Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2014.40
Entscheidungsdatum
15.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2014.40

cs

Lugano 15 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 settembre 2014 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con 4 distinte decisioni del 26 maggio 2014 e del 24 giugno 2014 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la sua attività indipendente svolta a __________, sulla base di redditi soggetti a contribuzione di fr. 63'757 (2009; doc. 17a), fr. 73'260 (2010; doc. 17b), fr. 63'893 (2011; doc. 16a; fr. 72’293 prima della deduzione della quota esente per beneficiari di una rendita AVS per 6 mesi) e fr. 57'145 (2012; doc. 16b; fr. 73'945 prima della deduzione della quota esente per beneficiari di una rendita AVS per 12 mesi).

1.2. In seguito alle censure sollevate da RI 1, l’amministrazione ha ridotto il reddito da attività indipendente a fr. 57'700 nel 2009, fr. 66'300 nel 2010, fr. 67'600 nel 2011 (da cui va ancora dedotta la quota esente per beneficiari di una rendita AVS per 6 mesi) e fr. 68'900 nel 2012 (da cui va ancora dedotta la quota esente per beneficiari di una rendita AVS per 12 mesi; doc. 4).

1.3. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è insorto tempestivamente contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che dai redditi soggetti a contribuzione venga dedotto il capitale proprio investito nell’azienda (doc. I). L’insorgente evidenzia di essere proprietario di un immobile a __________ che fa parte della sostanza aziendale, del valore di fr. 1'222'100 nel 2009, fr. 1'564'000 nel 2010, fr. 1'759'000 nel 2011 e fr. 1'759'000 nel 2012, per un capitale proprio investito nell¿zienda, ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS, di fr. 30'552 nel 2010 (2.5%), fr. 31'280 nel 2011 (2%), fr. 35'190 nel 2011 (2%), fr. 17'595 nel 2012 (1%). Il ricorrente chiede “che venga corretto il reddito soggetto ad AVS degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 dell’interesse del capitale proprio investito nell’impresa, di Fr. 30'552.00 (2009), Fr. 31'280.00 (2010), Fr. 35'190.00 (2011) e Fr. 17'595.00 (2012)”.

1.4. Con risposta del 27 ottobre 2014 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.5. Il 6 novembre 2014 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, evidenziando come oggetto del reddito da attività indipendente è il bene sito a __________ e che dalla determinazione dell’imponibile del Cantone di __________ si evince che l’immobile costituisce sostanza commerciale e la ripartizione fiscale “riprende questi fondamenti” (doc. V).

1.6. Il 24 novembre 2014 il TCA ha interpellato l’UT di __________, affermando:

" il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito alla fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per gli anni dal 2009 al 2012.

Il Vostro Ufficio ha comunicato alla Cassa CO 1 i dati del reddito aziendale e del capitale proprio investito nell’azienda sulla base delle rispettive tassazioni fiscali.

RI 1 si è rivolto al nostro Tribunale, contestando l’ammontare del capitale investito nell’azienda (fr. 0). A questo proposito sostiene quanto segue:

“dalla decisione impugnata risulta che gli interessi ipotecari sono qualificati come interessi debitore privati. Il capitale imponibile però è da accertarsi senza contraddizioni: se le spese ipotecarie non vengono accettate come spese commerciali, l’ipoteca stessa non può costituire un debito commerciale. In tale caso il capitale proprio è il valore dell’immobile. Non risulta vero che il capitale proprio corrisponde a Fr. ZERO”.

RI 1 ha quindi indicato gli importi che secondo lui devono essere considerati capitale proprio sulla base del valore di ripartizione dell’immobile sito a __________, e meglio: per il 2009: fr. 1'222'100; per il 2010: fr. 1'564'000; per il 2011: fr. 1'759'500: per il 2012: fr. 1'759'500.

Il ricorrente afferma inoltre che “dalla determinazione dell’imponibile del Cantone __________ si evince che l’immobile costituisce sostanza commerciale. La ripartizione fiscale della __________ riprende questi fondamenti” ed aggiunge infine: “facciamo riferimento all’ultima colonna del Riparto Cantonale (IC) del 25 aprile 2014: il reddito immobiliare (= Fr. 68'900.00) viene iscritto come reddito da attività indipendente, senza detrazione degli interessi del debito (= Fr. 15'358.00). Il capitale proprio investito ammonta a Fr. 1'759'500.00 (con arrotondamento, qui di Fr. 1'749'499.00)”.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare se, sulla base delle affermazioni di RI 1 nel caso di specie, per gli anni dal 2009 al 2012, occorre prendere in considerazione un capitale proprio investito nell’azienda come sostenuto dal ricorrente.

A questo proposito in allegato vi trasmettiamo copia del riparto dell’imposta cantonale 2012 del 25 aprile 2014 (doc. E1) e copia di uno scritto del “____________________” del 2 maggio 2014 per il periodo dal 1.1.2012 fino al 31.12.2012 da cui emerge che alla voce “__________” vi è un valore di fr. 1'759'500 (doc. E2).

Vi chiediamo di voler motivare la vostra presa di posizione, sia nel caso di conferma di un capitale proprio pari a fr. 0, sia nel caso di conferma dei dati esposti da RI 1.” (doc. VII)

1.7. Dopo essere stata sollecitata, con scritto del 17 dicembre 2014, l'autorità fiscale ha affermato:

" in sede di tassazione, per gli anni dal 2009 al 2012, abbiamo tassato la sostanza immobiliare posseduta dal signor RI 1 nel canton __________, come da riparto intercantonale fornitoci dall’autorità fiscale dello stesso.

La sostanza immobiliare posseduta nel canton __________ è da considerare sostanza aziendale come da informazioni sul suddetto riparto intercantonale.

I debiti sono stati ripartiti proporzionalmente con la restante sostanza privata posseduta nel canton __________ e nel canton __________.” (doc. IX)

1.8. Con osservazioni del 24 dicembre 2014 il ricorrente sostiene che l'ufficio di tassazione “semplicemente affermando che “La sostanza immobiliare posseduta nel canton __________ è da considerare sostanza aziendale” non risponde al quesito posto, che verte sul capitale proprio. La vertenza infatti si sviluppa attorno al non congruente trattamento del reddito immobiliare (aziendale) a fronte della qualifica assegnata al capitale proprio investito nella segnalazione alla cassa CO 1. Segnalazione che il ricorrente chiede sia rettificata con gli importi da lui già comunicati” (doc. XII).

1.9. Con osservazioni del 24 dicembre 2014 la Cassa ha affermato:

" (…)

In riferimento alla vostra lettera del 18 dicembre 2014, con la presente osserviamo che in base all’art. 23 OAVS le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

Inoltre, in base al cpv. 4 dell’articolo appena citato, le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione.

In conclusione, in riferimento a quanto appena esposto e alle risultanze dell’accertamento presso l’UT __________, quest’ultimo afferma che la sostanza immobiliare posseduta nel canton __________, debba essere considerata quale sostanza aziendale e di conseguenza capitale investito. Tale affermazione però non ha trovato riscontro con i dati che l’UT ha segnalato alla nostra Cassa (per l’emissione delle prime decisioni di fissazione dei contributi) e con la nostra richiesta di accertamento in sede di reclamo presso il medesimo UT, i quali dati invece confermerebbero l’assenza di capitale investito nell’azienda (o sostanza aziendale).

La Cassa è disponibile a rettificare le decisioni contestate e considerare la sostanza immobiliare nel canton __________ quale capitale investito, se il lodevole TCA dovesse confermare uno scostamento dai dati fiscali comunicati alla nostra Cassa dall’UT di __________” (doc. XI)

in diritto

2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.2. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

2.3. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.4. Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

c. le perdite commerciali subite e allibrate;

d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica (nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. d in vigore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all’articolo 8 e quelli previsti dalla legge federale del 19 giugno 195949 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 195250 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile”);

e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici (nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. f nel tenore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità”).

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

2.5. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

2.6. Va ancora rammentato che con sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS)."

In una sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009, il Tribunale federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):

" (…)

Mentre le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)."

2.7. In concreto, l’importo del reddito da attività indipendente di fr. 57'700 per il 2009, fr. 66'300 per il 2010, fr. 67'600 per il 2011 e fr. 68'900 per il 2012, da cui non sono stati dedotti i contributi AVS (cfr. doc. 6 e doc. A punto 8, nonché sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 pubblicata in DTF 139 V 537), evinto dalle tassazioni dell’imposta federale diretta per gli anni dal 2009 al 2012, cresciute incontestate in giudicato, è stato confermato dall’autorità fiscale anche dopo essere stata interpellata dall’amministrazione (cfr. doc. 7, 15 e 6). L’importo così determinato, conformemente all’art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5 e 2.6). Se l’interessato non fosse stato d’accordo con l’ammontare del reddito aziendale, e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

L’insorgente sostiene che dal medesimo occorre tuttavia dedurre la percentuale del capitale proprio investito nell’azienda, ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS, consistente nel valore dell’immobile aziendale sito a __________, senza tener conto dell’ipoteca, non essendo le spese ipotecarie state dedotte dal reddito aziendale (cfr. doc. I, petitum che fa riferimento unicamente al punto 4 del ricorso).

In concreto, la Cassa, con gli accertamenti del 17 giugno 2014 (doc. 15) e del 1° luglio 2014 (doc. 7), ha chiesto all’autorità fiscale di confermare l’ammontare del reddito aziendale, di indicare se l’interessato aveva dedotto i contributi sociali e se le tassazioni sono cresciute in giudicato. Il fisco ha risposto affermando che “le decisioni di tassazione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono cresciute in giudicato”, che il “contribuente non ha dedotto i contributi AVS dal reddito aziendale” e che “i redditi aziendali sono stati da noi tassati come da dati dichiarati dal contribuente. Non sono stati fatti valere eventuali interessi passivi aziendali” (doc. 6).

L’autorità fiscale non è invece stata chiamata ad esprimersi esplicitamente in merito all’ammontare del capitale investito (cfr. doc. 7 e 15 e le tre domande poste).

Interpellato su questo specifico punto dal TCA l'UT ha affermato che “in sede di tassazione, per gli anni dal 2009 al 2012, abbiamo tassato la sostanza immobiliare posseduta dal signor RI 1 nel canton __________, come da riparto intercantonale fornitoci dall’autorità fiscale dello stesso”, che “la sostanza immobiliare posseduta nel canton __________ è da considerare sostanza aziendale come da informazioni sul suddetto riparto intercantonale” e che “i debiti sono stati ripartiti proporzionalmente con la restante sostanza privata posseduta nel canton __________ e nel canton __________” (doc. IX, sottolineatura del redattore).

L’UT ha di conseguenza esplicitamente affermato, come del resto emerge dagli atti prodotti dal ricorrente in sede di osservazioni (cfr. in particolare il doc. E2), che l’immobile posseduto dall’assicurato a __________ va considerato quale capitale aziendale.

Tuttavia l’autorità fiscale non si è espressa circa l’ammontare del capitale investito.

Ora, ritenuto che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e che le autorità fiscali cantonali stabiliscono, tra l’altro, il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 seconda parte OAVS), questo Tribunale non può stabilire autonomamente, sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti, con la necessaria tranquillità, l’ammontare del capitale investito da prendere in considerazione per il calcolo dell’interesse da dedurre dal reddito da attività indipendente.

Questo compito, in presenza di una tassazione fiscale, compete infatti, di principio, al fisco (cfr. art. 23 OAVS). Spetterà in particolare all’autorità fiscale spiegare se, e in che misura, il debito ipotecario va dedotto o meno dal capitale proprio (immobile sito a __________).

Alla luce di quanto sopra, accertata la presenza di un capitale proprio (doc. IX), gli atti vanno ritornati alla Cassa affinché, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie presso l’autorità fiscale atte a chiarirne definitivamente l’ammontare per gli anni oggetto del contendere, ricalcoli, laddove necessario, il reddito soggetto a contribuzione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

8