Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2021.14
Entscheidungsdatum
06.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2021.14

cs

Lugano 6 dicembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 luglio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 luglio 2021 emanata da

chiamati in causa:

CO 1

TERZ 1 TERZ 2 TERZ 3

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. La società RI 1 è stata affiliata presso la Cassa CO 1 dal mese di novembre 2012 fino al 31 dicembre 2019 quale datrice di lavoro. Dal 1° gennaio 2020 è affiliata presso la Cassa TERZ 3 (cfr. doc. I).

1.2. In seguito all’affiliazione presso la Cassa TERZ 3, il 13 aprile 2021 la Cassa CO 1 ha effettuato una revisione della società per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, sfociata nella ripresa, tramite tassazione d’ufficio del 30 aprile 2021, oltre che di alcune spese, anche delle gratifiche accreditate nel 2019, ma versate nel 2020, a TERZ 1, presidente della società e a TERZ 2, vicepresidente della società, per fr. 229'500, rispettivamente per fr. 120'500 (doc. 1 e 14). Complessivamente l’amministrazione ha chiesto alla società un importo di fr. 58'694.50 di contributi sociali, inclusi gli interessi di mora (doc. 1).

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la ripresa, producendo, a sostegno delle sue censure, uno scritto della Cassa TERZ 3 e sostenendo che i contributi vanno pagati alla nuova Cassa di compensazione (doc. 15).

1.4. Il 21 giugno 2021 la società ha prodotto un’ulteriore presa di posizione del 18 giugno 2021 della Cassa TERZ 3, chiedendo alle due Casse di compensazione di parlarsi e di regolare la questione (doc. 17). La Cassa TERZ 3 ha affermato:

" (…)

Applicazione delle direttive fino al 31.12.2016

Il pagamento di salari retroattivi, come ad esempio bonus, provvigioni, gratifiche, partecipazione agli utili e onorari amministrativi, sono versati di regola dopo che è già stato consegnato il certificato di salario per i contributi sociali. Dal 2012, per questi casi prevale una regola più semplice: il pagamento di questi salari viene dichiarato nel certificato di salario dell’anno del pagamento.

Questo significa che il datore di lavoro inserisce questi versamenti soggetti ad AVS solo nel certificato di salario dell’anno di pagamento, anche quando il pagamento concerne un anno precedente. Un bonus per l’anno 2015, versato nella primavera del 2016, viene quindi addizionato al salario dichiarato per l’anno 2016. Questa normativa evita al datore di lavoro di dover trasmettere alla cassa un certificato di salario addizionale per l’anno precedente. In maniera analoga, la cassa di compensazione contabilizza il reddito sul conto individuale del/la dipendente nell’anno di pagamento, vale a dire nel 2016. Questo sistema di conteggio si è molto affermato con successo negli ultimi anni.

Una precisazione è stata fatta dal 1° gennaio 2016 nella direttiva sui contributi (DP), per quanto riguarda l’applicazione della franchigia per pensionati, così come in particolare per il limite massimo dei salari AD. Per i pagamenti retroattivi di salari soggetti ai contributi AVS, il conteggio dell’importo viene eseguito esclusivamente in base al principio di realizzazione, secondo il quale fanno stato le disposizioni vigenti nel momento del pagamento. Questo vale sia per l’applicazione dei tassi di contributo che per un eventuale franchigia accordata ai pensionati e limiti massimi dell’assicurazione disoccupazione (AD).

Precisazione: pagamento del salario dopo l’uscita (principio di realizzazione) Delle spiegazioni supplementari sono tuttavia necessarie in caso di versamento di salario retroattivo, quando una persona ha già lasciato l’azienda. Le regole applicabili per la percezione delle contribuzioni sono quelle del periodo per il quale il pagamento retroattivo è stato effettuato. Una persona va in pensione ordinaria il 31 gennaio 2016 a 65 anni e in marzo 2016 riceve un bonus di Fr. 10'000.-- Sul bonus in questione, la franchigia normalmente applicata ai pensionati non potrà essere dedotta, in quanto il bonus versato riguarda un’attività eseguita in un periodo antecedente l’età ordinaria di pensionamento.

Con effetto dal 1° gennaio 2021 in caso di pagamenti di salari arretrati, se al momento del pagamento del salario (anno di adempimento) non esiste più un rapporto di lavoro rispettivamente il relativo contratto di lavoro o se il salario viene annunciato per in periodo d’impiego di un anno precedente, i contributi non vengono più detratti secondo il principio della realizzazione ma secondo le disposizioni in vigore nel periodo cui è destinato il salario arretrato (principio della destinazione). I contributi vengono quindi calcolati e riscossi secondo le aliquote contributive dell’anno di destinazione. I contributi AD già detratti e contabilizzati sul salario AVS percepito nel periodo di lavoro effettivo devono essere presi in considerazione. Inoltre, per quanto riguarda il limite massimo dell’AD, l’importo della franchigia per beneficiari di rendita e l’importo del salario esiguo da cui vengono detratti i contributi solo su richiesta della persona assicurata, si applica il regolamento dell’anno di destinazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC), cifra marginale 2036 e seguenti (…).

A nostro avviso per l’anno 2020 i salari sono stati conteggiati e dichiarati correttamente in base alle direttive applicabili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Le direttive del 1° gennaio 2021 per versamenti dei salari arretrati vengono applicate per versamenti dei salari a partire dal 1° gennaio 2021.” (doc. A2)

1.5. Il 23 giugno 2021 la Cassa CO 1 ha scritto alla Cassa TERZ 3 mantenendo la propria opinione sulla base del marginale 1010 delle direttive sul salario determinante (DSD; doc. 18). Da parte sua la Cassa TERZ 3 ha risposto il 25 giugno 2021 affermando che vanno applicate le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) e che nel caso di specie i salari sono stati conteggiati e dichiarati in base alle DRC in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 e dunque a giusta ragione i contributi vanno riscossi dalla nuova Cassa. Le DRC nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 si applicano invece solo ai salari versati dal 1° gennaio 2021 (doc. 19). In un’ulteriore presa di posizione, la Cassa CO 1 ha ribadito che sono applicabili le DSD e non le DRC (doc. 20).

1.6. Con decisione su opposizione del 2 luglio 2021 la Cassa CO 1 ha confermato la ripresa (doc. 21).

1.7. Il 5 agosto 2021 la Cassa TERZ 3 ha scritto alla Cassa CO 1 sostenendo che la “direttiva DSD, marg. n. 1010 indica soltanto che una retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si considera quindi che essa è conseguita mediante l’accreditamento e i contributi sono dovuti da quel momento. Anche se le gratifiche non sarebbero state versate ma semplicemente accreditate, esse sono state accreditate nel 2020 e non nel 2019. Da come c’è stato sottoposto a noi il caso le gratifiche sono state versate e perciò vengono applicate le direttive secondo le DRC. Sosteniamo tutt’ora che la RI 1 abbia versato e dichiarato i contributi correttamente” (doc. 22). Il medesimo giorno la Cassa CO 1 ha risposto che le gratifiche sono state accreditate nel 2019 e non nel 2020 e di conseguenza sono da assoggettare nel 2019 come da marginale 1010 DSD (doc. 23).

1.8. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, richiamando l’intero incarto dalla Cassa e chiedendo in via principale di accertare che i contributi relativi alle gratifiche pari a fr. 350'000, maturati nel 2019 e versati nel 2020 sono dovuti alla Cassa TERZ 3 __________ e di conseguenza la decisione di tassazione d’ufficio del 30 aprile 2021 è annullata e riformata stralciando tale posta. La società non deve alcunché alla Cassa convenuta poiché ha già pagato i contributi alla Cassa TERZ 3.

In via sussidiaria chiede l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, di far ordine alle due casse di compensazione di dirimere la questione tra di loro affinché si accordino con eventuali trasferimenti, ritenuto che la ricorrente ha validamente corrisposto la cifra relativa ai contributi per le gratifiche maturate nel 2019 e versate nel 2020 e pertanto nulla più potrà venirle chiesto, tantomeno interessi debitori (doc. I). La ricorrente chiede inoltre che sia chiamata in causa la Cassa TERZ 3.

Nel merito l’insorgente sostiene di aver correttamente dichiarato le gratifiche dovute nel 2019 ma versate nel 2020 alla nuova Cassa di compensazione e di non dover pertanto versare alcunché alla Cassa CO 1. Le gratifiche infatti sono definite in sede di chiusura del bilancio e versate l’anno successivo, poiché i conti devono essere revisionati, sottoposti all’assemblea degli azionisti che li deve approvare e deve approvare o meno la gratifica. Ciò, del resto, sarebbe sempre stato avallato dal __________ __________ della Cassa CO 1 ed è confermato dal marginale 2036 DRC e dalla Cassa TERZ 3. Le gratifiche non sono state indicate nel certificato di lavoro del 2019 e di conseguenza non sono state notificate alla Cassa CO 1, ma sono state dichiarate alla Cassa TERZ 3 nel 2020 alla quale i contributi sono già stati pagati.

Dopo aver citato l’opposizione, la ricorrente rimprovera alla Cassa di continuare a sostenere che al caso di specie va applicato il marginale 1010 DSD in luogo del marginale 2036 DRC (che sostanzialmente impone la dichiarazione al momento del versamento e non della maturazione), senza mai precisare quale sarebbe la giurisprudenza del Tribunale federale su cui si fonda.

1.9. Con risposta del 26 agosto 2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso e della chiamata in causa, rilevando tra l’altro che in concreto la fattispecie è regolata dal marginale 1010 DSD e non dal marginale 2036 DRC che non riguarda la tematica in discussione (nessun salario arretrato, nella fattispecie in esame, ma dei bonus accreditati nel 2019, ma non assoggettati ai contributi sociali nel 2019; doc. III).

1.10. Il 3 settembre 2021 la ricorrente ha prodotto una replica (doc. V), mentre il 17 settembre 2021 la Cassa ha duplicato (doc. VII).

1.11. Con decreto del 20 settembre 2021 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e la Cassa TERZ 3, mettendo loro a disposizione la documentazione prodotta dalle parti ed assegnando loro un termine scadente il 22 novembre 2021, per, a crescita in giudicato del decreto, prendere posizione sulla fattispecie (doc. IX).

1.12. Con due distinti scritti del 28 settembre 2021 TERZ 1 e TERZ 2 hanno rilevato di non avere necessità di consultare gli atti essendo pienamente a conoscenza del ricorso inoltrato dalla società, che appoggiano. Per quanto concerne le prove si rifanno a quelle presentate con il ricorso (doc. X e XI).

in diritto

in ordine

2.1. La ricorrente lamenta implicitamente una violazione del diritto di essere sentita, segnatamente per il motivo che l’amministrazione non avrebbe spiegato nel dettaglio il motivo per il quale il marginale 1010 DSD avrebbe il sopravvento sulle DRC. La Cassa non avrebbe inoltre indicato gli estremi della più volte citata giurisprudenza del Tribunale federale che avvallerebbe il suo agire.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto la Cassa nella decisione su opposizione ha indicato i motivi per i quali ritiene corretta la tassazione d’ufficio del 30 aprile 2021 e segnatamente la ripresa delle gratifiche accreditate nel 2019 ma versate nel 2020.

Certo l’amministrazione, irritualmente, non ha indicato i riferimenti della giurisprudenza federale cui fa continuamente cenno. Ciò che avrebbe dovuto fare, vista anche la complessità della questione giuridica.

La ricorrente, rappresentata comunque da un legale, ha potuto tuttavia comprendere le motivazioni alla base dell’assoggettamento delle gratifiche al prelievo dei contributi nel 2019 e le ha compiutamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I). Ella si è poi nuovamente espressa il 3 settembre 2021 con una replica (doc. V).

In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Questo Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se gli importi di fr. 229'500 in favore di TERZ 1 e di fr. 120'500 in favore di TERZ 2, accreditati nel 2019 ma versati nel 2020, devono essere assoggettati al prelievo dei contributi sociali (compresi i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione; cfr. doc. 1, tassazione d’ufficio, “AD Contributi I” e “AD Contributi II”) nel 2019 in applicazione del marginale 1010 DSD come sostiene la Cassa CO 1 o nel 2020 come sostiene la ricorrente, coadiuvata dalla Cassa TERZ 3.

Non è invece contestato che i contributi su tali importi, apparentemente già versati dalla ricorrente alla Cassa TERZ 3 (cfr. doc. 23 e doc. E, allegato all’opposizione), sono dovuti, trattandosi di gratifiche.

Non sono neppure litigiose le ulteriori riprese effettuate con la tassazione d’ufficio del 30 aprile 2021.

2.3. Secondo l’art. 30ter cpv. 1 LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.

Ai sensi dell’art. 30ter cpv. 2 LAVS i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

Per l’art. 30ter cpv. 3 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, i redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore:

a. non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;

b. fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo (in vigore dal 1° gennaio 2012).

L’art. 30ter cpv. 4 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che i redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi.

2.4. Secondo il marginale 1007 delle direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD) nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019, la retribuzione è costituita da prestazioni in contanti o in natura, eventualmente da un credito del salariato.

Per il marginale 1010 DSD, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019, una retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si considera quindi che essa è conseguita mediante l’accreditamento e i contributi sono dovuti da quel momento.

Il marginale 1011 DSD, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede che in ogni caso si considera che la retribuzione accreditata è conseguita quando corrisponde a un credito avente un valore economico e del quale il salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una semplice aspettativa di salario non sono considerate retribuzioni conseguite (per esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).

Se eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in qualità di dipendente, non si può presumere l’esistenza di una retribuzione pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (marginale 1014 DSD, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019).

2.5. Per quanto concerne le direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC), il marginale 2034 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, prevede che per determinare se un versamento di salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui è destinato il salario arretrato (principio della destinazione). La registrazione nel CI del versamento del salario arretrato è disciplinata nelle D CA/CI. In base al principio della destinazione si determina così se siano dovuti contributi AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell’art. 6quater OAVS oppure un importo limite ai sensi dell’art. 34d OAVS.

Secondo il marginale 2035 DRC, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, in caso di salari arretrati sottoposti a contribuzione secondo il N. 2034, il conteggio per la riscossione dei contributi legali avviene secondo il principio del conseguimento del guadagno, in base al quale fanno stato le disposizioni in vigore al momento del versamento. Queste direttive si applicano:

– al tasso contributivo: va applicato quello in vigore al momento del versamento o dell’accredito del versamento;

– alla determinazione di eventuali franchigie, in caso di salariati in età AVS (franchigia, art. 6 quater OAVS);

– ai salari di poco conto – da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell’assicurato (art. 34d OAVS);

– ai valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2094).

Per il marginale 2035.1 DRC, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, se sui versamenti di salari arretrati giusta il N. 2034 sono dovuti contributi AD, questi sono prelevati in base al principio del conseguimento del guadagno, vale a dire applicando il tasso contributivo e l’importo massimo del guadagno assicurato determinante (per i contributi AD, art. 3 cpv. 2 LADI in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF) in vigore al momento del conseguimento del guadagno (N. 2035).

In caso di rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e obbligo contributivo nell’anno di pertinenza e nell’anno di conseguimento del guadagno, l’importo massimo del guadagno assicurato dell’AD è calcolato in base alla durata dell’attività nell’anno di conseguimento del guadagno. Negli altri casi ci si basa sulla durata dell’attività nell’anno di pertinenza.

Al marginale 2035.2 DRC figura il seguente esempio:

2013 Salario fr. 100 000

2016 Salario fr. 120 000

Provvigione fr. 80 000

Nel 2016 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

a) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2016; obbligo contributivo nell’anno di pertinenza e nell’anno di conseguimento del guadagno

In base al N. 2035, per i versamenti di salari arretrati si applicano il tasso contributivo e il guadagno massimo assicurato determinante in vigore al momento del conseguimento del guadagno. Pertanto, la provvigione di 80 000 franchi viene semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2016 e tassata insieme a questi.

fr. 120 000 + fr. 80 000 = fr. 200 000

Sulla somma di 200 000 franchi per i contributi AD va applicato un tasso del 2,2 per cento sull’importo di 148 200 franchi e un tasso dell’1 per cento sull’importo di 51 800 franchi.

b) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o soppressione dell’obbligo assicurativo nel 2016

Per il prelievo dei contributi si applica il principio del conseguimento del guadagno – come nell’esempio a) – anche nel caso in cui nell’anno del conseguimento del guadagno non sussiste più il rapporto di lavoro presso lo stesso datore oppure è soppresso l’obbligo assicurativo. Per tale ragione sulla provvigione di 80 000 franchi va applicato un tasso contributivo AD del 2,2 per cento.

Esempio:

2013 Salario fr. 100 000

2016 Provvigione fr. 80 000

Nel 2016 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

Partenza dalla Svizzera e cessazione dell’attività lucrativa alla fine di giugno del 2013; nessun salario nel 2016

Il principio del conseguimento del guadagno si applica anche in mancanza di rapporti di lavoro nel 2016. Poiché nel 2013 il periodo di contribuzione è stato inferiore a un anno, il guadagno massimo assicurato dell’AD viene adeguato di conseguenza (6 mesi = fr. 74 100). Sull’importo complessivo di 80 000 franchi vengono quindi prelevati contributi pari al 2,2 per cento su 74 100 franchi e pari all’1 per cento su 5900 franchi.

Non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata e quelle di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. DSD), a meno che erroneamente da esse non siano ancora stati prelevati contributi (marginale 2036.1 in vigore dal 2015 al 31 dicembre 2020).

2.6. I citati marginali sono stati adottati sulla base di sentenze dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF).

L'Alta Corte, in una sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa H 163/56, pubblicata in RCC 1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione. L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario messo in conto non modifica il debito contributivo.

In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958, pag. 393, la nostra Massima Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice aspettativa di salario.

Nella sentenza del 9 luglio 1975 nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.

In una sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, l’allora TFA ha ancora confermato il principio secondo il quale il salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente:

" (…) Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…)"

Nella sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, l’Alta Corte, a proposito del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è stato versato, ha affermato:

" (…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.

6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ).

La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).

6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono state ammesse anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una sentenza inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di qualificare quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da una ditta nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del fatto che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin dagli inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di esercizio che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia la realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società; sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18 dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non potevano essere insorti.

6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami - operati anche dalle sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid. 6.2.1, l'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).

7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni salari maturati da parte dei dipendenti della fallita non sono stati effettivamente versati. I salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro.

7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, la Cassa poteva quindi di principio presumere che il diritto ai salari si fosse comunque realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto modo di giudicare nella sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre anni, il mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per un periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita - ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito futuro degli affari della società.

7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può ritenere, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di conseguenza realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere addebitato il danno derivante."

Nella citata sentenza H 257/00 del 18 dicembre 2001 l’Alta Corte ha affermato:

" b) Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid zu diesem Einwand keine näheren Abklärungen getroffen aus der Erwägung heraus, praxisgemäss seien Gutschriften auf einem Kontokorrentkonto den Lohnzahlungen gleichzusetzen und würden als Ausrichtung von Lohn betrachtet.

Sodann seien Sozialversicherungsbeiträge auf Lohnguthaben für 10 Monate streitig, während die Arbeitslosenkasse nur für drei Monate Insolvenzentschädigungen ausgerichtet habe.

Das Verschulden der beiden ehemaligen Organe der konkursiten Firma begründet die Vorinstanz damit, dass diese um die Lohngutschrift gewusst hätten und bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt auch um deren Beitragspflicht hätten wissen oder sich diesbezüglich zumindest hätten erkundigen müssen.

c) Dieser Auffassung kann nicht vorbehaltlos beigepflichtet werden. Für die Entstehung der Beitragsschuld und die Beantwortung der Frage, wann Beiträge vom massgebenden Einkommen zu entrichten sind, kommt es auf den Zeitpunkt an, in welchem das Erwerbseinkommen realisiert worden ist (BGE 111 V 166 Erw. 4a mit Hinweisen; ZAK 1989 S. 308 Erw. 3a, 1985 S. 43; vgl. auch BGE 115 V 163 Erw. 4b). Wird der Lohn ausnahmsweise nicht ausbezahlt, sondern lediglich in den Büchern des Arbeitgebers gutgeschrieben, darf die Ausgleichskasse vermutungsweise davon ausgehen, dass das Einkommen im Zeitpunkt der Lohngutschrift realisiert ist (EVGE 1957 S. 36 Erw. 2 und 125 Erw. 3). Dem Arbeitgeber und den betroffenen Arbeitnehmern steht jedoch der Gegenbeweis offen, dass eine blosse Anwartschaft auf Vergütung und Lohn vorliegt (EVGE 1957 S. 36 und 125 Erw. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., S. 112 Rz 4.9). Eine blosse Anwartschaft auf Lohn ist beispielsweise dann gegeben, wenn die finanziellen Verhältnisse des Arbeitgebers zur Zeit der Gutschrift sehr schlecht sind und deshalb die künftige Auszahlung des betreffenden Lohnes in zeitlicher wie masslicher Hinsicht von einer Besserung des Geschäftsganges abhängig ist (ZAK 1976 S. 86 mit Hinweisen).

Nach der Rechtsprechung gilt die Umwandlung eines Lohnguthabens in ein Darlehen im Zeitpunkt der Verbuchung ahv-rechtlich als realisiert (EVGE 1960 S. 44). Eine blosse Anwartschaft hat das Eidgenössische Versicherungsgericht dagegen angenommen bei der Verbuchung in der Rubrik Lohnaufwand-Kreditoren einer im Aufbau begriffenen Gesellschaft, die in den fraglichen Jahren jeweils einen Reinverlust auswies und daher nicht in der Lage war, die streitigen Löhne auszurichten (veröffentlichtes Urteil S. vom 29. Juli 1992, H 155/90).“

In una sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007 al consid. 5.3, il Tribunale federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a).

In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato una parte del salario e solo nel 2003 gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti il risultato 2002, la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli atti risultava che tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della SA, di cui peraltro l'interessato era membro del consiglio di amministrazione dal 2002. Per il TF, l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai contributi sociali riferiti all'anno 2002.

Cfr. anche la sentenza 9C_95/2009 del 7 settembre 2009, consid. 4.1.2 (“[…] Dasselbe gilt für die Lohnzahlungen an den Hauptaktionär, die nach eigenen Angaben der Beschwerdeführer zwar nicht bar ausbezahlt, sondern dessen Kreditorenkonto gutgeschrieben worden waren. Auch damit ist der Lohnanspruch realisiert, wenn die Gutschrift für bereits geleistete Arbeit erfolgt (Urteil H 257/00 des Eidg. Versicherungsgerichts vom 18. Dezember 2001, E. 5) […]”).

A livello cantonale vanno segnalate, tra le altre, le sentenze 30.2007.50 del 17 aprile 2008, 30.2007.56 del 22 gennaio 2008, 30.2012.29 del 17 dicembre 2012 e 30.2015.25+28 del 18 gennaio 2016.

2.7. Nel corso del 2020 il Tribunale federale ha emanato due sentenze di principio pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, dove l’Alta Corte, in seguito all’entrata in vigore il 1° gennaio 2012 dell’art. 30ter cpv. 3 lett. b LAVS, ha precisato la propria giurisprudenza ed ha relativizzato in parte quanto stabilito con la DTF 111 V 161.

Nella sentenza 8C_589/2019 del 3 aprile 2020 pubblicata in DTF 146 V 104 (= SVR 2020 AHV Nr. 16) il Tribunale federale ha dovuto decidere in merito all’obbligo di contribuire in caso di versamenti di salario a posteriori (art. 3 e 90c cpv.1 LADI).

L’alta Corte ha stabilito che la questione riguardante l’insorgenza dell’obbligo di contribuire deve essere distinta da quella concernente la riscossione dei contributi, ossia il momento in cui i contributi vengono prelevati dal salario determinante (consid. 3.1). Oggetto di esame sono i pagamenti di salario in arretrato (consid. 7.2), in merito ai quali, nel caso concreto, non è determinante, o non lo è esclusivamente, l’aspetto della riscossione dei contributi, ma principalmente quello dell’anno salariale determinante, rispettivamente dell’imputazione dei corrispettivi contributi (consid. 7.4). Nella misura in cui la cifra marginale 2035.2 DRC stabilisce il tasso di contribuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione legato al reddito relativo all’anno in cui l’obbligo di assicurazione ha preso termine indipendentemente dal reddito conseguito nell’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa oppure in quello in cui ha luogo la fissazione, la direttiva in questione è contraria al diritto federale (consid. 7.4).

In quel caso si trattava di un assicurato nato nel 1957, andato in pensione anticipatamente il 1° gennaio 2018, a cui il datore di lavoro il 23 febbraio 2018 aveva versato un salario arretrato per il 2017. La cassa di compensazione, contrariamente al datore di lavoro, ha assoggettato l’importo nel 2018, prelevando pure un’aliquota contributiva per l’assicurazione contro la disoccupazione del 2,2%. Il Tribunale federale ha dato ragione al datore di lavoro che voleva assoggettare il salario nel 2017 e chiedeva di prelevare solo il contributo di solidarietà dell’1% per la LADI, poiché il proprio dipendente aveva già conseguito nel 2017 un reddito superiore a fr. 148'200.

Per più dettagli circa il contenuto della pronunzia federale cfr. consid. 2.10 della presente sentenza.

Nella sentenza 9C_829/2019 del 26 agosto 2020 pubblicata in DTF 146 V 313 il Tribunale federale ha stabilito che per l’applicazione eccezionale del principio dell’anno di acquisizione, è rilevante unicamente sapere se, da un lato, il lavoratore non lavora più per il datore di lavoro al momento del versamento ulteriore del suo salario per gli anni di attività prima del pensionamento AVS e, dall’altro lato, se la contribuzione minima non è stata versata durante l’anno nel quale l’attività era stata esercitata (consid. 4.5.2). I principi enunciati nella DTF 111 V 461 devono essere relativizzati in considerazione del nuovo art. 30ter cpv. 3 LAVS (consid. 4.5.3).

In quel caso si trattava di un’assicurata, nata nel marzo 1952, che aveva chiesto di attribuire al periodo dal 2013 al 2015 i salari di fr. 31'650 e di fr. 2'100 (complessivamente fr. 33'750) ricevuti nel mese di aprile 2017, al fine di aumentare l’importo della rendita. La richiesta è stata respinta ed il Tribunale federale non ha accolto il ricorso dell’interessata.

L’Alta Corte ha rammentato l’iter di approvazione dell’art. 30ter cpv. 3 LAVS, rilevando che nel relativo Messaggio il Consiglio federale ha in sostanza affermato che il principio di realizzazione corrisponde maggiormente alla realtà poiché i dipendenti di principio ricevono il salario nel momento in cui svolgono la loro attività. Considerato tuttavia che tale principio può avere degli svantaggi, occorre prevedere delle eccezioni. L’Esecutivo ha affermato che “Innanzitutto non si può iscrivere un salario sotto un anno in cui non è stato svolto di fatto alcun lavoro, poiché ciò permetterebbe all’assicurato di sottrarsi all’obbligo di versare contributi quale persona senza attività lucrativa. Per questa ragione il reddito deve essere iscritto sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività, se il salariato non lavora più per il medesimo datore di lavoro nell’anno in cui gli è versato il salario (lett. a). In secondo luogo, l’applicazione rigorosa del principio della realizzazione può far sì che per l’anno in cui è stato effettivamente svolto il lavoro non sia contabilizzato alcun reddito e che l’assicurato abbia così una lacuna contributiva. Questo è, ad esempio, il caso di un agente che non riceve un salario fisso e al quale sono versate solo nel 2011 le provvigioni per l’attività esercitata nel 2010, di modo che per il 2010 non vi è alcuna iscrizione nel CI. Se per l’anno in cui ha esercitato l’attività l’interessato non ha versato contributi o l’importo di questi ultimi è inferiore al contributo minimo, appare giustificato che il reddito conseguito posticipatamente per tale attività venga iscritto sotto quell’anno per evitare una lacuna contributiva” (cfr. FF 2011 497, pag. 513).

Al consid. 4.4.1. l’Alta Corte ha rammentato che nella DTF 111 V 161 citata dal Consiglio federale, il Tribunale federale ha dovuto trattare una questione analoga a quella in esame ed ha stabilito che i contributi dei dipendenti devono essere iscritti nell’anno in cui la persona assicurata ha esercitato la sua attività. In caso di pagamenti salariali successivi, l’iscrizione avviene nell’anno del pagamento del salario tranne se ha un impatto negativo sul calcolo della rendita o se non comporta un’elusione dell’obbligo contributivo delle persone senza attività lucrativa. Quale motivazione il Tribunale federale ha fatto riferimento agli art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS e 5 cpv. 1 LAVS. Inoltre l’Alta Corte aveva indicato che l’obbligo contributivo si fonda direttamente sulla legge e sorge non appena si sono verificati i fatti previsti dalla legge. Per i lavoratori dipendenti l’obbligo contributivo si fonda sul lavoro svolto (“geleistete Arbeit”) e sul periodo durante il quale svolge questa attività. Determinanti sono pertanto le circostanze al momento dell’esercizio dell’attività lavorativa.

In DTF 111 V 161 il TF aveva ha affermato (cfr. consid. 4.4.2. DTF 146 V 313):

" [...] Kommt es nach dem Gesagten für die Beitragspflicht auf die Verhältnisse zur Zeit der Ausübung der Erwerbstätigkeit an, so entspricht es Sinn und Zweck der gesetzlichen Beitragsordnung, dass bei den Unselbständigerwerbenden das beitragspflichtige Einkommen in demselben Zeitraum, d.h. im gleichen Kalenderjahr im Individuellen Konto verbucht werden muss, in welchem der Versicherte die entsprechende 'Arbeit geleistet' hat (Erwerbsjahrprinzip), dient doch das Individuelle Konto dem Zwecke der Verurkundung, dass ein Versicherter in einem bestimmten Zeitraum seine Beitragspflicht in einer bestimmten beitragsrechtlichen Eigenschaft erfüllt hat. Als Beitragsjahr gemäss Art. 140 Abs. 1 lit. d AHVV hat demnach das Kalenderjahr zu gelten, in welchem der Unselbständigerwerbende die dem Erwerbseinkommen zugrunde liegende Erwerbstätigkeit ausgeübt hat. Nicht massgeblich für die Bestimmung des einzutragenden Beitragsjahres ist hingegen der Zeitpunkt der Lohnrealisierung (d.h. der Entstehung der Beitragsschuld) oder gar derjenige der Beitragsentrichtung, Zeitpunkte also, welche allein den Beitragsbezug betreffen und die aus arbeitsvertraglichen (z.B. spätere Fälligkeit von Provisionen nach Art. 323 Abs. 2 und Art. 339 Abs. 2 OR), tatsächlichen (vorübergehende Insolvenz des Arbeitgebers) oder aus Gründen einer Umgehung der gesetzlichen Beitragspflicht ausserhalb des Erwerbsjahres liegen können. [...]"

Al consid. 4.4.3. il Tribunale federale ha evidenziato che secondo la citata giurisprudenza se un assicurato è assoggettato quale dipendente sia nell’anno dell’attività lucrativa sia nell’anno della realizzazione del salario e gli sono dedotti i contributi sociali sull’importo conseguito per il calcolo della futura rendita non vi è alcun’incidenza se il pagamento viene registrato nell’anno dell’attività lavorativa oppure nell’anno della realizzazione del salario. La situazione è invece diversa se in applicazione del principio della realizzazione (o principio del conseguimento del guadagno secondo le DRC) non fosse registrato alcun reddito nell’anno in cui vi è stata l’attività lucrativa e dovesse sorgere una lacuna contributiva. In questo caso il principio della realizzazione del reddito non sarebbe compatibile con il principio dell’obbligo contributivo previsto dalla legge. Lo stesso vale quando nell’anno del versamento del salario aggiuntivo sorge il diritto alla rendita e di conseguenza secondo il principio della realizzazione il reddito iscritto nel conto individuale non viene preso in considerazione per il calcolo della prestazione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Al consid. 4.5 l’Alta Corte ha affermato che se è vero che il Consiglio federale nelle sue motivazioni per l’adozione dell’art. 30ter cpv. 3 LAVS ha fatto riferimento alla giurisprudenza federale ed ha voluto creare a questo proposito una base legale, d’altra parte la giurisprudenza ed il disposto emanato dell’Esecutivo differiscono in punti essenziali.

Nel consid. 4.5.1 figura che il Tribunale federale applica di norma il principio dell’attività lucrativa. Per la giurisprudenza federale è decisivo se la contabilizzazione del reddito nell’anno della realizzazione per l’assicurato comporta degli svantaggi, a causa del sorgere di lacune contributive o perché il reddito non viene preso in considerazione nel calcolo della rendita. Per contro il nuovo concetto inserito nella legge prevede che normalmente si applica il principio della realizzazione tranne se ciò comporta il sorgere di una lacuna contributiva, ossia se il contributo minimo non è stato pagato. Inoltre viene richiesto che il dipendente al momento in cui riceve il salario non lavora più per datore di lavoro.

Ciò è quanto espressamente voluto dal Consiglio federale (cfr. consid. 4.5.2 della sentenza).

Al consid. 4.6 il Tribunale federale ha quindi stabilito che nel caso concreto occorre stabilire se la ricorrente adempiva quanto previsto dall’art. 30ter cpv. 3 LAVS, ossia se non era più dipendente del datore di lavoro al momento del pagamento del salario e se nell’anno in cui ha esercitato la sua attività lavorativa ha versato meno del contributo minimo. L’Alta Corte ha evidenziato che la stessa insorgente ha affermato di aver lavorato fino al 31 marzo 2017 e dagli atti emerge che negli anni in questione (dal 2013 al 2015) ha versato più del contributo minimo. Per cui non c’è alcun margine per attribuire i redditi conseguiti nel 2017 agli anni dal 2013 al 2015.

Va anche segnalata la STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021, pubblicata in SVR 2021, AHV Nr. 21, dove il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo contributivo AVS permane anche nel caso di una persona straniera che ha lasciato la Svizzera presumibilmente in modo definitivo per quei redditi risultanti dall’attività lucrativa esercitata nel corso del suo soggiorno in Svizzera (consid. 4). Un pagamento di bonus, laddove viene corrisposto in relazione al periodo di occupazione in Svizzera, soggiace all’obbligo contributivo svizzero, a prescindere dal fatto che il bonus venga pagato dalla datrice di lavoro svizzera oppure dalla consorella americana (consid. 5.1).

2.8. Dal 1° gennaio 2021 le DRC, in seguito alle sentenze pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, hanno subito, per quanto qui d’interesse, una profonda modifica.

Secondo il marginale 2036 DRC per determinare se il versamento di un salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui si riferisce il salario arretrato (“principio del periodo di riferimento” [da rilevare che mentre il termine in italiano è stato modificato, poiché in precedenza era chiamato “principio della destinazione”, nelle altre due lingue nazionali è rimasto il medesimo, ossia, “Bestimmungsprinzip” in tedesco e “principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû” in francese]).

In base al principio del periodo di riferimento, si determina ad esempio se siano dovuti contributi AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell’art. 6quater OAVS oppure un importo limite ai sensi dell’art. 34d OAVS.

Per il marginale 2038 DRC se il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o l’obbligo assicurativo non sussiste più, il diritto valido al momento dell’esercizio dell’attività si applica al momento del versamento del salario arretrato su cui vanno versati i contributi secondo il N. 2036 per quanto riguarda:

– il tasso di contribuzione;

– l’importo della franchigia (art. 6quater OAVS);

– l’importo del salario di poco conto, da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell’assicurato (art. 34d OAVS);

– i valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2102);

– l’importo massimo del guadagno assicurato determinante di cui all’art. 3 cpv. 2 LADI in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF.

Secondo il marginale 2039 DRC in tutti gli altri casi il conteggio dei contributi si basa sul principio del conseguimento del guadagno (in tedesco: “Realisierungsprinzip”), in base al quale sono determinanti le disposizioni in vigore al momento del versamento.

Nel marginale 2040 viene indicato un esempio.

Nel 2021 X riceve una provvigione di 80 000 franchi per una serie di affari conclusi nel 2013.

a) Nuovo datore di lavoro / nuova attività lucrativa o soppressione dell’obbligo assicurativo nel 2021

I contributi vanno prelevati sul salario arretrato di 80 000 franchi – previa deduzione dei contributi già versati nel 2013 – secondo le disposizioni in vigore nel 2013, ovvero:

Contributi AVS/AI/IPG:

80 000 x 10,3 % = 8240 fr.

Contributi AD: 26 000 x 2,2 % = 572 e (80 000 – 26 000 =) 54 000 x 1 % = 540; 572 + 540 = 1112 fr.

b) Stesso datore di lavoro nel 2013 e nel 2021; obbligo contributivo nell’anno di pertinenza (2013) e nell’anno del conseguimento del guadagno (2021)

In base al N. 2039, si applicano il tasso di contribuzione e il guadagno massimo assicurato determinante in vigore al momento del conseguimento del guadagno. Pertanto, la provvigione viene semplicemente sommata agli altri redditi conseguiti nel 2021 e tassata insieme a questi:

120 000 fr. + 80 000 fr. = 200 000 fr.

Dalla somma di 200 000 franchi vanno dedotti:

contributi AVS/AI/IPG:

200 000 fr. x 10,6 % = 21 200 fr.

contributi AD:

148 200 fr. x 2,2 % = 3260.40 e 51 800 x 1 % = 518;

3260.40 + 518 = 3778.40 fr.

Per il marginale 2043 DRC non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata o simili, di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. le DSD), salvo se al momento dell’accredito è stato erroneamente omesso di dedurne i contributi.

Secondo il marginale 2040:

Esempio:

X ottiene dal suo datore di lavoro, a partire dal 2020, gratificazioni sotto forma di giorni di congedo, iscritti su un conto di lunga durata, che possono essere impiegati soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro o al momento del pensionamento. In seguito al pensionamento anticipato nel gennaio del 2025, X impiega i sei mesi di congedo pagato accumulati sul conto.

a) Il datore di lavoro ha già versato i contributi su queste gratificazioni al momento dell’iscrizione sul conto. Non vanno quindi pagati contributi su di esse.

b) Il datore di lavoro ha omesso di versare contributi su queste gratificazioni. I contributi vanno riscossi alla cessazione dell’attività.

In entrambi i casi, X è considerato come persone senza attività lucrativa dal momento del pensionamento anticipato (v. le DIN).

2.9. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.10. In concreto dagli atti emerge che il 31 dicembre 2019 nel conto stipendi n. __________ della ricorrente è stato accreditato un importo complessivo di fr. 350'000 con l’indicazione “accto gratifiche” (doc. 10). Si tratta degli importi in favore di TERZ 1 (fr. 229'500) e TERZ 2 (fr. 120'500). Le gratifiche sono poi state pagate nel 2020 e dichiarate nella distinta salari del 2020 inviata alla Cassa TERZ 3 (cfr. doc. III).

Per la giurisprudenza del Tribunale federale, antecedente alle DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, “già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001, consid. 3a)” (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007). In altre parole con l’accreditamento della retribuzione nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito (STF H 78/03 del 13 settembre 2004, consid. 6.2.1).

Questo è quanto prevede anche il marginale 1010 DSD in vigore dal 1° gennaio 2019 (cfr. anche la versione tedesca: “Statt ausbezahlt kann ein Entgelt auch bloss gutgeschrieben werden. Ein geldwertes Entgelt gilt durch die Gutschrift als realisiert. Beiträge sind daher in diesem Zeitpunkt zu entrichten”).

L'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può del resto giustificarsi solo restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto (STF H 78/03 del 13 settembre 2004, consid. 6.2.1).

Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario, ritenuto che la stessa insorgente ammette di aver versato le gratifiche nel corso del 2020 e di dover versare i relativi contributi (cfr. doc. I).

Occorre di conseguenza concludere che il reddito è stato realizzato nel 2019 (cfr. marg. 1010 DSD e STF H 257/00 del 18 dicembre 2001, consid. 5; cfr. anche STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5.3).

I contributi sono pertanto di principio dovuti quell’anno anche se le gratifiche sono state versate nel 2020 (cfr. STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5.3:” Come hanno rettamente rilevato i primi giudici, anche se una retribuzione non viene versata nel periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che già con l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario convenuto tra le parti sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del 7 dicembre 2001 in re J., H 186/01, consid. 3a). Ora, se è vero che dalla dichiarazione rilasciata da C.________ il 20 aprile 2004 si evince come nel 2002 gli sia stato versato un importo di fr. 106'167.50 e solo il 27 giugno 2003 abbia poi ricevuto ulteriori fr. 14'263.62 a saldo delle pretese riguardanti il risultato 2002, è però altrettanto vero che dalla documentazione contabile agli atti risulta che tale somma è riferita alla gestione aziendale 2002 della F.________ SA, di cui peraltro l'interessato è membro del consiglio di amministrazione dal 20 luglio 2001 a tutt'oggi. Ne consegue che l'importo di fr. 14'263.62 va assoggettato ai contributi sociali riferiti all'anno 2002.”).

Resta tuttavia da stabilire se le due recenti sentenze pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, che hanno portato alla modifica delle DRC, ma solo dal 1° gennaio 2021, e che hanno relativizzato quanto stabilito nella DTF 111 V 161, modificano la prassi sin qui applicata anche da questo Tribunale se il salario è versato in un anno diverso rispetto a quello in cui è stato accreditato in contabilità (cfr. STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5.3 dove in quel caso il TF ha dato priorità all’anno dell’accreditamento rispetto a quello del pagamento del salario).

In DTF 146 V 104 (per la fattispecie cfr. consid. 2.7), l’Alta Corte ha affermato al consid. 5.3 che la prassi amministrativa di cui alle DRC (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020) si fonda sulla questione di sapere se si è in presenza di una questione relativa all’obbligo contributivo (“Beitragspflicht” [assoggettamento]) o di una questione relativa al prelievo dei contributi (“Beitragsbezug” [prelievo dei contributi]).

Nel primo caso si applica il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”), nel secondo (nell’ipotesi in cui l’obbligo contributivo o di assoggettamento [“Beitragspfilcht”] sia dato), vale il principio della realizzazione (“Realisierungsprinzip”; cfr. consid. 6.1 “Damit zeigt sich zusammenfassend, dass die mit der Wegleitung vorgegebene Verwaltungspraxis sich einerseits danach ausrichtet, ob es um die Frage der Beitragspflicht oder jene des -bezugs geht. Zum andern ergibt sich, dass für erstere das Bestimmungsprinzip gilt, während letzterer (bei bestehender Beitragspflicht) dem Realisierungsprinzip unterstellt wird”).

Al consid. 7.2 il Tribunale federale ha stabilito che il caso giudicato, in ambito LADI, ha più vicinanza con l’obbligo contributivo (“Beitragspflicht” [assoggettamento]) che non con il prelievo dei contributi (“Beitragsbezug”; “[…] Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die Streitfrage näher hin zur Ebene der Beitragspflicht zu verorten ist als zu derjenigen des blossen –bezugs […]”).

Infatti, diversamente dalla LAVS, dove non vi è un limite di reddito oltre il quale non vengono prelevati contributi, nella LADI vi è un massimale e oltre un determinato reddito non viene prelevato alcun contributo o solo un contributo di solidarietà (dal 1° gennaio 2011), che di principio dovrebbe essere limitato nel tempo. La situazione, anche se al contrario, è pertanto simile a quella della franchigia di vecchiaia (art. 6quater OAVS) o del limite di esenzione per i salari di poco conto (art. 34d OAVS), dove non vi è un obbligo contributivo (“Beitragspflicht”) o dove i contributi vengono prelevati solo su richiesta dell’assicurato.

Inoltre, nel caso giudicato, al momento del pagamento del salario la persona assicurata non svolgeva più alcuna attività lucrativa.

Per cui decade anche in applicazione della legge (art. 30ter cpv. 3 LAVS), la possibilità di iscrivere nell’anno di realizzazione del salario i contributi nel conto individuale della persona assicurata, anche se il principio della realizzazione introdotto dal 1° gennaio 2012 nella legge non ha modificato alcunché (“[…] Deshalb entfällt auch von Gesetzes wegen die Möglichkeit, die auf der erfolgten Nachzahlung anfallenden AHV/IV/EO-Beiträge im individuellen Konto des Beitragspflichtigen dem Realisierungsjahr gutzuschreiben, woran das seit dem 1. Januar 2012 formellgesetzlich eingeführte Realisierungsprinzip (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) nichts geändert hat”; cfr. comunque DTF 146 V 313 consid. 4.5: “Es ergibt sich damit, dass zwar der Bundesrat in seiner Begründung für die Einführung des Art. 30ter Abs. 3 AHVG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verweist und für diese Praxis eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage schaffen wollte (vgl. E. 4.3.2). Gesetzliche Regelung und vormalige bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten:”).

Ciò significa che l’amministrazione in una tale costellazione deve prelevare i contributi secondo il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”; cfr. marg. 2036 DRC), cioè deve attribuire i redditi corrisposti successivamente ai rispettivi anni di lavoro (“[…] Das heisst nichts anderes, als dass die Verwaltung in eben dieser Konstellation ohnehin gehalten ist, die Zuordnung der Beiträge gemäss Bestimmungsprinzip vorzunehmen, mithin den nachträglich entrichteten Lohn den bestimmungsgemässen Erwerbsjahren zuzuweisen. Dementsprechend relativieren sich die in der Beschwerde in diesem Zusammenhang angeführten praktischen Gründe doch ganz erheblich.”).

Il Tribunale federale ha poi stabilito che il caso di specie non deve essere deciso, o non solo esclusivamente, nell’ambito del prelievo dei contributi (“Beitragsbezug”), bensì in primo luogo nell’ambito dell’obbligo contributivo (“Beitragspflicht” [assoggettamento]) a cui sono legati sia l’anno dell’esercizio dell’attività lucrativa in cui è stato conseguito il salario determinante sia l’imputazione dei corrispettivi contributi (“[…] sondern in erster Linie unter dem an der Beitragspflicht anknüpfenden Gesichtspunkt des massgeblichen Erwerbsjahres bzw. der Anrechnung der entsprechenden Beiträge”).

Stabilito che il giudice cantonale ha accertato che il salario litigioso versato nel 2018 era destinato al 2017, il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale di assoggettare il salario nel 2017.

2.11. In concreto la tassazione d’ufficio del 30 aprile 2021, e di conseguenza anche la decisione su opposizione impugnata, porta sia sul prelievo dei contributi AVS, sia sul prelievo dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 1: “AD Contributi I” e “AD Contributi II”). Al contrario della fattispecie alla base della DTF 146 V 104, nel caso di specie i due dipendenti non hanno cessato la loro attività lucrativa quando è stata versata loro la gratifica nel 2020. Infatti, essi sono tuttora presidente, rispettivamente vicepresidente, della società ricorrente (cfr. estratto registro di commercio in internet).

Secondo questo Tribunale, il caso concreto, in presenza della continuazione dell’attività lucrativa presso la medesima società, ha di conseguenza più vicinanza con il prelievo dei contributi (“Beitragsbezug”) che non con l’obbligo contributivo (“Beitragspflicht” [assoggettamento]).

Non vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dal principio generale del conseguimento (recte: realizzazione) del guadagno (“Realisierungsprinzip”; “principe de la réalisation”) e di conseguenza non va applicato il “principio del periodo di riferimento” (che fino al 31 dicembre 2020 in italiano era indicato come “principio della destinazione” nelle DRC, mentre in tedesco è rimasto “Bestimmungsprinzip” ed in francese è rimasto “principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû”) di cui al marginale 2034 DRC (dal 1° gennaio 2021, marginale 2036).

Considerato che per giurisprudenza costante con l’accreditamento del salario, esso è considerato realizzato (cfr. DSD 1010; STF H 257/00 del 18 dicembre 2001: “Wird der Lohn ausnahmsweise nicht ausbezahlt, sondern lediglich in den Büchern des Arbeitgebers gutgeschrieben, darf die Ausgleichskasse vermutungsweise davon ausgehen, dass das Einkommen im Zeitpunkt der Lohngutschrift realisiert ist”, sottolineatura del redattore), a giusta ragione la Cassa CO 1 ha assoggettato il guadagno nel 2019 (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007), anche se effettivamente le gratifiche sono state versate nel 2020.

Ne segue che la ripresa della Cassa CO 1 va confermata.

2.12. La ricorrente fa valere la propria buona fede poiché già in passato la Cassa CO 1 avrebbe assoggettato le gratifiche nell’anno del loro versamento e non del loro accreditamento.

Dagli atti emerge che vi è stata una revisione eseguita il 14 dicembre 2018 (doc. 24 e 25) e che ha portato sul 2013 e sul periodo 1.1.2014-31.12.2017.

Il 2013 ha comportato una ripresa di fr. 6'000 per spese generali (doc. 24).

Il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è sfociato nella tassazione d’ufficio del 22 marzo 2019 ed ha comportato, oltre alla ripresa di alcune spese, anche l’assoggettamento nel 2017 di un bonus di fr. 100'000, considerata la diminuzione della rimunerazione dall’anno 2016 (fr. 504'224) all’anno 2017 (fr. 404'224) in favore di TERZ 1 (cfr. doc. 25).

A questo proposito la Cassa ha affermato che non aveva proceduto con “lo spostamento del bonus dall’anno del pagamento a quello dell’accredito” poiché “ai fini della ripresa di CHF 100’000”, “sarebbe stato del tutto irrilevante (la ripresa sarebbe stata anticipata di un anno, dal 2017 al 2016)” (cfr. doc. III).

2.13. Circa la buona fede, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

In una sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005, l’allora TFA, in ambito di assicurazione contro le malattie, ha rammentato che:

" (…) Secondo giurisprudenza, una cassa malati che si assume - per sbaglio (come lo pretende nel caso di specie (….) ) e per un certo periodo (tre mesi essendo già stati ritenuti sufficienti [RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5c]) - delle prestazioni (ad es. un medicinale o un trattamento medico) senza esservi tenuta, fa nascere nell'assicurato l'aspettativa che queste continueranno ad essergli assegnate anche in futuro. In questo caso, la cassa non può interrompere l'assunzione delle prestazioni accordate a torto se l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore e nemmeno doveva esserlo, fondandosi sul comportamento della cassa ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (RAMI 2002 no. KV 230 pag. 473 consid. 5.2.1 e 5.2.2, 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti; cfr. pure la sentenza del 19 novembre 2004 in re M., K 44/03, consid. 5.2). In siffatta evenienza, la buona fede dell'assicurato deve essere tutelata e allo stesso deve essere assegnato il tempo necessario per adattare e modificare le proprie disposizioni. Il che significa che una modifica della prassi della cassa malati può avvenire solo pro futuro (ex nunc), ma non con effetto retroattivo (RJAM 1980 no. 414 pag. 150).

Per contro, la presente Corte ha rilevato che nel caso in cui una cassa malati ha assunto per inavvertenza un trattamento medico, il diritto ad ottenere il rimborso di un trattamento identico resosi necessario circa un anno dopo in seguito a una ricaduta della malattia dev'essere negato, l'assunzione del primo trattamento essendo da considerare isolato e non costituendo una prassi costante della cassa di natura tale da giustificare il diritto alla tutela della buona fede (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti).”

Il concetto è stato ribadito con sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009.

Cfr. anche la sentenza 36.2014.60 del 1° dicembre 2014, confermata dalla sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015.

2.14. In concreto, a prescindere dalla circostanza che la fattispecie che ha portato alla ripresa del periodo precedente è diversa (in concreto: accreditamento di gratifiche; in precedenza: ripresa di un bonus a causa della riduzione del salario [riqualifica di dividendo in retribuzione; cfr. replica, doc. V, pag. 4]), va evidenziato che l’errore è stato commesso dalla Cassa in una sola occasione, in modo isolato, e non si è ripetuto nel tempo. Per cui non vi può essere violazione del principio della buona fede (cfr. sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005).

Da parte sua la ricorrente non produce prove concrete a sostegno della sua tesi secondo cui già negli anni passati le gratifiche sarebbero state accreditate in anni diversi da quelle del versamento ed assoggettate al momento del pagamento (cfr. replica, doc. V, pag. 4). Essa si limita del resto ad affermare che vi sono state contabilizzazioni di gratifiche nell’anno di maturazione (tramite accantonamenti sui transitori passivi, per l’importo globale, senza specificare quanto e a beneficio di chi) ma poi dichiarate alla Cassa CO 1 l’anno successivo ossia l’anno in cui effettivamente avveniva il pagamento (ricorso, doc. I, pag. 4) ed a rinviare ai doc. da B a D allegati all’opposizione, che non apportano elementi a suo sostegno, ed a richiamare gli incarti menzionati (doc. I, pag. 4).

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.

In concreto, spettava alla ricorrente, rappresentata da un legale, produrre la documentazione contabile da lei ritenuta rilevante a sostegno della sua tesi.

Infatti, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che non può essere chiesta in termini generici l’assunzione di prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza le prove atte a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).

Non spetta in altre parole al giudice chiedere continuamente ulteriore documentazione, ma incombe semmai alla parte che intende provare un fatto procedere in modo selettivo e mirato all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano, nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore formale è di consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3).

In concreto, in assenza della produzione di documentazione contabile a comprova della sua tesi, la buona fede della società ricorrente non può essere riconosciuta.

2.15. Con la replica l’insorgente si lamenta del fatto di non aver ricevuto dalla Cassa la documentazione allegata alla risposta.

Come noto tutta la documentazione è depositata presso questo Tribunale (cfr. anche decreto di chiamata in causa del 20 settembre 2021) e può essere visionata su richiesta delle parti in qualsiasi momento, fino all’emanazione della sentenza.

In concreto, la ricorrente, rappresentata da un legale, non ha fatto esplicita richiesta in tal senso.

2.16. La Cassa in sede di risposta afferma di aver spiegato al precedente fiduciario, che aveva seguito il controllo per gli anni antecedenti il 2018, di non aver proceduto con lo spostamento del bonus di fr. 100'000 dall’anno del pagamento a quello dell’accredito in quanto ai fini della ripresa sarebbe stato del tutto irrilevante e di aver invitato la stessa fiduciaria a voler procedere conformemente al marginale 1010 DSD nell’immediato futuro.

L’amministrazione afferma che se il Tribunale lo ritiene opportuno, è possibile chiederne l’audizione (doc. III, pag. 6).

Alla luce delle considerazioni esposte ai considerandi precedenti il TCA ritiene che l’audizione del precedente fiduciario della ricorrente si rileva superflua.

Questo Tribunale rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove.

Infatti, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.17. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 26 luglio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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