Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2020.9
Entscheidungsdatum
22.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2020.9

cs

Lugano 22 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 15 ottobre 2020 emanate da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 è affiliata presso la Cassa CO 1 (di seguito: CO 1) quale indipendente dal 1° gennaio 1989 (doc. 1). Oltre a svolgere un’attività indipendente nel Canton Ticino, RI 1 è socia della società in nome collettivo “__________” con sede a __________ presso __________. Per gli anni di contribuzione dal 2010 fino al 2013, in seguito alle perdite subite negli anni precedenti nell’attività svolta nel Canton Ticino, l’interessata ha pagato il contributo minimo (doc. 4-7; doc. V).

1.2. Con decisione del 3 giugno 2020 la Cassa di compensazione ha fissato in fr. 128'526, oltre fr. 13'806.25 di contributi, il reddito da attività indipendente su cui l’assicurata deve pagare i contributi sociali nel 2014 (doc. 9). CO 1 si è fondata sulla comunicazione del 17 giugno 2020 dell’autorità fiscale ticinese, che ha indicato una perdita di fr. 130'000 per l’attività svolta in Ticino, un utile di fr. 618'526 dal Canton __________ ed una perdita derivante dall’anno precedente di fr. 360'000 (doc. 8).

1.3. Con decisione del 29 luglio 2020 CO 1 ha fissato in fr 477'494 il reddito da attività indipendente del 2015, cui ha aggiunto fr. 51'292.25 di contributi AVS (doc. 11). L’autorità fiscale ticinese ha infatti segnalato alla Cassa una perdita aziendale in Ticino di fr. 513'272, una ripresa dell’affitto della villa di fr. 156'322, una ripresa per spese private di fr. 15'509, una ripresa di interessi passivi, non determinante in ambito AVS, di fr. 441'441 ed un utile netto da __________ di fr. 818'935 (doc. 10).

1.4. In seguito alle censure sollevate da RI 1, che sostiene che la società in nome collettivo con sede nel Canton __________ consegue unicamente redditi prodotti da immobili (doc. 12 e 13), CO 1, dopo aver ottenuto la conferma dal fisco ticinese che gli immobili appartengono alla sostanza commerciale (doc. V, punto 7), con due distinte decisioni su opposizione del 15 ottobre 2020 (doc. 14 e 15), ha confermato i redditi soggetti a contribuzione.

1.5. RI 1, rappresentata da RA 1, è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendo la correzione dell’importo soggetto a contribuzione e degli interessi dovuti (doc. I). In via subordinata chiede che i calcoli per determinare la base impositiva tengano conto dell’interesse passivo calcolato sul capitale proprio investito, elemento che secondo l’interessata è stato riconosciuto in passato dalla Cassa e che ora è invece stato dimenticato.

La ricorrente produce una sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton __________ che si è espresso in merito alla natura commerciale della __________ relativamente al ricorso inoltrato da altri membri della società, ossia la Comunione ereditaria . Secondo l’insorgente il Tribunale __________ non ha ravvisato una natura commerciale della società in nome collettivo e conseguentemente la Cassa di compensazione del Canton __________ “” ha esonerato i ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della SNC con decisione del 12 luglio 2010, retroattivamente dal 1° gennaio 2001. Per l’assicurata, i motivi riconosciuti a suo tempo e già indicati in passato, restano validi: la società in nome collettivo gestisce un patrimonio immobiliare rimasto invariato nel tempo (tale investimento era stato fatto diversi decenni orsono dai __________ che avevano reinvestito parte dei loro redditi derivanti da tutt’altra attività, ossia dal commercio di automobili) e __________ si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della SNC, la quale ha sempre avuto un ruolo passivo. Infine, con riferimento all’art. 9 cpv. 3 LAVS, la ricorrente afferma che la classificazione del reddito effettuata dal fisco ticinese ha valenza puramente quantitativa e non ha valore vincolante per la qualifica di tali elementi.

1.6. Con scritto del 26 novembre 2020 la Cassa ha chiesto la sospensione della procedura.

CO 1 rileva che la ricorrente fino ad ora aveva indicato, senza provarlo e contrariamente a quanto comunicato dal fisco ticinese, che la società in nome collettivo conseguiva unicamente redditi prodotti da beni immobiliari. Tuttavia non era stata prodotta alcuna prova circa l’assenza di uno scopo lucrativo della società.

La sentenza , prodotta per la prima volta in sede di ricorso e che concerne la medesima società, fissa i criteri per valutare se i soci della SNC percepiscono un reddito da attività lucrativa soggetto a prelievo dei contributi AVS e rinvia gli atti alla Cassa di compensazione del Canton __________ “” per effettuare i necessari accertamenti.

Affinché sia possibile eseguire i medesimi accertamenti ed eventualmente riconsiderare le decisioni su opposizione impugnate, l’amministrazione, per economia procedurale, ha chiesto di approvare la domanda di sospensione (doc. III).

1.7. In data 30 novembre 2020 il Giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta di sospensione ed ha prorogato di 20 giorni il termine per la risposta di causa (doc. IV).

1.8. Con risposta del 4 gennaio 2021 CO 1, dopo aver riassunto la fattispecie, rammentato il contenuto delle marginali 1024-1026 delle direttive (DIN) ed il contenuto della DTF 121 V 180, si è rimessa alla decisione del Tribunale (doc V). Circa la sentenza __________, la Cassa rileva che essa si riferisce ad un periodo precedente (1990-2005) e che è possibile che in seguito lo scopo della società sia cambiato. La Cassa evidenzia che il tempo concesso non è stato sufficiente per raccogliere le informazioni necessarie per verificare i fatti sulla base dei nuovi mezzi di prova fatti valere per la prima volta con il ricorso e che pertanto si rimette alla decisione del Tribunale.

in diritto

2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti).

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

" (…)

Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”

2.5. Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS, i membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.

Il marginale 1024 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), prevede che per le società in nome collettivo, si presume che esse siano costituite per gestire, in forma commerciale, un’azienda avente scopo lucrativo. Spetta ai soci provare il contrario.

Secondo il marginale 1025 DIN i membri di una società in nome collettivo sono considerati come esercitanti un’attività indipendente qualunque sia l’ampiezza della collaborazione personale nella società.

Ai sensi del marginale 1026 DIN i membri di una società in nome collettivo sono tenuti a versare i contributi sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un usufrutto, spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il caso in cui l’usufruttuario ha la facoltà di adottare disposizioni relative all’andamento degli affari della società.

In DTF 121 V 80 il Tribunale federale, circa la portata dell'iscrizione di società di persone al registro di commercio per quanto concerne l'obbligo contributivo dei loro soci ha stabilito che laddove l'iscrizione lasci chiaramente desumere uno scopo lucrativo, per capovolgere la presunzione che si tratti di società a scopo lucrativo e che le partecipazioni percepite dai membri rappresentino reddito da attività lucrativa, dev'essere fornita la prova che l'iscrizione manifestamente e da parecchio tempo non corrisponda più alle condizioni reali (cambiamento di giurisprudenza).

Con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’alta Corte ha affermato, circa l’obbligo contributivo sui redditi locativi di immobili facenti parte della sostanza commerciale, che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).

2.6. In concreto, con sentenza del 28 ottobre 2009, il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di __________ si è pronunciato su un ricorso del 18 maggio 2007 degli eredi di un socio della società in nome collettivo “__________” ed ha dovuto decidere in merito al suo assoggettamento quale indipendente per l’anno 2002 per la sua parte dei redditi conseguiti dalla società. Gli eredi sostenevano che la società conseguiva unicamente redditi da immobili e pertanto l’affiliazione come indipendente sarebbe stata da annullare. I giudici cantonali hanno accolto il ricorso e rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti.

Dopo aver citato le norme applicabili e la giurisprudenza rilevante, il Tribunale cantonale ha esaminato il caso concreto.

Preso atto dello scopo della società iscritta a registro di commercio nel __________ e che nel frattempo non è cambiato (cfr. doc. 2: “__________”), i giudici hanno rammentato che per giurisprudenza vale la presunzione, rafforzata dall’iscrizione nel registro di commercio, secondo cui la società in nome collettivo persegue uno scopo economico.

Per rovesciare tale presunzione occorre comprovare che l’iscrizione, manifestamente e da molto tempo, non corrisponde più alle reali condizioni fattuali.

I ricorrenti sostenevano che la società in nome collettivo non perseguiva alcuno scopo commerciale ma si limitava ad amministrare la sostanza investita in numerosi immobili.

Ciò era comprovato dal fatto che tra il 1990 ed il 2005 il numero degli immobili non aveva subito alcuna variazione e che la società in nome collettivo non aveva conseguito alcun reddito dall’amministrazione di alberghi o ristoranti né aveva partecipazioni in altre imprese, come invece prevede lo scopo figurante a registro di commercio.

Per i giudici cantonali l’affermazione secondo cui la società in nome collettivo amministrava la sostanza investita negli immobili era corretta in quanto dal 1990, e dunque da molto tempo, la società non aveva esercitato il commercio di immobili.

Tuttavia, sulla sola base degli atti non era possibile stabilire se la società si era limitata unicamente all’amministrazione degli immobili o se, comunque, esercitava un’attività commerciale.

Secondo i giudici cantonali la Cassa avrebbe dovuto concedere ai ricorrenti la possibilità di sovvertire la presunzione dello scopo commerciale della società, apportando la prova che lo scopo figurante a registro di commercio, manifestamente e da molto tempo, non corrispondeva più alla realtà.

Essi hanno aggiunto che se i ricorrenti fossero riusciti ad apportare tale prova, in applicazione della giurisprudenza relativa alla delimitazione tra redditi da attività lucrativa, soggetti a contribuzione, e redditi derivanti dalla semplice amministrazione della sostanza, non soggetti a contribuzione, sarebbe ancora stato necessario esaminare se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie, aveva o meno un carattere economico.

Ciò è il caso quando l’attività eccede quella di semplice amministratore di immobili (DTF 111 V 83, DTF 110 V 86).

Nel caso giudicato, non era possibile trarre alcuna conclusione in tal senso.

Rammentata la giurisprudenza in ambito di locazione di immobili (sentenza 2A.52/2003, consid. 2.5 del 23 gennaio 2004; ZAK 1987 pag. 520, consid. 3c; sentenza H 301/01 del 29 marzo 2005), l’incarto è pertanto stato rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Il 12 luglio 2010 la __________, dopo aver effettuato gli accertamenti richiesti, ha stralciato il defunto socio, ed i suoi eredi, dall’affiliazione come indipendente, a titolo retroattivo dal 1° gennaio 2001 (doc. A6).

2.7. Alla luce di quanto sopra esposto, e meglio della sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton __________ e della successiva decisione della Cassa di compensazione __________ di annullare l’obbligo contributivo quale indipendente per uno dei soci della società in nome collettivo __________ per la sua quota parte dei redditi conseguiti dalla società, le decisioni su opposizione impugnate non possono essere confermate senza prima procedere ad ulteriori accertamenti, come ritenuti del resto necessari anche dalla medesima Cassa di compensazione (cfr. doc. III e V) e che, come rammenta la giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3), incombono in primo luogo all’amministrazione in forza dell’obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4.).

Come rileva correttamente l’amministrazione, infatti, la sola circostanza che per un altro socio un’altra Cassa di compensazione ha in sostanza esentato l’assicurato dall’affiliazione come indipendente per la sua parte dei redditi conseguiti dalla società in nome collettivo, non è ancora sufficiente per giungere alla stessa conclusione anche nel caso di specie.

La Cassa di compensazione __________ ha infatti esaminato la fattispecie relativa ad un periodo precedente a quello in esame e si è fondata su accertamenti che non sono stati prodotti dalla ricorrente. La __________ nella sua decisione di annullamento dell’affiliazione come indipendente del 12 luglio 2010 (doc. A6) fa segnatamente riferimento ad alcune precisazioni (“Ausführungen”) del rappresentante degli allora ricorrenti datate 4 marzo 2010 e che non sono presenti agli atti (cfr. doc. A6).

Occorrerà pertanto, in primo luogo, richiamare dalla Cassa di compensazione __________ la documentazione alla base del citato provvedimento ed accertare se l’esenzione dall’affiliazione come indipendente per i redditi conseguiti dalla società in nome collettivo è tuttora in vigore oppure se nel frattempo gli eredi del defunto socio della società in nome collettivo sono stati affiliati anche loro come indipendenti e, in caso di risposta affermativa, per quale motivo.

In secondo luogo, rilevato che l’amministrazione evidenzia (doc. V, punto 7), senza tuttavia produrre alcuna documentazione in merito, che il fisco ticinese avrebbe confermato che il reddito conseguito nel Canton __________ nel 2014 e nel 2015 proveniva da immobili appartenenti alla sostanza commerciale, andrà accertato, presso le competenti autorità fiscali, la natura di tale reddito, la sua qualifica e le eventuali differenze rispetto agli anni precedenti e segnatamente agli anni 2002-2010.

Non va infatti dimenticato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari presso la Cassa di compensazione __________ ed il fisco, l’amministrazione dovrà assegnare un termine alla ricorrente, cui va rammentato il suo obbligo di collaborare, per prendere posizione in merito e permetterle di comprovare che lo scopo della società manifestamente e da numerosi anni non corrisponde più alla realtà attuale (cfr. DTF 121 V 80).

Infine, in applicazione della giurisprudenza relativa alla delimitazione tra redditi da attività lucrativa, soggetti a contribuzione, e redditi derivanti dalla semplice amministrazione della sostanza, non soggetti a contribuzione (cfr. anche DTF 134 V 250), la Cassa dovrà ancora esaminare se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie, negli anni oggetto del contendere, ha o meno un carattere economico, e meglio se l’attività esercitata eccede quella di semplice amministratore di immobili.

Dopodiché la Cassa di compensazione convenuta emanerà due nuove decisioni formali per gli anni 2014 e 2015. Se confermerà l’affiliazione come indipendente dovrà stabilire, oltre al reddito da attività indipendente, anche l’eventuale ammontare dell’interesse del capitale investito da dedurre dal reddito aziendale (cfr. art. 23 OAVS).

2.8. Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è pendente dal mese di novembre 2020, ossia prima dell’entrata in vigore della citata modifica.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese.

2.9. Alla ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 LPGA), che tengono pure conto della circostanza che solo con il ricorso l’interessata ha prodotto la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________ del 28 ottobre 2009 e la decisione del 12 luglio 2010 della __________ di __________ che hanno portato all’annullamento delle decisioni su opposizione impugnate per la necessità di ulteriori accertamenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni su opposizione impugnate sono annullate e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per ulteriori accertamenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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