Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2018.33
Entscheidungsdatum
03.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2018.33

cs

Lugano 3 gennaio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2018 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

A. RI 1, cittadino italiano nato nel 1948, in seguito al pensionamento di sua moglie, __________, nata nel 1954, ha inoltrato una richiesta di una rendita di vecchiaia. L’assicurato, giunto in Svizzera nel 1981, e che ha sempre lavorato in Italia fino al 2013, anno del suo pensionamento, ha chiesto in particolare il riconoscimento degli accrediti per compiti educativi, in relazione alle sue due figlie, nate nel __________, rispettivamente nel __________.

B. Con decisione del 21 settembre 2018 (doc. 9), confermata dalla decisione su opposizione dell’11 ottobre 2018 (doc. A1), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta poiché l’interessato ha sempre lavorato in Italia, dove era assoggettato all’assicurazione per la vecchiaia, e non può di conseguenza essere qualificato come persona assicurata all’AVS ed aver diritto agli accrediti per compiti educativi.

C. RI 1 è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione per quantificare l’importo dei compiti educativi ed assistenziali e per il versamento della rendita con effetto retroattivo dal 1° agosto 2013 (doc. I). L’interessato sostiene, dopo lettura dell’opuscolo 3.01 e delle spiegazioni fornite dai vari uffici, di aver diritto ad una rendita, afferma di aver inoltrato la domanda come consigliatogli e rileva che la Cassa nella decisione non indica le eccezioni cui viene fatto riferimento in maniera generica nel provvedimento avversato. Egli afferma inoltre che nel calcolo dei contributi quale persona senza attività lucrativa per il 2016 notificato alla moglie figurano anche i redditi italiani del marito, al quale, conseguentemente, devono essere riconosciute le rispettive prestazioni.

D. Con risposta del 12 novembre 2018 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

Infatti questo TCA ha già deciso, nella sua composizione completa di tre giudici, una fattispecie simile con sentenza 30.2016.11+27 del 6 luglio 2016, cresciuta incontestata in giudicato (cfr., sullo stesso tema, anche la sentenza 30.2011.30 del 19 ottobre 2011 e la sentenza 30.2016.20 del 17 maggio 2016).

nel merito

2.Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta dell’insorgente di beneficiare di una rendita di vecchiaia a causa dell’assenza di qualsiasi periodo di contribuzione all’AVS.

  1. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

  1. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

  • entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

  1. Nel caso di specie il ricorrente, nato il __________ 1948, sostiene di aver diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° agosto 2013 poiché il diritto ad una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS), in concreto i 65 anni.

Per il calcolo dell’eventuale rendita dell’insorgente è determinante il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1969 (anno susseguente il compimento del 20° anno di età) al 31 dicembre 2012 (anno precedente l’insorgere del diritto alla rendita).

Dagli atti emerge che l’assicurato, domiciliato in Svizzera dal __________ 1981 (cfr. doc. 23 e 49), ha continuato a lavorare esclusivamente in Italia, presso la __________, fino al 2013 (cfr. doc. 18) e dal 1° gennaio 2013 l’INPS ha iniziato a versargli una pensione di Euro 2'000 al mese netti (cfr. doc. 49). L’insorgente ha versato i contributi previdenziali esclusivamente in Italia. Nel nostro Paese non ha mai versato alcun contribuito (cfr. doc. 11).

La moglie, invece, dal 1978 ha lavorato in Svizzera, dal 1981 per il __________ (cfr. doc. 20, 32 e 33).

In base alla suesposta fattispecie, per i motivi che seguono, nel periodo oggetto del contendere, il ricorrente non poteva essere affiliato alla LAVS, né quale persona con attività lucrativa, né quale persona senza attività lucrativa.

In primo luogo, come emerge pure dalla citata sentenza 30.2016.11+27 del 6 luglio 2016, l’interessato, cittadino italiano, domiciliato in Svizzera, ma attivo per un datore di lavoro italiano in Italia, era assoggettato al pagamento dei contributi sociali esclusivamente in Italia.

Ciò sia applicando la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) per il periodo fino al 31 maggio 2002, sia applicando l’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 (RS 0.142.112.681) ed il relativo regolamento CEE 1408/71, poi sostituito dal 1° aprile 2012 dal regolamento CEE 883/2004.

Infatti per l’art. 4 cpv. 1 della citata Convenzione del 1962, applicabile per il ricorrente fino al 31 maggio 2002, la legislazione applicabile era di regola quella della Parte contraente sul cui territorio veniva esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione.

In concreto: l’Italia, dove era assoggettato in virtù dell’attività ivi svolta per __________.

Per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2012 il regolamento CEE 1408/71, prevedeva, da parte sua, all’art. 13 paragrafo 1, il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle norme contenute negli art. da 13 paragrafo 2 a 17Bis, nel senso dell’applicabilità della legislazione di un solo Stato membro. Tranne eccezioni, il lavoratore subordinato era assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavorava anche se risiedeva sul territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro aveva la sede o il suo domicilio sul territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliero era pertanto assoggettato, in applicazione di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavorava (principio della lex loci laboris). Anche in questo caso l’interessato era pertanto affiliato esclusivamente in Italia.

Le eccezioni, e meglio i casi particolari, figuranti negli articoli da 14 a 17 del regolamento CEE 1408/71 e che l’insorgente rimprovera all’amministrazione di non aver citato per esteso, concernono fattispeci qui non date e non sono pertanto applicabili:

si tratta dei lavoratori subordinati distaccati, dei lavoratori subordinati che lavoravano in più Stati (art. 14), dei lavoratori indipendenti (art. 14bis), dei marittimi (art. 14ter), delle persone che esercitavano simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri (art. 14quater), delle persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici che esercitavano simultaneamente un’attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri (art. 14 sexies), dei dipendenti pubblici che esercitavano simultaneamente la loro attività in più di uno Stato membro e che erano assicurati in un regime speciale in uno di tali Stati (art. 14 septies), dell’assicurazione volontaria o facoltativa continuata (art. 15), del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché degli agenti ausiliari delle Comunità europee (art.16) e della possibilità per due o più Stati membri, per le autorità competenti di detti Stati o per gli organismi designati da tali autorità di prevedere di comune accordo e nell’interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni (art. 17).

Lo stesso concetto di unicità di assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui il lavoratore subordinato esercita la propria attività (principio della lex loci laboris), figura, dal 1° aprile 2012, nell’art. 11 del regolamento CEE 883/2004. Per cui anche da tale data e fino al pensionamento l’insorgente era affiliato esclusivamente in Italia.

Neppure in questo caso le eccezioni, o meglio i casi particolari, di cui agli art. 12-16, gli sono d’aiuto, poiché concernono: i lavoratori distaccati, gli indipendenti che esercitano abitualmente l’attività in uno Stato membro e si recano a svolgere un’attività affine in un altro Stato (art. 12), l’esercizio di attività in due o più Stati membri (art. 13), l’assicurazione volontaria o facoltativa continuata (art. 14), gli agenti contrattuali delle Comunità europee (art. 15), la possibilità per le autorità competenti di due o più Stati membri o per gli organismi designati da tali autorità di prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, delle eccezioni (art. 16).

Ne segue che l’insorgente durante il periodo di contribuzione non è stato affiliato alla LAVS nella sua qualità di lavoratore dipendente.

L’affiliazione in Italia in seguito all’attività lavorativa ivi svolta esclude l’affiliazione in Svizzera anche quale persona senza attività lucrativa e la presa in considerazione dei contributi pagati dalla moglie ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e dell’art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS (sentenza 30.2016.11+27 del 6 luglio 2016 con rinvio alla sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006, al consid. 3.1, dove l’Alta Corte ha affermato che “[…] Après son mariage, la recourante a vécu à l'étranger avec son époux; celui-ci y a exercé une activité lucrative. Pendant ces années, A.________ a payé à l'assurance obligatoire, puis à l'assurance facultative des suisses résidant à l'étranger des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Aussi, les conditions posées par l'art. 3 al. 3 let. a LAVS pour que feu son époux soit réputé avoir payé lui-même des cotisations ne seraient pas remplies, en raison de l'activité exercée par celui-ci, même si la recourante pouvait faire appel à cette disposition pour ces années-là”).

Questa circostanza trova conferma nelle direttive sulle rendite (DR). Il marg. 4118 DR prevede infatti che i cittadini di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p. es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un'attività lucrativa in Francia).

In queste condizioni, poiché l’interessato non è mai stato assoggettato alla LAVS, non ha diritto né ad accrediti per compiti educativi, né ad accrediti per compiti assistenziali (cfr. sentenza 30.2016.11+27 del 6 luglio 2016; cfr. anche marg. 5005 DR). Infatti i periodi per i quali si sono pagati contributi che in seguito sono stati rimborsati o versati ad assicurazioni estere non sono considerati come periodo di contribuzione. Questo anche se negli anni corrispondenti il coniuge esercitante un’attività lucrativa ha pagato almeno il doppio del contributo minimo o se erano adempiute le condizioni per il computo di accrediti per compiti educativi o assistenziali (marg. 5023 DR).

  1. La circostanza che nel calcolo del contributo quale persona senza attività lucrativa dovuto dalla moglie nel 2016 è stato preso in considerazione anche il reddito dell’assicurato, non ha alcuna incidenza sul suo diritto alla rendita. Infatti da una parte si tratta di un periodo successivo a quello durante il quale il ricorrente avrebbe dovuto contribuire, d’altra parte concerne la modalità di calcolo dei contributi sociali dovuti dalla moglie e non dei contributi dovuti dall’insorgente.

Infine, neppure la circostanza secondo cui sarebbe stato incoraggiato ad inoltrare la domanda di prestazioni può assurgere a motivo per riconoscergli una rendita. Infatti l’amministrazione non poteva prendere una decisione in assenza di una formale richiesta in tal senso. L’interessato, inoltrando la domanda, come asseritamente consigliatogli, non ha subito alcun nocumento. Per cui, nel caso di specie, non è neppure ravvisabile alcuna violazione del principio della buona fede (cfr., per le condizioni, fra le tante, la sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, con riferimenti, segnatamente alla DTF 131 V 472; cfr. anche la sentenza 36.2018.49+55 del 26 settembre 2018).

Ne segue che la decisione impugnata va confermata e che il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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