Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2023.9
Entscheidungsdatum
06.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2023.9

TB

Lugano 6 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 12 maggio 2023 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Il 6 marzo 2020 (doc. 10) RI 1, 1967, è stata affiliata d'ufficio dal 1° gennaio 2020 nella categoria delle persone senza attività lucrativa dalla Cassa CO 1, non avendo dato seguito né alla richiesta dell'Agenzia comunale AVS di comunicare se svolgeva un'attività lucrativa (doc. 12) né alla compilazione del formulario di affiliazione per le persone senza attività lucrativa (doc. 11).

Con decisione provvisoria del 10 marzo 2020 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 506,65 i contributi personali per persone senza attività lucrativa per l'anno 2020.

1.2. Ricevuta dall'autorità fiscale la comunicazione riguardante la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita, con decisione definitiva del 30 agosto 2022 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 4'340,90 i contributi dovuti dall'assicurata per persone senza attività lucrativa per l'anno 2020, considerando un reddito sotto forma di rendita di Fr. 1'500'000.- (Fr. 75'000 x 20) e una sostanza netta al 31 dicembre 2020 di Fr. 55'758.-, per una sostanza determinante di Fr. 1'555'758.-.

Questa decisione sostituiva la precedente del 10 marzo 2020.

Dedotti i contributi già versati (Fr. 506,80) e aggiunti gli interessi di mora (Fr. 127,80), l'importo da far pervenire alla Cassa entro il 29 settembre 2022 ammontava a Fr. 3'961,90.

1.3. L'assicurata si è opposta a questo provvedimento il 6 settembre 2022 (doc. 7) tramite la curatrice, sostenendo che la sua unica entrata consisteva negli alimenti di Fr. 2'800-2'900.- al mese versatile dall'ex marito, per un totale massimo di Fr. 34'800.- annui, che ha un debito ipotecario di Fr. 105'000.- gravante la casa in cui abita e che la decisione di tassazione d'ufficio per l'anno 2020 si fondava su motivi poco chiari.

A ciò ha fatto seguito il 13 settembre 2022 (doc. 3), a richiesta della Cassa (doc. 4), la conferma dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________, secondo cui per l'anno 2020 è stata eseguita una tassazione d'ufficio per il mancato inoltro della dichiarazione d'imposta, il reddito d'altra fonte è stato stabilito per apprezzamento in mancanza di dati precisi riferiti alla situazione economica della contribuente e all'acquisto di un immobile e la notifica di tassazione del 2 febbraio 2022 è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Il 5 maggio 2023 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha emesso la decisione definitiva per l'anno 2021 di fissazione dei contributi per persone senza attività lucrativa considerando un reddito conseguito in forma di rendita di Fr. 684'000.- (Fr. 34'200 x 20) e una sostanza netta al 31 dicembre 2021 di Fr. 36'900.-. I contributi di Fr. 1'752,15 sono stati calcolati su una sostanza determinante di Fr. 720'900.- e, tenuto conto del pagamento del contributo minimo di Fr. 606,55 già soluto e di altre voci, l'importo da versare alla Cassa ammontava a Fr. 1'238,35.

1.5. L'opposizione del 6 settembre 2022 dell'assicurata è stata respinta dalla Cassa di compensazione con decisione su opposizione del 12 maggio 2023 (doc. A1). Secondo la giurisprudenza, il reddito sotto forma di rendita va interpretato in senso lato e vi rientrano le prestazioni che contribuiscono al mantenimento dell'assicurato. Inoltre, le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa di compensazione anche se fondate su una tassazione d'ufficio. Considerato che l'amministrazione ha verificato i dati fiscali per l'anno 2020 presso l'autorità fiscale, che ha confermato che il reddito d'altra fonte di Fr. 75'000.- è frutto di un apprezzamento non avendo l'assicurata fornito dati precisi e che la tassazione d'ufficio è cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha confermato la decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2020.

1.6. Con ricorso del 13 giugno 2023 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dalla curatrice RA 1, ha chiesto che i contributi per l'anno 2020 siano ricalcolati come per l'anno 2021 e quindi tenendo in considerazione la decisione di tassazione 2021 (doc. A14), che è conforme alla realtà. La ricorrente ha infatti criticato che la Cassa abbia fissato i contributi dovuti come persona senza attività lucrativa riprendendo il reddito di Fr. 75'000.- (doc. A8), stabilito d'ufficio dall'autorità fiscale non avendo inoltrato la dichiarazione d'imposta. Ciò era già occorso per l'anno 2019 in cui il reddito era stato stabilito in Fr. 40'000.- (doc. A6), poiché benché fosse già allora rappresentata da un (altro) curatore, questo non ha inoltrato all'autorità fiscale i necessari documenti giustificativi nonostante le sue uniche entrate consistessero negli alimenti versati dall'ex marito.

L'assicurata ha fatto presente di avere formulato istanza di revisione il 12 giugno 2023 contro le decisioni di tassazione d'ufficio per gli anni 2019 e 2020, rilevando di avere incassato unicamente gli alimenti di Fr. 2'800-2'900.- al mese (doc. A15) e di avere a suo carico gli interessi ipotecari (nel 2021: Fr. 1'365.-) stante un'ipoteca di Fr. 105'000.-.

La sua situazione è rimasta invariata dal 2019 ad oggi, perciò le decisioni di tassazione IC 2019 e IC 2020 sono state fissate su dei redditi irreali. A questo proposito, l'insorgente ha ricordato che nei casi in cui è evidente che la tassazione d'ufficio non corrisponde alla realtà, e che dunque i relativi dati sono manifestamente errati, spetta alla Cassa fissare i contributi autonomamente senza basarsi sulle tassazioni fiscali.

1.7. Nella risposta del 16 giugno 2023 (doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che l'opponente è stata affiliata nella categoria delle persone senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che in quanto tale le ha fissato dapprima i contributi dovuti provvisoriamente e poi definitivamente. La Cassa ha interpellato il competente Ufficio di tassazione sulla correttezza dei dati evinti dalla decisione di tassazione 2020, il quale ha confermato che per l'anno 2020 è stata allestita una tassazione d'ufficio per il mancato inoltro della dichiarazione d'imposta, che il relativo reddito d'altra fonte è stato stabilito per apprezzamento e che la decisione non è stata contestata dall'interessata. Considerato che ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà e che la notifica di tassazione 2020 è regolarmente cresciuta in giudicato, le informazioni che vi sono contenute devono quindi essere ritenute vincolanti per la Cassa. Questa ha però precisato che nel caso in cui, a seguito della richiesta di revisione delle tassazioni 2019 e 2020 inoltrata il 12 giugno 2023, l'autorità fiscale dovesse emettere delle nuove tassazioni fiscali, la ricorrente potrà trasmettergliele affinché la Cassa possa procedere all'emanazione di nuove decisioni di fissazione dei contributi personali.

La Cassa ha perciò confermato la decisione su opposizione.

1.8. Assistita dall'avv. RA 2, che ha chiesto (doc. V) e ottenuto (doc. VI) una proroga, il 13 luglio 2023 (doc. VII) l'insorgente ha prodotto la conferma dei contributi di mantenimento concordati con il divorzio (doc. VII/1). Vista questa documentazione, la Cassa si è confermata nella risposta di causa (doc. IX).

1.9. Nella replica del 24 agosto 2023 (doc. XI) l'assicurata ha ribadito che la Cassa di compensazione non poteva fondarsi sulla decisione di tassazione 2020, seppure cresciuta in giudicato, poiché era manifestamente errata, circostanza che doveva immediatamente riconoscere, visto che vi figura un reddito d'altra fonte di Fr. 74'400.-, mentre nella decisione del 2019, anch'essa resa d'ufficio, il reddito imponibile era di Fr. 40'000.-. Vista la sua situazione finanziaria e personale, alla Cassa un aumento pari al doppio doveva risultare impossibile da realizzare per una persona senza attività lucrativa, perciò essa avrebbe dovuto effettuare degli accertamenti che l'avrebbero portata a rilevare un errore e ad appurare un reddito annuo di Fr. 34'800.-, pari al contributo di mantenimento di Fr. 2'900.- al mese.

Inoltre, l'acquisto della casa primaria è avvenuto con il provento della vendita della precedente abitazione e non tramite ulteriori fonti di reddito. In caso, dunque, di comprovati errori, la Cassa doveva scostarsi dalla decisione dell'autorità fiscale.

1.10. Il 28 agosto 2023 (doc. XIII) l'amministrazione ha osservato che il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dall'autorità fiscale è equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita e che se si è in presenza di un reddito valutato per il fabbisogno della ricorrente si applica per analogia l'art. 29 cpv. 5 OAVS, secondo cui l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio deve essere equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita. La relativa tassazione è vincolante per la Cassa. Inoltre, quest'ultima ha interpellato l'Ufficio di tassazione sulla correttezza dei dati fiscali comunicati e non sono emersi errori manifesti da parte della stessa.

1.11. La ricorrente ha ribadito, il 7 settembre 2023 (doc. XV), che era arbitrario il computo di un reddito ipotetico nel 2020. Essa ha indicato di avere acquistato nel 2019 e nel 2020 un immobile a __________ per Fr. 337'000.- e ha spiegato e comprovato come ha provveduto al pagamento del prezzo (docc. C1-C7), perciò non v'era un reddito d'altra fonte, dato che viveva unicamente grazie ai versamenti dei contributi di mantenimento del marito.

1.12. La Cassa di compensazione si è riconfermata il 15 settembre 2023 (doc. XVII) nella propria risposta e ha riaffermato che se l'autorità fiscale dovesse accogliere la sua domanda di revisione della tassazione fiscale potrà trasmetterle la nuova notifica di tassazione per emanare una nuova decisione sui contributi.

1.13. L'insorgente non ha formulato ulteriori considerazioni (doc. XVIII).

considerato in diritto

2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 422 franchi (nel 2020: Fr. 409.-); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 422 franchi (nel 2020: Fr. 409.-), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

2.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 422 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nel 2020: 409 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (DTF 143 V 254). Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi in funzione della sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore nel 2020).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" della persona assicurata (art. 10 cpv. 1 LAVS). Le persone senza attività lucrativa sono quindi tenute a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 143 V 254, consid. 4 e 6).

2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).

2.4. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante (DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF 141 V 186).

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificarle come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 141 V 186; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176).

Le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023, elencano le situazioni, tratte dalla giurisprudenza, in cui le prestazioni sono considerate reddito determinante conseguito in forma di rendita (N. 2089), fra cui le prestazioni versate a una persona assicurata in seguito a un divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, e quelle in cui le prestazioni non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendita (N. 2090).

Per lo stesso motivo, per sostanza ai sensi dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10). Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (STF 9C_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

Nella DTF 143 V 254, il Tribunale federale ha stabilito che per le persone che non esercitano attività lucrativa, il calcolo dei contributi sulla base della sostanza rimane conforme alla legge e alla Costituzione federale anche dopo la modifica al 1° gennaio 2013 della tavola dei contributi (cfr. consid. 6.3). È invece rimasta aperta la questione se le persone che non esercitano attività lucrativa, che potrebbero sottrarsi al calcolo dei contributi sulla base della sostanza esercitando un'attività lucrativa, possono invocare la garanzia della proprietà (cfr. consid. 6.4.2).

Nella STF 9C_618/2018 del 26 novembre 2018, pubblicata in SVR 2019 AHV Nr. 7, l'Alta Corte ha ribadito che il calcolo dei contributi AVS in base alla sostanza per le persone senza attività lucrativa è conforme alla legge e alla Costituzione federale (cfr. consid. 5.2). Corrisponde alla volontà del legislatore il fatto di gravare un po' più le persone senza attività lucrativa che sono molto benestanti, ciò che consente di meglio tenere conto del principio di solidarietà (cfr. consid. 6.3).

2.5. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 134 V 250, consid. 3).

Come rammentato dal Tribunale federale nella STF 9C_710/ 2019 del 13 ottobre 2020 al considerando 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 1 OAVS; STF 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; STF 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 e 369 consid. 2a). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; STF 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 con riferimenti; STF 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4).

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; STF 9C_256/2018 del 19 luglio 2018, consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3).

In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d'ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d'ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un'attività indipendente.

Questi principi sono stati confermati nella citata STF 9C_710/ 2019 del 13 ottobre 2020 al considerando 4.5 e nella DTF 147 V 114 al considerando 3.4.2, in cui l'Alta Corte ha ribadito che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell'AVS (art. 23 cpv. 4 OAVS) per quanto riguarda l'esistenza di un reddito da attività lucrativa e, in caso affermativo, se si tratta di un'attività lucrativa indipendente o dipendente. Le autorità dell'AVS devono svolgere indagini autonome più approfondite solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della comunicazione fiscale.

Per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di rendita, va rammentato che l'art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma che la sua determinazione incombe alle Casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr. invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai sensi dell'art. 14 LIFD e per l'applicazione dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF 141 V 377, dove il TF ha stabilito che l'art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa soggetti all'imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si informano presso l'autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), a riprendere automaticamente l'ammontare indicato nella tassazione fiscale (STCA 30.2015.30 del 15 giugno 2016; STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA 30.2012.26 del 26 novembre 2012).

Determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell'ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA 30.2012.26 del 26 novembre 2012; cfr. le Direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], N. 2108, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023: Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere determinato dalle casse di compensazione. Le rendite dell'AVS vanno determinate sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. Per la determinazione delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS.").

2.6. Nel caso di specie, la Cassa ha fissato in via definitiva i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sulla base dei dati evinti dalla notifica di tassazione IC 2020 del 2 febbraio 2022 (doc. A8), cresciuta incontestata in giudicato.

L'amministrazione ha tenuto conto di una sostanza netta totale di Fr. 55'758.- considerando i valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS) e di un reddito d'altra fonte di Fr. 75'000.-. Sulla scorta di questi dati ha determinato la sostanza determinante in Fr. 1'555'758.-, ovvero ha sommato il reddito soggetto a contribuzione di Fr. 1'500'000.- (Fr. 75'000 x 20) alla sostanza netta di Fr. 55'758.- e ha fissato in Fr. 4'340,90 il contributo AVS/AI/IPG e AF complessivo dovuto per il 2020 dall'assicurata come persona senza attività lucrativa (doc. 8).

Di principio, la decisione impugnata è tempestiva (art. 16 cpv. 1 LAVS: "I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.") e corretta. In effetti, non lavorando, la ricorrente doveva versare i contributi quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS) e, disponendo in contemporanea di sostanza e di una rendita, essi andavano calcolati sommando alla sostanza i redditi conseguiti sotto forma di rendita, moltiplicati per venti (art. 28 cpv. 2 OAVS).

2.7. Per quanto concerne il calcolo effettuato dall'amministrazione, essa ha accertato il 13 settembre 2022 (doc. 3) presso l'Ufficio di tassazione competente che il reddito d'altra fonte di Fr. 75'000.- "è stato stabilito per apprezzamento in mancanza di dati precisi riferiti alla situazione economica della contribuente e all'acquisto di un immobile" e che "per la contribuente citata in oggetto, per l'anno 2020 è stata eseguita una tassazione d'ufficio per il mancato inoltro della dichiarazione d'imposta.".

A questo proposito va segnalato che, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, di massima, il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco viene equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (STCA 30.2022.21 del 16 febbraio 2023, consid. 2.7; STCA 30.2015.30 del 15 gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11 maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000).

Inoltre, laddove, come in concreto, si è in presenza di un reddito valutato dall'autorità fiscale per il fabbisogno dell'insorgente, questo TCA applica per analogia l'art. 29 cpv. 5 OAVS (STCA 30.2015.30 del 15 gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11 maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; STCA 30.2000.142 del 12 marzo 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000), secondo cui l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione (cfr. anche DTF 141 V 377, consid. 4.2).

Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di rendita va intesa in senso lato e che include dunque anche i redditi d'altra fonte, ne segue che l'amministrazione ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2020 quale persona senza attività lucrativa basandosi sulla notifica di tassazione IC 2020, cresciuta in giudicato.

2.8. La circostanza secondo cui l'insorgente avrebbe contestato la notifica di tassazione IC 2020 inoltrando una domanda di revisione non corrispondendo, a suo dire, alla realtà dei fatti come risulterebbe dalla documentazione prodotta al TCA, non può portare, al momento, a un diverso giudizio. Dovendo infatti anche la scrivente Corte basarsi sulla corrispondente tassazione fiscale, ed essendosi già avvalsa, la Cassa, della collaborazione dell'autorità fiscale per determinare il reddito della ricorrente conseguito sotto forma di rendita, fintanto che non sarà emanata una nuova decisione di tassazione per l'anno 2020 non è possibile scostarsi dai dati evinti dalla notifica di tassazione IC 2020 del 2 febbraio 2022.

La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

2.9. L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

24