Raccomandata
Incarto n. 30.2021.8-9
TB
Lugano 20 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2021 di
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2021 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con tre distinte decisioni su opposizione del 9 gennaio 2020 (contenute nei plichi formanti i doc. 8, 9 e 10) la Cassa CO 1 di __________ ha confermato le decisioni formali del 14 agosto 2019 (doc. 8) e del 13 settembre 2019 (docc. 9 e 10) con cui ha condannato __________, 1953, a risarcire la Cassa di Fr. 1'716,90 rispettivamente di Fr. 2'292,75 e di Fr. 30'040,30 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati per gli anni 2015 e 2016 quale organo formale di tre società.
Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato e la Cassa di compensazione, non ricevendo il pagamento integrale degli importi richiesti nemmeno dopo il richiamo del 12 maggio 2020 (plichi doc. 8, 9 e 10), il 20 luglio 2020 (plichi doc. 8-10) ha inoltrato al competente Ufficio una domanda di esecuzione per gli importi dovuti.
1.2. Il __________ 2020 __________ è deceduto e la Cassa di compensazione ha accertato presso la Pretura di __________ (doc. 5A) che la moglie e il figlio erano i suoi unici eredi, perciò, il 18 dicembre 2020 (doc. 3 e 4), ha emanato due distinte decisioni con cui ha comminato ad entrambi, ritenendoli debitori solidali, di pagare entro il 18 gennaio 2021 le fatture relative alle decisioni risarcitorie concernenti il marito rispettivamente il padre, ammontanti a Fr. 34'299,85.
1.3. Con un'unica decisione su opposizione del 20 aprile 2021 (doc. V/1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 1° febbraio 2021 (doc. 2) formulata congiuntamente dagli eredi dell'assicurato per il tramite dell'allora patrocinatore.
L'amministrazione ha ricordato di avere ritenuto il defunto __________ responsabile del mancato pagamento dei contributi sociali e che le tre procedure di risarcimento danni avviate nei suoi confronti sono sfociate in altrettante decisioni, cresciute incontestate in giudicato e divenute quindi esecutive.
Le successive decisioni del 18 dicembre 2020 emanate nei confronti dei suoi eredi si basano sull'art. 43 OAVS e sull'art. 560 CC, in virtù dei quali il debito contributivo passa agli eredi del debitore dei contributi, salvo eccezioni qui non date.
Ritenuto che la giurisprudenza federale ha stabilito che il debito risultante dall'art. 52 LAVS passa agli eredi del responsabile che non hanno rinunciato alla successione, accertato presso la competente Pretura che la moglie e il figlio sono gli unici eredi del defunto assicurato, gli stessi sono tenuti singolarmente e in via solidale al pagamento di Fr. 34'299,85.
In merito alla richiesta degli opponenti di ricevere informazioni sull'esito delle procedure da essa intraprese nei confronti delle altre persone condannate in solido al risarcimento degli importi in questione, la Cassa non ha ritenuto adempiuti i presupposti per divulgare dati personali a terzi (art. 50a cpv. 4 lett. b LAVS).
1.4. Il 21 maggio 2021 (doc. I) RI 1 e il figlio RI 2 si sono rivolti al TCA con un unico ricorso avente identico tenore dell'opposizione, chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di liberarli da ogni obbligo di pagamento.
Essi hanno esposto la giurisprudenza sulla responsabilità di un organo societario riguardo al mancato pagamento dei contributi sociali e contestato l'addebito di grave negligenza da parte del marito rispettivamente padre stanti i suoi importanti disturbi di salute presenti da anni, che l'hanno portato all'istituzione di una curatela. Egli era stato però indotto da terze persone a diventare gerente e amministratore di società senza che questa funzione fosse realmente esercitata a causa del suo grave stato di salute.
Inoltre, gli eredi hanno contestato di doversi fare carico degli importi richiesti, rilevando che tali somme non erano state trattenute dal de cujus, ma da altre persone. Pertanto, esse non capiscono per quale motivo il danno causato alla Cassa da altre persone che si sono approfittate del loro congiunto debba essere ora risarcito attingendo alla massa ereditaria. I ricorrenti hanno perciò chiesto all'amministrazione di agire affinché incassi il dovuto da quelle persone e di informarli sui passi intrapresi nei loro confronti, ma essa non ha voluto dare alcun riscontro. Non è ammissibile che venga richiesto il pagamento di un preteso debito solidale con altre persone, ma che poi essi non possano essere informati se il pagamento del debito sia avvenuto.
1.5. Nella risposta del 14 giugno 2021 (doc. VI) la Cassa CO 1 ha proposto al Tribunale di respingere il ricorso, ricordando che la sua pretesa creditoria di Fr. 34'299,85 si fonda sulle decisioni su opposizione emesse in virtù dell'art. 52 LAVS nei confronti del defunto __________ in relazione a tre società per le quali non sono stati pagati i contributi sociali.
L'amministrazione ha rilevato che i ricorrenti hanno riproposto le medesime censure sulle quali essa si è già espressa in merito alla responsabilità del de cujus e sui motivi di discolpa sollevati dall'interessato e concernenti il suo stato di salute.
1.6. Gli insorgenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se gli eredi di __________ sono tenuti a pagare i contributi sociali da esso non versati in qualità di organo formale di tre società.
2.2. Nell'evenienza concreta __________, marito e padre dei ricorrenti, è stato ritenuto solidalmente responsabile dalla Cassa CO 1 del mancato pagamento di contributi sociali per gli anni 2015 e 2016.
Le relative tre decisioni di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS promosse il 14 agosto 2019 e il 13 settembre 2019 dalla Cassa nei suoi confronti in qualità di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o di gerente, in via solidale con altri organi societari, sono state confermate il 9 gennaio 2020 (docc. 8-10) da tre distinte decisioni su opposizione, che non sono state impugnate ulteriormente e che sono quindi divenute esecutive (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA).
__________ non ha versato l'importo di Fr. 34'299,85 dovuto a titolo di risarcimento danni e, con il suo decesso avvenuto pochi mesi dopo, a fine 2020 l'amministrazione si è rivolta ai suoi eredi per recuperare questa somma. La moglie e il figlio hanno contestato che vi sia stata una grave negligenza da parte del defunto nel mancato pagamento degli oneri sociali, non essendo egli in grado di gestire gli affari societari a causa degli importanti disturbi di salute che l'affliggevano.
Il TCA rileva che la questione relativa alla responsabilità di __________ di rispondere del danno cagionato alla Cassa di compensazione per gli anni 2015 e 2016 è stata definitivamente risolta con l'emanazione delle tre decisioni su opposizione del 9 gennaio 2020, perciò tale censura deve essere dichiarata in specie inammissibile, non potendo più essere rimesso qui in discussione il merito di quelle vertenze, ormai cresciute (incontestate) in giudicato. In quelle occasioni l'assicurato è stato ritenuto debitore dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalle tre società di cui era organo formale.
Resta dunque da verificare la legittimità dell'azione rivolta dalla Cassa di compensazione nei confronti degli eredi legali, i quali hanno sostenuto che gli importi fatti valere dalla Cassa nei loro confronti vanno piuttosto pretesi dalle persone che hanno causato il danno e che si sono approfittate del loro familiare e che sono anch'esse state condannate a risarcire lo scoperto.
2.3. L'art. 560 cpv. 1 CC prevede che gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
Il diritto delle successioni è retto dal principio della successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).
Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus (c'è, in altre parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de cujus e i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l'erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un atto positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56).
Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer, op. cit., n. 37 pag. 58 e art. 603 CC).
Per questo motivo la legge prevede diversi mezzi per proteggersi; in particolare la rinuncia della successione, la richiesta del beneficio d'inventario o la liquidazione d'ufficio (Steinauer, op. cit., n. 38 pag. 58).
Per l'art. 566 CC gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.
Giusta l'art. 580 cpv. 1 CC, l'erede che ha facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. Ogni erede può chiedere la liquidazione d'ufficio, anziché rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario (art. 593 cpv. 1 CC).
Infine, per l'art. 43 OAVS se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso, riservati gli art. 566 CC (rinuncia), 589 CC (accettazione con beneficio d'inventario) e 593 CC (liquidazione d'ufficio).
2.4. Va ancora evidenziato che con sentenza 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 in ambito di responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS, in un caso in cui gli eredi contestavano di dover essere ritenuti debitori di contributi sociali che al momento del decesso del de cujus neppure esistevano, l'Alta Corte ha affermato:
" (…)
Oggetto del contendere è in primo luogo proprio questa questione - giuridica - della trasmissibilità agli eredi degli obblighi di risarcimento danni fondati sull'art. 52 LAVS e, in secondo luogo, il tema della fondatezza nel merito della pretesa.
3.1 Anche in sede federale l'insorgente incentra la propria tesi difensiva sull'inammissibilità di una estensione agli eredi della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS. Rileva in particolare che, in assenza di una specifica base legale - che per contro è prevista dall'art. 12 LIFD per la successione nei diritti e negli obblighi fiscali del contribuente -, un obbligo fondato sul diritto pubblico non può trasmettersi per via successoria. Si oppone quindi ugualmente a un'applicazione, anche solo per analogia, del principio della successione universale posto dall'art. 560 cpv. 2 CC. A sostegno della sua posizione richiama diverse tesi dottrinali. Osserva pure che la responsabilità dell'art. 52 LAVS avrebbe chiari connotati di natura punitiva e che essendo di natura strettamente personale dovrebbe estinguersi con la morte del colpevole. Fa inoltre valere che alla data del decesso del marito il debito nemmeno esisteva e che pertanto gli eredi non avevano motivo di chiedere il beneficio d'inventario (art. 580 CC). Ritenendo la pronuncia impugnata contraria alla presunzione di innocenza, al principio di legalità e al diritto a un processo equo, la ricorrente domanda di rivedere la prassi in materia sviluppata dal Tribunale federale (delle assicurazioni) e da ultimo confermata in DTF 129 V 300.
3.2 Secondo il sistema istituito dall'art. 560 cpv. 2 CC, gli eredi acquistano a titolo universale tutti gli elementi trasferibili del patrimonio del de cuius. Rientrano in questa categoria l'insieme dei rapporti giuridici che non sono strettamente legati alla persona del defunto e in particolare quelli derivanti dal diritto delle obbligazioni. Così, gli eredi riprendono gli obblighi risultanti da un atto illecito commesso prima del decesso, anche se il debito non esisteva ancora in quel momento. Poco importa quindi che la commissione dell'atto illecito e la realizzazione del danno siano intervenute in date diverse. L'importante è che l'atto illecito sia stato commesso quando il responsabile era ancora in vita (DTF 103 II 330 consid. 3 pag. 334).
3.3 Come rettamente osservato dalla Corte cantonale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha sempre applicato il principio della successione ereditaria - istituito per gli obblighi derivanti da un atto illecito - all'obbligo di risarcimento del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS. A ben vedere, le basi per tale concezione sono state gettate nel 1970, allorquando qualificandolo come un principio generale del diritto (amministrativo) applicabile - in mancanza di espressa disposizione contraria - anche in ambito LAVS, ha stabilito che il principio della successione universale si estende(va) ugualmente ai debiti di diritto pubblico nella misura in cui questi sono di natura patrimoniale (DTF 96 V 72 consid. 1 pag. 74). A sostegno della sua tesi, la Corte federale aveva ricordato in quella occasione come tale volontà fosse desumibile anche dall'art. 43 OAVS nella misura in cui il legislatore federale aveva disposto che, riservati gli articoli 566, 589 e 593 del CC, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti fino al giorno del decesso se la persona tenuta a pagare i contributi muore.
Questa posizione è quindi stata confermata nel 1993 in DTF 119 V 165, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito che il debito risultante dall'art. 52 LAVS passa agli eredi del responsabile che non abbiano rinunciato alla successione. Sei anni più tardi, la stessa Corte ha ribadito i concetti precedentemente sviluppati precisando che l'obbligo risarcitorio dell'art. 52 LAVS passa agli eredi che hanno accettato l'eredità indipendentemente dal fatto che la decisione amministrativa di riparazione del danno sia stata emessa prima o dopo il decesso del datore di lavoro responsabile. Parimenti ha sottolineato che, dal profilo dell'AVS, la questione della copertura di un danno non riveste alcun carattere penale (sentenza H 279/97 del 14 giugno 1999 consid. 3a, in SVR 2000 AHV n. 16 pag. 49). Da ultimo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la propria prassi in materia nel 2003 in DTF 129 V 300, in cui ha ribadito che l'obbligo di risarcire il danno giusta l'art. 52 LAVS a dipendenza della responsabilità del de cuius per la sua qualità di organo della persona giuridica fallita si trasferisce agli eredi.
3.4 È vero, come osserva G. nel suo ricorso, che parte della dottrina (segnatamente: Ivo Schwander, in Basler Kommentar, 3a ed., 2007, n. 8 all'art. 560 CC) sembrerebbe sostenere la tesi contraria, in base alla quale, in mancanza di una espressa base legale, gli obblighi di diritto pubblico del de cuius non si trasmettono agli eredi. Tuttavia, tale tesi non fa l'unanimità. Anzi, vi sono numerosi autori che sostengono (implicitamente) la posizione assunta dal Tribunale federale delle assicurazioni nella predetta prassi.
Così per Tarkan Göksu (in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 11 all'art. 560 CC) i debiti pecuniari di diritto pubblico già scaduti al momento del decesso o che sono comunque stati definiti per un periodo precedente al decesso sono soggetti alla successione universale perché non vi sarebbe valido motivo per trattarli diversamente dai crediti di diritto pubblico (cfr. ad esempio la sentenza 1C_106/2008 del 24 settembre 2008 consid. 6.3.4, in Zbl 109/2008 pag. 614, in relazione alla trasferibilità agli eredi della pretesa per torto morale fondata sulla legge concernente l'aiuto alle vittime di reati) o dai debiti di diritto privato. Similmente, André Grisel (A propos de la succession en droit public: le transfert des droit et des obligations des administrés, in Miscellanea Henri Zwahlen, 1977, pag. 297 segg., pag. 321) osserva che in mancanza di norme di diritto pubblico, le disposizioni di diritto privato si applicano per analogia al trasferimento, per causa di morte, delle pretese e degli obblighi pubblici. Anche Jean Nicolas Druey (Grundriss des Erbrechts, 5a ed. 2002, § 13 n. 20) sembra di principio sposare la tesi della trasferibilità (ereditaria) delle posizioni di diritto pubblico. E pure Hans Michael Riemer (Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, in recht 2006 pag. 26 segg., pag. 31), citato dalla ricorrente a sostegno della propria posizione, in realtà non si oppone, in assenza di regolamentazione specifica, a un'applicazione per analogia dell'art. 560 cpv. 2 CC nel diritto pubblico se tale applicazione non contrasta con (altri) principi del diritto pubblico.
3.5 Di conseguenza, anche alla luce di questi pareri dottrinali, il fatto che l'art. 12 LIFD preveda espressamente la successione fiscale degli eredi per i diritti e gli obblighi del contribuente (ma non per le sanzioni a carattere penale: cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Letter-Schwanz contro Svizzera del 29 agosto 1997, Recueil CourEDH 1997-V pag. 1509, n. 53), non significa necessariamente che, in assenza di un'espressa base legale, l'art. 560 cpv. 2 CC non possa applicarsi per analogia alla responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 52 LAVS.
3.6 Del resto non va dimenticato che l'art. 52 LAVS costituisce una norma speciale del diritto federale sulla responsabilità. Infatti, il datore di lavoro - con l'obbligo di riscossione, di versamento e di conteggio dei contributi paritetici - assume una posizione di organo esecutivo in diversi settori del diritto assicurativo sociale federale. Esso soggiace pertanto al diritto federale sulla responsabilità. Per questa ragione, sebbene la legge sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali del 14 marzo 1958 (LResp; RS 170.32) concerna la responsabilità della Confederazione nei confronti di terzi danneggiati, mentre l'art. 52 LAVS abbia per oggetto la responsabilità interna del datore di lavoro responsabile, le norme generali della LResp vanno prese in considerazione anche ai fini interpretativi dell'art. 52 LAVS (DTF 122 V 185 consid. 3b pag. 187; 114 V 219 consid. 3b pag. 220 con riferimenti). Ciò vale pure nel caso in cui il diritto sulla responsabilità nell'AVS non disciplini una determinata questione giuridica. In particolare, sono applicabili per analogia le disposizioni del CO sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 9 cpv. 1 LResp). Anche per questo motivo, dunque, l'applicabilità - anche solo per analogia e altrimenti pacifica per le normali obbligazioni derivanti da atto illecito (v. sopra, consid. 3.2) - dell'art. 560 cpv. 2 CC alla presente fattispecie non appare errata.
3.7 In tali circostanze, non si realizzano i presupposti per procedere a un cambiamento di giurisprudenza e per scostarsi dalla costante prassi in materia. Per essere compatibile con il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. un cambiamento di giurisprudenza deve infatti fondarsi su motivi oggettivi, quali una conoscenza più approfondita dell'intenzione del legislatore, la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della concezione giuridica (v. DTF 134 V 359 consid. 8.1 pag. 366 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza non potrebbe in effetti essere mantenuta una prassi che si sia rivelata erronea o la cui applicazione abbia condotto a ripetuti abusi (DTF 133 V 37 consid. 5.3.3 pag. 39; 132 V 357 consid. 3.2.4.1 pag. 360 e riferimenti). Per quanto poc'anzi esposto, queste condizioni non sono date.".
2.5. Questi concetti sono stati ripresi nelle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC), edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° gennaio 2021, stato al 1° gennaio 2021, al capitolo 5.2 sul Trasferimento del debito contributivo per via di successione.
Per il N. 1060 DRC, il debito contributivo passa agli eredi del debitore dei contributi, secondo le regole del diritto successorio e per successione universale (art. 560 CC). Gli eredi assumono la situazione giuridica del debitore defunto (art. 43 OAVS).
Giusta il N. 1061 DRC, gli eredi sono solidalmente responsabili dei contributi dovuti dal defunto fino al suo decesso (art. 560 cpv. 2 CC). Possono difendersi in via giudiziaria.
Secondo il N. 1062 DRC, sono fatti salvi i casi in cui gli eredi rinunciano alla successione (art. 566 segg. CC), accettano la successione soltanto con beneficio d'inventario (art. 588 segg. CC) o chiedono la liquidazione d'ufficio (art. 593 segg. CC).
Tuttavia, con la rendita vedovile, anche in caso di rinuncia alla successione, possono essere compensati i contributi personali dovuti dal coniuge defunto o dal partner registrato defunto, ma non i contributi paritari di cui il defunto era debitore in qualità di datore di lavoro (N. 1063 DRC).
In virtù del N. 1064 DRC, il fatto che i contributi dovuti non siano stati fissati mediante decisione prima del decesso non ha alcuna influenza sul trasferimento del debito contributivo agli eredi.
Infine, considerato il carattere accessorio della pretesa di interessi di mora, gli eredi tenuti a rispondere solidalmente del pagamento dei contributi relativi alle assicurazioni sociali secondo l'art. 43 OAVS devono rispondere anche degli interessi di mora dovuti su tali contributi (N. 1065 DRC).
2.6. In concreto, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta e rilevato che l'11 dicembre 2020 (doc. 5A) la Pretura di __________ ha comunicato alla Cassa di compensazione che gli unici eredi del defunto __________ sono la moglie RI 1 e il figlio RI 2, in applicazione dell'art. 43 OAVS è a giusta ragione che l'amministrazione ha chiesto loro il pagamento dei contributi sociali rimasti insoluti.
Infatti, quali eredi legali i ricorrenti, non avendo fatto capo a nessuna delle possibilità loro concesse dagli artt. 566 CC (rinuncia), 589 CC (accettazione con beneficio d'inventario) e 593 CC (liquidazione d'ufficio) hanno acquisito, ex lege, di principio, la totalità degli attivi e dei passivi della successione relitta dal defunto __________ e pertanto rispondono, salvo eccezioni, dei debiti della stessa con tutto il loro patrimonio (STCA 30.2012.12 dell'8 ottobre 2012, consid. 2.5).
I ricorrenti non possono perciò sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta. In queste condizioni, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha chiesto agli eredi di pagare, in via solidale, gli importi in arretrato del defunto marito/padre.
2.7. In merito alla richiesta degli insorgenti affinché la Cassa si attivi nei confronti degli altri debitori solidali per recuperare i contributi non ancora versati a titolo di risarcimento danni, va rilevato che l'art. 52 cpv. 1 LAVS dispone che il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.
Giusta l'art. 52 cpv. 2 LAVS se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno.
La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale (art. 52 cpv. 4 LAVS).
La Cassa di compensazione ha in effetti emanato tre decisioni di risarcimento danni (il 14 agosto 2019 e il 13 settembre 2019) nei confronti di __________, per un importo totale dovuto di Fr. 34'299,85. Per due delle tre società per le quali egli non ha versato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, l'amministrazione l'ha ritenuto debitore in via solidale con altre persone e ciò conformemente al citato art. 52 cpv. 2 LAVS.
Per quanto concerne la solidarietà e la responsabilità dei debitori, l'art. 144 cpv. 1 CO dispone che il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.
Inoltre, per l'art. 144 cpv. 2 CO tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione.
Nel 2019 e nel 2020 la Cassa di compensazione ha stabilito che __________ era tenuto, solidalmente, al pagamento dei contributi sociali rimasti impagati nella misura di Fr. 34'299,85.
Con il suo decesso, verso fine 2020 l'amministrazione ha preteso dai suoi eredi legali il versamento del medesimo importo. Ciò significa che, fino a quel momento, il debito contributivo non era ancora stato saldato né in parte né totalmente non solo dal diretto interessato, ma neppure dai suoi debitori solidali.
Con la risposta di causa l'amministrazione ha confermato che l'importo da restituire dai ricorrenti, in via solidale, è rimasto immutato ed è di complessivi Fr. 34'299,85.
Ne discende che, fino a quel momento, dagli altri debitori solidali del marito/padre la Cassa non ha verosimilmente recuperato alcunché. Qualora riuscisse nell'intento, è evidente che essa non si arricchirà incassando i contributi insoluti sia dagli attuali ricorrenti sia dai debitori solidali del de cujus, altrimenti violerebbe il senso e lo scopo dell'art. 52 LAVS e dell'art. 144 CO.
2.8. A quest'ultimo riguardo, è corretto che l'amministrazione non abbia fornito ragguagli più dettagliati ai qui ricorrenti, ritenuto come, in deroga all'obbligo di mantenere il segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA), senza che i diretti interessati abbiano dato il loro consenso scritto non è possibile per l'amministrazione divulgare i dati personali degli altri debitori solidali elencati nelle decisioni di risarcimento danni (art. 50a cpv. 4 lett. b primo periodo LAVS).
Nemmeno vi sono motivi per presumere che la comunicazione di queste informazioni sia nell'interesse della moglie e del figlio del defunto debitore (art. 50a cpv. 4 lett. b secondo periodo LAVS), giacché non va dimenticato che tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). È quindi soltanto quando sarà riuscita ad incassare l'intero ammontare stabilito a titolo di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS che la Cassa di compensazione potrà ritenere saldato il debito di __________ e dunque ritenere liberati i suoi eredi da ogni obbligo risarcitorio.
2.9. Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va integralmente confermato.
2.10. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti