Raccomandata
Incarto n. 30.2016.11 + 27
cs
Lugano 6 luglio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 4 marzo 2016 e del 2 maggio 2016 di
RI 1 RICO1 1 1,2 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 5 febbraio 2016 e del 5 aprile 2016 emanate da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 16 dicembre 2015 (doc. 11, inc. 30.2016.11), confermata dalla decisione su opposizione del 5 febbraio 2016 (doc. A, inc. 30.2016.11), la Cassa di compensazione CO 1 ha calcolato in fr. 229 la rendita di vecchiaia cui ha diritto RI 1, nata nel 1951, dal 1° gennaio 2016. Il 5 aprile 2016 la medesima Cassa ha respinto anche l’opposizione inoltrata dal marito, RICO1 1, nato nel 1943, contro la decisione formale del 16 dicembre 2015 tramite la quale gli era stata riconosciuta una rendita di fr. 2'335 dal 1° gennaio 2016 (doc. A, inc. 30.2016.27).
1.2. Con due distinti ricorsi del 4 marzo 2016, rispettivamente del 2 maggio 2016, RI 1 e RICO1 1, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro le predette decisioni su opposizione (doc. I, inc. 30.2016.11 e 30.2016.27).
RI 1, che chiede la sospensione della procedura fino all’emanazione della decisione su opposizione relativa al calcolo della rendita del marito, contesta la decisione della Cassa di non considerare quale periodo di contribuzione computabile quello compiuto tra il __________ 1979 ed il __________ 2011 quando, pur essendo domiciliata in Svizzera insieme al marito, ha svolto un’attività lavorativa quale dipendente pubblico (insegnante) esclusivamente in Italia. L’interessata sostiene inoltre che l’amministrazione avrebbe violato il principio “venire contra factum proprium” poiché la stessa Cassa in data 28 giugno 2006 aveva pronosticato una rendita, dal 1° gennaio 2016, di fr. 1'407 al mese ed aveva calcolato un periodo di contribuzione di 33 anni, in luogo dei 6 anni e due mesi di cui ha effettivamente tenuto conto nella decisione impugnata, con conseguente riduzione anche del salario determinante. La ricorrente rileva di essere sempre stata domiciliata in Svizzera dal dicembre 1977 e di dover di conseguenza essere qualificata quale persona senza attività lucrativa nel nostro Paese. Essa ha invece lavorato in Italia quale insegnante in un raggio di __________, consentendole di gestire la famiglia ed i lavori domestici, ciò di cui la Cassa non avrebbe tenuto conto. Del resto i periodi in cui ha lavorato in Italia concernono un lasso di tempo anteriore all’entrata in vigore dell’ALC, che quindi non trova applicazione. Inoltre la “pensione italiana” non è una pensione sociale, bensì una pensione di anzianità maturata tramite il fondo esclusivo “INPDAP” (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici) e non nell’assicurazione generale obbligatoria. La pensione di anzianità, abolita nel 2012, imponeva la cessazione definitiva di ogni attività lavorativa. Si trattava di una prestazione pensionistica della normativa italiana distinta dalla “pensione di vecchiaia”. La pensione di anzianità non è menzionata negli accordi internazionali. In conclusione la ricorrente, che richiama l’intero incarto relativo alla rendita italiana, sostiene che la decisione impugnata non tiene conto di tutti questi elementi, è motivata in modo insufficiente ed anche l’istruttoria è lacunosa e viola il diritto di essere sentito. Essa chiede il pubblico dibattimento per meglio chiarire la sua posizione.
Nel suo ricorso, il marito, domanda la congiunzione della sua procedura con quella della moglie e ritiene che in caso di accoglimento del ricorso di sua moglie, anche la sua decisione su opposizione vada modificata. Egli domanda in ogni caso che continui ad essergli versata la rendita mensile di fr. 2'350, in luogo di fr. 2'335, come avvenuto fino al 31 dicembre 2015.
1.3. Con risposta del 5 aprile 2016 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso di RI 1, rinviando alla decisione su opposizione (doc. III, inc. 30.2016.11).
1.4. Il 27 aprile 2016 la ricorrente ha prodotto ulteriori documenti, tra cui uno scritto di proprio pugno dove ribadisce che il trattamento pensionistico INPDAP, non è una pensione sociale, bensì di anzianità che la Corte di Giustizia europea aveva definito, il 13 dicembre 2008, come regime pensionistico professionale e non come regime pensionistico legale come l’INPS. Per cui vi sono le condizioni per essere contemporaneamente assicurata in Svizzera ed in Italia (doc. VI, inc. 30.2016.11).
1.5. Il 27 aprile 2016 le parti sono state convocate per procedere al pubblico dibattimento in data 30 maggio 2016 (doc. VIII, inc. 30.2016.11).
1.6. All’udienza del 30 maggio 2016 si sono presentati RI 1 e suo marito, con il loro avvocato. La Cassa non ha giustificato la sua assenza (doc. IX, inc. 30.2016.11). Nel corso del dibattimento la ricorrente ha ribadito le sue richieste, ha rilevato di aver sempre pagato regolarmente i suoi contributi in Italia ed ha evidenziato che la pensione è versata per il tramite dell’INPDAP che è l’istituto nazionale di previdenza per i pubblici dipendenti. La caratterizzazione di questa pensione è più simile a quella che in Svizzera è la previdenza derivata dall’applicazione della LPP. L’INPDAP è stato integrato in seno all’INPS che dal 1° gennaio 2012 ne ha assorbito i compiti. Il passaggio integrale non è ancora stato completato.
Nel corso dell’udienza il Giudice delegato ha congiunto le procedure derivanti dai ricorsi inoltrati dai coniugi __________.
1.7. Il 31 maggio 2016 il Giudice delegato ha scritto alla Cassa, con copia all’UFAS, stigmatizzando l’assenza di un suo rappresentante all’udienza e trasmettendogli il verbale senza alcuna possibilità di prendere posizione (doc. X, inc. 30.2016.11).
1.8. Con risposta del 9 giugno 2016 (doc. IV, inc. 30.2016.27), trasmessa dopo essere stata sollecitata (doc. III, inc. 30.2016.27), la Cassa ha proposto anche la reiezione del ricorso di RICO1 1 (doc. V, inc. 30.2016.27).
1.9. Il 13 giugno 2016 il TCA ha richiamato dalla Cassa la documentazione prodotta dall’insorgente in sede di opposizione (doc. XI, inc. 30.2016.11), che è pervenuta con scritto del 14 giugno 2016 (doc. XII, inc. 30.2016.11).
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa LPAmm, in vigore dal 1° marzo 2014, simile all’art. 51 Lpamm in vigore fino al 28 febbraio 2014 - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca - quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
In concreto, come deciso in sede di udienza (doc. IX, inc. 30.2016.11), visto che i ricorsi del 4 marzo 2016 e del 2 maggio 2016 dei coniugi __________ concernono la medesima fattispecie, dipendono l’uno dall’altro e sono rivolti contro decisioni su opposizione emesse da un’unica autorità __________, per economia processuale le procedure sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e 35.2014.85 del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
Va qui rilevato che l’emissione della decisione su opposizione del 2 maggio 2016 in merito al calcolo della rendita del marito della ricorrente ed il conseguente ricorso, rendono priva di oggetto la richiesta di sospensione della procedura inoltrata dell’interessata con l’impugnativa.
2.2. La ricorrente sostiene che la decisione su opposizione sarebbe motivata in modo lacunoso ed insufficiente ed anche l’istruttoria sarebbe stata condotta in maniera lacunosa in violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione ha spiegato, seppur succintamente, i motivi per i quali ha ritenuto corretto il calcolo della rendita di vecchiaia, ed in particolare per quale ragione non ha ritenuto adempiuto il periodo contributivo dal __________ 1979 al __________ 2011, facendo segnatamente riferimento alle direttive sulle rendite (DR) ed all’art. 1a cpv. 4 LAVS (pag. 2, punto 3).
Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, ritenuto che la ricorrente ha potuto produrre ulteriore documentazione ed ha potuto esprimersi nel corso del dibattimento pubblico da lei richiesto.
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
nel merito
2.3. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.4. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.5. Nel caso di specie la ricorrente, nata il __________ 1951, con il compimento del 64esimo anno di età ha diritto al beneficio di una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° gennaio 2016. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Con decisione del 16 dicembre 2015 la Cassa ha calcolato la rendita di vecchiaia dell’interessata prendendo in considerazione un periodo di contribuzione di 7 anni e due mesi (4 anni e 4 mesi di contributi personali [2008, 2011-2014], 1 anno e 10 mesi di contributi pagati dal marito [gennaio 1978-ottobre 1979] e 1 anno di contributi dell’anno del pensionamento; cfr. doc. 13, inc. 30.2016.11). L’amministrazione ha in particolare ritenuto che nel periodo in cui è stata domiciliata in Svizzera ma ha lavorato in Italia, non possono essergli computati i contributi versati dal marito, né gli accrediti per compiti educativi.
A ragione (cfr., sullo stesso tema, sentenza 30.2011.30 del 19 ottobre 2011 e 30.2016.20 del 17 maggio 2016).
Innanzitutto già solo per il fatto che l’assicurata ha svolto un’attività lucrativa, ella non poteva essere affiliata quale persona senza attività lucrativa e beneficiare dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, per il quale si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa, e dell’art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS, secondo cui sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (cfr. a questo proposito la sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006, al consid. 3.1, dove l’Alta Corte ha affermato che “[…] Après son mariage, la recourante a vécu à l'étranger avec son époux; celui-ci y a exercé une activité lucrative. Pendant ces années, A.________ a payé à l'assurance obligatoire, puis à l'assurance facultative des suisses résidant à l'étranger des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Aussi, les conditions posées par l'art. 3 al. 3 let. a LAVS pour que feu son époux soit réputé avoir payé lui-même des cotisations ne seraient pas remplies, en raison de l'activité exercée par celui-ci, même si la recourante pouvait faire appel à cette disposition pour ces années-là”).
In secondo luogo la ricorrente, cittadina italiana e svizzera, domiciliata in Svizzera ma attiva per un datore di lavoro italiano in Italia, e meglio, quale insegnante, per lo Stato italiano, era assoggettata al pagamento dei contributi sociali in Italia (cfr. anche doc. IX: “[…] La sig.ra RI 1 precisa che la sua attività in Italia è stata sempre da un lato regolare dall’altro è stato regolarmente notificato alle autorità svizzere lo spostamento del domicilio. Ne viene che i contributi sono sempre stati prelevati dalla massa salariale in Italia, il lavoro era regolare […]”).
Ciò sia applicando la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) per il periodo fino al 31 maggio 2002, sia applicando l’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 (RS 0.142.112.681) ed il relativo regolamento CEE 1408/71 (RS 0.831.109.268.1), poi sostituito dal 1° aprile 2012, quando la ricorrente aveva comunque terminato al __________ 2011 la sua attività lucrativa, dal regolamento CEE 883/2004.
Infatti per l’art. 4 cpv. 1 della citata Convenzione del 1962, la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione. In concreto, l’Italia, essendo assoggettata nella vicina Penisola, dove ha lavorato fino al __________ 2011.
Il regolamento CEE 1408/71, prevede da parte sua, all’art. 13 paragrafo 1, il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle norme contenute negli art. da 13 paragrafo 2 a 17Bis, nel senso dell’applicabilità della legislazione di un solo Stato membro. Tranne eccezioni, il lavoratore subordinato è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro ha la sede o il suo domicilio sul territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliero è pertanto assoggettato, in applicazione di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris). Lo stesso concetto è ora ancorato nell’art. 13 del regolamento 883/2004.
L’interessata, che, come da lei stessa certificato (cfr. la richiesta di una rendita di vecchiaia, a pag. 5 [doc- III/11]), nel periodo dal __________ 1979 al __________ 2011 ha lavorato in Italia come insegnante e che era di conseguenza assoggettata all’assicurazione italiana per la vecchiaia, non poteva essere qualificata quale persona senza attività lucrativa e i contributi pagati dal marito non possono essergli computati.
In queste circostanze nulla cambia la qualifica di rendita di anzianità anziché rendita di vecchiaia percepita dalla ricorrente per il tramite dell’INPDAP o il sistema contributivo. Avendo l’interessata lavorato in Italia, pagando regolarmente i contributi sociali nel Paese in cui lavorava, conformemente alle Convenzioni internazionali che si sono succedute nel tempo, essa non può essere qualificata quale persona senza attività lucrativa in Svizzera e beneficiare del pagamento dei contributi sociali del marito per colmare le lacune contributive dell’AVS (cfr. anche sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006, al consid. 3.1).
Abbondanzialmente, va evidenziato che questa circostanza trova conferma nelle direttive sulle rendite (DR), citate dalla Cassa e contestate dalla ricorrente nella misura in cui ritiene che “non costituiscono una verità assoluta (tant’è che quanto ivi indicato è vero solo “di regola”)” (doc. I, inc. 30.2016.11). Il marg. 4118 DR prevede infatti che i cittadini di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p. es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un'attività lucrativa in Francia). Su richiesta essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato. Per il marg. 4119 i cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale non adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta, essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato (art. 1a cpv. 4 LAVS).
Inoltre, per quanto concerne più specificatamente l’INPDAP, ossia l’istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, dalla delibera del consiglio di indirizzo e vigilanza n. 3222 del 29 ottobre 2009 dell’INPDAP (cfr. www.inps.it/NormativaExInpdap/22-10-2009-DCIV322.pdf), a pag. 9 emerge che fino al 1994 la previdenza e l’assistenza in favore dei dipendenti pubblici era affidata ad una molteplicità di Istituti ed Enti che rendevano particolarmente complesso il quadro regolamentare generale. Il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, facendo seguito ad una serie di decreti legge non convertiti e dando attuazione alla delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, nell’istituire l’inpdap, attribuiva al nuovo Istituto, i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993, affidavano all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (Enpas), all’istituto nazionale per l’assistenza agli enti locali (Inadel), all’Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (Enpdep), alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali (Cpdel), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (Cps) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori (Cpug), amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. Per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, anche le amministrazioni statali sono iscritte all’Inpdap.
Il 6 dicembre 2011 l’INPDAP è stato soppresso con il Decreto denominato “Salva Italia” varato dal Governo con trasferimento dei suoi compiti e delle sue funzioni all’INPS, principale organo di previdenza sociale italiano.
Ne segue che l’affiliazione all’INPDAP non può neppure essere ritenuta costituire situazione particolare, al di fuori delle Convenzioni internazionali, come sembra sostenere l’assicurata. Del resto, l’art. 1 n. 1 lett. b) i) della Convenzione del 1962 prevedeva che essa si applicava in Italia alla legislazione sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale, mentre l’art. 4 n. 1 del regolamento (CEE) 1408/71 prevedeva che il regolamento si applicava a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia (lett. c) e il n. 2 recitava che il regolamento si applicava, tra l’altro, ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi.
In queste condizioni alla richiesta di richiamare l’intero incarto della rendita italiana della ricorrente non va dato seguito, poiché questa documentazione non sarebbe comunque atta a modificare l’esito della vertenza.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rettamente la Cassa non ha preso in considerazione quale periodo di contribuzione quello in cui l’interessata ha lavorato in Italia.
Ne segue che il periodo di contribuzione è limitato a 7 anni e due mesi e meglio:
1 anno e 10 mesi dal gennaio 1978 (__________] e pagamento dei contributi da parte del marito; cfr. la richiesta di rendita di vecchiaia del 23 novembre 2015 e gli allegati: doc. III/11 e allegati), fino al mese di __________ 1979 (attività lavorativa in Italia iniziata il __________ 1979 [cfr. doc. III/11]);
12 mesi di contributi pagati personalmente nel 2008;
dal __________ 2011 al __________ 2015 4 anni e 4 mesi di contributi pagati personalmente (il periodo di contribuzione del 2015, anno del pensionamento, viene preso in considerazione, ma non il relativo reddito: cfr. art. 52c OAVS).
Ciò corrisponde, secondo le tabelle emanate dall’UFAS nel 2015, alla scala di rendita 8.
2.6. Il reddito annuo medio, come qui di seguito esposto, è stato calcolato correttamente in fr. 17'435, arrotondato a fr. 18'330 secondo le Tabelle dell’UFAS.
Il reddito annuo medio (RAM) è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa (in concreto 98'456), eventualmente dopo lo splitting, e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1978.
Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.092. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (6 anni e due mesi).
Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 17'435 (98'456 X 1.092 : 6 anni e due mesi).
Poiché l’interessata non era assicurata presso l’AVS dopo la nascita dei due figli (nati nel __________ 1979, rispettivamente __________ 1988), rispettivamente fino al compimento del 16esimo anno di età del secondogenito, non vanno attribuiti accrediti per compiti educativi.
Il reddito annuo medio (RAM) della rendita della ricorrente corrisponde pertanto, nel 2016, a fr. 18’330 (17’435, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS) per un rendita, prima del plafonamento, con la scala 8, di fr. 230 nel 2016.
2.7. La rendita del marito, prima del plafonamento, è stata calcolata in fr. 2'350, sulla base di una scala completa (44) e di un reddito annuo medio determinante, nel 2016, di fr. 112'800. Questi dati, non sono contestati (doc. I, inc. 30.2011.27). L’insorgente non censura il calcolo della sua rendita prima del plafonamento ma chiede da una parte che venga adeguato in funzione dell’esito del ricorso della moglie e dall’altro che sia comunque ripristinato l’ammontare di fr. 2'350 precedentemente percepito fino al 31 dicembre 2015 (doc. I, inc. 30.2011.27).
2.8. Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a
una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
L’art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che:
" Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."
Facendo uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del seguente tenore:
" Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre."
Tuttavia le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).
Il TFA ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001 pag. 64 segg.).
Occorre pertanto verificare se le rendite dei due coniugi superano il 150% dell'importo massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il caso, le stesse devono essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).
Nel caso di specie la scala di riferimento è la 32 ([44 + 44 + 8] : 3).
L’importo massimo erogabile utilizzando questa scala di rendita è di fr. 1’709 (cfr. tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, edizione 2015).
Considerato che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi (2’350 + 230 = 2’580) eccede il 150% dell'importo massimo della rendita prevista per la scala 32 (ossia fr. 2’564), le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla quota -parte della somma delle rendite non ridotte (art. 35 cpv. 3 LAVS).
Per determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita individuale per il 150 % della rendita massima della scala 32. L’importo così ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi.
Quindi per il marito la rendita ridotta ammonta a fr. 2’335.-- (2’350 X 2’564 : 2’580), mentre quella della moglie a fr. 229.-- (230 X 2’564 : 2’580). In questo modo la somma delle due prestazioni ridotte corrisponde al 150% dell’importo massimo della scala 32 (2'564.--).
In conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa. Le rendite sono infatti state fissate in conformità delle norme surriferite.
In queste condizioni il nuovo calcolo delle rendite è stato effettuato correttamente.
2.9. Resta da esaminare se la ricorrente può far valere la propria buona fede (cfr. doc. I: “venire contra factum proprium”) per il motivo che con scritto del 28 giugno 2006 era stata calcolata una rendita di importo superiore (fr. 1'407) che teneva conto di un periodo di contribuzione, per il periodo successivo alla presa di domicilio in Svizzera, di 33 anni (recte: 38 anni e un mese: 33 anni di contribuzione, 4 anni ed un mese di periodo “matrimonio” e 12 mesi di contribuzione “nell’anno di rendita”: cfr. doc. 14, inc. 30.2016.11).
Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede [Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3]), (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
In concreto il 27 febbraio 2006 il marito della ricorrente ha scritto alla Cassa di compensazione, chiedendo di poter ottenere il calcolo della rendita futura. A pag. 3 della richiesta ha precisato che “mia moglie non ha mai lavorato in Svizzera, ma da 27 anni e fino a tuttora, lavora in Italia, chiedo di sapere se avrà diritto ad una propria rendita AVS” (allegato al doc. 14).
Con lettera del 28 giugno 2006 la Cassa convenuta ha indicato, dal 1° gennaio 2016, in fr. 1'407 l’ammontare della rendita per RI 1 ed in fr. 1'634 per il marito, prendendo in considerazione quale periodo di contribuzione in Svizzera anche il lasso di tempo durante il quale l’interessata ha lavorato in Italia (doc. 14) L’amministrazione ha poi calcolato ulteriori ipotesi in caso di riscossione anticipata di uno o due anni della prestazione (cfr. doc. 14). Tuttavia la Cassa ha esplicitamente indicato che “il calcolo provvisorio/pronostico della rendita è basato sulle indicazioni da Lei forniteci nonché sulle disposizioni legali attualmente in vigore. Esso non potrà essere considerato in alcun caso vincolante. In particolar modo, alcun diritto alla rendita potrà essere dedotto da tale calcolo” (doc. 14, grassetto in originale).
Ne segue che l’interessata non può dedurre un diritto ad ottenere la rendita prospettatale sulla base dello scritto del 28 giugno 2006, avendo l’amministrazione esplicitamente posto delle condizioni ed avendo espressamente affermato che dal calcolo effettuato non può essere dedotto alcun diritto alla rendita.
2.10. In queste condizioni i ricorsi devono essere respinti, mentre le decisioni impugnate vanno confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti