Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2019.5
Entscheidungsdatum
24.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2019.5

TB

Lugano 24 giugno 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2019 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assegno grandi invalidi dell'AVS

ritenuto in fatto

1.1 Il 22 agosto 2018 (doc. 65) RI 1, 1948, già beneficiaria di una rendita di invalidità dal 1990 a causa della lesione al midollo spinale tra la 5a e la 6a vertebra cervicale con conseguente paraplegia spinale spastica, ha chiesto di beneficiare di un assegno per grandi invalidi AVS stante la necessità, dal 2008, dell'aiuto di terzi per compiere alcuni atti ordinari della vita.

1.2 Con decisione del 29 novembre 2018 (doc. D) la Cassa cantonale di compensazione ha attribuito all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° agosto 2017, poiché è risultata dipendente da terzi per compiere 5 atti quotidiani della vita dal gennaio 2008, ma poiché la domanda è stata presentata il 22 agosto 2018 il pagamento è stato ritenuto retroattivo di al massimo un anno giusta l'art. 46 cpv. 2 LAVS.

1.3 L'opposizione del 10 gennaio 2019 (doc. E) con cui l'assicurata ha chiesto il riconoscimento del diritto all'AGI retroattivamente dal 1° gennaio 2009 è stata respinta dall'amministrazione con decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 (doc. M). In quell’occasione l’amministrazione ha confermato come dagli atti non sia emersa una necessità di compiere gli atti ordinari della vita già dal 2007, come sostiene invece l'interessata. Ciò non risulterebbe né dal rapporto del 21 settembre 2007 redatto dal medico curante né dal questionario per la revisione del 14 agosto 2007 controfirmato dall'assicurata stessa. Di conseguenza, la Cassa non avrebbe dovuto già a suo tempo esaminare l'esistenza di un diritto all'AGI. È quindi giusto che ha riconosciuto un AGI medio dal 1° agosto 2017.

1.4 Con ricorso del 12 febbraio 2019 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto in via principale di riconoscerle un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° gennaio 2009 come indicato nella decisione stessa o, in via subordinata, dal 1° agosto 2012.

La ricorrente ha rimproverato alla Cassa di compensazione di non essersi accorta anni prima che aveva necessità di essere aiutata da terzi a causa della malattia invalidante di cui era affetta che l'aveva portata ad avere diritto a una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 1992 come deciso da questo Tribunale (doc. C). A suo dire, vi sarebbe quindi stata una violazione dell'art. 27 LPGA, laddove l'amministrazione non l'ha informata sul suo diritto all'AGI visto che già nel 2008, sulla base degli atti in suo possesso, le spettava l'assegno per grandi invalidi. Anzi, in virtù della STCA AI 1/92 del 31 marzo 1993, "già prima doveva presumerlo" (doc. I punto 7.1 pag. 4), visto che il Tribunale aveva accertato che la mielopatia cervicale era suscettibile di un peggioramento e che la disbalance muscolare era andata accentuandosi nell'autunno del 1991. Quindi, "sin dal 2007/2008 l'Ufficio invalidità sapeva (per logica, essendo la malattia evolutiva e per i documenti redatti ripetutamente sia da essa sia da medici (ad esempio dai doc. F e G), che lo stato della ricorrente era tale da giustificare il diritto all'assegno per grandi invalidi, in più della rendita piena e degli aiuti materiali (stampelle, carrozzella, modifiche strutturali dell'abilitazione)." (doc. I punto 7.1 pag. 4).

La ricorrente ha inoltre contestato la conclusione tratta dalla Cassa di compensazione, secondo cui dal rapporto del 21/24 settembre 2007 del dr. med. __________ non sarebbe desumibile che essa necessitava dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita. Infatti, al punto 4.4 è indicato che la forte debolezza e l'affaticabilità agli arti inferiori causava una grave insicurezza alla marcia con pericolo di caduta e al punto 4.5 il medico curante ha risposto di "Sì" alla domanda se l'assicurata necessitava dell'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita. Pertanto, sulla base del rapporto medico, "si sarebbe dovuto considerare il questionario richiesta di assegno e concederlo, o ritornarlo al medico per chiarirlo, oppure almeno rendere attenta l'assicurata del pericolo che correva di perdere il diritto se non presentava una richiesta più formale." (doc. I punto 7.2 pag. 5).

Quanto al questionario compilato il 14 agosto 2007 in cui non ha indicato di avere necessità dell'aiuto di terzi, la ricorrente ha affermato di avere però precisato che era in atto un lento e progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, con aumento spastico degli arti inferiori e disturbi dell'equilibrio e di coordinamento, ciò che, a logica, richiede l'intervento di terzi, per cui, a mente dell'insorgente, "bastava quello per concedere l'assegno per grandi invalidi", benché non abbia risposto "sì" alle domande relative al bisogno dell'aiuto di terzi per gli atti ordinari.

Secondo l'assicurata, il susseguente rapporto compilato dal suo medico curante sarebbe complementare al predetto questionario e quindi l'amministrazione doveva trarre un'unica conclusione, ossia la necessità dell'intervento di una terza persona per compiere gli atti normali della vita.

Non va poi dimenticato che in passato l'assicurata ha ottenuto dall'Ufficio assicurazione invalidità un contributo per modificare il locale doccia (doc. I) e per riparare la carrozzella (doc. L).

Da ultimo, l'insorgente, rifacendosi all'art. 48 LAI e all'art. 46 LAVS, ha sostenuto che essa sapeva sin dal gennaio 2008 che per compiere gli atti ordinari aveva bisogno dell'aiuto di terzi, ma l'inazione dell'amministrazione protrattasi per dieci anni l'ha indotta in errore per così lungo tempo. Di conseguenza, sono date le condizioni per applicare l'art. 48 cpv. 2 LAI e quindi l'assegno deve esserle concesso dal 1° gennaio 2009 o semmai dal 1° gennaio 2012 in virtù dell'art. 128 cpv. 1 CO.

1.5 Nella sua risposta del 1° marzo 2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, ribadendo come dagli atti non emerga che già in passato essa avrebbe dovuto esaminare l'esistenza di un diritto all'AGI.

Infatti, nel questionario per la revisione del 14 agosto 2007 l'assicurata stessa non ha indicato di necessitare dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita. Nemmeno nel rapporto del 21 settembre 2007 dell'allora medico curante figura una tale conclusione, ma solo che la sua paziente doveva essere aiutata nelle faccende domestiche dal 2000. Del resto, ha affermato la Cassa di compensazione, tali certificati non potevano nemmeno attestare che la grande invalidità era presente dal 2008, essendo antecedenti all'inizio della stessa.

Ne discende che l'amministrazione non era in obbligo di esaminare, già in occasione della procedura di revisione del 2007, se l'assicurata avesse diritto a un AGI dell'AI.

1.6 La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1 L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA.

Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

  • vestirsi/svestirsi

  • alzarsi/sedersi/coricarsi

  • mangiare

  • provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

  • andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

  • spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

2.2 Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha attribuito alla ricorrente un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal 1° gennaio 2009, considerato come dal gennaio 2008 essa dipenda da terzi per compiere 5 atti quotidiani della vita (vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi e coricarsi, mangiare, lavarsi, spostarsi) con necessità di sorveglianza personale e continua.

Tuttavia, ritenuto come la domanda sia stata presentata il 22 agosto 2018, in conformità all'art. 46 cpv. 2 LAVS la Cassa le ha riconosciuto il versamento dell'AGI unicamente a decorrere dal 1° agosto 2017, ovvero retroattivamente per al massimo un anno dalla presentazione della domanda.

L'insorgente ha chiesto che le sia attribuito un assegno per grandi invalidi dal 1° gennaio 2009 come indicato dalla decisione del 29 novembre 2018 o, subordinatamente, retroattivamente dal 1° agosto 2012 in virtù dell'art. 128 cpv. 1 CO. Per l'assicurata, l'amministrazione non l'avrebbe informata adeguatamente sul suo diritto a un AGI che esisteva sin dal gennaio 2008 e ciò emergerebbe chiaramente dagli atti di cui l'Ufficio assicurazione invalidità era in possesso già a quel tempo. Pertanto, l'Ufficio AI sapeva che il suo stato di salute era tale da giustificare il diritto all'attribuzione di un assegno per grandi invalidi oltre alla rendita di invalidità e ai mezzi ausiliari già concessile.

2.3 Per l'art. 27 LPGA che regola la “Informazione e consulenza”:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.".

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeits-losenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1 = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV 3953).

Inoltre, tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

L’allora TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato, secondo la verosimiglianza preponderante, era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Con sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore, è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.4 La Cassa cantonale di compensazione, tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità competente a decidere sul diritto all'assegno per grandi invalidi, di principio fornisce l’informazione generale ed astratta, confermato dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, tramite la pubblicazione delle "Informazioni periodiche sull'AVS, sull'AI, sulle PC, sugli AF, sull'AM, sull'AD, sulla LAPS e sull'Assicurazione maternità", che offrono un riassunto delle norme e dei concetti principali e danno spiegazioni sulle singole tematiche. Fino al 2009, queste informazioni erano pubblicate sul Foglio Ufficiale (FU 5/2001 del 16 gennaio 2001 pag. 258 e seguenti; FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004 pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359), mentre dal 2010 sono pubblicate sul sito internet del Cantone Ticino (https://www3.ti.ch/ DSS/ias/ Informazioni_periodiche.htm), che da marzo 2019 ha rinnovato la pagina relativa all'Istituto delle assicurazioni sociali e alle citate informazioni periodiche (https://www4.ti.ch/dss/ias/chi-siamo/news/ dettaglio/p/news/dettaglio/informazioni-periodiche-2019/).

Questo TCA ha già stabilito che, di norma, tali informazioni sono sufficienti (cfr., tra le tante, sentenza 36.2017.13 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 36.2018.16 del 19 novembre 2018).

Ne discende che non può essere imputata all'amministrazione una violazione dell'obbligo di informazione generale ed astratta previsto dall'art. 27 cpv. 1 LPGA.

Nemmeno è accertata una violazione dell'art. 27 cpv. 2 LPGA, ritenuto che l'assicurata non ha mai esplicitamente interpellato l'Istituto delle assicurazioni sociali sul suo diritto all'AGI.

In effetti, dagli atti non emerge alcuna richiesta della ricorrente all'Ufficio assicurazione invalidità prima e alla Cassa cantonale di compensazione poi, di potere beneficiare di un assegno per grandi invalidi antecedentemente alla domanda qui in esame, depositata il 22 agosto 2018.

Prima di allora, l'assicurata ha infatti chiesto e beneficiato di una rendita di invalidità dal 1990 e poi di alcuni mezzi ausiliari, come la garanzia per una sedia a rotelle il 16 aprile 2008 (doc. 37), la garanzia per un impianto montascale al domicilio il 10 giugno 2009 (doc. 43), un contributo alle modifiche architettoniche per la sua abitazione il 1° ottobre 2009 (doc. 47), la garanzia per le modifiche del locale doccia il 6 dicembre 2011 (doc. 52), la garanzia per la riparazione alla carrozzella manuale il 29 settembre 2015 (doc. 54) e la garanzia per la sostituzione di un seggiolino da doccia a muro (doc. 62).

In nessun caso, dal 1990 in poi, e nemmeno dal 2008 in avanti, l'insorgente ha interpellato l'Ufficio assicurazione invalidità e la Cassa di compensazione nell’ambito della richiesta di una consulenza specifica (art. 27 cpv. 2 LPGA) per chiedere di illustrarle il suo eventuale diritto a un assegno per grandi invalidi stante le sue condizioni di salute.

Così stando le cose, non avendo l'assicurata nemmeno chiesto informazioni sull'assegno per grandi invalidi, non si può imputare all'amministrazione di avere violato il suo obbligo di non averle fornito una consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi.

A questo proposito, va qui rammentata la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, dove il Tribunale federale ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore su delle cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa dall’insorgente all’assicuratore, emergeva che l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo.

Per il TF, l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni e avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 3.2).

L’Alta Corte ha rammentato che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che avrebbero imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione rischierebbe di sommergere, a titolo preventivo, l’assicurato di informazioni che non gli sono necessarie o che neppure pretende.

Il Tribunale federale ha stabilito che la presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31 LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni, per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio collaboratore.

2.5 Questo Tribunale non può aderire alla tesi della ricorrente secondo cui "sin dal gennaio 2008" (doc. I punto 7.1 pag. 4) l'Ufficio AI avrebbe saputo, dall'esame degli atti in suo possesso, che le spettava un assegno per grandi invalidi.

Nel caso concreto, il Questionario per la revisione della rendita / dell'assegno per grandi invalidi, inviato all'assicurata il 18 luglio 2007 (doc. G), si riferiva unicamente alla revisione della rendita di invalidità in essere dal 1990.

In quell'occasione, il 14 agosto 2007, l'assicurata ha indicato che il suo stato di salute era lentamente e progressivamente peggiorato, che v'era stato un aumento della spasticità degli arti inferiori e dei disturbi di equilibrio e di coordinazione.

Al punto 3 relativo alla grande invalidità, in cui è espressamente formulata la domanda "Ha bisogno dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere i seguenti atti ordinari?" e sono elencati tutti questi atti, l'interessata non ha crociato né la casella del "Sì" né quella del "no".

Ad ogni modo, già a quel momento la ricorrente era stata messa a conoscenza della possibilità che, in caso di necessità di aiuto da parte di terze persone per svolgere determinati atti della vita, avrebbe potuto domandare l'intervento dell'amministrazione anche in un tale frangente.

D'avviso della scrivente Corte, invece, la conclusione tratta dalla ricorrente secondo cui, facendo l'assicurata presente che c'era stato un peggioramento delle sue condizioni di salute, l'Ufficio AI avrebbe dovuto d'ufficio attribuirle immediatamente, già a quel momento, un assegno per grandi invalidi, è manifestamente errata.

Da una simile affermazione non è infatti assolutamente possibile dedurre che l'interessata non fosse più in grado di svolgere gli atti ordinari della vita.

Questa conclusione non poteva nemmeno essere tratta il mese dopo, quando il 21 settembre 2007 (doc. F) il medico curante dr. med. __________, FMH medicina interna, ha compilato il modulo di rapporto medico trasmessogli il 17 settembre 2007 dall'Ufficio AI.

Dopo avere esposto le diagnosi con e senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell'assicurata (punto 2), il grado di inabilità lavorativa (punto 3), i disturbi lamentati e i provvedimenti terapeutici attuali (punto 4), al punto 5 relativo alle domande generali al medico quest'ultimo ha indicato che lo stato di salute dell'assicurata era suscettibile di peggioramento (punto 5.1) e che la capacità lavorativa non poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari (punto 5.2). Inoltre, era data la necessità di mezzi ausiliari, quali stampelle ed eventualmente stecche per le ginocchia (punto 5.3). Al punto 5.4 "La persona assicurata deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita?", le possibilità di risposta erano "sì" o "no" e il curante ha crociato la casella del "sì". Alla domanda seguente: "In caso affermativo, da quando?", il dr. __________ ha precisato che "deve essere aiutata nelle faccende domestiche, 2000 ca".

Ora, contrariamente alle conclusioni a cui è giunta l'assicurata, il TCA ritiene che la precisazione del medico, perfettamente a conoscenza di cosa si intenda per atti ordinari della vita, non possa affatto portare a concludere nel senso inteso dalla ricorrente. Egli ha invece unicamente voluto puntualizzare che è solo nelle faccende domestiche che, dall'anno 2000 circa, l'assicurata necessitava dell'aiuto di terzi, visto che la prestanza fisica era nulla e c'era una forte affaticabilità che limitava la capacità di caricabilità.

D'altronde, in quel periodo anche il dr. med. __________, FMH neurologia, presso cui l'interessata era in cura per paraspasticità, il 25 novembre 2008 (doc. 38) ha affermato che la malattia le causava importanti difficoltà alla marcia e nel fare le scale e poiché l'abitazione familiare era distribuita su due piani, per favorire il massimo possibile di autonomia nell'attività domestica, l'assicurata necessitava di un montascale i cui costi, come visto, sono stati assunti dall'assicurazione invalidità nel corso del 2009.

Non va poi dimenticata l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata il 15 luglio 2009 (doc. 48) dall'assistente sociale per conto dell'Ufficio AI, dalla cui lettura emerge ancora una certa autonomia dell'interessata, seppure (molto) limitata a dipendenza delle mansioni consuete da svolgere.

Alla luce di ciò, non è certo possibile concludere che "sin dal gennaio 2008" l'amministrazione sapeva, sulla base degli atti a sua disposizione, che la ricorrente necessitava dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita.

Le gravi conseguenze della lesione spinale sofferte dall’assicurata, in quanto tali, non implicano la necessità di un aiuto regolare e notevole da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita.

Sorto questo bisogno, che deve essere attestato da un medico, deriva il diritto all’AGI, come rettamente riconosciuto dalla Cassa, ciò, in concreto però, dalla data indicata dall’amministrazione e con il beneficio del diritto così come stabilito dall’amministrazione. Nel 2007 e nel 2008 i medici hanno certificato difficoltà nello svolgere le mansioni domestiche e non hanno invece segnalato esplicitamente il sussistere dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno grandi invalidi.

Dall'incarto prodotto dalla Cassa non emerge che l'assicurata abbia fatto valere delle difficoltà nell'effettuare gli atti quotidiani prima del 22 agosto 2018. In concreto l'amministrazione non poteva accorgersi "sin dal gennaio 2008" che le patologie sofferte dall’assicurata avrebbero dovuto condurre a riconoscere alla signora RI 1 un assegno per grandi invalidi.

2.6 A maggior ragione, la medesima conclusione va tratta per il periodo precedente, laddove l'insorgente sostiene che "Anzi già prima [ndr: l'Ufficio AI] doveva presumerlo, considerata l'argomentazione della sentenza del 21 marzo 1993 di questa Camera" (doc. I punto 7.1 pag. 4).

A questo riguardo, in primo luogo va osservato che gli estratti della STCA AI 1/92 del 31 marzo 1993 (doc. C) riportati dalla ricorrente non rappresentano l'opinione espressa da questo Tribunale, ma sono parte integrante delle risposte date dallo specialista ai quesiti sottopostigli dal TCA.

Inoltre, la circostanza che "La disbalance muscolare (…) è andata accentuandosi nell'autunno del 1991 e rappresentava al momento della nostra consultazione l'elemento dominante ed invalidante del quadro clinico a causa delle manifestazioni algiche ad esso associate" (risposta n. 1 pag. 6), che "l'A. può essere considerata inabile al lavoro nella misura del 100% per quel che concerne la professione di impiegata d'ufficio e, almeno attualmente, non in grado di svolgere gli usuali lavori casalinghi senza il ricorso a personale esperto" (risposta n. 2 pag. 6) e ancora che "la mielopatia cervicale rappresenta una lesione neurologica grave, suscettibile di un peggioramento (…) Il problema della mielopatia cervicale appare attualmente stazionario. La disbalance statico-cinetica rappresenta per contro un problema di carattere funzionale (…) che può essere generalmente compensato con misure conservative e talora risolto dalle stesse. In considerazione del substrato patologico esistente (…), è tuttavia legittimo ammettere che la tendenza alle ricadute è molto elevata e che cicli terapeutici regolari dovranno essere adottati anche in futuro, indipendentemente dal decorso immediato" (risposta n. 3 pagg. 6 e 7), non permette di concludere che l'assicurata avesse, già allora, necessità di un regolare e notevole aiuto da parte dei terzi per svolgere gli atti ordinari della vita.

Va ricordato che gli usuali lavori casalinghi a cui ha accennato il neurologo nulla hanno a che vedere con il concetto di grande invalidità secondo l'art. 9 LPGA, che va riconosciuta alla persona assicurata che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita, che la giurisprudenza (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2) ha precisato essere vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale (cura del corpo), andare al gabinetto (fare i propri bisogni), spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

2.7 In virtù delle considerazioni esposte, l'affermazione secondo cui "sin dal 2007/2008 l'Ufficio invalidità sapeva (per logica, essendo la malattia evolutiva e per i documenti redatti ripetutamente sia da essa sia da medici (ad esempio dai doc. F e G), che lo stato della ricorrente era tale da giustificare il diritto all'assegno per grandi invalidi, in più della rendita piena e degli aiuti materiali (…)" (doc. I punto 7.1 pag. 4), non può essere condivisa da questo Tribunale.

L'assicurata nemmeno va seguita dove asserisce che la Cassa "era, da anni, in possesso di elementi che provavano il diritto della ricorrente di ottenere l'assegno per grandi invalidi" (doc. I pag. 7).

Da quanto precede discende che all'amministrazione non può essere imputata una inazione nei confronti della ricorrente per non avere recepito, secondo quanto ritiene la ricorrente, che gli impedimenti cui essa si confrontava con sempre maggiore difficoltà “fondavano altri diritti oltre alla rendita" (doc. I punto 8.2 pag. 9).

Dall'agire dell'Ufficio AI non può essere dedotto alcun diritto per la ricorrente all'attribuzione, retroattiva al 1° gennaio 2009, dell'assegno per grandi invalidi.

2.8 Nel caso in esame, anche la richiesta dell'assicurata di vedersi non solo riconosciuto, ma pure versato, l'assegno per grandi invalidi dal 1° gennaio 2009, ossia un anno dopo l'apparizione della grande invalidità senza interruzione, non può essere tutelata in virtù dell'art. 46 cpv. 2 LAVS.

Come esposto, questa norma prevede che, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

Il chiaro tenore di questo disposto porta il TCA a respingere la richiesta di retroattività del versamento dell'AGI di spettanza della ricorrente, sia laddove essa ha preteso che tale diritto decorra dal 1° gennaio 2009 sia nella misura in cui ha chiesto che inizi dal 1° gennaio 2012 in forza dell'art. 128 cpv. 1 CO.

L'art. 46 cpv. 2 LAVS non ammette una retroattività superiore a dodici mesi dal momento in cui è stata formulata la richiesta di prestazioni.

Nel caso concreto, è quindi corretto che dal deposito della domanda di AGI del 22 agosto 2018 si vada a ritroso fino al mese di agosto 2017 e che dunque il versamento dell'importo di sua spettanza decorra solo e soltanto dal 1° agosto 2017.

Di conseguenza, la conclusione secondo cui "ella è stata indotta in errore per parecchi anni, non da un terzo qualunque, ma da chi era preposto a consigliare e a giudicare" (doc. I punto 8.2 pag. 9), non può essere recepita e non conduce all’assegnazione del diritto all’AGI prima della data correttamente fissata dalla Cassa.

Il ricorso va respinto. Non si prelevano tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

Zitate

Gesetze

14

ATSG

  • art. 27 ATSG

Cost

  • art. 9 Cost

LAI

  • art. 37 LAI
  • art. 42 LAI
  • art. 48 LAI

LAMal

  • art. 31 LAMal

LAVS

  • art. 43bis LAVS
  • art. 46 LAVS

LPGA

  • art. 9 LPGA
  • art. 13 LPGA
  • art. 24 LPGA
  • art. 27 LPGA

OAI

  • art. 37 OAI
  • art. 38 OAI

Gerichtsentscheide

18