Raccomandata
Incarto n. 30.2022.5
cs
Lugano 11 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1955, il 25 gennaio 2021 si è rivolto alla Cassa CO 1 affermando che “vorrei rinviare la mia rendita, di almeno 1 anno. La mia intenzione sarebbe di andare in pensione fine novembre o a fine dicembre 2021. Devo ancora decidere la data esatta per chiudere la mia ditta”. Egli ha inoltre precisato di aver lavorato anche in Italia ed ha posto alcune domande in merito alla possibilità di percepire una rendita anche dall’estero (doc. 1).
1.2. Il 1° febbraio 2021 la Cassa CO 1 ha trasmesso a RI 1 uno scritto intitolato “richiesta di una rendita di vecchiaia”, indicando che “in allegato le inviamo un formulario “Richiesta di una rendita di vecchiaia” da riempire e ritornare per il tramite dell’Agenzia comunale AVS del suo comune di domicilio. Allegato anche il formulario per la “Domanda di rendita di vecchiaia da UE/AELS” (doc. 2).
1.3. Il 24/30 novembre 2021 (cfr. doc. 6) la Cassa CO 1 ha ricevuto da RI 1 il modulo “richiesta di una rendita di vecchiaia”, debitamente compilato, con l’indicazione che l’interessato vuole posticipare l’inizio del diritto alla rendita (punto. 8.2, doc. 6: “vado in pensione il 30.11.2021”). Al formulario ha allegato una lettera dove ha affermato che come “preavvisato inizio 2021, ho rinviato la mia pensione fino in data 30.11.2021. Ho deciso di andare in pensione il 01.12.2021” (doc. 6-11/11).
1.4. Con scritto del 30 novembre 2021 RI 1 si è rivolto all’amministrazione, rilevando di aver ricevuto una chiamata dalla Cassa secondo cui la sua richiesta di posticipare la rendita dal 1° giugno 2020 al 30 novembre 2021 non può essere accettata “in quanto non esiste un dossier […]”. L’assicurato ha affermato:
" Avevo inviato per raccomandata in data 25.01.2021 una lettera con la mia richiesta di posticipare la mia rendita per fine novembre o dicembre 2021. In seguito avevo ricevuto da parte vostra una lettera con formulari allegati, che concerne “richiesta di una rendita di vecchiaia” (vedi copia allegato).
Vi ho ritornato la richiesta per una rendita di vecchiaia in novembre 2021, quando ho saputo quando potevo andare in pensione (01.12.2021).
Su la vostra lettera non era indicato che il formulario doveva essere ritornato anche per il rinvio o entro una data. Per me era chiaro che i formulari nominati nella lettera come “Richiesta di una rendita di vecchiaia” erano da ritornare quando richiedevo la rendita di vecchiaia e non prima. Non noto in nessuna parte che la nostra lettera raccomandata del 25.01.2021, non viene accettata per il rinvio della mia AVS. Inoltre la lettera della signora __________, fa riferimento a una richiesta di una rendita di vecchiaia, e non a un rinvio della pensione.
Richiedo che il mio dossier viene elaborato come da me richiesto, come AVS rinviato di 1 anno 6 mesi, con un aumento della mia rendita di 8%. Non e la mia intenzione di avere lavorato durante questi 18 mesi, per ricevere degli importi AVS retroattivi.” (doc. 7)
1.5. Con decisione del 10 dicembre 2021 (doc. 13), confermata dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 (doc. 19), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta dell’assicurato di posticipare il versamento della rendita AVS. L’amministrazione rileva in sostanza che al punto 8.2 del formulario per la richiesta di una rendita AVS è chiaramente indicato che il rinvio può essere fatto valere solo entro un anno dal raggiungimento dell’età di pensionamento e il versamento della rendita può essere rinviato di al minimo un anno e al massimo 5 anni. È inoltre indicato che per maggiori informazioni è possibile consultare l’Opuscolo 3.04 “Riscossione flessibile della rendita”. La Cassa evidenzia inoltre che in applicazione dell’art. 67 cpv. 2 OAVS sul sito __________ vengono regolarmente pubblicate informazioni aggiornate, tra cui quelle relative al termine da rispettare per il deposito della domanda di rendita di vecchiaia posticipata. Le stesse informazioni sono desunte dal sito del centro d’informazione AVS/AI.
1.6. RI 1, rappresentato da RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, richiamando l’incarto della Cassa e chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione impugnata poiché l’interessato ha validamente rinviato di 18 mesi l’inizio del godimento della rendita di vecchiaia (doc. I). Rammentata la fattispecie, le norme applicabili e la giurisprudenza, il ricorrente rileva di aver tempestivamente indicato di voler rinviare l’inizio del versamento della prestazione tramite la raccomandata del 25 gennaio 2021 e di aver creduto che il formulario “richiesta di una rendita di vecchiaia”, considerata la denominazione dello stesso, gli fosse stato inviato per compilarlo al momento in cui avesse deciso di richiedere il pagamento della prestazione. Ciò che ha fatto nel mese di novembre 2021, chiedendo il versamento dal 1° dicembre 2021. Secondo l’insorgente il testo di legge impone la forma scritta per la richiesta di rinvio, ma non richiede l’utilizzo di uno specifico formulario, come del resto già deciso dal TCA con STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 al consid. 2.13. Anche se la dichiarazione del 25 gennaio 2021 non rispettasse le esigenze di forma, questa data sarebbe determinante per quanto concerne l’osservanza del termine, ciò anche sulla base dell’art. 29 cpv. 2 LPGA. Egli ritiene inoltre che vi sia una violazione dei principi del divieto di formalismo eccessivo e di arbitrio (art. 9 cost. fed.).
1.7. Con risposta del 10 marzo 2022, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate condizioni.
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.
Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).
Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).
2.2. La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile (cfr. a questo proposito: Anne Meier “La retraite anticipée, la retraite progressive et la retraite differée en droit suisse des assurances sociales” in: SJ 2016 II p. 95-124).
L'art. 39 LAVS regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:
" 1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.
2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.
3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."
Gli art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).
L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio e l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:
" 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.
2 La revoca va fatta per iscritto.
3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.
4 Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio."
Con sentenza 9C_531/2020 del 17 dicembre 2020 pubblicata in DTF 147 V 70 il Tribunale federale ha stabilito che il termine di rinvio previsto all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita è conforme alla legge e alla Costituzione (consid. 3.2.3).
Circa la prova della tempestività della richiesta, cfr. sentenza 9C_329/2016 del 19 agosto 2016.
Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS).
Quanto all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.
Per l’art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.
Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).
Va ancora rilevato che
secondo il marginale 6307 delle direttive sulle rendite (DR), nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2015, il beneficiario della rendita deve far valere il
diritto al rinvio tramite il modulo <
Per il marginale 6308 DR il rinvio può essere fatto valere anche in forma di lettera.
2.3. In concreto l’insorgente, nato il __________ 1955, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2020, con possibilità di chiedere per iscritto il rinvio dell’inizio del godimento della rendita entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (art. 55quater cpv. 1 OAVS), per un lasso di tempo massimo di 5 anni (art. 39 cpv. 1 LAVS).
Nel caso di specie il ricorrente, con raccomandata del 25 gennaio 2021, ossia entro il termine di cui all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS, ha scritto alla Cassa di compensazione che “vorrei rinviare la mia rendita, di almeno 1 anno. La mia intenzione sarebbe di andare in pensione fine novembre o a fine dicembre 2021. Devo ancora decidere la data esatta per chiudere la mia ditta”. Egli ha inoltre affermato:
" Prima di arrivare in Svizzera nel __________, ho lavorato per circa 14-15 anni in Italia, dove ho pagato i contributi per la pensione italiana. In questo caso, la Svizzera interviene per la pensione anche in Italia presso la INPS o cosa dovrei fare personalmente e quando? Esiste un Ente speciale in Svizzera per questa mia richiesta o viene elaborato la domanda da voi? Ho la nazionalità Svizzera e Italiana e sono domiciliato in Svizzera. Non ho intenzione di ritornare in Italia dopo la mia pensione. Ad oggi non percepisco nessuna pensione da parte della Svizzera ne da parte del Italia. La Svizzera ha Accordi Bilaterali con l’Italia e quali?
Aspetto volentieri una vostra conferma per iscritto, che avete presa nota della mia decisione di rinviare la mia pensione e una risposta in merito la pensione italiana all’indirizzo suddetto” (doc. 1)
Il 1° febbraio 2021, tramite una lettera intitolata “richiesta di una rendita di vecchiaia” la Cassa di compensazione si è rivolta a RI 1 affermando che “in allegato le inviamo un formulario “Richiesta di una rendita di vecchiaia” da riempire e ritornare per il tramite dell’Agenzia comunale AVS del suo comune di domicilio. Allegato anche il formulario per la “Domanda di rendita di vecchiaia da UE/AELS” (doc. 2).
Nel corso del mese di novembre 2021 RI 1 ha trasmesso alla Cassa CO 1 il formulario “richiesta di una rendita di vecchiaia”, debitamente compilato, con l’indicazione di voler posticipare l’inizio del diritto alla rendita (doc. 6, punto 8.2). Al formulario ha allegato una lettera dove ha affermato che come “preavvisato inizio 2021, ho rinviato la mia pensione fino in data 30.11.2021. Ho deciso di andare in pensione il 01.12.2021” (doc. 6-11/11).
La Cassa di compensazione ha ritenuto la richiesta di rinvio tardiva, poiché trasmessa solo nel mese di novembre 2021, ossia oltre il termine di cui all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS.
2.4. Rammentato che, come emerge anche dal marginale 6308 delle direttive sulle rendite il “rinvio può essere fatto valere anche in forma di lettera” (cfr. anche STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015, consid. 2.13: “[…] In concreto l’insorgente non ha comprovato di aver inoltrato (tempestivamente) una richiesta di posticipare la rendita nei termini di cui all’art. 55quater OAVS. Certo, come rileva l’assicurato (cfr. ricorso al TF, pag. 5), questo disposto prevede che la dichiarazione di rinvio sia presentata per iscritto ma non impone l’utilizzo di alcun formulario specifico […]”; cfr. anche DTF 147 V 70, consid. 3.1: “Es steht fest und ist unbestritten, dass der Versicherte gegenüber der AHV den Aufschub seiner Altersrente erstmals im September 2018 (mit dem Gesuch um Rentenvorausberechnung) thematisiert und somit nicht innert der Ende 2016 abgelaufenen Frist von Art. 55quater Abs. 1 AHVV (SR 831.101) schriftlich erklärt hat”), occorre stabilire se lo scritto del 25 gennaio 2021, inoltrato alla Cassa entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS), è sufficiente per ritenere che l’insorgente ha chiesto tempestivamente il rinvio dell’inizio del godimento della rendita.
La risposta è positiva.
L’assicurato, nello scritto del 25 gennaio 2021, ha infatti manifestato chiaramente e senza ambiguità la sua volontà di voler rinviare la percezione della rendita di vecchiaia di “almeno 1 anno” e di avere l’intenzione di andare in pensione a fine novembre 2021 o a fine dicembre 2021 (doc. 1).
È vero che l’insorgente non ha indicato con precisione il periodo di rinvio della rendita, lasciando aperta la possibilità di chiedere il rinvio fino al mese di novembre 2021 o di dicembre 2021, poiché “devo ancora decidere la data esatta per chiudere la mia ditta” (doc. 1).
Tuttavia, ricevuto lo scritto dell’insorgente, semplice cittadino a digiuno di conoscenze nelle assicurazioni sociali, la Cassa di compensazione, malgrado le numerose domande ivi contenute, si è limitata, in uno scritto intitolato “richiesta di una rendita di vecchiaia”, a trasmettere il formulario “da riempire e ritornare per il tramite dell’Agenzia comunale AVS del suo comune di domicilio”, oltra al modulo per la “Domanda di rendita di vecchiaia da UE/AELS”.
L’amministrazione, malgrado le esplicite richieste dell’interessato e la chiara volontà di rinviare il versamento della prestazione, è rimasta silente circa i termini per ritornare il formulario debitamente compilato e non ha detto nulla circa la (eventuale) mancata accettazione della sua dichiarazione di rinvio.
L’assicurato poteva di conseguenza ritenere di essere stato tempestivo e sufficientemente preciso nell’indicare, con due date alternative, la sua intenzione di rinviare il versamento della rendita e, come da lui sostenuto, di aver ricevuto dalla Cassa il formulario “richiesta di una rendita di vecchiaia” alfine di compilarlo al momento in cui avesse deciso la data esatta del rinvio del pagamento della rendita di vecchiaia.
A questo proposito non va dimenticato che per l’art. 27 cpv. 2 LPGA ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi.
Nel caso di specie la Cassa, a fronte dello scritto del 25 gennaio 2021 del ricorrente, non avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere, senza ulteriore aggiunta, il modulo per la “richiesta di una rendita di vecchiaia”, ma, se non avesse ritenuto sufficiente quanto contenuto nella lettera, avrebbe dovuto indicare esplicitamente e chiaramente all’assicurato come avrebbe dovuto agire per poter far valere i suoi diritti in buona e dovuta forma. Essa avrebbe poi dovuto rispondere alle domande poste dall’assicurato in merito ai contributi versati in Italia ed all’eventuale diritto alla pensione italiana.
Limitandosi a trasmettere due formulari senza spendere alcuna ulteriore parola, salvo poi, in un secondo tempo, ritenere tardiva la richiesta di rinvio poiché trasmessa solo nel corso del mese di novembre 2021, l’amministrazione ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA.
A questo proposito il Tribunale federale, in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TF ha tuttavia accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Con sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
In una sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 il TF ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore circa cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa dall’insorgente alla Cassa, emergeva che l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni. La cassa avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).
Nella già citata DTF 147 V 70, consid. 3.4, il Tribunale federale ha ribadito che per poter far valere la propria buona fede è necessaria un’esplicita richiesta di informazioni all’amministrazione.
Nel caso concreto, nella misura in cui la Cassa non avesse ritenuto sufficientemente precisa la richiesta dell’assicurato, poiché non aveva indicato il periodo esatto entro il quale voleva rinviare il versamento della rendita di vecchiaia, avrebbe dovuto reagire ed informare l’insorgente della necessità di essere più chiaro, tramite la compilazione dell’allegato formulario, indicando i termini entro i quali il modulo avrebbe dovuto essere ritornato.
Limitandosi a trasmettere il formulario senza alcuna indicazione particolare, l’interessato poteva partire da presupposto che la sua domanda fosse tempestiva.
Anche perché, l’art. 29 cpv. 3 LPGA prevede che se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.
Quanto alla circostanza che la Cassa di compensazione, conformemente all’art. 67 cpv. 2 OAVS, mediante pubblicazioni in internet nel sito dell’IAS ha pubblicato informazioni aggiornate anche in merito ai termini entro i quali far valere il rinvio della rendita di vecchiaia, va rilevato che essa ha così adempiuto al suo dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, come previsto dall’art. 27 cpv. 1 LPGA (cfr. anche DTF 147 V 70, consid. 3.4).
Questa norma prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. anche DTF 147 V 70, consid. 3.4).
Tale dovere, non va però confuso con il diritto soggettivo e individuale di ogni assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia e di cui al citato art. 27 cpv. 2 LPGA (Su questi aspetti cfr. in particolare STF C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STF C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS/RSAS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS/RSAS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2.a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
Alla luce di quanto sopra esposto occorre concludere che il ricorrente, con lo scritto del 25 gennaio 2021, ha esercitato tempestivamente il suo diritto al rinvio della rendita di vecchiaia.
Non deve pertanto essere qui esaminato se l’amministrazione ha violato i principi del divieto di formalismo eccessivo e del divieto di arbitrio.
La decisione su opposizione impugnata va di conseguenza annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché calcoli l’ammontare della rendita dell’insorgente, tempestivamente posticipata, a far tempo dal 1° dicembre 2021.
All’assicurato, rappresentato da RA 1, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA).
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 25 febbraio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. le sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti