Raccomandata
Incarto n. 30.2015.4
cs
Lugano 2 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 febbraio 2015 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, cittadino __________ nato nel 1962, è stato affiliato dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2011 (partenza per l’estero) quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS in Svizzera per la sua attività svolta in favore della , società con sede a __________ nell’.
1.2. Con due distinte decisioni del 22 aprile 2014 (doc. 17 e 19), confermate dalla decisione su opposizione dell’11 febbraio 2015 (doc. A), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato nel 2010 e dal 1° gennaio al 31 maggio 2011, sulla base di un reddito professionale di fr. 207'400, rispettivamente di fr. 78'351.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale l’annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti (doc. I).
Il ricorrente rimprovera all’amministrazione di aver violato l’art. 52 cpv. 2 LPGA per aver emesso la decisione impugnata solo 8 mesi dopo l’inoltro dell’opposizione, provocando un’insicurezza giuridica intollerabile. Per l’insorgente, vista la violazione dei diritti costituzionali ed in particolare ritenuta una ritardata e denegata giustizia, la decisione deve essere annullata.
Nel merito l’assicurato rileva di aver esercitato un’attività in favore della __________ __________ sino al 2009. La società ha sede in un territorio al di fuori dell’UE e l’attività lavorativa è stata esercitata fuori dalla Svizzera, esclusivamente in __________. Per cui l’insorgente ritiene di non poter essere assoggettato nel nostro Paese.
In via subordinata l’assicurato chiede di pagare i contributi solo sulla base di quanto effettivamente percepito. Ritenuto che nel 2010 è partito dalla Svizzera, non conseguendovi più alcun reddito né come soggetto dipendente, né come soggetto indipendente, non può essere prelevato alcun contributo.
Il ricorrente contesta di aver riempito il questionario per gli indipendenti nel febbraio 2010, ritenuto che l’ultima dichiarazione fiscale risale al 2008. Le successive dichiarazioni non sono mai state compilate, non avendo ricevuto la documentazione necessaria. Il ricorrente rileva di aver chiesto innanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello di Lugano di poter ottenere i moduli necessari per la dichiarazione fiscale sulla base di un reddito che ammontava a fr. 49'950.
L’insorgente afferma che la decisione impugnata viola il principio della legalità, è arbitraria ed è stata adottata in violazione del potere di apprezzamento, nonché assunta in contrasto con i fatti e le prove acquisite agli atti. L’interessato contesta il reddito professionale fissato in fr. 207'400 nel 2010 e fr. 78'351 nel 2011 (da gennaio a maggio) e ribadisce che le uniche fatture da lui notificate per lo svolgimento della sua attività per la __________ ammontano a fr. 49'950 e che i contributi possono semmai essere calcolati solo su questo importo. Infine l’interessato chiede l’assunzione di alcune prove (doc. I: “documenti; testi” e richiamo dell’intero fascicolo presso l’amministrazione).
1.4. Con risposta del 20 aprile 2015 la Cassa, che ha allegato l’intera documentazione, chiede la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che le tassazioni 2010 e 2011, da cui ha evinto i redditi soggetti a contribuzione, sono cresciute in giudicato (doc. III).
1.5. Il 28 aprile 2015 il TCA, su richiesta dell’insorgente (doc. V), ha prorogato di 10 giorni il termine per l’inoltro di nuove prove (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata poiché sarebbe stata emessa in violazione dell’art. 52 cpv. 2 LPGA, secondo il quale le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.
L’aver atteso oltre 8 mesi dall’opposizione per emanare il provvedimento impugnato costituirebbe un’insicurezza giuridica ed una violazione dei diritti costituzionali, poiché sarebbero date le condizioni per ritenere una ritardata e denegata giustizia.
In concreto l’insorgente ha inoltrato la propria opposizione in data 20 maggio 2014, rilevando di aver interposto ricorso al Tribunale d’Appello in data 23 aprile 2014 contro le tassazioni su reclamo 2010 e 2011, determinanti per il calcolo dei contributi in esame (doc. 15). La Cassa, già il 22 maggio 2014, si è informata presso l’UT competente per stabilire se i dati evinti dalle tassazioni erano corretti e per accertarsi circa lo stato della procedura (doc. 12). Dopo aver ottenuto conferma del ricorso al Tribunale d’Appello, l’amministrazione ha ancora interpellato l'autorità fiscale il 24 luglio 2014 ed il 4 settembre 2014 (doc. 9 e 10), la quale ha informato la Cassa che era ancora possibile un ricorso al TF. Il 21 gennaio 2015 è pervenuta all’amministrazione la conferma che le tassazioni sono definitive (doc. 6) e l’11 febbraio 2015 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione (doc. 3).
Alla luce di quanto sopra occorre concludere che l’amministrazione non ha violato il principio di celerità. Le ragioni alla base dell’”attesa” di 8 mesi prima di pronunciarsi, sono da ricondurre esclusivamente alla circostanza che il calcolo dei contributi è fondato sulle tassazioni contro le quali il medesimo insorgente aveva inoltrato un ricorso al Tribunale d’Appello. Solo in seguito alla loro crescita in giudicato è stato possibile emettere la decisione su opposizione.
Va del resto evidenziato che l’insorgente, rappresentato da un legale, non ha mai chiesto l’emanazione della decisione su opposizione (cfr. doc. da 1 a 33), rimanendo completamente passivo (cfr. a questo proposito anche la sentenza 1P.373/2004 del 15 giugno 2005, consid. 3.7, con riferimenti).
Infine va evidenziato come una denegata giustizia è data solo quando vi è un rifiuto dell’autorità di emettere la decisione auspicata e un diniego o un ritardo di giustizia non è ravvisabile quando una decisione, fosse pure illegale o irregolare, sia stata comunque presa (sentenza 1P.253/2004 del 20 aprile 2005, consid. 3.2; DTF 105 III 107 consid. 5a; cfr. anche sentenza 1P.373/2004 del 15 giugno 2005, consid. 3.7).
Ne segue che non vi è alcun motivo per annullare la decisione impugnata a causa di un’asserita ritardata o denegata giustizia.
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Va innanzitutto evidenziato che, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
Ne segue che per quanto concerne l’assoggettamento al pagamento dei contributi sociali ed il calcolo dei contributi vanno applicate le disposizioni della LAVS e delle Convenzioni internazionali in vigore nel 2010 e nel 2011.
In queste condizioni, salvo indicazione contraria, ogni riferimento alle norme della LAVS è da intendere a quelle in vigore fino al 31 dicembre 2011.
2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Va ancora rammentato che secondo l’art. 6 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011 i contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale (cpv. 1).
I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato (cpv. 2).
2.4. Il ricorrente, al beneficio di un permesso di dimora di tipo B dal 30 novembre 2006 (doc. 5) e partito per l’__________ il 16 maggio 2011 (doc. 5a) sostiene di non poter essere affiliato in Svizzera, avendo esercitato la propria attività esclusivamente dall’__________ per una società dell’__________ e di non avere, negli anni oggetto del contendere (2010 e 2011), svolto alcuna attività nel nostro Paese.
Dagli atti emerge tuttavia che nel febbraio 2010 lo stesso insorgente ha compilato il questionario per l’affiliazione degli indipendenti indicando di essere entrato in Svizzera il 1° giugno 2006, di aver lavorato dal 2006 al 2009 per la __________ e di voler essere affiliato quale consulente aziendale dal 1.1.2010, precisando di ritenere di poter conseguire un reddito netto annuale di fr. 100'000 (doc. 33). Egli ha prodotto una “letter of Assignement – Investigation Mandate” (doc. 33a) sottoscritta il 7 dicembre 2009 da lui stesso, dove appare con l’indirizzo di __________, e dalla __________, da cui risulta, tra l’altro, che a titolo suppletivo si applica il CO (“For anything not expressly envisaged herein, reference is made to the provisions of the Swiss Code of Obligations on deeds and contracts of mandate or services for the acquisition of Swiss and foreign financial securities, financial products and guarantee instruments”), oltre che le direttive della Federal Reserve e in cui è stato stabilito che “The Court of Lugano, Switzerland, have exclusive jurisdiction”.
Inoltre, l’interessato ha prodotto tre distinte fatture inoltrate alla medesima società dell’__________ il 7 gennaio 2010, il 20 gennaio 2010 ed il 2 febbraio 2010, per complessivi fr. 49'950 (doc. 33b, 33c e 33d), dove figura il domicilio di __________ e dove vengono indicate, per il pagamento, le coordinate bancarie della __________.
La Cassa, in data 3 marzo 2010 ha trasmesso all’insorgente, all’indirizzo di __________, la conferma dell’affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS (doc. 32), nonché, il 5 maggio 2010, la decisione provvisoria di fissazione dei contributi per il 2010 calcolati sul reddito presunto di fr. 100'000 dichiarato dal medesimo insorgente (doc. 30).
Il 18 maggio 2011 il Comune di __________ ha informato la Cassa che l’interessato doveva essere stralciato poiché partito per __________ __________, il 16 maggio 2011 (doc. 29).
Il 25 maggio 2011 la Cassa ha scritto all’insorgente, a __________, comunicandogli lo stralcio con effetto al 31 maggio 2011 (doc. 28), mentre il 27 maggio 2011 gli ha chiesto di indicare i redditi percepiti nel 2010 e nel 2011 (doc. 26b).
Il 20 giugno 2011 l’insorgente ha scritto alla Cassa, allegando gli ultimi due scritti ricevuti in __________, evidenziando che come comunicatogli “è cessato il rapporto assicurativo sia nella categoria in cui un datore di lavoro è tenuto al versamento di contributi AVS, sia nella categoria quale Indipendente, al quale ero iscritto fin da gennaio 2010, causa mio rimpatrio in __________”, sostenendo che la dichiarazione di salario non ha motivo di essere poiché “sono stato inserito nella categoria quale indipendente fin da gennaio 2010” e che “la richiesta di pagamento contributi personali quale indipendente acconto 1.04.2011 – 31.05.2011, inviatami il 9.6.2011, non ha anch’essa fondamento, per i motivi di cui sopra, e per la cessazione di ogni rapporto assicurativo con il vostro istituto” (doc. 26).
Il 21 giugno 2011 la Cassa ha informato l’insorgente che non è mai stato iscritto quale indipendente ma è stato ritenuto quale salariato avendo un solo committente ed ha nuovamente chiesto di produrre tutte le fatture relative al reddito conseguito nel 2010 e nel 2011 (doc. 25). L’interessato non ha risposto.
Alla luce di quanto sopra, e contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso, emerge che l’insorgente, domiciliato in Svizzera fino al 16 maggio 2011, ha svolto un’attività lavorativa in Svizzera in favore di una società sita nell’__________. Egli ha infatti chiesto l’iscrizione come indipendente nel mese di febbraio 2010, stimando un reddito annuo di fr. 100'000 ed allegando il contratto di consulenza con la medesima società e tre fatture, comportanti un importo in franchi svizzeri, da liquidare versando il dovuto su un conto di una banca con sede in Svizzera. Nessun documento fa stato di una qualsiasi attività in __________.
Va qui rammentato che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 61 LPGA).
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
In concreto l’insorgente non ha prodotto alcunché circa una sua presunta attività in __________ e tutti gli indizi convergono univocamente verso l’esercizio dell’attività in Svizzera.
Ne segue che questo Tribunale, applicando l’abituale principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, deve concludere che l’interessato ha conseguito un reddito nel nostro Paese, dove era domiciliato.
Va ora esaminato in quale Paese deve pagare i contributi.
2.5. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, destinata a pubblicazione). Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS, per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
In concreto l’ALC non trova applicazione.
Come emerge dalle direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA; allegato 15), infatti gli Accordi bilaterali con l’UE, segnatamente l’ALC, non si applicano __________ __________.
Neppure la Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e __________, che regola i rapporti anche con __________ (cfr. __________ __________”) può essere d’aiuto.
Di principio, le convenzioni sociali con i Paesi dell’UE sono sospese dall’entrata in vigore dell’ALC (cfr. anche DTF 128 V 315 e sentenza del 5 febbraio 2004, H 37/03).
Infatti l'art. 20 ALC stabilisce che, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi - riservata una loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC (Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5274) - a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Similmente, gli art. 6-8 del regolamento n. 1408/71, sempre applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, dispongono che il regolamento si sostituisce per principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi d'applicazione siano identici, ferma restando tuttavia la possibilità per gli stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro convenzioni a condizione che siano iscritte nell'Allegato III del regolamento (art. 7 n. 2 lett. c del regolamento n. 1408/71).
Tuttavia, ritenuto che l’__________ è esclusa dagli accordi bilaterali, la Convenzione resta in vigore per i rapporti tra Svizzera e __________.
Le convenzioni sociali, di regola e tranne eccezioni, si applicano di principio, laddove la persona assicurata è cittadina di uno dei due Stati contraenti. Eccezioni vi possono essere, in particolare, per quanto concerne i lavoratori distaccati. Ciò vale anche per il caso di specie.
La citata convenzione, all’art. __________, stabilisce la parità di trattamento tra i cittadini __________ e della Svizzera e, nell’art. __________, prevede che __________”.
L’art. __________ della Convenzione regola l’assoggettamento dei cittadini __________ o della Svizzera che esercitano un’attività professionale sul territorio di una delle Parti o che vi risiedono senza lavorare, alla legislazione di una delle parti.
L’art. __________ della Convenzione definisce invece la sorte dei lavoratori “distaccati”. La norma prevede che __________.
In concreto l’interessato non è cittadino di una delle Parti contraenti, né è stato inviato in Svizzera da un datore di lavoro con sede nel __________ subito dopo un periodo di contribuzione o uno equivalente ai sensi della legislazione del __________ quale lavoratore distaccato.
Tant’è che lo stesso aveva chiesto la sua affiliazione come indipendente.
L’assicurato, in Svizzera dal 2006, ha infatti concluso un contratto di cooperazione il 7 dicembre 2009 con la __________, per il quale era tenuto a fornire consulenza in ambito finanziario ed industriale per clienti procurati dalla società __________, nonché altri servizi in ambito finanziario (doc. 33a: “[…] is pleased to send you our offer for cooperation under this mandate to act, covering the following: - Financial and industrial consulting and abroad, for clients procured by our company (cash flow, management requirements, loans, warranties, miscellaneous); - financial business analysis; - the advertising of __________, Bonds, from primary European / International Bank institutions; - the procurement of advising banks”).
Non essendo applicabile né l’ALC, né la Convenzione sociale con il __________, al caso di specie va applicato il diritto interno svizzero, ed in particolare gli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS per il quale sono assicurate obbligatoriamente alla LAVS le persone fisiche che hanno il loro domicilio in Svizzera e 3 cpv. 1 LAVS secondo cui gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa.
L’insorgente deve di conseguenza essere affiliato alla LAVS.
2.6. L’assicurato, in via principale, sostiene di non dover pagare i contributi nel 2010 e nel 2011, non avendo conseguito alcun reddito.
Sennonché, lo stesso insorgente, quando ha chiesto l’affiliazione in Svizzera quale indipendente nel corso del mese di febbraio 2010, ha allegato tre fatture indirizzate alla __________ dove figura un reddito, per i mesi di gennaio e febbraio 2010, di fr. 49'950 (cfr. doc. da 33 a 33d).
Inoltre, il ricorrente è stato oggetto di due tassazioni d’ufficio per il 2010 e per il 2011, in seguito alle quali è stato tassato per un reddito di fr. 207'400, rispettivamente per fr. 78'351.
Interpellato in merito l’Ufficio di tassazione di __________ il 27 maggio 2014 ha precisato che l’interessato non aveva inoltrato le dichiarazioni fiscali e che ha interposto dei reclami che il 27 dicembre 2013 sono stati dichiarati irricevibili (doc. 7).
Il 26 gennaio 2015 il medesimo Ufficio di tassazione ha precisato che il successivo ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello inoltrato dall’insorgente è stato dichiarato a sua volta irricevibile il 16 luglio 2014 e che la “tassazione è definitiva” (doc. 6).
L’assicurato in sede di ricorso non contesta questa circostanza, rilevando unicamente di aver fatto ricorso al Tribunale d’Appello per chiedere di ottenere i moduli necessari per la dichiarazione fiscale (doc. I, pag. 5).
Va qui rilevato che per giurisprudenza federale costante, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
In concreto, avendo questo TCA accertato che l’insorgente ha svolto un’attività lavorativa in Svizzera nel 2010 e nel 2011, fino a maggio, per la quale, nei primi due mesi del 2010 ha emesso fatture per fr. 49'950, non ha alcun motivo per scostarsi dall’importo figurante nelle relative tassazioni cresciute regolarmente in giudicato.
In applicazione dell’art. 22 cpv. 1 OAVS per il quale i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione e che per anno di contribuzione si intende l’anno civile, in concreto essi vanno calcolati nel 2010 sull’importo di fr. 207'400 e nel 2011 di fr. 78'351, come ritenuto dalla Cassa.
Per il resto l’insorgente, nell’ambito della richiesta espressa in via subordinata di assoggettarlo sulla base del reddito effettivamente percepito, non contesta la circostanza di essere affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è affiliato all’AVS in Svizzera, piuttosto che, come da lui inizialmente richiesto con il relativo formulario, da indipendente (cfr. a questo proposito pag. 5 e 6 del ricorso).
Del resto dagli atti non emergono elementi a favore di un’attività indipendente. L’interessato ha prodotto un contratto di consulenza che lo vincola unicamente ad una società dalla quale ha percepito la totalità dei redditi tassati. Egli non indica di aver avuto altri committenti né di aver conseguito redditi lavorando per altre società e/o persone. La subordinazione economica, temporale ed organizzativa nei confronti della __________ è palese.
Ne segue che la decisione impugnata va confermata, essendo conforme al principio della legalità e, contrariamente a quanto ritenuto dall’insorgente, non essendo in alcun modo arbitraria e non violando il potere di apprezzamento dell’amministrazione.
Con l’evasione dell’impugnativa la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa priva di oggetto (sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014, consid. 9; sentenza 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014, consid. 7; sentenza 9C_664/2013 del 15 gennaio 2014, consid. 7; sentenza 9C_572/2013 del 27 novembre 2013, consid. 5; sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, consid. 7; sentenza 9C_52/29013 del 12 aprile 2013, consid. 6).
2.7. L’insorgente chiede genericamente l’assunzione di ulteriori prove e meglio: documenti, testi e il suo incarto depositato presso la Cassa.
Va qui evidenziato che l’amministrazione, unitamente alla risposta di causa, ha prodotto l’intero dossier dell’insorgente.
Questo TCA rinuncia per contro all’audizione di testi, al richiamo di altra documentazione o all’assunzione di ulteriori prove poiché gli atti prodotti dalle parti sono sufficienti per decidere nel merito dell’impugnativa.
Va qui evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti