Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2017.53
Entscheidungsdatum
09.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 30.2017.53

TB

Lugano 9 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 dicembre 2017 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Il 12 ottobre 2017 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha emesso una “fattura d’acconto differenziale” per i contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 basandosi sulla somma dei salari di Fr. 90'000.-, comunicata telefonicamente da RI 1 alla Cassa il 12 ottobre 2017.

B. Il 13 novembre 2017 (doc. A3) la società ha effettuato il pagamento elettronico dei contributi di Fr. 11'585,80 fatturati il mese precedente, importo che è stato accreditato sul conto della Cassa di compensazione l’indomani (docc. 5 e 6).

C. Con decisione del 14 novembre 2017 (doc. 2) l’amministrazione ha calcolato gli interessi del 5% sull’importo di Fr. 11'585,80 per 32 giorni di ritardo (dal 13 ottobre al 14 novembre 2017), fissando in Fr. 51,50 gli interessi di mora per il pagamento tardivo.

D. La Cassa di compensazione ha emanato il 20 dicembre 2017 (doc. A1) la decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione del 20 novembre 2017 (doc. 1) dell’assicurata contro l’addebito di interessi di ritardo e ha quindi confermato tanto il principio di assoggettamento ad interessi di mora per pagamento tardivo dei contributi dovuti quanto l’importo stesso.

L’amministrazione ha rilevato che, secondo l’art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa. Pertanto, i Fr. 11'585,80 sarebbero dovuti pervenire sul suo conto corrente postale al più tardi entro il 13 novembre 2017. Giungendo invece il giorno seguente, in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS vanno prelevati degli interessi di mora del 5% dal primo giorno dopo la fatturazione (13 ottobre 2017) al giorno della ricezione del pagamento (14 novembre 2017), ossia Fr. 51,50 per 32 giorni di ritardo.

E. Il 24 dicembre 2017 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale rilevando che la fattura del 12 ottobre 2017 era pagabile entro 30 giorni dalla data della fattura e poiché l’11 novembre era un sabato l’ordine di pagamento elettronico è diventato effettivo il primo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione, ossia il 13 novembre 2017. La società ricorrente ha osservato come tali prassi sia in vigore da anni anche in ambito commerciale, come per i pagamenti delle fatture della carta di credito, delle fatture del telefono, ecc., perciò ha chiesto al TCA di annullare gli interessi di ritardo di Fr. 51,50 addebitatile dalla Cassa.

F. L’amministrazione ha proposto nella sua risposta del 18 gennaio 2018 (doc. III) di respingere il ricorso, ricordando come la giurisprudenza portante sull’art. 42 cpv. 1 OAVS, conforme alla Costituzione federale e alla legge, affermi chiaramente che una fattura non è considerata pagata quando è impartito l’ordine di pagamento, bensì quando l’importo è accreditato sul conto della Cassa di compensazione. Inoltre, anche il prelievo di interessi retroattivi è stato confermato dalla giurisprudenza (STFA H 268/02 del 21 agosto 2003 consid. 5.2).

G. La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova né ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

  1. Oggetto del litigio è la verifica della correttezza dell’addebito di interessi di ritardo alla SA ricorrente sul pagamento dei contributi richiesti dalla Cassa di compensazione, effettuato il 13 novembre e giunto il 14 novembre 2017 sul conto dell’amministrazione.

  2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (art. 12 cpv. 2 LAVS).

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,2 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi (art. 13 LAVS).

In virtù dell’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

Giusta l’art. 14 cpv. 3 LAVS, di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA.

Per quanto concerne la riscossione dei contributi, l’art. 34 OAVS sul periodo di pagamento prevede al capoverso 1 che devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:

a. i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre;

b. le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre;

c. i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), una volta all'anno.

Secondo l’art. 34 cpv. 2 OAVS, in casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e all'indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.

L’art. 34 cpv. 3 OAVS dispone che i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

L’art. 35 cpv. 1 OAVS prevede che nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.

I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).

Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).

In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, l’art. 35 cpv. 4 OAVS disciplina che i datori di lavoro non versano alcun contributo d'acconto.

Per l’art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

Secondo l’art. 36 cpv. 2 OAVS, i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.

Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 cpv. 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

A norma dell’art. 36 cpv. 4 OAVS, la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, norma sulla quale si basa anche la Cassa, devono pagare gli interessi di mora:

c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

  1. L’art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS concerne i contributi salariali da compensare, i quali corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati (N. 4014 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG [DRC], valide dal 1° gennaio 2008 e stato al 1° gennaio 2017).

Secondo questa norma, si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (N. 4015 DRC). Si rinvia ai N. 4043 seg. per la definizione di fatturazione, al N. 4052 per quella di pagamento e ai N. 4040 segg. per il termine.

Inoltre, in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS, gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della Cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi (N. 4016 DRC).

Il termine per la riscossione dei contributi inizia a decorrere il primo giorno dopo la fatturazione (art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS); il giorno della fatturazione non viene dunque preso in considerazione (N. 4040 DRC). Questo termine cessa di decorrere il 30° giorno dopo la fatturazione (N. 4041 DRC), ad esempio il 14 agosto se la fatturazione è stata eseguita il 15 luglio.

Inoltre, se l’ultimo giorno del termine per il versamento dei contributi scoperti è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, con STFA H 20/04 del 19 agosto 2004 (Pratique VSI 2004 pag. 257) la nostra Massima Istanza ha stabilito che il termine viene prorogato al primo giorno feriale seguente (N. 4042 DRC).

Per il N. 4043 DRC, la fatturazione ha un suo ruolo anche nella riscossione degli interessi sui contributi salariali e personali da compensare (art. 41bis cpv. 1 lett. c ed e OAVS) e nella determinazione del momento in cui gli interessi cessano di decorrere per quanto concerne i contributi arretrati reclamati per gli anni passati e i conteggi presentati in ritardo (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

È determinante la data in cui viene emanata la fattura e non quella in cui quest’ultima viene inoltrata al destinatario o ricevuta da quest’ultimo (N. 4044 DRC).

Sulla questione di sapere quale è il momento determinante entro cui gli assicurati devono versare i contributi alle Casse di compensazione rispettivamente sul ricevimento del pagamento da parte dell’amministrazione, il N. 4052 DRC, concretizzando la giurisprudenza emanata su questa questione, prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati (art. 42 cpv. 1 OAVS). Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento.

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha infatti ribadito al considerando 3.3 della STFA H 93/02 del 28 novembre 2002 (pubblicata in Pratique VSI 2003 pag.143 e citata nella DTF 134 V 405 e nelle successive STF 9C_623/2007, 9C_632/2007 e 9C_709/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008 riguardanti fattispecie ticinesi) quanto aveva già giudicato il 3 aprile 1997 (STFA non pubblicata H 347/96) basandosi sul precedente art. 41bis cpv. 3 vOAVS, e meglio che il momento del pagamento non interveniva alla data del versamento da parte del debitore dei contributi, ma alla data in cui i contributi giungevano all’amministrazione.

Questa giurisprudenza è stata poi concretizzata nel nuovo art. 42 cpv. 1 OAVS in vigore dal 1° gennaio 2001 (Pratique VSI 2000 pag. 134), che dispone che i contributi sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati.

Nel caso giudicato nel 2002 l’Alta Corte ha ritenuto questa regolamentazione sugli interessi di mora conforme alla legge e alla Costituzione, non essendo priva di senso né inutile e non creando distinzioni giuridiche che non hanno ragione di essere.

  1. Nella fattispecie, a richiesta telefonica e scritta della società ricorrente la Cassa di compensazione ha fissato il 12 ottobre 2017 i contributi paritetici dovuti a titolo di acconto differenziale per il periodo d’acconto dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 su un salario determinante di Fr. 90'000.-, stabilendoli in Fr. 11'585,80 (doc. 4).

Il conteggio indicava inoltre quanto segue: ”Importo da accreditare sul conto della Cassa entro 30 giorni dalla data della fattura.” e “Alla scadenza del termine di pagamento viene conteggiato un interesse di mora del 5% a partire dalla data di emissione della fattura.”.

Dagli atti risulta, e la circostanza non è contestata dalle parti, che la società ricorrente ha effettuato il pagamento dei contributi sociali dovuti il 13 novembre 2017 (doc. A3) per via elettronica tramite __________.

Dall’estratto conto dei contributi paritetici datato 18 gennaio 2018 (doc. 6) prodotto dalla Cassa di compensazione si evince chiaramente che l’importo di Fr. 11'585,80 è pervenuto sul conto corrente postale della Cassa di compensazione il giorno successivo, e meglio il 14 novembre 2017.

Questa circostanza emerge anche dal dettaglio del pagamento in entrata (doc. 5), che indica che l’ordine di pagamento (“Aufgabedatum) del 13 novembre 2017 è stato elaborato (“Verarbeitungsdatum”) lo stesso giorno e che la valuta (“Valutadatum”) è del 14 novembre 2017, l’importo dovuto essendo stato accreditato sul conto corrente della Cassa il giorno seguente.

In virtù di quanto precede discende che è a buon diritto che degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma pagata in ritardo.

Infatti, è indubbio che i contributi sociali da versare sono stati accreditati sul conto della Cassa di compensazione il 14 novembre 2017 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 36 cpv. 4 OAVS, secondo cui il datore di lavoro deve pagare i contributi alla Cassa di compensazione entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

La tesi della società ricorrente secondo cui ha effettuato il pagamento soltanto lunedì 13 novembre 2017 perché i 30 giorni dalla fatturazione scadevano di sabato e quindi non era possibile effettuare quel giorno il pagamento per via elettronica visto che, in ogni caso, l’elaborazione sarebbe avvenuta il primo giorno lavorativo e quindi lunedì 13, non gli è di alcun aiuto.

Infatti, è vero che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto ufficialmente, il termine è prorogato al primo giorno feriale (citata STFA H 20/04 del 19 agosto 2004).

Tuttavia, determinante è che i contributi sono considerati pagati soltanto quando giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati (N. 4052 DRC).

Pertanto, nel caso concreto l’importo di Fr. 11'585,80 doveva pervenire alla Cassa entro lunedì 13 novembre 2017.

Considerato come non sia sufficiente effettuare per tempo un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento, ma ciò che conta è quando l’importo viene accreditato sul conto del creditore, nel caso concreto la tardività del pagamento è manifesta, situandosi la data del 14 novembre 2017 oltre i trenta giorni dalla fatturazione del 12 ottobre.

Va al riguardo osservato che l’art. 42 cpv. 1 OAVS costituisce una specificità nel diritto, prevista in ambito di contributi AVS/AI/IPG e dichiarata dall’Alta Corte conforme alla legge e alla Costituzione federale (Pratique VSI 2003 pag. 143).

Essa si differenzia dalle normali transazioni commerciali che ogni cittadino affronta nella vita quotidiana, in cui è sufficiente effettuare il pagamento allo sportello postale o per via telematica entro, di regola, 30 giorni dalla fatturazione per essere tempestivi. Il momento in cui detto pagamento viene accreditato non è invece determinante.

Considerato quindi che, conformemente all’art. 42 cpv. 1 OAVS secondo cui i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione e non con il versamento postale o bancario e nemmeno con l’aver dato un ordine di pagamento, RI 1 non ha pagato entro 30 giorni dalla fatturazione i contributi conteggiati dalla Cassa di compensazione, si devono riscuotere interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS.

Dal giorno successivo alla fatturazione (N. 4054 DRC) e fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS) mediante accredito sui conti della Cassa vanno dunque prelevati degli interessi di mora del 5% in virtù dell'art. 42 cpv. 2 OAVS.

Si ha quindi un interesse di ritardo che va calcolato dal 13 ottobre 2017 al 14 novembre 2017 (32 giorni), corrispondente all’importo di Fr. 51,50 ([Fr. 11'585,80 x 5 x 32] : [360 x 100]).

  1. Questa Corte osserva, infine, che già nella sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), ripresa dalla STFA H 328/02 del 30 gennaio 2004, il Tribunale Federale delle Assicurazioni aveva stabilito che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. N. 4064 DRC). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.

  2. Da quanto precede discende che l’operato della Cassa CO 1 che ha addebitato alla società ricorrente, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS, l'ammontare di Fr. 51,50 per interessi di ritardo del 5% sui contributi paritetici dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, è corretto.

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto e la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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18