Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2017.49
Entscheidungsdatum
05.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

ccomandata

Incarto n. 30.2017.49

cs

Lugano 5 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. Con ricorso “per denegata / ritardata giustizia e di costatazione di inesistenza del debito con domande supercautelari e cautelari” la società RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo in via supercautelare e cautelare di far ordine alla Cassa di compensazione CO 1 di notificare entro 10 giorni una decisione formale sulla richiesta di dilazione di pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 34b OAVS ed indicata alla lett. E del memoriale di ricorso e di far ordine a CO 1 di richiedere entro 5 giorni “dalla notifica della presente decisione, la cancellazione di tutte le esecuzioni a carico della ricorrente e, in particolare, delle esecuzioni di cui ai PE ni. __________, __________, __________, __________ dell’UE di __________”. Nel merito la ricorrente chiede di dichiarare inesistenti le pretese della medesima Cassa di compensazione oggetto delle citate procedure e di far ordine alla Cassa di compensazione di richiedere entro 5 giorni dalla notifica della decisione la cancellazione delle esecuzioni (doc. I).

B. Il ricorso è stato intimato alla Cassa di compensazione per la risposta di causa (doc. II).

C. Con scritto del 13 dicembre 2017 CO 1 ha chiesto una proroga per la presentazione della risposta fino al 26 gennaio 2018 (doc. III).

D. Il 15 dicembre 2017 il Giudice delegato del TCA ha negato la proroga, trattandosi di un ricorso per denegata/ritardata giustizia (doc. IV).

E. Il 15 dicembre 2017 la Cassa di compensazione ha trasmesso una lettera di medesimo tenore a quella del 13 dicembre 2017 (doc. V), cui il Giudice delegato ha risposto il 21 dicembre 2017 (doc. IX).

F. Con scritto del 19 dicembre 2017 RI 1 ha segnalato al TCA che CO 1 ha fatto spiccare un ulteriore precetto esecutivo ed ha chiesto l’evasione della domanda supercautelare (doc. VI).

G. Con decreto del 21 dicembre 2017 il Giudice delegato del TCA ha dichiarato irricevibile la domanda tendente a ottenere misure in via supercautelare inaudita altera parte, rilevando:

" (…)

  1. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la richiesta di concessione di misure supercautelari inaudita altera parte tendenti all’emissione di una decisione formale sulla richiesta di dilazione di pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 34b OAVS con il contenuto di cui alla lett. E del ricorso, nonché tendenti a far ordine alla cassa convenuta di richiedere entro 5 giorni dalla notifica della sentenza la cancellazione di tutte le esecuzioni a carico della ricorrente è irricevibile.

La richiesta di condannare la Cassa ad emanare una decisione sulla richiesta di dilazione di pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 34b OAVS e sulla cancellazione dei precetti esecutivi in essere sarà semmai esaminata nell’ambito dell’esame di merito del ricorso per denegata/ritardata giustizia, dopo che la convenuta avrà potuto esprimersi sul gravame, che sarà evaso immediatamente una volta scaduti i termini imposti dalla procedura cantonale per la risposta di causa (20 giorni: art. 5 Lptca; sospesi dalle ferie: art. 11 Lptca), che non vengono in concreto prorogati, e del termine di 10 giorni per la notifica di nuovi mezzi di prova (art. 9 Lptca).”

H. Con risposta del 5 gennaio 2018 la Cassa di compensazione CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione delle domande della ricorrente, facendo riferimento ad uno scritto datato 12.12.2017 della Cassa al TCA, non prodotta, e chiedendo un termine sino al 31 gennaio 2018 per valutare con il responsabile del Servizio incasso e con quello del Servizio finanze come procedere in merito alle 4 esecuzioni citate dalla ricorrente e per informare in merito il TCA (doc. X).

I. Il 9 gennaio 2018 l’insorgente ha notificato i rapporti di dare e avere tra le parti, sostenendo che rimangono aperte unicamente le richieste di acconto del personale a prestito per il mese di novembre e dicembre 2017 (doc. XII). Lo scritto è stato trasmesso alla ricorrente con facoltà di presentare eventuali osservazioni in merito entro 5 giorni (doc. XIII).

L. Il 19 gennaio 2018 la ricorrente ha prodotto un ulteriore estratto conto “dare-avere tra le parti al 18.01.2018”, dal quale, secondo l’insorgente, si evincerebbe che i contributi dei mesi da aprile a novembre 2017 sono stati “da tempo” interamente pagati ed ha chiesto “l’edizione della documentazione atta a debitamente comprovare che il Doc. 3 prodotto con risposta del 5 gennaio 2018 sia stato effettivamente notificato alla ricorrente” (doc. XIV).

M. Con “raccomandata e fax” del 22 gennaio 2018 l’insorgente ha chiesto una proroga dei termini per presentare eventuali altri mezzi di prova e per presentare eventuali osservazioni alla missiva 9.01.2018 della ricorrente (doc. XV). Il TCA ha respinto la richiesta (doc. XVI).

N. Il 22 gennaio 2018 la convenuta ha prodotto ulteriori prove, tra le quali la decisione formale del 12 maggio 2017 di dilazione di pagamento (doc. 5) ed una decisione su opposizione del 5 gennaio 2018 relativa al calcolo di interessi di mora (doc. 11) ed ha completato la risposta di causa (doc. XVII).

O. Il 29 gennaio 2018 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza al termine della quale la convenuta ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XXI/1).

P. Con osservazioni del 31 gennaio 2018 l’insorgente ha sostenuto che i complementi del 22 gennaio 2018 e del 29 gennaio 2018 prodotti dalla convenuta sono tardivi e ne ha chiesto lo stralcio. Essa ha rilevato inoltre che la Cassa in sede di udienza avrebbe dichiarato che i contributi per i mesi oggetto delle esecuzioni da H1 a H5 sono stati integralmente pagati, come emerge dall’attestazione dell’UE di __________ del 30 gennaio 2018 (doc. L). La ricorrente sostiene di conseguenza che quanto richiesto con ricorso del 27 novembre 2017 è stato evaso per acquiescenza relativamente al petitum 1.1 dell’allegato ricorsuale. Essa contesta inoltre la prassi relativa alla cancellazione delle esecuzioni indicata dalla convenuta in sede di udienza giacché l’esecuzione di cui al doc. H5 è stata cancellata, per cui chiede, che anche le altre esecuzioni lo siano. Da cui, secondo l’insorgente, un’acquiescenza parziale alla richiesta 1.2 del ricorso. In via subordinata, “e nell’eventualità che per la cancellazione di un’esecuzione sia doverosa una formale decisione della Cassa”, la ricorrente chiede “di voler momentaneamente sospendere la procedura per questo singolo aspetto fintanto che la Cassa qui convenuta si sia espressa in merito” ed ha allegato copia della richiesta di emanazione di una decisione inoltrata alla convenuta il 31 gennaio 2018.

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

  2. La ricorrente chiede che i memoriali del 22 gennaio 2018 e del 29 gennaio 2018 siano stralciati dai ruoli in quanto tardivi. La richiesta va respinta. Il primo scritto è stato prodotto entro il termine di 10 giorni concesso il 9 gennaio 2018 per produrre eventuali altri mezzi di prova (doc. XI) ed è dunque tempestivo.

Il secondo è stato consegnato dalla convenuta nel corso dell’udienza di discussione dopo aver ricevuto un nuovo allegato del 19 gennaio 2018 della ricorrente (doc. XIV). Per salvaguardare il proprio diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.), la Cassa aveva pertanto facoltà di esprimersi in merito.

Va del resto rilevato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 61 LPGA).

Ciò significa che il TCA è tenuto a prendere in considerazione ogni mezzo di prova

  • anche se prodotto intempestivamente - nella misura in cui esso si rivela in qualche modo rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento di fatti giuridicamente importanti. In questo ordine d’idee, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, del resto, stabilito che determinante non è la provenienza di un mezzo di prova ma bensì il suo contenuto (DTF 122 V 157, consid. 1c).
  1. L’insorgente sostiene che vi sia stata acquiescenza della Cassa relativamente ai punti III/1.1 e, parzialmente, III/1.2 del petitum ricorsuale e pertanto chiede che il ricorso sia stralciato con riconoscimento delle ripetibili.

Alla richiesta non può essere dato seguito.

In primo luogo la richiesta III/1.2, qui irricevibile (cfr. consid. 4) non è stata risolta, poiché le esecuzioni citate non sono state cancellate come invece richiesto.

In secondo luogo l’insorgente non può ritenere di essere vincente relativamente al punto III/1.1 del ricorso. Infatti questo Tribunale può decidere solo in presenza di una decisione impugnabile o su un ricorso per denegata giustizia.

In concreto, non essendoci alcuna decisione impugnabile relativamente al punto III/1.1, né essendo stato inoltrato un ricorso per ritardata/denegata giustizia in merito a questo aspetto, la richiesta della ricorrente è irricevibile (cfr. consid. 4).

Per questo motivo, ritenuta l’irricevibilità della richiesta di cui ai punti III/1.1 e III/1.2 del petitum ricorsuale, il TCA respinge la domanda di sospendere la procedura in attesa che la stessa convenuta risponda allo scritto del 31 gennaio 2018 su questo punto fino a quando la Cassa emanerà una decisione formale in merito alla cancellazione dei citati precetti.

Infine non va dimenticato che l’interessata ha inoltrato, con domanda cautelare, anche un ricorso per denegata/ritardata giustizia in merito alla richiesta di dilazione dei contributi che questo TCA deve esaminare.

  1. L’insorgente chiede che il Tribunale cantonale delle assicurazioni dichiari inesistenti le pretese avanzate dalla Cassa di compensazione convenuta ed oggetto delle procedure esecutive di cui ai PE n. __________, __________, __________, __________ dell’UE di __________ (III/1.1, pag. 11, doc. I) e domanda che sia fatto ordine alla citata Cassa di compensazione di richiedere entro 5 giorni dalla notifica della presente decisione la cancellazione delle citate esecuzioni (III/1.2, pag. 11, doc. I).

In assenza di una formale decisione resa su opposizione, il Tribunale cantonale delle assicurazioni può occuparsi del gravame formulato dall’insorgente unicamente nella misura in cui lo stesso sia da intendersi quale ricorso per denegata rispettivamente ritardata giustizia (sentenza 30.2015.17 del 5 ottobre 2015).

Infatti per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto, non avendo l’insorgente contestato innanzi al TCA alcuna decisione su opposizione relativa ai citati precetti esecutivi e non avendo inoltrato, su questo punto, un ricorso per denegata/ritardata giustizia, la richiesta della ricorrente si rivela irricevibile.

Va poi evidenziato che alla risposta di causa la convenuta ha allegato una decisione formale, datata 16 novembre 2017, intitolata “Decisione Contributi Aprile 2017 s/Opposizione Esecuzione no. __________”, che evade la richiesta di emissione di una decisione formale solo per il primo dei 4 precetti esecutivi notificati il 26 ottobre 2017 e di cui l’interessata chiede la cancellazione (cfr. doc. 3 e H1-H4). Con scritto del 19 gennaio 2018 l’insorgente ha affermato che la citata decisione le è sconosciuta e chiede l’edizione della documentazione atta a comprovare la notifica di tale atto (doc. XIV).

La richiesta va respinta.

Infatti, se la decisione formale del 16 novembre 2017 è stata notificata alla ricorrente prima dell’inoltro del ricorso, il gravame, visto il suo contenuto e meglio le affermazioni della ricorrente di aver già soluto i debiti contenuti nell’esecuzione no. __________ dovrà essere trattato dalla Cassa di compensazione alla stregua di un’opposizione. Se la decisione formale è stata notificata contestualmente o successivamente all’inoltro del ricorso (e meglio solo con la risposta di causa) il termine per inoltrare l’opposizione decorre dalla notifica della presente sentenza alla ricorrente (cfr. sentenza 30.2015 17 del 5 ottobre 2015 con rinvio alle sentenze K 35/00 del 21 agosto 2001 e 36.2001.76 del 20 settembre 2001).

La Cassa è comunque tenuta ad emanare, in tempi brevi una decisione, soggetta ad opposizione, che si esprima anche in merito ai PE n. __________, __________ e __________ dell’UE di __________ e, più in generale, sui rapporti di dare ed avere tra le parti.

Va a questo proposito rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Secondo l’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa ad una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.

Ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

Con osservazioni del 29 gennaio 2018 la convenuta sembra del resto concordare con la necessità di emanare una decisione formale su questo tema, laddove afferma, a pag. 2:

" (…) il citato principio di procedere, ossia mediante l’emanazione dapprima di una decisione formale d’accertamento ed in seguito di una decisione su opposizione vale a maggior ragione nell’ambito della presente vertenza relativa alla riscossione dei contributi dell’AVS, in quanto si tratta di una vertenza fondata sul diritto amministrativo, retta dalla LPGA e dalla PA.

Un simile modo di procedere, ossia mediante l’emanazione dapprima di una decisione ed in seguito di una decisione su opposizione, si rende necessario in quanto, al fine di conoscere se è estinto il debito di RI 1 nei confronti di __________, dovrà essere esaminato se sono ancora dovuti da parte della debitrice degli interessi di mora nonché delle spese esecutive.

(…)

Il citato principio giurisprudenziale deve essere applicato per analogia pure nell’ambito della riscossione dei contributi AVS, in quanto potrebbe sussistere, a dipendenza dei motivi che saranno invocati da RI 1, un interesse di quest’ultima degno di protezione all’emissione da parte di __________ di una decisione formale di accertamento. In effetti, avendo annunciato RI 1 alla Cassa convenuta una massa salariale annua effettiva per l’anno 2016 di CHF __________ e per l’anno 2017 di CHF __________, risulta in particolare che alle dipendenze di vi era un grande numero di assicurati, ossia di lavoratori dipendenti sui cui salari vengono percepiti i contributi AVS.

Da detta circostanza si può agilmente desumere che potrebbe sussistere per la ricorrente un eventuale interesse degno di protezione all’emissione di una decisione d’accertamento con cui viene constatato dall’amministrazione se RI 1 ha fatto fronte integralmente al suo debito contributivo e/o se sono ancora scoperti interessi di mora o spese esecutive.

Sulla base dei sopraccitati principi giurisprudenziali, si rende quindi necessario, non essendo stata emessa alcuna decisione formale d’accertamento e neppure la successiva decisione su opposizione, chiedere a codesto lodevole Tribunale di voler in via principale respingere in ordine la richiesta formulata da RI 1 nel merito al punto 1.1 nel ricorso del 27.11.2017, affinché la Cassa convenuta emetta una decisione formale d’accertamento” (doc. XXI)

In queste condizioni, l’incarto, come richiesto dalla stessa convenuta, deve esserle trasmesso affinché si esprima in merito tramite una decisione formale soggetta ad opposizione (cfr. anche DTF 133 V 190, consid. 3.1; Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 25 e seguenti ad art. 49, pag. 465 e seguenti), segnatamente circa la cancellazione dei citati PE ed al rapporto di dare e avere tra le parti. Il rinvio della Cassa alla sentenza 36.2006.67 del 2 maggio 2006 (doc. XXI) di questo Tribunale non è di pregio, giacché in quell’occasione si trattava di giudicare un caso retto dal diritto privato (LCA) e di applicare l’allora CPC ticinese, che, nel frattempo, è stato sostituito dal CPC federale.

A proposito della cancellazione delle esecuzioni, il TCA, abbondanzialmente, rinvia alla sentenza 14.2015.22 dell’11 maggio 2015 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (cfr. consid. 2) e alla sentenza 15.2014.66 del 24 luglio 2014 della medesima Camera (cfr. consid. 2; cfr. anche sentenza 15.2003.32 del 25 febbraio 2003 e sentenza 15.98.00020 del 19 giugno 1998).

Infine, va rilevato che in seguito all’udienza tenutasi il 29 gennaio 2018 innanzi al TCA in presenza anche di __________, responsabile sostituto incasso della convenuta, la domanda formulata dal legale della convenuta con la risposta di causa di concederle un termine scadente il 31 gennaio 2018 per poter discutere con i Servizi preposti della Cassa, è divenuta priva di oggetto.

nel merito

  1. L’insorgente, tramite domanda cautelare, chiede che venga fatto ordine alla Cassa convenuta di notificare entro 10 giorni una decisione formale sulla richiesta di dilazione di pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 34b OAVS con il contenuto descritto alla lett. E del memoriale di ricorso.

Essa fa valere una denegata/ritardata giustizia.

  1. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

  1. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

Più di recente, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

Va infine rilevato che in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande del ricorrente nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito.

  1. Nella concreta evenienza, alla luce di quanto sopra, in assenza di una decisione impugnabile e nell’ambito di un ricorso per denegata giustizia, il TCA non può pronunciarsi nel merito della richiesta di dilazione ai sensi dell’art. 34b OAVS con il contenuto descritto alla lett. E del memoriale di ricorso, ma deve unicamente accertare la presenza o meno di una denegata/ritardata giustizia.

Come già evocato nel decreto del 21 dicembre 2017, per l’art. 34b OAVS, se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1). La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l’importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore (cpv. 2). La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell’articolo 34a, se quest’ultima non è ancora stata emessa (cpv. 3).

Le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) prevedono al marginale 2196 che la dilazione di pagamento è concessa in base a un piano d’ammortamento che indichi le scadenze e l’importo degli acconti. Per il marg. 2197 DRC il piano di ammortamento deve essere adattato alle condizioni finanziarie e personali del debitore dei contributi. Entro questi limiti gli acconti e le loro scadenze devono essere fissati in modo che il debito sia estinto il più presto possibile, ma in ogni caso prima dello spirare del termine quinquennale per mancata riscossione (cfr. marg. 5033 e seguenti DRC), o, in caso di credito di risarcimento dei danni, entro dieci anni (cfr. marg. 8078 DRC).

Va ancora rammentato che la concessione e il rifiuto della dilazione di pagamento devono essere redatti in forma di decisione (marg. 2198 DRC e RCC 1953, pag. 138). Non va poi dimenticato che la decisione che concede la dilazione di pagamento deve menzionare le conseguenze dell’inosservanza del piano d’ammortamento (marg. 2199 DRC).

Se la dilazione di pagamento è concessa per contributi paritari non ancora fissati mediante una decisione passata in giudicato e se vi è il pericolo che spiri il termine quinquennale di prescrizione del diritto di fissare i contributi (cfr. anche marg. 5012 e seguenti DRC), la cassa deve fissare i contributi in una decisione di tassazione o di contributi arretrati (marg. 2200 DRC). Se la situazione economica del debitore si modifica quando la dilazione di pagamento è già stata concessa, la cassa di compensazione deve stabilire un piano d’ammortamento conforme alle nuove circostanze del caso (cfr. marg. 2201 DRC).

Se la situazione economica non si è modificata notevolmente, il debitore ritardatario non ha nessun diritto alla concessione di un nuovo piano d’ammortamento che preveda acconti inferiori (marg. 2202 DRC).

  1. In concreto, stabilito che la Cassa è obbligata ad emanare una decisione formale in ambito di dilazione di pagamento laddove vi è una richiesta in tal senso (marg. 2198 DRC e RCC 1953, pag. 138), in cui vengano approfonditamente spiegate le ragioni dell’accoglimento della domanda o della sua reiezione, e che in applicazione dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, l’amministrazione deve esaminare le domande, intraprendere d’ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno, occorre esaminare se la ricorrente ha effettivamente inoltrato una domanda di dilazione ai sensi dell’art. 34b OAVS e se la Cassa ha ritardato o rifiutato di dar seguito alle richieste dell’insorgente.

Quest’ultima, a sostegno della sua tesi, ha prodotto gli scritti dell’8 agosto 2016 (doc. B1), del 22 luglio 2016 (doc. B2) e dell’11 agosto 2016 (doc. B3), rilevando di aver chiesto alla convenuta una dilazione di pagamento senza aver ottenuto alcuna risposta (cfr. ricorso, doc. I).

Sennonché, come emerso in corso di causa, rammentato che nella sentenza 30.2016.42 del 15 marzo 2017 il TCA ha accertato che i contributi del 2015 sono stati interamente soluti, “ritenuto che la Cassa dovrà ancora calcolare gli interessi 2015 che andranno imputati al pagamento di fr. 50'000 del 24/25 novembre 2016” (cfr. pag. 28 della sentenza), è stato appurato come la domanda di dilazione relativa ai contributi del 2016 non ancora pagati ha già fatto oggetto di una decisione formale del 12 maggio 2017 (doc. XVII/5). Per cui alle richieste in esame è stata data risposta.

In seguito, solo il 7 novembre 2017 (doc. I) l’insorgente ha rinnovato, implicitamente, la richiesta di dilazione. Considerato che il ricorso in esame è stato inoltrato il 27 novembre 2017, non vi è spazio per ritenere una denegata/ritardata giustizia su questo aspetto.

L’incarto deve tuttavia essere trasmesso alla Cassa convenuta affinché emetta immediatamente una decisione in merito alla richiesta di dilazione ai sensi dell’art. 34b OAVS dei contributi dovuti dalla ricorrente e non ancora soluti (cfr. marg. 2198 DRC e RCC 1953, pag. 138). Ciò sulla base di quanto richiesto con lo scritto del 31 gennaio 2018 (doc. XXII/N2).

  1. Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste dalla ricorrente e dalla convenuta.

In particolare non occorre dar seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare dalla convenuta gli e-mail, le note manoscritte, i conteggi e le scritturazioni per comprovare l’inoltro delle richieste di dilazione.

Inoltre, alla luce della natura del ricorso per denegata/ritardata giustizia ed all’irricevibilità della richiesta di constatare l’inesistenza dei debiti oggetto delle procedure ai PE n. __________, __________, __________, __________, anche la domanda volta a richiamare l’estratto storico delle esecuzioni e delle richieste della convenuta all’UE di __________ e di sentire testimoni per comprovare le trattative in corso con le banche per appianare il debito vanno respinte.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

  1. In conclusione, il ricorso tendente alla constatazione di inesistenza del debito e alla cancellazione dei precetti esecutivi si rivela irricevibile, in assenza di una decisione impugnabile, mentre il ricorso per denegata/ritardata giustizia va respinto, ciò che rende priva di oggetto la domanda cautelare.

L’incarto va comunque trasmesso alla Cassa di compensazione affinché entri nel merito della domanda di dilazione del pagamento dei contributi non ancora soluti ed emetta, senza attendere, una decisione formale.

La medesima Cassa dovrà inoltre emettere, senza attendere, un’ulteriore decisione formale che si esprima anche in merito ai PE n. __________, __________ e __________ dell’UE di __________, alla loro eventuale cancellazione e, più in generale, sui rapporti di dare ed avere tra le parti e tratti il presente ricorso quale opposizione alla decisione formale del 16 novembre 2017 relativa al PE n. __________ nella misura in cui la decisione è stata notificata prima dell’inoltro del presente gravame. Se la decisione del 16 novembre 2017 è stata notificata contestualmente o successivamente all’inoltro del ricorso, il termine per inoltrare opposizione decorre dalla notifica della presente sentenza alla ricorrente (cfr. sentenza 30.2015 17 del 5 ottobre 2015 con rinvio alle sentenze K 35/00 del 21 agosto 2001 e 36.2001.76 del 20 settembre 2001).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. L’incarto è trasmesso alla Cassa di compensazione CO 1 per i suoi incombenti e meglio per l’emanazione in tempi brevissimi delle decisioni di cui al consid. 11.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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