Raccomandata
Incarto n. 30.2016.16
IR/sc
Lugano 9 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso “denegata giustizia / ritardata giustizia” del 17 marzo 2016 formulato da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di contributi AVS
considerato in fatto
A. Con atto intitolato “ricorso per denegata giustizia / ritardata giustizia” la RI 1 si è aggravata a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni contro l’inattività della CO 1 di __________. Più specificatamente l’assicuratore sociale ha emanato, in data 1° dicembre 2014, due decisioni intitolate “Conteggio per contributi salariali separati”, entrambe notificate alla RI 1, la prima riferita al periodo di fatturazione 2014, specificante un credito vantato dalla Cassa di complessivi CHF 38'817,90; la seconda, riferita al periodo 2012 – 2013, indicante un credito per contributi della Cassa di CHF 90'962,30 (doc. A3).
Avverso tali provvedimenti, il 30 dicembre 2014 (doc. A4), l’avv. RA 1, che si è annunciato quale patrocinatore dell’azienda interessata, ha inoltrato opposizione postulando parallelamente “che la presente procedura sia denunciata anche alla __________”. In particolare l’assicurata ha esposto le seguenti lamentele:
" (…)
Le decisioni in oggetto sono recisamente contestate in ogni loro punto ed in particolare per i seguenti motivi.
L'opponente ritiene che esse non rispettino i parametri formali posti dalle norme applicabili in materia di decisioni circa i contributi arretrati (come si vedrà in seguito comunque contestati).
I conteggi delle rendite versate come prepensionamento sono errati.
È inoltre riservata la possibilità di computare nelle richieste vantate da CO 1 i contributi personali versati negli anni dall'opponente a favore dei prepensionati quali persone senza attività lucrativa, contributi che l'opponente ha versato in sostituzione degli ex-dipendenti prepensionati. Si consideri quindi che, in via subordinata all'accoglimento in via principale della presente opposizione, volta a far annullare la decisone formale contestata, tali contributi versati alla __________ devono essere considerati e computati in deduzione ai contributi arretrati qui reclamati (comunque contestati), ciò che appare conformemente anche alle "Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l'AVS, Al et APG" del 1.1.2009.
(…)
Nel merito, valga inoltre quanto segue.
L'opponente contesta la decisione poiché risulta applicabile il disposto di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. h OAVS, del quale la decisione qui impugnata misconosce la ratio e la lettera. Giusta il predetto articolo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 cpv. 2 e 4 LAVS, non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza.
Da innumerevoli anni i dipendenti vantano un diritto al prepensionamento a partire dal 62./61.mo anno di età, secondo modalità definite e a condizioni costanti rispettose del principio della parità di trattamento.
Valga in particolare quanto segue:
i dipendenti della RI 1 sono sempre stati informati e consapevoli del loro diritto al prepensionamento;
ad ogni dipendente che ne ha fatto richiesta il prepensionamento all'età di 62./61.mo anno stato concesso conformemente agli accordi contrattuali;
gli estratti previdenziali dei dipendenti fanno riferimento al pensionamento al 62/61.mo anno di età;
l'età di pensionamento ordinaria ai sensi del Regolamento per l'opera di previdenza della ditta è di 61 anni per le donne e 62 anni per gli uomini (art. 4 cpv. 2);
il diritto al prepensionamento è quindi stato riconosciuto a livello di rapporto di lavoro;
le rendite di prepensionamento sono determinate secondo parametri predeterminati e costanti, nel rispetto della parità di trattamento dei dipendenti.
Ne discende che, nella misura in cui tutti i dipendenti sono sempre stati informati e cogniti del loro diritto contrattuale di poter beneficiare del prepensionamento a far tempo dal 62/61.mo anno di età, le prestazioni versate dalla __________ agli ex collaboratori della RI 1, previste a livello Regolamentare, non possono dirsi discrezionali, avendo i dipendenti maturato un chiaro diritto esigibile in tal senso.
In queste condizioni, non v'è dubbio che le rendite di prepensionamento dei dipendenti della RI 1 non soggiacciano ad obbligo contributivo, tornando applicabile l'art. 6 cpv. 2 lett. h OAVS, ciò che è conforme alla giurisprudenza del TF (DTF 137 V 321 e 9C_435/2008).
La qui opponente non può inoltre non rilevare il fatto che negli anni 2008 e 2012 abbiano avuto luogo ben due revisioni da parte vostra e/o da parte di enti da voi delegati, ciò senza che sia stato considerato alcun obbligo contributivo a carico dell'opponente in relazione alle rendite di prepensionamento versate, rendite peraltro note e ben evidenziate nella documentazione contabile e nei conti della società.
In pratica CO 1 ha deciso a due riprese di non considerare le rendite versate a titolo di prepensionamento come imponibili, decidendo di non imporle. Orbene, queste decisioni – che possono essere modificate solo ed unicamente laddove date le condizioni per una revisione/riconsiderazione ex art. 52 LPGA, che in specie non ricorrono – non possono essere riviste in virtù di un semplice cambiamento di prassi. Le precedenti decisioni di tassazione, che escludevano l'imponibilità delle rendite di prepensionamento erano peraltro conformi alla giurisprudenza resa dal Tribunale federale (9C_435/2008).
Nei fatti, CO 1 ha adottato, con effetto retroattivo, ciò che è comunque inammissibile, ovvero un cambiamento di prassi. Ciò è inoltre intervenuto violando il principio della buona fede ("venire contra factum proprium"), nonché il principio della sicurezza del diritto, a maggior ragione in specie ove tale cambiamento nemmeno è stato preannunciato.
Tutto ciò configura pure una crassa violazione del principio del divieto d'arbitrio, costituzionalmente protetto.
Il cambiamento di giurisprudenza di cui alla sentenza DTF 137 V 321 dell'8.8.2011 (che nulla muta alla situazione qui in esame, giacché conforme all'art. 6 cpv. 2 lett. h OAVS) non poteva in ogni caso comportare una revisione/riconsiderazione delle precedenti decisioni, tantomeno comportare un assoggettamento retroattivo delle rendite pre-pensionistiche versate.
Anche da questo punto di vista le decisioni impugnate non reggono e appaiono arbitrarie, sia nelle motivazioni, che nel risultato.
Ma v'è di più.
Anche ammettendo per pura (contestata) ipotesi di ragionamento che CO 1 abbia inteso mutare la propria prassi a seguito del cambiamento di giurisprudenza a livello della Massima Corte federate, ciò sarebbe dovuto avvenire al più tardi al momento della verifica del 2012 e delle decisioni per l'anno 2012, ovvero immediatamente dopo il cambiamento di giurisprudenza del TF e comunque previo preavviso e solo per il futuro.
Non averlo fatto esclude ora, a maggior ragione, la possibilità di intervenire con effetto retroattivo.
Sia come sia, anche nell'ipotesi (denegata e contestata) in cui la decisione di CO 1 fosse corretta, poste le gravi inadempienze della Cassa di compensazione, si ritiene non possano essere addebitati a interessi di mora/compensatori.
In via del tutto subordinata si postula sin da ora il condono del pagamento di contributi arretrati giusta i combinati disposti di cui agli artt. 14 cpv. 4 lett. d LAVS e 40 cpv. 1 OAVS, le cui condizioni sono qui adempiute, posta la buona fede della società nel ritenere non dovuti i contributi per le pensioni di prepensionamento versate (prassi, verifiche, giurisprudenza del TF, ecc.) e l'importanza dei contributi richiesti costitutivo di un onere troppo grave avuto riguardo alle condizioni economiche non solo della qui opponente, ma anche dei singoli beneficiari delle prestazioni di prepensionamento, che si vedrebbero decurtare le loro rendite pensionistiche su diversi anni.
La qui opponente chiede ad ogni buon conto che sia dato seguito, prima dell'emissione della decisione su opposizione, ad un colloquio personale volto a verificare la situazione e sondare eventuali possibilità di soluzione bonale. (…)” (doc. A4)
B. Con lettera 16 gennaio 2015 CO 1 ha confermato la ricevuta dell’opposizione informando la qui ricorrente di aspetti relativi al versamento degli interessi sui contributi dovuti (doc. A5). Il 19 giugno 2015 (doc. A6), trascorsi 6 mesi dall’opposizione, l’assicurata ha sollecitato la Cassa ad indire “un incontro per discutere delle vertenze in essere” confermando le contestazioni a suo tempo formulate.
Il 23 settembre 2015 (doc. A7) il patrocinatore della società ricorrente ha ribadito il suo sollecito all’evasione della procedura in particolare mediante l’indizione di un incontro di discussione tra le parti, ancora una volta l’assicuratore non ha reagito.
Il 17 dicembre 2015 (doc. A8) l’incontro è stato sollecitato un’ultima volta con l’avvertenza, da parte del patrocinatore della ricorrente, che se non avesse ottenuto riscontro entro il 10 gennaio 2016 egli avrebbe adito le vie legali lamentando un diniego di giustizia, ciò che ha fatto con il gravame 17 marzo 2016 (doc. I) al quale può essere fatto riferimento. Da evidenziare solo come, in sede di ricorso, il legale patrocinatore dell’azienda ha indicato di avere telefonato l’amministrazione indicando che avrebbe atteso una risposta alle sue sollecitazioni entro fine gennaio, quindi entro fine marzo 2016. Tali ulteriori termini sono decorsi infruttuosi.
C. Con la sua impugnativa la RI 1 evidenzia come l’attitudine della Cassa sia abusiva, dilatoria e contraddittoria, da oltre un anno dall’opposizione l’amministrazione non ha fatto pervenire all’assicurata alcuna comunicazione e neppure la decisione su opposizione impugnabile. La RI 1 ha postulato il riconoscimento di congrue ripetibili e l’ordine impartito all’amministrazione interessata di evadere “le richieste e le opposizioni della ricorrente”.
Il 18 marzo 2016 il ricorso è stato intimato alla resistente CO 1 con l’assegnazione di un termine di 20 giorno per la presentazione della risposta di causa e la produzione dell’intero dossier (doc. II), mentre con lettera 11 aprile 2016 (ossia a quasi tre settimane dalla ricevuta del gravame) CO 1 ha postulato una proroga di 30 giorni e ciò a seguito di “assenza per le vacanze e lavoro eccessivo”.
Con scritto 12 aprile 2016 il giudice delegato ha preso posizione in merito alla postulata richiesta nei seguenti termini:
" (…)
Osservo anzitutto che l’oggetto della procedura è una pretesa denegata giustizia.
In effetti, per quanto desumibile dagli atti, la CO 1 ha emanato una decisione formale in materia di contributi arretrati il 1° dicembre 2014 con successiva tempestiva opposizione.
In sostanza la ricorrente lamenta un’attesa di oltre 15 mesi e la mancata emanazione di una decisione su opposizione impugnabile.
Senza ovviamente entrare nel merito dei tempi descritti dalla ricorrente una richiesta di proroga presentata senza sostanziale sostrato quale la vostra è manifestamente da respingere.
Il termine di risposta (di 20 giorni) datato 18 marzo 2016 vi è stato notificato il 21 marzo 2016.
Per l’art. 11 LPTCA i termini di legge e fissati dal giudice non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla stessa (incluso).
Il vostro termine, come sicuramente avete voi stessi rilevato, ha iniziato a decorrere il 4 aprile scorso, scadendo di sabato (23 aprile 2016) è riportato al successivo lunedì 25 aprile 2016.
Si tratta di un termine più che sufficiente per l’inoltro del vostro allegato. L’organizzazione interna all’amministrazione è vostra responsabilità, dovete essere in grado di sopperire alle necessità che derivano dall’applicazione della legge.
La richiesta è quindi respinta.” (Doc. IV)
La Cassa non ha preso posizione sul ricorso, non ha trasmesso il dossier e non ha comunicato assolutamente nulla al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Il ricorso è ricevibile siccome contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise.
nel merito
Più specificatamente, nella STCA 36.2015.21 in re C. del 10 giugno 2015 questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
· che in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 36.2012.48 del 3 luglio 2012 ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni pubblicate sul sito www.sentenze.ti.ch. Come ampiamente noto alle parti la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come evocato nel giudizio citato e nel giudizio 36.2011.70 del 29 novembre 2011, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc. 8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief rele-
vant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
· che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH
5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)
· che va qui ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito; (…)”
" (…)
Secondo l’articolo 41bis dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) sui contributi richiesti in un secondo tempo devono essere addebitati gli interessi di mora, quando i contributi scoperti non sono saldati entro il termine di pagamento. La presentazione di un’opposizione non ha alcun influsso sul decorrere degli interessi, rispettivamente non li interrompe. Nel caso in cui l’opposizione non fosse accolta dovranno essere addebitati ulteriori interessi di mora.
La esamineremo e le faremo avere la decisione d’opposizione entro un termine utile. La ringraziamo per la sua pazienza.” (doc. A5)
La Cassa non ha però minimamente indicato di quali documenti fosse in attesa, a chi li avesse chiesti, a cosa si riferissero e i motivi per cui non sono stati trasmessi all’amministrazione dal loro detentore.
L’amministrazione non ha neppure trasmesso al Tribunale il dossier di cui si tratta, senza motivazione alcuna.
L’atteggiamento della Cassa adempie perfettamente le norme legali illustrate in precedenza, le sue omissioni sono gravi e assolutamente ingiustificate, il comportamento dell’amministrazione appare negligente i suoi obblighi istituzionali e non è sorretto dalla benché minima valida giustificazione: non è detto cosa la Cassa abbia intrapreso nel corso dell’ultimo anno, quali atti d’accertamento abbia semmai svolto, quali verifiche siano state operate perso la __________. Alla luce di quanto precede il gravame va pertanto accolto e alla CO 1, __________, è fatto ordine di emanare senza indugio la decisione su opposizione richiesta dalla ricorrente rispettivamente di dare immediato seguito alle necessità istruttorie che intravvedesse e ciò con la doverosa partecipazione della RI 1.
Alla luce dell’esito del gravame e dell’atteggiamento negligente della Cassa, alla stessa vanno caricate la tassa di giustizia, cifrata in CHF 400.-- e le spese, determinate in CHF 100.-- nonché congrue ripetibili in favore della società ricorrente che vengono stabilite in CHF 1'500.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. Alla CO 1 è fatto ordine di emanare la decisione su opposizione richiesta dalla ricorrente senza indugio, previa eventuale acquisizione della documentazione necessaria, rispettivamente previo esperimento delle istanze probatorie che si rendessero necessarie.
La tassa di giustizia cifrata in CHF 400.-- e le spese procedurali fissate in CHF 100.-- sono poste a carico della CO 1 che rifonderà alla ricorrente l’importo di CHF 1'500.-- (IVA se dovuta inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti