Raccomandata
Incarto n. 30.2019.6
TB
Lugano 22 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 febbraio 2019 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 13 dicembre 2018 (doc. 13) la Cassa CO 1 ha affiliato d’ufficio RI 1, nato nel 1958, nella categoria degli indipendenti per l’anno 2013, in quanto dalla notifica di tassazione IFD 2013 (doc. 15) risultava un reddito aziendale di Fr. 231'663.-. In pari data l’assicurato è stato stralciato da questa stessa categoria con effetto al 31 dicembre 2013 (doc. 12).
Il 18 dicembre 2018 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali quale indipendente per l’anno 2013, ritenendo quale base di calcolo il predetto reddito da attività lucrativa indipendente conseguito da RI 1 e fissato nella tassazione (art. 22 OAVS) che, riportato al lordo dei contributi giusta l’art. 9 cpv. 4 LAVS, dava un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 256'500.- e quindi dei contributi dovuti di Fr. 28'157,15, spese comprese.
In pari data l’amministrazione ha emesso una decisione sugli interessi di mora per contributi arretrati fatturati dopo il periodo contributivo, calcolando per l’anno 2013 degli interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 al 18 dicembre 2018, pari a Fr. 6'992,35 per 1'788 giorni di ritardo sull’importo di Fr. 28'157,15 (doc. 10).
Sempre il 18 dicembre 2018 (doc. 11), con il conteggio “Contributi personali - Fattura di chiusura – 2013” la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurato di accreditarle l’importo di Fr. 35'149,50 sul suo conto entro 30 giorni dalla data della fattura, somma comprensiva del contributo personale AVS/AI/ IPG/AFI, delle spese amministrative e degli interessi di mora.
1.2. Il 19 febbraio 2019 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione qui contestata con cui ha respinto l’opposizione dell’assicurato, secondo cui la notifica di tassazione IFD 2013 del 21 ottobre 2015 (che fissava inizialmente in Fr. 1'084'092.- il reddito aziendale proveniente dal commercio professionale di immobili) era cresciuta in giudicato soltanto con la sentenza del 4 dicembre 2017 della Camera di diritto tributario che, dopo l’accordo raggiunto il 6 novembre 2017 con l’Ufficio di tassazione, ha stabilito in Fr. 256'548.- il reddito imponibile. Per RI 1 gli interessi di mora andavano calcolati per i giorni di ritardo dal 6 novembre 2017 al 18 dicembre 2018 (doc. 8).
La Cassa di compensazione, ricordate le norme legali applicabili (art. 26 LPGA, art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e art. 42 OAVS) e la giurisprudenza emessa in ambito di interessi di mora, ha confermato il calcolo degli interessi di mora di Fr. 6'992,35.
1.3. Il 15 marzo 2019 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, si è aggravato al TCA chiedendo che sia allestito un nuovo conteggio di interessi di mora che non tenga conto dei giorni dal 1° gennaio 2014 al 21 ottobre 2015.
Il ricorrente ha contestato il riferimento fatto dall’amministrazione all’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché non era più attivo professionalmente e quindi non poteva determinare un eventuale superamento del 25% rispetto agli acconti richiesti. L’inattesa qualifica aziendale del 21 ottobre 2015 dell’autorità fiscale e gli ipotizzati redditi immobiliari conseguiti di Fr. 1'084'092.- sono stati contestati e la loro qualifica giuridica è avvenuta soltanto il 4 dicembre 2017 con la sentenza della Camera di diritto tributario, che ha ridimensionato notevolmente l’importo poi ritenuto quale reddito da attività indipendente. A suo dire, “deve esserci un limite di buon senso e di buona fede da porre a una simile condotta statale e il limite è da ricercare nel principio di proporzionalità e di buona fede della Costituzione.” (pag. 4). Una tale soluzione potrebbe essere quella di calcolare gli interessi di mora dalla data della notifica di tassazione (21 ottobre 2015).
Il ricorrente ha anche rimproverato alla Cassa di compensazione di non avere considerato le istruzioni dell’UFAS del 2007 secondo cui si deve tenere in considerazione, per la percezione degli interessi, il comportamento della Cassa e il suo agire errato. Nel caso di specie, la Cassa di compensazione avrebbe accumulato un ritardo dal 21 ottobre 2015 al 18 dicembre 2018 nell’emettere la decisione di fissazione dei contributi, perciò se avesse agito prima gli interessi di ritardo richiesti sarebbero inferiori di più della metà. L’assicurato ha citato una sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna (710 16 240 / 62) che avrebbe confermato una decisione in questa direzione, ritenendo che il risultato raggiunto era urtante e quindi ha avallato la decisione di non percepire interessi. Pertanto, nel suo caso, interessi di mora dal 1° gennaio 2014 al 21 ottobre 2015 non dovrebbero essere percepiti. Infine, l’insorgente ha criticato che il tasso del 5% non ha carattere punitivo e ciò alla luce dei tassi degli ultimi anni, visto che conduce alla richiesta di pagamento di Fr. 6'992,35 per un debito di Fr. 28'157,15.
1.4. Nella risposta del 4 aprile 2019 (doc. III) l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti che, se necessario, saranno ripresi in corso di motivazione e con richiamo degli artt. 22, 23 e 24 OAVS, l’art. 39 OAVS sulla cui base sono percepiti gli interessi di mora ex art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e giusta i NN. 4401 e 4013 DRC.
1.5. Con scritto 18 aprile 2019 (doc. V) RI 1 ha ripetuto di non avere intrapreso un’attività lavorativa indipendente nel senso proprio del termine, ma di avere impiegato il proprio patrimonio immobiliare privato e che la qualifica di commerciante professionale di immobili svolto in forma occasionale è avvenuta con difficoltà, tanto che fra la notifica fiscale e la sentenza della autorità giudiziaria v’è stata una differenza di Fr. 852'429.-.
L’assicurato si è quindi domandato se, nel 2015, avesse dovuto in buona fede sapere dell’obbligo di affiliazione oppure se, in presenza solo di una potenziale attività aziendale non ancora definitivamente accertata, avesse dovuto depositare una somma tuttavia non ancora quantificabile e in tal modo avrebbe ottenuto una remunerazione del 5% qualora fosse stata accertata la non esistenza di detta professione indipendente, ciò che sarebbe andato a suo vantaggio.
Egli ha infine precisato di avere accettato il giudizio fiscale sull’esistenza di un reddito aziendale occasionale unicamente perché, se avesse proseguito l’iter ricorsuale, avrebbe avuto ulteriori costi di consulenza, ma ciò non significa che abbia accettato l’esistenza di un’attività professionale.
1.6. La Cassa di compensazione, pur comprendendo il disappunto dell’insorgente nei confronti dell’autorità fiscale, ha osservato che le norme AVS sull’obbligo di corrispondere interessi di mora sono chiare e relativamente severe come confermato dal Consiglio federale nel 2007 (doc. VII).
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).
Pendente causa, il giudice delegato del TCA ha richiamato dal ricorrente la sentenza della Camera di diritto tributario da egli evocata (doc. IX), trasmettendola (doc. B) poi subito alla Cassa di compensazione per conoscenza (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
2.2. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
L’art. 39 OAVS tratta del pagamento dei contributi arretrati e al capoverso 1 dispone che se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.
I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 OAVS).
Per quanto concerne gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
Infine l’art. 64 LAVS, citato dall’amministrazione a giustificazione dell’obbligo dell’assicurato di versare i contributi personali come indipendente, concerne l’affiliazione alle casse e l’obbligo di informare e dispone, per ciò che qui interessa, quanto segue:
" 1 Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.
2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.”.
2.3. Per il ricorrente, con la notifica di tassazione IFD 2013 del 21 ottobre 2015, l’autorità fiscale ha classificato in maniera erronea l’utile immobiliare realizzato di Fr. 1'084'092.- da utile sulla sostanza privata a reddito aziendale proveniente dal commercio professionale di immobili.
Il reclamo inoltrato in ambito fiscale non ha avuto successo, perciò l’interessato ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario rivendicando la natura privata dell’operazione di compravendita immobiliare effettuata e contestando quella commerciale ritenuta dall’autorità fiscale.
Secondo RI 1, l’accordo reperito con l’UT competente gli ha dato sostanziale ragione sui valori ritenuti, diminuendoli del 76,34 % (doc. 8).
La ragione di tale importante diminuzione risiede, come si evince dalla sentenza della Camera di diritto Tributario (CDT, inc. 80.2017.164) del 4 dicembre 2017 (doc. B), nella rilevante rivalutazione del valore del fondo di __________, edificato successivamente, che l'assicurato aveva acquistato per Fr. 500'000.- da suo padre. L’UT, e di seguito la CDT (doc. B), hanno considerato che l’acquisto del terreno dal padre fosse avvenuto ad un valore inferiore a quello di mercato. Come ricorda la CDT nel giudizio evocato (pag. 5):
" (…) secondo il contribuente sarebbe evidente come nella transazione padre – figlio ci sia stata una componente molto importante di valore donato, qualificabile come “passaggio generazionale”. (…)”.
Nei fatti, l’acquisto del mappale 456 RFD di __________ è stato in realtà un “negotium mixtum cum donatione”, che imponeva all’Ufficio di tassazione una rettifica del valore del terreno edificato da Fr. 500'000.- a Fr. 1'125'810.- e conseguente riduzione dell’utile conseguito.
In sostanza, la Camera di diritto tributario ha ratificato l’accordo intervenuto tra l'autorità fiscale e il qui ricorrente, considerandolo conforme alla realtà dei fatti e rispettoso del diritto fiscale.
Ne è seguita la determinazione, da parte della CDT, di un reddito imponibile IFD di Fr. 231'663.- per l’anno 2013 proveniente dal commercio professionale di immobili, importo ammesso e riconosciuto dal ricorrente (doc. B).
2.4. L’amministrazione, giusta l’art. 23 cpv. 1 OAVS, ha stabilito i contributi dovuti dall’assicurato come indipendente per l’anno 2013 basandosi su questo reddito aziendale. La Cassa ha applicato l’art. 9 cpv. 4 LAVS e ha riportato il reddito aziendale netto risultante dalla notifica di tassazione al lordo dei contributi, aggiungendo al reddito comunicato dall’autorità fiscale le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi. Così facendo, è giunta all’importo di Fr. 256'548,15 e ha calcolato i contributi dovuti dall’interessato su un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 256'500.-, fissandoli in Fr. 28'157,15.
Il 18 dicembre 2018 l’amministrazione ha emanato la decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG per l’anno di contribuzione 2013 e la decisione con cui ha fissato gli interessi di mora qui contestati. La Cassa di compensazione ha infatti ritenuto che l’interessato avrebbe dovuto già versare nel 2013 i contributi sul reddito aziendale conseguito quello stesso anno e quindi ha fatto decorrere degli interessi di ritardo per il mancato pagamento basandosi sull’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS. L’amministrazione basa la sua tesi sul principio che ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente deve annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione se non è già affiliata (art. 64 cpv. 5 LAVS).
In concreto, l’assicurato era quindi tenuto ad annunciarsi alla Cassa e ad affiliarsi come persona esercitante un’attività di tipo indipendente, con conseguente assoggettamento al prelievo di contributi personali, per il suo commercio professionale di immobili (attività che non poteva d’altronde sfuggirgli alla luce degli investimenti eseguiti per l’edificazione, il numero delle PPP edificate e vendute nonché dell’importanza economica dell’operazione).
2.5. RI 1 ha ammesso quindi in sede fiscale la qualifica del reddito, ma ha contestato davanti al TCA di dovere degli interessi sui contributi AVS/AI/IPG già dal 2014, visto che l’autorità fiscale ha fissato il 21 ottobre 2015 il reddito aziendale conseguito nel 2013 ed è da quel momento che, se del caso, egli sarebbe tenuto al versamento di interessi di ritardo, ma non certo da prima di allora.
2.6. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
2.7. Occorre ancora osservare che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).
Da quanto precede discende che il commercio professionale di immobili, considerato attività lucrativa di tipo indipendente, è tassato fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale, non avviene una specifica tassazione, giacché l’utile ricavato dalla vendita (professionale) di immobili è già tassato di volta in volta con la tassa sugli utili immobiliari (STCA 30.2017.18 del 10 ottobre 2017; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016).
Di conseguenza, avendo realizzato un’attività indipendente, dal profilo delle assicurazioni sociali il ricorrente era tenuto ad affiliarsi come tale alla Cassa di compensazione già nel 2013.
L’art. 64 cpv. 5 LAVS non lascia alcun dubbio al riguardo.
Se ciò fosse avvenuto tempestivamente la Cassa, basandosi sulla IFD 2013 (art. 23 cpv. 1 OAVS), avrebbe fissato i contributi per quell’anno.
D'altronde, lo stesso assicurato era ben cosciente che dall'operazione immobiliare sarebbero scaturiti dei costi fra cui anche l'AVS, che andava tenuta in considerazione (cfr., su questi aspetti, la sentenza della CDT a pag. 3 secondo paragrafo).
2.8. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS e calcolandoli sulla base di 1'788 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2014 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 18 dicembre 2018 [giorno della fatturazione]).
Giusta il N. 4009 DRC (Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2014, edite dall'UFAS), sono considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti. Sono considerati richiesti i contributi dei datori di lavoro che, con l'autorizzazione della Cassa di compensazione, versano i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Per il N. 4011 DRC, rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata;
– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4021).
Per il N. 4012 DRC, vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS).
Secondo il N. 4013 DRC, gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) o, in caso contrario, fino al loro pagamento completo o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione di una moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti (art. 297 cpv. 7 LEF).
2.9. Il ricorrente ha contestato l'ammontare degli interessi di mora siccome fatti decorrere già dal 2014 anziché, a suo dire, da dopo che gli è giunta la notifica di tassazione IFD 2013 e quindi dal 21 ottobre 2015 fino al 18 dicembre 2018.
Il N. 4001 DRC prevede che gli interessi di mora sono interessi di compensazione in quanto sono volti a compensare l'utile conseguito dal debitore pagando i suoi contributi in ritardo con il danno subito dal creditore. Gli interessi di mora sono dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza della Cassa di compensazione né ad una colpa dell'assicurato.
Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).
Il ricorrente ha citato la sentenza del 2 marzo 2017 del TCA del Canton Basilea Campagna (TCA BL 710 16 240/62) a sostegno della tesi secondo cui si deve prescindere dall'addebitare degli interessi di mora quando ciò può portare a un risultato urtante. Questa sentenza cantonale concerne gli interessi di mora calcolati dalla Cassa di compensazione sui contributi dovuti, per il 2011, da un indipendente attivo nell’ambito del giardinaggio e della floricoltura, calcolati su di un utile di liquidazione e stabiliti l'8 marzo 2016 in Fr. 162'473,40, sui quali sono stati conteggiati Fr. 146'710,20 che erano già stati pagati nel 2012. Gli interessi del 5% sono stati fissati in complessivi Fr. 7'719,45 e sono stati calcolati dalla Cassa competente dal 1° gennaio 2012 all'8 marzo 2016, dividendoli in tre periodi di computo.
L'opposizione dell'assicurato è stata parzialmente accolta dall’amministrazione stessa con le motivazioni (riprese dal TCA BL nel suo giudizio) seguenti (consid. A in fine):
" Eine vom Versicherten, vertreten durch …, gegen diese Verfügung erhobene Einsprache, hiess sie mit Entscheid vom 13. Juli 2016 (Rektifikat mit korrigierter Rechtsmittelbelehrung: 14. Juli 2016) teilweise gut. In der Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die vom Beitragspflichtigen im Akontoverfahren gemeldeten AHV-Beträge im Gegensatz zur definitiven Veranlagung der Steuerbehörden für die Ausgleichskassen nicht bindend seien und die Erhebung von Verzugszinsen nicht ausschliessen würden. Es liege in der Verantwortung des Beitragspflichtigen, eine unrichtige oder unangemessene Akontoanpassung zu melden. Die Erhebung von Verzugszinsen für den Zeitraum vom
Il Tribunale cantonale basilese, adito dall’assicurato, al consid. 5.2.2, ha formulato i seguenti rilievi:
" Die Aufstellung vom 27. März 2013 wurde der Beschwerdegegnerin vom Vertreter des Beschwerdeführers mit E-Mail vom 3. Mai 2013 zugestellt und bildete – soweit ersichtlich – Grundlage für die am 6. Mai 2013 in Rechnung gestellten Akontobeiträge, wobei die zu diesem Zeitpunkt noch fiktiven persönlichen AHV-Beiträge nicht aufgerechnet wurden. Diese Akontobeiträge wurden in ihrer Höhe vom Beschwerdeführer nicht kritisiert und es wurde – trotz ausdrücklichem Hinweis und entsprechendem Formular auf der Akontorechnung – keine Anpassung verlangt. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist eine Verletzung von Art. 24 Abs. 3 AHVV – wonach die Ausgleichskassen verpflichtet sind, die Akontobeiträge anzupassen, wenn sich zeigt, dass das Einkommen wesentlich abweichen wird – vorliegend nicht erkennbar. Aufgrund der Meldung der Steuerbehörden am 7. März 2016 konnte schliesslich am 8. März 2016 die definitive Veranlagung der AHVBeiträge unter Aufrechnung der persönlichen Beiträge vorgenommen werden. Aus der Differenz der provisorisch in den Akontorechnungen veranschlagten und den tatsächlichen Beiträgen ergeben sich die vorliegend umstrittenen Verzugszinsen. Ein offensichtliches Verschulden, aufgrund dessen sich nach Auffassung des Beschwerdeführers unter Verweis auf die Mitteilungen des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 200 vom 30. März 2007 eine einzelfallbezogene Lösung aufdrängt, ist vorliegend nicht zu erkennen. Einem möglicherweise stossenden Ergebnis, welches sich durch die nachträgliche Aufrechnung der persönlichen AHV-Beiträge ergibt, ist die Beschwerdegegnerin mit der Aufhebung der Verzugszinsen ab 7. Mai 2013 entgegengetreten.”.
Nell'evenienza concreta, malgrado l’invito del ricorrente ad applicare il buon senso e una certa proporzionalità nel risultato, la scrivente Corte non ha motivo di modificare la prassi. Va rilevato che il Tribunale del Cantone di Basilea Campagna ha statuito in una fattispecie diversa da quella qui in esame e che, come tale, non può servire da base a cui ispirarsi. Questa Corte non può scostarsi dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale, che per di più, come visto, si è pronunciata su questa tematica proprio su alcune fattispecie ticinesi che hanno interessato questo TCA.
Peraltro, questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (l'evidenziatura è della redattrice),
come pure ancora nel 2016 con la STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, secondo cui:
" 4.
Conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. (…).”.
L’insorgente ha fatto inoltre generico riferimento a una non meglio precisata “istruzione dell’UFAS del 2007 su ordine dell’allora Ministro Pascal Couchepin, secondo cui, nei casi in cui gli interessi di mora siano dovuti a un comportamento errato di una Cassa, se ne debba tenere in dovuta considerazione.” (doc. I pag. 4).
Sulla questione degli interessi di mora il TCA evidenzia che in quel periodo Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736 del 18 dicembre 2006) – poi ritirato -, con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".
2.10. Nell'evenienza concreta spettava pertanto all’insorgente dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito da commerciante professionale di immobili conseguito nell’anno in esame, dopo la realizzazione di tale reddito.
A questo proposito va evidenziato che con STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:
“4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame).”.
La scrivente Corte rileva come sia errata l’affermazione del ricorrente secondo cui “lo IAS è certamente colpevole di un certo ritardo nell’emissione delle proprie pretese, un ritardo che si estende dal 21 ottobre 2015 al 18 dicembre 2018 nella propria richiesta di interessi di mora. Avesse agito in modo più sollecito, la fattura finale di interessi di mora a carico del Signor RI 1 sarebbe inferiore di più della metà.” (doc. I pag. 4).
Infatti, nel caso in esame, se la Cassa di compensazione si fosse premurata di ottenere già nel 2015 la notifica di tassazione dell’assicurato, il risultato che ne sarebbe derivato sarebbe stato sfavorevole all’insorgente, il quale avrebbe visto i suoi contributi di persona indipendente essere fissati su un reddito immobiliare conseguito di Fr. 1'084'092.-, contro i Fr. 231'663.- poi ritenuti dall’autorità fiscale dopo ricorso.
Di pari passo, pure gli interessi di mora sarebbero stati calcolati su tali contributi e sarebbero di certo stati più elevati di quelli poi determinati con la decisione del 18 dicembre 2018.
Inoltre, proprio perché l’assicurato ha impugnato la notifica di tassazione del 21 ottobre 2015 dapprima presso la competente autorità fiscale poi davanti alla Camera di diritto tributario, la Cassa di compensazione era impossibilitata ad emanare una decisione di fissazione dei contributi, giacché la situazione del ricorrente, per l’aspetto fiscale, non era ancora definitiva e cresciuta in giudicato. È solo con l’emanazione della sentenza della CDT, non impugnata, che la sua posizione è stata chiarita fiscalmente definitivamente ed è pertanto solo a partire da quel momento che la Cassa poteva procedere con i suoi incombenti.
Il fatto che la Cassa di compensazione abbia tardato un anno prima di emettere le decisioni di sua competenza (dal 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2018), come visto, in virtù dell’art. 27 cpv. 1 OAVS non è di aiuto al ricorrente. L’amministrazione non era infatti tenuta a richiedere all’autorità fiscale la decisione di tassazione dell’assicurato.
Inoltre, con l'accettazione, il 6 novembre 2017, della proposta dell'UT, la questione era chiara e l'insorgente avrebbe potuto avvisare la Cassa dei redditi da attività indipendente così stabiliti.
Spettava quindi all’assicurato dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa la nuova situazione fiscale. Ne segue che RI 1, nonostante non fosse più attivo professionalmente in qualità di meccanico , doveva essere al corrente (come chiunque consegua un reddito occasionale come il suo: edificazione di un fondo e vendita di 7 unità abitative sulle 9 edificate) dell’obbligo di pagare contributi in base allo stesso. La comunicazione poteva intervenire successivamente al conseguimento del reddito (siccome palesemente adempiuti i requisiti sviluppati dalla giurisprudenza fiscale quale reddito aziendale occasionale, vista la natura dell’operazione, ciò che non poteva sfuggire all’assicurato) e comunque nel 2015, al momento della notifica della tassazione IFD 2013 con cui è stato stabilito, e quantificato, il reddito da attività accessoria soggetto a contribuzione, ciò, anche se la decisione del 21 ottobre 2015 non era ancora definitiva. Così facendo egli avrebbe evitato la decorrenza di interessi moratori ai sensi dell'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS.
Nell'evenienza concreta non torna applicabile l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non trattandosi di un caso di versamento insufficiente di acconti sul reddito da attività lucrativa indipendente, ma di contributi dovuti su un reddito da attività indipendente unico derivante da un’operazione immobiliare.
Nessun ritardo è dunque ascrivibile alla Cassa nell’emanazione della decisione di fissazione dei contributi un anno dopo la notifica di tassazione.
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per l’anno di contribuzione 2013 v’è la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali di Fr. 28'157,12 sono stati fissati il 18 dicembre 2018 dall’amministrazione ha condotto l’assicurato a posticiparne per cinque anni il versamento (dal 2013 al 2018). Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018; STCA 30.2017.31-32 del 18 dicembre 2017; STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui i contributi che il ricorrente doveva versare per l’anno di contribuzione 2011 sono stati fissati dalla Cassa il 20 dicembre 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, in cui la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.
Stando così le cose, se ne deduce che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato dell’amministrazione. Pertanto, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa non è quindi possibile.
2.11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati per l’anno 2013 il ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2014.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede poi che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
Ne discende che il numero di giorni di ritardo (1'788) calcolato dall’amministrazione deve dunque essere confermato e che gli interessi siano maturati fino al 18 dicembre 2018.
2.12. Infine, contrariamente alle rimostranze dell’insorgente, anche il tasso del 5% applicato in virtù dell’art. 42 cpv. 2 OAVS deve essere confermato.
Il Tribunale federale ha infatti più volte stabilito che esso è conforme alla legge e non vi si può derogare (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016 AHV Nr. 9), poiché si tratta di un interesse tecnico (DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i tassi di interesse dei mercati finanziari (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016 AHV Nr. 9) ed è altresì utilizzato in diritto civile in virtù dell’art. 104 cpv. 1 CO.
In particolare, nella DTF 139 V 297 l’Alta Corte ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2
(…) Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen).
3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)".
Questi concetti sono stati ribaditi ancora nel 2016 nella citata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016:
" 4.
(…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d'intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références).
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d'intérêts à 5 % l'an.“.
2.13. Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti