Raccomandata
Incarto n. 30.2021.20
TB
Lugano 25 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con decisione del 30 settembre 2016 (doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione, fondandosi sull'art. 52 LAVS, ha condannato RI 1, 1950, al pagamento della somma di Fr. 32'604,20 a titolo di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dal 2013 al 2015 e tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato. L'importo dovuto dall'assicurato è stato oggetto di una procedura esecutiva, che è sfociata il 12 aprile 2019 (doc. 2) in un attestato di carenza beni per Fr. 30'641,15.
B. L'11 gennaio 2021 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha emanato nei confronti di RI 1, beneficiario di una rendita AVS di Fr. 2'390.- al mese, una decisione con cui, in base agli artt. 15 cpv. 1 e 20 cpv. 2 lett. a LAVS nonché all'art. 71 cpv. 2 OAVS e alle Direttive applicabili (N. 10917 DR), ha posto in compensazione il suo credito per le rendite AVS con il suo debito fondato sull'art. 52 LAVS.
Più specificatamente, per saldare il debito di Fr. 30'590,45, la Cassa ha deciso di trattenere dal mese di marzo 2021 sulla rendita AVS l'importo mensile di Fr. 1'000.- sino ad agosto 2023 e nel mese di settembre 2023 Fr. 590,45. Il minimo di esistenza è stato calcolato dalla Cassa in quell'occasione (doc. 1A), ritenendo l'importo di Fr. 16'320.- per coniugi (con riduzione del 20% siccome – a quel momento almeno – RI 1 risultava essere domiciliato all'estero), le spese di locazione di Fr. 6'704,40, quelle d'assicurazione malattia di Fr. 4'479,60, la franchigia e la partecipazione ai costi di malattia di Fr. 3'876.-, le trasferte a scopo medico di Fr. 1'656.- e le spese diverse per Fr. 4'800.-. Considerate delle entrate di Fr. 51'555,60 (Fr. 28'440.- [rendita AVS] + Fr. 23'115,60 [rendita II pilastro __________]) e le uscite di Fr. 37'836.-, v'era una disponibilità pignorabile di Fr. 13'719,60 annui, pari a Fr. 1'143,30 al mese. Questo calcolo è stato eseguito dopo avere più volte interpellato l'assicurato a cui è stato trasmesso l'apposito formulario per il calcolo del minimo d'esistenza (le risposte sono state sollecitate senza successo a più riprese); da qui il ritardo nell'emanazione della decisione dell'11 gennaio 2021 rispetto alla data della nascita del debito.
C. Per quanto indicato dalla Cassa CO 1, e non revocato in dubbio dall'assicurato, il provvedimento dell'11 gennaio 2021 è stato regolarmente notificato all'interessato ed è cresciuto incontestato in giudicato.
Soltanto in data 22 marzo 2021 (doc. 2) l'assicurato ha contestato che la sua rendita di vecchiaia sia stata pignorata, non potendolo essere ai sensi dell'art. 92 LEF. Inoltre, essendo al beneficio di un attestato di carenza di beni (doc. 2), non gli era possibile restituire alcunché.
D. Il 26 marzo 2021 (doc. 3) l'amministrazione ha ricordato all'assicurato che la decisione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS è regolarmente cresciuta in giudicato non avendo formulato opposizione.
Inoltre, in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 LAVS e delle Direttive sulle rendite (N. 10901-N. 10917), le Casse di compensazione possono compensare crediti vantati con rendite e assegni per grandi invalidi, a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione non sia intaccato.
Considerato che la decisione dell'11 gennaio 2021 è regolarmente cresciuta in giudicato in assenza di un'opposizione, la Cassa ha confermato l'esecutività della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla rendita in essere.
E. Le contestazioni del 31 marzo 2021 (doc. 4) e del 12 aprile 2021 (doc. 5), aventi quale fondamento che la rendita AVS non è pignorabile ai sensi dell'art. 92 LEF e che comunque così facendo viene leso il suo minimo vitale, hanno portato la Cassa di compensazione a ribadire il 19 aprile 2021 (doc. 6) che la misura che ha adottato non è un pignoramento ai sensi dell'art. 92 LEF, ma una compensazione interna permessa dall'art. 20 cpv. 2 LAVS, potendo compensare crediti vantati con rendite e assegni per grandi invalidi. La trattenuta era dunque corretta e andava confermata.
La Cassa ha ulteriormente ribadito la correttezza del suo agire con scritto del 4 maggio 2021 (doc. 8) e ha invitato l'assicurato, che ancora il 20 aprile 2021 (doc. 7) ha lamentato difficoltà finanziarie sostenendo di dovere ora vivere con soli Fr. 1'390.- al mese, a volere compilare il formulario per il calcolo del minimo di esistenza corredandolo della necessaria documentazione a comprova dei dati esposti. Nei giorni seguenti alla Cassa è pervenuto detto formulario (doc. 9), ma poiché non era completo della documentazione a sostegno delle sue affermazioni, il 12 maggio 2021 (doc. 10) l'amministrazione ha elencato i documenti mancanti da trasmetterle, confermando la trattenuta di Fr. 1'000.- sulla rendita fino a quando tutti i documenti necessari per il calcolo non le sarebbero stati prodotti.
Nemmeno i documenti inviati il 19 maggio 2021 (doc. 11) sono stati ritenuti sufficienti, così il 28 maggio 2021 (doc. 12) la Cassa di compensazione ha ulteriormente domandato all'interessato di trasmettere determinati documenti.
Quale reazione il 27 maggio 2021 (doc. 13) l'assicurato ha chiesto l'emanazione di una decisione e la Cassa l'ha ulteriormente informato il 1° giugno 2021 (doc. 14) che la documentazione trasmessa non corrispondeva a quanto richiesto e che fino a che non riceveva i documenti domandati non poteva procedere con un nuovo calcolo del minimo vitale e quindi emettere una nuova decisione di compensazione.
La situazione non si è sbloccata con lo scritto del 4 giugno 2021 (doc. 15) dell'assicurato, a cui la Cassa ha risposto l'8 giugno 2021 (doc. 16) ricordando che, in presenza di una decisione cresciuta in giudicato, era possibile rivedere la decisione di compensazione soltanto in presenza di una revisione e quindi se dati dei fatti nuovi, motivo per cui spettava all'assicurato fornire e documentare tali elementi relativi alla sua situazione finanziaria entro il 18 giugno 2021, con avviso che, in caso di mancato seguito alle richieste, l'amministrazione non sarebbe entrata nel merito delle domande dell'assicurato.
Con scritto del 9 giugno 2021 (doc. 17) RI 1 ha ribadito la sua condizione economica, segnalando di non disporre dei mezzi economici necessari per sopravvivere. Inoltre, non ha prodotto quanto richiesto dall'amministrazione, ma ha consegnato agli atti una decisione di pignoramento dell'Ufficio di esecuzione di __________ del 14 gennaio 2021 relativa alla trattenuta sulla rendita versata da __________ e il calcolo del minimo di esistenza operato da questa autorità.
F. Il 3 luglio 2021 (doc. 19) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa di compensazione la presa di posizione dell'UE di __________ relativa al suo ricorso del 21 giugno 2021 alla Camera di esecuzione e fallimenti, ricordando che la CEF aveva statuito che il suo minimo vitale era costituito dalla sua rendita AVS e che il relativo importo era intoccabile. Pertanto, egli ha chiesto la restituzione di quanto illegalmente trattenuto e di riversarglielo immediatamente.
L'8 luglio 2021 (doc. 20) l'interessato ha sollecitato il pagamento richiesto, non disponendo di altre entrate oltre alla rendita AVS.
G. L'amministrazione ha informato l'assicurato il 19 luglio 2021 (doc. 22) che, a seguito della comunicazione del 21 giugno 2021 (doc. 18) all'Ufficio di esecuzione competente della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla sua rendita AVS, l'UE di __________ avrebbe ricalcolato il suo minimo di esistenza - ciò che è avvenuto il 2 agosto 2021 (doc. 24) - e quindi la trattenuta era confermata.
H. Mediante scritto intestato “Ricorso” datato 26 luglio 2021, RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando il minimo d'esistenza ritenuto dalla Cassa di compensazione e la compensazione operata sulla scorta dello stesso, chiedendo che il TCA condanni la Cassa a restituirgli immediatamente gli importi mensili trattenuti abusivamente.
Con STCA 30.2021.15 del 23 settembre 2021 il giudice delegato del TCA ha evidenziato che la Cassa ha prorogato a numerose riprese il termine per la produzione di quanto utile e necessario per ricalcolare il minimo di esistenza dell'assicurato.
Non solo l'agire della Cassa è stato corretto, celere, puntuale e preciso, ma l'amministrazione ha – nelle more della procedura – emesso il provvedimento auspicato dall'assicurato, perciò il ricorso è divenuto privo d'oggetto ed è stato stralciato dai ruoli.
I. Con decisione del 6 settembre 2021 (doc. 25) la Cassa CO 1 ha respinto la domanda di revisione dell'assicurato della decisione di compensazione dell'11 gennaio 2021, con cui da marzo 2021 ad agosto 2023 avrebbe dedotto Fr. 1'000.- al mese sulla sua rendita AVS e per settembre 2023 Fr. 590,45, a compensazione del debito di Fr. 30'590,45 di contributi paritetici da egli dovuti giusta l'art. 52 LAVS.
La Cassa di compensazione ha ricordato che la decisione dell'11 gennaio 2021 è cresciuta incontestata in giudicato e che nei mesi di marzo e di aprile 2021 l'assicurato ha espresso il suo disappunto per la decurtazione della sua rendita di vecchiaia, sostenendo che la rendita AVS è impignorabile (art. 92 LEF) e che quindi la Cassa avrebbe agito illegalmente. Tuttavia, trattandosi di una decisione di compensazione a norma dell'art. 20 cpv. 2 LAVS e non di pignoramento della rendita, per potere rivedere la trattenuta effettuata l'amministrazione poteva soltanto procedere a un riesame di questa decisione ai sensi dell'art. 53 LPGA, perciò occorreva produrre della documentazione comprovante una diversa situazione finanziaria dell'assicurato, che però, malgrado diversi solleciti, non è mai pervenuta all'amministrazione in modo completo. Non avendo dunque apportato alcun fatto nuovo, non era possibile modificare la decisione dell'11 gennaio 2021, la cui esecutività continuava il suo corso con la trattenuta sulla rendita.
L. Con decisione su opposizione del 13 ottobre 2021(doc. A) la Cassa CO 1 ha confermato la sua decisione e ha respinto l'opposizione del 20 settembre 2021 (doc. B) presentata dall'assicurato, con cui ha postulato la restituzione degli importi trattenuti sulla sua rendita a partire da aprile 2021.
L'amministrazione, ricordati i presupposti della revisione di una decisione ai sensi dell'art. 53 LPGA, ha rilevato che l'assicurato si è limitato a ribadire la sua situazione di indigenza, a sostenere l'illegalità della trattenuta effettuata dalla Cassa sulla sua rendita AVS, a contestare i calcoli del minimo vitale da essa effettuati e ad affermare di avere compiutamente ottemperato a quanto invece la Cassa gli rimproverava. Tuttavia, nemmeno con l'opposizione l'assicurato ha prodotto nuovi giustificativi attestanti le sue attuali uscite, non permettendo perciò alla Cassa di rivalutare giusta l'art. 53 LPGA se v'erano gli estremi per modificare il calcolo del minimo vitale alla base della decisione dell'11 gennaio 2021.
M. Il 10 novembre 2021 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione su opposizione della Cassa e quindi di farle obbligo di restituirgli le trattenute di Fr. 1'000.- effettuate dal mese di aprile 2021 sulla sua rendita AVS.
Il ricorrente ha evidenziato che la sua richiesta di riesame non si fonda soltanto sull'art. 53 cpv. 1 LPGA come sostenuto dalla Cassa, ma anche sull'art. 53 cpv. 2 LPGA, essendo manifestamente errata la decisione di trattenuta sulla sua rendita ed avendo pure un'importanza sostanziale, rappresentando il 42% della sua rendita che ammonta a Fr. 2'370.- al mese. Pertanto, la compensazione effettuata dall'amministrazione gli ha comportato un ammanco del 42% sul suo minimo vitale.
Per l'assicurato, se per giurisprudenza il pignoramento è nullo se non rispetta il minimo vitale del debitore, allora tale principio deve valere anche per la compensazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LAVS. A suo dire, quindi, il diritto a vedersi garantito il minimo vitale deve prevalere sul principio della sicurezza del diritto. Ne discende che la decisione impugnata che rifiuta di riconsiderare la decisione di compensazione di Fr. 1'000.- al mese in essere dall'aprile 2021 è arbitraria e va annullata.
Non va infatti dimenticato che l'art. 20 cpv. 2 LAVS prevede sì la compensazione della rendita AVS con crediti derivanti dalla medesima legge, ma per principio tale rimedio è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione non sia intaccato (N. 10919 DR), ciò che invece non avviene nel suo caso, visto che il ricorrente dispone soltanto di una rendita AVS di Fr. 2'370.- mensili, essendo la rendita __________ stata interamente pignorata dall'Ufficio di esecuzione come risulta dalla sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del 5 ottobre 2018 (15.2018.30). Visto che anche la stessa Cassa ha calcolato un minimo vitale che supera la sua rendita di vecchiaia, la compensazione di Fr. 1'000.- è dunque stata effettuata a torto e in violazione delle citate Direttive.
L'insorgente ha poi elencato i documenti comprovanti la sua situazione e che ha prodotto alla Cassa, rilevando come quest'ultima abbia erroneamente computato nel calcolo del minimo vitale anche la predetta rendita della previdenza professionale e, a fronte delle sue spese stabilite in Fr. 37'836.- dalla Cassa stessa, la decisione di compensazione va a intaccare il minimo esistenziale, avendo a disposizione unicamente la rendita AVS di Fr. 28'440.-.
N. Nella risposta del 29 novembre 2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto al Tribunale di respingere il ricorso, ricalcando le censure sollevate con l'opposizione sulle quali essa si è compiutamente espressa con la decisione impugnata.
L'amministrazione ha precisato di avere avuto conoscenza di recente dall'Ufficio di esecuzione di __________ che la CEF ha confermato con sentenza 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 (doc. 28) la decisione del 2 agosto 2021 (doc. 24), con cui l'UE ha rivisto il calcolo del minimo vitale esistenziale dell'assicurato dal 1° aprile 2021 a seguito della trattenuta di Fr. 1'000.- stabilita dalla Cassa.
Pertanto, come da comunicazione di quell'Ufficio, all'assicurato sarà riversato quanto pignorato di troppo e in tal caso, così come rilevato dalla CEF al considerando 6, l'interessato disporrà di Fr. 2'274,95 mensili (Fr. 1'390 [rendita AVS] + Fr. 884,95 [quota della rendita __________ che eccede la propria quota del minimo vitale]). La Cassa ha evidenziato che il ricalcolo del minimo esistenziale è avvenuto da parte dell'UE su indicazione della sentenza CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021.
Infine, l'amministrazione ha osservato che, poiché l'Ufficio di esecuzione riverserà all'assicurato quanto pignorato in eccesso dal 1° aprile 2021, la trattenuta di Fr. 1'000.- effettuata va dunque riconfermata nel suo ammontare sulla base del ricalcolo effettuato secondo i dati ritenuti dall'UE e dalla CEF (docc. 24 e 28). Ad ogni modo, pur ricalcolando il minimo esistenziale considerando l'intero minimo vitale per coniugi come pure l'intera pigione, ma non anche le entrate della moglie, non v'è margine né alcun fatto nuovo per ridurre la trattenuta di Fr. 1'000.- (doc. 30), con conseguente esclusione della revisione della compensazione.
O. Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.
nel merito
Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente l'amministrazione ha respinto la richiesta di revisione della decisione dell'11 gennaio 2021 di compensazione per contributi paritetici dovuti dall'assicurato a norma dell'art 52 LAVS, con cui ha stabilito in Fr. 1'000.- la trattenuta da effettuare mensilmente sulla rendita AVS.
In base all'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
A norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le in-giunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.
L'art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l'interessato può esigere che sia emanata una decisione.
Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Giusta l'art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere pronunciate entro un termine adeguato, in maniera motivata, e con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
L'amministrazione ha affermato che questa decisione non è stata impugnata dall'assicurato nel termine legale e che perciò è cresciuta incontestata in giudicato. Il ricorrente non ha mai messo in dubbio questa conclusione e quindi non v'è motivo di metterla in discussione.
Di conseguenza, la trattenuta di Fr. 1'000.- al mese, stabilita sulla scorta del calcolo del minimo di esistenza effettuato dalla stessa Cassa di compensazione (doc. 1A), è diventata esecutiva ed è stata adottata la prima volta sulla rendita di aprile 2021.
Con un primo scritto del 22 marzo 2021 (doc. 2), a cui ne sono seguiti numerosi altri, tutti sostanzialmente del medesimo tenore (cfr. la descrizione dei fatti), l'assicurato ha contestato questa detrazione dalla sua rendita di vecchiaia, affermando sia che, come tale, detta rendita è impignorabile secondo l'art. 92 LEF, sia che, disponendo egli soltanto di questo reddito mensile di Fr. 2'390.-, una sua decurtazione intacca illegalmente il minimo vitale.
La Cassa di compensazione, preso atto delle difficoltà economiche lamentate dall'assicurato, tuttavia senza fornire alcun documento a sostegno, il 4 maggio 2021 (doc. 8) gli ha quindi trasmesso il formulario per il calcolo del minimo di esistenza chiedendo di corredarlo della documentazione a comprova dei dati che vi avrebbe inserito. L'ha inoltre informato che in attesa della sua trasmissione la trattenuta di Fr. 1'000.- proseguiva.
L'8 giugno 2021 (doc. 16) l'amministrazione ha informato l'assicurato che per potere mettere in discussione la decisione dell'11 gennaio 2021, che era regolarmente cresciuta in giudicato, era possibile procedere con una revisione soltanto se erano dati nuovi elementi di fatto o prove che spettava all'interessato medesimo apportare per stabilire se, in base alla sua nuova situazione finanziaria, era ancora possibile procedere con una trattenuta sulla sua rendita AVS e, se sì, in quale misura. Era invece esclusa una riconsiderazione.
Nella folta corrispondenza che è seguita fra le parti, l'assicurato ha prodotto numerose pezze giustificative che, però, d'avviso della Cassa di compensazione, non erano sufficienti per procedere a una revisione della decisione di compensazione. Pertanto, sia con la decisione formale del 6 settembre 2021 (doc. 25) sia con la susseguente decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 (doc. A), l'amministrazione non ha ritenuti dati i presupposti per potere rivedere la sua decisione di compensazione dell'11 gennaio 2021.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353 consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2). È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
Contrariamente a quanto più volte affermato dall'assicurato, non si tratta in specie di un pignoramento della sua rendita di vecchiaia che, in effetti, non è attuabile né sulla base dell'art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, secondo cui sono impignorabili le rendite giusta l'art. 20 LAVS, né dell'art. 20 cpv. 1 LAVS, che dispone che il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.
Nell'evenienza concreta è, infatti, applicabile l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, che prevede che possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS.
Di fronte a una prestazione scaduta dovuta dall'assicurato per contributi paritetici non versati, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha potuto procedere con una compensazione, e non un pignoramento non essendo tale istituto possibile (art. 20 cpv. 1 LAVS e art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF), con le sue rendite AVS future.
Di conseguenza, non essendo in presenza di una decisione manifestamente errata - la decisione dell'11 gennaio 2021 -, la Cassa non ha proceduto a una sua riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
Per contro, lamentando l'assicurato una diversa situazione finanziaria rispetto a quella da essa ritenuta nel suo calcolo del minimo esistenziale alla base della fissazione della trattenuta in Fr. 1'000.- al mese, l'amministrazione ha proceduto all'esame di fatti nuovi o di mezzi di prove nuove per potere revisionare la sua decisione in virtù dell'art. 53 cpv. 1 LPGA.
L'Alta Corte ha ripreso tale prassi nella sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
I termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.
Alla PA (Procedura Amministrativa) rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure DTF 143 V 105; STCA 30.2019.8-9 del 3 luglio 2019; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.
Dagli atti presenti all'inserto, è indubbio che il ricorrente non vi abbia ottemperato. A nulla servono infatti, per stabilire la situazione economica dell'assicurato nel 2021, la polizza assicurativa LAMal e LCA riferita all'anno 2018, la sottoscrizione della franchigia di Fr. 2'500.- per l'assicurazione malattia di base per l'anno 2016, le spese di malattia sostenute nell'anno 2019, la richiesta di rimborso di spese dentarie effettuate nel 2019, gli abbonamenti a riviste per gli anni 2019 e 2020, le richieste di donazione a enti bisognosi, l'assicurazione protezione giuridica seppure per l'anno 2021 (doc. 11).
Questi documenti facevano parte della richiesta del 2019 di comprovare le sue condizioni economiche, ma non sono più attuali.
Ben altre erano le spese che interessavano alla Cassa di compensazione per potere verificare se v'erano gli elementi per giustificare la revisione della decisione di compensazione e il 28 maggio 2021 (doc. 12) essa gliele ha nuovamente ricordate, ma nessun altro documento relativo ai costi sostenuti segnalati dall'amministrazione le è stato in seguito trasmesso dall'assicurato.
Quest'ultimo, sempre in merito al calcolo del suo minimo di esistenza, ha fatto invece riferimento a un ricorso inoltrato il 21 giugno 2021 presso la Camera di esecuzione e fallimenti contro la trattenuta di Fr. 1'000.- effettuata sulla sua rendita AVS (doc. 19).
Con sentenza 15.2021.76 del 28 giugno 2021 (doc. 29) la CEF, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso dell'assicurato (doc. 27), siccome le decisioni della Cassa CO 1, non essendo essa un organo di esecuzione e fallimenti ai sensi dell'art. 17 LEF, non sono impugnabili mediante un ricorso presso la Camera. Il Presidente della CEF ha inoltre rilevato che lo scritto del 12 aprile 2021 non era una decisione, ma la conferma della decisione dell'11 gennaio 2021, ciò che ulteriormente portava a giudicare irricevibile il ricorso.
Infine, la sentenza ha disposto quanto segue:
" (…)
che, ciò posto, l'UE di __________ interpellerà la Cassa CO 1 per determinare a quanto ammonta la trattenuta (la decisione dell'11 gennaio 2021 non è agli atti e non risulta essere stata comunicata all'UE) e da quando è in vigore e procederà se del caso alla revisione del calcolò del minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) nell'esecuzione n. __________, computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente gli viene versato;
che in caso di revisione l'UE verificherà inoltre se RI 1 è davvero domiciliato a __________, dato che secondo una dichiarazione dell'Ufficio della migrazione del 18 gennaio 2021 egli risulta essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre 2020, sicché il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%; (…)".
Il 21 giugno 2021 (doc. 18) la Cassa di compensazione ha confermato all'Ufficio di esecuzione di __________ che dal mese di aprile 2021, e fino ad ottobre 2023, ogni mese deduceva Fr. 1'000.- dalla rendita di vecchiaia dell'assicurato, perciò fino al termine della trattenuta la rendita AVS dell'interessato ammontava a Fr. 1'390.-.
In conseguenza di ciò e della dianzi citata sentenza, il 2 agosto 2021 (doc. 24) l'UE ha ricalcolato il minimo di esistenza dell'assicurato fondandosi su una rendita AVS di Fr. 1'390.-, su una rendita pensionistica di Fr. 1'968.- e su un reddito della moglie di Fr. 1'392.-, per concludere che date delle entrate totali di Fr. 4'750.- e un totale minimo di esistenza del debitore di Fr. 2'274,96, il reddito mensile pignorabile ammontava a Fr. 2'473,05.
Contro questa decisione di revisione del pignoramento di reddito, il 7 agosto 2021 l'assicurato ha nuovamente adito la Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza.
Nella sentenza 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 (doc. 28) il Presidente ha ricordato che con la decisione del 2 agosto 2021 l'Ufficio di esecuzione ha ordinato con effetto immediato alla __________ di trattenere la quota della rendita spettante all'assicurato che eccedeva mensilmente Fr. 884,95 sulla base del calcolo allegato e che con il ricorso in esame l'interessato ha chiesto di annullare il pignoramento della rendita della Cassa pensione.
La CEF ha riconosciuto la riduzione del 20% operata dall'UE sull'importo base mensile per coniugi essendo l'interessato dimorante all'estero, confermando i Fr. 1'360.- (cfr. consid. 3).
In merito all'affitto di Fr. 907,70 ritenuto dall'Ufficio di esecuzione, l'autorità di vigilanza ha osservato come tale ammontare corrisponda in realtà al rimborso del prestito personale di € 50'000.- acceso dai coniugi per fare fronte alle spese ricorrenti indispensabili all'utilizzo e alla manutenzione della casa di proprietà della moglie. Poiché l'importo di Fr. 827,20 rivendicato dall'assicurato per le spese di riscaldamento, di luce, di acqua potabile, di tassa per la spazzatura e di tassa sugli immobili (IMU) era inferiore a quello preso in considerazione dall'UE, la Camera non ha verificato se detti costi rientravano effettivamente nel suo minimo esistenziale (cfr. consid. 4).
Sulle spese relative all'automobile da aggiungere al suo minimo esistenziale, la CEF ha ritenuto che l'assicurato non ha comprovato di pagare effettivamente e mensilmente le spese di Fr. 155,80 e di Fr. 250.-, perciò a giusta ragione l'UE ha considerato le spese in base ai chilometri medi percorsi al mese, per un costo complessivo di Fr. 131.-, cifra che l'interessato non ha criticato (cfr. consid. 5).
Da ultimo, così il considerando 6 il giudizio del 19 ottobre 2021 è stato evidenziato come:
" Nel suo scritto del 30 settembre 2021, RI 1 fa presente di non riuscire a vivere con soli fr. 1'390.-. In realtà, l'UE non ha pignorato l'intera sua rendita della __________, ma solo la quota che eccede fr. 884.95, corrispondente alla propria quota (70,69%) del minimo esistenziale comune (di fr. 3'218.-), tenuto conto della rendita AVS effettivamente percepita (fr. 1'390.-) finché dura la trattenuta di fr. 1'000.- della Cassa CO 1. Quanto lasciatogli ammonta pertanto a fr. 2'274.95 mensili (fr. 1'390.- + fr. 884.95). In definitiva, il ricorso va di conseguenza integralmente respinto.".
Non v'è alcun motivo per procedere alla revisione della decisione dell'11 gennaio 2021 di fissazione della compensazione di Fr. 1'000.- sulla rendita AVS.
Il ricorrente non è riuscito a comprovare l'esistenza di fatti nuovi e/o di prove nuove per giustificare la revisione della trattenuta di Fr. 1'000.- sulla rendita di vecchiaia adottata da aprile 2021 dalla Cassa di compensazione.
La decisione impugnata è confermata e il ricorso va respinto.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti