Incarto n. 30.2017.43+51
cs
Lugano 14 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di
RI 1 rappr. dal presidente: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre 2017 emanata da
chiamato in causa:
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione di tassazione d’ufficio del 13 giugno 2017, confermata dalla decisione su opposizione del 4 ottobre 2017 (doc. 35), la Cassa CO 1 ha ripreso complessivamente fr. 5'250, per gli anni dal 2014 al 2016, pari agli importi forfetari versati a titolo di rimborsi spese al direttore del RI 1, TERZ 1, per un ammontare complessivo di contributi dovuti pari a fr. 822.05, comprese le spese e gli interessi di mora (allegato doc. 18).
1.2. Con ricorso del 6 novembre 2017 il RI 1, rappresentato dal Presidente, __________ RA 1, ha contestato la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente evidenzia di aver assunto TERZ 1 dal 1° febbraio 2014 quale direttore, una novità in seno all’organico del __________, voluta per conferire al nuovo assunto competenze dirigenziali autonome ai fini della riorganizzazione del __________ e di aver sottoposto all’autorità fiscale, __________, un regolamento delle spese generali e un regolamento delle spese complementari per il personale dirigente valido dal 1° gennaio 2014, sottoscritto ed approvato dalla __________ il 29 luglio 2014. Per quanto concerne TERZ 1 il regolamento prevede un rimborso spese forfetario di fr. 1'800 all’anno, ossia fr. 150 al mese, conformemente a quanto stabilito dal contratto di lavoro. Al punto 3 del Regolamento vi è l’elenco indicativo delle spese rimborsate a forfait e, secondo l’insorgente, ricalca quelle elencate nel Regolamento spese complementare per il personale dirigente previsto dalla CO 1 del mese di gennaio 2016. Sulla base di quanto sopra per il ricorrente non vi era più ragione di esigere dal direttore la consegna dei giustificativi per il rimborso delle spese (generali, di rappresentanza, ecc. come elencate nel Regolamento specifico), né il direttore doveva conservarli, a fronte di un rimborso spese plafonato, a beneficio della migliore efficienza amministrativa.
Dell’indennità forfetaria per rimborso spese è fatta esplicita menzione nel certificato di salario al punto 13.2, con l’indicazione “spese generali fisse” per l’anno 2014 e “Altre spese forfetarie” negli anni successivi. Il ricorrente, con riferimento ai marginali 3012 e seguenti DSD, ritiene che la Cassa avrebbe dovuto riconoscere il rimborso forfetario ed annullare la ripresa salariale. Il RI 1 presenta una distinta indicativa relativa ai costi sostenuti dal 2014 al 2016, cui vanno aggiunti i costi telefonici. A questo proposito l’insorgente afferma che, contrariamente a quanto avveniva per il segretario attivo in precedenza, non viene messo a disposizione un telefono aziendale. TERZ 1 deve far capo al proprio telefono privato.
Per il ricorrente, infine, la circostanza che la medesima Cassa ha ripreso a TERZ 1, in una realtà molto simile, i forfait allora versatigli, è irrilevante, essendo la presente situazione diversa, così come il contesto.
1.3 Con risposta del 27 novembre 2017 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III). La Cassa evidenzia che il 3 agosto 2017 aveva chiesto l’invio dei giustificativi atti a comprovare l’entità delle rifusioni forfetarie versate a TERZ 1 e di precisare, in caso di loro assenza, il motivo per il quale non erano stati tenuti. Il 9 agosto 2017 il ricorrente non ha prodotto i giustificativi sostenendo che non si può pretendere che vengano conservati tutti i giustificativi delle spese sostenute dal direttore quando ne è stato concordato il rimborso su base forfetaria, d’intesa con l’autorità fiscale e secondo gli stessi criteri dei regolamenti e delle DSD. Il 17 agosto 2017 l’amministrazione ha chiesto l’invio delle schede contabili __________ (spese di rappresentanza) e __________ (spese diverse), relative agli anni dal 2012 al 2016. La Cassa evidenzia che nel caso in esame il ricorrente non ha prodotto giustificativi comprovanti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari al direttore, né il datore di lavoro né il salariato hanno reso verosimile l’esistenza delle spese generali che sono usuali nella professione considerata.
Circa il regolamento delle spese per il personale dirigente, l’amministrazione sostiene che non è vincolante (cfr. marg. 3012 DSD). Essa rileva tuttavia che, previa accettazione da parte sua, riconosce al personale dirigente con un salario lordo annuo superiore a fr. 120'000 importi forfetari per spese di rappresentanza, ritenuto che le spese inferiori a fr. 50 per caso non possono più essere rimborsate (cfr. “Regolamento spese complementari per il personale dirigente” del gennaio 2016).
Da oltre un decennio esamina ed approva (se del caso) per il tramite del __________ i regolamenti spese che le vengono presentati. Con un salario lordo da fr. 120'000 a fr. 250'000 l’importo annuo massimo riconosciuto è di fr. 8'000, da fr. 250'001 a fr. 500'000 di fr. 16'000, da fr. 500'001 a fr. 750'000 di fr. 24'000 e da fr. 750'001 vi è una valutazione caso per caso. Gli elementi di salario variabile non entrano in considerazione per la determinazione dell’importo massimo di rimborso spese forfetario ammesso.
In concreto la Cassa non ha mai approvato il regolamento. Inoltre il rimborso spese, secondo la convenuta, non riguarda spese di rappresentanza.
Circa le spese di trasferta la Cassa non concede importi forfetari ma un’indennità chilometrica di fr. 0.70 al km per trasferta di lavoro con il proprio veicolo. In caso di veicolo aziendale concede i relativi costi contabilizzati nella contabilità e, nel caso in cui il veicolo fosse utilizzato anche a scopi privati, il reddito in natura è da calcolare in ragione dello 0.8% mensile del valore di acquisto (senza IVA) del veicolo.
Per quanto concerne le spese telefoniche la Cassa ricorda che le chiamate di servizio effettuate tramite il cellulare privato sono ammesse solo sulla base di giustificativi. Alternativa: il datore di lavoro fornisce al lavoratore un cellulare aziendale. L’amministrazione evidenzia che questi principi sono ormai una prassi consolidata e sono riconosciuti dai datori di lavoro e dai fiduciari che in molti casi inviano per loro conto i regolamenti da approvare.
La Cassa sostiene che il fiduciario __________, che ha partecipato al controllo contabile del ricorrente e di cui chiede l’audizione, ha compreso i motivi alla base del non riconoscimento del forfait al direttore e per questo motivo il revisore della Cassa non ha fotocopiato in sede di controllo le varie schede contabili relative alle spese di rappresentanza poi chieste in sede di opposizione. La Cassa ribadisce che dall’esame delle schede contabili relative alle spese di rappresentanza, nel periodo antecedente all’arrivo del nuovo direttore, in cui non erano versate spese forfetarie e quello successivo, dove invece lo sono state, non vi sono sostanziali differenze nel contenuto delle spese contabilizzate.
In altri termini, non vi sono spese che non venivano rimborsate in precedenza e che ora non lo sono più, poiché sostituite dal rimborso forfetario. Del resto, secondo l’amministrazione, non poteva che essere così, ritenuto che il rimborso forfetario al nuovo direttore non riguarda le spese di rappresentanza.
La Cassa rileva inoltre che l’autorità fiscale ha approvato un rimborso forfetario di fr. 150 al mese per spese di rappresentanza e non per un rimborso di spese telefoniche e di trasferta presumibilmente sostenute dal direttore. L’amministrazione prende inoltre atto che il ricorrente in sede di ricorso ha presentato tabelle atte a giustificare l’importo forfetario di fr. 150 al mese senza la produzione di alcun giustificativo contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza del TF. “Ma non solo: dalle stesse tabelle il ricorrente vorrebbe far credere che l’abbonamento privato del natel del direttore sia un costo aziendale, come pure le presunte trasferte nel raggio locale da lui effettuate, situate però sul tragitto casa – posto di lavoro, e quindi da considerare salario determinante secondo la LAVS. È in ogni modo singolare osservare che queste presunte spese, che graverebbero sul direttore TERZ 1, non siano invece rimborsate al precedente direttore, come si può facilmente verificare dall’esame delle schede contabili. Neppure sono state rimborsate le spese di trasferta oltre il raggio locale (30 km) effettuate con il veicolo privato, né al “vecchio” né al “nuovo” direttore, che avrebbero potuto essere conteggiate a CHF 0.70 Km (cfr. regolamento spese, doc. 18) e registrate nei relativi conti della società. Se il datore di lavoro, per una sua scelta aziendale, non ha previsto il loro rimborso, non si vede per quale motivo dovrebbe essere ora la Cassa a riconoscerle”.
1.4. Con decreto dell’11 dicembre 2017 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandogli un termine scadente il 16 febbraio 2018 per, a crescita in giudicato del decreto, determinarsi in merito alla procedura postulando l’acquisizione di eventuali prove.
1.5. Il 21 dicembre 2017 l’insorgente ha scritto al TCA, chiedendo se il termine del 16 febbraio 2018 valeva anche per lui (doc. VI), mentre il 2 gennaio 2018 ha visionato gli atti presso il TCA, domandando un termine di 10 giorni per potersi esprimere in merito (doc. VII), poi prorogato, su sua richiesta (doc. IX), di ulteriori 10 giorni (doc. X).
1.6. Il 22 gennaio 2018 il ricorrente ha prodotto una replica, tramite la quale ha ribadito le sue ragioni, sostenendo che al fiduciario __________ venne detto che tutto era a posto e facendo valere i principi del rispetto della buona fede, dell’uguaglianza di trattamento, della sicurezza del diritto e della legalità (doc. XI).
1.7. Con scritto del 29 gennaio 2018 la Cassa ha preso nuovamente posizione, confermando la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XIII).
1.8. Il 2 febbraio 2018 TERZ 1 ha visionato l’incarto (doc. V), mentre il 5 febbraio 2018 il ricorrente si è nuovamente espresso in merito, producendo ulteriore documentazione ed affermando che l’ispettrice “confermò che tutto era a posto e prese con se il Regolamento spese complementare per il personale dirigente del RI 1 approvato dall’Autorità fiscale il 29 luglio 2014 per sottoporlo ai suoi superiori per approvazione” (doc. XV).
1.9. Il 15 febbraio 2018 TERZ 1 ha prodotto le sue osservazioni (doc. XVII). Egli rileva che in fase di discussione del suo contratto di lavoro nel gennaio 2014 era emerso che il segretario che si apprestava a sostituire aveva un cellulare fornito dal ricorrente e un abbonamento per le comunicazioni pagato dall’insorgente del costo di fr. 167 al mese. Il solo costo di tale abbonamento avrebbe comportato per il datore di lavoro dei costi superiori a quelli che ha di fatto affrontato e a cui si sarebbero aggiunte le “spese di rappresentanza” che sarebbero state conteggiate a parte. Ciò avrebbe significato avere sempre due cellulari, uno per l’uso privato e un secondo per l’utilizzo aziendale. Avrebbe anche voluto dire conservare i giustificativi di tutte le spese di trasferta e per tutte le altre “spese di rappresentanza” definite nel punto 3 del regolamento spese dell’Autorità fiscale. Quantificato un importo di fr. 150 al mese quale equo per tutte le spese che avrebbe dovuto effettivamente sostenere, è stato deciso di sottoporre tale forfait all’autorità cantonale fiscale che lo ha approvato. In conclusione si è optato per la soluzione più razionale e vantaggiosa in ragione dei costi effettivi che avrebbe sopportato ed efficienti non dovendo registrare sistematicamente tutti i giustificativi. Questa soluzione risulta essere anche la più “pratica” in ragione della reperibilità sempre possibile con un unico numero di telefono. Infine risulta equa anche per l’importo forfetario stabilito e approvato dall’autorità fiscale la cui congruità non può venir ragionevolmente messa in discussione.
1.10. Le parti sono state chiamate a presentare eventuali osservazioni in merito (doc. XVIII). Il ricorrente, con scritto del 22 febbraio 2018, ha affermato di non avere ulteriori osservazioni (doc. XIX), così come la Cassa il 26 febbraio 2018 (doc. XX).
1.11. Il 12 marzo 2018 il TCA ha inviato alla __________ uno scritto del seguente tenore:
" (…) il Tribunale cantonale delle assicurazioni è chiamato a statuire in merito ad una vertenza tra la Cassa CO 1 ed il RI 1 relativamente al riconoscimento al direttore del RI 1, TERZ 1, di un importo forfetario mensile di fr. 150 versato a titolo di rimborso spese.
Dagli atti in nostro possesso emerge che il 29 luglio 2014 la __________ ha approvato, con alcune precisazioni, il regolamento spese generale e il regolamento spese complementare per il personale dirigente del RI 1 (che qui alleghiamo).
TERZ 1, dal 1° febbraio 2014 direttore del RI 1, ha beneficiato di un rimborso spese forfetario di fr. 150 al mese.
La Cassa CO 1, a cui i citati regolamenti non sono stati previamente sottoposti per approvazione, ha ripreso gli importi mensili di fr. 150 ritenendoli quali salario poiché non si tratterebbe di spese di rappresentanza per i seguenti motivi:
Nei certificati di salario 2014, 2015 e 2016 di TERZ 1 queste spese forfetarie non sono state indicate al punto 13.2.1 (“rappresentanza”), come previsto al punto 4 del regolamento spese complementare per il personale dirigente, ma al punto 13.2.3 (“altre”), con la dicitura “spese generali fisse” nel 2014 e “altre spese forfetarie” nel 2015 e nel 2016;
Nel contratto di lavoro tra TERZ 1 ed il RI 1 figura che “viene corrisposto un importo forfettario di CHF 150.- mensili quale rimborso per le spese telefoniche e per trasferte su territorio cantonale”;
Dalla contabilità del RI 1, ossia dalle schede contabili __________ “spese di rappresentanza” e __________ “spese diverse” non figurano registrazioni diverse rispetto a quelle precedenti quando ad un segretario con salario simile non venivano riconosciute spese forfetarie. In altre parole non vi sono spese che venivano rimborsate in precedenza e che ora non lo sono più perché sostituite dall’importo forfetario (da rilevare che il RI 1 sostiene che i due dipendenti non avevano/hanno le stesse mansioni e non possono essere paragonati tra loro);
Per prassi le chiamate di servizio effettuate tramite il cellulare privato sono ammesse solo sulla base di giustificativi; unica alternativa è la messa a disposizione di un telefono aziendale;
Per le spese di trasferta non vengono concessi importi forfetari ma un’indennità chilometrica di CHF 0.70 Km per trasferta di lavoro con il proprio veicolo. In caso di veicolo aziendale la Cassa concede i costi contabilizzati nella contabilità e, nel caso in cui il veicolo fosse utilizzato anche a scopi privati il reddito in natura è da calcolare in ragione dello 0.8% mensile del valore di acquisto (senza IVA) del veicolo.
La Cassa CO 1 afferma che l’autorità fiscale il 29 luglio 2014 ha approvato un rimborso forfetario di CHF 150 al mese per spese di rappresentanza e non per un rimborso di spese telefoniche e di trasferta presumibilmente sostenute dal direttore, “Altrimenti il regolamento non sarebbe mai stato approvato”.
Secondo la Cassa CO 1 neppure la tabella prodotta dal RI 1 con il ricorso a questo Tribunale (doc. A8, qui allegato), può portare ad accettare un rimborso forfetario per i seguenti motivi: “dalle stesse tabelle il ricorrente vorrebbe far credere che l’abbonamento privato del natel del direttore sia un costo aziendale, come pure le presunte trasferte nel raggio locale da lui effettuate, situate però sul tragitto casa – posto di lavoro, e quindi da considerare salario determinante secondo la LAVS (…) Neppure sono state rimborsate le spese di trasferta oltre il raggio locale (30 km) effettuate con il veicolo privato, né al “vecchio” né al “nuovo” direttore, che avrebbero potuto essere conteggiate a CHF 0.70 Km (cfr. regolamento spese, doc. 18) e registrate nei relativi conti della società. Se il datore di lavoro, per una sua scelta aziendale, non ha previsto il loro rimborso, non si vede per quale motivo dovrebbe essere ora la Cassa a riconoscerle”.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di prendere posizione su quanto sopra esposto ed in particolare di voler precisare se le spese previste dal contratto di lavoro (“spese telefoniche e per le trasferte su territorio cantonale”) e quelle esposte nella tabella A8 corrispondono alle spese forfetarie da voi approvate e figuranti nel Regolamento spese complementare per il personale dirigente oppure no e di motivare la risposta.” (doc. XXIII)
1.12. Con scritto del 21 marzo 2018 la __________ ha affermato:
" (…)
Considerazioni preliminari
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti nella forma e nei limiti previsti dal regolamento spese autorizzato dalla __________.
Il regolamento spese complementare per il personale dirigente del RI 1 prevede il versamento di un importo annuale di 1800 CHF ai “direttori generali”.
Il rimborso forfetario di 1800 CHF copre tutte le spese di rappresentanza e altre piccole spese fino a 50 CHF per singola spesa che il dirigente ha preso in carico nell’ambito del suo ruolo di rappresentanza del RI 1. Di conseguenza il beneficiario del rimborso forfetario non può più ottenere il rimborso di queste spese presentando i relativi giustificativi.
Il regolamento spese complementare per il personale dirigente definisce il genere di esborso coperto dal rimborso forfetario indicando una lista di spese che sono di regola sostenute nell’ambito del ruolo di rappresentanza (punto 3. Spese forfetarie).
Le spese di rappresentanza che superano il limite di spesa stabilito dal regolamento spese complementare per il personale dirigente (importi superiori a 50 CHF) sono di regola rimborsate separatamente sulla base della presentazione del relativo giustificativo, come previsto dal regolamento spese generale che è applicabile a tutti gli altri generi di spesa sostenuti dal dirigente che esulano da quelli inclusi nel rimborso forfetario.
Risposta alla domanda “Ai fini del giudizio vi chiediamo di prendere posizione su quanto sopra esposto ed in particolare di volerci precisare se le spese previste dal contratto di lavoro (“spese telefoniche e spese per le trasferte su territorio cantonale”) e quelle esposte nella tabella A8 corrispondono alle spese forfetarie da voi approvate e figuranti nel Regolamento spese complementare per il personale dirigente oppure no e di motivare la risposta.”
Spese telefoniche previste dal contratto di lavoro
Fanno parte delle spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF le chiamate professionali effettuate tramite apparecchi telefonici privati fino ad un costo di 50 CHF a chiamata.
Spese per le trasferte su territorio cantonale previste dal contratto di lavoro
Fanno parte delle spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF le trasferte professionali con veicolo privato con partenza dalla sede del RI 1 ed entro un raggio di 30 chilometri.
Spese telefoniche indicate sulla tabella A8
Fanno parte delle spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF le chiamate professionali effettuate tramite apparecchi telefonici privati fino ad un costo di 50 CHF a chiamata.
Trattandosi di un importo mensile unico del costo di 59 CHF, quindi superiore al limite di singola spesa di CHF 50, non rientrerebbe nel forfait di 1800 CHF annui ma dovrebbe essere rimborsato separatamente.
Ma, nel caso in cui il cellulare privato è utilizzato prevalentemente per questioni professionali (oltre il 50% delle chiamate), è ritenuto fiscalmente neutro e quindi autorizzato un rimborso pari al 75% del costo dell’abbonamento. Nel caso del signor TERZ 1 il costo rimborsabile sarebbe pari a circa 45 CHF al mese per cui esso rientra nel limite di spesa di 50 CHF previsto dal regolamento spese per il personale dirigente.
Spese di trasferta indicate sulla tabella A8
Fanno parte delle spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF le trasferte professionali con veicolo privato con partenza dalla sede del RI 1 ed effettuate entro un raggio di 30 chilometri.
Spesa per pernottamento in hotel indicata sulla tabella A8
Il pernottamento in albergo non è un genere di spesa coperto dal regolamento spese complementare per il personale dirigente e va rimborsato separatamente previa presentazione dei relativi giustificativi.” (doc. XXIV)
1.13. Con osservazioni del 3 aprile 2018 la Cassa ha affermato:
" (…) Per quanto attiene la questione concernente le spese per le trasferta indicate nella tabella A8, la Cassa ricorda che le presunte trasferte con veicolo privato nel raggio locale (di 30 km) effettuate dal direttore TERZ 1 sono situate sul tragitto casa – posto di lavoro e quindi da considerare salario determinante secondo la LAVS.
Non possono perciò far parte, in ambito AVS, delle spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF.
D’altronde, il regolamento spese, approvato dall’Autorità fiscale, non è vincolante per le casse di compensazione, come evidenziato dal marg. 3012 DSD.
Per quanto concerne, invece, le spese telefoniche indicate sulla tabella A8, l’Autorità fiscale sbaglia nel ritenere che per il signor TERZ 1 “(…) il costo rimborsabile sarebbe pari a circa 45 CHF al mese per cui esso rientra nel limite di spese di 50 CHF previsto dal regolamento spese per il personale dirigente”.
In effetti, l’Autorità fiscale dimentica che nella fattispecie in esame non è stato comprovato il fatto che il cellulare privato sia utilizzato prevalentemente per questioni professionali (oltre il 50% delle chiamate).
Ora la Cassa rammenta che le chiamate di servizio effettuate tramite il cellulare privato possono essere ammesse solo se rimborsate sulla base di giustificativi.
In effetti, conformemente alla costante giurisprudenza del TF, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate. Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative. Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nella fattispecie in esame, la Cassa ribadisce pure che né il datore di lavoro né il salariato hanno reso verosimile l’esistenza delle spese generali che sono usuali nella professione considerata.
E questo perché non sono state rimborsate delle spese generali al direttore poiché non ne ha di fatto sostenute, altrimenti il RI 1 gliele avrebbe rifuse puntualmente, come successo in un’occasione a fronte di un pranzo (cfr. scheda __________ Spese di rappresentanza, anno 2015, registrazione del 1 marzo 2015, doc. 30), come già evidenziato nelle osservazioni del 29 gennaio 2018.” (doc. XXVI)
1.14. Il 9 aprile 2018 il ricorrente ha affermato:
" (…) in termine utile mi limito ad osservare che dalla risposta del 21 marzo della __________ emerge chiara la conferma che l’indennità forfetaria per il rimborso spese (telefoniche, di trasferta, ecc.) versata al direttore TERZ 1 non può per nulla essere qualificata di “manifestamente eccessiva” ai sensi delle DSD n. 3011 a 3013. La Cassa è quindi tenuta a farlo proprio.
Si aggiunga che l’elenco spese doc A8 (distinta ”indicativa”, allegata “a campione” al ricorso del 6 novembre 2017, “parziale e incompleta” come precisato al capitolo ad 11 e nell’elenco degli allegati) è il risultato di una ricostruzione sulla base dei dati in agenda che non comprende gli esborsi connessi a quegli impegni (p. es. costi di posteggio o consumazioni), ma soprattutto non considera tutti gli altri brevi spostamenti con il veicolo privato nello svolgimento della normale attività quotidiana partendo dal luogo di lavoro per far fronte ad esigenze contingenti di vario genere.” (doc. XXVII)
1.15. Alle parti è stato assegnato un termine scadente il 17 aprile 2018 per presentare eventuali osservazioni (doc. XXVIII, XXIX, XXX).
1.16. Con osservazioni del 17 aprile 2018 il ricorrente ha affermato:
" (…)
. le trasferte elencate sulla tabella A8 (distinta “indicativa”, allegata “a campione”, al ricorso del 6 novembre 2017, “parziale e incompleta” come precisato al capitolo ad 11 e nell’elenco degli allegati) non sono “presunte” ma effettive e contribuiscono a dimostrare la congruità del rimborso spese forfetario concordato con l’Autorità fiscale. Deplorevole è il tentativo della Cassa di manipolare il significato di “tragitto casa – posto di lavoro”: oggetto di rimborso non sono le spese per trasferirsi da casa al posto di lavoro (e il successivo rientro a casa), bensì quelle intraprese dal posto di lavoro ai fini di adempiere alle proprie mansioni e che impongono quindi un utilizzo accresciuto del veicolo privato rispetto alla percorrenza chilometrica casa-lavoro-casa. Tutto quanto va oltre lo stretto indispensabile per recarsi sul luogo di lavoro, quali ad esempio gli spostamenti da questo luogo (ossia la sede del RI 1) ad altri dove avvengono riunioni, incontri o manifestazioni cui il direttore è chiamato a presenziare (in parte ma non tutti riassunti nel doc A8), rientrano nel concetto di trasferta i cui costi vanno risarciti al dipendente.
. quanto enunciato sotto marg. 3012 DSD va letto nel contesto delle disposizioni che regolano le modalità il trattamento del rimborso spese e non estrapolato per semplice convenienza: <<Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive>>. Dovendosi precisare (quo al contesto normativo) che il principio dell’esclusione delle spese generali della fissazione del salario determinante sulla base del loro importo effettivo comprovato (DSD n. 3009 e 3010) soffre della deroga prevista e consentita dalla DSD n. 3011 in diretta relazione con la già citata DSD n. 3012: <<il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità 1/09 fiscale non è vincolante (n.d.r.: in senso assoluto, ma lo è invece nei limiti precisati nelle altre normative collegate) per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano e spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.>>. Possono, ma lo devono anche giusta le DSD n. 3012 e 3013 e segg.): spiace doverlo ripetere dopo averlo ampiamente spiegato nelle precedenti fasi di questa procedura. L’Autorità fiscale ha approvato il Regolamento spese (DSD n. 3012) e questo deve essere fatto proprio dalla Cassa di compensazione e a maggior ragione sulla scorta di DSD n. 3013 (l’intesa a forfait rende impossibile documentare le spese effettive mediante giustificativi, da un lato, e dall’altro quel medesimo importo è quello che figura alla cifra 13.2 del certificato di salario conformemente alle direttive senza che possa venire qualificato di “evidentemente eccessivo”). Le indicazioni fornite a campione confermano che la deduzione a forfait stabilita nel Regolamento approvato dall’Autorità fiscale con piena cognizione di causa è congrua e adeguata alla realtà del (singolo) caso come recita la DSD n. 3014. DSD n. 3014 che, messa in relazione con quanto esposto in precedenza e con le indicazioni contenute nelle DSD n. 3011, n. 3012 e n. 3013 nonché nelle successive DSD n. 3015 e n. 3016, fanno obbligo alla Cassa di riconoscere e applicare quelle deduzioni per spese generali purché congrue, se necessarie stimandole quando non esista già un Regolamento approvato dal Fisco (DSD n. 3016). Considerazioni che nel caso concreto rilevano dalla pura accademia, poiché la valutazione dell’Autorità fiscale sulla base della quale è stato adottato il Regolamento spese del RI 1 da essa approvato, affranca la Cassa dal dovere procedere a una propria valutazione.
. il fatto che il cellulare privato venga utilizzato prevalentemente per questioni professionali è un dato di fatto incontestabile di cui la stessa Autorità fiscale ha dato atto dapprima al momento della determinazione del forfait annuo di rimborso spese di CHF 1'800.-, confermandolo expressis verbis nello scritto inviato a codesto Tribunale il 21 marzo 2018; un forfait congruo, definito con cognizione di causa da parte del Fisco, che dispensa da una verifica sulla base di giustificativi spulciando telefonata su telefonata, in quanto tale accertamento così come quelli volti a stimare nell’insieme la consistenza delle spese di vario genere oggetto di rimborso forfettario è avvenuto a monte secondo criteri inoppugnabili (come ben spiega la __________ nella lettera del 21 marzo in risposta ai quesiti postile da codesto Tribunale).
. principi e criteri su cui si fonda la possibilità di riconoscere un rimborso spese su base forfettaria sono i medesimi tanto per l’Autorità fiscale quanto per la Cassa di compensazione chiamata a fissare il salario determinante (si confrontino le indicazioni contenute nel Regolamento spese complementari per il personale dirigente pubblicato __________ con quello approvato dall’Autorità fiscale per il __________), dal quale sono escluse le indennità per spese generali. Con la particolarità che di fronte ad un Regolamento spese già approvato dall’Autorità fiscale, la Cassa deve di principio attenervisi (DSD da n. 3009 a n. 3016).
. scopo dell’adozione di un Regolamento spese che prevede un rimborso forfettario è quello di semplificare le incombenze amministrative (<<Nell’ambito dell’attività professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di conseguenza corrisposta un’indennità forfetaria annua.>>: ce lo dice lo stesso __________ nel __________, con esplicito rimando al __________ – __________ – __________). Ovvio che a questo punto non siano più necessarie pezze giustificative, perché le verifiche sono state effettuate “a monte”, al momento dell’adozione ed approvazione del Regolamento (in casu quello per il rimborso su base forfettaria delle spese per il personale dirigente del RI 1). Pretenderlo è contrario alla buona fede e viola i principi cardine del nostro ordinamento istituzionale quali la sicurezza del diritto e il divieto dell’arbitrio.
. il rimborso (CHF 56.-) registrato il 1 marzo 2015 sul conto __________, come già spiegato nel mio scritto del 5 febbraio 2018, non ha nulla a che vedere con le spese coperte dal rimborso a forfait definito nel Regolamento approvato dall’Autorità fiscale (il pranzo consumato dal e con il presidente del RI 1 è estraneo all’elenco delle piccole spese coperte dal Regolamento).” (doc. XXXI)
1.17. Il 24 aprile 2018 la Cassa ha ribadito:
" (…)
. né il datore di lavoro né il salariato hanno reso verosimile l’esistenza delle spese generali che sono usuali nella professione considerata.
E questo perché non sono state rimborsate delle spese generali al direttore poiché non ne ha di fatto sostenute, altrimenti il RI 1 gliele avrebbe rifuse puntualmente, come successo in un’occasione a fronte di un pranzo (cfr. scheda __________ Spese di rappresentanza, anno 2015, registrazione del 1 marzo 2015, doc. 30), come già evidenziato nelle osservazioni del 29 gennaio 2018.
. è perlomeno singolare osservare che le presunte spese che graverebbero sul direttore TERZ 1 non siano state invece rimborsate al precedente direttore (che percepiva un salario superiore (doc. 38), altro che “semplice segretario”), come si può facilmente verificare dall’esame delle schede contabili (doc. 25-32).
. le chiamate di servizio effettuate tramite il cellulare privato possono essere ammesse solo se rimborsate sulla base di giustificativi.
In effetti, conformemente alla costante giurisprudenza del TF, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate. Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative. Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
. le presunte trasferte con veicolo privato nel raggio locale (di 30 km) effettuate dal direttore TERZ 1 sono situate sul tragitto casa – posto di lavoro e quindi da considerare salario determinante secondo la LAVS: non possono perciò far parte, in ambito AVS, delle spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF; in effetti, il regolamento spese, approvato dall’Autorità fiscale, non è vincolante per le casse di compensazione, come evidenziato dal marg. 3012 DSD.
In conclusione, ribadiamo che quanto evidenziato in ambito di spese generali è suffragato da quanto registrato nei conti contabili del RI 1.” (doc. XXXVI)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione la Cassa ha ripreso il forfait mensile di fr. 150 versato dal febbraio 2014 al dicembre 2016 a TERZ 1.
2.2. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.
L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.
Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS:
" Sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.”
Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
2.3. Per spese generali si intendono le spese incorse dal salariato per lo svolgimento della sua attività. Le indennità dei datori di lavoro invece non rientrano nel salario determinante (art. 9 cpv. 1 OAVS).
Le spese generali sono generate in aggiunta alle spese di mantenimento che occorrerebbe sostenere in modo uguale o analogo anche senza attività lucrativa. Le spese sostenute dal salariato per la vita privata non sono dovute allo svolgimento della professione e non hanno quindi carattere di spesa generale (N. 3002 delle direttive sul salario determinante [DSD], valide dal 1° gennaio 2009).
Configurano, di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio) ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro; le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato; le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico ecc.) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato; le divise e l’abbigliamento di servizio consegnati dal datore di lavoro o le prestazioni pecuniarie concesse in loro sostituzione sono trattate alla stregua di spese generali (N. 3003 DSD; cfr. anche RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
Non rientrano nelle indennità per le spese generali:
– l’indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;
– l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale (n. 3006 DSD),
salvo qualora (n. 3007 DSD)
– l’indennizzo dei viaggi dal domicilio al posto di lavoro consista in un abbonamento generale o un abbonamento di una comunità tariffale per i mezzi di trasporto pubblici o in un contributo ad un tale abbonamento, se il dipendente effettua viaggi di servizio per circa 40 giorni all'anno o più; l'abbonamento metà-prezzo è invece escluso dal salario determinante;
– l’indennizzo dei pasti abituali sia di entità insignificante e non venga versato in contanti e il calcolo dell’importo dello stesso comporti oneri amministrativi sproporzionati. Se il buono pasto, altri buoni di ristoranti o le riduzioni concesse sui pasti hanno un valore superiore a 180 franchi al mese, l’importo eccedente questo limite fa parte in ogni caso del salario determinante.
Le indennità per adeguate spese di abitazione degli espatriati possono essere riconosciute come spese generali durante al massimo un anno se è comprovato il mantenimento di un’abitazione durevolmente a disposizione per uso proprio all’estero o in Svizzera (n. 3008 DSD).
Per costante giurisprudenza del TF, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).
Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2).
Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
Ai sensi del marginale n. 3011 DSD il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano le spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell’ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.
Se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (n. 3012 DSD).
Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta (v. la cifra 13.2 del certificato di salario e il N. 53 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni), a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (N. 3013 DSD).
Gli importi forfettari devono corrispondere alle spese effettive almeno globalmente, devono cioè essere adeguati alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà della situazione concreta. I forfait possono essere fissati per es. in occasione di un controllo del datore di lavoro (n. 3014 DSD).
Se le prestazioni designate quali indennità per le spese generali sembrano eccessive, la cassa di compensazione deve esaminare se corrispondono alle spese effettive. In caso contrario si deve procedere alla correzione (n. 3015 DSD).
Se non esiste un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale e i datori di lavoro conteggiano le spese generali ai fini della dichiarazione d’imposta né sulla base di giustificativi o sotto forma di singoli forfait (N. 3011) né sotto forma di importi forfettari (v. N. 3013), ma risulta evidente che siano state sostenute spese generali senza che queste possano essere comprovate in modo preciso, la cassa di compensazione deve stimarle (N. 3016 DSD).
2.4. Nel caso di specie TERZ 1 è stato assunto “in qualità di direttore del RI 1” ricorrente dal 1° febbraio 2014 (doc. A2). Le “mansioni del direttore sono la gestione del RI 1, __________ e delle attrezzature e installazioni comuni, nei limiti e secondo le direttive fissate dal Comitato e dalle società di cui il RI 1 è azionista”. Al contratto di lavoro è stato allegato il mansionario del direttore (doc. A2).
Oltre allo stipendio di fr. 8'000 lordi al mese per tredici mensilità (fr. 104'000 nel 2015 [senza bonus] e fr. 109'416.65 nel 2016 [senza bonus]: cfr. certificati di salario, doc. A4 e A5), “viene corrisposto un importo forfetario di CHF 150.- mensili quale rimborso per le spese telefoniche e per le trasferte sul territorio cantonale” (doc. A2).
Nel certificato di salario figura l’importo annuo di fr. 1'800 (fr. 1'650 nel 2014, essendo attivo da febbraio), a titolo di “spese generali fisse” (doc. A3), rispettivamente “altre spese forfetarie” (doc. A4, A5).
Il regolamento spese generale e il regolamento spese complementare per il personale dirigente del ricorrente è stato definito con la __________ e quindi approvato dall’autorità fiscale (cfr. anche doc, XXIV) e costituisce la base del rimborso spese generali sulla base di un forfait annuo di fr. 1'800 per un grado di occupazione a tempo pieno.
Con scritto del 29 luglio 2014 la __________ ha evidenziato di aver “esaminato il regolamento spese generale ed il regolamento spese per il personale dirigente del RI 1” ed ha comunicato “l’accettazione dei regolamenti spese menzionati che le ritorniamo con le seguenti osservazioni (… ammontare delle spese forfetarie per gradi di occupazione al 100%) Secondo giurisprudenza del Tribunale Federale, in caso di versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, la deduzione per “altre spese professionali” secondo gli art. 25 cpv. 1, lett. c LT e art. 26 cpv. 1, lett. c LIFD non può più essere concessa. Questo a meno che il contribuente, comprovando che le spese effettive sopportate superano l’ammontare dell’indennità forfetaria ricevuta, chieda di beneficiare della deduzione delle spese effettive. In tal caso sarà deducibile unicamente la parte che eccede l’indennità forfetaria (…) Rammentiamo che sui certificati di salario rilasciati dal RI 1 dovrà figurare la dicitura “Regolamento spese approvato dalla __________ in data 29 luglio 2014” (allegato doc. 18).
Il regolamento spese complementare per il personale dirigente, sottoscritto dall’allora Presidente, __________ __________, prevede all’art. 3 (spese forfetarie) che “nell’ambito dell’attività professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di conseguenza corrisposta un’indennità forfetaria annua.
L’indennità forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per evento. In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole spese scaglionate nel tempo non possono essere addizionate, anche quando avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell’indennità per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente queste piccole spese fino a CHF 50.
Sono considerate piccole spese ai sensi del presente regolamento complementare, in particolare:
gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni al ristorante
gli inviti di partners commerciali per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso tuttavia il catering-service
i regali in occasione di inviti di amici commerciali, come fiori o alcolici
i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati)
le mance (le mance possono essere aggiunte all’importo della fattura per giudicare se si tratta di una piccola spesa)
le telefonate professionali da apparecchi privati
gli inviti e i regali ai dipendenti
i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc.
le spese accessorie per e con i clienti, senza ricevuta
le piccole spese in occasione di colloqui e riunioni
i biglietti di tram, bus, taxi
le tasse di parcheggio
i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio locale (30 km)
le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il guardaroba
le spese postali e telefoniche
le spese per la pulizia dei vestiti” (allegato al doc. 18).
L’art. 4 prevede inoltre che l’importo delle spese forfetarie versato è da riportare nel certificato di salario nella rubrica “rappresentanza”, alla cifra 13.2.1.
Il 21 marzo 2018 la __________ ha confermato che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti nella forma e nei limiti previsti dal regolamento spese autorizzato (doc. XXIV). Il regolamento spese complementare per il personale dirigente del RI 1 prevede il versamento di un importo annuale di fr. 1'800 ai direttori generali. Il rimborso forfetario copre tutte le spese di rappresentanza e altre piccole spese fino a fr. 50 per singola spesa che il dirigente ha preso in carico nell’ambito del suo ruolo di rappresentanza del RI 1. Di conseguenza il beneficiario del rimborso forfetario non può più ottenere il rimborso di queste spese presentando i relativi giustificativi. Il regolamento spese complementare per il personale dirigente definisce il genere di esborso coperto dal rimborso forfetario indicando una lista di spese che sono di regola sostenute nell’ambito del ruolo di rappresentanza (punto 3: “spese forfetarie”). Le spese di rappresentanza che superano il limite di spesa stabilito dal regolamento spese complementare per il personale dirigente (importi superiori a fr. 50) sono di regola rimborsate separatamente sulla base della presentazione del relativo giustificativo, come previsto dal regolamento spese generale che è applicabile a tutti gli altri generi di spesa sostenuti dal dirigente che esulano da quelli inclusi nel rimborso forfetario (doc. XXIV).
Chiamato dalla Cassa, in data 3 agosto 2017, a produrre i giustificativi atti a comprovare l’entità delle rifusioni forfetarie versate a TERZ 1 e di precisare, in caso di loro mancanza, per quale motivo non sono stati conservati (doc. 19), il ricorrente ha precisato che il certificato di salario costituisce valido giustificativo e “non si può pretendere che vengano tenuti i giustificativi delle spese sostenute dal direttore quando ne è stato concordato il rimborso su base forfetaria, d’intesa con l’Autorità fiscale e secondo gli stessi criteri definiti nei Regolamenti e nelle DSD (…)” (doc. 20). In seguito l’amministrazione ha chiesto la produzione delle schede contabili __________ (spese di rappresentanza) e __________ (spese diverse). L’insorgente le ha trasmesse il 5 settembre 2017 (doc. 24).
Con il ricorso il RI 1 ha prodotto “a campione” (doc. I, pag. 5, ad 11) una distinta delle spese di TERZ 1 rimborsate a forfait nel periodo 2014-2016 (doc. A8) per gli anni 2014, 2015 e 2016, “parziale e incompleta” (doc. I), per complessivi fr. 943 nel 2014, fr. 967 nel 2015 e fr. 1'549.60 nel 2016. Esse consistono nelle spese telefoniche (fr. 59 al mese; cfr. doc. A6 e A7) e nelle spese di trasferta a fr. 0.70 al km.
2.5. Come ricordato, il risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34).
Il riconoscimento delle spese generali da parte dell’autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione. Tuttavia, se le autorità fiscali hanno approvato un regolamento spese,
come in concreto, le casse di compensazione dovrebbero adottare questa decisione a patto che ciò sia ammesso dal diritto AVS e le spese approvate non siano evidentemente eccessive (n. 3012 DSD). Ove non fosse possibile documentare le spese effettive mediante giustificativi e non vi fosse un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale, va considerato l’importo forfettario indicato sul certificato di salario ai fini della dichiarazione d’imposta, a meno che questo forfait non sia evidentemente eccessivo. Il rimborso forfettario può essere utilizzato per le spese per l’automobile, le spese di rappresentanza, piccole spese ed altre spese effettive (N. 3013 DSD).
L’amministrazione, nel caso di specie, non intende seguire quanto approvato dal fisco poiché le spese fatte valere dal ricorrente non costituirebbero spese di rappresentanza e non sarebbero state sufficientemente giustificate. La tabella (doc. A8) prodotta in sede di ricorso, che elenca alcune trasferte anche fuori Cantone e le spese per l’abbonamento telefonico privato di fr. 59 al mese, non rientrerebbero in quanto stabilito con il fisco e contenuto nel contratto di lavoro.
La Cassa sostiene che la prassi applicata a tutti i suoi affiliati prevede che le chiamate di servizio effettuate tramite il cellulare privato siano ammesse unicamente sulla base di giustificativi. L’unica alternativa è la messa a disposizione di un cellulare aziendale da parte del datore di lavoro. Tale prassi, per una questione di parità di trattamento e sicurezza del diritto, secondo l’amministrazione, va confermata poiché permette di verificare che le spese fatte valere lo sono effettivamente nell’ambito dell’attività lavorativa. Per le spese di trasferta, invece, la Cassa non concede importi forfetari ma un’indennità chilometrica di fr. 0.70 al km per trasferta di lavoro con il proprio veicolo. In caso di veicolo aziendale concede i relativi costi contabilizzati nella contabilità e, nel caso in cui il veicolo fosse utilizzato anche a scopi privati, il reddito in natura è da calcolare in ragione dello 0.8% mensile del valore di acquisto (senza IVA) del veicolo.
L’amministrazione evidenzia di aver fornito ampie informazioni in merito ai datori di lavoro e ai fiduciari ticinesi, i quali in molti casi inviano i regolamenti da approvare. In concreto il fiduciario del ricorrente, __________, in occasione della revisione avrebbe del resto compreso i motivi della ripresa poiché conforme alla prassi da lui conosciuta. La Cassa rileva inoltre che una ripresa simile, per lo stesso dipendente, TERZ 1, per le stesse mansioni in una struttura simile, è già stata effettuata alcuni anni fa, senza provocare alcuna contestazione.
2.6. Chiamato a pronunciarsi nel caso concreto questo Tribunale constata che effettivamente il regolamento approvato dal fisco non è stato sottoposto preventivamente alla Cassa ed inoltre alcune spese figuranti nella tabella prodotta solo con il ricorso (doc. A8), come ammesso dal fisco (doc. XXIV), non sono comprese nel rimborso forfetario (spese per alberghi fuori Cantone; cfr. “” 332 Km per fr. 232.40; “” per fr. 115 e “__________” 340 Km per fr. 238).
Tuttavia le condizioni per considerare che l’accordo approvato dal fisco debba essere fatto proprio anche dalla Cassa di compensazione, come prevedono i marg. 3011 e seguenti DSD, sono adempiute, poiché le spese approvate non appaiono eccessive e sono ammesse dalla LAVS.
Per quanto concerne l’ammontare delle spese, il regolamento prevede un rimborso forfetario, senza conservazione di giustificativi, di fr. 150 al mese, per tutte le spese di rappresentanza e altre piccole spese fino a fr. 50 per singola spesa, a fronte di un salario di fr. 8'000 lordi per tredici mensilità per un’attività dirigenziale che implica per sua natura la necessità di assumersi spese bagatella i cui giustificativi non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente (cfr. art. 3 del regolamento: “gli inviti di partners commerciali per piccole consumazioni al ristorante, gli inviti di partners commerciali per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi, escluso tuttavia il catering-service, i regali in occasione di inviti di amici commerciali, come fiori o alcolici, i pasti intermedi (pranzi e cene durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati), le mance (le mance possono essere aggiunte all’importo della fattura per giudicare se si tratta di una piccola spesa), le telefonate professionali da apparecchi privati, gli inviti e i regali ai dipendenti, i contributi ad istituzioni, associazioni, ecc., le spese accessorie per e con i clienti, senza ricevuta, le piccole spese in occasione di colloqui e riunioni, i biglietti di tram, bus, taxi, le tasse di parcheggio, i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio locale (30 km), le spese per il portabagagli (facchino), le spese per il guardaroba, le spese postali e telefoniche, le spese per la pulizia dei vestiti”).
L’importo approvato dall’autorità fiscale non è eccessivo ed è adeguato e congruo per rapporto alla natura dell’attività svolta. Esso figura chiaramente nei rispettivi certificati di salario (doc. A3, A4 e A5).
Questo Tribunale rileva del resto che il Regolamento spese complementari per il personale dirigente __________, che rammenta come il regolamento spese deve essere previamente accettato dalla Cassa, ma che in concreto può essere preso come paragone per stabilire se il rimborso previsto è eccessivo, prevede per un salario lordo annuale da fr. 120'000 a fr. 250'000 il riconoscimento di un importo massimo per spese di rappresentanza di fr. 8'000 all’anno, ossia, facendo le dovute proporzioni, un ammontare nettamente superiore rispetto ai fr. 1'800 previsti in concreto a fronte di un salario lordo annuo di fr. 104'000.
Circa la seconda condizione, e meglio il riconoscimento di queste spese a livello di LAVS, va evidenziato che interpellata dal TCA, la __________ ha affermato che “fanno parte delle spese coperte dal rimborso forfetario annuale di 1'800 CHF le chiamate professionali effettuate tramite apparecchi telefonici privati fino ad un costo di 50 CHF a chiamata” e “le trasferte professionali con veicolo privato con partenza dalla sede del RI 1 ed entro un raggio di 30 chilometri” (doc. XXIV).
Per quanto concerne le spese telefoniche, TERZ 1 paga un abbonamento mensile di fr. 59 per il suo cellulare privato.
Il fisco ha affermato che “trattandosi di un importo mensile unico del costo di 59 CHF, quindi superiore al limite di singola spesa di CHF 50, non rientrerebbe nel forfait di 1800 CHF annui ma dovrebbe essere rimborsato separatamente. Ma, nel caso in cui il cellulare privato è utilizzato prevalentemente per questioni professionali (oltre il 50% delle chiamate), è ritenuto fiscalmente neutro e quindi autorizzato un rimborso pari al 75% del costo dell’abbonamento. Nel caso del signor TERZ 1 il costo rimborsabile sarebbe pari a circa 45 CHF al mese per cui esso rientra nel limite di spesa previsto dal regolamento spese per il personale dirigente”.
Certo, la Cassa sostiene che non è stato comprovato che il cellulare è utilizzato prevalentemente a scopo professionale e contesta la conclusione del fisco.
Tuttavia, come rileva il ricorrente, a TERZ 1 non è stato fornito alcun telefono aziendale, poiché quello attribuito al precedente segretario provocava costi ben maggiori (fr. 178 nel luglio 2013 e fr. 167 nel gennaio 2014 [cfr. doc. XV/ 1 e 2]), ma gli è stato rimborsato l’abbonamento del telefono privato utilizzato a scopi aziendali. Ciò, sia per migliorarne la sua reperibilità anche nei giorni di riposo, sia per razionalizzare e sburocratizzare la tenuta dei giustificativi.
Avendo concordato un rimborso a forfait con il fisco, l’interessato non ha annotato le telefonate aziendali, proprio perché l’accordo doveva semmai semplificare e non rendere più difficile, il conteggio delle spese.
Ne segue che esse, come affermato dal fisco, vanno riconosciute.
Relativamente alle spese di trasferta, il fisco ha evidenziato che
fanno parte del forfait “le spese professionali con veicolo privato con partenza dalla sede del RI 1 ed effettuate entro un raggio di 30 chilometri”, mentre è esclusa la spesa per pernottamenti in hotel (doc. XXIV).
Anche in questo caso, non vi è motivo per scostarsi dalle conclusioni della __________. L’interessato ha prodotto, a titolo indicativo, e non esaustivo (cfr. doc. I), alcune trasferte effettuate durante l’orario di lavoro che ha potuto ricostruire a ritroso esaminando la propria agenda. Egli non ha tuttavia indicato minuziosamente ogni suo spostamento, avendo concluso un accordo con il fisco che comprendeva il riconoscimento delle spese di trasferta in un raggio di 30 km.
La circostanza che gran parte di queste trasferte si trovano sul tragitto tra la casa ed il lavoro non permette alla Cassa di ritenere che esse non possono essere riconosciute in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 OAVS. Infatti, un conto è il trasferimento, diretto, dal luogo di domicilio al posto di lavoro e viceversa, che non è riconosciuto quale spesa ai sensi della LAVS. Un altro conto sono invece le trasferte eseguite nell’ambito dell’attività lavorativa, che pur trovandosi sul medesimo percorso, non hanno quale scopo quello di andare al luogo di domicilio o sul luogo di lavoro abituale, bensì sono effettuate perché necessarie per l’attività lavorativa.
Se il dipendente, per motivi di lavoro, parte dalla sede della società per partecipare ad una riunione che si trova sul medesimo percorso e poi ritorna presso la sede della società, le spese vanno riconosciute, poiché non rientrano nel medesimo concetto di spesa per il tragitto tra posto di lavoro e casa.
L’insorgente ha del resto rilevato che la tabella A8, prodotta in sede di ricorso, è unicamente “indicativa”, “a campione” e non “esaustiva” e che è stata ricostruita a posteriori, sulla base dell’agenda dopo che la Cassa, inaspettatamente, ha chiesto i giustificativi, che non sono stati conservati poiché, avendo ottenuto l’approvazione del fisco per un rimborso spese forfetario, TERZ 1 ed il suo datore di lavoro non hanno ritenuto necessario tenere i giustificativi.
Certo, la tabella A8, prevede alcune trasferte oltre il raggio di 30 km od altre spese non rientranti nell’accordo con il fisco e fa stato di un importo complessivo per spese di fr. 3'459.60, in luogo dei fr. 5'250 forfetari previsti per il periodo da febbraio 2014 a dicembre 2016.
Tuttavia, come più volte evidenziato, l’insorgente ha sottolineato di aver dovuto ricostruire le spese a posteriori, non avendo conservato i giustificativi poiché il fisco aveva approvato il regolamento spese per il personale dirigente che gli permette un rimborso di fr. 150 al mese. La tabella non è esaustiva, ma solo indicativa ed inoltre non comprende tutte quelle piccole spese bagatella che per loro natura sono difficilmente comprovabili (cfr. anche l’estratto del Regolamento spese complementare per il personale dirigente della Conferenza fiscale svizzera, stato 18.01.2018 – www.steuerkonferenz.ch : “[…] nell’ambito dell’attività professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di conseguenza corrisposta un’indennità forfetaria annua. L’indennità forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per evento. In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse piccole spese scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate, anche quando avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari dell’indennità per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente queste piccole spese fino a CHF 50”).
La circostanza che TERZ 1 è già stato oggetto di una ripresa come quella in esame per un lavoro simile presso una struttura simile nel __________ non è motivo per modificare l’esito del ricorso poiché in quel caso la fattispecie non è stata esaminata dal Tribunale ritenuto che le parti non hanno impugnato la decisione. Inoltre, ogni caso va esaminato singolarmente, sulla base delle sue caratteristiche specifiche.
Anche per questo motivo il trattamento del precedente segretario, che non avrebbe beneficiato di un rimborso forfetario delle spese pur guadagnando di più del direttore odierno, non è un motivo per non riconoscere la correttezza delle spese forfetarie nel preciso caso di specie.
Alla luce di quanto sopra, considerato che l’autorità fiscale ha confermato di aver approvato un rimborso forfetario di fr. 150 al mese per l’attività dirigenziale di TERZ 1 e ritenuto che essa non appare eccessiva e che non è incompatibile con il diritto AVS (cfr. n. 3012 DSD), rammentati i motivi di semplificazione amministrativa, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dall’accordo approvato dal fisco.
In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno del resto possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Ne segue che anche in ambito LAVS il rimborso forfetario va riconosciuto. Il ricorso va di conseguenza accolto e la ripresa va annullata.
2.7. La Cassa ha chiesto di sentire il fiduciario del ricorrente, __________ (doc. XIII), che ha partecipato al controllo contabile ed avrebbe compreso i motivi alla base del non riconoscimento del forfait al direttore (doc. III), ciò che avrebbe indotto il revisore della Cassa a non fotocopiare in sede di controllo le varie schede contabili relative alla spese di rappresentanza poi successivamente richieste in sede di opposizione (doc. III). Egli sarebbe inoltre stato al corrente della ripresa, anticipatagli dal consulente ispettore in sede di controllo come da prassi e confermata al telefono __________ “da egli contattato” (doc. XIII).
Questo TCA rinuncia alla sua audizione.
Infatti, l’esito del ricorso non muta in funzione del fatto che __________ fosse o meno al corrente della ripresa né in considerazione del sentimento intimo del fiduciario dell’insorgente o delle sue conoscenze in merito alla prassi della Cassa. Anche se __________ fosse stato d’accordo ed al corrente della ripresa, ciò non avrebbe impedito il RI 1 di interporre __________ contro la decisione su opposizione.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.8. Il ricorrente, rappresentato dal proprio Presidente (cfr. doc. I), ha chiesto le ripetibili (cfr. sentenza dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 8 e sentenza 30.2004.78 del 21 marzo 2005).
Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Inoltre, l'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).
In concreto, l’avv. RA 1, che rappresenta il ricorrente in qualità di Presidente del RI 1 e non come avvocato indipendente (cfr. doc. I; cfr. anche sentenza 30.2004.78 del 21 marzo 2005), non ha dovuto agire in una causa complessa la cui posta in gioco era importante e nemmeno risulta dagli atti che il lavoro svolto ha impedito notevolmente la sua attività professionale. Per cui non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. sentenza dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 8: “La società ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene parzialmente vincente in causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. DTF 110 V 82)”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti