Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2014.26
Entscheidungsdatum
21.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2014.26

cs

Lugano 21 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 maggio 2014 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. Il 18 aprile 2012 RI 1, nato nel 1977, ha compilato il formulario per l’affiliazione dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, indicando di essere domiciliato a __________ e di esercitare un’attività lavorativa in __________ dove percepisce un reddito di fr. 9'162. L’interessato ha chiesto di essere affiliato dal 1° gennaio 2011 (doc. 20).

B. Il 25 aprile 2012 la CO 1 ha informato RI 1 di averlo affiliato con effetto dal 1° gennaio 2011 nella categoria delle persone il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS (doc. 19), mentre il 9 gennaio 2013 è stato stralciato con effetto dal 31 dicembre 2012 (doc. 17).

C. Con decisione formale del 1° aprile 2014 (doc. 15), confermata dalla decisione su opposizione del 14 maggio 2014 (doc. 10), la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’interessato nel 2012 sulla base di un reddito professionale di fr. 17'192, per un importo di fr. 2'571.25 (comprensivo dei contributi disoccupazione, contributi AF, contributi AF integrativi, spese amministrative).

D. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

L’insorgente evidenzia di vivere e di lavorare in __________ dove paga imposte, contributi sociali, tra cui quelli per la vecchiaia e, avendo mantenuto il domicilio a __________, di aver deciso di iscriversi volontariamente quale persona il cui datore di lavoro non paga i contributi AVS in Svizzera.

Dopo aver pagato i contributi dovuti nel 2011, il 1° aprile 2014 si è visto recapitare la decisione tramite la quale sono stati fissati i contributi da versare nel 2012. Il ricorrente rileva che all’importo soggetto a contribuzione è stato applicato un tasso doppio rispetto a quello utilizzato per il calcolo dei contributi del 2011 e che solo in quel momento è venuto a conoscenza del fatto che dal 1° gennaio 2012 era entrata in vigore una modifica della legge con conseguente aumento del tasso contributivo dal 5,223% al 10,3%.

L’insorgente sottolinea di non essere stato informato circa la modifica legislativa avvenuta proprio quando ha chiesto l’affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione AVS. Se lo avesse saputo, non si sarebbe affiliato. L’interessato evidenzia di essersi fidato delle informazioni ricevute quando ha compilato il formulario n. 114 ed in buona fede ha pensato che fossero corrette, complete e che le condizioni di assicurazione fossero le medesime del 2011.

Il ricorrente evidenzia che né sul citato formulario, né sui cedolini di versamento è esposto il tasso di contribuzione applicato e di non essere stato informato, da parte del Comune di __________, dell’aumento come invece prevede l’art. 116 OAVS. L’interessato afferma che la Cassa gli ha spedito il libretto (stato 1° gennaio 2012) “Contributi degli indipendenti all’AVS, all’AI e alle IPG”, nel quale, a pag. 7, vi è una tabella dove viene applicato un tasso del 5.348% al reddito di fr. 17'192. “Io non sono però un indipendente. Quindi oltre a non essere stato informato del tutto dell’aumento del tasso contributivo da parte del Comune, sono anche stato informato erroneamente da parte della Cassa.” L’insorgente, che evidenzia di non aver usufruito in alcun modo della copertura assicurativa, vista la residenza e la copertura in __________, chiede che l’affiliazione per il 2012 sia retroattivamente annullata e i contributi versati nel 2013 siano restituiti, maggiorati di un interesse annuo del 5%.

E. Con risposta del 24 giugno 2014 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

F. Tramite osservazioni del 2 luglio 2014 l’insorgente ha ribadito la sua totale buona fede, ha proposto alla cassa, a titolo di compromesso, che al 2012 venga eccezionalmente applicato il medesimo tasso che nel 2011 e ha prodotto scambi di e-mail con una funzionaria del Comune di domicilio a proposito della causa in esame (doc. VIII). L’insorgente evidenzia che “non c’è stata alcuna informazione in merito ai tassi contributivi applicati né di modifiche agli stessi, prima e durante il periodo assicurativo” e sostiene che “l’unica indicazione vaga e figurante comunque soltanto nella notifica di stralcio dal registro degli affiliati “come persona che non esercita un’attività lucrativa” del 12.4.2012 era “onere contributivo = ca 15% del reddito lordo estero”.

L’interessato afferma di aver versato gli acconti trimestrali per il 2012 con delle cifre simili agli acconti trimestrali per il 2011 e che “da queste cifre ho dedotto che le condizioni assicurative e il tasso contributivo per il 2012 erano le medesime. Fossi stato informato dei cambiamenti e avessi dovuto pagare degli acconti molto superiori per il 2012 (in paragone a quelli per il 2011), mi sarei al più presto disiscritto dalla Cassa. Inoltre la base di calcolo (ovvero il mio contratto di lavoro con l’indicazione del salario lordo) era in dotazione alla Cassa sin dall’affiliazione il 18.4.2012 e quindi i contributi trimestrali per il 2012 sarebbero dovuti essere adattati al nuovo tasso contributivo.”

G. All’amministrazione è stato assegnato un termine scadente il 14 luglio 2014 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. IX).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è il calcolo dei contributi dovuti dal ricorrente nel 2012 quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi AVS in Svizzera.

Non è invece contestata l’affiliazione a partire dal 1° gennaio 2011, né è oggetto della presente procedura la cessazione dell’affiliazione in Svizzera con effetto dal 1° gennaio 2013.

  1. A norma dell’art. 1a cpv. 4 lett. a LAVS possono aderire all’assicurazione le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale.

Ai sensi dell’art. 5d OAVS le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all’assicurazione. L’adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

Per il marginale 4046 delle direttive sull’obbligo assicurativo (DOA) possono aderire volontariamente all’AVS/AI/IPG/(AD) obbligatoria le persone che hanno il domicilio in Svizzera secondo il diritto civile e che sono affiliate a un’assicurazione sociale estera obbligatoria in virtù dell’Accordo con l’UE/dell’Accordo AELS o di una convenzione sociale. Le persone affiliate a un’assicurazione sociale estera obbligatoria per effetto di un accordo speciale secondo una convenzione di sicurezza sociale o l’Accordo con l’UE/l’Accordo AELS non possono invece aderire volontariamente all’AVS/AI/IPG/(AD) obbligatoria. Le persone domiciliate in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa in uno Stato non contraente sono assicurate obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), per cui non devono aderire all’assicurazione.

Secondo l’art. 6 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2011 i contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale (cpv. 1).

I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato (cpv. 2).

Per l’art. 6 LAVS in vigore dal 1° gennaio 2012, gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all’8,4 per cento del salario determinante (cpv. 1).

I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato (cpv. 2).

La modifica dell’art. 6 LAVS è così stata spiegata nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi; FF 2011, pag. 497 e seguenti, in particolare pag. 502 e seguenti):

" (…)

Oggi gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi versano all’AVS un importo pari al 7,8 per cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS. Se il salario determinante è inferiore a 55 700 franchi l’anno, l’aliquota contributiva è ridotta fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare. Questi salariati beneficiano dunque, come le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, di un’aliquota contributiva preferenziale e di una tavola scalare. Contrariamente a questi ultimi non partecipano però ai costi di amministrazione.

(…)

L’aliquota contributiva preferenziale non può essere difesa neppure nel caso delle persone che aderiscono volontariamente all’assicura-zione obbligatoria in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettere a o b LAVS. Questa categoria di salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i contributi, per i quali l’assicurazione svizzera rappresenta generalmente un’assicurazione complementare, beneficiano infatti della solidarietà della comunità degli assicurati e dello Stato ed è pertanto giusto che anche essi contribuiscano nella stessa misura degli altri assicurati a questa solidarietà. Del resto, dal 1° gennaio 2001 per i salariati assicurati facoltativamente giusta l’articolo 2 LAVS è applicata l’aliquota contributiva intera senza la possibilità di beneficiare della tavola scalare. Il nostro Collegio propone quindi di modificare l’articolo 6 capoverso 1 LAVS in modo che a tutti i redditi da attività lucrativa dipendente sia applicata l’aliquota contributiva dell’8,4 per cento. Gli assicurati che non dovessero disporre dei mezzi finanziari necessari per il pagamento dei loro contributi avranno sempre la possibilità di chiedere una riduzione o un condono conformemente all’articolo 11 LAVS.”

  1. In concreto l’insorgente chiede l’annullamento dell’affiliazione per il 2012 poiché non sarebbe stato informato della circostanza che nel 2012 il tasso applicabile al reddito soggetto a contribuzione è raddoppiato rispetto all’anno precedente e fa valere la propria buona fede.

L’interessato invoca l’art. 116 OAVS, il cui cpv. 1 prevede che alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti:

a. dare informazioni;

b. ricevere e trasmettere la corrispondenza;

c. distribuire i moduli e i testi legali;

d. collaborare al regolamento dei conti;

e. collaborare all’assunzione dei documenti necessari alla fissazione delle rendite straordinarie;

f. collaborare all’accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa;

g. collaborare all’assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.

Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.

Va ancora rammentato che il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

  1. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

  2. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).

Non va poi dimenticato che per l’art. 27 LPGA:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof – Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

L’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicura-zione contro la disoccupazione.

Con sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Nell’ambito dell’assicurazione malattie, il TF ha stabilito che l’assicuratore, in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, è tenuto ad informare l’assicurato che reclama per il mancato pagamento di una fattura giudicata troppo onerosa, della possibilità di contestare la nota d’onorario innanzi al Tribunale arbitrale con la rappresentanza dell’assicuratore stesso (cfr. sentenza 9C_687/2010 del 30 dicembre 2010, consid. 5: “Nach Art. 27 Abs. 1 ATSG sind die Versicherer verpflichtet, die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären. Hier war die Beschwerdegegnerin sich des ihr gesetzlich garantierten Rechts auf Vertretung vor dem Schiedsgericht durch die Beschwerdeführerin ganz offensichtlich nicht bewusst. Daher wäre es an der Beschwerdeführerin gewesen, sich der Sache anzunehmen, die Versicherte aufzuklären und deren Vertretung im Klageverfahren vor dem Schiedsgericht zu übernehmen”).

  1. Nel caso di specie l’insorgente afferma di non essere stato messo al corrente della circostanza che dal 2012 il tasso del contributo è stato modificato con un notevole incremento dell’importo dovuto. Egli si lamenta inoltre del fatto di aver ricevuto dalla Cassa il libretto esplicativo inerente gli indipendenti, allorché è stato affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo AVS.

A proposito di quest’ultimo punto, va evidenziato che nella misura in cui lo stesso insorgente afferma che “io non sono però un indipendente” e sostiene di essere stato informato erroneamente (doc. I), sarebbe spettato a lui far parte all’amministrazione dell’invio sbagliato, facendo presente di essere stato affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo in Svizzera e domandando l’invio del libretto relativo al suo statuto contributivo. Dalla circostanza che la Cassa gli avrebbe spedito il libretto relativo agli indipendenti, il ricorrente non può trarre alcun vantaggio, proprio perché non concerne la sua fattispecie.

Circa l’asserita assenza di informazioni relative al tasso contributivo applicabile dal 1° gennaio 2012, va evidenziato che già il 12 aprile 2012, quando la Cassa lo ha stralciato con effetto al 31 dicembre 2010 dalla categoria delle persone senza attività lucrativa poiché lavorava in __________, l’amministrazione aveva precisato che “Se del caso può iscriversi quale “salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento di contributi AVS” a titolo facoltativo”, aggiungendo: “(onere contributivo = ca. 15% del reddito lordo estero) ” (doc. 21). Ora, il contributo chiesto con la decisione impugnata corrisponde a circa il 14.95% del reddito soggetto a contribuzione, ossia non molto distante da quanto indicato nello scritto del 12 aprile 2012. Infatti su un reddito professionale (incontestato) di fr. 17'192, la Cassa ha calcolato un contributo AVS/AI/IPG, contributi disoccupazione, contributi AF, contributi AF integrativi, spese amministrative di fr. 2'571.25.

Ne segue che la convenuta lo ha correttamente informato circa il tasso contributivo complessivo applicabile nel 2012.

L’insorgente sostiene inoltre che gli acconti trimestrali richiesti nel 2012 corrispondono al contributo fissato nel 2011 e sottolinea che la Cassa avrebbe semmai dovuto chiedergli degli importi maggiori. Non avendolo fatto, sarebbe stato indotto a credere che anche nel 2012 erano applicati i medesimi tassi del 2011.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince tuttavia che l’amministrazione ha chiesto tre importi di fr. 553.40 quali acconti per il “II trimestre 2012” (doc. A2), “III trimestre 2012” (doc. A3) e “IV trimestre 2012” (doc. A4). Per cui, complessivamente, l’interessato per 3 trimestri su 4 ha dovuto pagare fr. 1'660.20 (553.40 X 3), ciò che corrisponde, per 4 trimestri, e meglio per un anno, a fr. 2'213.60 (553.40 X 3), ossia un importo nettamente superiore rispetto a quello dovuto per il 2011 e fissato con decisione definitiva del 27 novembre 2012 in fr. 1'341.60 (allegato al doc. VIII).

Per cui, dall’ammontare degli acconti richiestigli l’assicurato non poteva dedurre di dover pagare il medesimo contributo del 2011.

Infine, al ricorrente non possono neppure essere d’aiuto i contenuti degli e-mail scambiati con una funzionaria dell’agenzia __________ di __________. Infatti, l’interessata non afferma di aver fornito indicazioni errate, ma tutt’al più di non averlo informato circa la percentuale applicabile nel 2012 (doc. B1:“ […] sono riuscita a parlare con […] la quale mi ha detto che l’annullamento dell’affiliazione da parte loro non è possibile anche se noi scriviamo una lettera nella quale diciamo che non eri stato informato dell’aumento al 10.3%”). Sennonché, come visto in precedenza, questa circostanza è comunque superata dal fatto che la Cassa convenuta ha provveduto ad informare l’interessato circa il tasso globale applicabile al suo caso (cfr. scritto del 12 aprile 2012, doc. 21).

Alla luce di quanto sopra esposto l’insorgente non può far valere la propria buona fede e la decisione contestata deve di conseguenza essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

ATSG

  • Art. 27 ATSG

Cost

  • art. 9 Cost

LAVS

  • art. 1a LAVS
  • art. 2 LAVS
  • art. 6 LAVS
  • art. 11 LAVS

LPGA

  • art. 27 LPGA

OAVS

  • art. 5d OAVS
  • art. 116 OAVS

Gerichtsentscheide

27
  • DTF 135 V 399
  • DTF 133 V 24901.01.2007 · 235 Zitate
  • DTF 131 II 62701.01.2005 · 1.678 Zitate
  • DTF 131 V 47201.01.2005 · 1.344 Zitate
  • DTF 121 V 66
  • DTF 113 V 87
  • DTF 112 V 199
  • DTF 111 V 71
  • DTF 110 V 155
  • DTF 109 V 55
  • DTF 106 V 33
  • DTF 104 V 18
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