Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2021.22
Entscheidungsdatum
14.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 30.2021.22

cs

Lugano 14 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 (recte: 29) dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 dicembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 14 ottobre 2021 (doc. A2), confermata dalla decisione su opposizione del 2 dicembre 2021 (doc. A5), la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di RI 1, nato nel 1951, tendente alla rinuncia della rendita AVS, affermando:

" (…)

  1. Quale persona nata il __________ 1951, mediante il formulario ufficiale, in data 18 dicembre 2015 ha presentato la richiesta di una rendita di vecchiaia con l’opzione di posticipare il versamento della stessa.

  2. Con scritto del 15 febbraio 2021 ha però espresso la volontà causa gravi difficoltà economiche, di rinunciare alla succitata prestazione. Questa intenzione è stata controfirmata anche da parte del coniuge.

In data 19 febbraio 2021 la Cassa si è così rivolta (marg. 1038 DR) all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in seguito UFAS) e, sulla scorta del parere di quest’ultimo, il 14 ottobre 2021 l’amministrazione le ha notificato una decisione formale con la quale ha respinto la richiesta di rinuncia alla rendita di vecchiaia.

  1. (…)

  2. Prima di entrare nel merito dell’opposizione va innanzi tutto rilevato che con il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore gli accordi tra la Svizzera e l’UE, fra i quali anche l’accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

Stando all’art.23 del Reg. CE 883/2004, dal momento in cui una persona diventa beneficiaria di una rendita di vecchiaia svizzera, per la copertura delle spese mediche essa è obbligata ad affiliarsi presso una cassa malati svizzera. In effetti, dal momento in cui un assicurato che sottostà alla regolamentazione europea riceve una prestazione dal paese di domicilio, la competenza per ciò che concerne l’affiliazione all’assicurazione malattia deve essere determinata in base alle disposizioni comunitarie.

Da quella data, infatti, in base alle regole di coordinamento comunitario riprese dall’accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato dalla Svizzera e l’Unione europea, è espressamente previsto che una persona che matura il diritto ad una rendita dal paese in cui risiede deve essere assicurata in tale paese per il rischio malattia, anche se questa prestazione è esigua in rapporto ad un’altra, più elevata, versatale da un altro paese.

  1. (…)

A seguito del nostro scritto del 2 febbraio 2021, nella quale le abbiamo indicato che il limite massimo per differire la prestazione stava giungendo a termine, con sua risposta del 15 febbraio 2021, lei ha domandato di rinunciare alla rendita di vecchiaia svizzera poiché l’obbligo d’assoggettamento all’assicurazione malattia svizzera vanificava in termini finanziari l’apporto della prestazione di vecchiaia.

La concessione di tale prestazione, alla luce della sopraccitata disposizione comunitaria, ripresa dall’accordo sulla libera circolazione delle persone, implica di conseguenza per lei, una nuova attribuzione per quel che attiene la copertura delle spese mediche, garantita dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) mediante affiliazione a una cassa malati svizzera e non più a carico dell’analoga istituzione italiana.

Allo scopo di evitare il verificarsi di questa evenienza, lei ha così indirizzato alla Cassa formale richiesta di rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera.

Ora, l’articolo 23 cpv. 1 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) stabilisce che l’avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. Per il capoverso 2 la rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure si propongono di eludere le prescrizioni legali.

Dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che la rinuncia alla prestazione AVS svizzera è in contrasto con il disposto legale di cui all’articolo 23 cpv. 2 LPGA: in effetti, con essa lei intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritte dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – UE, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero.” (doc. A5)

1.2. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

1.3. In seguito al decreto di completazione del Giudice delegato del TCA (doc. II), RI 1 ha emendato il proprio ricorso, rilevando di beneficiare di una pensione italiana di anzianità dal 2013, maturata con __________. Dal 2013 al 2020 è stato assicurato presso __________, pagando premi annui, per lui e sua moglie, di fr. 12'000. “Nell’esclusivo intento di risparmiare questo importo, per me oggi significativo, ho richiesto l’iscrizione LAMal – KVG cui ritengo di poter accedere per via della copertura __________”.

Il ricorrente afferma di aver ricevuto da parte del __________, __________ __________ del __________, i dati in cui si conferma il nulla osta della __________ e della __________ per affiliarsi in Italia.

È quindi stato iscritto all’Istituzione Comune LAMal-KVG dal 23.10.2020. L’__________ ha però sollevato obiezione in quanto la rendita di vecchiaia costituisce un reddito e quindi un impedimento all’assistenza LAMal. Ha quindi chiesto di rinunciare alla rendita AVS per l’evidente sproporzione tra le condizioni di assistenza __________ e KVG, allegando la documentazione necessaria, compresa una dichiarazione del . L’ ha però respinto la richiesta. Il ricorrente chiede di accettare la sua rinuncia alla rendita AVS, di fr. 101 al mese, consentendo il mantenimento dell’iscrizione alla LAMal-KVG.

1.4. Con risposta del 12 gennaio 2021 (recte: 2022) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.5. Con scritto pervenuto al TCA il 24 gennaio 2022 (doc. VII), l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VII). Egli, rilevato che la __________ non ha ancora fornito la risposta auspicata, ha chiesto una dilazione dei termini per produrre il citato documento.

1.6. Il 24 gennaio 2022 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per produrre la documentazione in questione (doc. VIII), mentre il 25 gennaio 2022 ha interpellato l’UFAS in relazione ad una lettera del 29 settembre 2021, contenuta nell’incarto della Cassa, in cui l’autorità di sorveglianza afferma:

" (…) Interpellate a proposito degli eventuali effetti sui loro interessi delle rinunce alle rendite di vecchiaia svizzere, fino agli inizi del 2021 le autorità italiane avevano espresso l’esigenza di verificare questo genere di richieste caso per caso. Questa prassi, che implicava che ciascuna persona che domandava di rinunciare alla sua rendita AVS doveva ottenere una liberatoria senza condizioni dalle autorità italiane competenti, ora non è più valida.

Infatti, dal 22 marzo 2021 le autorità italiane, tramite la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ci hanno trasmesso una presa di posizione ufficiale secondo la quale l’Italia non può in nessun caso – e indipendentemente dallo Stato membro da cui è emanata – accettare qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni che abbia come fine il sottrarsi all’obbligo di assoggettamento all’assicurazione malattia del Paese di domicilio. Questa nuova prassi prevede dunque che qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni sia sistematicamente rifiutata escludendo a priori qualsiasi contatto delle persone che domandano la rinuncia con gli organi di collegamento e le istituzioni italiane (…).”

Questo Tribunale ne ha chiesto la produzione, per poterla sottoporre alle parti in causa alfine di garantire loro il diritto di essere sentite (doc. IX).

1.7. Con scritto datato 4 gennaio 2022 e pervenuto al TCA il 7 febbraio 2022, il ricorrente ha chiesto un’ulteriore proroga, rilevando che l’istituzione comune LAMal ha disdetto l’affiliazione con effetto al 1° febbraio 2022 e rilevando che da parte del __________ si è ancora in attesa di una risposta (doc. X).

1.8. Il 7 febbraio 2022 il Tribunale ha prorogato, per l’ultima volta, il termine in questione di 10 giorni (doc. XI).

1.9. Con scritto del 7 febbraio 2022, trasmesso alle parti per osservazioni, l’UFAS ha affermato:

" (…) L’art. 71 par. 1 del Regolamento (CE) n° 883/2004 stipula che la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la Commissione europea, è composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri. Questo agente governativo e la sua delegazione rappresentano le autorità competenti nazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai sensi dell’art. 1 lett. m del Regolamento (CE) n° 883/2004.

Le delegazioni possono trasmettere delle note all’intenzione della Commissione amministrativa che sono poi presentate e discusse in occasione delle riunioni plenarie. Queste note sono dei documenti interni alla Commissione amministrativa, rispettivamente alla Commissione europea che ne assicura la funzione di segreteria al fine di preparare le riunioni. Questi documenti non sono concepiti per essere resi pubblici.

Una nota del marzo 2021 redatta dalla delegazione italiana presso la Commissione amministrativa concerne effettivamente la posizione italiana in rapporto alle domande di rinuncia alla rendita svizzera nelle situazioni transfrontaliere con l’Italia. Il contenuto di questa nota corrisponde a una comunicazione delle autorità competenti italiane in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale indirizzata ai loro omologhi svizzeri, ovvero l’UFAS. Nel corso della successiva riunione della Commissione amministrativa, l’Italia ha confermato la sua posizione e la Svizzera ha, da parte sua, attestato d’averne tenuto conto modificando in conseguenza la sua pratica. Qui di seguito può consultare alcuni estratti della detta nota nei quali è spiegata la posizione italiana:

<< It is of common knowledge that under the Swiss legislation if for example persons submitting before the Swiss institution requests to waive their pension this allowed provided that this is not detrimental to the interests of the insurance institutions.

In such cases the principle of assimilation of facts under art. 5 of Reg. EC 883/2004 applies, i.e. the interests of insurance institutions of other Member States are considered equivalent to the interests of the Swiss institutions. For this reason the relevant Liaison Bodies of the Member State concerned shall be consulted in order they explicitly certify their agreement or refusal to such requests of exemption of the insured persons from the Swiss social security benefits, in full knowdlege of the situation and its consequences. […]

When it comes to Italy we receive by ordinary letters from the applicants themselves according to the Swiss insurance advice, but in some cases we are consulted also via the Swiss insurance about the intention of their insured to be exempted from the Swiss social security benefits.

In regard of Italy such consultation should be addressed not only to the __________ (benefits in kind) but also to the __________ (benefit in cash) as these social security fields are strictly interconnected.

On the ground of the above remarks Italy would like to make it clear that under no circumstances can agree on such requests, irrespective which is the Member State of affiliation they come from. Therefore any requests of exemption we receive is systematically rejected from the outset and the applicants are discouraged from contacting any Italian Liaison Body and Italian whatsoever institution.” (doc. XII)

1.10. Il 14 febbraio 2022 la Cassa ha ribadito la sua posizione (doc. XIV), mentre il 16 febbraio 2022 il ricorrente ha ripercorso la fattispecie e prodotto ulteriore documentazione (doc. XV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato al ricorrente di potere rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera.

2.2. Il tema posto in discussione dinanzi a questo Tribunale non è nuovo. Questa Corte si è già chinata su fattispecie analoghe sfociate nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011, 30.2015.2 del 4 maggio 2015, 30.2016.20 del 17 maggio 2016 e 30.2018.5 del 13 agosto 2018.

2.3. Per l’art. 18 cpv. 1 LAVS hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi.

Secondo l'art. 18 cpv. 2 LAVS, gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.

L'art. 21 cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.

Il capoverso 2 stabilisce che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Riguardo all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS dispone che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abbiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Secondo il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (di seguito: DR), edite dall'UFAS, la concessione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di compensazione (RCC 1975 pag. 386).

Ai sensi dell’art. 55quater cpv. 1 OAVS il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

Con sentenza pubblicata in DTF 147 V 70 il Tribunale federale ha stabilito che il termine di rinvio previsto all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita è conforme alla legge e alla Costituzione (consid. 3.2.3).

Circa la tempestività della richiesta, cfr. sentenza 9C_329/2016 del 19 agosto 2016.

2.4. In concreto l’insorgente, nato nel 1951, cittadino italiano e svizzero, al beneficio di una pensione di anzianità italiana e al quale va applicato il regolamento CE 883/2004 (cfr. la sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022), ha rinunciato al diritto alla rendita AVS poiché l’importo mensile della prestazione, pari a fr. 101, non gli permetterebbe di far fronte ai costi dell’assicurazione obbligatoria LAMal, alla quale sarebbe obbligato ad affiliarsi in caso di erogazione della rendita AVS (sul tema cfr. la sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022).

A questo proposito va rammentato che il titolo II del regolamento CE n. 883/2004 contiene le regole generali per determinare la legislazione applicabile.

L’art. 11 cpv. 1 del regolamento CE n. 883/2004 pone il principio dell’unicità del diritto applicabile secondo cui le persone a cui è applicabile il regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro.

Di principio, le persone che, come il ricorrente, non esercitano un’attività lucrativa salariata o non salariata (o non adempiono una delle altre condizioni previste dall’art. 11 cpv. 1 lett. da b a d del regolamento CE n. 883/2004) sono soggette alla legislazione del luogo di residenza (art. 11 cpv. 3 lett. e regolamento CE n. 883/2004; cfr. sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.1).

Le regole di carattere generale che figurano nel titolo II del regolamento si applicano tuttavia solo se le disposizioni particolari relative alle differenti categorie di prestazioni che costituiscono il titolo III del regolamento non vi apportano alcuna deroga (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.1 con rinvio alla DTF 146 V 290, consid. 3.1 e alla DTF 144 V 127, consid. 6.3.2.1).

A questo proposito il titolo III del regolamento CE n. 883/2004 contiene delle regole di conflitto per situazioni speciali per categorie particolari del sistema si sicurezza sociale (art. da 17 a 35), per quanto concerne le prestazioni di malattia, maternità e paternità. L’applicazione delle regole di conflitto del regolamento CE n. 883/2004 è obbligatoria per gli Stati membri. Esse formano un sistema di regole che ha lo scopo di sottrarre ai legislatori nazionali il potere di determinare l’estensione e le condizioni d’applicazione della loro legislazione nazionale per quanto concerne le persone che vi sono soggette e per quanto concerne il territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.2 con rinvio alla DTF 146 V 290, consid. 3.2, alla DTF 146 V 152 consid. 4.2.3.1. e alla DTF 144 V 127, consid. 4.2.3.1).

Gli art. 23 e seguenti del regolamento CE n. 883/2004 prevedono delle norme di coordinamento del diritto comunitario nel senso testé descritto per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia dei titolari di pensioni e dei membri della loro famiglia (DTF 144 V 127, consid. 4.2.2.2); per i pensionati definiscono anche a titolo pregiudiziale le regole applicabili per quanto riguarda l’obbligo assicurativo (cfr. sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3 con riferimento a Eugster, SBVR, 3a edizione 2016, pag. 443, n. 116 e DTF 146 V 290, consid. 3.3.2).

Secondo l’art. 23 del regolamento CE n. 883/2004 chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro.

L’art. 24 del regolamento CE n. 883/2004 regola la situazione nella quale i titolari di pensione non hanno un diritto originario alle prestazioni in natura in caso di malattia nello Stato di residenza, a causa della mancanza di un rapporto sufficiente con il sistema di rendita dello Stato di residenza (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).

Quando viene percepita solo una rendita l’assunzione dei costi della prestazione in caso di malattia incombe all’istituzione competente dello Stato che eroga la rendita. I pensionati hanno allora diritto all’aiuto reciproco che ha quale scopo di facilitare l’accesso alle cure e alle prestazioni in natura nei confronti dello Stato di residenza (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3 con rinvio alla DTF 144 V 217).

Da quanto sopra risulta che il diritto europeo stabilisce una distinzione tra le persone a beneficio di una pensione, a dipendenza se esse dispongono o meno di un diritto originario alle prestazioni in natura in caso di malattia nello Stato di residenza, che dipende lui stesso dall’esistenza di un rapporto sufficiente con il sistema delle pensioni di questo Stato (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).

Il legislatore svizzero ha preso in considerazione questa differenza emanando l’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, per il quale non sono soggetti all’obbligo di assicurazione le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1.3).

Ne segue che l’assegnazione di una rendita AVS al ricorrente, già titolare di una rendita di uno Stato dell’Unione Europea, comporta un collegamento al sistema delle rendite dello Stato di residenza, ossia la Svizzera, da cui deriva l’obbligo di assicurarsi nel nostro Paese contro il rischio della malattia e l’esclusione dall’aiuto internazionale in materia di prestazioni (sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.2).

Per questo motivo il ricorrente chiede di poter rinunciare alla rendita AVS.

2.5. Per quanto riguarda la rinuncia ad una rendita, va ricordato che per l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta. La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali (art. 23 cpv. 2 LPGA). A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore deve confermare per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della rinuncia e della revoca.

Per il N. 1306 DR, di principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è nulla se è pregiudizievole per gli interessi di altre persone, di istituti assicurativi (compresi quelli dell'AVS o dell'AI) o d'assistenza o quando tendono ad eludere disposizioni legali (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).

Ai sensi del marginale 1306.1 1/19, la domanda di rinuncia deve essere inoltrata per iscritto dall’avente diritto alle prestazioni. La domanda di un avente diritto sposato deve essere firmata anche dal suo coniuge. Se i coniugi vivono separati in seguito a una decisione giudiziaria, la firma del coniuge non è necessaria, salvo se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite completive o per figli.

Se non è possibile ottenere la firma del coniuge, ad esempio se il suo domicilio non è noto o se rifiuta di firmare oppure l’avente diritto alle prestazioni non vuole sottoporgli la domanda, la domanda di rinuncia non può essere esaminata, poiché non si può escludere che siano pregiudicati gli interessi di terzi (ossia del coniuge) secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPGA. La domanda di rinuncia va pertanto respinta (marginale 1306.2 1/19).

Secondo il N. 1307 DR, l'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future.

Le domande di rinuncia a prestazioni di regola vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo dell'anticipazione) rinuncia retroattivamente alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata. Le casse di compensazione possono trattare questi casi direttamente (N. 1308 DR).

L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR).

Per il N. 1310 DR è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.

2.6. La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.).

Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI; cfr. anche la pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H 212/03 dell'8 ottobre 2003).

Con sentenza 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid. 2.1.2) e anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il TF ha ripreso i principi esposti nella summenzionata DTF 129 V 1 (consid. 4.3.2).

A proposito dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LPGA la nostra Massima istanza, in una sentenza del 20 aprile 2007 (I 714/06), ha confermato la DTF 129 V 1, secondo cui la rinuncia ad una prestazione assicurativa è permessa soltanto se essa non elude le prescrizioni legali. Una elusione delle prescrizioni legali si ha, per esempio, se con la rinuncia al proprio diritto alla rendita di vecchiaia si vorrebbe ottenere la continuazione del pagamento della rendita completiva del coniuge, di importo maggiore (cfr. consid. 4.2).

Con sentenza 9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero ha attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva di non attribuirle una rendita AI. L'interessata ha proposto la medesima censura davanti al Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui era ricevibile, l'ha respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale perdita di lavoro, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera di invalidità. Infine, correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno negato le condizioni per la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti anni senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca per la diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in giudicato, per la sua occupazione in X. percepiva da un'istituzione delle prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha concluso il TF, deve essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di invalidità di sua spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli interessi degni di protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e quindi non è ammessa (consid. 4).

Come rammenta un giudizio del 2 settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla rendita e citata nella sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015:

" (…) L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet Etat membre.

(…).

… la renonciation à des prestations était nulle si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par

l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation

de s'assurer pour les soins en cas de maladie à toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art. 1 OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales (art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas.

D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence. (…)"

2.7. Nel caso di specie la richiesta del ricorrente non può essere accolta (cfr. anche sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2016.20 del 17 maggio 2016), poiché non sono dati i presupposti materiali della rinuncia, come d’altra parte ha evidenziato l’UFAS nella sua presa di posizione del 16 settembre 2021 (doc. 48 incarto Cassa), dove ha affermato:

" (…) L’Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE (ALC) prevede l’applicazione del regolamento (UE) 883/2004 nel quale è disciplinato il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. Allegato II dell’ALC). Le norme di coordinamento dell’UE prevedono un’ampia assimilazione di circostanze (cfr. art. 5 del regolamento [UE] 883/2004). Ciò comporta che, quando viene inoltrata una richiesta di rinuncia a rendite svizzere, è necessario verificare se gli interessi delle istituzioni assicurative degli Stati dell’UE coinvolte da questa rinuncia siano eventualmente pregiudicati.

Il 28 febbraio 2011, il signor RI 1, nato il __________ 1951 e cittadino svizzero dal __________, già titolare di una pensione italiana, ha trasferito il suo domicilio in Svizzera. Il 18 dicembre 2015, l’assicurato ha depositato una domanda di rendita di vecchiaia dell’AVS optando per il rinvio del versamento, rinvio di cui avete preso atto con la comunicazione del 4 febbraio 2016 in cui segnalavate che, a decorrere dal 1° aprile 2016, l’importo della prestazione sarebbe ammontato a 122 franchi mensili. Con comunicazione dell’11 novembre 2016 avete in seguito corretto questo importo riducendolo a 101 franchi mensili a causa di uno storno di contributi formatori della rendita. Con lettera del 15 febbraio 2021, il signor RI 1 ha domandato di rinunciare alla rendita di vecchiaia svizzera poiché l’obbligo di assoggettamento all’assicurazione malattia svizzera vanificava in termini finanziari l’apporto della prestazione di vecchiaia.

Nel quadro delle prestazioni per malattia, l’art. 23 del Regolamento (CE) 883/2004 dispone che, se una persona riceve simultaneamente delle pensioni dello Stato di residenza e da un altro Stato membro dell’UE, il diritto alle prestazioni dello Stato di residenza è prioritario in rapporto a quelle dell’altro Stato. Nel caso in cui, a causa di una rinuncia, una rendita non è più versata dallo Stato di residenza, automaticamente avviene un trasferimento di competenza dell’assicurazione malattie allo Stato che continua a versare la rendita, provocando in tal modo un trasferimento dei costi sanitari a carico di quest’ultimo. Una rinuncia potrebbe inoltre avere un’incidenza sullo stesso diritto alla rendita nei confronti dello Stato che continua a versarla. La rinuncia del signor RI 1 alla sua rendita di vecchiaia svizzera potrebbe dunque pregiudicare gli interessi dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione pensioni italiane.

Interpellate a proposito degli eventuali effetti sui loro interessi delle rinunce alle rendite di vecchiaia svizzere, fino agli inizi del 2021 le autorità italiane avevano espresso l’esigenza di verificare questo genere di richieste caso per caso. Questa prassi, che implicava che ciascuna persona che domandava di rinunciare alla sua rendita AVS doveva ottenere una liberatoria senza condizioni dalle autorità italiane competenti, ora non è più valida.

Infatti, dal 22 marzo 2021 le autorità italiane, tramite la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ci hanno trasmesso una presa di posizione ufficiale secondo la quale l’Italia non può in nessun caso - e indipendentemente dallo Stato membro in cui è emanata – accettare qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni che abbia come fine il sottrarsi all’obbligo di assoggettamento all’assicurazione malattia del Paese di domicilio. Questa nuova prassi prevede dunque che qualsiasi domanda di rinuncia a prestazioni sia sistematicamente rifiutata escludendo a priori qualsiasi contatto delle persone che domandano la rinuncia con gli organi di collegamento e le istituzioni italiane.

La mail del 29 aprile 2021 del __________ trasmessavi dal signor RI 1 si riferisce esattamente a questa presa di posizione ufficiale quando indica che il __________ <<aveva trasmesso in sede europea – Commissione Amministrativa>> una nota nella quale esprimeva la <<contrarietà ad accettare la rinuncia alla copertura sanitaria svizzera>>. Per ciò che ci riguarda, dunque, dopo la fine di marzo 2021 noi siamo tenuti ad applicare la presa di posizione generale dell’Italia rispettivamente del __________ __________ e, in tal senso, non è sufficiente che un solo organismo italiano che versa una pensione di vecchiaia (nel caso del signor RI 1: __________) si dichiari d’accordo con la rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera.

In effetti, in base al repertorio pubblico europeo delle istituzioni, __________ è competente per __________ ma non per l’assicurazione malattia sociale (…). L’UFAS parte dunque dal principio che __________ offra un prodotto assicurativo privato che non è incluso nel campo d’applicazione del Regolamento (UE) 883/2004.

Dal momento che una persona, domiciliata e avente dimora abituale in Svizzera, beneficia di una rendita AVS, essa non può più essere assicurata presso l’assicurazione malattia sociale italiana e deve, in principio, essere assicurata secondo la LAMal.

Vogliate dunque respingere la domanda di rinuncia alla rendita di vecchiaia AVS del signor RI 1 tramite una decisione su opposizione che esporrà chiaramente tutte le informazioni necessarie per permettere all’assicurato di comprendere il motivo del rifiuto della sua domanda di rinuncia. (…)” (doc. 48)

Al riguardo, il Tribunale rammenta che quale condizione affinché la rinuncia e la revoca di prestazioni non siano nulle, occorre che esse non pregiudichino gli interessi degni di protezione di altre persone rispettivamente di istituzioni assicurative o assistenziali o che non intendano eludere le prescrizioni legali.

Nella fattispecie è esplicita la volontà del ricorrente di rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera per evitare di dover pagare personalmente i premi dell’assicurazione obbligatoria svizzera, sfuggendo in questo modo al principio di solidarietà insito nella LAMal, eludendo indirettamente l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’assicurazione malattie obbligatoria. Egli inoltre graverebbe invece sulle finanze del sistema sociale italiano.

Il ricorrente, essendo domiciliato in Svizzera ed al beneficio di una rendita AVS, come già ricordato nelle sentenze 30.2011.24 del 23 novembre 2011, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2016.20 del 17 maggio 2016, sia in virtù del domicilio in Svizzera (art. 3 LAMal), sia per il fatto che oltre ad esservi domiciliato percepisce (anche) una rendita di vecchiaia svizzera (art. 23 del regolamento [CEE] 883/2008; cfr. sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015, consid. 2.9 con tutti i riferimenti; cfr., prima del 1° aprile 2012: art. 27 regolamento [CEE] 1408/71), deve essere affiliato contro le malattie nel nostro Paese (cfr. anche sentenza 9C_263/2021 del 24 gennaio 2022, consid. 5.1 e 5.2), indipendentemente dalla circostanza che la rendita AVS è esigua avendo versato contributi a seguito di una modesta attività professionale dal 2013 al 2018.

Per cui, come nei citati casi 30.2011.24 del 23 novembre 2011, 30.2015.2 del 4 maggio 2015 e 30.2016.20 del 17 maggio 2016, anche in concreto questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve concludere che la rinuncia alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera da parte del ricorrente comporterebbe l’assenza dell’obbligo d'assicurazione in Svizzera nonostante l'assicurato vi sia domiciliato ed in questo modo verrebbero eluse manifestamente le normative legali summenzionate, secondo le quali un assicurato titolare sia di una rendita svizzera sia di una rendita di uno Stato membro, è soggetto all'obbligo assicurativo nel luogo di residenza e quindi ad una cassa malati svizzera (cfr. anche, e contrario, l’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal).

Stanti così le cose, la dichiarazione dell'assicurato di rinuncia al diritto alla rendita AVS non può essere ammessa e come tale è nulla, essendo essa espressamente intesa ad evitare, in ogni caso ed in via principale, il pagamento personale del premio dell’assicurazione malattie, derivante dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.

Del resto il ricorrente non è stato in grado di produrre da parte delle autorità italiane il consenso alla rinuncia della rendita svizzera per potersi affiliare in Italia. Certo, l’interessato ha ottenuto il nullaosta da parte di __________, che tuttavia è l’istituto (privato) che eroga la pensione, ma non ha ricevuto il consenso da parte del __________, che si è limitato a sostenere che l’insorgente avrebbe potuto far valere il diritto di opzione (da ultimo doc. XV/1: “[…] Gent.mi, su indicazione del __________ __________, come da accordi, trasmettiamo in calce la risposta del __________ in merito al vostro quesito da noi sottoposto al __________ __________ in data 1/02/2022. Non essendo previsto che il Sig. RI 1 possa essere iscritto a due differenti sistemi sanitari, è suo diritto scegliere a quale assicurazione sanitaria fare riferimento, esercitando il diritto di opzione qualora vengano rispettati i tempi previsti. […] Di seguito si riporta la risposta integrale.

[…] Gentile, se vuole esercitare il diritto d’opzione va verificato se è ancora in tempo, visto che in base all’Accordo questo va esercitato entro 3 mesi da quando la persona è obbligata ad iscriversi all’assicurazione svizzera contro le malattie […]”).

Ciò è quanto indicato dal medesimo dott. __________, del __________, in data 20 gennaio 2022: “Gentile, per rispondere al suo chiaro quesito è opportuno far presente, a scanso di equivoci, che il c.d. diritto d’opzione che mi pare di capire sia quello su cui l’interessato fonda la sua pretesa (e forse il ricorso) non può essere esercitato in qualunque momento. In proposito bisogna considerare la base giuridica di detto diritto. È l’Accordo sulla libera circolazione tra Svizzera, Comunità europea e Stati membri concluso in data 21 giugno 1999 e ratificato con legge 364/2000 (…). Al riguardo, c’è un termine entro cui la domanda va presentata: tre mesi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Pertanto se l’interessato si trova in questa fattispecie basta che dichiari d’esercitare l’opzione, mentre se sono scaduti i suddetti 3 mesi non può più farlo” (doc. X/2).

Il 29 aprile 2021 il medesimo Dott. __________ aveva affermato:

" (…)

Gentili,

questo __________ non dichiarare quanto richiede l’istituzione svizzera ai fini di liberare l’interessato dalla contribuzione assistenziale.

La questione ha portata generale, non limitata cioè al caso specifico. Per tale ragione era stata esaminata sul piano normativo per tutti i casi consimili e le conclusioni erano state portate a conoscenza, con nota prot. 991 del 18/01/2021, sia dell’assicurazione svizzera AVS affinché ne informasse gli assicurati sia degli Assessorati regionali alla sanità affinché ne informassero le proprie ASL.

Aggiungasi che sul tenore della suddetta nota erano stati forniti gli approfondimenti richiesti dal coordinamento regionale in relazione all’impatto di detta nota sulle precedenti informative __________ relative all’argomento (…)

Al riguardo, era stato chiarito che le informazioni contenute nelle citate note continuavano ad essere valide. La nota del gennaio 2021 riguardava unicamente gli iscritti, indipendentemente dalla cittadinanza, all’assicurazione malattia svizzera che da questa intendono esentarsi e, più nello specifico, la posizione del __________ rispetto ad una precisa domanda dell’AVS o dei diretti interessati, di dichiarare che la rinuncia non avesse effetti pregiudizievoli.

Va evidenziato che la posizione __________ di non poter rilasciare la richiesta dichiarazione non era stata assunta motu proprio, ma dietro esplicita richiesta, di volta in volta dell’ente svizzero o dei diretti interessati.

Ciò premesso, si attira l’attenzione sulla non secondaria circostanza che la citata nota non tocca minimamente il diritto di opzione, né avrebbe potuto farlo trattandosi di una disposizione contenuta in un accordo internazionale, ratificata con legge dello Stato. Proprio per sgomberare il campo da un simile equivoco, l’Ufficio aveva trasmesso in sede europea – Commissione Amministrativa – una nota che, nel mentre rappresentava la contrarietà ad accettare la rinuncia alla copertura sanitaria svizzera, ha anche tenuto a precisare che non era assolutamente in discussione l’applicazione del diritto di opzione agli interessati questi ultimi non dovranno più esentarsi dall’assicurazione malattia anche attraverso la rinuncia alla pensione svizzera per liberarsi dall’obbligo di versamento dei contributi assistenziali all’ente assicurativo svizzero.

Pertanto, in tal caso, non soggiaceranno più alla condizione – imposta dalla legislazione assicurativa svizzera – di ottenere l’accettazione di questo __________ al fine di liberarsi da questo obbligo” (doc. C2)

Tuttavia, il diritto di opzione, cui fa riferimento anche il __________, nel caso di specie non è oggetto del contendere. A questo proposito va rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Del resto, l’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento e quelle per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.

Detta richiesta dev’essere depositata (lett. aa) entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

In concreto l’insorgente non risiede in uno dei Paesi citati dalla norma (Germania, Francia, Italia, Austria, Finlandia e Portogallo), bensì in Svizzera. Per cui l’esercizio del diritto di opzione non sarebbe comunque possibile.

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 29 dicembre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. le sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5).

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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14

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30