Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2018.12
Entscheidungsdatum
12.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2018.12 30.2018.16-17

cs

Lugano 12 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile 2018 emanata da

chiamate in causa:

CO 1

  1. TERZ 1
  2. TERZ 2

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 31 gennaio 2018 (doc. 5a), sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione del 20 aprile 2018 (doc. 1), dopo aver acquisito il parere della TERZ 2 di __________, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di affiliazione quale indipendente inoltrata da RI 1, nato nel 1950, ed ha deciso di qualificarlo quale dipendente della TERZ 1.

1.2. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che sia fatto ordine alla Cassa CO 1 di riconoscergli lo statuto di indipendente e di affiliarlo come tale (doc. I).

Il ricorrente contesta di adempiere le condizioni per poter essere considerato salariato della TERZ 1 della quale è stato dipendente fino al 31 dicembre 2017 poiché dal 1° gennaio 2018 è legato alla medesima società da un “contratto di distribuzione” di natura indipendente.

L’assicurato afferma che il criterio dell’assenza di personale alle sue dipendenze non è decisivo per non ritenerlo indipendente. Vi sarebbero infatti una moltitudine di indipendenti attivi in Ticino senza personale. Inoltre sopporta un vero e proprio rischio imprenditoriale poiché un’eventuale rescissione del contratto con TERZ 1 gli provocherebbe un grave danno economico. Egli sostiene di assumersi integralmente il rischio d’incasso, di aver un ufficio proprio come pure un indirizzo e-mail professionale, sopporta tutte le spese d’esercizio e non riceve più rimborsi spese per la sua attività. La stessa TERZ 1 lo considera, dal 1° gennaio 2018, come un indipendente a tutti gli effetti, come emerge dallo scritto del suo ex capo e dal contratto di collaborazione sottoscritto con la medesima, simile a quello che TERZ 1 sottoscrive con i broker indipendenti. Egli determina personalmente il proprio orario di lavoro e l’organizzazione della sua attività e può decidere autonomamente se dare lavori a terzi senza dover render conto a chicchessia. Può decidere liberamente con quale assicurazione collaborare e, soprattutto, non riceve ordini o istruzioni da nessuno.

1.3. Con risposta del 14 giugno 2018 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.4. Con decreto del 2 luglio 2018 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e la TERZ 2, assegnando loro un termine scadente il 24 settembre 2018 per, a crescita in giudicato del provvedimento, esaminare gli atti e determinarsi in merito alla procedura, postulando l’acquisizione di eventuali prove (doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018, consid. 4.2 e 6.1, destinata a pubblicazione; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione).

2.2. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_308/2017 del 17 maggio 2018 destinata a pubblicazione, sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.3. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.4. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.5. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.6. Va ancora evidenziato che per il marginale 4020 DSD (Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi viaggiatori, rappresentanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi, all'infuori dei locali commerciali di questi ultimi.

Stante detta definizione, dunque, sia che un assicurato sia definito come rappresentante di vendita oppure agente, egli è comunque, più in generale, un rappresentante di commercio.

Peraltro, la giurisprudenza federale tratta queste professioni in modo simile.

Infatti, il Tribunale federale ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore (sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

Il TF è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).

Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).

A proposito degli agenti, il TF ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

L'agente e il rappresentante di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di vendita (DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (marg. 4024 e 4025 DSD; DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).

Va ancora evidenziato che il marg. 4022 DSD prevede che il rapporto di lavoro dei rappresentanti di commercio dev’essere valutato secondo le disposizioni della LAVS e non a norma del CO. Sono determinanti le condizioni effettive. La natura di diritto civile, come pure la denominazione e la formulazione del contratto non sono decisive. Irrilevanti sono pure le convenzioni contrattuali sulla posizione di diritto sociale-assicurativo del rappresentante di commercio. Sono perciò considerati persone dipendenti non solo i commessi viaggiatori secondo gli art. 347 segg. CO, ma anche i rappresentanti di commercio con altre condizioni contrattuali. Infine per la valutazione della posizione contributiva dei rappresentanti di commercio è irrilevante l’iscrizione o meno nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA dei medesimi.

Va ancora rammentato che con sentenza di principio 30.2007.33 del 21 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato che, pur dovendo ogni caso di specie essere attentamente esaminato singolarmente, di principio, per l’affiliazione di un broker assicurativo, va applicata la giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte, ossia utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio (cfr., a proposito delle condizioni da adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b; cfr. anche sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2).

Questo principio è stato confermato nella sentenza 30.2012.10 del 7 maggio 2012, anch’essa cresciuta incontestata in giudicato.

2.7. In concreto il ricorrente, nato nel 1950, attivo presso la TERZ 1 fino al 31 dicembre 2017 (cfr. doc. 5c), in data 19 dicembre 2017 ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere iscritto quale indipendente come consulente in assicurazioni dal 1° gennaio 2018, stimando un reddito aziendale netto annuo di fr. 30'000 (doc. 11).

L’insorgente ha prodotto il “contratto per partner di distribuzione” sottoscritto con la TERZ 1 il 6/26.10.2017, valido dal 1° gennaio 2018 (doc. 11a).

L’art. 1 del contratto prevede che attraverso la sua stipulazione non viene costituito né un rapporto di lavoro, né un rapporto di agenzia. Le disposizioni sul contratto individuale di lavoro, come pure quelle dell’art. 418a-v del CO relative al contratto di agenzia, non si applicano all’accordo tra le parti. Il partner di distribuzione non ha diritto a indennità per il mantenimento del portafoglio clienti o indennità di uscita.

L’indennità complessiva è una componente di salario dichiarato all’AVS e viene fatturata da parte della TERZ 1.

Il partner di distribuzione dispone delle relative autorizzazioni per le vendita di “__________”, che è la denominazione della gamma di prodotti bancari in comune di TERZ 1 e della __________.

Ai sensi dell’art. 2.1 del contratto il partner di distribuzione è responsabile dell’assistenza ai clienti. Si impegna a mediare contratti assicurativi di qualità e a esercitare la propria attività in modo serio e coscienzioso, nel rispetto delle disposizioni della società. Egli tutela gli interessi della società sotto ogni aspetto e, in particolare, si astiene da ogni affermazione non veritiera e dall’esposizione di fatti non corretta. L’amministrazione degli affari curati dal partner di distribuzione avviene in collaborazione con la società.

L’art. 2.2 del contratto prevede che con riferimento alle proposte di assicurazione inoltrate, le società specificate all’inizio del contratto decidono autonomamente in merito all’accettazione o al rifiuto o all’accettazione a condizioni particolari, senza che ne derivi alcun diritto di risarcimento per il partner di distribuzione. Contestualmente all’inoltro di una proposta valida, il partner di distribuzione si impegna a fornire un supporto attivo per la raccolta di tutte le informazioni importanti finalizzate alla valutazione del rischio (come ad esempio lo stato di salute e il tenore di vita della persona da assicurare) e all’identificazione dello stipulante relativamente alla presa in consegna di valori patrimoniali di terzi ai sensi delle disposizioni della società. Il partner di distribuzione non è autorizzato, in alcun modo, a impegnare la società senza disporre di una procura scritta di quest’ultima a tale scopo. Accordi particolari sono vincolanti solo se pattuiti in forma scritta dalle società.

L’art. 2.3 del contratto regola l’utilizzo del materiale commerciale e pubblicitario/internet. Il partner di distribuzione non è autorizzato a derogare alle Condizioni generali di assicurazione, a eseguire modifiche dei documenti della società, ad allestire autonomamente documenti o a concedere coperture per le proposte assicurative ricevute. (…) Al partner di distribuzione è fatto divieto di allestire autonomamente o riprodurre materiale pubblicitario della società e di utilizzare materiale pubblicitario non autorizzato e non emesso dalla medesima. Tutto il materiale commerciale consegnato al partner di distribuzione (stampati, tariffe, ecc.) rimane di proprietà della società e, in caso di scioglimento del contratto, il partner di distribuzione è tenuto a restituirlo integralmente.

Secondo l’art. 3 del contratto (provvigioni) per i contratti assicurativi intermediati e stipulati con validità a tutti gli effetti legali, il partner di distribuzione percepisce provvigioni. L’ammontare delle provvigioni viene calcolato in base alle “Disposizioni sulle provvigioni e responsabilità del partner di distribuzione” e alle tabelle di provvigioni in vigore.

L’art. 4.1 del contratto prevede che il partner di distribuzione non è autorizzato ad incassare premi o altre somme di denaro. In caso contrario egli risponde dei danni che ne derivano. Non è consentito avviare una procedura esecutiva per l’incasso dei premi per contratti assicurativi. La società decide autonomamente su un eventuale incasso dei premi e, in caso di rinuncia, non ha alcun obbligo di indennizzo. Il partner di distribuzione viene informato su tutti gli annullamenti e può rielaborare i casi. Gli art. 4.2 e 4.3 regolano i casi di beni affidati al partner di distribuzione e degli anticipi di premi assicurativi.

L’art. 5 del contratto precisa come viene gestito il conto di trattenuta delle provvigioni. Circa la disdetta del contratto, il punto 5.4 prevede che è possibile da entrambe le parti, in ogni momento per la fine di un mese.

Al contratto sono state allegate le disposizioni sulle provvigioni e la responsabilità per partner di vendita e quelle relative al riciclaggio di denaro e alla protezione dei dati.

Va ancora segnalato che il 15 gennaio 2018 la TERZ 2, interpellata dalla Cassa CO 1 poiché competente in caso di affiliazione dell’assicurato quale salariato, ha affermato che a suo parere questo tipo di attività va qualificata di dipendente (doc. 9). Il 3 aprile 2018 la medesima TERZ 2 ha ribadito di ritenere il ricorrente quale dipendente della società chiamata in causa ed ha allegato uno scritto del 27 ottobre 2009 dove “TERZ 1” viene informata che “Die Vertriebspartner, mit denen eine Zusammenarbeitsvereinbarung besteht, sind deshalb alle als AHV-rechtlich Unselbständigerwerbende zu betrachten” (doc. 2a).

A questo proposito va rammentato che per il marg. 1051 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), prevede che se è difficile determinare lo statuto contributivo dell’assicurato, la cassa di compensazione può chiedere le informazioni necessarie per stabilire se l’attività è dipendente o indipendente alla cassa di compensazione che sarebbe competente per la riscossione dei contributi in caso di attività dipendente. Entrambe le casse collaborano per determinare lo statuto contributivo.

Ai sensi del marg. 1051.1 DIN in vigore dal 1° gennaio 2018 se la cassa di compensazione constata che altre persone sono occupate nelle stesse condizioni o presume che lo siano, determina la cassa di compensazione del mandante e riprende la sua valutazione. A tal fine consulta l’elenco dei mandanti presso il Centro d’informazione AVS/AI.

2.8. Questo Tribunale, alla luce di quanto sopra esposto, ponderati tutti gli elementi, dopo un’attenta valutazione complessiva del caso di specie, per i motivi che seguono deve concludere che la decisione dell’amministrazione di qualificare l’assicurato quale dipendente della TERZ 1 è corretta (cfr. anche sentenze 30.2012.10 del 7 maggio 2012 e 30.2007.33 del 21 novembre 2007).

In concreto per stabilire la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente vanno applicate le condizioni previste dalla giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti (consid. 2.6).

Essi, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte: utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d’esercizio.

In concreto, già solo il fatto che l’insorgente non ha personale alle proprie dipendenze esclude la possibilità di un’affiliazione quale indipendente (cfr. anche sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 3.2 dove il TF viste le esigue spese mensili per il personale e la locazione [complessivamente fr. 400.--, di cui fr. 100.-- per il personale] non ha ritenuto adempiute le condizioni per ritenere la persona assicurata quale indipendente).

Del resto, dalle tavole processuali emergono numerosi elementi che fanno propendere per un’attività dipendente, anche alla luce di tutte le circostanze del caso di specie (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2 e seguenti).

L’interessato è pagato a provvigioni, ossia un tipo di remunerazione che, di regola, fa parte del salario determinante. Infatti, per l’art. 7 lett. g OAVS, le provvigioni e le commissioni, per quanto non costituiscano un rimborso spese, vanno assoggettate al prelievo dei contributi paritetici.

L’insorgente svolge la sua attività solo per la TERZ 1, alla quale procaccia clienti che intendono concludere contratti assicurativi con la medesima società.

Da questa circostanza emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica – tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente – con la società chiamata in causa come pure il fatto che tale attività rappresenta la sua primaria ed unica fonte di sostentamento dal punto di vista lavorativo (cfr. la sentenza H 119/04 dell’8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002 “in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per un'unica committente”).

Egli si trova inoltre in rapporto di subordinazione con la società, dovendone seguire le direttive (art. 2.1 del contratto: “[…] Il partner di distribuzione è responsabile dell’assistenza ai clienti. Si impegna a mediare contratti assicurativi di qualità e a esercitare la propria attività in modo serio e coscienzioso, nel rispetto delle disposizioni della società. Egli tutela gli interessi della società sotto ogni aspetto […]. L’amministrazione degli affari curati dal partner di distribuzione avviene in collaborazione con la società”; sottolineature del redattore) e non potendo lui stesso accettare o rifiutare le proposte, ma dovendosi limitare a raccogliere tutte le informazioni necessarie per poi delegare alla società chiamata in causa la decisione circa la conclusione o meno del contratto (art. 2.2. del contratto: “ […] con riferimento alle proposte di assicurazione inoltrate, le società specificate all’inizio del contratto decidono autonomamente in merito all’accettazione o al rifiuto o all’accettazione a condizioni particolari, senza che ne derivi alcun diritto di risarcimento per il partner di distribuzione. Contestualmente all’inoltro di una proposta valida, il partner di distribuzione si impegna a fornire un supporto attivo per la raccolta di tutte le informazioni importanti finalizzate alla valutazione del rischio (come ad esempio lo stato di salute e il tenore di vita della persona da assicurare) e all’identificazione dello stipulante relativamente alla presa in consegna di valori patrimoniali di terzi ai sensi delle disposizioni della società. Il partner di distribuzione non è autorizzato, in alcun modo, a impegnare la società senza disporre di una procura scritta di quest’ultima a tale scopo. Accordi particolari sono vincolanti solo se pattuiti in forma scritta dalle società”).

L’insorgente non può neppure incassare direttamente premi o altre somme di denaro dal cliente (art. 4.1 del contratto: […] il partner di distribuzione non è autorizzato ad incassare premi o altre somme di denaro. In caso contrario egli risponde dei danni che ne derivano”; art. 4.2: “ […] Le somme di denaro che il partner di distribuzione prende in consegna per conto della società sono considerate alla stregua di beni a lui affidati da restituire tempestivamente”).

Egli non fattura direttamente ai clienti, i quali versano i propri premi unicamente alla società chiamata in causa, ma ottiene delle provvigioni da quest’ultima, e non si assume un vero e proprio rischio economico poiché spetta all’assicuratore dar avvio ad eventuali procedure d’incasso.

Se il ricorrente non ottiene alcuna provvigione si trova nella medesima situazione di un dipendente il cui datore di lavoro non è in grado di pagare il salario. La possibile perdita della provvigione dovuta all’insolvenza del cliente non rappresenta un rischio delcredere (sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2.1 con riferimento alla sentenza 9C_675/2015 del 16 maggio 2016, consid. 4.3).

La circostanza che l’interessato può organizzarsi liberamente per quanto concerne l’orario di lavoro ed il suo lavoro non è un motivo sufficiente per qualificarlo quale dipendente, essendo usuale nell’ambito della sua attività (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

Non è neppure determinante la circostanza che l’interessato potrebbe teoricamente lavorare per altre società. Infatti non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è decisiva, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

È vero che il datore di lavoro precedente non lo ritiene più suo salariato e che il contratto di distribuzione prevede che al caso di specie non sono applicabili le norme del CO sul contratto di lavoro e di agenzia. Tuttavia, come più volte ribadito da questo Tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 30.0217.24+27 del 16 ottobre 2017), nulla cambia alla qualifica dell’attività svolta, poiché è in funzione della LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il rapporto di lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

Infine, la circostanza, comunque non provata neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che vi sarebbero numerosi indipendenti attivi in Ticino senza avere personale alle proprie dipendenze, non è un motivo per decidere diversamente. Innanzitutto occorre differenziare in base al tipo di attività svolta. La necessità di personale alle proprie dipendenze è infatti di principio una caratteristica necessaria laddove occorre qualificare il tipo di attività svolta dai rappresentanti di commercio, compresi gli agenti (marg. 4024 e 4025 DSD; DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429). Altre attività non necessitano forzatamente la presenza di salariati per qualificare la professione di indipendente.

In secondo luogo va rilevato che non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

In proposito si osserva che in una sentenza del 16 maggio 2008, 8C_48/2008 (cfr. anche sentenza del 4 giugno 2003, K 31/03), al consid. 5 l’Alta Corte ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:

" (…)

Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116 V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références citées).”

In concreto, dalla decisione impugnata e dallo scritto allegato dalla TERZ 2 del 27 ottobre 2009 (doc. 2a), emerge semmai la volontà di trattare tutti gli assicurati allo stesso modo e dunque entrambe le Casse hanno chiaramente manifestato l’intenzione di non voler seguire un’altra prassi, non conforme alla legislazione federale.

In conclusione per l’attività dell’insorgente gli elementi a favore dell’attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente: egli non dispone di una vera e propria organizzazione di vendita (non ha personale alle sue dipendenze) e non ha pertanto alcuno specifico rischio imprenditoriale, si trova in un rapporto di subordinazione organizzativo (segue le direttive della società) ed economico (lavora unicamente per la società chiamata in causa) e non sopporta alcun rischio d’incasso e delcredere. In favore dell’attività indipendente vi è unicamente la circostanza secondo cui afferma di lavorare in locali propri, di assumersi le spese e di disporre di una certa latitudine per quanto concerne l’orario lavorativo, che tuttavia caratterizza l’attività svolta e non è decisiva nell’ambito della valutazione globale del caso di specie (cfr. sentenza 9C_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005).

Stanti così le cose, ritenuto che gli elementi a favore di un’attività dipendente, nel preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore dell’attività indipendente, la decisione su opposizione va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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