Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2022.11
Entscheidungsdatum
28.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2022.11

TB/IR

Lugano 28 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 maggio 2022 emanata da

Cassa CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto

1.1. L'11 luglio 2020 (doc. 36) RI 1, 1940, ha inoltrato alla Cassa CO 1 una "domanda di reversibilità di pensione AVS del mio ex marito morto il giorno 2020". Il 16 luglio 2020 (doc.37) la Cassa l'ha invitata a compilare l'allegato formulario "Richiesta di rendite per superstiti", che l'interessata ha sottoscritto il 12 ottobre 2020 (doc. 49-9/12) e l'Agenzia comunale AVS ha vidimato il 15 ottobre seguente, trasmettendolo poi alla Cassa di compensazione a cui è giunto il 22 ottobre 2020.

1.2. Con raccomandata del 23 ottobre 2020 (doc. 50) la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata che la sua rendita di vecchiaia ammontava a CHF 1'834 e un'eventuale rendita per superstiti a CHF 1'517, perciò, visto che la rendita di vecchiaia era più elevata, avrebbe continuato a versarle CHF 1'834 al mese. Questa decisione poteva essere impugnata entro 30 giorni facendo opposizione presso la stessa Cassa.

1.3. Il 23 novembre 2020 (doc. 51) l'amministrazione ha inviato all'assicurata il foglio di calcolo della sua rendita per superstiti, informandola su come era giunta all'importo di CHF 1'517.

1.4. Con invio per posta A, il 23 marzo 2021 (doc. 55) l'assicurata si è rivolta alla Cassa di compensazione per un'altra problematica. Tuttavia, in calce alla sua firma si è indirizzata al funzionario che si era occupato della sua domanda di rendita per superstiti, sollecitando, come segue, una risposta al suo scritto del 29 dicembre 2020 (doc. 68-13/20 ed E/D): "in riferimento al vostro scritto del 23.11.2020 - che ho contestato, perché oltre che il secondo foglio è tutto bianco non riporta nulla, la sottoscritta ha chiesto l'intero estratto conto dei contributi della rendita per coniugi - fino al divorzio, perché la rendita di reversibilità non calcolata come da voi comunicato. (…) Vogliate pertanto provvedere in merito".

1.5. In risposta a questo scritto, l'8 aprile 2021 (doc. 57), la Cassa ha fornito ulteriori ragguagli sul calcolo della sua rendita per superstiti e sul fatto che, essendo l'importo inferiore alla rendita AVS che le spettava, "con decisione del 23 ottobre 2020, in applicazione dell'art. 24b LAVS ha correttamente emesso la decisione di diniego della rendita per superstiti poiché la stessa risulta essere più sfavorevole rispetto alla rendita di vecchiaia, continuando pertanto a versare la rendita AVS".

1.6. Con invio raccomandato del 2 dicembre 2021 (doc. 58-1/31) RI 1 ha contestato integralmente le spiegazioni della Cassa di compensazione e gli estratti conto ricevuti e ha fornito una sua dettagliata presa di posizione.

1.7. Il 16 dicembre 2021 (doc. 60) la Cassa di compensazione ha risposto all'assicurata che la decisione del 23 ottobre 2020 poteva essere impugnata entro 30 giorni e che la contestazione del 2 dicembre 2021 non ottemperava i disposti legali relativi al termine di impugnazione, visto che la predetta decisione è stata notificata il 30 ottobre 2020 (doc. 59) e quindi era cresciuta in giudicato. Non essendoci motivi validi per restituire il termine per impugnare quella decisione, la contestazione era irricevibile.

1.8. Questo scritto, spedito per raccomandata, non è stato ritirato dall'assicurata (doc. 61). Dopo essere ritornato al mittente la Cassa l'ha rinviato, sempre per raccomandata, il 4 gennaio 2022 (doc. 62).

1.9. Il 27 gennaio 2022 (doc. 63) l'assicurata, a mezzo raccomandata, ha contestato sia di non avere ritirato lo scritto del 16 dicembre 2021, sia di non avere fatto opposizione alla decisione del 23 ottobre 2020, visto che il 23 novembre 2020 si è lamentata telefonicamente con un funzionario della Cassa di compensazione e lo stesso giorno, a sua richiesta, questi le ha trasmesso il foglio di calcolo per la rendita per superstiti.

1.10. Il 10 febbraio 2022 (doc. B) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione di non entrata in materia nei confronti della richiesta del 27 gennaio 2022 di riformare la decisione del 23 ottobre 2020. Per l'amministrazione questa decisione è cresciuta in giudicato visto che dopo la telefonata del 23 novembre 2020 l'assicurata non ha presentato obiezioni e il colloquio telefonico non rispettava i presupposti legali di un'opposizione (art. 10 OPGA). Lo scritto del 2 dicembre 2021 con cui l'interessata ha contestato il calcolo della prestazione relativo alla decisione di rifiuto della rendita per superstiti del 23 ottobre 2020 è stato ritenuto irricevibile dalla Cassa il 16 dicembre 2021, poiché ampiamente fuori dai termini per impugnare detto provvedimento. Pertanto l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda del 22 gennaio 2022.

1.11. L'assicurata non ha ritirato l'invio raccomandato della decisione (doc. 67 e B), così il 23 febbraio 2022 (doc. B1) la Cassa di compensazione gliel'ha rimandata, sempre per raccomandata, ricordandole che in caso di mancato ritiro l'invio raccomandato è considerato notificato l'ultimo giorno del termine di ritiro. In concreto, quindi, la decisione del 10 febbraio 2022 andava ritenuta validamente notificata il 18 febbraio 2022.

1.12. L'assicurata si è opposta il 4 aprile 2022 (doc. E) alla decisione di non entrata in materia del 10 febbraio 2022 e allo scritto del 23 seguente. Dal profilo formale, l'opponente ha ritenuto che, a causa di un disguido della Posta, la raccomandata è ritornata al mittente, malgrado la richiesta di prolungare il termine di giacenza. Nel merito l'interessata ha ribadito di avere contestato la decisione del 23 ottobre 2020 - che peraltro non ne avrebbe le caratteristiche -, essa ritiene, quindi, che il provvedimento non sia cresciuto in giudicato. In effetti il 23 novembre 2020, un funzionario della Cassa le ha inviato il foglio di calcolo, che essa ha poi contestato il 29 dicembre 2020 (doc. E/D) unitamente alla decisione del 23 ottobre 2020 di rifiuto della rendita di superstiti, come pure ancora il 23 marzo 2021, allorquando ha sollecitato una risposta al suo scritto di fine anno che non le era ancora giunta. In conclusione RI 1 ha contestato la decisione del 10 febbraio 2022 di non entrata nel merito della domanda del 27 gennaio 2022, nella quale si è integralmente confermata e così pure nella contestazione del 2 dicembre 2021.

1.13. Con decisione su opposizione del 5 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 4 aprile 2022, siccome tardiva. Infatti la decisione del 10 febbraio 2022, facente seguito alla richiesta dell'assicurata del 27 gennaio 2022 di riformare la precedente decisione del 23 ottobre 2020, è stata inviata per raccomandata e dopo che la destinataria ha chiesto all'ufficio postale di prolungare il termine di giacenza è ritornata alla Cassa il 23 febbraio 2022, siccome non ritirata. Il secondo invio, del 23 febbraio 2022, della decisione di non entrata in materia, è stato ritirato dall'assicurata il 21 marzo 2022, un duplice prolungo del termine di giacenza richiesto dall’assicurata stessa alla Posta.

Per la Cassa, anche considerando la sospensione dei termini dell'art. 36 cpv. 4 LPGA, conteggiando i 30 giorni decorrenti dal 21 febbraio 2022, ovvero dall'ultimo giorno di giacenza in posta relativo al primo invio raccomandato, detta decisione risulta cresciuta in giudicato ed esplica ogni effetto dal 21 marzo 2022.

Riguardo alla tempestività dell'opposizione che l'assicurata ha giustificato adducendo problemi di salute che l'hanno impedita di recarsi in posta a ritirare la prima raccomandata e a chiederne il prolungo della giacenza, disguidi dello stesso ufficio postale e assenza sulla busta dell'indicazione del mittente, la Cassa ha ritenuto che tali motivi non potevano essere presi in considerazione. A suo dire, era chiaro che l'assicurata avrebbe dovuto attendersi di ricevere una decisione in risposta alla sua contestazione del 27 gennaio 2022 e dunque avrebbe dovuto mettere in atto tutte le procedure per permetterle di entrare in possesso in modo tempestivo degli invii della Cassa, nominando se del caso un rappresentante.

Non essendo dati motivi per restituire i termini per interporre opposizione né atti a giustificare il ritardo con cui l'opposizione è stata inviata, la stessa è stata dichiarata irricevibile.

1.14. Il 25 maggio 2022 (doc. 74) la Cassa ha emesso una nuova decisione che annullava e sostituiva quella del 5 maggio 2022.

Il contenuto di questa decisione è identico a quello della decisione di 20 giorni prima, ma non indica più, in ordine, che l'opposizione del 4 aprile 2022 era tempestiva (doc. 75).

1.15. L'assicurata ha chiesto all'ufficio postale di prorogarne la giacenza fino al 10 giugno 2022 (doc. 76), ma al 3 giugno 2022 (doc. III/1) la raccomandata è ritornata al mittente e il 9 giugno 2022 (doc. III/2) la Cassa di compensazione l'ha ritrasmessa all'assicurata informandola che la decisione su opposizione del 25 maggio 2022, che rettificava quella del 5 maggio 2022, era da ritenersi validamente notificata il 1° giugno 2022.

1.16. Il 3 giugno 2022 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione del 5 maggio 2022, ritenuto come l'opposizione del 4 aprile 2022 sia tempestiva. Per la ricorrente l'invio raccomandato del 10 febbraio 2022, in cui non figura il mittente e che non doveva essere accettato dalla Posta, come riconosciuto dalla medesima (doc. F), è stato ritornato per errore al mittente il 22 febbraio 2022 (doc. E1), malgrado il 18 febbraio precedente l’assicurata avesse chiesto, per motivi di salute, di prolungare il termine di giacenza fino al 28 febbraio 2022. Il 25 febbraio 2022 l'assicurata si è dunque recata in taxi all'ufficio postale per ritirare questa raccomandata (doc. D), che però era già ritornata al mittente con l'indicazione che non era stata ritirata. Infatti, il 23 febbraio 2022, la Cassa di compensazione gliel'ha rinviata, con possibilità di ritiro, come indicato sulla busta, fino al 4 marzo 2022 (doc. B1). Sempre per motivi di salute, certificati dal medico curante (doc. C), l'interessata ha prolungato questo termine di giacenza e l'ha poi ritirata il 21 marzo 2022 (doc. E2).

Nel calcolare il termine di 30 giorni per opporsi alla decisione del 10 febbraio 2022, la ricorrente ha spiegato di non avere neppure preso in considerazione il prolungamento del termine di giacenza presso la Posta, che l'ha portata a ritirare il 21 marzo 2022 la raccomandata del 23 febbraio 2022. Essa si è invece basata sul momento in cui ha preso conoscenza che l'ultimo giorno del termine di scadenza di 7 giorni per il ritiro in Posta era il 4 marzo 2022 e dal giorno seguente l'avvenuto recapito, ossia dal 5 marzo 2022, ha fatto decorrere i 30 giorni. L'opposizione del 4 aprile 2022 contro la decisione di non entrata in materia emessa il 10 febbraio 2022, in cui l'assicurata si conferma integralmente, è perciò tempestiva, come del resto indicato nella decisione su opposizione a pagina 1 e confermato dalla Posta, che ha riconosciuto l'errore di avere anzitempo retrocesso al mittente la raccomandata del 10 febbraio 2022 (doc. F e G).

1.17. Nella risposta del 21 giugno 2022 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso. La Cassa ha ricordato di avere ritenuto irricevibile l'opposizione del 4 aprile 2022 dell'assicurata, perché inoltrata tardivamente, tanto che il 25 maggio 2022 ha annullato e sostituito la precedente decisione del 5 maggio 2022, eliminando l'aggettivo "tempestiva", riferita all'opposizione, dalla prima pagina. Questa nuova decisione è ritornata al mittente il 9 giugno 2022 siccome non ritirata dall'interessata (doc. III/1) e con invio di pari data (doc. III/2) l'amministrazione l'ha rispedita all'assicurata e al momento dell'allestimento della risposta di causa la relativa raccomandata non risultava ancora ritirata.

La Cassa di compensazione ha rinviato ai fatti e alle motivazioni di diritto esposte nella decisione riformata del 25 maggio 2022 e nella decisione di non entrata in materia del 10 febbraio 2022. Infatti, sia il certificato medico attestante la malattia della ricorrente dal 16 febbraio al 25 marzo 2022 sia la comunicazione della Posta del 20 maggio 2022, non portano a una modifica della decisione impugnata. L'amministrazione ha dunque richiamato il contenuto della decisione su opposizione del 25 maggio 2022, della quale ha chiesto l'integrale conferma.

1.18. Il 23 giugno 2022 (doc. IV) il giudice delegato ha ordinato l'intimazione della risposta di causa alla ricorrente, concedendole 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova.

1.19. Con scritto del 27 luglio 2022 (doc. V), inviato per raccomandata il giorno seguente, la ricorrente ha presentato un'istanza di restituzione del termine per presentare ulteriori mezzi di prova e ha chiesto la trasmissione dell'incarto prodotto dalla Cassa con la risposta. L'assicurata ha affermato di essere stata impedita di agire entro il termine stabilito a causa di un ricovero in ospedale (doc. V/B), che l'ha portata a potere ritirare la raccomandata soltanto l'11 luglio 2022, come risulta dal timbro postale sulla busta (doc. V/A). Tuttavia, anche dopo la dimissione è stata impedita, sempre a causa delle sue condizioni di salute, di svolgere qualsiasi funzione amministrativa fino al 25 luglio 2022.

1.20. Il 29 luglio 2022 (doc. VI) il giudice delegato ha fatto presente all'istante che la sua richiesta era lacunosa e che non poteva essere accolta senza l'acquisizione di specifica documentazione.

1.21. Il 1°settembre 2022 (doc. X) la ricorrente ha prodotto un nuovo certificato del medico curante (doc. E1) e ha chiesto la trasmissione di numerosi documenti prodotti dalla Cassa. Il 13 settembre 2022 (doc. XI) la Cassa è stata invitata a prendere posizione sulla richiesta di restituzione del termine e all'assicurata è stato trasmesso, in via eccezionale, l'intero incarto prodotto dall'amministrazione con la risposta di causa. La Cassa di compensazione ha osservato il 21 settembre 2022 (doc. XII) che quanto affermato dalla ricorrente nel suo scritto del 1° settembre precedente non apportava nuove argomentazioni. Con decreto del 26 settembre 2022 (doc. XIII) il giudice delegato ha ammesso l'istanza di restituzione dei termini del 27 luglio 2022 formulata da RI 1, concedendole un nuovo termine di 10 giorni a decorrere dalla ricezione dell'atto.

1.22. Il 15 ottobre 2022 (doc. XIV) la ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 (doc. XIV/2), ma di averla respinta essendo priva del mittente (doc. XIV/4) e di avere poi ritirato la successiva raccomandata del 9 giugno 2022 (doc. XIV/1 e 6) con cui la Cassa le ha ritrasmesso detta decisione. L'assicurata ha inoltre evocato l'iter dell'invio della raccomandata del 4 gennaio 2022 della Cassa che, a suo dire, non è stato corretto (doc. XIV/7-8). La ricorrente ha concluso che la Cassa di compensazione si è comportata in maniera irrispettosa e "da padrona assoluta" e a causa di ciò va condannata a pagare le tasse e spese di giudizio e a risarcirla oppure a multarla per almeno CHF 1'500.- per i molti danni che le ha causato, visto che la Posta ha confermato che è stato un errore dell'ufficio postale di __________ di rinviare al mittente la raccomandata del 10 febbraio 2022 malgrado il termine di giacenza fosse stato prolungato dalla destinataria (doc. XIV/3).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il 5 maggio 2022 (doc. A) la Cassa CO 1 ha emesso la decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione dell'assicurata del 4 aprile 2022 formulata contro la decisione di non entrata in materia emanata il 10 febbraio 2022. Il giorno seguente l'assicurata ha ritirato la raccomandata e il 3 giugno 2022 ha interposto tempestivamente ricorso al TCA.

In data 25 maggio 2022 (doc. XIV/2) la Cassa CO 1 ha però annullato e sostituito la decisione del 5 maggio 2022 riproponendone il medesimo contenuto e le stesse conclusioni, ma modificando soltanto un’espressione delle considerazioni formulate "in ordine". L'affermazione secondo cui l'opposizione del 4 aprile 2022 era tempestiva, visto che detta opposizione è stata invece qualificata proprio come intempestiva e quindi la contestazione è stata dichiarata irricevibile, è stata levata. In sostanza nella decisione 5 maggio 2022 l’amministrazione scrive: “Avverso tale decisione è insorta con tempestiva opposizione del 4 aprile 2022”, la decisione conclude poi (pag. 3 in fine) che “L’opposizione è irricevibile” e ciò siccome intempestiva. La decisione 25 maggio 2022 resa in sostituzione di quella del precedente 5 maggio 2022, riporta la seguente espressione: “Avverso tale decisione è insorta con opposizione del 4 aprile 2022”. Come detto, per il resto, le due versioni sono identiche.

Questa seconda decisione su opposizione è stata trasmessa all'assicurata per raccomandata lo stesso 25 maggio 2022 e la destinataria ne ha prolungato la giacenza in posta fino al 10 giugno 2022 (doc. XIV/4), ma al momento di ritirarla entro il primo termine del 3 giugno 2022 (doc. XIV/5), quando si è recata in posta per spedire il ricorso del 3 giugno 2022, l'ha respinta essendo, a suo dire, priva di mittente (doc. XIV/4). L'invio è stato quindi rinviato al mittente, che l'ha ricevuto il 7 giugno 2022 (doc. III/1).

Una nuova spedizione della medesima decisione su opposizione del 25 maggio 2022 ha avuto luogo il 9 giugno 2022 (doc. XIV/6) e questa raccomandata è stata ritirata dall'assicurata il 20 giugno 2022 (doc. III/2 e track & trace sul sito internet della Posta). Contro questa decisione su opposizione, che ha annullato e sostituito la precedente, l'assicurata non ha formulato uno specifico ricorso, ritenendo, che "la stessa non avena alcun valore in merito" (doc. XIV pag. 2 in fondo), verosimilmente siccome le due decisioni aventi sostanzialmente il medesimo contenuto e la stessa argomentazione, e siccome essa già aveva tempestivamente contestato la decisione su opposizione del 5 maggio 2022.

Occorre quindi verificare se il ricorso qui all’esame non sia da considerare privo d’oggetto siccome formulato avverso una decisione che l’amministrazione interessata ha annullato e sostituito con altra decisione entro il termine d’impugnativa. Detto altrimenti occorre verificare se la decisione 25 maggio 2022 debba essere considerata la sola ad essere determinante e impugnabile con ricorso davanti al TCA secondo l'art. 56 cpv. 1 LPGA. Come rilevato questa decisione su opposizione ha annullato e sostituito quella precedente. Il ricorso del 3 giugno 2022, siccome formulato contro una decisione poi annullata (prima della scadenza del termine d’impugnazione) potrebbe essere ritenuto inammissibile.

2.2. Va qui preliminarmente evocato come l’assicuratore sociale possa, a norma dell’art. 53 LPGA, procedere a una revisione o a una riconsiderazione della decisione (o della decisione resa su opposizione) che ha emesso. Questo avviene, come rammenta la dottrina (CR LPGA, Moser-Szeless, art. 53 n. 1 e segg.), quando la decisione sia entrata in forza, rispettivamente nei casi di decisioni non suscettibili di un rimedio ordinario di diritto. Ciò si avvera in casi di constatazione inesatta dei fatti posti alla base della decisione, rispettivamente quando subentri una modifica dello stato di fatto successivamente all’emanazione del provvedimento non impugnato. In terzo luogo, qualora la decisione si fondi su di un’errata applicazione del diritto iniziale “il y a lieu d’envisager une révocation sous l’angle de la reconsidération” (Moser-Szeless, op. cit. ad art. 53 n. 2).

Revisione e riconsiderazione sono soggette al realizzarsi di condizioni specifiche (Moser-Szeless, op. cit. ad art. 53 n. 11), condizioni che traggono la loro origine nella giurisprudenza federale antecedente la vigenza della LPGA (DTF 119 V 475 consid. 1a; 117 V 8 consid. 2a; sul tema anche Ulrich Meyer – Blaser, Verfügugnsabänderung, p. 352).

Dal canto suo la giurisprudenza ammette invece, al di fuori dell’acquisizione della forza di cosa decisa del provvedimento emanato formalmente o su opposizione, la possibilità per l’assicuratore sociale di modificare la sua decisione senza che debbano essere adempiuti i requisiti del riesame. Nella DTF 129 V 119 consid. 1.2.1. l’Alta Corte ha infatti evidenziato come:

“Auf unangefochtene formelle Verfügungen darf die Verwaltung während der Rechtsmittelfrist zurückkommen, ohne dass die nach Eintritt der Rechtskraft erforderlichen Voraussetzungen der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision erfüllt sein müssen.²

2.3. In concreto, come evidenziato, con la decisione su opposizione del 25 maggio 2022 la Cassa ha proceduto a sostituire il suo provvedimento iniziale (del 5 maggio 2022 che ha annullato) con uno nuovo. Questo, nel solco della giurisprudenza citata, rientrava nelle sue prerogative.

L’amministrazione ha però limitato il suo intervento. La decisione su opposizione del 25 maggio 2022 non contiene nuovi elementi fattuali, non accerta una modifica dello stato di fatto, non evidenzia un errore nell’applicazione del diritto, non muta le sue conclusioni, ma si limita a correggere semplicemente una svista redazionale.

L’amministrazione, ciò che appare qui rilevante in questa sede, non ha in alcun modo modificato il contenuto della decisione sia nelle sue motivazioni sia nelle conclusioni. Una tale rettifica deve essere senz’altro ammessa nel solco della giurisprudenza federale evocata ed è stata ammessa da questa Corte, in merito ci si riferisca alla STCA 42.2021.72 consid. 2.2., che ricorda come un cambiamento del provvedimento (in quel caso in discussione era la qualifica dell’attività, indipendente, svolta dall’assicurato) possa intervenire e non consenta all’assicurato di appellarsi alla sua buona fede (in questo senso STCA 30.2021.2 del 15 marzo 2021, consid. 2.9 e la citata 42.2021.2.2.).

In concreto la rettifica redazionale non ha modificato in nulla di rilevante il contenuto della decisione che è stata tempestivamente impugnata a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni dall’assicurata. Ritenere, di conseguenza, irricevibile il gravame interposto dall’assicurata il 3 giugno 2022 siccome formulato contro una decisione su opposizione emessa il 5 maggio 2022 poi modificata mediante la cancellazione di una sola parola (tempestiva) e senza cambiamento nelle motivazioni e nel dispositivo, siccome la successiva decisione (sostitutiva) resa il 25 maggio 2022 (e quindi antecedentemente al ricorso, ancorché non nota alla ricorrente), non è stata impugnata (non va dimenticato che la ricorrente non è un’esperta della materia procedurale specifica), costituirebbe un formalismo eccessivo.

Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia; esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigorose, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie, in particolare nell'istituzione delle vie di diritto, ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Tutte le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è formalismo eccessivo solo qualora la rigorosa applicazione delle regole di procedura non sia giustificata da nessun interesse degno di essere tutelato, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (STF H 270/03 del 28 giugno 2004, DTF 128 II 142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto sia nella sanzione che implica la sua violazione (DTF 140 I 10 c. 2.4.2., STF 6B_901/2016). Si annoti che, in linea di principio, il solo fatto di applicare rigorosamente disposizioni formali non costituisce un formalismo eccessivo (DTF 142 IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella sanzione relativa al non rispetto di termini di procedura: un'applicazione severa della normativa relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità di trattamento e dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021, DTF 142 V 152 consid. 4.2; STF 4A_207/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413, 8C_693/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 6.2).

Da quanto precede discende che dichiarare irricevibile il gravame 3 giugno 2022 di RI 1 siccome inoltrato contro una decisione resa su opposizione il 5 maggio 2022 poi annullata e sostituita da altra in una sola parole, senza cambio di motivazione, di argomentazione e di conclusione da parte dell’amministrazione, costituirebbe un formalismo eccessivo avente gravi ripercussioni per l’assicurata che non potrebbe fare verificare le proprie ragioni dal Tribunale.

Questa Corte deve esaminare il merito del gravame siccome l’assicurata ha per tempo contestato la decisione resa su opposizione il cui tenore è praticamente identico alla successiva decisione su opposizione che l’ha annullata e sostituita, e questo anche se la decisione 25 maggio 2022 non ha fatto oggetto di uno specifico ricorso da parte della signora RI 1. Si ribadisce che la differenza tra le due decisioni consiste in una modifica redazionale conseguente a una svista, manifesta e palese, senza influenza sul merito della questione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve quindi esaminare il merito dell’impugnativa.

nel merito

2.4. Oggetto del contendere è la tempestività dell'opposizione del 4 aprile 2022 con cui RI 1 ha impugnato la decisione del 10 febbraio 2022 di non entrata in materia sulla sua richiesta del 27 gennaio 2022 di riconsiderare la decisione del 23 ottobre 2020, in cui la Cassa CO 1 ha stabilito che la rendita di vecchiaia che già percepiva (CHF 1'834 al mese), effettuati i relativi calcoli, le era più favorevole rispetto alla rendita per superstiti a cui avrebbe avuto diritto a seguito del decesso dell'ex marito (CHF 1'517).

2.5. L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'art. 49 cpv. 3 LPGA stabilisce che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. Queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Secondo l'art. 38 cpv. 2 LPGA, se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA). Per il cpv. 3 dell'art. 38 LPGA, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Infine, i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

" a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

2.6. L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova, nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

Secondo giurisprudenza un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella buca delle lettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/ 2001 del 3 luglio 2001).

Nella DTF 134 V 49, al considerando 4 il Tribunale federale ha stabilito che la finzione riconosciuta, in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una bucalettere o presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche sotto l'imperio del nuovo diritto - ora in analogia all'art. 38 cpv. 2bis LPGA (nonché all'art. 44 cpv. 2 LTF e all'art. 20 cpv. 2bis PA).

Questa soluzione è stata nuovamente ribadita nella STF 9C_823/2016 del 27 gennaio 2017, laddove il Tribunale federale ha dapprima ricordato che l'invio postale è in principio reputato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e poi ha evidenziato che quando il destinatario indica quale indirizzo una casella postale, la notifica interviene il giorno del ritiro effettivo, ma al più tardi sempre l'ultimo giorno del termine di 7 giorni di giacenza (DTF 123 III 492).

Riferendosi all'art. 44 cpv. 2 LTF, secondo cui una notificazione è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, il Tribunale federale ha stabilito che si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di 7 giorni è inderogabile. Questa presunzione vale anche in caso di richiesta del destinatario di trattenere gli invii all'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere l'invio di atti giudiziari; la notifica è reputata avvenuta al più tardi il 7° giorno a partire dall'arrivo dell'invio all'ufficio postale (STF 8C_465/2014 dell'8 luglio 2014).

Va ancora evidenziato che la possibilità concessa dalla Posta Svizzera di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette in alcun modo di posticipare il momento della notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, la quale interviene per legge al più tardi e in ogni caso il 7° giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018).

Al riguardo è opportuno rilevare che accordi tra l'interessato e la Posta Svizzera sulla trasmissione delle lettere, segnatamente il cosiddetto fermo-posta o prodotti particolari di Swiss Post Solutions SA, non permettono di giovare a favore dell'amministrato e di posticipare il momento giuridicamente rilevante della notificazione e di considerare tale momento soltanto quando la busta è stata effettivamente ritirata. Determinante per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone (STF 8C_399/2019 dell'8 gennaio 2020, consid. 4.1; STF 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019, consid. 6.2).

2.7. Nel caso di specie, la distinta Track & Trace della Posta stampata dalla Cassa di compensazione (doc. 70-1/2), così pure la "Conferma di ricezione IPLAR" presentata dalla ricorrente (doc. E1), confermano che l'invio raccomandato contenente la decisione del 10 febbraio 2022 è stato impostato quello stesso giovedì e che il giorno seguente, l'11 febbraio 2022, la destinataria è stata avvisata della possibilità di ritiro con l'apposito invito lasciato dal postino nella sua bucalettere.

Come figura sulla "Conferma di ricezione IPLAR", la scadenza per il ritiro era il venerdì seguente, il 18 febbraio 2022, ma il lunedì 21 febbraio 2022 l'assicurata ha potuto prolungare il termine di giacenza di una settimana. L'indomani, però, il 22 febbraio 2022, l'ufficio postale di __________ ha rinviato al mittente l'invio etichettandolo come "non ritirato" (doc. 67 e B), che è pervenuto alla Cassa mercoledì 23 febbraio 2022. Lo stesso giorno (doc. B1), la Cassa di compensazione ha scritto all'assicurata la seguente lettera:

" in data 10 febbraio 2022 la nostra Cassa le ha notificato una decisione che, spedita per plico raccomandato non ritirato, è stata ritornata al mittente.

Rileviamo che, a mente della giurisprudenza, l'invio raccomandato, in caso di mancato ritiro, è considerato notificato l'ultimo giorno del termine di ritiro alla Posta, che è di sette giorni (STCA 15.02.2007; inc. N. 39.2006.8).

Giusta l'art. 38 LPGA il termine di 30 giorni per interporre reclamo/ opposizione inizia a decorrere da quella data di notificazione.

In allegato le trasmettiamo copia della nostra decisione di non entrata in materia del 10 febbraio 2022, evidenziando che la stessa è da ritenersi validamente notificata il 18 febbraio 2022. In assenza di impugnazione, la citata decisione passerà in giudicato.".

Il giorno seguente, il 24 febbraio 2022 (doc. B2), la Cassa l'ha spedita all'assicurata per raccomandata la quale, non avendola ritirata dalle mani del postino, quello stesso 25 febbraio 2022 è stata avvisata per il ritiro con scadenza il 4 marzo 2022 (doc. B1).

Tuttavia, il 3 marzo 2022 la destinataria ha chiesto all'ufficio postale di prolungare il termine di giacenza fino al 20 marzo 2022 e poi il 18 marzo 2022 ha chiesto di prolungarlo fino al 22 marzo 2022. L'invio le è poi stato consegnato allo sportello postale lunedì 21 marzo 2022 (doc. A1 ed E2).

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il recapito della decisione del 10 febbraio 2022, l'unica determinante contro cui l'assicurata poteva inoltrare opposizione, è quindi avvenuto, in virtù del principio della notificazione fittizia e in applicazione dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA secondo cui una comunicazione consegnata contro firma è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito,

venerdì 18 febbraio 2022.

Quanto alla seconda spedizione, in casu del 23/24 febbraio 2022, consistente nel rinvio del contenuto della prima raccomandata, come tale non è un atto dovuto da parte dell'amministrazione, avendo essa già emesso, e inviato per raccomandata, la sua decisione il 10 febbraio precedente. Come tale, perciò, non ha valenza di nuovo notifica dell’atto e quindi alcuna validità, non esplicando alcun effetto giuridico. Quindi, dalla seconda trasmissione della decisione all’assicurata, non decorre alcun termine per poterla impugnare, trattandosi di un secondo invio che ha natura informativa della notifica in precedenza avvenuta. L'amministrazione si avvale generalmente del secondo invio, di solito non spedito per raccomandata ma per posta semplice, soltanto quale gesto di cortesia per informare gli assicurati che v'è stata una precedente notifica, infruttuosa, dell'atto che viene nuovamente inviato.

In concreto la Cassa ha correttamente ritenuto che la decisione 10 febbraio 2022 sia stata notificata il 18 febbraio 2022.

Di conseguenza, il termine di 30 giorni per impugnare la prima decisione (art. 52 cpv. 1 LPGA) è iniziato a decorrere dal giorno seguente la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA), ossia da sabato 19 febbraio 2022 ed è giunto a scadenza domenica 20 marzo 2022, termine che viene però riportato al primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA), quindi a lunedì 21 marzo 2022. Nell’anno 2022 la Pasqua (si veda il precedente consid. 2.3. in fine) è caduta il 17 aprile 2022 e non concorre in concreto per un prolungamento dei termini. L'opposizione del 4 aprile 2022, spedita dall'assicurata quel giorno con invio raccomandato (doc. 68-20/20) e recapitata alla Cassa l'indomani, è dunque manifestamente tardiva.

2.8. La circostanza che l'assicurata ha prolungato il termine di giacenza della corrispondenza presso l'ufficio postale, sia per quanto concerne la decisione del 10 febbraio 2022 sia il rinvio del 23 febbraio 2022, è del tutto ininfluente. Infatti, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; STF 8C_645/2014 dell'8 luglio 2014), questa possibilità non permette in alcun modo di posticipare il momento della notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, che interviene, al più tardi, il 7° giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna.

Il posticipo richiesto dalla ricorrente alla Posta ed un eventuale errore (in questo contesto) della stessa, non può portare giovamento all’assicurata. Pertanto, le dichiarazioni del 18 (doc. F) e del 20 maggio 2022 (doc. G), con cui la Posta ha riconosciuto che l'ufficio postale di __________ ha commesso un errore nel rinviare al mittente la raccomandata del 10 febbraio 2022 prima della scadenza del prolungo della giacenza richiesto dalla destinataria, tesi su cui l'assicurata fonda il suo ricorso, non sono di alcun aiuto e non v'è motivo di procedere all’audizione del funzionario postale interessato.

Anche l'eventuale testimonianza dell'autista del taxi che il 25 febbraio 2022 ha accompagnato la ricorrente all'ufficio postale per ritirare la raccomandata del 10 febbraio 2022 (doc. D) non sarebbe di giovamento alle tesi della ricorrente poiché, in quel momento, l’invio, secondo la giurisprudenza, era considerato come notificato già una settimana prima, indipendentemente dal fatto che la giacenza all'ufficio postale sia stata prolungata dalla destinataria e che quest'ordine non sia stato correttamente evaso. Il TCA prescinde dunque da una sua audizione testimoniale.

Neppure la circostanza che la ricorrente computi i 30 giorni del termine di opposizione dal 4 marzo 2022, ossia dalla scadenza del termine di giacenza del secondo invio, anziché dal giorno in cui ne è entrata in possesso, ossia il 21 marzo 2022, la può tutelare dalla mancata tempestività del suo agire, così come il certificato medico 12 maggio 2022 (doc. C) del dr. med. __________, medico generico, membro della FMH, secondo cui l'assicurata, dal 16 febbraio al 25 marzo 2022, "era malata e quindi in condizioni di salute precarie", la può tutelare. Tale certificato è assolutamente generico, non è motivato e si riferisce a un tempo decisamente lungo. Lo stesso non è di sussidio. Da notare poi che, il 25 febbraio 2022 (quindi in un momento incluso nel lasso temporale ritenuto dal certificato) l’assicurata si è recata, in taxi, presso l'ufficio postale di __________. Malgrado le condizioni di salute segnalate come precarie l’assicurata si è spostata in auto ed ha compiuto atti di natura amministrativa alla Posta di __________. Viste le esigenze formali esatte per la redazione di una opposizione ad una decisione dell’assicuratore sociale, limitate e semplici, l’assicurata avrebbe potuto provvedere in maniera autonoma nonostante le difficoltà di salute paventate. Ciò fa venir meno la possibilità di ottenere una restituzione dei termini, peraltro neppure formalmente postulata (e adeguatamente comprovata) dalla ricorrente.

In ogni modo, alla luce del fatto che la durata delle condizioni precarie di salute non sembrava essere temporaneo, l'interessata, che aveva appena inviato alla Cassa di compensazione lo scritto del 27 gennaio 2022 con cui ha contestato la mancata riconsiderazione della decisione di rifiuto della rendita di vedovanza del 23 ottobre 2020 e doveva forzatamente aspettarsi di ricevere una risposta dall'amministrazione, poteva informare l’amministrazione della circostanza rispettivamente incaricare un terzo per l’eventuale aiuto per ritirare gli invii raccomandati della Cassa di compensazione.

Di rilievo è, qui, che la ricorrente ha lasciato trascorrere il termine di 30 giorni per impugnare la decisione di non entrata in materia emessa il 10 febbraio 2022, che va senza dubbio considerata validamente notificata il 18 febbraio 2022. Il fatto che l'interessata sia venuta a conoscenza soltanto il 21 marzo 2022 della decisione, quando ha ritirato il secondo invio (non determinante, come indicato in precedenza, per il decorso dei termini), non tutela la signora RI 1. L'opposizione del 4 aprile 2022 va quindi ritenuta intempestiva ed è a giusta ragione che l'amministrazione l'ha dichiarata irricevibile con decisione su opposizione del 5 maggio 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 25 maggio 2022, identica nel contenuto di merito e nelle conclusioni. Il ricorso del 3 giugno 2022 deve dunque essere respinto.

2.9. Anche volendo esaminare nel merito la domanda di riconsiderazione del 27 gennaio 2022 non si giungerebbe comunque a un risultato favorevole per la ricorrente. In effetti, il 27 gennaio 2022, l'assicurata ha chiesto alla Cassa di compensazione di considerare il colloquio telefonico avuto il 23 novembre 2020 con un funzionario della Cassa quale valida opposizione alla decisione del 23 ottobre 2020.

Con la decisione di non entrata in materia, che è seguita il 10 febbraio 2022, l'amministrazione ha ritenuto che "la procedura da lei designata quale contestazione alla nostra decisione non rispetta i requisiti legali indicati chiaramente anche sulla stessa decisione". Pertanto, "la sua contestazione è abbondantemente fuori dai termini previsti agli articoli 38 e 39 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)".

Il 23 ottobre 2020 la Cassa di compensazione si è pronunciata sulla "Domanda di reversibilità di pensione AVS del mio ex marito morto il giorno __________2020", affermando che la rendita di vecchiaia che l'assicurata percepiva era più favorevole a quella per superstiti e quindi avrebbe continuato a versarle CHF 1'834 al mese. Un mese dopo, il 23 novembre 2020, l'interessata ha chiesto telefonicamente informazioni alla Cassa e in particolare di inviarle i conteggi relativi alla sua rendita per superstiti, che il funzionario le ha spedito quello stesso giorno (doc. 51). Dopo di ciò l'assicurata non ha più contattato l'amministrazione in merito alla questione fino al 23 marzo 2021 (doc. E/E) quando, al termine del suo scritto concernente altra problematica, ha sollecitato il preposto funzionario a rispondere al suo scritto del 29 dicembre 2020 (doc. E/D), che faceva seguito all'invio del 23 novembre 2020. Con raccomandata del 2 dicembre 2021 l'assicurata è ritornata sull'argomento della sua rendita per superstiti e a ciò è seguita la comunicazione del 16 dicembre 2021 con cui la Cassa le ha spiegato che la decisione del 23 ottobre 2020, notificatale il 30 ottobre 2020, era cresciuta in giudicato il 30 novembre 2020, visto che la contestazione del 2 dicembre 2021 era tardiva.

Quanto allo scritto del 29 dicembre 2020 dell'assicurata, agli atti della Cassa non v'è alcuna traccia. L'invio, avvenuto per posta A come appare dalla copia prodotta dalla ricorrente allegata alla sua opposizione del 4 aprile 2022 (doc. E/D), non consente di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta dal destinatario. Non è dunque possibile ritenere tale scritto come valida opposizione dell'assicurata alla decisione del 23 ottobre 2020. Stando così le cose, il primo atto dell'assicurata che è pervenuto alla Cassa e che può essere qualificato come valida opposizione è quello del 23 marzo 2021 che, però, è senza dubbio tardivo. Da ciò discende che la decisione del 23 ottobre 2020 è cresciuta regolarmente in giudicato, incontestata, dopo trenta giorni dalla sua notifica.

2.10. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Non sono prelevate spese, siccome non previse dal legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA), alla luce della natura del litigio (diritto a prestazioni dell'AVS). Sul tema delle spese si vedano le STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 nonché il contributo di Ares Bernasconi, “Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019”, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

La richiesta della ricorrente di addebitare le tasse e spese alla Cassa per un preteso comportamento scorretto della stessa (non sussistente), è rigettata, così come la domanda di multare l'amministrazione per almeno CHF 1'500. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non è, da un lato, autorità di vigilanza sull'operato della Cassa CO 1, d’altro lato nulla può essere rimproverato alla Cassa. Non sono attribuite ripetibili.

Non essendo vincente in causa e nemmeno patrocinata, all'assicurata non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso del 3 giugno 2022 è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuisco ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

36