiaria di una rendita AVS è tenuta ad affiliarsi presso una cassa malati svizzera ed aver rilevato che con la concessione della prestazione di vecchiaia l’insorgente deve affiliarsi alla LAMal, ha esaminato se il ricorrente può rinunciare alla rendita di vecchiaia.

Citato il contenuto dell’art. 23 LPGA, l’amministrazione ha stabilito che:

" (…) Dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che la rinuncia alla prestazione AVS svizzera è in contrasto con il disposto legale di cui all’articolo 23 cpv. 2 LPGA. In effetti con essa, l’opponente intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero” (doc. A)

È vero che nella decisione su opposizione impugnata non figura più l’indicazione, contenuta nella decisione formale, secondo cui l’Italia ha dichiarato di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a rendite di vecchiaia se ciò va a scapito dell’assicurazione sanitaria in Italia e che l’ammissione della rinuncia nel caso di specie non può essere accolta poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell’Italia.

Tuttavia, la decisione su opposizione impugnata non è carente di motivazione e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni per le quali la rinuncia alla prestazione di vecchiaia non è stata ammessa dalla Cassa. L’amministrazione, con riferimento all’art. 23 LPGA, ha chiaramente stabilito che con la rinuncia l’insorgente “intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero”.

L’insorgente ha compreso il contenuto della decisione su opposizione impugnata, tant’è che, per il tramite di una legale, ha interposto un ricorso al TCA, tramite il quale ha puntualmente contestato il provvedimento amministrativo.

Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

Del resto, l’assicurato, innanzi a questo Tribunale, ha preso visione dell’intero incarto prodotto dalla Cassa ed ha trasmesso una replica con la quale ha potuto nuovamente contestare l’agire dell’amministrazione.

A questo proposito va rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In concreto, questo Tribunale dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato al ricorrente di potere rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera.

2.4. Il tema posto in discussione dinanzi a questo Tribunale non è nuovo. Questa Corte si è già chinata su fattispecie analoghe, da ultimo con la STCA 30.2021.22 del 14 marzo 2022.

2.5. Per l’art. 18 cpv. 1 LAVS hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi.

Secondo l'art. 18 cpv. 2 LAVS, gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.

L'art. 21 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.

Il capoverso 2 stabilisce che il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento. Si estingue con la morte dell’avente diritto.

Riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abbiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

2.6. In concreto l’insorgente, nato nel 1958, cittadino italiano, al beneficio di una pensione italiana erogata dall’__________ dal 2019 (cfr. doc. I e ricorso, pag. 4 punto 3), il 3 luglio 2023 ha inoltrato una richiesta per l’ottenimento di una rendita di vecchiaia.

Dopo aver ricevuto la decisione del 7 dicembre 2023 con cui la Cassa lo ha posto al beneficio di una rendita AVS, dal 1° gennaio 2024, di un importo di fr. 139 al mese, oltre a tre rendite per i suoi figli agli studi di fr. 56 al mese, con scritti del 19 gennaio 2024 e del 30 gennaio 2024 ha dichiarato di voler rinunciare alla rendita di vecchiaia “in quanto desidero mantenere l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale italiano che dovrebbe essere annullata se percepissi la rendita di vecchiaia svizzera” (doc. 18 – 1/5; sul tema cfr. la sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022).

Nella fattispecie, trattandosi di una vertenza che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero, bensì pure alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).

A questo proposito va rammentato che una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

Il titolo II del regolamento CE n. 883/2004 contiene le regole generali per determinare la legislazione applicabile.

L’art. 11 cpv. 1 del regolamento CE n. 883/2004 pone il principio dell’unicità del diritto applicabile secondo cui le persone a cui è applicabile il regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro.

Di principio, le persone che, come il ricorrente, non esercitano un’attività lucrativa salariata o non salariata (o non adempiono una delle altre condizioni previste dall’art. 11 cpv. 1 lett. da b a d del regolamento CE n. 883/2004) sono soggette alla legislazione del luogo di residenza (art. 11 cpv. 3 lett. e regolamento CE n. 883/2004; cfr. sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.1).

Le regole di carattere generale che figurano nel titolo II del regolamento si applicano tuttavia solo se le disposizioni particolari relative alle differenti categorie di prestazioni che costituiscono il titolo III del regolamento non vi apportano alcuna deroga (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.1 con rinvio alla DTF 146 V 290, consid. 3.1 e alla DTF 144 V 127, consid. 6.3.2.1).

A questo proposito il titolo III del regolamento CE n. 883/2004 contiene delle regole di conflitto per situazioni speciali per categorie particolari del sistema di sicurezza sociale (art. da 17 a 35), per quanto concerne le prestazioni di malattia, maternità e paternità. L’applicazione delle regole di conflitto del regolamento CE n. 883/2004 è obbligatoria per gli Stati membri. Esse formano un sistema di regole che ha lo scopo di sottrarre ai legislatori nazionali il potere di determinare l’estensione e le condizioni d’applicazione della loro legislazione nazionale per quanto concerne le persone che vi sono soggette e per quanto concerne il territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.2 con rinvio alla DTF 146 V 290, consid. 3.2, alla DTF 146 V 152 consid. 4.2.3.1. e alla DTF 144 V 127, consid. 4.2.3.1).

Gli art. 23 e seguenti del regolamento CE n. 883/2004 prevedono delle norme di coordinamento del diritto comunitario nel senso testé descritto per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia dei titolari di pensioni e dei membri della loro famiglia (DTF 144 V 127, consid. 4.2.2.2); per i pensionati definiscono anche a titolo pregiudiziale le regole applicabili per quanto riguarda l’obbligo assicurativo (cfr. sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3 con riferimento a Eugster, SBVR, 3a edizione 2016, pag. 443, n. 116 e DTF 146 V 290, consid. 3.3.2).

Secondo l’art. 23 del regolamento CE n. 883/2004 chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro.

L’art. 24 del regolamento CE n. 883/2004 regola la situazione nella quale i titolari di pensione non hanno un diritto originario alle prestazioni in natura in caso di malattia nello Stato di residenza, a causa della mancanza di un rapporto sufficiente con il sistema di rendita dello Stato di residenza (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).

Quando viene percepita solo una rendita l’assunzione dei costi della prestazione in caso di malattia incombe all’istituzione competente dello Stato che eroga la rendita. I pensionati hanno allora diritto all’aiuto reciproco che ha quale scopo di facilitare l’accesso alle cure e alle prestazioni in natura nei confronti dello Stato di residenza (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3 con rinvio alla DTF 144 V 217).

Da quanto sopra risulta che il diritto europeo stabilisce una distinzione tra le persone a beneficio di una pensione, a dipendenza se esse dispongono o meno di un diritto originario alle prestazioni in natura in caso di malattia nello Stato di residenza, che dipende lui stesso dall’esistenza di un rapporto sufficiente con il sistema delle pensioni di questo Stato (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).

Il legislatore svizzero ha preso in considerazione questa differenza emanando l’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, per il quale non sono soggetti all’obbligo di assicurazione le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).

Ne segue che l’assegnazione di una rendita AVS al ricorrente, già titolare di una rendita di uno Stato dell’Unione Europea, comporta un collegamento al sistema delle rendite dello Stato di residenza, ossia la Svizzera, da cui deriva l’obbligo di assicurarsi nel nostro Paese contro il rischio della malattia e l’esclusione dall’aiuto internazionale in materia di prestazioni (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.2).

2.7. Il ricorrente chiede tuttavia di poter rinunciare alla rendita di vecchiaia svizzera.

Per quanto riguarda la rinuncia ad una rendita, va ricordato che per l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta. La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA). A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore deve confermare per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.

Per il N. 1040 DR (versione francese, stato 1.1.2024), di principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è nulla se è pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti assicurativi (compresi quelli dell'AVS o dell'AI) o d'assistenza o quando tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).

Ai sensi del marginale 1041 DR (versione francese, stato 1.1.2024), la domanda di rinuncia deve essere inoltrata per iscritto dall’avente diritto alle prestazioni. La domanda di un avente diritto sposato deve essere firmata anche dal suo coniuge. Se i coniugi vivono separati in seguito a una decisione giudiziaria, la firma del coniuge non è necessaria, salvo se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite completive o per figli.

Se non è possibile ottenere la firma del coniuge, ad esempio se il suo domicilio non è noto o se rifiuta di firmare oppure l’avente diritto alle prestazioni non vuole sottoporgli la domanda, la domanda di rinuncia non può essere esaminata, poiché non si può escludere che siano pregiudicati gli interessi di terzi (ossia del coniuge) secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPGA. La domanda di rinuncia va pertanto respinta (marginale 1042 DR; versione francese, stato 1.1.2024).

Secondo il N. 1043 DR (versione francese, stato 1.1.2024), l'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future, riservate le eccezioni di cui ai marginali 6017 e 6021.

Le domande di rinuncia a prestazioni di regola vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo dell'anticipazione) rinuncia alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata del marito o in caso di revoca e di rinuncia ad una rendita AVS anticipata in caso di erogazione di una rendita AI (marginali 6017 e 6021). Le casse di compensazione possono trattare questi casi direttamente (N. 1044 DR; versione francese, stato 1.1.2024).

L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1045 DR; (versione francese, stato 1.1.2024).

Per il N. 1046 DR (versione francese, stato 1.1.2024) è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.

2.8. La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.).

Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI; cfr. anche la pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H 212/03 dell'8 ottobre 2003).

Con sentenza 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid. 2.1.2) e anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il TF ha ripreso i principi esposti nella summenzionata DTF 129 V 1 (consid. 4.3.2).

A proposito dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LPGA la nostra Massima istanza, in una sentenza del 20 aprile 2007 (I 714/06), ha confermato la DTF 129 V 1, secondo cui la rinuncia ad una prestazione assicurativa è permessa soltanto se essa non elude le prescrizioni legali. Una elusione delle prescrizioni legali si ha, per esempio, se con la rinuncia al proprio diritto alla rendita di vecchiaia si vorrebbe ottenere la continuazione del pagamento della rendita completiva del coniuge, di importo maggiore (cfr. consid. 4.2).

Con sentenza 9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero ha attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di non attribuirle una rendita AI. L'interessata ha proposto la medesima censura davanti al Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui era ricevibile, l'ha respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale perdita di lavoro, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera di invalidità. Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno negato le condizioni per la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti anni senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca per la diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in giudicato, per la sua occupazione in X. percepiva da un'istituzione delle prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha concluso il TF, deve essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di invalidità di sua spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli interessi degni di protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e quindi non è ammessa (consid. 4).

Come rammenta un giudizio del 2 settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla rendita e citata nella STCA 30.2015.2 del 4 maggio 2015:

" (…) L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet Etat membre.

(…).

… la renonciation à des prestations était nulle si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par

l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation

de s'assurer pour les soins en cas de maladie à toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art. 1 OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales (art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas.

D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence. (…)"

2.9. Nel caso di specie la richiesta del ricorrente non può essere accolta (cfr. anche STCA 30.2021.22 del 14 marzo 2022, 30.2016.20 del 17 maggio 2016, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2011.24 del 23 novembre 2011), poiché non sono dati i presupposti materiali della rinuncia, come d’altra parte ha evidenziato l’UFAS nella sua presa di posizione del 14 febbraio 2024 (doc. 20 – 1/3), dove ha affermato:

" (…) L’Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE (ALC) prevede l’applicazione del regolamento (UE) 883/2004 nel quale è disciplinato il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. Allegato II dell’ALC). Le norme di coordinamento dell’UE prevedono un’ampia assimilazione di circostanze (cfr. art. 5 del regolamento [UE] 883/2004). Ciò comporta che, quando viene inoltrata una richiesta di rinuncia a rendite svizzere, è necessario verificare se gli interessi delle istituzioni assicurative degli Stati dell’UE coinvolte da questa rinuncia siano eventualmente pregiudicati.

Il 7 luglio 2023, il signor RI 1, cittadino italiano nato il __________ 1958 e arrivato in Svizzera il __________ 1997, ha inoltrato una richiesta di rendita di vecchiaia. Con decisione del 7 dicembre 2023, la vostra cassa gli ha così riconosciuto il diritto a tale prestazione con effetto dal 1° gennaio 2024 e per un importo di 139 franchi mensili. Insieme alla rendita di vecchiaia, il signor RI 1 ha anche diritto a tre rendite per figlio di un importo di 56 franchi ciascuna.

Con lettera del 30 gennaio 2024, il signor RI 1 ha dichiarato di voler rinunciare alla rendita di vecchiaia AVS. Quale motivazione della sua decisione, l’assicurato ha affermato che la percezione di questa prestazione comporterebbe la perdita della copertura sanitaria garantitagli dall’Italia e lo costringerebbe ad assicurarsi in Svizzera per il rischio malattia.

L’art. 3 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) pone l’obbligo per tutte le persone domiciliate in Svizzera di assicurarsi per le cure medico-sanitarie. L’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) precisa da parte sua quali sono le categorie di persone esonerate dall’obbligo assicurativo.

Conformemente all’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’ALC e del relativo allegato II sono esentate dall’obbligo d’assicurazione anche se sono domiciliate in Svizzera.

Nel quadro delle prestazioni per malattia, l’art. 23 del Regolamento (CE) 883/2004 prevede che, se una persona riceve simultaneamente delle pensioni dallo Stato di residenza e da un altro Stato membro dell’UE, il diritto alle prestazioni dello Stato di residenza è prioritario in rapporto a quelle dell’altro Stato. Nel caso in cui, a causa di una rinuncia, una rendita non è più versata dallo Stato di residenza, automaticamente avviene un trasferimento di competenza per la copertura dell’assicurazione malattie allo Stato che continua a versare la rendita di vecchiaia. Una rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera potrebbe inoltre avere un’incidenza sul diritto alla rendita di vecchiaia per lo Stato che continua a versarla. La rinuncia del signor RI 1 alla sua rendita di vecchiaia svizzera potrebbe dunque pregiudicare gli interessi dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione delle pensioni italiane.

Il caso della domanda di rinuncia del signor RI 1 corrisponde fondamentalmente alla situazione che abbiamo già trattato in diversi casi che ci avete segnalato (…). Sul medesimo tema, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del cantone Ticino ha già avuto modo di confermare la legittimità della non accettazione della rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera a motivo del fatto che gli interessi dell’assicurazione malattie italiana sarebbero lesi qualora la rinuncia fosse accettata (giudizio N. 30.2021.22 del 14 marzo 2022). Dopo questo giudizio, i successivi casi riguardanti assicurati italiani che si trovavano nella medesima situazione trattata dal tribunale e domandavano di rinunciare alla loro rendita di vecchiaia per non vedersi obbligati ad affiliarsi all’assicurazione delle malattie svizzera sono stati da noi sistematicamente respinti.

Inoltre, l’Italia ha ormai dichiarato chiaramente di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a delle rendite di vecchiaia se ciò va a discapito dell’assicurazione sanitaria in Italia. L’ammissione della rinuncia per il caso del signor RI 1 non potrebbe quindi essere giustificata in alcun modo poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell’Italia. Possiamo dunque così concludere che, dal momento in cui una persona di nazionalità italiana, domiciliata e avente la dimora abituale in Svizzera, beneficia di una rendita AVS, essa non può più essere assicurata presso l’assicurazione malattia sociale italiana e deve, in principio, essere assicurata secondo la LAMal.

Nel presente caso, la non accettazione della rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera si giustifica anche per il fatto che, con la soppressione della rendita di vecchiaia, anche le tre rendite per figli si estinguerebbero, comportando di conseguenza la privazione di un sostentamento (seppure minimo) che l’assicurazione sociale destina precisamente ai figli di una persona che ha raggiunto l’età di pensionamento.

Vogliate perciò respingere la domanda di rinuncia alla rendita di vecchiaia AVS del signor RI 1 tramite una decisione su opposizione che esporrà chiaramente tutte le informazioni necessarie per permettere all’assicurato di comprendere il motivo del rifiuto della sua domanda di rinuncia (cfr. N. 1006 Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les ARG et le PC).”

Va ancora qui rammentato che nella già citata STCA 30.2021.22 del 14 marzo 2022, relativa al medesimo argomento, era stato riportato anche il seguente passaggio della risposta dell’UFAS:

" (…) Interpellate a proposito degli eventuali effetti sui loro interessi delle rinunce alle rendite di vecchiaia svizzere, fino agli inizi del 2021 le autorità italiane avevano espresso l’esigenza di verificare questo genere di richieste caso per caso. Questa prassi, che implicava che ciascuna persona che domandava di rinunciare alla sua rendita AVS doveva ottenere una liberatoria senza condizioni dalle autorità italiane competenti, ora non è più valida.

Infatti, dal 22 marzo 2021 le autorità italiane, tramite la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ci hanno trasmesso una presa di posizione ufficiale secondo la quale l’Italia non può in nessun caso - e indipendentemente dallo Stato membro in cui è emanata – accettare qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni che abbia come fine il sottrarsi all’obbligo di assoggettamento all’assicurazione malattia del Paese di domicilio. Questa nuova prassi prevede dunque che qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni sia sistematicamente rifiutata escludendo a priori qualsiasi contatto delle persone che domandano la rinuncia con gli organi di collegamento e le istituzioni italiane. (…)”

Al riguardo, il Tribunale rammenta che quale condizione affinché la rinuncia e la revoca di prestazioni non siano nulle, occorre che esse non pregiudichino gli interessi degni di protezione di altre persone rispettivamente di istituzioni assicurative o assistenziali o che non intendano eludere le prescrizioni legali.

In concreto il ricorrente, essendo domiciliato in Svizzera ed al beneficio di una rendita AVS, come già ricordato nelle sentenze 30.2021.22 del 14 marzo 2022, 30.2016.20 del 17 maggio 2016, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2011.24 del 23 novembre 2011, sia in virtù del domicilio in Svizzera (art. 3 LAMal), sia per il fatto che oltre ad esservi domiciliato percepisce (anche) una rendita di vecchiaia svizzera (art. 23 del regolamento [CEE] 883/2008; cfr. sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015, consid. 2.9 con tutti i riferimenti; cfr., prima del 1° aprile 2012: art. 27 regolamento [CEE] 1408/71), deve essere affiliato contro le malattie nel nostro Paese (cfr. anche sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1 e 5.2), indipendentemente dalla circostanza che la rendita AVS è esigua.

Per cui, come nei citati casi 30.2021.22 del 14 marzo 2022, 30.2016.20 del 17 maggio 2016, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2011.24 del 23 novembre 2011, anche in concreto questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve concludere che la rinuncia alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera da parte del ricorrente comporterebbe l’assenza dell’obbligo d'assicurazione in Svizzera nonostante l'assicurato vi sia domiciliato ed in questo modo, sfuggendo al principio di solidarietà insito nella LAMal, verrebbero eluse manifestamente le normative legali summenzionate, secondo le quali un assicurato titolare sia di una rendita svizzera sia di una rendita di uno Stato membro, è soggetto all'obbligo assicurativo nel luogo di residenza e quindi ad una cassa malati svizzera (cfr. anche, e contrario, l’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal).

Inoltre, nella fattispecie è esplicita la volontà del ricorrente di rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera per mantenere l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale italiano (doc. 18/1-5).

Così facendo egli pregiudicherebbe gli interessi degni di protezione del sistema sociale italiano, gravando sulle sue finanze, segnatamente quelle dell’assistenza sanitaria nazionale.

Per cui entrambe le condizioni alternative dell’art. 23 cpv. 2 LPGA per ritenere nulla una rinuncia sono adempiute.

A questo proposito la circostanza sollevata dall’insorgente in sede di replica, secondo cui la Cassa avrebbe applicato le condizioni per la rinuncia di cui all’art. 23 cpv. 2 LPGA cumulativamente e non alternativamente, non gli è di nessun aiuto.

Al contrario. Accertato che l’amministrazione ha ritenuto adempiute entrambe le condizioni, allorché l’adempimento di una sola è sufficiente per considerare nulla la rinuncia, la censura dell’assicurato si rivela inconferente.

Stanti così le cose, la dichiarazione dell'assicurato di rinunciare alla rendita AVS non può essere ammessa e come tale è nulla, essendo essa espressamente intesa a “mantenere l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale italiano”.

Del resto, il ricorso appare contraddittorio poiché l’insorgente sostiene di aver commesso un errore essenziale consistente nel non essere stato consapevole delle conseguenze della sottoscrizione della richiesta di rinuncia alla rendita AVS del 19 gennaio 2024, poi confermata il 30 gennaio 2024 (cfr. pag. da 5 a 7 del ricorso).

Ora, se, come sostenuto dall’assicurato, la richiesta di rinunciare alla rendita AVS fosse viziata da un errore essenziale (sul tema cfr. la STCA 36.2022.10 del 25 aprile 2022, consid. 2.6 e seguenti), e, come da lui preteso, fosse da annullare, la conseguenza sarebbe proprio quella contenuta nella decisione su opposizione qui impugnata, ossia di continuare a vedersi erogare la rendita AVS.

L’assicurato non sostiene invece che l’errore (essenziale) sia consistito nella sottoscrizione della domanda di rendita AVS del 23 luglio 2023. Del resto, oltre ad aver firmato la richiesta, nelle settimane successive si è pure preoccupato di accertare, anche tramite la moglie, l’avvenuta ricezione del formulario ed ha trasmesso i certificati di frequenza delle università per ottenere anche le rendite per i tre figli (cfr. doc. 2 e seguenti).

Va poi rammentato che secondo la giurisprudenza una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2).

Per cui il ricorrente non avrebbe potuto semplicemente non chiedere la prestazione cui aveva diritto.

Quanto al fatto che, a suo dire, le casse malati non lo assicurerebbero a causa delle sue patologie, basti qui rammentare che gli assicuratori LAMal devono assicurare tutte le persone tenute all’obbligo assicurativo, indipendentemente dall’età e dalle malattie pregresse, senza alcuna riserva (cfr. art. 4 LAMal e art. 5 lett. i LVAMal).

L’insorgente fa infine valere genericamente la sua buona fede, senza tuttavia indicare quale informazione errata avrebbe fornito la Cassa o quale omissione avrebbe commesso l’amministrazione (cfr. per le condizioni la STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2) e chiede di poter essere trattato quale “caso di rigore”, senza tuttavia far riferimento ad alcuna norma o giurisprudenza che gli permetterebbe di sfuggire al percepimento della rendita di vecchiaia sulla base di una tale clausola.

Va ancora qui evidenziato che se l’interessato ritiene di non essere in grado di pagare i premi dell’assicurazione malattie, può chiedere al competente Ufficio cantonale di essere posto al beneficio della riduzione dei premi (RIPAM). L’autorità cantonale, dopo aver ricevuto la sua domanda, emetterà una decisione tramite la quale stabilità se e in quale misura il diritto al sussidio può essere riconosciuto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.

2.10. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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