Raccomandata
Incarto n. 30.2017.46+50
cs
Lugano 31 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 ottobre 2017 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 20 giugno 2017 la CO 1 ha calcolato i contributi dovuti da RI 1 per la sua attività di commerciante professionale di immobili nel 2013, fissando il contributo sulla base di un reddito di fr. 1'492'800, per un importo complessivo di fr. 152'330.85 di contributi (doc. 8). Lo stesso giorno è stata emanata la decisione con il calcolo dell’ammontare degli interessi di mora (fr. 14'809.20; cfr. doc. 9).
1.2. In seguito alle censure sollevate da RI 1, che ha rilevato di aver nel frattempo soluto fr. 134'614 per evitare di pagare ulteriori interessi (doc. 11), l’amministrazione, con decisione su opposizione del 23 ottobre 2017, dopo aver interpellato l’ufficio di tassazione (doc. 6a), ha diminuito l’ammontare soggetto a contribuzione a fr. 1'478'400 (comprensivo delle aggiunte delle deduzioni ammissibili conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS), per complessivi fr. 150'884.50 di contributi, ed ha conseguentemente rettificato il calcolo degli interessi di mora (doc. 1).
1.3. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente rileva di aver costituito, nel 2012, una ditta individuale, la __________, regolarmente iscritta a registro di commercio, che ha quale scopo la vendita di immobili.
Il ricorrente evidenzia che l’amministrazione ha utilizzato quale base per il calcolo dei contributi l’importo conseguito dalla vendita di 2 immobili, i cui proventi sono stati investiti per acquistare altri immobili e per continuare l’attività, ciò che ha azzerato “quasi completamente la liquidità creata”.
L’assicurato evidenzia che l’art. 957 CO obbliga le imprese individuali a presentare un esercizio contabile se superano i fr. 500'000.--. Per questo motivo deve essere preso in considerazione l’utile contabile della ditta __________ e non il reddito imposto dal fisco.
1.4. Con risposta del 1° dicembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto fiscale del ricorrente (doc. V), il quale in data 16 dicembre 2017 ha chiesto di poter prendere posizione sulla risposta di causa (doc. VIII).
1.6. Con scritto del 19 dicembre 2017 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 12 gennaio 2018, poi prorogato al 22 gennaio 2018 (doc. X), per presentare eventuali osservazioni anche in merito agli atti fiscali (doc. VIII).
1.7. Il 20 gennaio 2018 l’insorgente ha ribadito la contestazione del reddito aziendale, sostenendo che è stata arbitrariamente azzerata una perdita di gestione della “__________” e chiedendo un parziale condono degli interessi di mora (doc. XI).
in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.2. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.3. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.4. Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite commerciali subite e allibrate;
d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
2.5. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3).
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR AVS Nr. 4 pag. 11; Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
2.6. Va ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).
L'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si limita a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa.
Ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente.
Va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella 2A.37/2004).
Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid. 3c e 6a).
2.7. Nel caso di specie l’assicurato, correttamente, non contesta la qualifica di commerciante professionale d’immobili, ma sostiene che i contributi non debbano essere calcolati sulla base del reddito da attività indipendente evinto dalla tassazione fiscale personale su reclamo del 2013, cresciuta in giudicato, bensì dall’utile della sua ditta individuale __________.
A questo proposito, nelle corrispondenze con l’amministrazione, in sede di opposizione, aveva chiesto alla Cassa “un po’ di tempo” per “presentare il bilancio e correggere l’importo” (cfr. doc. 11; cfr. anche doc. 4 e 12).
Egli tuttavia non ha mai prodotto alcunché.
Da parte sua la Cassa ha interpellato l’ufficio di tassazione, il quale ha rilevato che l’insorgente ha conseguito un reddito lordo da attività indipendente di fr. 1’487'651, corrispondente ad un reddito netto di fr. 1'335'000 (cfr. doc. 6a) ed ha confermato che la tassazione su reclamo rettificata è nel frattempo cresciuta in giudicato.
I dati comunicati alla Cassa, sono confermati dalla documentazione acquisita dal fisco pendente causa da questo Tribunale e relativa all’imposta federale diretta (doc. VI+ 1/3).
Del resto l’insorgente non contesta tali importi, ma sostiene che occorrerebbe prendere in considerazione l’utile della ditta individuale, ritenuto che conformemente all’art. 957 CO, se supera la cifra d’affari di fr. 500’000 deve produrre i conti annuali firmati.
A torto.
In primo luogo va ribadito che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Ora, ritenuto che l’interessato ha conseguito, nel 2013, un reddito da attività indipendente di fr. 1'335'000, che la relativa tassazione “su reclamo rettificata” è cresciuta in giudicato e che il ricorrente non comprova, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, un errore manifesto, debitamente comprovato, immediatamente emendabile oppure un fatto irrilevante dal profilo fiscale ma decisivo in tema di assicurazioni sociali, l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione deve essere confermato (cfr. anche sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR AVS Nr. 4 pag. 11).
Non va poi dimenticato, che, nella misura in cui l’interessato afferma di essere titolare di una ditta individuale, è proprio nell’ambito della tassazione personale che vanno dichiarati tutti i redditi e le eventuali deduzioni derivanti dalla propria attività. L’insorgente non può, come sembra sostenere nelle more amministrative, inoltrare in un secondo tempo ed al di fuori della dichiarazione fiscale, un bilancio della ditta individuale. Questo Tribunale evidenzia del resto come con la dichiarazione fiscale 2013 l’insorgente, come era suo obbligo, ha già prodotto i conti della ditta (cfr. “Liquidità __________ 2013”) ed è semmai nell’ambito della procedura fiscale che avrebbe dovuto contestare l’ammontare del reddito da attività indipendente (cfr. anche sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR AVS Nr. 4 pag. 11).
Anche il riferimento all’art. 957 CO non può essergli d’aiuto. Certo, il cpv. 1 cifra 1, in vigore dal 1° gennaio 2013, come rileva l’insorgente, prevede che devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni che seguono le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500'000 franchi nell’ultimo esercizio. Tuttavia, a prescindere che, come emerge dalle “istruzioni per i questionari 15 e 15a” (605.040.34.1i) dell’amministrazione federale delle contribuzioni, il nuovo diritto contabile entrato in vigore il 1° gennaio 2013 “viene applicato per la prima volta agli esercizi che iniziano due anni dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 1° gennaio 2015”, i conti, come già rilevato, devono comunque essere prodotti unitamente alla dichiarazione fiscale personale, in concreto quella del 2013.
Ne segue che l’importo stabilito dal fisco nella tassazione 2013, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è vincolante sia per la Cassa di compensazione che per il giudice delle assicurazioni sociali. Di conseguenza, se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare del reddito da attività lucrativa indipendente avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale.
La decisione su opposizione impugnata, su questo punto, si rivela pertanto corretta.
2.8. Per quanto concerne gli interessi, l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.9. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis (cfr. doc. 9) cpv. 1 lett. f OAVS e calcolandoli sulla base di 890 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2015 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 20 giugno 2017 [giorno della fatturazione]).
Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).
Non vi è di conseguenza alcuna violazione del principio della buona fede da parte dell’amministrazione nel caso concreto (cfr. sentenza 30.2016.32 del 12 settembre 2016; sentenza 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; sentenza 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014, mentre nel caso giudicato con la sentenza 30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
2.10. Nell'evenienza concreta spettava pertanto all’insorgente dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito aziendale conseguito nell’anno in esame, dopo la realizzazione di tale reddito.
A questo proposito va evidenziato che con la summenzionata sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:
" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame).”
2.11. Anche il tasso del 5% applicato in virtù dell’art. 42 cpv. 2 OAVS va confermato. Il TF ha più volte stabilito che esso è conforme alla legge e non vi si può derogare (cfr. sentenza 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016, AHV Nr. 9, pag. 25 e seguenti), poiché si tratta di un interesse tecnico (cfr. DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i tassi d’interesse dei mercati finanziari (sentenza 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 8/9 2016, AHV Nr. 9, pag. 25 e seguenti).
2.12. Infine, per quanto concerne la richiesta di condono degli interessi, va rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto, non essendo oggetto della decisione, il Tribunale non può esprimersi in merito alla richiesta di condono.
L’incarto va pertanto trasmesso alla Cassa affinché si esprima sulla domanda dell’assicurato.
2.13. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’incarto è trasmesso alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti