Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2023.14
Entscheidungsdatum
05.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2023.14 30.2023.17

cs

Lugano 5 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 12 settembre 2023 e del 7 novembre 2023 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 27 luglio 2023 e del 12 ottobre 2023 emanate da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione formale del 4 aprile 2023 (doc. 19, inc. 30.2023.14), confermata dalla decisione su opposizione del 27 luglio 2023 (doc. A1, inc. 30.2023.14), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi per assegni familiari dovuti da RI 1, nato nel 1951, quale indipendente per l’anno 2020, sulla base di un reddito da attività lucrativa di fr. 88'420, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed a cui ha aggiunto fr. 7'913.60 di contributi personali, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 79'500 ed un contributo di fr. 874.50 (doc. 19 e A1, inc. 30.2023.14). L’amministrazione, dopo aver interpellato il fisco, ha stabilito che l’importo soggetto a contribuzione deriva da redditi da locazione percepiti per un immobile avente carattere aziendale.

1.2. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento, unitamente alla decisione formale del 4 aprile 2023 (doc. I, inc. 30.2023.14).

L’insorgente fa previamente valere che la Cassa si fonda sulla tassazione 2020 senza addurre alcuna comunicazione fiscale relativa agli ulteriori accertamenti effettuati e senza specificare quale immobile avrebbe carattere aziendale e permetterebbe di generare redditi da locazione. Il ricorrente sostiene che il reddito proveniente da qualsivoglia attività indipendente è pari a zero. La tassazione IFD 2020 non indica nella parte relativa al reddito nessuna voce e/o provento derivante da attività indipendente accessoria legata alla gestione di immobili. Il reddito in esame rientra, come gli altri redditi provenienti da affitti di altri immobili di sua proprietà, nel reddito complessivo immobiliare non soggetto a contributi sociali. Non è dato a capire per quale motivo il reddito di fr. 88'420 ha un trattamento differenziato rispetto agli altri redditi immobiliari riportati nella decisione di tassazione con conseguenze dal punto di vista dei contributi delle assicurazioni sociali.

Secondo l’assicurato, inoltre, dalla decisione su opposizione impugnata, si evince per la prima volta che l’immobile da cui sono stati dedotti obblighi contributivi avrebbe un carattere aziendale. L’interessato afferma di non aver mai ricevuto alcuna decisione in tal senso dall’autorità fiscale e non è dato a sapere come la Cassa abbia potuto dedurre e/o concludere che l’immobile in questione, neppure indicato nella decisione su opposizione impugnata, avrebbe carattere aziendale. La decisione IFD 2020 non ne dà alcuna indicazione.

In passato la Cassa non ha mai applicato tale trattamento per gli affitti incassati da un’altra società occupante l’immobile in questione.

A conferma della sua tesi l’insorgente ha prodotto il verbale di audizione del 22 dicembre 2014 “dove l’autorità fiscale definisce di carattere privato tutti gli immobili di proprietà del signor RI 1 (mappali n. __________ e mapp. __________)”.

1.3. Con risposta del 9 ottobre 2023, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III, inc. 30.2023.14). Rilevato che la decisione su opposizione impugnata concerne i soli contributi degli assegni familiari poiché il ricorrente è iscritto presso la Cassa __________ per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, quale membro dell’Associazione di fondazione della categoria, l’amministrazione ha evidenziato che il calcolo è stato effettuato sulla base dei dati comunicatigli dal fisco ed è pertanto corretto.

1.4. Il 18 ottobre 2023 l’insorgente, al fine di poter esercitare il suo diritto di essere sentito, ha chiesto la trasmissione del doc. 22 citato dalla Cassa con la risposta di causa (doc. V, inc. 30.2023.14), che il Tribunale gli ha trasmesso il 19 ottobre 2023 (doc. VI, inc. 30.2023.14).

1.5. Il 27 ottobre 2023 il TCA ha interpellato l’Ufficio di tassazione, chiedendo:

" (…) il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza inerente il calcolo dei contributi personali quale indipendente per gli assegni familiari dovuti nel 2020 da RI 1 (No. di controllo: __________).

D’interesse è la questione di sapere se RI 1 è proprietario di un immobile aziendale.

Nell’ambito della procedura in essere la Cassa ha prodotto un’email del 10 maggio 2023 dove il Vostro Ufficio conferma che l’importo di fr. 88'420 figurante al codice 199 corrisponde ad un reddito da locazione percepito per un immobile avente carattere aziendale (doc. 22).

Il ricorrente da parte sua contesta, tra le altre cose, di possedere un immobile aziendale e a questo proposito ha prodotto un verbale di audizione del 22 dicembre 2014 relativo al reclamo sulle decisioni di tassazione 2006-2010 e sottoscritto con l’Ufficio di tassazione di __________, dove, sostiene il ricorrente, “l’autorità fiscale definisce di carattere privato tutti gli immobili di proprietà del signor RI 1 (mappali n. __________ e mapp. __________)”.

A questo proposito, nel verbale figura:

“I mapp. __________ appartengono alla sostanza privata del contribuente”;

“Per il mapp. __________ vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare quanto segue:

  1. Nel 2020 RI 1 era proprietario di un immobile aziendale?

a) In caso di risposta positiva:

  1. dove si trova l’immobile e come è composto (terreni, costruzioni, ecc.)?

  2. Da quando l’immobile fa parte della sostanza aziendale?

  3. Vi è stato un trasferimento di questo immobile nella sostanza privata o viceversa? Se sì, quando?

b) In caso di risposta negativa, per quale motivo avete segnalato alla Cassa la presenza di un reddito aziendale percepito per un immobile con carattere aziendale?

  1. Con il verbale del 22 dicembre 2014 l’autorità fiscale ha definito di carattere privato tutti gli immobili di proprietà di RI 1?

  2. Eventuali osservazioni.” (doc. VII, inc. 30.2023.14)

1.6. Il 27 ottobre 2023 l’insorgente ha prodotto delle osservazioni alla risposta di causa (doc. VIII, inc. 30.2023.14). Il ricorrente ribadisce che dalla tassazione del 29 settembre 2022 non si evince in nessun modo che il reddito locativo per l’immobile di __________ sia stato considerato reddito aziendale o reddito derivante da qualsivoglia attività. L’indicazione “Reddito aziendale esposto al codice 199” (doc. 22, inc. 30.2023.14), secondo il ricorrente, oltre ad essere incomprensibile, non è stato esposto né nella decisione formale di tassazione, né in ogni altro atto e/o comunicazione formale soggetta ad impugnazione da parte dell’autorità fiscale. Impossibile quindi concludere che tali proventi potevano essere considerati redditi aziendali soggetti a contributi sociali. Ciò lo avrebbe indotto a fare ricorso poiché in un verbale del 2014 allestito con l’autorità fiscale tale immobile è stato definito di carattere privato.

Il ricorrente ha prodotto anche la tassazione 2020 del 28 settembre 2023 da cui, a suo dire, si evince che il reddito proveniente da qualsiasi attività è pari a zero e da cui emerge che anche il reddito derivante dall’immobile di __________ è stato integrato a tutti gli altri redditi da immobile, senza nessuna menzione circa l’integrazione a un presunto e contestato reddito aziendale.

1.7. In data 7 novembre 2023 RI 1 è insorto anche contro la decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 con la quale la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 1'376.10 i contributi dovuti dall’interessato per assegni familiari nel 2019 sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di fr. 125'100 (doc. I, inc. 30.2023.17). L’insorgente, oltre a richiamare l’intero incarto dalla Cassa, ha chiesto in via principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e della decisione formale del 3 giugno 2022 ed in via subordinata che venga preso in considerazione un reddito soggetto a contribuzione di al massimo fr. 12'000. Egli ha inoltre domandato la congiunzione con l’incarto 30.2023.14.

Il ricorrente sostiene che la Cassa ha modificato la decisione su opposizione, aumentando l’importo soggetto a contribuzione, senza previamente annullare la decisione del 3 giugno 2022 ed emanare una nuova decisione formale.

In secondo luogo, con riferimento anche al contenuto del ricorso del 12 settembre 2023, l’interessato contesta che i redditi provenienti dalle pigioni percepite dall’immobile di __________ devono essere considerati redditi da attività aziendale e quindi soggetti a contribuzione. La Cassa non ha prodotto alcuna decisione emanata dall’autorità fiscale da cui si evince che gli affitti percepiti siano da sommare a quelli derivanti dal reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 12'000. La decisione di tassazione su reclamo del 6 luglio 2022, per quanto concerne l’imposta federale diretta 2019, non indica nella parte relativa al reddito nessuna voce e/o provento derivante da attività indipendente accessoria legata alla gestione degli immobili. Anche tale reddito rientra nel reddito complessivo immobiliare, non soggetto al prelievo dei contributi. Per il ricorrente non è possibile evincere che il reddito derivante dagli affitti percepiti dall’immobile di __________ e pari a fr. 129'960 avrebbe avuto un trattamento differenziato rispetto agli altri redditi immobiliari riportati nella decisione di tassazione con conseguenze in merito ai contributi dovuti alle assicurazioni sociali. La tesi della Cassa di cui al punto 8 della decisione su opposizione, secondo cui le comunicazioni fiscali sono vincolanti, non regge.

Il ricorrente sostiene inoltre di apprendere per la prima volta che l’immobile di __________ avrebbe carattere aziendale, circostanza che contesta.

Oltre al fatto di non aver mai ricevuto alcuna decisione in tal senso dal fisco, che avrebbe contestato, l’insorgente afferma di non comprendere da quale atto ufficiale la Cassa abbia potuto dedurre e/o concludere che l’immobile in questione abbia carattere aziendale. Le tassazioni non ne danno alcuna indicazione e pertanto non era possibile per il ricorrente eccepire alcunché in tal senso.

Mai in passato la Cassa ha applicato tale trattamento per gli affitti percepiti dalla locazione degli spazi ubicati nell’immobile in questione. A tale proposito chiede al Tribunale di far richiamare dalla Cassa le informazioni trasmesse alla medesima dall’autorità fiscale per quanto attiene al reddito imponibile per i contributi 2017 e 2018.

Egli richiama inoltre anche in questo caso il verbale del 22 dicembre 2014 dove l’autorità fiscale definirebbe di carattere privato tutti gli immobili di sua proprietà.

1.8. L’8 novembre 2023 l’autorità fiscale ha risposto alle domande poste dal TCA, allegando una foto del mappale RFD __________ ed affermando:

" (…)

  1. Nel 2020 il signor RI 1 possedeva un immobile qualificato aziendale. Si tratta del mappale __________ (e non __________) di __________.

a. Trattasi di un immobile adibito a __________ situato alle __________ definita “__________” a __________. (vedi foto allegata);

b. L’immobile è da sempre qualificato aziendale dall’autorità fiscale, e lo è tutt’ora;

c. Non c’è stato nessun trasferimento nella sostanza privata del contribuente, anche in relazione alla non richiesta da parte del contribuente.

  1. Il mappale __________ ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo interno la __________) e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento affittato). Con il verbale del 22.12.2014 si era accordato, con la supervisione dell’Ispettorato Fiscale, una deduzione forfettaria pari a CHF 2'000.- di spese di manutenzione per la parte inerente gli affitti privati nonostante esso sia qualificato aziendale per la sua preponderanza.

Nel verbale di Audizione del 22.12.2014 la frase “Per il mappale __________ vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue” è riferito alla parte inerente gli affitti privati percepiti e non all’intero immobile.

  1. Conclusione: per l’Autorità Fiscale l’immobile in questione è tutt’ora aziendale e gli affitti percepiti su di esso sono soggetti ad imposizione AVS.” (doc. IX, inc. 30.2023.14)

1.9. Chiamato ad esprimersi in merito (doc. X, inc. 30.2023.14), il ricorrente, dopo aver chiesto (doc. XII, inc. 30.2023.14) ed ottenuto (doc. XIII, inc. 30.2023.14), una proroga, il 1° dicembre 2023 ha affermato:

" (…)

  1. L’autorità fiscale insiste nel definire aziendale l’immobile di __________ senza però tuttavia produrre uno straccio di prova documentale (atto, decisione, verbale, ecc.) da cui si possa evincere tale circostanza). Non solo: senza nemmeno fornire un’indicazione temporale precisa, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ritiene che il suddetto immobile sia “da sempre” qualificato aziendale. Siffatta approssimazione, qui ovviamente recisamente contestata, non può essere accettata.

Se così fosse effettivamente, sorge spontanea la domanda per quale motivo l’autorità fiscale informa la Cassa di compensazione del presunto carattere aziendale dell’immobile soltanto a far tempo dall’anno 2019 e non prima. A scanso di ogni dubbio, il ricorrente ribadisce di non ha mai pagato contributi sociali sul reddito derivante dall’immobile di __________.

Si osserva quindi anche in questa sede che l’immobile in questione ha sempre avuto carattere privato e soltanto dal 2019 l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali) e in crassa violazione del diritto di essere sentiti.

  1. Ma anche nella denegata ipotesi in cui si considerasse la presa di posizione dell’autorità fiscale come legittima corretta anche solo dal punto di vista formale, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ non applica il diritto di sua competenza in modo corretto.

In effetti, dottrina e giurisprudenza fiscale sono unanimemente concordi nel definire determinante criterio decisivo di proprietà del titolare di una ditta individuale (nel caso specifico, la spett. __________) la sua effettiva utilizzazione da parte della ditta (…).

Ora considerato che la __________ non ha mai avuto sede nell’immobile (la sua sede legale e di attività è __________ e non __________, cfr. estratto del registro di commerciale, qui allegato), e, più in generale, non ha mai esercitato (o utilizzato in qualche modo per suoi fini commerciali) alcuna attività in tale immobile (per contro, l’hanno esercitata altre società in contropartita a pigioni locative pagate a RI 1), ben si comprende il motivo per cui non è possibile attribuire l’immobile di __________ nella sostanza aziendale del ricorrente.

A non averne dubbi, l’immobile in questione non è mai stato contabilizzato nel corso degli anni nel bilancio della ditta individuale “__________” (si producono in tal senso i bilanci della __________ degli anni 2018, 2019 e 2020 come neppure i redditi percepiti sullo locazione dello stesso, sempre imposti dall’autorità fiscale quali redditi privati da sostanza immobiliare (e non da attività accessoria indipendente), come le pigione percepite altri immobili di proprietà del ricorrente.

A fronte di tale costellazione, non è neppure necessario soffermarsi sulla natura commerciale o privata dei locali ubicati all’interno dell’immobile di __________.

Ne discende che, contrariamente al parere dell’autorità fiscale dell’8 novembre 2023, i redditi percepiti sull’immobile di __________ non possono avere carattere aziendale ed essere quindi soggetti a contributi sociali.

Nel caso in cui questo lodevole Tribunale avesse ancora dubbi circa il carattere privato dell’immobile di __________, si chiede che venga allestita una perizia da un esperto fiscale volta a determinare in via definitiva tale aspetto.”

1.10. Il 27 novembre 2023 la Cassa CO 1 ha risposto al ricorso del 7 novembre 2023 (doc. III, inc. 30.2023.17). L’amministrazione, che chiede la congiunzione delle cause, ha rilevato di aver modificato la decisione su opposizione dopo aver trasmesso al ricorrente una lettera di “reformatio in pejus”, dapprima tramite raccomandata e poi, non essendo stata ritirata, tramite posta “A”.

1.11. Il 6 dicembre 2023 la Cassa si è espressa in merito alle osservazioni del 1° dicembre 2023 ed ha ribadito di essere vincolata agli importi stabiliti dall’autorità fiscale e l’immobile in questione è stato qualificato come aziendale. Per cui gli affitti percepiti su di esso sono soggetti ad imposizione AVS (doc. XVI, inc. 30.2023.14).

1.12. Con scritto del 13 dicembre 2023 il TCA si è nuovamente rivolto all’Ufficio circondariale di tassazione di __________, chiedendo:

" (…)

  1. In primo luogo RI 1 afferma che nella risposta dell’8 novembre 2023 non è stata fornita alcuna indicazione temporale circa il periodo a partire dal quale l’immobile di __________ è stato qualificato di aziendale. Egli contesta che lo sia “da sempre” e sostiene che solo dal 2019 l’autorità fiscale ha informato la Cassa di compensazione “del presunto carattere aziendale” dell’immobile. RI 1 afferma che l’immobile in questione ha sempre avuto carattere privato e soltanto dal 2019 “l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali)” e ciò senza dargli la possibilità di esprimersi in merito.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di prendere posizione, in particolare circa l’affermazione che l’immobile in questione avrebbe sempre avuto carattere privato e soltanto dal 2019 “l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali)”.

  1. In secondo luogo RI 1 sostiene che “dottrina e giurisprudenza fiscale sono unanimemente concordi nel definire determinante criterio decisivo di proprietà del titolare di una ditta individuale (nel caso specifico, la spett. __________) la sua effettiva utilizzazione da parte della ditta”. Secondo RI 1, considerato che la ditta individuale __________ non ha mai avuto sede nell’immobile (la sua sede legale e di attività è __________ e non ) e, più in generale, non ha mai esercitato (o utilizzato in qualche modo per suoi fini commerciali) alcuna attività in tale immobile (per contro l’hanno esercitata altre società in contropartita di pigioni locative pagate a RI 1), non è possibile attribuire l’immobile di __________ alla sostanza aziendale di RI 1. Quest’ultimo evidenzia inoltre che l’immobile in questione ed i relativi redditi non sono mai stati contabilizzati nel bilancio della ditta individuale “” e che i redditi dell’immobile sono sempre imposti quali redditi privati da sostanza immobiliare (e non da attività accessoria indipendente) allo stesso modo delle pigioni percepite da altri immobili di sua proprietà.

Vi chiediamo di prendere posizione in merito, spiegando in particolare i motivi per i quali l’immobile in questione è stato qualificato di aziendale.” (doc. XVIII, inc. 30.2023.14)

1.13. Il 14 dicembre 2023 il ricorrente ha preso posizione sulla risposta del 27 novembre 2023 (doc. V, inc. 30.2023.17). Egli ribadisce che la Cassa definisce quale sostanza aziendale l’immobile di __________ senza produrre alcuna prova in merito e senza spiegare per quale motivo negli anni precedenti al 2019 non sono stati prelevati contributi sui redditi provenienti da tali immobili. Il ricorrente riconferma che l’immobile ha sempre avuto carattere privato e solo dal 2019 l’autorità fiscale avrebbe deciso unilateralmente di considerarlo aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali) e quindi violando il diritto di essere sentito. Per l’assicurato, in ogni caso, l’UT non applica il diritto in maniera corretta poiché la ditta individuale __________ non ha mai avuto sede nell’immobile e non ha mai esercitato alcuna attività in tale immobile. L’immobile in questione non è mai stato contabilizzato nel bilancio della ditta individuale e i redditi della locazione sono sempre stati imposti dall’autorità fiscale quali redditi privati da sostanza immobiliare alla stessa stregua delle pigioni percepite con altri immobili di sua proprietà. Se vi fossero dubbi in proposito il ricorrente chiede che venga allestita una perizia da un esperto fiscale volta a determinare tale aspetto.

1.14. Dopo aver chiesto (doc. XIX, inc. 30.2023.14) ed ottenuto una proroga, con scritto 16 gennaio 2024, pervenuto al TCA il 31 gennaio 2024, l’UT ha risposto ai quesiti posti il 13 dicembre 2023:

" (…)

  1. L’immobile sito in __________ appartiene alla sostanza aziendale del contribuente perlomeno dall’anno 2003, in relazione anche alla segnalazione AVS della sostanza aziendale. Non siamo in grado di risalire alla data effettiva della qualifica del fondo nella sfera aziendale del contribuente.

In aggiunta a quanto già comunicato nel nostro scritto del 8 novembre 2023 si rende attento lo Spettabile Tribunale che nel verbale di verifica del 22.12.2014 il fondo __________ non rientrava tra quelli definiti nella sostanza privata del contribuente.

  1. Dal 01.01.1995 per la qualifica fiscale di un immobile ad uso misto vale il metodo della preponderanza (integralmente di natura aziendale se la parte utilizzata aziendalmente supera il 50% o integralmente di natura privata se la parte utilizzata privatamente supera il 50%).

Si ribadisce che purtroppo, la documentazione ad oggi in nostro possesso, non ci permette di confutare l’osservazione del contribuente circa l’utilizzo del mappale __________ da parte della ditta individuale.

La mancata segnalazione dei redditi antecedenti il 2019 non giustifica automaticamente la qualificazione dell’immobile/mappale __________ nella sostanza privata del contribuente.” (doc. XX, inc. 30.2023.14)

1.15. Chiamata ad esprimersi in merito, la Cassa si è riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. XXII, inc. 30.2023.14). Da parte sua il ricorrente ha osservato:

" (…)

  1. Prendo atto che l’autorità fiscale si dichiara non in grado di “risalire alla data effettiva della qualifica del fondo nella sfera aziendale del contribuente”. Tale dichiarazione contraddice clamorosamente quanto da lei asserito nella risposta dell’8 novembre 2023 laddove dichiarava, con ostentata certezza, che l’immobile sito nel fondo n. __________ era “da sempre” appartenente alla sostanza aziendale del sottoscritto.

Anche la dichiarazione per cui l’immobile in questione appartiene alla mia sostanza aziendale “perlomeno dall’anno 2003”, oltre ad essere contraddittoria con quanto asserito dall’UT di __________, è recisamente contesta poiché non mi risulta (e, soprattutto, non risulta agli atti) di aver mai ricevuto qualsivoglia decisione in merito, come pure una decisione dell’AVS circa il pagamento di eventuali contributi sui proventi di tale immobile prima del 2019.

Ogni altra osservazione o commento in merito è pertanto superflua.

  1. Si prende atto anche in questo caso che l’autorità fiscale interpellata non è “purtroppo” (!) in grado di “confutare l’osservazione del contribuente circa l’utilizzo del mappale RFD __________ da parte della ditta individuale”. Si invita l’UT di __________ a “mettersi il cuore in pace” in quanto non è infatti facile confutare una circostanza che corrisponde alla verità, ossia che l’immobile in questione non è mai stato utilizzato dalla ditta individuale “__________” per la propria attività. Ne discende pertanto che l’immobile in questione appartiene da sempre alla sostanza privata e non aziendale del sottoscritto.

Il metodo proporzionale cui fa menzione l’UT di __________ (ben guardandosi tuttavia di precisarne la pertinenza e la portata nel caso specifico) si applica soltanto quando il contribuente indipendente fa uso dell’immobile di sua proprietà sia per la sua attività professionale sia per scopo privati. Circostanza questa non realizzata nel caso di specie per i motivi qui abbondantemente spiegati.” (doc. XXIII, inc. 30.2023.14)

1.16. Lo scritto del ricorrente è stato trasmesso alla Cassa con facoltà di esprimersi in merito entro il 20 febbraio 2024 (doc. XXV, inc. 30.2023.14).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che, di norma, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1).

Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

2.2. Le parti chiedono la congiunzione delle cause 30.2023.14 e 30.2023.17, relative ai ricorsi del 12 settembre 2023 e del 7 novembre 2023 inoltrati contro le decisioni su opposizione del 27 luglio 2023 e del 12 ottobre 2023 emesse dalla Cassa CO 1.

Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

In concreto le due procedure coinvolgono le medesime parti, portano sul medesimo stato di fatto relativo a due anni consecutivi (2019 e 2020) e concernono il medesimo oggetto (assoggettamento o meno al prelievo dei contributi per assegni familiari del provento della locazione dell’immobile RFD __________). I procedimenti presentano una stretta connessione materiale e giuridica.

Il ricorso può pertanto essere deciso con un’unica sentenza (cfr. anche STF 8C_323/2023, 8C_324/2023, 8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 1).

2.3. Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 per il motivo che la Cassa ha modificato la decisione formale, aumentando il reddito soggetto a contribuzione da fr. 88'200 a fr. 141'960 ed il contributo dovuto da fr. 970.20 a fr. 1'376.10 senza dapprima procedere con l’annullamento della decisione formale del 3 giugno 2022.

Per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Secondo l’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

L’art. 12 OPGA prevede che l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente (cpv. 1). Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (cpv. 2).

In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione con la decisione formale del 3 giugno 2022 ha calcolato il reddito soggetto a contribuzione per il 2019 sulla base dei dati fiscali riferiti ad un altro periodo, in luogo di quelli del 2019 (doc. III, pag. 2, inc. 30.2023.17).

In seguito all’opposizione inoltrata dal ricorrente il 16/19 settembre 2022, la Cassa ha utilizzato i dati della tassazione fiscale dopo rettificazione su reclamo emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17) e con scritto del 27 luglio 2023 (doc. 23, inc. 30.2023.17) ha avvisato l’insorgente della possibile “reformatio in pejus”, assegnandogli un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito ed indicare se intendeva ritirare o mantenere l’opposizione. Poiché la raccomandata non è stata ritirata, il 21 agosto 2023 la Cassa ha nuovamente inviato lo scritto all’assicurato per Posta “A” (doc. 24, inc. 30.2023.17).

RI 1 è rimasto silente ed il 12 ottobre 2023 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione con i dati riferiti alla tassazione dopo rettificazione su reclamo del 2019.

L’amministrazione ha agito in maniera corretta (cfr. art. 49 cpv. 1 LPGA, 52 cpv. 1 e 2 LPGA e 12 OPGA). Non vi è infatti alcun motivo per il quale la Cassa avrebbe dovuto emettere una nuova decisione formale in sostituzione di quella del 3 giugno 2022 in luogo di una decisione su opposizione dopo aver avvisato la persona assicurata della possibile “reformatio in pejus” (cfr. art. 12 OPGA).

Del resto, il ricorrente, che aveva inoltrato opposizione e dunque doveva aspettarsi di ricevere corrispondenza dalla Cassa (cfr. sul tema: STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017), non sostiene di non avere ricevuto il secondo invio, trasmessogli per Posta “A” con lettera del 21 agosto 2023, tra l’altro allegata in originale al ricorso dal medesimo insorgente (doc. A2, inc. 30.2023.14) e dunque di non essere stato reso edotto della possibile “reformatio in peius” (cfr. doc. V, inc. 30.2023.17).

2.4. Nella misura in cui l’insorgente chiede anche l’annullamento delle decisioni formali del 3 giugno 2022 e del 4 aprile 2023 i ricorsi non sono ricevibili. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

2.5. Il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito poiché la Cassa avrebbe emanato la sua decisione su opposizione indicando che l’importo di fr. 88'420 corrisponde a redditi da locazione percepiti per un immobile avente carattere aziendale, ma senza specificare quale. L’amministrazione non avrebbe prodotto alcuna comunicazione ufficiale del fisco da cui emergerebbe che il reddito in esame corrisponde ad un provento derivante da attività indipendente. Inoltre il fisco avrebbe deciso unilateralmente, di considerare il carattere aziendale dell’immobile, nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali).

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.6. Nel caso di specie nella decisione su opposizione impugnata del 27 luglio 2023 l’amministrazione, al punto 7, ha affermato di aver effettuato un accertamento presso il fisco per accertare se l’importo di fr. 88'420 soggetto al prelievo dei contributi nel 2020 deriva da attività indipendente ed ha citato per esteso la risposta del tassatore.

È vero che nella decisione su opposizione impugnata non figurano gli estremi dell’immobile ritenuto aziendale e tramite il quale vengono percepiti i redditi da locazione assoggettati al prelievo dei contributi. Tuttavia dall’incarto prodotto dalla Cassa emerge che il 27 luglio 2023 l’amministrazione aveva scritto al ricorrente in relazione ai contributi dovuti nel 2019 indicando la composizione del reddito aziendale con l’indicazione che si trattava degli “affitti percepiti sul mappale __________, essendo quest’ultimo aziendale” (doc. 23, inc. 30.2023.14). Già il 18 gennaio 2022, in risposta ad uno scritto del 29 dicembre 2021 dell’assicurato (doc. 8, inc. 30.2023.14), l’amministrazione aveva indicato che il reddito aziendale deriva dagli affitti percepiti dall’immobile aziendale situato a __________ (doc. 9, inc. 30.2023.14).

Lo stesso assicurato il 27 ottobre 2023 fa del resto riferimento all’immobile di __________ (doc. VIII, inc. 30.2023.14).

Anche se nella decisione su opposizione impugnata relativa all’anno 2020 non era indicato quale immobile secondo la Cassa ha carattere aziendale, l’insorgente ne era a conoscenza in ragione della precedente corrispondenza.

Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

Quanto alla circostanza che l’amministrazione non avrebbe prodotto alcuna comunicazione ufficiale del fisco da cui emergerebbe che il reddito in esame corrisponde ad un provento derivante da attività indipendente e che l’autorità fiscale avrebbe deciso unilateralmente, di considerare il carattere aziendale dell’immobile, nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali), va evidenziato come la qualifica del carattere aziendale dell’immobile è stata sollevata in questa sede dal ricorrente e il TCA, che dispone di pieno potere cognitivo, ha interpellato l’autorità fiscale su questo aspetto, assegnando alle parti congrui termini per esprimersi in merito.

A questo proposito va rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.7. In concreto l’insorgente è affiliato presso la Cassa CO 1 dal 1° gennaio 2016 (doc. 1, inc. 30.2023.14) unicamente per il prelievo del contributo per gli assegni familiari.

Infatti, il ricorrente, per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG, è affiliato presso la Cassa __________.

Va qui rilevato che per l’art. 13 cpv. 1 lett. c della Legge sugli assegni di famiglia (RL 856.100), si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari i lavoratori indipendenti. Per le condizioni, la procedura ed i termini d’affiliazione è applicabile la legislazione federale sull’AVS (cpv. 2).

Secondo l’art. 30 cpv. 1 della Legge sugli assegni di famiglia le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.

L’art. 30 cpv. 2 della Legge sugli assegni di famiglia prevede che il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS, rispettivamente sui redditi soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti dalla legislazione federale.

A questo proposito, per quanto concerne il calcolo dei contributi, secondo l’art. 22 cpv. 1 OAVS essi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.8. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione.

Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.9. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

2.10. Con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’Alta Corte ha affermato che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).

In DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2):

" (…) Fragen der beitragsrechtlichen Qualifikation entscheiden sich nach den konkreten wirtschaftlichen Gegebenheiten (BGE 123 V 161 E. 1 S. 162; SVR 2009 AHV Nr. 9 S. 33 E. 2, 9C_219/2009). Liegenschaften bilden Alternativgüter, das heisst sie können sowohl zum Geschäfts- wie zum Privatvermögen gehören (Urteil 2A.52/2003 vom 23. Januar 2004 E. 2.3). Im zitierten BGE 134 V 250 war die Beitragspflicht von Erben zu beurteilen, welche ererbte Liegenschaften im Geschäftsvermögen beliessen. Sinngemäss gleich zu behandeln ist die Sachlage, in welcher ein Unternehmer ein Geschäft aufgibt, vorerst ohne allfällige Kapitalgewinne aus dem Geschäftsvermögen zu versteuern. Wenn ein Steuerpflichtiger anlässlich der Geschäftsaufgabe mit den Steuerbehörden nicht über die stillen Reserven auf seinen zum Geschäftsvermögen gehörenden Liegenschaften abrechnet, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Liegenschaften im Geschäftsvermögen verbleiben; durch blossen Zeitablauf kann die fragliche Liegenschaft nicht in das Privatvermögen übergehen (BGE 125 II 113 E. 6c/bb S. 126; DUSS/GRETER/VON AH, Die Besteuerung Selbstständigerwerbender, 2004, S. 41).

Mit Blick auf die steuer- und AHV-rechtliche Parallelität sowie aus veranlagungspraktischen Gründen hat vorliegend für den Beitragsbereich der AHV das Gleiche zu gelten. Am Recht steht zwar ein aus dem Erwerbsleben ausgeschiedener Alterspensionär, der sich mit der Vermietung seiner Liegenschaft einen Teil seines Lebensunterhalts verdient. Wenn der Beschwerdegegner sich aber steuerrechtlich für die Möglichkeit der Aufschiebung der Überführung entschieden hat, gilt diese Wahl mit Blick auf den Grundsatz der steuer- und AHV-rechtlichen Parallelität sowie aus durchführungstechnischen Gründen auch mit Bezug auf die Belange des AHV-Rechts. In concreto besteht daher kein Raum für ein Abgehen von der erfolgten Eigendeklaration, solange eine Überführung ins Privatvermögen rechtlich nicht stattgefunden hat. Eine Privatentnahme, d.h. die Umwandlung von Geschäftsvermögen in Privatvermögen, ist jedoch grundsätzlich nicht von den dargelegten abgaberechtlichen Folgen zu trennen. Gleich wie die Steuer auf dem Kapitalgewinn kann auch die AHV-Beitragserhebung auf dem Kapitalgewinn aufgeschoben werden. Hingegen bleiben die laufenden Erträge aus den sich nach wie vor rechtlich im Geschäftsvermögen befindlichen Liegenschaften AHV-beitragspflichtig (BGE 134 V 250 E. 5.2 S. 256).”

Cfr. anche la STF 9C_436/2021 del 10 dicembre 2021:

" (…)

4.2. Das Bundesgericht befasste sich insbesondere in BGE 134 V 250 und 140 V 241 mit dem beitragsrechtlichen Schicksal von im Geschäftsvermögen geführtem Grundeigentum, wenn sich der Charakter von dessen Nutzung ändert. Es entschied, dass die Erben von ursprünglich geschäftlich genutzten Liegenschaften - auch wenn sie die Geschäftstätigkeit des Erblassers nicht fortsetzen - sich eine selbstständige Erwerbstätigkeit entgegenhalten lassen müssen, soweit sie das geerbte Grundeigentum im Geschäftsvermögen belassen. Damit sind auf den darauf entfallenden Erträgen weiterhin Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, bis die betroffenen Vermögenswerte ins Privatvermögen überführt sind (BGE 134 V 250 E. 5.2). Diese Grundsätze wandte es in auch auf den Fall eines zuvor selbstständigerwerbenden Bäckers an, der seine Geschäftstätigkeit altershalber aufgibt und sich darauf beschränkt, die Betriebsräume zu vermieten. Solange die betroffene Liegenschaft rechtlich nicht vom Geschäfts- in das Privatvermögen überführt und somit nicht über die stillen Reserven abgerechnet wird, bleiben die darauf entfallenden Erträge beitragspflichtiges Einkommen (BGE 140 V 241 E. 4.2).

4.3. Die soeben dargelegte Rechtsprechung ist konsequenterweise auch anzuwenden, wenn - wie allenfalls in concreto - nach Investitionen von einer nunmehr überwiegend privaten Nutzung des Grundstücks auszugehen ist. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass bis Ende 2015 keine Überführung der Liegenschaft B.________ vom Geschäfts- in das Privatvermögen mit entsprechender steuer- und beitragsrechtlicher Verabgabung des Überführungsgewinns (vgl. Art. 18 Abs. 2 DBG und Art. 17 AHVV) erfolgt war. Demnach ist das fragliche Grundeigentum auch nach den 2004 bis 2006 erfolgten Veränderungen weiterhin dem Geschäftsvermögen zuzurechnen. Die darauf entfallenden Erträge des Jahres 2015 unterliegen der Beitragspflicht. Das angefochtene Urteil ist im Ergebnis (vgl. vorangehende E. 1.1) bundesrechtskonform. Die Beschwerde ist unbegründet.”

2.11. Nel caso di specie la Cassa ha fissato i contributi per gli assegni familiari dovuti dall’insorgente per il 2019 ed il 2020 nella sua qualità di indipendente sulla base di un reddito da attività lucrativa di fr. 141'960 (2019) e di fr. 88'420 (2020) e di un capitale investito di fr. 1'182'000 (2019) e di fr. 1'212'000 (2020), da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed a cui ha aggiunto fr. 0 (2019), rispettivamente fr. 7'913 (2020) di contributi personali, per un reddito soggetto a contribuzione nel 2019 di fr. 125'100 e nel 2020 di fr. 79'500 per un contributo di fr. 1'376.10 nel 2019 e di fr. 874.50 nel 2020 (doc. 1, inc. 30.2023.14 e doc. 19 e A1, inc. 30.2023.17).

L’insorgente sostiene di non aver conseguito alcun reddito da attività indipendente nel 2020 e rileva che nella tassazione IFD 2020 figurano solo affitti conseguiti per la locazione di immobili che non hanno carattere aziendale. Per il 2019 afferma invece di aver conseguito solo un reddito di fr. 12'000, come emerge dalla relativa tassazione.

Per quanto concerne il 2020, dalle tavole processuali emerge che il 28 settembre 2022 è stata emessa una tassazione su reclamo, cresciuta incontestata in giudicato, dove, tra i numerosi cespiti d’entrata, al punto 5.3. è stato accertato un importo complessivo di fr. 504'890 di affitti incassati e nella sostanza, oltre a titoli e capitali per fr. __________, una sostanza immobiliare di fr. __________.

Dopo aver ricevuto dall’autorità fiscale la comunicazione secondo la quale il reddito da attività indipendente dell’assicurato per il 2020 ammontava a fr. 88'420 ed il capitale proprio investito al 31 dicembre 2020 era pari a fr. 1'212'000, la Cassa ha proceduto al calcolo del reddito soggetto a contribuzione e dei contributi per gli assegni di famiglia, per un totale a favore dell’amministrazione di fr. 874.50.

In seguito all’opposizione inoltrata dall’assicurato, secondo il quale il suo reddito da attività indipendente era pari a fr. 0, la Cassa ha interpellato l’autorità fiscale al fine di stabilire la composizione del reddito aziendale esposto al codice 199 e pari a fr. 88'420 (doc. 22, inc. 30.2023.14).

Con e-mail del 10 maggio 2023 il fisco ha affermato che tali importi “corrispondono a redditi da locazione percepiti per un immobile avente carattere aziendale (…)” ed ha confermato la correttezza del dato evinto dalla tassazione 2020 (doc. 22, inc. 30.2023.14).

Per quanto concerne l’anno 2019, il 6 luglio 2022 è stata emessa la tassazione dopo rettificazione su reclamo da cui emerge al punto 5.3 un importo complessivo per gli affitti incassati di fr. 399'355, oltre ad una sostanza immobiliare di fr. __________. Il 29 settembre 2022 l’autorità fiscale ha affermato che “il reddito aziendale si compone di CHF 12'000.- pari all’utile del 2019, nonché di CHF 129'960.- relativi agli affitti percepiti sul mappale __________, essendo quest’ultimo di carattere aziendale” (doc. 15, inc. 30.2023.17).

L’autorità fiscale ha pertanto confermato la correttezza dell’ammontare del reddito da attività indipendente evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS) e del capitale proprio investito nell’azienda (in base ai dati della tassazione IC; cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS), sulla base dei dati evinti dalle rispettive tassazioni fiscali nel frattempo cresciute incontestate in giudicato.

L’insorgente sostiene tuttavia che l’immobile RFD __________ non è mai stato qualificato di aziendale e da un verbale di audizione dell’autorità fiscale del 22 dicembre 2014 emergerebbe piuttosto che il fondo è stato ritenuto di carattere privato poiché figura che “per il mappale __________ (recte: __________) di __________ vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”.

A torto.

Infatti, interpellato in merito, l’UT competente ha affermato che tale frase è riferita alla sola parte concernente gli affitti privati e non all’intero immobile.

In questo senso, dalle dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 (doc. A2-A4, inc. 30.2023.14) allegate dall’insorgente, si evince che l’immobile, situato __________ definita “__________” a __________, è locato sia ad un privato, per un importo annuo di fr. 9'960, da cui viene dedotto l’importo forfettario del 20% (fr. 1'992 [dichiarato come immobile n. 7]) sia alla __________, che lo utilizza quale __________ (cfr. foto allegata dal fisco, doc. IX+1, inc. 30.2023.14), per un importo complessivo annuo nel 2018 e nel 2019 di fr. 120'000, nel 2017 di fr. 90’000 (dichiarato come immobile n. 9).

La partecipazione del ricorrente nella __________ è di natura aziendale (cfr. ultimo punto del verbale di audizione del 22 dicembre 2014: “la partecipazione __________ è di natura aziendale”; cfr. anche tassazione 2020 su reclamo, dove figura che è stato rettificato l’attivo della ditta individuale “in quanto, i conti bancari e le azioni della spettabile __________, considerate erratamente nella sostanza privata (Elenco Titoli), sono da sempre ritenute attivi aziendali”, doc. 20, inc. 30.2023.14).

Nel verbale del 22 dicembre 2014 il fondo __________ non rientrava tra quelli della sostanza privata dell’insorgente. Gli immobili di natura privata sono infatti stati citati al punto precedente (“i mapp. __________ appartengono alla sostanza privata del contribuente”).

Alla luce delle suesposte circostanze la qualifica aziendale del fondo non è pertanto una novità.

L’autorità fiscale ha del resto precisato che, pur non potendo risalire alla data esatta della qualifica aziendale dell’immobile, perlomeno dal 2003 il fondo appartiene alla sostanza aziendale del ricorrente, “in relazione anche alla segnalazione AVS della sostanza aziendale”, ossia del capitale proprio preso in considerazione nel calcolo dei contributi da indipendente.

In queste condizioni la circostanza che la ditta individuale __________ non avrebbe mai avuto sede nell’immobile e non avrebbe mai esercitato od utilizzato a fini commerciali alcuna attività nell’immobile o che il fondo non sarebbe mai stato contabilizzato nel bilancio della ditta individuale come neppure i redditi della locazione non è determinante.

Va inoltre aggiunto che l’immobile è locato alla __________ e “i conti bancari e le azioni” della medesima società “sono da sempre ritenute attivi aziendali” del ricorrente (doc. 20, inc. 30.2023.14). Per cui l’occupazione da parte della società anonima di locali adibiti a __________ di proprietà del ricorrente stesso hanno natura e finalità commerciale poiché le pigioni pagate dalla __________ traggono origine e sono funzionali all’attività commerciale della medesima __________ la cui partecipazione è di natura aziendale.

La società anonima prende infatti in locazione dal medesimo assicurato locali commerciali nei quali svolge la propria attività. Le pigioni pagate dalla __________ vanno a ridurre l’utile lordo d’esercizio della medesima società, aumentando parallelamente, e per lo stesso importo, il reddito conseguito dal ricorrente. Locando parte dell’immobile di sua proprietà alla propria società anonima, l’attività del ricorrente acquisisce il carattere di un’impresa commerciale ed il reddito conseguito va di conseguenza assoggettato al prelievo dei contributi sociali.

È vero che lo stesso fisco ha ammesso che prima del 2019 gli affitti conseguiti con la locazione dell’immobile di __________ non erano stati segnalati alla Cassa tra gli elementi soggetti a contribuzione e dunque non sono stati aggiunti al reddito da attività indipendente dell’assicurato.

Tuttavia questa circostanza non è d’aiuto al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti (“[…] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 […]“).

Indipendentemente dai motivi che hanno indotto il fisco, perlomeno dal 2003, a qualificare di aziendale il mappale RFD __________, non vi è alcun motivo di scostarsi da tale valutazione. Anche perché non vi è stato nessun trasferimento nella sostanza privata del ricorrente.

Ne segue che a giusta ragione i redditi percepiti con la locazione del fondo sono stati assoggettati al prelievo dei contributi.

Infatti, con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’Alta Corte ha affermato che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3: “Aus dem Dargelegten erhellt, dass es sich bei den aus der Vermietung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens erwirtschafteten Erträgen um Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit handelt, welche der AHV-Beitragspflicht unterliegen. Steht fest, dass die Liegenschaften zum Geschäftsvermögen gehören, braucht nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob es sich bei der Vermietung um eine selbstständige Erwerbstätigkeit handelt oder nicht. Diese Frage ist an sich bereits mit der Zuordnung der Liegenschaften zum Geschäftsvermögen beantwortet”).

Inoltre, in DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2).

Una volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241 consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2).

Anche la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021, consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”) e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), mentre il semplice trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata.

In concreto l’autorità fiscale ha affermato che il carattere aziendale del fondo va fatto risalire perlomeno al 2003.

L’insorgente, come visto in precedenza, non è stato in grado di sovvertire tale affermazione, né tramite eventuale documentazione atta a comprovare che il citato immobile sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, sempre stato considerato privato, né, eventualmente, apportando la prova del passaggio dell’immobile dalla sostanza commerciale a quella privata, tesi peraltro neppure sostenuta.

Con sentenza 9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114, il Tribunale federale ha riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS, che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell’AVS.

Al consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito di una cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti (“Für die vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).

La regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens

  • beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

Ne segue che il calcolo del reddito da assoggettare ai contributi sociali, comprensivo degli affitti aziendali, va confermato.

2.12. Il ricorrente, oltre a richiamare gli incarti completi dalla Cassa, che li ha prodotti con le risposte di causa (cfr. doc. III, pag. 4, inc. 30.2023.14 e inc. 30.2023.17), chiede l’edizione degli atti precedenti al 2019 per comprovare di non aver mai dovuto pagare i contributi sociali sui redditi da locazione conseguiti affittando l’immobile di __________ prima del 2019 e, se vi fossero dubbi circa il carattere privato del fondo, l’allestimento di una perizia ad opera di un esperto fiscale volta a determinare in via definitiva tale aspetto.

Il richiamo della documentazione chiesta dall’assicurato si rivela superflua poiché secondo la giurisprudenza di cui alla citata sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti.

Neppure l’allestimento di una perizia tesa a stabilire la qualifica dell’immobile litigioso può essere d’aiuto al ricorrente, giacché, per i motivi evidenziati nel considerando precedente, non vi è dubbio alcuno circa la qualifica aziendale del bene.

In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste dal ricorrente.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. I ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinti.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

76