Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2022.1
Entscheidungsdatum
11.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2022.1

cs

Lugano 11 aprile 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata da

chiamata in causa:

CO 1

TERZ 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione formale del 21 maggio 2021 (doc. 7), confermata dalla decisione su opposizione del 22 novembre 2021 (doc. 2), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione come consulente assicurativo indipendente inoltrata da RI 1, nato nel 1958, e lo ha considerato salariato della ditta TERZ 1 dal 1° aprile 2021. L’amministrazione ha in sostanza accertato che RI 1 utilizza locali commerciali della società senza aver prodotto pezze giustificative comprovanti il pagamento della pigione mensile, si avvale del personale amministrativo della società senza aver prodotto pezze giustificative comprovanti il pagamento della partecipazione ai costi salariali del segretariato, si presenta ai clienti come consulente della società, propone ai clienti solo compagnie assicurative con cui la società ha un mandato, fa compilare e consegna ai clienti il mandato fiduciario per prestazioni di servizi assicurativi su carta intestata della società, ha un divieto di concorrenza, è attivo professionalmente nel medesimo ramo della società. Inoltre le provvigioni delle compagnie assicurative vengono dapprima versate alla società che poi paga all’interessato la quota di sua spettanza.

1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa per la sua affiliazione come indipendente (doc. I). Il ricorrente non concorda con le valutazioni dell’amministrazione sostenendo che sono schematiche e concettualmente superate dall’evoluzione (tecnica e sociale) in atto da anni.

L’insorgente rileva di essere in pensione dal 1° gennaio 2021 dopo aver lavorato per 37 anni quale consulente esterno della __________ (in precedenza: __________) e __________ (oggi: __________). Per non lasciare il suo pacchetto di clienti/amici ha deciso di proseguire un’attività di consulenza indipendente, collaborando anche, ma non solo, con TERZ 1, società di intermediazione assicurativa. Le modalità della collaborazione sono state definite nell’accordo sub doc. 4.

Il ricorrente esercita l’attività di broker assicurativo, procaccia e seleziona i clienti, attingendo al suo vasto portafoglio maturato durante la sua precedente attività: individua le loro necessità e presta la sua opera di consulente, indirizzandoli verso la compagnia assicurativa che ritiene più idonea. Assiste i clienti anche in caso di sinistro, dalla notifica alla liquidazione (contatti con i liquidatori, sopralluoghi peritali e contatti con i periti), assicurando che i diritti del cliente siano debitamente tutelati e le pretese correttamente indennizzate ed è iscritto nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA.

L’insorgente afferma di svolgere il suo incarico in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi ritenuti opportuni, con apporto prevalentemente personale ed avvalendosi del contributo di altri collaboratori che agiscono sotto la sua direzione e responsabilità. Il rapporto con TERZ 1 può sempre essere disdetto con preavviso di un mese. La remunerazione avviene in ragione delle provvigioni di acquisizione (commissione unica) o courtage (provvigione annua generata dal portafoglio). Il diritto alla provvigione sorge quando TERZ 1 ha incassato le commissioni della compagnia assicurativa nella misura dello 0.7 annuo delle provvigioni nette scaturite dall’acquisizione, stipula e intermediazione delle polizze.

Circa il divieto di concorrenza l’insorgente sostiene che non è un divieto tout-court, perché è temperato dalla possibilità di esprimere consenso da parte della società per un’attività specifica, visto che l’interessato opera anche al di fuori della predetta collaborazione per altri clienti, rispettivamente collabora con altri consulenti.

L’insorgente rileva inoltre di versare un importo mensile di fr. 50 per l’utilizzo del segretariato e di fr. 100 per la messa a disposizione degli spazi e di dover provvedere alle proprie coperture assicurative e al pagamento delle assicurazioni sociali.

Il ricorrente afferma che opera già, e intende in futuro in maggior misura operare, anche al di fuori della collaborazione instaurata con la società, fornendo prestazioni ad altri suoi clienti. L’assicurato sostiene che TERZ 1 non gli ha mai fornito alcun mezzo aziendale o altro strumento di lavoro.

Non riceve istruzioni da nessuno circa lo svolgimento del suo lavoro e non è astretto a presentare rapporti di attività. Le modalità e le tempistiche vengono valutate esclusivamente dal ricorrente, che interagisce direttamente con i propri clienti. Svolge la sua funzione senza essere in alcun modo parte dell’organizzazione di TERZ 1 e senza dover sottostare a particolari direttive impartite dagli amministratori della società.

Non è neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo e la dipendenza economica si esaurisce nella circostanza che il ricorrente non può avere convenzioni simili con altri brokers, compagnie di assicurazioni o persone che mediano contratti per altre società.

Secondo l’insorgente la motivazione della Cassa secondo cui egli può proporre ai suoi clienti solo compagnie assicurative con cui TERZ 1 ha un mandato, è priva di consistenza pratica poiché l’insieme di società di assicurazione che possono venire proposte dal ricorrente corrisponde, praticamente, con l’insieme delle compagnie assicurative che operano sul mercato. Quindi non vi è una limitazione materiale della cerchia degli assicuratori che possono venir proposti.

In concreto il criterio principale dell’assenza di una integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa del ricorrente nella società è adempiuta.

Per l’insorgente la circostanza che il compenso non viene versato direttamente dai suoi clienti ma tramite TERZ 1 non determina, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una subordinazione gerarchica nei confronti di quest’ultima. Il ricorrente non è consulente della TERZ 1: l’origine economica del suo compenso non va ricercata nel rapporto contrattuale ma nel fatto che fornisce i suoi servizi ai clienti finali, nella misura in cui sottoscrivono le polizze e pagano i premi. I mandati provengono dal suo vasto portafoglio clienti o da nuove sue acquisizioni, che lo contattano direttamente, ritenuto che egli può sempre rifiutare un incarico.

È vero che non possiede alcuno studio proprio né dispone di altra struttura fissa e si appoggia, laddove necessario, a quella della TERZ 1. Tuttavia al giorno d’oggi, secondo l’insorgente, l’esigenza dell’ufficio proprio attrezzato di tutto punto e magari pure accogliente, è superata dagli sviluppi tecnici e sociali in atto: basta avere un computer, una stampante e un buon allacciamento telefonico/dati per poter esercitare in totale effettività la maggior parte delle consulenze professionali, come le misure di telelavoro ordinate a tutti a causa della pandemia hanno definitivamente dimostrato.

Il ricorrente è direttamente responsabile del suo lavoro nei confronti dei clienti finali, ha una propria iscrizione presso la FINMA ed ha la possibilità di stipulare un’assicurazione responsabilità civile professionale civile propria oppure farsi integrare nella polizza RC di TERZ 1, ritenuto che in quest’ultima eventualità il ricorrente dovrà in caso di sinistro pagare egli stesso la franchigia richiesta dalla compagnia RC.

Le altre coperture (infortuni professionali ed extra professionali) sono da stipulare dal ricorrente medesimo.

Per l’assicurato nei contratti di consulenza come quello in discussione il rischio imprenditoriale consiste nella unilateralità che lo caratterizza: essa è ben rappresentata dalla possibilità di scioglimento immediato dello stesso e si manifesta nella traslazione del rischio incasso e delcredere in capo al consulente (tanto che ad oggi nessun importo è ancora stato versato al ricorrente). TERZ 1 si è infatti riservata il diritto di versare le provvigioni maturate al consulente solo dopo aver incassato le commissioni dalla compagnia assicurativa. L’esistenza di un rischio imprenditoriale si identifica nella possibilità che il cliente finale potrebbe non pagare i premi oppure recedere dal mandato, circostanze che annichiliscono qualsiasi diritto alla provvigione a suo favore.

Infine l’insorgente non comprende per quale motivo altri soggetti che operano nel medesimo ramo di attività con identiche condizioni, siano stati affiliati alla Cassa quali indipendenti, creando in questo modo una disparità di trattamento. Si tratta di __________ e di __________. Occorre tenerne conto per evitare che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente.

1.3. Con risposta del 24 gennaio 2022 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.4. Con decreto del 1° febbraio 2022 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandole un termine scadente il 21 marzo 2022, per, a crescita in giudicato del decreto, l’esame degli atti e per determinarsi in merito alla procedura postulando l’acquisizione di eventuali prove (doc. V). La società è rimasta silente.

in diritto

2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.2. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.3. Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.4. Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.5. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.6. Va ancora evidenziato che per il marginale 4015 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS, nella versione completamente rielaborata con effetto dal 1° gennaio 2019 [stato: 1° gennaio 2021 = 1° gennaio 2022]), sono considerate commessi viaggiatori (rappresentanti, agenti ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi, all’infuori dei locali commerciali di questi ultimi (cfr. sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3).

Gli agenti sono per prassi costante di principio qualificati come dipendenti (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art. 5, pag. 89-91).

L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3, con rinvio alla DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (marg. 4019 e 4020 DSD; sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3 con rinvio alla DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).

Il Tribunale federale ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

Va ancora evidenziato che il marg. 4017 DSD prevede che il rapporto di lavoro dei commessi viaggiatori dev’essere valutato secondo le disposizioni della LAVS e non a norma del CO. Sono determinanti le condizioni effettive. La natura di diritto civile, come pure la denominazione e la formulazione del contratto non sono decisive. Irrilevanti sono pure le convenzioni contrattuali sulla posizione di diritto sociale-assicurativo del commesso viaggiatore. Sono perciò considerati persone dipendenti non solo i commessi viaggiatori secondo gli art. 347 segg. CO, ma anche i rappresentanti di commercio con altri rapporti contrattuali. Infine per la valutazione della posizione contributiva dei commessi viaggiatori è irrilevante anche l’iscrizione o meno nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA dei medesimi.

Secondo il marginale 4018 DSD si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni, si assume le spese generali, non è vincolato a una regione geografica ben definita, non deve presentare al datore di lavoro un rapporto d’attività, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro, lavora per più ditte, svolge la sua attività solamente a titolo accessorio (eccezione N. 4021), è affiliato a una cassa di compensazione per un’altra attività indipendente (eccezione: N. 4021), risponde per il del credere (art. 348a e 418c CO), ossia s’impegna a rispondere del pagamento o dell’adempimento di certi obblighi da parte del cliente, è iscritto nel registro di commercio quale titolare di un’azienda individuale, è designato quale agente o è agente ai sensi degli art. 418a segg. CO, occupa rappresentanti ausiliari (eccezione: N. 4019 seg.), conclude con la clientela contratti a proprio nome, ma ne trasferisce i diritti e gli obblighi al fornitore, agendo quindi come un rappresentante indiretto.

Con sentenza di principio 30.2007.33 del 21 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato che, pur dovendo ogni caso di specie essere attentamente esaminato singolarmente, di principio, per l’affiliazione di un broker assicurativo, va applicata la giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte, ossia utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio (cfr., a proposito delle condizioni da adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b; cfr. anche sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2).

Questo principio è stato confermato nella sentenza 30.2012.10 del 7 maggio 2012 e nella sentenza 30.2018.12 del 12 ottobre 2018.

2.7. In concreto il ricorrente, nato nel 1958, attivo da ultimo presso __________ (cfr. doc. 12), il 12 aprile 2021 ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere iscritto come consulente assicurativo indipendente, con effetto dal 1° aprile 2021, a titolo accessorio, essendo prepensionato, stimando un reddito presumibile di circa fr. 25'000 (doc. 12). Egli ha precisato di non fatturare direttamente al cliente finale, di non disporre di un locale di lavoro equipaggiato, di aver dovuto acquistare mezzi o strumenti propri, di aver diritto a ricevere un rimborso spese da parte del committente, di non avere stipulato una polizza RC professionale e/o contro la perdita di salario, di non essere iscritto al registro di commercio, di essere iscritto presso la FINMA e di non occupare dei dipendenti.

Quale indirizzo aziendale ha indicato quello della TERZ 1, il cui scopo è __________ (doc. A9).

Il ricorrente ha prodotto il “contratto di collaborazione per consulenti indipendenti (CI)”, sottoscritto il 31 marzo 2021 con TERZ 1 (doc. 12a).

L’art. 2 del contratto prevede che il consulente, a scadenza annua per ogni mese di gennaio, inoltra ad TERZ 1 conferma da parte __________, di essere registrato alla Cassa CO 1 in qualità di indipendente. Le commissioni per l’anno successivo potranno essere versate alla percentuale stabilita solo a conferma di tale dichiarazione. TERZ 1 può fare richiesta di tale documento anche durante il corso dell’anno.

Per l’art. 3 del contratto la ditta collabora in esclusiva con il ricorrente, il quale ha il compito di svolgere l’attività di acquisizione, consulenza e gestione della clientela nell’ambito assicurativo.

L’incarico sarà svolto dall’assicurato in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi ritenuti opportuni, con apporto prevalentemente personale ed avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori, sempre comunque sotto la direzione e completa responsabilità dell’insorgente.

“Si precisa che il CI dovrà svolgere le sue prestazioni cercando di conciliare le sue disponibilità con le esigenze della ditta e con la disponibilità del nostro personale con cui il CI potrebbe eventualmente aver contatti per lo svolgimento dell’incarico affidatogli.”

L’art. 4 del contratto elenca gli obblighi dell’assicurato, e meglio la circostanza che il consulente si impegna a tutelare fedelmente e diligentemente gli interessi della società e si impegna inoltre a tutelare gli interessi della società assicurativa che rappresenta, osservare un’assoluta discrezione su tutti i loro affari, rispettare le condizioni d’assicurazione, non apportare modifiche ai documenti allestiti dalle società assicurative, non redigere personalmente alcun documento assicurativo o stampati, non concedere promesse di coperture e mantenere in ogni momento il segreto assoluto sul contenuto di documenti confidenziali o medici di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività per la società.

Secondo l’art. 5 del contratto il consulente inoltra copia della sua RC alla TERZ 1 oppure, a sua richiesta, si fa includere a pagamento presso la polizza RC della società. Nel caso in cui dovesse far intervenire la RC di TERZ 1, si impegna a pagare l’eventuale franchigia richiesta dalla compagnia d’assicurazione.

L’art. 6 del contratto regola l’inizio e i termini di disdetta (da entrambe le parti con un preavviso di un mese per la fine di ogni mese), con possibilità di risoluzione immediata nei casi ivi previsti.

Nell’art. 7 del contratto figurano le modalità della rimunerazione.

Di principio si basa su provvigioni di acquisizioni (commissione unica) e/o courtage, ossia provvigione annua generata dal portafoglio delle polizze concluse o semplicemente gestite da TERZ 1 ma procacciate dal ricorrente.

Inoltre la società versa al consulente una percentuale su base annua delle commissioni versatele dalle compagnie assicurative generate dalla clientela attribuita da TERZ 1 al consulente. Il diritto nasce per il consulente al più presto al momento in cui la società incassa le commissioni dalle compagnie assicurative. La commissione viene versata il mese successivo dell’incasso da parte di TERZ 1, in modo da poter controllare e verificare per tempo eventuali errori o dimenticanze nella provvigione da parte delle compagnie.

L’art. 7.3 del contratto regola l’obbligo per il consulente di restituire ad TERZ 1 ogni storno di commissione ricevuto dalle compagnie d’assicurazione su provvigioni a lui già versate, mentre l’art. 7.4 concerne la creazione di un fondo di garanzia storni.

Per l’art. 8 del contratto il consulente si impegna a seguire, gestire, con professionalità ogni pratica e richiesta da parte della sua clientela. In caso di gravi manchevolezze e/o negligenze nella gestione di clientela da parte del consulente, TERZ 1 ha il diritto di prendere provvedimenti commisurati al danno subito, rispettivamente di disdire con effetto immediato il contratto in essere, così come di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L’art. 9 del contratto regola la segretezza e la confidenzialità cui è tenuto l’insorgente.

Secondo l’art. 10 del contratto è fatto divieto assoluto di avere convenzioni con altri brokers, compagnie d’assicurazione e/o persone che mediano contratti per altre società. Anche se esulano dal settore assicurativo come per esempio ipoteche, investimenti, mediazioni immobiliari, contabilità, attività fiduciarie e tutti i mestieri di consulenza nel quale opera TERZ 1. Fatta eccezione solo con autorizzazione scritta da parte della ditta dove si consente di esercitare la specifica attività. Se il consulente dovesse concludere affari con altre società concorrenti oppure trasferisce o fa trasferire il portafoglio della ditta, o parte di esso, presso altri istituti assicurativi, società concorrenti, società di consulenza assicurativa, broker assicurativi e/o simili, sarà tenuto a versare alla ditta una penale di fr. 10'000. Questa clausola è valida anche dopo la fine del rapporto di collaborazione per un periodo di 24 mesi. È fatto divieto di concorrenza anche tra i consulenti di TERZ 1. Se un cliente è registrato sotto un consulente attivo presso la ditta, quest’ultimo non potrà essere assegnato ad un altro, previo accordo tra le parti. Pertanto, le nuove conclusioni saranno commissionate al consulente di riferimento per il cliente noto alla ditta.

L’art. 11 del contratto regola il pagamento delle provvigioni. TERZ 1 versa il 70% annuo delle provvigioni nette scaturite dalla stipulazione e dall’intermediazione su polizze assicurative per rami generali (non vita), ricavati dai clienti del consulente. Vengono inoltre elencati i versamenti delle provvigioni per il settore vita individuale, vita collettiva – previdenza professionale e casse malati.

Per l’art. 12 del contratto il consulente verserà l’importo mensile di fr. 50 per l’utilizzo del segretariato. Tale importo potrà essere ricalcolato in caso di diversa sollecitazione dell’apparato amministrativo. Per la messa a disposizione di spazi all’interno della struttura di TERZ 1, oltre all’importo sopraindicato, dovrà essere corrisposto un importo mensile di fr. 100. Anche tale importo potrà essere rivisto in funzione di un diverso uso degli spazi, rispettivamente in caso di cambiamento di sede della ditta.

Secondo l’art. 13 del contratto tutte le assenze, per malattia, infortunio oppure vacanze, devono essere immediatamente comunicate all’ufficio della ditta in modo che si possa organizzare il sostegno ed eventualmente il/la sostituto/a. È richiesto al consulente di inserire la propria assenza nelle risposte automatiche della posta elettronica e comunicare, in caso di bisogno, di rivolgersi telefonicamente all’ufficio oppure per e-mail all’indirizzo __________.

L’art. 14 del contratto prevede che è fatto divieto a tutto il personale di ascoltare radio, canali radio, televisioni tramite internet in quanto la società non si è sottoposta alla riscossione del canone Serafe.

Per l’art. 15 del contratto ogni forma di pubblicità sui media, in formato audio, video, stampato o elettronico con riferimento al nome del consulente e ad TERZ 1 necessita l’approvazione scritta della ditta. Lo stesso vale per eventuali sponsorizzazioni.

Secondo l’art. 16 del contratto a fine collaborazione cessano tutti i diritti di incasso, accesso ad informazioni e di dati sensibili che riguardano le attività ed i clienti TERZ 1. Il consulente è tenuto a restituire, a sue spese, tutto il materiale messogli a disposizione dalla ditta. In particolare, chiavi, materiale cartaceo, materiale informatico e sensibile alla privacy dei clienti.

L’art. 17 del contratto prevede che il consulente, in quanto lavoratore indipendente, è responsabile della gestione e pagamento di tutte le proprie coperture assicurative ed assicurazioni sociali.

In sede di opposizione l’insorgente ha risposto ad alcune domande poste dall’amministrazione ed ha prodotto ulteriore documentazione, rilevando che “personale mio non me ne occorre in quanto posso contare sull’organizzazione amministrativa di TERZ 1 e di __________ per il quale mi vengono fatturati mensilmente fr. 50” (doc. 5).

Con il ricorso ha prodotto “accordo di collaborazione per consulenze assicurative” del 1° gennaio 2022 sottoscritto con __________, del seguente tenore:

" Il Signor __________ ed il Signor RI 1 determinano in data odierna un accordo di collaborazione professionale nella gestione dei relativi portafogli clienti.

Questo viene definito come segue:

Rappresentazione delle due parti presso i loro clienti in occasioni di assenze per ferie e forze maggiori.

Lo sviluppo dei relativi portafogli determinati dai relativi mandati individuali

L’assistenza tecnica e amministrativa nella gestione di nuovi clienti e l.nalisi delle situazioni dei rischi

Determinazione del diritto di subdelega nella ricerca sul mercato internazionale delle assicurazioni

Per queste collaborazioni vengono determinati i seguenti compensi:

Gestione corrente di Affari in vigore CHF 10.--per pratica

Gestione di analisi globale e firma di nuovi mandati generali 15% del Curtage ricevuto.

Altre consulenze di ordine amministrativo e tecnico CHF 50.-/h

Nell’accordo il Signor RI 1 è autorizzato a occupare gli spazi locati da __________ alla spettabile __________ per ottemperare alla conclusione delle pratiche assicurative e non con costo forfettario di CHF 30.-/h.

Oneri sociali e costi diversi sono presi a carico individualmente dai due attori.” (doc. A7)

Egli ha pure allegato una dichiarazione del 22 dicembre 2021 di __________ con oggetto “accordo di collaborazione per consulenza generale” tramite la quale la società dichiara di aver versato nel corso del 2021, al ricorrente, un onorario di fr. 4'200 per “l’accordo di consulenza generale in oggetto” (doc. A6).

Agli atti vi è pure una dichiarazione del 22 dicembre 2021 della TERZ 1 secondo la quale la clientela da lui apportata ha generato commissioni fino ad oggi così calcolate (doc. A5):

  • Commissioni generate CHF 19'277.70

Quota parte TERZ 1* CHF 5'783.30

Partecipazione utilizzo segretariato CHF 450.00

  • Commissioni nette CHF 13'044.40

(*) importo trattenuto quale partecipazione ai costi di gestione.

2.8. Per le ragioni che sono esposte di seguito questa Corte deve concludere che la decisione dell’amministrazione di qualificare l’assicurato quale dipendente di TERZ 1 è corretta (cfr. anche sentenze 30.2018.12 del 12 ottobre 2018, 30.2012.10 del 7 maggio 2012 e 30.2007.33 del 21 novembre 2007).

In concreto per stabilire la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente vanno applicate le condizioni previste dalla giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti.

Essi, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita (sentenza 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art. 5, pag. 89-91; cfr. consid. 2.6).

Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte: utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio.

In concreto, già solo il fatto che l’importo mensile versato dall’insorgente per la partecipazione al costo del segretariato e per l’affitto è poco più che simbolico e decisamente basso, esclude la possibilità di un’affiliazione quale indipendente.

Egli infatti, come da lui stesso ammesso in sede di opposizione, può contare “sull’organizzazione amministrativa di TERZ 1 e di __________ per il quale mi vengono fatturati mensilmente CHF 50.” (doc. 5 e contratto di collaborazione per consulenti indipendenti, art. 12, doc. 12a), che consiste nel trasmettere le indicazioni dei fabbisogni del cliente in base a quanto discusso durante la visita e “le collaboratrici inoltrano alle varie compagnie le richieste per avere le migliori offerte. Posso usufruire anche dei locali a __________ o a __________ per eventuali appuntamenti negli uffici” (risposta 2, doc. 3a), ritenuto come non può scegliere il personale amministrativo a sua disposizione (risposta 4, doc. 3a), che lavora per lui in media un’ora al giorno (risposta 5, doc. 3a).

L’utilizzo dei locali commerciali avviene “in base agli appuntamenti presso TERZ 1 in __________ e presso gli Uffici TERZ 1/__________ in __________ dove mi viene fatturato mensilmente un costo di CHF 100.- per l’affitto” (doc. 5; cfr. anche doc. A7).

Ora, il Tribunale federale, in una sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, ha confermato la qualifica di dipendente di un agente che mensilmente, per il personale e la locazione degli uffici, versava un compenso complessivo di fr. 400, di cui fr. 100 per il personale e fr. 300 per l’affitto, ritenendo che l’ammontare così corrisposto non può essere assimilato ad un investimento considerevole, né al pagamento di un salario ad un proprio dipendente (consid. 3.2: “[…] Der Beschwerdeführer betrachtet sich als selbständig erwerbstätig mit eigener Verkaufsorganisation, weil er Geschäftsräume gemietet, im Jahre 2000 wesentliche Investitionen getätigt und sowohl Personal- wie Fahrzeugkosten vollumfänglich selber getragen habe. Zwischen ihm und der Beigeladenen habe eine gleichgeordnete Partnerschaft ohne Weisungsgebundenheit oder Unterordnungsverhältnis bestanden. In arbeitsorganisatorischer Hinsicht - insbesondere betreffend Arbeitsplanung, Präsenzpflicht und Feriengestaltung - sei er unabhängig gewesen. Die Beigeladene habe auch weder einen Arbeitsplatz noch Arbeitsgeräte oder einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren habe er insofern ein Delkredererisiko getragen, als für den Fall, dass ein Kunde der Beigeladenen nicht bezahlt habe, auch keine Provision erhalten habe […]” e consid. 4.1: “[…] Gemäss den unbestritten gebliebenen vorinstanzlichen Feststellungen beliefen sich die unabhängig vom Arbeitserfolg resultierenden Kosten für Miete und Personal indessen auf gerade einmal Fr. 400.- pro Monat (Fr. 300.- für Miete und Fr. 100.- für Personal sowie weitere Kosten). In Bezug auf die vom Beschwerdeführer behaupteten Investitionen stellte die Vorinstanz - gestützt unter anderem auf die Aussagen im Rahmen der nachgeholten Parteibefragung vom 14. Dezember 2015 - fest, diese seien nicht belegt, in ihrem behaupteten Umfang relativ klein und bereits im Jahr 2000 angefallen. Zudem hätten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Ausübung anderer (früherer) Tätigkeiten sowie der Privatnutzung gedient. Mit Blick auf die äusserst geringen - sofern überhaupt belegten - Investitionen und Angestelltenlöhne durfte die Vorinstanz ohne Bundesrecht zu verletzen darauf schliessen, der Beschwerdeführer habe über keine eigene Verkaufsorganisation verfügt, welche auf ein spezifisches Unternehmerrisiko hätte schliessen lassen. Ein solches lässt sich entgegen den Rügen des Beschwerdeführers auch nicht damit begründen, dass er gewisse Auslagen, namentlich die Autospesen, selber zu tragen hatte (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33, Urteil 9C_946/2009 E. 5.2.1). Nichts daran zu ändern vermag der Einwand, gemäss dem Urteil (des Eidg. Versicherungsgerichts) H 208/04 vom 15. April 2005 E. 2.2 sei die Höhe der zu tragenden Geschäftskosten für die Frage der Qualifikation des Reisevertreters als Selbständiger nicht entscheidend. So wurden in besagtem Entscheid die Voraussetzung der Anstellung eigenen Personals bei monatlichen Personalkosten im Umfang von Fr. 1'625.- zwar bejaht und darauf hingewiesen, die Rechtsprechung stelle bezüglich der Personalkosten keine Anforderungen in quantitativer Hinsicht. Dies bedeutet indessen nicht, dass jegliche noch so geringen, unabhängig vom Arbeitserfolg anfallenden Personalkosten - in casu gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen in etwa Fr. 100.- pro Monat - genügen, um auf ein spezifisches Unternehmerrisiko zu schliessen. Immerhin hat denn das damalige Eidg. Versicherungsgericht in E. 1 des besagten Urteils auch darauf hingewiesen, dass das wirtschaftliche Risiko eines Reisevertreters nur dann als solches eines Selbständigerwerbenden zu werten sei, wenn - was im vorliegenden Fall gerade klar nicht zutrifft - beträchtliche Investitionen oder Angestelltenlöhne getragen werden müssten […]”).

Non rilevante, per la vertenza in esame, è invece il contratto di collaborazione con __________, sottoscritto successivamente all’emanazione della decisione su opposizione impugnata del 22 novembre 2021, ossia il 1° gennaio 2022 (doc. A7).

Infatti, è la data della decisione su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4). Eventuali modifiche, successive, dell’attività del ricorrente potranno semmai essere fatte valere tramite un’ulteriore procedura amministrativa.

2.9. Dalle tavole processuali emergono inoltre numerosi ulteriori elementi che fanno propendere per un’attività dipendente dell’assicurato nei confronti della società chiamata in causa (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2 e seguenti).

L’interessato è stato pagato a commissioni (doc. A5), ossia un tipo di remunerazione che, di regola, fa parte del salario determinante. Infatti, per l’art. 7 lett. g OAVS, le provvigioni e le commissioni, per quanto non costituiscano un rimborso spese, vanno assoggettate al prelievo dei contributi paritetici.

L’insorgente, nel 2021, ha svolto la sua attività prevalentemente per TERZ 1, dove ha conseguito un reddito di fr. 13'044.40 e alla quale ha procacciato clienti che intendono concludere contratti assicurativi sulla base di una lista di assicuratori predeterminati dalla società.

Da questa circostanza emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica – tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente – con la società chiamata in causa come pure il fatto che tale attività rappresenta la sua principale fonte di sostentamento dal punto di vista lavorativo (cfr. la sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002 “in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per un'unica committente”). Per il lavoro svolto nel 2021 in favore di __________ ha infatti conseguito un reddito di fr. 4'200 (cfr. doc. A6).

Egli presso i clienti si presenta quale consulente della TERZ 1 (cfr. risposta 1, doc. 3a).

Nel “foglio informativo art. 45 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)” figura che “il consulente alla clientela è il signor RI 1, autorizzazione FINMA […] il quale è collaboratore della società TERZ 1 di __________” e che “TERZ 1 lavora su mandato dei suoi clienti fornendo i servizi pattuiti nella convenzione di brokeraggio e risponde degli errori, della negligenza o delle informazioni errate del suo consulente nell’attività di mediazione” (doc. 3b). Egli fa inoltre firmare ai propri clienti un mandato fiduciario per prestazioni di servizi assicurativi concluso tra il cliente (mandante) e TERZ 1 (mandataria) dove figura anche che “il mandante autorizza la mandataria a rappresentarlo nella gestione del suo portafoglio assicurativo svolgendo tutto quanto necessario alla tutela dei suoi interessi” (allegato doc. 3b). La scheda cliente viene compilata su carta intestata di TERZ 1 (cfr. allegato doc. 3b)

Egli si trova in rapporto di subordinazione con la società. Infatti, nella misura in cui non dovesse seguire un cliente, ad esempio non rispondendo a telefonate o ad email, la società ha il diritto di togliergli il mandato (cfr. risposta 7, doc. 3a). L’art. 13 del contratto prevede che tutte le assenze per malattie, infortunio oppure vacanze devono essere immediatamente comunicate all’ufficio della ditta in modo che si possa organizzare il sostegno ed eventualmente il sostituto. Egli deve inserire la propria assenza nelle risposte automatiche della posta elettronica e comunicare che in caso di bisogno il cliente può rivolgersi telefonicamente all’ufficio oppure via email all’indirizzo della TERZ 1 (__________).

Inoltre, a rafforzare ancora maggiormente la subordinazione del ricorrente nei confronti della società chiamata in causa, vi è la circostanza che quest’ultima non ha ancora versato le commissioni all’assicurato (doc. A5): se l’interessato fosse un indipendente, l’importo gli andrebbe versato indipendentemente dalla qualifica del suo statuto.

Non va poi dimenticato che secondo il contratto la remunerazione “si basa su provvigioni di acquisizioni (commissione unica) e/o courtage, ossia provvigione annua generata dal portafoglio delle polizze concluse o semplicemente gestite da” TERZ 1 ma procacciate dal ricorrente. La società “versa al consulente una percentuale su base annua (…) delle commissioni versatele dalle compagnie assicurative generate dalla clientela attribuita da” TERZ 1 all’insorgente. “La commissione verrà versata il mese successivo dell’incasso da parte di TERZ 1, in modo da poter controllare e verificare per tempo eventuali errori o dimenticanze nella provvigione da parte delle compagnie”.

All’assicurato viene poi tolto il 10% delle commissioni fino al raggiungimento di un importo di fr. 6'000.-. “Questo importo rimane alla ditta quale garanzia in caso di storni dopo l’eventuale rescissione” del contratto di collaborazione e trascorsi 36 mesi dal termine del rapporto di lavoro, verrà eseguito un conteggio a conguaglio verificando eventuali importi a debito o a credito (cfr. art. 7.4 del contratto).

Per cui, le provvigioni delle compagnie assicurative vengono dapprima versate alla società che poi versa all’interessato la quota di sua spettanza. Egli non fattura direttamente ai clienti e non riceve direttamente la remunerazione.

Se il ricorrente non ottiene alcuna provvigione si trova nella medesima situazione di un dipendente il cui datore di lavoro non è in grado di pagare il salario. La possibile perdita della provvigione dovuta all’insolvenza del cliente non rappresenta un rischio delcredere (sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2.1 con riferimento alla sentenza 9C_675/2015 del 16 maggio 2016, consid. 4.3).

Infine, il contratto di collaborazione tra le parti contiene pure una clausola di divieto di concorrenza (art. 10). L’interessato necessita dell’autorizzazione scritta di TERZ 1 per poter esercitare la medesima attività per altre persone e/o società.

La circostanza che l’interessato può organizzarsi liberamente per quanto concerne l’orario di lavoro ed il suo lavoro non è un motivo sufficiente per qualificarlo quale indipendente, essendo usuale nell’ambito della sua attività (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

L’indicazione contenuta nel contratto secondo la quale l’insorgente deve affiliarsi come indipendente ed il fatto che non è assicurato contro gli infortuni o la perdita di guadagno in caso di malattia tramite la TERZ 1, non è determinante poiché è in funzione della LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il rapporto di lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

2.10. Per quanto concerne il mandato ottenuto da __________ (doc. 6), grazie al quale l’interessato ha conseguito un importo di fr. 4'200 nel 2021, citato per la prima volta con il ricorso, va invece rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nel caso di specie oggetto del contendere è il rapporto tra il ricorrente e la TERZ 1. La collaborazione con __________ esula dall’oggetto del contendere e comunque, alla luce dei numerosi elementi in favore dell’attività dipendente, non è atto a sovvertire la qualifica dello statuto dell’insorgente nei confronti della società chiamata in causa.

Come indicato dalla Cassa in sede di risposta, l’amministrazione si esprimerà separatamente su questo rapporto di lavoro dopo gli approfondimenti e gli accertamenti del caso.

2.11. Infine, la circostanza secondo cui __________ di __________ e __________ di __________ sarebbero affiliati come indipendenti malgrado operino nei medesimi rami di attività dell’insorgente e con identiche condizioni, a prescindere dal fatto che nulla è dato sapere circa la loro effettiva attività e le modalità con la quale essi lavorano, va evidenziato come non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

In proposito si osserva che in una sentenza 9C_561/2016 del 27 marzo 2017 (cfr. anche sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008, consid. 5; sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003), l’Alta Corte, al consid. 7.2, ha ribadito la propria costante giurisprudenza:

" (…) On ajoutera que, de toute façon, la recourante ne peut valablement se prévaloir du principe de l'égalité de traitement en l'espèce dès lors que ce principe cède - en général - le pas à celui de la légalité de l'activité administrative. Or, afin de pouvoir se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, alors que celle-ci a été correctement appliquée à son cas mais pas à d'autres, encore faut-il démontrer que l'administration a fait de l'inobservation de la loi une pratique constante sur laquelle elle n'a pas l'intention de revenir (sur le principe d'égalité dans l'illégalité, cf. p. ex. ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61), ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce.”

In concreto, dalla risposta di causa, dove la Cassa ha affermato che “eseguirà prossimamente un riesame delle persone citate alfine di verificarne la situazione contributiva” (doc. III, punto 10),

emerge la volontà di trattare tutti gli assicurati allo stesso modo e dunque l’amministrazione ha chiaramente manifestato l’intenzione di non voler seguire un’altra prassi, non conforme alla legislazione e alla giurisprudenza federali.

2.12. Ritenuto che gli elementi a favore di un’attività dipendente, nel preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore dell’attività indipendente, la decisione su opposizione va confermata.

2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 10 gennaio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5).

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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