Raccomandata
Incarto n. 30.2017.52
TB
Lugano 11 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 novembre 2017 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 25 gennaio 2017 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1, 1994, che era al beneficio di una rendita completiva per figli, se la formazione (bachelor of science) iniziata il 1° settembre 2016 era ancora attuale, così da potere giustificare l’estensione del diritto alle prestazioni e gli ha trasmesso un formulario di conferma da compilare (doc. 3).
Il 21 febbraio 2017 (doc. 5) la Cassa l’ha sollecitato e il 28 seguente (doc. 7) ha ricevuto un attestato di iscrizione al semestre primaverile in economia aziendale alla __________.
1.2. Il 24 agosto 2017 (doc. 9) l’amministrazione ha nuovamente interpellato l’assicurato sul suo percorso formativo vista la scadenza del precedente certificato di frequenza (da febbraio a settembre 2017) e il 31 agosto (doc. 15) ha scritto direttamente alla __________, che il 5 settembre 2017 (doc. 16) ha risposto che “risulta in congedo dal semestre primaverile (20.02.2017)”.
In pari data (doc. 17), la Cassa di compensazione ha quindi chiesto all’assicurato se aveva seguito una formazione dal congedo universitario fino a quel momento, ottenendo come risposta il 9 settembre 2017 (doc. 19) che stava svolgendo un apprendistato come elettricista iniziato quello stesso mese (doc. 13) e che dopo il congedo dalla __________ ha seguito una formazione di tre mesi all’estero come croupier (doc. 20), che l’amministrazione gli ha chiesto di precisare (doc. 21).
1.3. Le spiegazioni dell’interessato del 2 ottobre 2017 (doc. 25), pervenute alla Cassa il 16 ottobre 2017, l’hanno portata ad emettere la decisione del 17 ottobre 2017 (doc. 26) di restituzione di Fr. 6'104.-, importo corrispondente alla rendita per figli di Fr. 872.- al mese per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2017, non avendo l’assicurato conseguito alcuna formazione dal 20 febbraio al 1° settembre 2017.
Con opposizione del 31 ottobre 2017 (doc. 29) l’assicurato ha contestato di dovere restituire le rendite per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017, poiché il corso per croupier corrisponde ai criteri delle formazioni che permettono di beneficiare della rendita (6 ore al giorno da mercoledì a sabato per un totale di 24 ore a settimana e quindi 4 ore in più del minimo richiesto). L’opponente ha chiesto la rateizzazione dell’importo da restituire.
1.4. Esperiti alcuni accertamenti (docc. 39-43), il 27 novembre 2017 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con cui ha confermato che le prestazioni riscosse indebitamente dal 1° marzo al 30 settembre 2017 dovevano essere restituite. L’amministrazione ha spiegato che il regolamento per l’esame di formazione professionale come croupier è stato abrogato il 30 settembre 2016, perciò questa formazione non è riconosciuta né giuridicamente né di fatto.
1.5. Nel suo ricorso del 20/27 dicembre 2017 (doc. I) al TCA RI 1 ha evidenziato che la professione di croupier è riconosciuta in altri Paesi e che occorre superare degli esami e ottenere una licenza per lavorare nei casinò.
Pertanto, anche se ciò non avviene in Svizzera, esistono dei requisiti per il riconoscimento della professione e una struttura per imparare il mestiere.
1.6. Nella risposta del 29 gennaio 2018 (doc. V) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso citando le norme legali e le direttive applicabili sulla formazione.
Ricordato come la formazione debba basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto (N. 3358 DR), l’amministrazione ha osservato in primo luogo che dai documenti raccolti non è riconoscibile nessuna struttura: non si evincono le condizioni di ammissione alla formazione, eccetto il pagamento del corso; sul certificato di iscrizione risulta che esiste una specializzazione in vari giochi, ma la formazione di croupier deve includere pure altre materie oltre al semplice apprendimento dei singoli giochi. Le indicazioni ottenute presso lo stesso centro di formazione non hanno apportato più indicazioni su una formazione strutturata (i compiti da svolgere a casa sono descritti in maniera molto generale, le ore per la formazione sono elencate vagamente). Le informazioni ottenute non risultano trasparenti e mancano di struttura (non viene fornita nessuna indicazione sul programma degli studi, non vengono fissati obiettivi, non vengono indicate le materie di esame).
Inoltre, considerato che in Svizzera il regolamento per l’esame di formazione professionale come croupier è stato abrogato il 30 settembre 2016, questa formazione non è riconosciuta giuridicamente. Ma nemmeno lo è di fatto. Per giurisprudenza (STF 8C_404/2015 consid. 4.3.1), deve infatti essere possibile verificare le informazioni relative ai contenuti didattici concreti, alle misure previste per il controllo dell’apprendimento e degli insegnanti. Le informazioni e i documenti raccolti non sono trasparenti e quindi la verificabilità non è data. Va dunque concluso che la formazione di croupier non è neanche riconosciuta di fatto. La circostanza che questa professione sia riconosciuta in altri Paesi è ininfluente, giacché determinante è l’applicazione della legislazione svizzera.
Infine, dall’attestato di frequenza del 31 marzo 2017 risulta che il ricorrente ha seguito il corso di croupier dal 23 marzo al 30 giugno 2017 (o da aprile a luglio, come indicato dal Centro stesso), perciò per 14,5 settimane. Considerato che il certificato di iscrizione prevede 190 ore per la durata del corso e l’attestato conferma 14,5 settimane, risultano 13,5 ore alla settimana. Peraltro, l’indicazione che gli studenti debbano fare molti compiti a casa non specifica né la mole né il tempo necessario.
Ad ogni modo, la questione relativa all’adempimento della condizione di dedicare la maggior parte del tempo all’obiettivo della formazione (N. 3359 DR) può rimanere aperta, non trattandosi di una formazione riconosciuta né giuridicamente né di fatto. Per la Cassa, quindi, l’importo delle prestazioni indebitamente percepite deve essere interamente restituito.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).
1.7. Il Tribunale ha acquisito agli atti un estratto in forma cartacea dal sito www.orientamento.ch relativo al diploma di croupier (doc. VII), sito che è indicato come aggiornato al 4 ottobre 2017.
Copia di tale documento è stata trasmessa alle parti il 26 aprile 2018 (doc. VIII) per eventuali osservazioni, da formulare anche in merito al sito www.__________ relativo al __________ frequentato dall’assicurato.
Il 2 maggio 2018 (doc. IX) l’amministrazione ha spiegato che la versione francese del sito in italiano www.orientamento.ch non è determinante. Inoltre, ha osservato che la professione di croupier non risulta sul sito internet della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
L’assicurato ha osservato il 10 maggio 2018 (doc. XI) che in Svizzera i casinò assumono personale già formato o da formare e che in quest’ultimo caso vi sono degli esami da superare.
Inoltre, nel Regno Unito l’esercizio della professione di croupier è regolamentato con il Gambling Act 2005 e quindi è un’attività riconosciuta, così come la formazione che porta all’ottenimento della licenza.
Per quanto concerne l’affermazione della Cassa secondo cui essa è tenuta ad applicare il diritto svizzero, il ricorrente ha rilevato che nessuna legge o direttiva prevede espressamente “solo professioni riconosciute in Svizzera” o qualcosa di simile. Pertanto, a suo dire, è possibile applicare un’interpretazione più o meno restrittiva e quindi includere o escludere formazioni per professioni riconosciute all’estero e non in Svizzera.
L’insorgente ha chiesto al TCA di effettuare una perizia presso la SEFRI per sapere se anche la formazione che egli ha seguito, ma non concluso, rientri nell’art. 69 LFPR, secondo cui i titoli conseguiti nell’ambito di professioni non regolamentate vengono riconosciuti se soddisfano determinati requisiti.
Per quanto concerne la fine della formazione, disciplinata dall’art. 49ter cpv. 3 OAVS, l’assicurato ha rilevato che dopo l’interruzione degli studi alla __________ ha frequentato la scuola di croupier fino a giugno; poi a settembre ha iniziato l’apprendistato AFC di elettricista di montaggio. Di conseguenza, la formazione non era finita e quindi non avrebbe percepito indebitamente la rendita.
In conclusione, il ricorrente ha evidenziato che il fatto che la professione di croupier non sia riconosciuta non significa che non esista un esame o una formazione simile in Svizzera, tenuto inoltre conto che il regolamento è stato abrogato recentemente. Infine, anche se il sito della SEFRI non prevede la professione di croupier, va effettuata una perizia e “un’attestazione di livello”.
Ritenuto poi che la formazione non è stata interrotta, il ricorrente ha chiesto solo il riconoscimento dei tre mesi di formazione e la restituzione delle altre mensilità indebitamente riscosse.
Il 17 maggio 2018 (doc. XIII) la Cassa di compensazione ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori osservazioni da formulare.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che il ricorrente debba restituire alla Cassa di compensazione la somma di Fr. 6'104.-, corrispondente alla rendita completiva per figlio percepita da marzo a settembre 2017 (Fr. 872.- x 7). In particolare, si tratta di determinare se il corso di croupier seguito presso il __________ possa essere considerato come una formazione giusta l’art. 49bis cpv. 1 OAVS.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In concreto, con decisione formale del 17 ottobre 2017 (doc. 27) la Cassa di compensazione ha chiesto in restituzione l’importo di Fr. 6'104.- per prestazioni indebitamente ricevute.
La Cassa ha indicato di avere appreso il 5 settembre 2017 che l’assicurato non era più in formazione dal 20 febbraio 2017; inoltre, fino al 1° settembre 2017, data di inizio del contratto di tirocinio, non risultava che egli avesse seguito una formazione ex art. 49bis cpv. 1 OAVS, non ritenendo tale il corso di croupier.
La restituzione della rendita completiva per figli si imporrebbe quindi a seguito della scoperta della cessazione della formazione universitaria, con conseguente riattivazione del diritto alla rendita per figli soltanto dal 1° ottobre 2017, ovvero dal mese successivo all’inizio della (nuova) formazione.
Constatato dunque un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della rendita mensile di Fr. 872.- erroneamente percepita per sette mesi, ossia per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre 2017.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato di dovere restituire le rendite dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017, giacché in quel periodo ha seguito un corso di formazione come croupier, professione che è regolamentata e riconosciuta in altri Paesi, perciò di fatto, anche se non in Svizzera, esiste una struttura per l’apprendimento di questa professione.
Inoltre, va considerato che, ai sensi dell’art. 49ter cpv. 3 OAVS, egli non ha interrotto la formazione, poiché dopo l’abbandono degli studi alla __________ ha seguito la scuola di croupier e poi a settembre ha iniziato l’apprendistato di elettricista di montaggio.
2.5. In virtù dell'art. 22ter LAVS concernente la rendita per i figli,
" 1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.
2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato (art. 20 LPGA) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all'articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.".
Quanto al rinvio alla rendita per orfani, l’art. 25 LAVS dispone:
" 5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.".
A questo proposito l’art. 49bis OAVS, appositamente introdotto nel 2011 per regolamentare il diritto alla rendita per orfano o alla rendita completiva per figlio per i figli che intraprendono una formazione, disciplina che:
" 1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
2 Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.
3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.”.
In merito alla fine o all’interruzione della formazione, l’art. 49ter OAVS, anch’esso in vigore dal 2011, prevede che:
" 1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.
3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”.
Nella DTF 142 V 226 l’Alta Corte ha ammesso la conformità alla legge dell’art. 49bis cpv. 3 OAVS (DTF 142 V 442 consid. 3.2).
Inoltre, come ricordato nella DTF 143 V 305 consid. 3.1.2 e nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 3.1, il Tribunale federale ha stabilito nella DTF 138 V 286 (consid. 4.2.2) che per quanto concerne la nozione di formazione si può rimandare alla prassi dei Tribunali e amministrativa così come in particolare alle Direttive dell’UFAS (DTF 141 V 473 considd. 3 e 8.2).
2.6. Infatti, prima dell’introduzione delle citate disposizioni materiali nel 2011, sui figli che svolgono una formazione la giurisprudenza e la prassi amministrativa avevano sviluppato dei principi che erano stati ripresi nelle Direttive dell’UFAS sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.2).
Applicabili in concreto nella versione valida dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2017, queste Direttive danno una definizione di formazione e chiariscono delle situazioni tipo.
Secondo il N. 3358 DR, per essere considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione. Il raggiungimento di questo obiettivo culmina o nel conseguimento di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un’attività professionale senza diploma specifico; se la formazione non era sin da principio orientata a una determinata professione, deve fornire una base generale per poter esercitare un gran numero di professioni o costituire una formazione generale. La formazione deve basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto. È irrilevante che si tratti di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione.
Giusta il N. 3359 DR, la nozione di preparazione sistematica esige che il figlio segua la formazione con l’impegno obiettivamente esigibile al fine di poterla concludere in tempo utile. Durante la formazione, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo all’obiettivo di formazione. Questa condizione è soddisfatta solo se l’impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo (tirocinio in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza, ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana.
Per il N. 3360 DR, il tempo effettivamente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi, con probabilità preponderante. È quindi importante considerare in particolare anche le informazioni dell’organizzatore della formazione riguardo al tempo mediamente richiesto per la formazione in questione. Se una persona segue solo un numero esiguo di lezioni (p. es. 4 lezioni la sera) ed esercita a titolo principale un’attività lucrativa (senza carattere di formazione) o non consegue alcun reddito, le sarà difficile dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.
Esempio: un’apprendista bocciata all’esame finale che, nell’anno successivo, segue solo uno scarso numero di corsi non è più considerata in formazione, se non riesce a dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.
I figli che tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo (p. es. un tirocinio) intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di motivazione (provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana (N. 3363 DR).
Secondo il N. 3368 DR nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, se la formazione è abbandonata anticipatamente, è considerata conclusa. In caso di eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo.
Il N. 3368 DR è stato modificato dal 1° gennaio 2018 a seguito dell’emanazione della DTF 141 V 473.
Nel 2015 il Tribunale federale si è pronunciato sulla sospensione e sull’interruzione di una formazione e ha precisato che le lettere a e b dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS non sono applicabili cumulativamente (cfr. consid. 8).
Nel concretizzare questi principi, per il nuovo N. 3368 DR si considera quale inizio della formazione il momento a partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (N. 3360), ad esempio assistendo a lezioni e corsi. Non ci si deve pertanto basare sull’inizio ufficiale del semestre (attestato d’immatricolazione), bensì sull’inizio effettivo degli studi.
Secondo il N. 3368.1 DR, in essere dal 2018, la formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve più dedicare tempo, in quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage, superato esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).
Introdotto anch’esso dal 2018, il N. 3368.2 DR riprende il vecchio N. 3368 DR, e prevede che se la formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all’eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione.
Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l’interruzione di un tirocinio e l’inizio di uno nuovo.
Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e l’inizio di uno nuovo non è considerato come interruzione della formazione giuridicamente rilevante, se si comincia immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (STF 8C_916/2013 del 20 marzo 2014).
Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri successivi. Questo vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità (N. 3369 DR).
2.7. Va ancora ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1).
Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell’art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.8. Come stabilito recentemente dal Tribunale federale (DTF 143 V 305 = SVR 2018 IV Nr. 3), la rendita per figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall’obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (cfr. consid. 4).
Pertanto, la rendita per figli può essere versata direttamente al figlio maggiorenne (cfr. consid. 5), come nel caso concreto.
Infatti il ricorrente, nato nel 1994, nel 2016 riceveva direttamente nelle sue mani una rendita completiva per figli (art. 22ter cpv. 1 LAVS in relazione con l'art. 25 cpv. 4 LAVS).
A 22 anni, il 25 gennaio 2017, la Cassa di compensazione gli ha chiesto di comprovare se il diritto alle prestazioni esistesse ancora (docc. 1 e 5), così da potere continuare a versargli direttamente la rendita di sua spettanza. Infatti, la precedente attestazione di frequenza della __________ scadeva il 28 febbraio 2017, ovvero con la fine del primo semestre scolastico iniziato il 1° settembre 2016 (doc. 1).
Con la ricezione, il 28 febbraio 2017, dell’attestato di iscrizione del 22 febbraio 2017 come studente al 2° semestre (da febbraio a settembre 2017) in economia aziendale alla __________ (doc. 7), in virtù dell’art. 22ter cpv. 1 LAVS in connessione con l’art. 25 cpv. 5 LAVS la Cassa di compensazione ha continuato a versare all’assicurato la rendita completiva per figli considerandolo in formazione. Questo diritto si estende infatti fino al compimento dei 25 anni al massimo se adempiute le condizioni legali.
Tuttavia, il 5 settembre 2017 (doc. 15) l’amministrazione ha saputo dall’istituto scolastico che ha interpellato, che l’assicurato aveva interrotto gli studi il 20 febbraio 2017, ossia con la ripresa del semestre primaverile e prima della trasmissione alla Cassa dell’attestato d’iscrizione.
La Cassa di compensazione ha così intrapreso degli accertamenti volti a sapere se nel frattempo, fino al 1° settembre 2017, l’interessato avesse effettuato un’altra formazione.
Raccolta documentazione sia presso il ricorrente sia presso la struttura per la formazione di croupier indicata dall’assicurato, l’amministrazione ha concluso che il periodo di tre mesi durante il quale egli ha seguito un corso per diventare croupier non valeva quale formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS, non essendo adempiute le condizioni descritte dalla giurisprudenza nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015 al considerando 4.3.
2.9. Sulla qualifica di formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS si è espresso di recente il Tribunale federale, analizzando se v’erano i presupposti per definire come tali i corsi seguiti.
Nella STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015, l’Alta Corte si è pronunciata sulla frequentazione da parte di una ragazza, nata nel 1994, di un corso presso un centro islamico, a cui la Cassa di compensazione ha negato il riconoscimento dell’assegno di formazione con distinte decisioni del 2010 e del 2013, cresciute in giudicato, poiché il corso scelto non rispettava le esigenze legali di una formazione. La decisione negativa del maggio 2014 è stata impugnata e con decisione su opposizione dell’agosto 2014 l’amministrazione ha rifiutato di concederle il supplemento dell’assegno di formazione dall’agosto 2011 in poi.
Nel 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Basilea Città ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando alla Cassa di versare gli assegni di formazione alla figlia dall’agosto 2011.
La Cassa di compensazione si è rivolta al Tribunale federale chiedendo di confermare la decisione su opposizione del 2014.
La nostra Massima istanza, esposto l’art. 49bis cpv. 1 OAVS e il N. 3358 delle Direttive dell’UFAS sulle rendite (cfr. consid. 3.2), ha osservato che era incontestato fra le parti che il corso non era una formazione giuridicamente riconosciuta; inoltre, non era messa in dubbio l’esigenza del rispetto temporale delle 20 ore per settimana per definire una formazione. Per contro, le parti erano in disaccordo a sapere se questo corso corrispondeva alle esigenze di una formazione di fatto (cfr. consid. 4.1).
Esperiti degli accertamenti, l’autorità di prima istanza ha concluso che si trattava di una formazione riconosciuta di fatto ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS. Il corso prevedeva 4 corsi di studio: lo studio di base con 44 ore settimanali, due anni di studio principale con 40 ore di lezione a settimana e l’anno conclusivo di approfondimento. Durante tutto il percorso scolastico l’accento era posto sullo studio della lingua araba; era altresì previsto lo studio della dottrina islamica, della storia dell’Islam così come di altre materie secondarie come la calligrafia e l’introduzione nella predica. Nell’anno conclusivo veniva effettuata una formazione professionale pratica presso uno studioso islamico in una moschea. Con l’ottenimento del diploma come teologa islamica alla ragazza era permesso di lavorare come teologa rispettivamente predicatrice nella sua o in una organizzazione simile (cfr. consid. 4.2).
Per il Tribunale federale, corsi di formazione regolamentati e con ciò riconosciuti giuridicamente devono adempiere elevati requisiti per quanto concerne l’estensione delle informazioni sui contenuti dell’insegnamento, sui controlli dell’apprendimento (procedura di qualifica) così come sugli obiettivi e sulle richieste sotto l’aspetto professionale e scolastico. Per poter paragonare una formazione non regolamentata a una riconosciuta giuridicamente, occorre anche in tal caso rispettare degli elevati requisiti in termini di quantità di informazioni, di verificabilità dei dati e di rispetto di standard di qualità (cfr. consid. 4.3.1: „Reglementierte und damit rechtlich anerkannte Bildungsgänge müssen hohe Anforderungen bezüglich des Umfangs der Informationen über Lerninhalte, Lernkontrollen (Qualifikationsverfahren) sowie Ziele und Anforderungen in beruflicher und schulischer Hinsicht erfüllen (vgl. zum notwendigen Inhalt einer Bildungsverordnung für rechtlich anerkannte Ausbildungsgänge Art. 19 des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung [Berufsbildungsgesetz, BBG; SR 412.10]; vgl. auch Michael Buchser, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009). Soll nun ein nicht reglementierter Bildungsgang einem rechtlich anerkannten gleichgestellt werden, so rechtfertigen sich auch hier hohe Anforderungen an Informationsdichte, Überprüfbarkeit der Angaben und Einhaltung von Qualitätsstandards.“.).
L’Alta Corte ha evidenziato che il centro islamico in questione non è un luogo di formazione riconosciuto; inoltre, non aderisce né a un’associazione di scuole private né ad altre associazioni, ciò che lo esclude dal rispettare degli standard minimi rispettivamente degli standard oggettivi di qualità così come dalla verifica dell’offerta scolastica. Ma in particolare, le indicazioni sul contenuto del corso sono scarse e non sono verificabili. Mancano informazioni sugli obiettivi didattici rispettivamente sui controlli previsti sullo studio (esami unitamente al contenuto degli esami, redazione di lavori o simili) nelle singole materie così come sugli insegnanti responsabili (nomi e qualifiche degli istruttori). Nemmeno sono indicati degli accordi da parte dell’istituto con le autorità statali. La formazione in questione fa difetto quindi di trasparenza e con ciò di verificabilità. Inoltre, manca una concreta menzione della scelta delle attività che sono realmente a disposizione al termine della formazione, indipendentemente da un impiego nel luogo di formazione stesso o in istituzioni paragonabili. Non si può quindi dire che questa formazione conceda la possibilità di potere dedicarsi in seguito a un ampio spettro di professioni. In conclusione, nell’ambito di una valutazione complessiva, per il Tribunale federale il corso seguito dalla figlia del resistente non può essere riconosciuto come formazione di fatto nel senso dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 4.3.2: “Beim Anbieter, islamisches Zentrum B., handelt es sich nicht um eine anerkannte Ausbildungsstätte. Auch ist das islamische Zentrum B. weder dem Verband Privatschulen noch einem anderen Verband angeschlossen, was auf die Einhaltung von Minimalstandards resp. objektive Qualitätsstandards sowie eine gewisse Überprüfbarkeit des Lehrangebots schliessen liesse. Insbesondere aber sind die Angaben zum Inhalt des Lehrgangs spärlich und nicht überprüfbar. So fehlen Angaben zu den Lernzielen resp. den vorgesehenen Lernkontrollen (Prüfungen samt des Prüfungsinhalts, Verfassen von Arbeiten o.Ä.) in den einzelnen Fächern sowie den verantwortlichen Lehrpersonen (Namen und ausgewiesene Qualifikationen der Ausbildner). Auch liegen keinerlei Absprachen seitens des Ausbildungsanbieters mit offiziellen Stellen vor. Demnach fehlt es der strittigen Ausbildung an Transparenz und damit an deren Überprüfbarkeit. Zusätzlich mangelt es an der konkreten Nennung der nach Ausbildungsabschluss tatsächlich zur Verfügung stehenden Auswahl von Betätigungen, abgesehen von einer Anstellung in der Ausbildungsstätte selbst oder vergleichbaren Institutionen. Es kann somit nicht gesagt werden, die Ausbildung vermittle die Möglichkeit, danach einem breiten Spektrum von Berufen nachgehen zu können. Im Rahmen einer Gesamtsicht kann der von der Tochter des Beschwerdegegners absolvierte Lehrgang nicht als faktische Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 1 AHVV anerkannt werden.“).
L’Alta Corte ha precisato che con ciò non significa che una formazione in teologia islamica non possa assolutamente essere riconosciuta (cfr. le formazioni in teologia islamica e scienze islamiche alle università di Berna o Zurigo). Per questo si ha però bisogno di informazioni complete e verificabili sui contenuti offerti e sui docenti incaricati. Ciò che fa difetto nel caso di specie (cfr. consid. 4.3.3: „Damit ist nicht gesagt, dass eine Ausbildung in islamischer Theologie schlechthin nicht anerkannt werden könnte (vgl. dazu etwa Ausbildungen zu islamischer Theologie und islamischer Wissenschaft an den Universitäten Bern oder Zürich). Dafür bedürfte es aber umfassender und überprüfbarer Informationen über die zu vermittelnden Inhalte und der damit betrauten Lehrpersonen. An solchen fehlt es vorliegend.”).
Il Tribunale federale ha infine ricordato che in specie non si trattava di un caso eccezionale e che non concerneva soltanto l’insegnamento della religione islamica. L’UFAS ha rifiutato il riconoscimento di formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS anche in casi di corsi pluriennali, propriamente istituzionali interni di organizzazioni cristiane. Per questo, il mancato riconoscimento non costituisce anche una discriminazione di una determinata religione (art. 8 cpv. 2 Cost. fed.). Piuttosto, il criterio esposto serve anche per il riconoscimento di fatto di formazioni in ambito sociale, sportivo o culturale (cfr. consid. 4.3.4: “Es bleibt festzuhalten, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt und dass er nicht allein die islamische Religionslehre trifft. Das BSV hat auch in Fällen von mehrjährigen, rein institutionsinternen Lehrgängen christlicher Organisationen die Anerkennung als Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 1 AHVV abgelehnt. Insofern stellt die Nichtanerkennung auch keine Diskriminierung einer bestimmten Religion (Art. 8 Abs. 2 BV) dar. Vielmehr gilt der dargelegte Massstab etwa auch für die faktische Anerkennung von Ausbildungen im sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereich.“).
In conclusione, la formazione seguita dalla figlia del resistente non può essere qualificata come riconosciuta di fatto ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS e quindi egli non ha diritto al supplemento per formazione. La sentenza cantonale era contraria al diritto federale ed è stata annullata (cfr. consid. 4.4).
Con STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso della figlia di un assicurato che ha iniziato un apprendistato in informatica nel 2009, poi una formazione in massoterapia nel 2010 e nel 2011 una formazione presso un istituto nel campo della medicina tradizionale cinese. L’Ufficio AI ha rifiutato di concedere una rendita completiva per la figlia, poiché la formazione intrapresa non permetteva di conoscere i dettagli di un determinato progetto professionale.
La Camera delle assicurazioni sociali del Cantone di Ginevra ha sentito il direttore dell’istituto e la figlia dell’assicurato e nel 2016 ha accolto il ricorso, concedendo al padre una rendita completiva per la figlia. L’Ufficio AI si è rivolto al Tribunale federale per chiedere la conferma della sua decisione del 2014.
Dopo avere esposto le norme applicabili e in particolare il tenore dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS e del N. 3358 DR (cfr. consid. 4), l’Alta Corte ha ricordato che per l’autorità giudiziaria cantonale la formazione seguita dalla ragazza, consacrata all’acquisizione di conoscenze nel campo della medicina tradizionale cinese per permetterle di praticare l’agopuntura, doveva essere ammessa come una formazione regolare riconosciuta de jure o de facto, adempiendo in particolare alle esigenze di durata, di tempo investito dalla studentessa e che le avrebbe permesso di esercitare un’attività professionale (cfr. consid. 5.1).
Per l’Ufficio AI, invece, niente permetteva di determinare quale era il programma dettagliato della formazione di medicina tradizionale cinese nell’istituto né quali erano le modalità di valutazione o degli esami pretesi. A suo dire, questa formazione non permetteva alla ragazza di prepararsi in maniera sistematica all’esercizio della professione di agopunturista (assenza di valutazione personale, individualizzata, intermedia, oggettiva e di attività pratica) (cfr. consid. 5.2).
Il Tribunale federale si è scostato dalle considerazioni dei primi giudici. Malgrado l’istituto fosse riconosciuto dalla Fondazione svizzera per le medicine complementari, l’assenza di valutazione personale e individualizzata (i partecipanti di livelli differenti ricevevano tutti allo stesso tempo gli stessi insegnamenti), l’assenza di esami intermedi (valutazione unica alla fine dei quattro primi anni) così come la mancanza di oggettività (gli studenti non erano mai valutati da insegnanti neutri ed esterni all’istituto) non apparivano come essere i componenti di un piano di formazione strutturato. Questi differenti elementi facevano seriamente dubitare dell’aspetto didattico-professionale che l’istituto voleva darsi. Inoltre, analizzando nel dettaglio il tipo di formazione, la nostra Massima istanza ha osservato che non v’era un feed-back costante sull’avanzamento dell’acquisizione delle conoscenze e la formazione non era accompagnata da esercizi pratici ma, per bocca dello stesso direttore dell’istituto, si trattava di un insegnamento di “teoria fondamentale” dispensato durante i primi quattro anni, pari a 150 ore. Se è vero, ha sottolineato il Tribunale federale, che una formazione di base può essere riconosciuta ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS, tuttavia in concreto le 150 ore dispensate dall’istituto dovevano essere completate da un terzo ciclo di 300 ore supplementari. La formazione necessitava quindi di 450 ore di corso, ma solo 150 erano assicurate dall’istituto in questione. Risultava quindi poco verosimile che le conoscenze generali nella materia potessero essere acquisite per mezzo di una formazione di base che dispensava meno della metà delle ore di corso che la formazione di specializzazione. Questo elemento costituiva una prova supplementare che il programma dei corsi e degli esami proposto dall’istituto non rientrava nella definizione di formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS.
2.10. Questo Tribunale, sulla base della documentazione agli atti, degli accertamenti che ha esperito pendente causa e delle risultanze della consultazione del sito internet del __________ __________, analizzati la struttura, la scuola, i programmi, i docenti, le lezioni, le ore di insegnamento e il diploma attinenti alla formazione di croupier, alla luce della recente giurisprudenza in materia ritiene che il corso seguito dal ricorrente all’estero come croupier non possa essere considerato come una valida formazione prevista dall’art. 49bis cpv. 1 OAVS.
Va innanzitutto osservato che dalla documentazione atti emerge che la Cassa di compensazione ha consultato il sito in lingua tedesca sulle professioni e sulle formazioni esistenti a livello svizzero (www.berufsberatung.ch) in merito alla formazione di croupier.
Come risulta dalla stampa del sito internet prodotto agli atti dalla Cassa, le informazioni sulla formazione di croupier in suo possesso erano aggiornate al 13 aprile 2017. In quell’occasione, date spiegazioni sull’attività, sulla formazione e sulle condizioni da adempiere per accedere alla formazione di croupier, nelle annotazioni conclusive era indicato che “Das Reglement zur Berufsprüfung Croupier wurde per 30. September 2016 ersatzlos aufgehoben” (doc. 39), ossia che la formazione di croupier non era più regolamentata in Svizzera dal 30 settembre 2016.
La stessa pagina, consultata il 20 aprile 2018 (doc. VII) dal TCA sul sito nella versione italiana – ma con testo in francese -, è aggiornata al 4 ottobre 2017 e ha un tenore diverso (https://www.orientamento.ch/dyn/show/2886?lang=it&idx=30&id=11101): infatti, indica la descrizione della formazione, le condizioni di ammissione, il costo, il diploma che si ottiene, il luogo, la durata, le modalità temporali e la lingua di insegnamento, ma non v’è nessuna annotazione sulla validità di questa formazione.
Sentita al riguardo, nel suo scritto del 2 maggio 2018 (doc. IX) l’amministrazione, dopo avere interpellato il gestore del sito www.orientamento.ch (doc. IX/3), ha indicato al TCA che sul sito internet non viene descritta una formazione regolamentata e che questa descrizione non vale come prova dell’esistenza di un esame di formazione. Si tratta soltanto di un certificato rilasciato da terzi (“casino formation”) e non di un brevetto federale di croupier. Fa dunque stato la versione tedesca del sito www.orientamento.ch (www.berufsberatung.ch), secondo cui dal 30 settembre 2016 la formazione di croupier non è più regolamentata. La versione francese presente sul sito in italiano, non contenendo tutte le informazioni, non è quindi determinante.
Alla luce di queste precisazioni, così come concluso dalla Cassa di compensazione, si può quindi risolvere che, giuridicamente, la formazione di croupier non è riconosciuta, come tale, nel nostro Paese.
Occorre ora verificare se possa essere riconosciuta perlomeno di fatto come dispone l’art. 49bis cpv. 1 OAVS.
Vero è che nel 2017 il ricorrente ha seguito all’estero un corso per diventare croupier. Di per sé questa circostanza è tuttavia ininfluente, ritenuto come determinante è che siano comunque dati gli elementi secondo prassi e giurisprudenza per concludere che si tratti una formazione conforme all’art. 49bis OAVS.
Per quanto concerne la struttura della formazione di croupier, l’attestato di frequenza rilasciato il 31 marzo 2017 (doc. 20) dal __________ certifica che l’assicurato ha frequentato questo corso dal 23 marzo al 30 giugno 2017.
Anche il formulario di iscrizione al “__________ “ (doc. 31) indica che il corso iniziava a marzo e terminava a giugno 2017, per una durata di 190 ore suddivise in circa 24 ore alla settimana, da effettuarsi in un periodo di circa 8-10 settimane.
Al riguardo, l’assicurato ha affermato il 31 ottobre 2017 (doc. 29) che si trattava di “6 ore giornaliere da mercoledì a sabato, che fanno un totale di 24 ore settimanali” e che non c’era un programma settimanale delle lezioni.
A seguito delle perplessità espresse al responsabile dell’istituto dalla Cassa di compensazione sulla durata del corso e sul numero di ore di lezione per settimana (doc. 42: 190 ore su 10 settimane corrispondono a 19 ore e non a 24 ore a settimana come risulta dal formulario di iscrizione), il 18 gennaio 2018 (doc. 41) il manager del __________ ha confermato che il corso ha avuto luogo da aprile a luglio 2017 nei giorni dal mercoledì al sabato, con orario “talvolta variabile dalle 11 alle 18”.
Dallo scarno “Regolamento e Condizioni Generali” (doc. 30) emerge inoltre che la frequenza delle lezioni, obbligatoria per poter ottenere l’attestato finale, andava concordata all’inizio del corso con i responsabili, così come il periodo di inizio e di fine corso.
A domanda, il responsabile della scuola ha precisato che per potere svolgere lo stesso corso su 8 settimane non ci dovevano essere assenze e la performance doveva essere eccellente, altrimenti il prolungamento, gratuito, del corso era dovuto all’obbligo dello studente di raggiungere alti livelli standard richiesti dalla scuola (doc. 41).
Inoltre, se lo studente non completava il programma, la scuola gli metteva a disposizione un monte ore extra di frequenza e di lezioni gratuite sull’arco di al massimo un mese, al fine di potere ottenere il livello di preparazione richiesta (doc. 30).
Dal formulario di iscrizione risulta che il corso portava sui giochi __________ e che aveva un costo di __________ (doc. 31).
La Cassa di compensazione ha inoltre chiesto al responsabile del __________ se, oltre alle lezioni in classe a __________, gli allievi dovevano svolgere dei compiti a casa ed egli ha risposto: “sì, molti: matematica, regolamenti, normative, …” (doc. 41).
Sempre a richiesta dell’amministrazione, egli ha altresì precisato che di prove pratiche presso un casinò non ne erano previste durante il periodo di corso, ma che gli studenti hanno “inoltre diritto di ulteriori 2 settimane di refresh course presso la nostra struttura prima di entrare in un Casinò” (doc. 41).
Gli studenti dovevano poi sostenere degli esami finali per potere conseguire il diploma che il ricorrente, come affermato dal manager della struttura, al 18 gennaio 2018 (doc. 41) non aveva però ancora ottenuto, “ma lo riceverà”.
2.11. Nell’esaminare se la formazione seguita dal ricorrente possa essere ritenuta tale ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS, la scrivente Corte ricorda che il N. 3360 delle Direttive sulle rendite prevede che, per valutare il tempo effettivo dedicato allo studio, ci si può basare parzialmente sulla base di indizi e si deve decidere secondo il principio della verosimiglianza preponderante.
Se, dunque, si suddividono le 190 ore del corso sulla durata prevista di 8-10 settimane tra aprile e luglio 2017, ogni settimana l’assicurato prendeva parte ad almeno 19 ore di lezione.
Se a queste ore si aggiungono le ore di studio e di esercitazione che l’assicurato doveva dedicare alla formazione di croupier, “a casa”, per potere superare proficuamente gli esami, d’avviso del TCA, il monte ore di 20 alla settimana richiesto dalla prassi per considerare l’interessato in formazione risulta facilmente raggiunto.
Ciò vale anche se, per ipotesi di lavoro, ci si appoggiasse sul calcolo delle ore effettuato dalla Cassa di compensazione: infatti, partendo da 13,5 ore alla settimana di lezioni (190 ore su 14 settimane di corso), sull’arco di tempo dal lunedì alla domenica va ritenuto verosimile che l’assicurato abbia dedicato almeno 7 ore supplementari, “a casa”, per approfondire la materia, studiare i giochi, le procedure, i regolamenti, la matematica, esercitarsi con la gestualità, la tecnica e ogni altro campo attinente all’attività di croupier.
Dalle recenti precisazioni rilasciate dal manager, questo Tribunale deve concludere che la quantificazione temporale indicata nella conferma di iscrizione concerne esclusivamente il tempo necessario per seguire i corsi impartiti a __________. Essa non tiene invece conto dell’ulteriore investimento di tempo da dedicare allo studio a livello individuale, ritenuto che, di tutta evidenza, l’assimilazione di qualsiasi materia non può limitarsi unicamente alle ore di apprendimento trascorse a scuola.
Notoriamente, infatti, ogni studente, accanto alle ore canoniche di apprendimento trascorse seguendo le lezioni impartite dai singoli docenti, deve consacrare del tempo allo studio individuale, “a casa”, così da potere capire, approfondire, esercitare, ripassare e arrivare, infine, a padroneggiare quanto appreso “in classe”.
Di questo ulteriore tempo di studio individuale si deve debitamente tenere conto. Non va quindi dimenticato di conteggiare pure il tempo da consacrare allo studio individuale e all’esercitazione di quanto appreso durante le lezioni teoriche (STCA 32.2015.1 del 7 ottobre 2015 consid. 2.5).
Del resto, ciò è stato espressamente indicato dal Tribunale federale ad esempio nella sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, nella quale la nostra Massima Istanza, fondandosi su quanto stabilito dalla giurisprudenza federale nella sentenza C 116/06 dell'8 agosto 2006 resa in tema di (in)idoneità al collocamento – nella quale l'Alta Corte ha, da un lato, ricordato che uno studio Bachelor a tempo pieno comporta 60 ECTS (European Credit Transfer System) punti per anno e viene conseguito dopo sei semestri (180 ECTS punti) e, dall'altro, ha indicato che l'ottenimento di un punto ECTS presuppone 30 ore di lavoro corrispondenti a una settimana di 42 ore –, ha stabilito che i crediti ECTS “sono concepiti in modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell'esame” (sottolineatura della redattrice).
Ma al di là del monte ore di lezioni in classe e dello studio a casa, che raggiunge le 20 ore settimanali richieste dalla prassi, il corso seguito dal ricorrente, d’avviso di questo Tribunale, non ha comunque il carattere di una formazione riconosciuta di fatto.
Infatti, dalla documentazione agli atti raccolta dalla Cassa di compensazione, malgrado alcuni elementi evidenziati dalla giurisprudenza siano richiesti, tuttavia si riscontrano numerose mancanze che non possono essere qui ignorate.
Né dal “Regolamento e Condizioni Generali” né dalle risposte fornite dal responsabile del centro è possibile riconoscere come è strutturata la scuola, quali siano le condizioni per accedervi, quali le materie insegnate, i nomi dei docenti, quali gli esami da sostenere, il tipo di diploma consegnato e quali sbocchi permette e se la scuola è riconosciuta dalle autorità del Paese in cui ha sede o da altri Stati.
Quanto alle materie dispensate, secondo il formulario di iscrizione il corso porta sulla specializzazione in quattro giochi, ma nulla di più è detto sulle materie che ruotano attorno ad essi.
Un elenco completo e strutturato delle materie insegnate non risulta da nessuna parte.
Inoltre, la semplice indicazione, da parte del manager del corso, che gli studenti devono studiare “a casa” “matematica, regolamenti, normative, …” (doc. 41), non fornisce certo una più dettagliata spiegazione sulle materie di studio e poi di esame.
In effetti, nemmeno sono note con esattezza le materie di esame, che non vengono indicate né nel regolamento né altrove.
Certo, si può ipotizzare che gli esami porteranno sulla __________. Ma poiché lo stesso responsabile del centro ha indicato che gli allievi devono studiare anche la matematica e dei regolamenti, è possibile, ma non è indicato da nessuna parte, che gli esami portino anche su queste materie, senza però sapere se ve ne siano altre sia a titolo di lezioni sia soggette poi a verifica da parte di esaminatori.
Così come non è noto su quali materie portino gli esami, nemmeno sono conosciuti i docenti e gli esaminatori, così da potere verificare se questi ultimi siano esterni e indipendenti alla struttura e garantiscano un’oggettività al corso.
Va inoltre osservato che nello scritto del 10 maggio 2018 (doc. XI pag. 3) il ricorrente ha affermato di non avere concluso la formazione di croupier, malgrado il 18 gennaio 2018 il manager del __________ abbia precisato alla Cassa di compensazione che l’assicurato non ha ancora ricevuto il diploma finale, ma che “lo riceverà” (doc. 41).
Da parte sua, l’assicurato non ha però specificato al TCA se si trattava di una mera questione di tempo oppure se non ha superato gli esami finali o ancora per quali altri motivi egli non ha concluso la formazione di croupier intrapresa nel 2017.
Infine, il corso in questione non offre un periodo di stage e di esercizi pratici presso un casinò come parte integrante della formazione, ma si limita a concedere il “diritto di ulteriori 2 settimane di refresh course presso la nostra struttura prima di entrare in un Casinò”, ciò che appare curioso vista la professione che si va ad imparare.
Su quali siano le condizioni di ammissione oltre al pagamento della retta il formulario di iscrizione è silente – chiede i soliti dati anagrafici e di domicilio -, mentre il regolamento del centro è molto stringato e non fornisce particolari informazioni.
Esso dispone soltanto che “L’allievo è tenuto a presentarsi alle lezioni concordate in orario e con abbigliamento idoneo”, che “L’allievo è tenuto a frequentare l’intero programma concordato al fine di ottenere l’attestato finale.” e che “Se al termine di questo periodo l’allievo non avrà superato i test, l’attestato non sarà rilasciato.” (doc. 30).
Dal formulario di iscrizione, che rinvia alle citate condizioni generali e al regolamento generale del centro, prodotti dal ricorrente, non si evincono ulteriori informazioni utili.
Altra documentazione ufficiale sul corso di croupier non sembrerebbe sussistere, altrimenti il responsabile della scuola, già interpellato recentemente dalla Cassa di compensazione, avrebbe potuto trasmetterla all’amministrazione unitamente alle sue risposte per completarle.
In virtù di quanto precede, dagli atti raccolti dalla Cassa di compensazione si deve ritenere che, per il corso come croupier seguito dal ricorrente all’estero, il tipo di struttura dell’istituto, le attività offerte, le materie insegnate, gli esami da sostenere, i docenti e gli esperti per la verifica delle conoscenze acquisite così come le altre indicazioni importanti quali il regolamento del centro, non sono esplicitati sufficientemente.
Pertanto, questi dati non sono verificabili come richiesto dalla giurisprudenza (STF 8C_404/2015 del 22 dicembre 2015, consid. 4.3), cosicché l’assenza di questi elementi fa seriamente dubitare dell’aspetto didattico-professionale dell’istituto (STF 9C_487/2016 del 3 marzo 2017, consid. 6.1).
Da quanto precede risulta che il ricorrente non ha seguito una formazione nemmeno riconosciuta perlomeno di fatto e quindi che rispetti i criteri enunciati dall’art. 49bis cpv. 1 OAVS, consolidati dalla prassi e dalla restrittiva giurisprudenza divulgata su questo argomento.
Di conseguenza, durante la frequenza di questo corso come croupier egli non aveva diritto alla rendita completiva per figli in formazione fino ai 25 anni (art. 22ter cpv. 1 LAVS ed art. 25 cpv. 5 LAVS).
2.12. A sostegno della richiesta di non restituire le rendite da aprile a giugno 2017, il ricorrente ha citato l’art. 69 della Legge sulla formazione professionale (LFPR) per riconoscere le professioni non regolamentate e quindi il corso di croupier a __________.
Giusta l’art. 68 LFPR, il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
Su tale base è stato emanato l’art. 69b OFPR, che si riferisce espressamente alle professioni non regolamentate e che prevede al suo capoverso 1 che se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all'art. 69a cpv. 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un'attestazione del livello.
Inoltre, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 69a cpv. 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero (cpv. 2).
L’art. 69a cpv. 1 OFPR dispone che la SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:
a. il livello di formazione è uguale;
b. la durata della formazione è uguale;
c. i contenuti della formazione sono paragonabili;
d. il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.
Il TCA osserva che in concreto non si tratta di riconoscere, come tale, la professione di croupier non regolamentata in Svizzera, ma appresa all’estero. Infatti, ai fini del diritto alla rendita completiva per figli in formazione, la legge citata dal ricorrente nulla ha a che vedere con la nozione di formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS. Come visto, secondo giurisprudenza le basi per determinare se il corso di croupier seguito all’estero sia riconoscibile come formazione sono infatti altre.
Per di più, non avendo terminato questa formazione, l’assicurato non ha conseguito il titolo estero di croupier e quindi già di per sé l’art. 68 LFPR e l’art. 69b OFPR non gli sono applicabili.
2.13. Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nemmeno può venirgli in aiuto l’art. 49ter cpv. 3 OAVS sulla fine o l’interruzione della formazione.
Come visto, l’assicurato ha interrotto nel febbraio 2017 la __________ e nel settembre 2017 ha iniziato l’apprendistato AFC di elettricista di montaggio.
Secondo il N. 3368 DR nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, diventato il N. 3368.2 DR dal 2018, se la formazione è abbandonata è considerata conclusa.
In specie, non v’è quindi alcun dubbio che la formazione in economia aziendale va ritenuta conclusa all’inizio del 2017.
Inoltre, conformemente alle citate direttive, fino all’avvio della nuova formazione di elettricista di montaggio l’assicurato non è considerato come in formazione.
In effetti, in concreto non siamo di fronte al caso classico in cui tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo il figlio intraprende una formazione transitoria ed è dunque considerato ancora in formazione (N. 3363 DR). L’eccezione prevista dall’art. 49ter cpv. 3 lett. a OAVS, secondo cui non sono considerate interruzioni gli usuali periodi senza lezioni – ma fino a un massimo di quattro mesi -, non è dunque applicabile nel caso in esame. La pausa di studio effettuata dal ricorrente non rientra in una normale pausa prevista dal curriculum di studio, trattandosi infatti di una chiara interruzione della formazione scolastica.
2.14. Ne discende che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era legittimata ad emanare una decisione di restituzione.
Infatti, con la scoperta di nuovi fatti rilevanti, la precedente decisione di concessione della rendita completiva per figli doveva essere rivista ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
Se in un primo momento l’assicurato ha comprovato con il certificato del 22 febbraio 2017 (doc. 7) che da febbraio a settembre 2017 seguiva il secondo semestre presso la __________, tuttavia è poi emerso che egli ha abbandonato gli studi in economia aziendale già nel febbraio 2017 e che ha seguito un corso per diventare croupier.
La Cassa di compensazione è però venuta a conoscenza di questa circostanza soltanto ad inizio settembre 2017, quando ha interpellato sia l’istituto scolastico sia l’assicurato. Si tratta così di un fatto nuovo rilevante, di cui la Cassa non poteva essere al corrente prima di allora. Questo nuovo fatto, corroborato dalle nuove prove raccolte, ha comportato che la Cassa ha versato all’assicurato delle rendite per i mesi da marzo a settembre 2017 che, per contro, non dovevano essergli riconosciute. Infatti, il corso seguito all’estero non andava considerato come una formazione ai sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS. Pertanto, egli non aveva (più) diritto a una rendita per figli in formazione da quando ha interrotto gli studi alla __________ fino al mese successivo all’inizio del nuovo tirocinio.
Ne segue che, a giusta ragione, l’amministrazione ha proceduto alla revisione della precedente decisione di conferma del diritto alla rendita completiva per figli da febbraio 2017 in poi.
Di conseguenza, la decisione di restituzione di Fr. 6'104.- (Fr. 872.- x 7 mesi) indebitamente percepiti da marzo a settembre 2017 quale rendita completiva per figli deve essere confermata.
Il ricorso deve dunque essere integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti