Raccomandata
Incarto n. 30.2018.25-26
cs
Lugano 12 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2018 di
RI 1 rappr. da: Residenza RA 1, __________ rappr. da: Municipio di __________, __________
contro
la decisione su opposizione del 7 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni formali del 29 maggio 2018, confermate dalla decisione su opposizione del 7 agosto 2018, la Cassa CO 1 ha stabilito che la rendita AVS e l’assegno per grandi invalidi dell’AVS (grado medio) cui ha diritto RI 1 non sarebbero più stati pagati sul conto postale intestato alla Residenza RA 1, istituto presso il quale è ospite, ma direttamente nelle sue mani (doc. A1).
1.2. RI 1, rappresentata dalla Residenza RA 1 e per essa il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che la Cassa sia condannata a versare le sue prestazioni sul nuovo conto postale intestato alla Residenza RA 1 (doc. I). La ricorrente sostiene che vi sarebbe un obbligo legale di assistenza ai sensi dell’art. 20 LPGA poiché con contratto del 3 agosto 2010 la Residenza RA 1 si è impegnata a gestire la sua amministrazione dietro compenso di fr. 50 al mese, le condizioni di motricità non le permetterebbero di recarsi mensilmente all’ufficio postale per ritirare le prestazioni, non vi sarebbero le condizioni per una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC (i compiti del curatore sono già svolti dalla casa anziani), un versamento alla Residenza RA 1 garantirebbe la sua autonomia finanziaria.
1.3. Con risposta dell’8 ottobre 2018 la Cassa CO 1 ha richiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente sostiene che l’amministrazione, nella decisione su opposizione, non avrebbe esaminato tutte le censure e non avrebbe preso in considerazione tutta la documentazione prodotta, e fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentita.
Per quanto concerne la motivazione della decisione impugnata, va rammentato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr. DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie l’amministrazione ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha respinto le richieste dell’insorgente, sostenendo che non adempie le condizioni di cui all’art. 20 LPGA per poter chiedere il versamento delle sue prestazioni a terzi.
La ricorrente ha compreso le motivazioni della reiezione della domanda, tant’è che le ha approfonditamente contestate in un ricorso dove ha potuto ampiamente spiegare le proprie censure e produrre la documentazione a sostegno della sua tesi.
Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentita.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LPGA le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente se (lett. a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se (lett. b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Secondo l’art. 20 cpv. 2 LPGA tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2.
Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPGA il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. Per l’art. 22 cpv. 2 LPGA i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi (lett. a), a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate (lett. b).
Secondo l’art. 1 cpv. 2 OPGA se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a tutela, esse sono versate al tutore o a una persona da esso designata. Il cpv. 2 prevede che se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un’autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a (lett. a) utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico, (lett. b) rendere conto all’assicuratore, su sua richiesta, dell’utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.
L’art. 20 LPGA regola la possibilità per l’assicuratore sociale di versare tutta o parte della prestazione pecuniaria non alla persona che ne ha diritto ma a un terzo (persona [fisica o morale] o autorità) con la quale esiste un legame particolare (obbligo di mantenimento o di assistenza permanente dell’avente diritto) al fine di assicurare che i versamenti siano utilizzati conformemente al loro scopo, ossia il mantenimento del beneficiario e delle persone a suo carico (Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n.1 ad art. 20, pag. 282).
2.3. Le direttive sulle rendite (DR) prevedono al numero 10024 DR che se circostanze particolari lo giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a condizione che (numero 10025 DR ) il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non sia indicato, (numero 10026 DR) non siano già adempite le condizioni di versamento a terzi in quanto l’avente diritto è sottoposto a un curatore oppure non dà una garanzia di un impego appropriato della rendita, (numero 10027 DR) non esista pericolo di eludere il principio dell’impossibilità di cedere la rendita (art. 22 LPGA).
Per il numero 10029 DR è preferibile inoltrare la richiesta di versamenti a terzi con il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell’avente diritto e del destinatario.
Per il numero 10030 DR se l’avente diritto non impiega le prestazioni versate (rendita, rendita completiva dell’AVS, rendita per figli o assegno per grandi invalidi) per il suo sostentamento o per quello delle persone a suo carico e, di conseguenza, egli e le persone a suo carico sono interamente o in parte a carico dell’assistenza, le prestazioni possono essere versate a una terza persona o a un’autorità appropriata (art. 20 LPGA, art. 1 OPGA). Si procede allo stesso modo quando si può provare che l’avente diritto non sarebbe in grado d’impiegare le prestazioni per provvedere al suo sostentamento o a quello delle persone a suo carico.
Secondo il numero 10031 DR non è invece ammissibile il pagamento diretto a un ospedale di un assegno per grandi invalidi destinato a un assicurato che vi è ricoverato (RCC 1973 pag. 173). Il fatto che una persona sia sostenuta da un’autorità assistenziale non giustifica di per sé il versamento delle prestazioni a detta autorità. Parimenti, l’avente diritto che non usa le rendite completive AVS e le rendite per i figli per il mantenimento della sua famiglia così che essa si trova nel bisogno non offre la garanzia di un impiego appropriato. In casi simili la rendita completiva dell’AVS o la rendita per figli possono essere versate direttamente al coniuge non avente diritto alla rendita o al rappresentante dei figli.
Per il numero 10033 DR per principio il versamento delle prestazioni a terzi volto a garantire un impiego appropriato può essere richiesto e deciso solo per rendite e assegni per grandi invalidi non ancora pagati (RCC 1978 pag. 567). Se la cassa di compensazione ha già effettuato il versamento all’avente diritto, né terzi né un’autorità possono più chiederne il versamento in seguito.
Secondo il numero 10034 DR il versamento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi a terzi giusta l’articolo 20 LPGA può essere ordinato solo se sono soddisfatte le condizioni previste. Una richiesta inoltrata dai familiari del beneficiario o dalle autorità va debitamente motivata. La cassa di compensazione deve verificare accuratamente le indicazioni fornite. Il genere e l’esito di questa verifica devono figurare negli atti.
Il numero 10035 DR prevede che la rendita o l’assegno per grandi invalidi versati a una terza persona devono servire esclusivamente al sostentamento dell’avente diritto e delle persone a suo carico. La terza persona non può compensarli con prestazioni fornite all’assicurato o ai suoi familiari prima dell’inizio del diritto. Su richiesta della cassa di compensazione, essa deve fare rapporto sull’impiego particolareggiato delle prestazioni (art. 1 cpv. 2 OPGA).
Ai sensi del numero 10036 DR è preferibile inoltrare la richiesta di versamento a terzi con il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell’avente diritto e del destinatario.
Un promemoria del centro d’informazione AVS dà ragguagli sulle possibilità di pagamento a terzi e sul modo di procedere. Esso contiene anche informazioni relative al denaro per le piccole spese (numero 10037 DR).
Per il numero 10038 DR già prima di un’imminente messa sotto curatela l’autorità di protezione degli adulti può ordinare, nell’ambito di misure cautelative, disposizioni particolareggiate sul pagamento della rendita che sono vincolanti per le casse di compensazione.
Per il numero 10039 DR se l’avente diritto è sotto curatela generale secondo l’articolo 398 CC, la rendita o l’assegno per grandi invalidi devono essere versati al curatore, a condizione che quest’ultimo non richieda di effettuare il pagamento a un terzo da lui designato, a un’autorità o alla persona sotto curatela (art. 1 OPGA). Il curatore è libero di prendere queste disposizioni.
Ai sensi del numero 10040 DR le rendite possono essere versate a un curatore secondo gli articoli 393–397 CC unicamente se questi agisce in virtù di un diritto effettivo conferito da un titolo giuridico o se il versamento della rendita a quest’ultimo è richiesto dalla competente autorità di protezione degli adulti.
Per il numero 10041 DR la rendita può essere versata a un mandatario designato con mandato precauzionale solo nell’ambito di tale mandato (art. 360 segg. CC).
Per l’inoltro di una richiesta volta al versamento a terzi della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, è preferibile usare il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell’avente diritto e del destinatario (numero 10042 DR).
2.4. Va ancora evidenziato che nel Bollettino n. 383 del 10 ottobre 2016 (in francese e tedesco) per le casse di compensazione AVS e gli organi d’esecuzione delle PC, l’UFAS ha esaminato il caso del versamento a terzi di prestazioni pecuniarie ed ha segnatamente affermato:
" (…)
Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.
Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).
3.1 Généralités
Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers:
le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers »;
le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183 « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) ».
Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu:
sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR);
sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR);
sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR);
sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).
3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit
Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants:
· le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers;
le tiers doit présenter une procuration écrite;
le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues; et
tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).
Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.”
3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge
Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).
3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but
Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :
lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet;
que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et
que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).
On relèvera toutefois les éléments suivants:
le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit;
le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues;
le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR). (…)”
Già nel 1973, nel bollettino dell’AI n° 153, il cui estratto è stato pubblicato in RCC 1973, pag. 173, l’UFAS aveva affermato che “à plusieurs reprises, des hôpitaux ont demandé à des caisses de compensation de leur verser directement les allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI revenant à des assurés hospitalisés. La garantie d’un emploi conforme des rentes et allocations pour impotents, ainsi que le paiement à des tiers, sont régis par les dispositions et instructions citées ci-dessus. Celles-ci ne prévoient cependant pas le versement direct des dites allocations à des hôpitaux. Des demandes dans ce sens doivent ainsi être rejetés.”
Cfr. anche la recente DTF 141 V 264: l'ente assistenziale, che ha sostenuto finanziariamente un assicurato, ha il diritto di ottenere il versamento diretto delle prestazioni complementari concesse retroattivamente, anche nel caso di decesso dell'avente diritto prima della decisione di concessione delle prestazioni; occorre tuttavia che la domanda di prestazioni complementari sia stata inoltrata quando l'assicurato era ancora in vita (consid. 4; differenza con la sentenza H 245/57 del 19 marzo 1958).
2.5. Nel caso di specie l’insorgente sostiene siano adempiute le condizioni affinché la Cassa versi le sue prestazioni sul conto della Casa per anziani in cui vive, avendo sottoscritto il 3 agosto 2010 una “dichiarazione della gestione amministrativa dell’utente” in favore della Residenza RA 1 e fa valere la DTF 101 V 17, consid. 2, dove il TF, interpretando l’art. 76 OAVS, ora abrogato, e sostituito dall’art. 20 LPGA (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 14 ad art. 20, pag. 286; cfr. anche l’iniziativa parlamentare “diritto delle assicurazioni sociali”, rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999, FF 1999 pag. 3896 e seguenti, in particolare pag. 3934), ha affermato:
" (…)
Usant de cette faculté, le Conseil fédéral a édicté l'art. 76 RAVS, dont l'alinéa 1 s'exprime en ces termes:
"Si l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s'il peut être prouvé qu'il n'est pas capable de l'affecter à ce but, et s'il tombe par là totalement ou partiellement à la charge de l'assistance publique ou privée, ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir, la caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiés ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence."
Selon l'Office fédéral des assurances sociales, la version française de la fin de cette disposition réglementaire ne correspondrait pas tout à fait à la version allemande, qui parle, elle, de "geeigneten Drittperson oder Behörde, die dem Rentenberechtigten gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd fürsorgerisch betreut". Les mots "s'occuper de ses affaires en permanence" ne rendraient pas l'idée d'assistance contenue dans l'expression "dauernd fürsorgerisch betreuen". L'autorité de surveillance semble proposer, en se fondant sur la version allemande, de circonscrire l'application de l'art. 76 al. 1 RAVS aux cas où les intéressés sont assistés économiquement en permanence. Or il n'y a en réalité aucune discordance entre les textes, français et allemand, susmentionnés: l'idée de l'assistance financière, en tant que condition du versement de la rente en main tierce, est exprimée dans la première partie de la norme réglementaire, où l'exigence d'une aide permanente n'apparaît pas. La désignation des tiers destinataires dans la seconde partie de la phrase n'implique en revanche pas nécessairement de la part de ces tiers eux-mêmes une telle assistance. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi la disposition ici en discussion distingue à cet égard les tiers ou autorité qualifiés ayant un devoir d'assistance, d'une part, et, d'autre part, les tiers ou autorité qualifiés s'occupant des affaires de l'assuré en permanence; la "fürsorgerische Betreuung" signifie simplement le fait de seconder l'intéressé dans la gestion de ses affaires, mais de façon permanente.
Quant aux conditions qui doivent être réunies pour que l'art. 76 al. 1 RAVS soit applicable, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la rente peut être payée en main tierce lorsque le rentier n'a pas encore épuisé toutes ses ressources, au point de tomber à la charge de l'assistance, mais qu'il est sur cette voie ou qu'il risque d'user de sa rente de telle manière que les personnes tenues de l'assister, au sens large du terme, verraient leurs démarches et leurs peines notablement accrues. Il s'agissait en l'occurrence d'une rentière alcoolique, chez laquelle la boisson provoquait des troubles mentaux (RCC 1957 p. 133).
La Cour de céans a précisé d'autre part que le fait de recevoir des prestations de l'assistance publique ne justifie pas à lui seul le versement de la rente en main de la commune (RCC 1950 p. 34, 1948 p. 474) et que le placement dans un asile n'exclut pas à lui seul un paiement direct au rentier (RCC 1949 p. 391).
Enfin, dans ses Directives concernant les rentes, l'Office fédéral des assurances sociales consacre un chapitre au problème du destinataire de la rente, sous les chiffres marginaux 1073 à 1104. Sous chiffre 1073, il rappelle que le paiement direct à l'ayant droit personnellement est la règle. Sous chiffre 1099, que le versement en main tierce doit être ordonné seulement lorsqu'il est certain, sur la foi d'une requête sérieusement motivée et soigneusement contrôlée, que les conditions de l'art. 76 RAVS sont remplies.
Dans ces circonstances, il faut admettre le recours de l'Office fédéral des assurances sociales et renvoyer la cause à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S'agissant des difficultés administratives que poserait actuellement le versement partiel des prestations d'assurance en mains de tiers, il y a lieu de rappeler que cette possibilité est toujours expressément prévue à l'art. 76 al. 1 RAVS et, en outre, que la Caisse cantonale valaisanne de compensation a décidé le 25 septembre 1973 de verser dorénavant la prestation complémentaire sur le compte bancaire de la Résidence S., décision qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'un recours.”
A torto (cfr. anche sentenza 8C_910/2012 consid. 5 del 3 giugno 2013).
Come rileva giustamente l’amministrazione, la sola volontà della beneficiaria delle prestazioni non è determinante per stabilire dove esse vanno versate, il loro diritto non potendo essere ceduto nemmeno con il suo accordo (cfr. art. 22 cpv. 1 LPGA e numero 10027 DR). La rendita AVS e l’assegno per grandi invalidi devono essere di principio versati direttamente alla persona assicurata.
Essi potrebbero essere eccezionalmente pagati direttamente alla Residenza RA 1 solo se quest’ultima avesse un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi della ricorrente o se l’assistesse permanentemente. Ciò non è il caso (cfr. anche il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).
Il concetto di assistenza di cui all’art. 20 LPGA non va inteso come assistenza medico/sanitaria, bensì come “gestione di affari in maniera permanente” (cfr. DTF 101 V 17 consid. 2; Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4a edizione 2012, pag. 65: “[…] Als Drittauszahlungen kommen nur geeignete oder Behörden in Frage, welche der berechtigen Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig sind oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, sofern die berechtige Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist […]”), nel senso che il terzo non deve per forza assistere l’avente diritto da un punto di vista finanziario, essendo sufficiente che lo aiuti a gestire i suoi affari permanentemente (cfr. Moser-Szeless, op. cit., n. 19 ad art. 20, pag. 287; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 3a edizione 2015, n. 25 ad art. 20, pag. 297).
Non vi è alcun dubbio che la Residenza RA 1 non ha alcun obbligo “morale” di assistenza per la gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA nei confronti della ricorrente.
Neppure vi è un qualsiasi obbligo legale, ossia derivante direttamente dalla legge, di assistenza nella gestione degli affari.
Non è infatti sufficiente a far sorgere un obbligo “legale” (“ex lege”) la sottoscrizione della “dichiarazione della gestione amministrativa dell’utente” firmata dalla ricorrente in data 3 agosto 2010 (doc. A 10), che del resto non menziona alcun accordo circa pagamenti di prestazioni sociali, trattandosi semmai di un contratto tra le parti. È infatti necessaria una base legale, qui non data. Né può essere considerata tale l’art. __________ dell’”Ordinanza Municipale del Comune di __________ __________”, che prevede che la Residenza RA 1, dietro richiesta e pagamento di una tassa di fr. 50 al mese, può essere incaricata dai degenti di gestire l’amministrazione degli ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, spese mediche, compilazione delle imposte, gestione delle entrate e delle uscite, ecc.) e che ha portato l’insorgente alla firma, in data 3 agosto 2010, del relativo formulario (doc. A10). Si tratta infatti di una delega per la “gestione amministrativa” sottoscritta contrattualmente che non deriva direttamente dalla legge. Lo stesso concetto vale per richiesta generica di “pagamento della rendita su un conto postale” inoltrata il 27 gennaio 2012 (doc. A9).
Conformemente a quanto sostenuto dall’amministrazione, la Residenza RA 1, manifestamente, non rientra di conseguenza tra quegli istituti che hanno un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria.
La casa anziani non rientra neppure tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nell’istituto nella gestione degli affari ai sensi dell’art. 20 LPGA (cfr. il Bollettino UFAS n° 383 del 10 ottobre 2016; cfr. anche RCC 1973 pag. 173).
L’assistenza nel caso di specie non eccede infatti la semplice assistenza quale attività propria e tipica di qualsiasi casa per anziani (che nel caso specifico consiste nell’assistenza sanitaria, nella presa a carico continuativa e nella dispensa di cure e misure di riabilitazione). Come rileva correttamente la Cassa di compensazione, gestire l’amministrazione degli ospiti non è equiparabile alla funzione di curatore assegnata dall’Autorità di protezione degli adulti (cfr. art. 393 e seguenti CC), anche perché tale funzione non è stata decisa ufficialmente da un’autorità competente in merito.
La Residenza RA 1 non ha compiti di assistenza sociale in senso stretto; essa non è incaricata di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti (cfr. gli scopi della Residenza RA 1: __________: “In essa si svolgono attività riconosciute nell’ambito della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie”; “La presa a carico è continuativa (24 ore su 24) e vengono dispensate cure, assistenza medica e/o misure di riabilitazione in maniera costante con un rapporto equilibrato tra persone assistite e personale specializzato”; cfr. DTF 101 V 17 consid. 3).
In sintesi, l’istituto Residenza RA 1 non ha un obbligo legale o morale di assistenza nella gestione degli affari nei riguardi della beneficiaria, non rientra tra gli enti che assistono permanentemente gli ospiti degenti nell’istituto nella gestione degli affari, non è stato incaricato di vegliare sugli interessi relativi alla previdenza sociale dei degenti di cui rivendica il versamento delle loro prestazioni AVS nelle proprie mani (DTF 101 V 17 consid. 3) e non è un terzo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LPGA (cfr. RCC 1973 pag. 173). Inoltre vi può essere il rischio concreto che l’istituto compensi le prestazioni versate con crediti nei confronti dei beneficiari (cfr. art. 20 cpv. 2 LPGA e sentenza 9C_741/2014 del 13 marzo 2015).
Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha stabilito che la rendita AVS e l’assegno per grandi invalidi devono essere direttamente versati nelle mani della ricorrente.
Quanto alla censura relativa alle sue asserite difficoltà motorie ed all’invocata violazione dei principi di sussidiarietà e di economicità relativamente all’eventuale nomina di un curatore, va evidenziato come l’interessata debba semplicemente aprire un conto bancario con il quale, se lo ritiene necessario, può concordare un ordine permanente in favore della Residenza RA 1, ciò che di per sé renderebbe inutile la curatela, essendo ancora in grado di intendere e di volere (cfr. doc. I, pag. 7).
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti