Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2015.30
Entscheidungsdatum
15.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2015.30

cs

Lugano 15 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 (recte: 16) novembre 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 ottobre 2015 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. Con quattro distinte decisioni del 24 agosto 2015 (doc. 5, 6, 7, 8), confermate dalla decisione su opposizione del 15 ottobre 2015 (doc. 2), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, affiliata quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2012, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (in quest’ultimo caso, provvisoriamente, in attesa dei dati fiscali; doc. 5). Mentre per il 2014 ed il 2015 (provvisoriamente) la Cassa ha chiesto il pagamento del contributo minimo, per il 2012 ed il 2013 l’amministrazione ha tenuto conto della metà del reddito d’altra fonte di fr. 30'000 figurante nelle rispettive tassazioni del marito, da cui vive separata, ed ha fissato in fr. 577.55, rispettivamente in fr. 608.45 i contributi dovuti.

B. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). La ricorrente sostiene di non poter far fronte al debito contributivo, essendo senza attività lucrativa e non guadagnando alcunché, e rileva di vivere separata da numerosi anni dal marito, che in passato, quale indipendente, pagava i contributi anche per lei (doc. I).

C. Con risposta del 1° dicembre 2015 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

D. Il 23 dicembre 2015 l’insorgente ha ribadito di non aver percepito alcun reddito conseguito in forma di rendita nel 2012 e nel 2013 e di non potersi permettere un avvocato per potersi difendere (doc. VI).

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

L'art. 10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi (dal 1° gennaio 2013: 392 franchi); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 387 franchi (dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

  1. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione francese, che, per il periodo in esame (dal 1° gennaio 2012), al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell’AVS, le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto forma di rendita a norma dell'art. 28 OAVS [consid. 3.1]; RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite dell’AVS per i figli che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN, versione francese, in vigore dal 1° gennaio 2011; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014: le rendite dell’AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita AVS ha diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. N. 2090 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2012): i contributi di mantenimento del diritto di famiglia a condizione che non siano già contemplati nel marg. N. 2089 DIN (art. 328 CC); le prestazioni complementari; le prestazioni d’assistenza regolari dell’aiuto sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le rendite e pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio le rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454); il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177; RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b; DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

  1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013: 392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa. Per l’art. 3 cpv. 4 LAVS (cfr. per il periodo fino al 31 dicembre 2011 l’art. 28 cpv. 4bis OAVS), il cpv. 3 si applica anche agli anni civili in cui il matrimonio è contratto o sciolto (lett. a) e in cui il coniuge che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia (lett. b).

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria (cfr. DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario [consid. 8.1]. I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [consid. 9]).

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).

  1. Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TF, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2104 DIN).

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (cfr. DTF 134 V 250, consid. 3).

Circa il reddito conseguito sotto forma di rendita, va rammentato che l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma che la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr. invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai sensi dell’art. 14 LIFD e per l’applicazione dell’art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF 141 V 377 dove il TF ha stabilito che l’art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa soggetti all’imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si informano presso l’autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l’ammontare indicato nella tassazione fiscale (cfr. sentenza 30.2015.9 del 10 agosto 2015; sentenza 30.2012.26 del 26 novembre 2012). Determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (cfr. sentenza 30.2015.9 del 10 agosto 2015; sentenza 30.2002.98 dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002; sentenza 30.2012.26 del 26 novembre 2012; cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108: « Il incombe aux caisses de compensation d’établir le revenu sous forme de rente. Les rentes AVS doivent être déterminées sur la base du Registre central des rentes AVS/AI. Pour ce faire, un service web est à disposition des caisses de compensation. Pour la détermination des autres rentes, les caisses de compensation travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale du canton de domicile de l’assuré (art. 29, al. 4, RAVS). Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation »).

  1. Nel caso di specie la Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (e fino al 31 dicembre 2015) in seguito alla cessazione dell’attività indipendente del marito con il 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 3a), sulla base dei dati evinti dalle tassazioni 2012, 2013 (cresciute in giudicato, cfr. doc. 3a) e 2014 dell’insorgente e del suo coniuge, da cui vive separata.

Sulla scorta di questi dati, ed in particolare tenuto conto di una sostanza nulla per entrambi i coniugi e di un reddito d’altra fonte di fr. 30'000 conseguito dal marito nel 2012 e nel 2013, la Cassa ha condannato la ricorrente a pagare il contributo minimo nel 2014 e, provvisoriamente, in attesa dei dati fiscali (definitivi), nel 2015, mentre per il 2012 ed il 2013 ha preso in considerazione un reddito soggetto a contribuzione di fr. 300'000 (30'000 : 2 X 20) ed ha fissato in fr. 608.45 (per il 2013; doc. 7) e in fr. 577.55 (per il 2012; doc. 8) il contributo complessivo dovuto.

Di principio, la decisione impugnata, è tempestiva (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS: “i contributi il cui importo non è stato fisato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi né pagati […]”) e corretta. Essendo anche il marito dal 1° gennaio 2012 privo di attività lavorativa e non pagando più almeno il doppio del contributo minimo quale indipendente (cfr. doc. 3a ed art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [da cui l’impossibilità negli anni precedenti il 2012, per la ricorrente, di pagare il contributo quale persona senza attività lucrativa]), l’interessata deve versare i contributi quale persona senza attività lucrativa (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS), che vanno calcolati sulla base della sostanza e dei redditi conseguiti sotto forma di rendita di entrambi i coniugi (cfr. art. 28 OAVS), indipendentemente dalla circostanza che vivono separati. I redditi conseguiti sotto forma di rendita, moltiplicati per venti, vanno divisi per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).

Il fatto che l'interessata sia separata dal marito da diversi anni non le può essere d'aiuto poiché, per costante giurisprudenza, i contributi della singola persona sposata, senza attività lucrativa, sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).

Nella DTF 135 V 361 (= SVR 2009 AHV Nr. 8), il Tribunale federale ha esteso il principio dell'art. 28 cpv. 4 OAVS anche al caso di separazione giudiziaria dei coniugi. L'Alta Corte ha stabilito che nel caso in cui i coniugi siano separati giudizialmente, il calcolo dei contributi della persona senza attività lucrativa deve ugualmente essere effettuato sulla base della metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita. L'applicazione dell'art. 28 cpv. 4 prima frase OAVS ad entrambi i coniugi - anche a quelli che sono separati - corrisponde al testo di questa disposizione e non è in contraddizione né con il suo senso ed il suo scopo né con il diritto superiore (consid. 5.2 e 5.3). Pertanto, l'applicazione ai coniugi separati dell'art. 28 cpv. 4 prima frase OAVS non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento e non porta ad un risultato arbitrario (consid. 5.4).

  1. Circa il calcolo effettuato dalla Cassa, questo TCA rileva innanzitutto che la sostanza evinta dalle tassazioni 2012, 2013 e 2014 è pari a fr. 0.-- per entrambi i coniugi e che nel 2014 non risulta alcun reddito d’altra fonte. A giusta ragione la Cassa ha quindi condannato la ricorrente a pagare il contributo minimo nel 2014 e nel 2015 (in quest’ultimo caso provvisoriamente in attesa dei dati fiscali definitivi).

Per quanto concerne gli anni 2012 e 2013 l’amministrazione ha invece accertato, presso l’Ufficio di tassazione competente, la presenza, nella partita fiscale del marito, di un reddito “d’altra fonte di fr. 30'000.-“ valutato d’ufficio “in mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria” del coniuge della ricorrente (doc. 3a).

Ora, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, di massima, il reddito d’altra fonte valutato d’ufficio dal fisco viene equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (sentenza 30.2009.14 dell’11 agosto 2009; sentenza 30.2009.5 dell’11 maggio 2009; sentenza 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; sentenza 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; sentenza 30.1999.82 del 18 gennaio 2000). Inoltre, ove, come in concreto, si è in presenza di un reddito valutato per il fabbisogno dell'insorgente, rispettivamente del coniuge, questo TCA applica per analogia l’art. 29 cpv. 5 OAVS (cfr. sentenza 30.2009.14 dell’11 agosto 2009; sentenza 30.2009.5 dell’11 maggio 2009; sentenza 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; sentenza 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; sentenza 30.2000.142 del 12 marzo 2001; sentenza 30.1999.82 del 18 gennaio 2000), secondo cui l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione (cfr. anche DTF 141 V 377, consid. 4.2).

Ne segue che l’amministrazione ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente dal 2012 al 2015 (in quest’ultimo caso provvisoriamente in attesa dei dati fiscali), quale persona senza attività lucrativa.

  1. Ritenuto che l’insorgente sostiene di non poter far capo al pagamento degli importi chiesti, l’incarto va trasmesso all’amministrazione affinché esamini se nel caso di specie vi sono i presupposti per concedere alla ricorrente una dilazione (art. 34b OAVS), rispettivamente la riduzione o il condono del contributo (art. 11 LAVS).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’incarto è trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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