Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2014.18
Entscheidungsdatum
14.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2014.18

cs

Lugano 14 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 febbraio 2014 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 7 agosto 2013 (doc. A2), confermata dalla decisione su opposizione del 6 febbraio 2014 (doc. A1), la CO 1 ha ricalcolato l’ammontare della rendita di vecchiaia versata a RI 1, nato il __________, chiedendogli contestualmente la restituzione di fr. 2'186, pari alla prestazione versata in troppo dal mese di agosto 2008. La Cassa ha in sostanza evidenziato che l’assicurato ha correttamente comunicato, il 31 agosto 2001, il divorzio dalla sua seconda moglie (pronunciato il __________ e cresciuto in giudicato il ; cfr. doc. 9) ma che, in seguito ad un errore, l’amministrazione si è limitata a sopprimere la rendita completiva, senza tuttavia ricalcolare la rendita di vecchiaia. L’errore è stato rilevato tramite una segnalazione dell’UFAS, in seguito ad un confronto tra i dati personali figuranti nel registro centrale delle rendite AVS/AI presso la centrale di compensazione __________ e quelli figuranti nel registro dello stato civile (; cfr. doc. A1 e doc. III).

1.2. RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione su opposizione, contestando sia il ricalcolo della prestazione sia l’avvenuta compensazione tra le rendite erogate in agosto e settembre 2013 e l’importo di fr. 2'186 che la Cassa ha trattenuto in seguito al nuovo calcolo della rendita (doc. I). L’insorgente evidenzia che in seguito al trasferimento della prestazione massima di vecchiaia versata dal 1° giugno 1994 nel nuovo diritto, in relazione con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, la Cassa aveva eseguito la ripartizione dei redditi ed il calcolo degli accrediti per compiti educativi relativi al periodo del primo matrimonio (dal 1960 al 1985). Nel dicembre 2000 l’amministrazione e l’UFAS hanno informato gli assicurati che questa operazione non avrebbe condotto ad una diminuzione delle prestazioni.

L’interessato evidenzia che il __________ si è risposato, adottando il regime della separazione dei beni e sottoscrivendo un contratto successorio di rinuncia ereditaria ed è stato messo al beneficio di una rendita completiva per la moglie, senza alcuna modifica dell’ammontare della prestazione. Al momento del secondo divorzio, cresciuto in giudicato il __________, la rendita completiva è stata soppressa.

Dal secondo matrimonio non c’era nulla da spartire, né sono nati figli. Lo splitting dei redditi da attività professionale e degli accrediti per compiti educativi riguarda unicamente il primo matrimonio, sciolto per divorzio il __________.

L’insorgente evidenzia di aver agito correttamente ed in buona fede, avendo comunicato tempestivamente il divorzio e ritiene che la trattenuta dell’importo di fr. 2'186 da parte della Cassa di compensazione sia arbitraria poiché la decisione con il nuovo calcolo della prestazione non è ancora cresciuta in giudicato. Per l’insorgente il secondo divorzio non può avere nessuna conseguenza sull’ammontare della rendita poiché era già a beneficio della prestazione di vecchiaia al momento del suo secondo matrimonio, il quale non ha alcun impatto sul calcolo della propria prestazione ritenuto che lo scioglimento del regime matrimoniale non era necessario perché aveva scelto il regime della separazione dei beni e la rinuncia dell’eredità. Il ricorrente sostiene inoltre che il diritto di modifica della rendita è ormai caduto in prescrizione, essendo trascorsi oltre 10 anni dal divorzio, per cui la prestazione non può più essere modificata.

1.3. Con risposta del 18 marzo 2014 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.4. Il 28 marzo 2014 il TCA ha chiesto alla Cassa di compensazione quando è stata informata dall’UFAS dell’errore relativo alla registrazione dello stato civile di RI 1 e di precisare se dopo aver chiesto informazioni al Servizio circondariale dello stato civile di __________ il 7 maggio 2012, la Cassa ha sollecitato una risposta alle autorità comunali o se ha atteso fino al 9 luglio 2013 (doc. V).

1.5. Il 4 aprile 2014 l’amministrazione ha affermato che “la lista con gli stati civili dubbiosi, ci è stata trasmessa dall’UFAS venerdì 14 giugno 2013 alle ore 17.20. Teniamo a precisare che questa lista non conteneva esclusivamente dei dati sbagliati della nostra cassa, bensì tutti dati degli assicurati per i quali c’era un’incompatibilità di dati tra il registro centrale e __________” e che “la domanda all’ufficio dello stato civile è stata inviata dalla nostra cassa in data 4 luglio 2013. La data riportata sulla nostra lettera è errata. Questo errore è dovuto al fatto che la lettera tipo non conteneva l’aggiornamento automatico della data. Le autorità comunali hanno dato seguito al nostro scritto in data 9 luglio 2013. Qui di seguito vi trasmettiamo i dati dettagliati trasmessi all’UFAS” (doc. VI).

1.6. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’insorgente ha nuovamente contestato la decisione della cassa, ribadendo di aver comunicato tempestivamente la modifica dello stato civile e domandando un estratto completo del suo registro personale presso la Cassa (doc. VIII).

1.7. Il 16 aprile 2014 il TCA ha scritto all’insorgente, affermando:

" (…)

con riferimento al suo scritto del 14 aprile 2014 tramite il quale chiede tra l’altro “un estratto completo del mio registro personale”, la informiamo che con la risposta di causa la Cassa ha prodotto il suo incarto, allegando la documentazione elencata a pag. 3 della risposta del 18 marzo 2014 (doc. III), che le abbiamo notificato con ordinanza del 24 marzo 2014 unitamente al termine per presentare ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

Se le necessita solo parte della documentazione elencata a pag. 3 della risposta di causa, può farne richiesta scritta al nostro Tribunale; se invece intende visionare tutti i documenti, può presentarsi presso il nostro Tribunale durante gli usuali orari d’ufficio, previo appuntamento con la nostra cancelleria (no. tel. 091/815 54 62).

Le assegniamo a questo scopo un termine scadente il 30 aprile 2014, entro il quale potrà pure presentare eventuali ulteriori osservazioni scritte in merito.” (doc. IX)

Il ricorrente è rimasto silente.

1.8. Con scritto del 7 maggio 2014 il TCA si è rivolto all’UFAS, affermando:

" (…)

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza inerente un nuovo calcolo di una rendita di vecchiaia del vecchio diritto in seguito ad un divorzio avvenuto nel __________.

Nel caso che questo Tribunale è chiamato a statuire si tratta di un assicurato nato nel __________, sposato una prima volta dal __________ ed al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia dal 1° giugno 1994 calcolata sulla base di una scala 44 e di un reddito annuo medio determinante di fr. 83'742 che dava diritto ad una rendita massima.

Nel mese di __________ l’assicurato si è nuovamente sposato e nel corso del mese di __________ ha divorziato. La persona assicurata ha correttamente notificato il cambiamento di stato civile alla propria cassa di compensazione, la quale ha soppresso la rendita completiva per la moglie.

Nel corso del 2013 dopo aver rilevato un’incongruenza tra l’iscrizione nel registro centrale delle rendite e l’iscrizione figurante nel registro dello stato civile __________, la cassa di compensazione competente ha ricalcolato la rendita di vecchiaia, facendo lo splitting dei redditi del primo matrimonio ed aggiungendo 22 mezzi accrediti educativi per i figli tra il 1963 ed il 1984 e giungendo ad un importo inferiore rispetto a quello precedentemente percepito dalla persona assicurata perché il reddito annuo medio determinante è diminuito (la scala 44 è invece stata mantenuta). La Cassa ha di conseguenza chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute in troppo negli ultimi 5 anni.

Il ricorrente rileva che con l’entrata in vigore della 10a revisione AVS aveva ottenuto informazioni sia dalla Cassa di compensazione che dall’UFAS secondo cui una riduzione dell’ammontare delle rendite esistenti prima del loro trasferimento nel nuovo diritto era da escludere.

Questo Tribunale evidenzia che con sentenza pubblicata in DTF 126 V 226, circa il caso di un’assicurata divorziata beneficiaria di una rendita semplice di vecchiaia che il 10 dicembre 1997 si era risposata ha stabilito, a pag. 236-237, che:

" (…) Denn ein im gesamten Gesetzgebungsverfahren unbestritten gebliebener Grundsatz war, dass künftig im Unterschied zum damals noch geltenden Recht Zivilstandsänderungen, die zu einer Neuberechnung der Altersrente führen, leistungsmässig keine Verschlechterung bringen sollten. Dabei wurde nicht danach differenziert, ob der Rentenanspruch vor oder erst nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle entstanden ist (vgl. BBl 1990 II 92, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 216, 1994 S 551). Die in diesem Zusammenhang erfolgten Hinweise auf die Rechtsprechung sollten nur, aber eben den bestehenden sozialpolitischen Handlungsbedarf aufzeigen. Dass offensichtlich bei Scheidung eines Altersrentners oder einer Altersrentnerin die Gefahr einer Verschlechterung höher eingestuft wurde als bei einer Wiederheirat (vgl. Amtl.Bull. 1993 N 217, 1994 S 551 ["welche aber für geschiedene Personen weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter heirateten"]), vermag auch zu erklären, weshalb in Art. 31 AHVG von den möglichen Zivilstandsänderungen lediglich der Tatbestand der Auflösung der Ehe genannt wird. Mit Blick auf den Anspruch auf Erziehungsgutschriften im Besonderen war es im Übrigen ein Hauptziel der Revisionsvorlage, geschiedene Frauen, deren Rente auf Grund lediglich der eigenen Erwerbseinkommen und allenfalls der als Nichterwerbstätige geleisteten Beiträge berechnet wurde (vgl. Art. 30 f. AHVG in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung), besser zu stellen. Es wäre daher widersprüchlich, Nachteile bei der Neuberechnung von Renten infolge einer Zivilstandsänderung unter altem Recht nachträglich, soweit systemkonform möglich, zu korrigieren und die Betroffenen besser zu stellen, nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle ein solches Ereignis aber zum Anlass zu nehmen für eine Verschlechterung der vom gleichen Gesetzgeber angeordneten Besserstellung. Von einer Honorierung der früher allenfalls unter Inkaufnahme einer Erwerbseinbusse geleisteten Erziehungs- und Betreuungsarbeit könnte diesfalls allen Ernstes nicht die Rede sein (BBl 1990 II 41, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 212, 1994 S 574 sowie CHSS 1995 S. 70). Damit ist auch gesagt, dass Rz. 6014 KS II, wonach die Renten von geschiedenen Frauen, welchen auf Grund des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 ganze Erziehungsgutschriften angerechnet werden konnten, bei der Wiederverheiratung ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften neu festgesetzt werden müssen, gesetzwidrig ist.“ (sottolineature del sottoscritto)

Nella sentenza H 67/03 del 30 dicembre 2003 l’Alta Corte ha dovuto giudicare un caso in cui la rendita del marito, percepita dal mese di settembre 1995, è stata ricalcolata in seguito al raggiungimento dell’età del pensionamento della moglie dal 1° giugno 2002. L’allora TFA ha in sostanza concluso che le spiegazioni dell’UFAS contenute in un’informativa del 31 ottobre 1997 non vanno intese nel senso che il calcolo di una nuova rendita in seguito al sopraggiungere di un secondo evento assicurato non possa portare ad un peggioramento dell’ammontare della prestazione (“Art. 31 AHVG bezieht sich dagegen auf die zur Anwendung gelangenden Rententabellen, Aufwertungsfaktoren usw.. Rz 1003 KS 3 präzisiert, was unter integraler Neuberechnung zu verstehen ist. Danach ist die altrechtliche Rente nach den gegenwärtig geltenden Bestimmungen des AHVG und IVG, der entsprechenden Verordnungen und der jeweils gültigen Rentenwegleitung (RWL) neu festzusetzen. Ziffer 1.2.1 des Bulletins Nr. 4 vom 31. Oktober 1997 kann somit im Weisungskontext bei der gebotenen nicht isolierten Betrachtungsweise nicht dahingehend verstanden werden, die Neuberechnung der Rente infolge Eintritts des zweiten Versicherungsfalles beim Ehegatten könne nicht zu einer tieferen Rente führen“).

Va ancora evidenziato che la “circolare concernente il calcolo delle rendite trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di modifiche e commutazioni”, al marg. 3020 prevede che: “In caso di divorzio di una persona avente diritto a una rendita semplice di vecchiaia o d’invalidità, occorre procedere a un nuovo calcolo integrale della rendita“ ed al marg. 3021 che “Non vi è alcuna garanzia dei diritti acquisiti sull’importo della rendita finora versata“.

Sulla base di quanto sopra esposto, ai fini del giudizio vi chiedo di voler precisare quanto segue:

  1. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1997, della 10a revisione della LAVS, avete informato direttamente gli allora beneficiari di rendita circa eventuali diritti acquisiti? In caso di risposta affermativa, quale tipo di informazioni avete fornito?

  2. Nel caso di specie, il divorzio cresciuto in giudicato il __________, che implica un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, può portare ad una diminuzione dell’ammontare della rendita mensile della persona assicurata oppure vi è, per la persona assicurata, una garanzia dei diritti acquisiti per la rendita semplice di vecchiaia del vecchio diritto che viene ricalcolata secondo le norme del nuovo diritto? In altre parole nel caso di specie la persona assicurata ha diritto che la nuova rendita dovuta dal 2001 venga calcolata, oltre che sulla scala 44, anche sulla base del reddito annuo medio determinante di fr. 83'472 fissato nel 1994 (aggiornato secondo le tabelle UFAS)?” (doc. X)

1.9. Il 22 maggio 2014 l’UFAS ha risposto:

" (…)

  1. Con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, il nostro ufficio ha prodotto e diramato numerosa documentazione destinata soprattutto all’informazione e all’istruzione degli organi d’esecuzione dell’AVS/AI (ne era parte anche il <<Communiqué n° 4>> del 31 ottobre 1997, citato nella sentenza H 67/03 del 30 dicembre 2003 da lei menzionata, che trova in allegato). Per ciò che concerne l’informazione agli assicurati, tramite le casse di compensazione e gli altri organi dell’assicurazione sociale sono stati divulgati degli opuscoli informativi (in allegato trova una copia di quello indirizzato a coloro che, il 1° gennaio 1997, beneficiavano già di una prestazione) che presentavano a grandi linee la 10a revisione e i suoi effetti principali sulle prestazioni e sulle condizioni di diritto delle stesse.

In ogni caso, come può leggere a pag. 3 dell’opuscolo <<La 10a revisione in breve … per beneficiari di rendite>>, gli assicurati erano preavvisati che <<la visione d’insieme concernente le innovazioni della 10a revisione dell’AVS per gli attuali beneficiari di rendita non [era] vincolante dal punto di vista giuridico>> e che <> essi erano invitati a rivolgersi <> che gli versava la rendita.

In tal senso, pur tenendo conto dell’elevato tecnicismo della materia che non favoriva certo un’esposizione di facile comprensione, l’opuscolo citato differenziava le <> rendite (pag. 6 e 7) dalle <> (pag. 8). Riguardo le prime (elencate in maniera esaustiva secondo la loro tipologia e tra le quali erano chiaramente differenziate le rendite <<che non si [fondavano] sui redditi cumulati dei coniugi>>: cfr. pag. 6), veniva indicato che queste sarebbero state adeguate al nuovo diritto nel 2001 tramite una <> e che, per esse, <<la legge [escludeva] in ogni caso peggioramenti>> (cfr. pag. 7). Riguardo invece le <>, era indicato che esse sarebbero state <> (cfr. pag. 8).

D’altra parte, al di là che non è chiaro tramite quale canale l’assicurato pretende d’essere stato informato dalla cassa di compensazione e dall’UFAS che la sua rendita non avrebbe subito alcuna riduzione prima del suo trasferimento nel nuovo diritto, tale affermazione non fa che confermare le indicazioni contenute nell’opuscolo citato. In effetti, la rendita semplice di vecchiaia dell’assicurato, calcolata in base alle regole valide nella 9a revisione, non ha subito alcuna modifica con l’entrata in vigore della 10a revisione fintanto che, in __________, egli non ha divorziato. Se poi, in quel momento, pur ricevendo la notifica del divorzio, la cassa di compensazione non si è accorta che le disposizioni in vigore imponevano un ricalcolo della rendita semplice di vecchiaia in base alle nuove regole, ciò non permette all’assicurato di poter dedurne un diritto acquisito a proposito della garanzia dell’importo della sua precedente rendita.

  1. Per quel che concerne la sua seconda domanda, possiamo confermarle che il trasferimento dal vecchio al nuovo diritto, a causa del divorzio del beneficiario, di una rendita semplice di vecchiaia (il cui reddito annuo medio determinante non è perciò costituito dai redditi cumulati dei coniugi) non prevede che sia garantito l’importo percepito prima della mutazione (come, d’altra parte, indica il marg. 3021 della Circ. 3).

Il Tribunale federale ha già avuto occasione di pronunciarsi su una fattispecie analoga (cfr. STF del 31 maggio 2001 nella causa H 204/99) rilevando che un ricalcolo di una rendita semplice del vecchio diritto a causa di un divorzio non è un caso di trasferimento e, dunque, la lett. c cpv. 10 delle Disp. Finali della modifica del 7 ottobre 1994, secondo cui i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori, non può applicarsi a tale fattispecie poiché essa si riferisce unicamente ai casi di passaggio della rendita secondo i cpv. 5-9 della lett. c delle stesse Disp. finali (a tal riguardo, oltre al riferimento contenuto nella sentenza citata, ovvero la STF del 10 luglio 2000 nella causa H 239/98, può consultare anche la STF del 21 maggio 2001 nella causa H 229/00 e la STF del 23 marzo 1999 nella causa H 92/97, pubblicata in Pratique VSI 4/2000 pag. 174, in essa indicata).

Per concludere, la sottolineatura da lei apportata al testo della STF 126 V 226 non si riferisce a un ipotetico mantenimento dell’importo di una rendita semplice del vecchio diritto dopo il ricalcolo della stessa in virtù di un matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1997. Il testo da lei segnalato riguarda unicamente il mantenimento, dopo il ricalcolo della rendita in seguito al nuovo matrimonio, degli accrediti per compiti educativi assegnati a una donna divorziata in base all’art. 2 del decreto federale del 19 giugno 1962 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento.

Tenuto conto di ciò che le abbiamo sopra illustrato, riteniamo dunque corretto che, in occasione del divorzio, la cassa abbia ricalcolato la rendita dell’assicurato fondandosi sulle regole della 10a revisione dell’AVS senza alcuna garanzia degli importi percepiti prima del mutamento di stato civile.” (doc. XI)

1.10. Alle parti è stato assegnato un termine scadente il 6 giugno 2014 per presentare osservazioni in merito (doc. XII). Con scritto del 6 giugno 2014 l’insorgente ha ribadito le sue censure, aggiungendo che nella sentenza di divorzio del __________, circa lo scioglimento del regime matrimoniale, era stato deciso di attribuire un terzo alla moglie e due terzi al marito, conformemente alle leggi allora in vigore. Per il ricorrente lo splitting dei redditi contravviene di conseguenza alla sentenza di divorzio. Inoltre l’assicurato evidenzia che il Consigliere federale Pascal Couchepin aveva sostenuto che il trapasso delle rendite dalla 9a revisione alla 10a revisione AVS non avrebbe in alcun caso ridotto la rendita percepita e quindi confermava il diritto acquisito (doc. XIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è in primo luogo la questione di sapere se la prestazione versata dal 1° giugno 1994 deve essere ricalcolata in seguito al divorzio cresciuto in giudicato il __________. Se l’ammontare della nuova prestazione calcolato dalla Cassa è corretto, occorrerà esaminare se vi sono i presupposti per chiedere la restituzione delle prestazioni pagate in troppo e se l’amministrazione ha agito tempestivamente oppure se il diritto di chiedere la restituzione è perento. Infine, se l’agire della Cassa va tutelato, occorre ancora stabilire se quest’ultima poteva compensare le rendite versate con l’importo chiesto in restituzione.

E’ per contro stato ammesso dall’amministrazione, come del resto emerge chiaramente dall’incarto, e dunque non è più controverso, che l’interessato, sin da subito, ha comunicato tempestivamente, il 31 agosto 2001, di aver divorziato (cfr. doc. A1: “[…] Come già detto, lei ci ha comunicato il suo divorzio in data 31 agosto 2001. Di conseguenza, la nostra cassa ha soppresso la rendita completiva per la moglie ma ha omesso di ricalcolare la sua rendita di vecchiaia”, cfr. doc. 10).

2.2. Nella fattispecie l’insorgente è stato sposato una prima volta dall’__________ (doc. 10) e con effetto dal 1° giugno 1994 è stato messo al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di importo massimo (fr. 1'880 al mese, cfr. doc. 4). Il __________ l’interessato ha contratto un secondo matrimonio, durato fino al __________ (crescita in giudicato del divorzio, cfr. doc. 9 ed 11), che ha comportato, nel medesimo lasso di tempo, il riconoscimento di una rendita completiva per la seconda moglie.

L’amministrazione sostiene che la rendita di vecchiaia semplice di cui beneficiava l’interessato avrebbe dovuto essere ricalcolata nel 2001 in seguito al secondo divorzio intervenuto nel __________ di quell’anno.

L’insorgente ritiene invece che la rendita massima non può essere modificata in seguito all’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS e che il divorzio non può avere nessuna conseguenza sull’ammontare della sua rendita poiché era già a beneficio della prestazione di vecchiaia al momento del suo secondo matrimonio, il quale non ha alcuna conseguenza sul calcolo della propria prestazione.

2.3. La lett. c delle disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione dell’AVS) al cpv. 1 prevede che le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

Il cpv. 4 della lett. c prevede che nel calcolare la rendita di vecchiaia da assegnare alle persone divorziate si applica l'articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.

Per l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;

b. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;

c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio

Per l’art. 31 LAVS se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.

2.4. Con sentenza pubblicata in DTF 126 V 226 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che “il tema del nuovo calcolo di una rendita semplice di vecchiaia, insorta prima dell'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, in seguito a nuove nozze del titolare posteriormente a questo momento non rientra nel campo d'applicazione del diritto transitorio. Oltre il testo dell'art. 31 LAVS ogni modificazione dello stato civile costituisce di massima motivo di determinazione di una nuova rendita a prescindere dal momento dell'insorgere del diritto alla prestazione. Se esso sussisteva già anteriormente al 1o gennaio 1997, ma la rendita sia stata oggetto di una nuova determinazione giusta il nuovo diritto, simile avvenuta modifica deve essere considerata alla stregua di un primo caso di rendita ai sensi dell'art. 31 LAVS”.

L’allora TFA, dopo aver esaminato l’istoriato dell’art. 31 LAVS, ha tra l’altro affermato al consid. 5)b)cc) che con l’art. 31 LAVS il legislatore ha voluto correggere una giurisprudenza del Tribunale federale ed impedire che nel caso di un nuovo calcolo della rendita in seguito al sorgere del diritto alla prestazione del coniuge o di un cambiamento dello stato civile si giunga ad un peggioramento della rendita non motivato dal sistema legislativo (“Der Kommissionspräsident führte zu dieser Neuformulierung von Art. 31 AHVG, welche schliesslich Gesetz werden sollte (vgl. Erw. 2a hievor), erläuternd u.a. aus, dieser Vorschlag entspreche in der Zielrichtung dem vom Bundesrat in der Botschaft vorgeschlagenen Art. 31 Abs. 3 AHVG (BBl 1990 II 92 und 158). Es gehe darum, mit einer klaren gesetzlichen Grundlage eine Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts zu korrigieren und zu verhindern, dass es bei der Neuberechnung der Rente infolge der Entstehung des Rentenanspruchs beim andern Ehegatten oder einer Zivilstandsänderung zu Rentenverschlechterungen komme, die sich aus dem Rentensystem selbst nicht begründen liessen. Soweit in den letzten Urteilen (BGE 118 V 1 und BGE 118 V 129) das Eidg. Versicherungsgericht im Hinblick auf die 10. AHV-Revision auf seine frühere Praxis zurückgekommen und eine Verbesserung zugelassen habe, handle es sich um eine Übergangslösung, welche aber für geschiedene Personen weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter heirateten (Amtl.Bull. 1994 S 551).

L’Alta Corte ha poi stabilito che dall’interpretazione storica della norma emerge che il tema del ricalcolo di una prestazione semplice di vecchiaia sorta prima dell’entrata in vigore della 10a revisione della LAVS in caso di nuovo matrimonio della persona interessata non rientra nel campo del diritto transitorio e che tutte le modifiche dello stato civile hanno quale conseguenza un nuovo calcolo della prestazione indipendentemente da quando è sorto il loro diritto (“Aus den vorstehenden Ausführungen zur Entstehungsgeschichte von Art. 31 AHVG und Ziff. 1 lit. c Abs. 5 bis 9 ÜbBest. AHV 10 ergibt sich, dass die Frage der Neuberechnung einer vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision entstandenen einfachen Altersrente bei einer Wiederverheiratung der anspruchsberechtigten Person nach diesem Zeitpunkt nicht eine solche des Übergangsrechts ist. Im Weitern geben über den Wortlaut des Art. 31 AHVG hinaus grundsätzlich alle Zivilstandsänderungen Anlass für eine Neufestsetzung der Rente und zwar ungeachtet des Zeitpunktes der Entstehung des Anspruchs”). Dopo aver esaminato il caso specifico concernente il nuovo matrimonio di una donna che nel calcolo della rendita precedente aveva beneficiato di una norma transitoria allora in vigore („Liegt dieser vor dem 1. Januar 1997, ist aber eine Überführung der Altersrente ins neue Recht erfolgt, was im Rahmen von Ziff. 1 lit. g Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 resp. Art. 2 des Bundesbeschlusses bereits ab 1. Januar 1994 möglich war, gilt sie als Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung im Sinne von Art. 31 AHVG. Dies bedeutet bei der Wiederverheiratung einer rentenberechtigten Person, welcher Sachverhalt in der Regel kein Splitting auslöst (Art. 29quinquies Abs. 4 und Art. 29sexies Abs. 3 AHVG e contrario; vgl. auch Amtl.Bull. 1993 N 216 [Abs. 5 der Übergangsbestimmungen]), dass nur dann eine eigentliche Neufestsetzung der Rente erfolgt, wenn die Summe der beiden Renten des Ehepaares mehr als 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente beträgt (Art. 35 AHVG; vgl. Amtl.Bull. 1993 N 216 f. [Abs. 6 der Übergangsbestimmungen])“), l’allora TFA ha rilevato che nel corso della procedura di adozione della 10a revisione della LAVS è rimasta incontestata la circostanza secondo la quale una modifica dello stato civile di un beneficiario della citata norma transitoria allora in vigore non avrebbe dovuto comportare un peggioramento della prestazione riconosciuta alla persona interessata, indipendentemente dal fatto che il diritto alla rendita sia sorto prima o dopo l’entrata in vigore della novella legislativa („Denn ein im gesamten Gesetzgebungsverfahren unbestritten gebliebener Grundsatz war, dass künftig im Unterschied zum damals noch geltenden Recht Zivilstandsänderungen, die zu einer Neuberechnung der Altersrente führen, leistungsmässig keine Verschlechterung bringen sollten. Dabei wurde nicht danach differenziert, ob der Rentenanspruch vor oder erst nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle entstanden ist (vgl. BBl 1990 II 92, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 216, 1994 S 551). Die in diesem Zusammenhang erfolgten Hinweise auf die Rechtsprechung sollten nur, aber eben den bestehenden sozialpolitischen Handlungsbedarf aufzeigen. Dass offensichtlich bei Scheidung eines Altersrentners oder einer Altersrentnerin die Gefahr einer Verschlechterung höher eingestuft wurde als bei einer Wiederheirat (vgl. Amtl.Bull. 1993 N 217, 1994 S 551 ["welche aber für geschiedene Personen weniger weit gehe als für Personen, welche im Rentenalter heirateten"]), vermag auch zu erklären, weshalb in Art. 31 AHVG von den möglichen Zivilstandsänderungen lediglich der Tatbestand der Auflösung der Ehe genannt wird. Mit Blick auf den Anspruch auf Erziehungsgutschriften im Besonderen war es im Übrigen ein Hauptziel der Revisionsvorlage, geschiedene Frauen, deren Rente auf Grund lediglich der eigenen Erwerbseinkommen und allenfalls der als Nichterwerbstätige geleisteten Beiträge berechnet wurde (vgl. Art. 30 f. AHVG in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung), besser zu stellen. Es wäre daher widersprüchlich, Nachteile bei der Neuberechnung von Renten infolge einer Zivilstandsänderung unter altem Recht nachträglich, soweit systemkonform möglich, zu korrigieren und die Betroffenen besser zu stellen, nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle ein solches Ereignis aber zum Anlass zu nehmen für eine Verschlechterung der vom gleichen Gesetzgeber angeordneten Besserstellung. Von einer Honorierung der früher allenfalls unter Inkaufnahme einer Erwerbseinbusse geleisteten Erziehungs- und Betreuungsarbeit könnte diesfalls allen Ernstes nicht die Rede sein (BBl 1990 II 41, Amtl.Bull. 1993 N 207 und 212, 1994 S 574 sowie CHSS 1995 S. 70). Damit ist auch gesagt, dass Rz. 6014 KS II, wonach die Renten von geschiedenen Frauen, welchen auf Grund des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 ganze Erziehungsgutschriften angerechnet werden konnten, bei der Wiederverheiratung ohne Anrechnung von Erziehungsgutschriften neu festgesetzt werden müssen, gesetzwidrig ist.“).

In una sentenza H 239/98 del 10 luglio 2000, dove il TF ha giudicato il caso di un assicurato a beneficio di una rendita semplice di vecchiaia attribuitagli il 1° dicembre 1989, ricacolata con effetto dal 1° maggio 1998 secondo le nuove norme della 10a revisione dell’AVS in seguito al raggiungimento dell’età di pensionamento della moglie e dove l’insorgente chiedeva che l’ammontare della precedente rendita fosse mantenuto, l’Alta Corte ha stabilito che il sopraggiungere del secondo caso assicurato imponeva un nuovo calcolo della rendita con l’applicazione del nuovo diritto. Il TF ha in sostanza evidenziato che la garanzia dei diritti acquisiti di cui alla lett. c cpv. 10 delle disposizioni transitorie si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio della rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti, segnatamente i cpv. 5-9 della lett. c delle disposizioni transitorie:

" 2.- Im Hinblick auf lit. c Abs. 1 zweiter Satz ÜbBest. AHV 10 haben Verwaltung und Vorinstanz nach Eintritt des zweiten Versicherungsfalls (Vollendung des 62. Altersjahres) in der Person der Ehefrau am 29. April 1998 zu Recht eine integrale Neuberechnung der laufenden einfachen Altersrente des Beschwerdeführers vorgenommen. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird denn auch die von der Rekurskommission im angefochtenen Entscheid einlässlich dargelegte Berechnung der den Eheleuten ab 1. Mai 1998 zustehenden Altersrenten an sich nicht bestritten. Der Beschwerdeführer macht einzig geltend, weil die 10. AHV-Revision "jede Rentenverschlechterung" ausschliesse, sei ihm auch nach dem Erreichen des Rentenalters durch seine Ehefrau weiterhin eine einfache Altersrente von Fr. 1910. - auszurichten.

3.- Lit. c Abs. 10 erster Satz ÜbBest. AHV 10 sieht in der Tat vor, dass die neuen massgebenden Einkommen nicht zu tieferen Leistungen führen dürfen. Diese Übergangsnorm bezieht sich indessen nach ihrem Rechtssinn, wie er sich eindeutig aus der in den Materialien dokumentierten Regelungsabsicht des Gesetzgebers ableiten lässt (Amtl. Bull. 1994 S 555, 565 und 609 f. sowie N 1360 f.), ausschliesslich auf die Rentenüberführungsfälle gemäss den unmittelbar vorangehenden

Abs. 5-9 von lit. c ÜbBest. AHV 10 (bei sämtlichen der dort geregelten Normtatbeständen kann der Altersrentenfall eines zweitrentenberechtigten Ehegatten grundsätzlich nicht bzw. nicht mehr eintreten).

Wie das BSV in seiner letztinstanzlich eingereichten Vernehmlassung zutreffend ausführt, stellt der vorliegend zu beurteilende, von lit. c Abs. 1 zweiter Satz ÜbBest. AHV 10 erfasste Sachverhalt (laufende einfache Altersrente des Beschwerdeführers, dessen Ehefrau am 29. April 1998 das 62. Altersjahr vollendete) keinen derartigen Rentenüberführungsfall dar, weshalb es mit der verfügten, vorinstanzlich bestätigten Altersrente für den Beschwerdeführer sein Bewenden haben muss.“

Con sentenza H 229/00 del 21 maggio 2001 l’Alta Corte ha espresso il medesimo concetto:

" 6.- Si rileva inoltre che nel caso in esame non può nemmeno essere invocata la garanzia dei diritti acquisiti, di cui alla lett. c cpv. 10 delle citate disposizioni transitorie, secondo cui i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Come già rilevato da questa Corte in una precedente sentenza (VSI 2000 pag. 174 segg.), conformemente allo scopo che discende dalla volontà del legislatore (Boll. uff. CS 1994 pag. 555, 565 e 609), la norma in esame si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio della rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti, segnatamente secondo i cpv. 5 - 9 della lett. c delle disposizioni transitorie. Infatti, in tutte le fattispecie disciplinate dai citati capoversi in linea di principio non può o non può più verificarsi l'evento assicurato a favore dell'altro coniuge. Ciò che rende inapplicabile al caso di specie il capoverso 10 della suddetta disposizione.

Del resto, come rileva l'UFAS, se il cpv. 10 delle disposizioni transitorie non si riferisse esclusivamente al trasferimento delle rendite per coniugi (cpv. 5) e delle correnti rendite semplici di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie (cpv. 7), il cpv. 1 sarebbe privo di significato e il senso e le finalità della legge risulterebbero inapplicabili e contraddittori."

La predetta giurisprudenza è stata nuovamente confermata con sentenza H 204/99 del 31 maggio 2001, dove l’allora TFA, in un caso di una persona assicurata a beneficio di una rendita di vecchiaia dal 1° maggio 1995, ricalcolata secondo il nuovo diritto in seguito al divorzio del 2 luglio 1997, ha ribadito che al caso allora giudicato, in virtù della lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione AVS, andava applicato il nuovo diritto e che l’ammontare della rendita percepita avrebbe potuto essere inferiore rispetto a quello erogato in precedenza (consid. 2).

Con sentenza 9C_303/2009 del 1° ottobre 2009 il TF ha confermato, in relazione alla lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS, che un nuovo calcolo di una rendita semplice di vecchiaia interviene solo al momento del sopraggiungere del secondo caso assicurato o del divorzio (“3.3 Selon la jurisprudence développée en relation avec la let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS, un nouveau calcul d'une rente simple de vieillesse en cours - pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rente simple de vieillesse en cours d'une veuve, d'un veuf ou d'une personne divorcée

  • n'intervient qu'au moment de la survenance du second cas d'assurance ou du divorce (arrêts I 62/02 du 2 avril 2004 consid. 2.2, in SVR 2004 IV n° 41 p. 131; H 239/98 du 10 juillet 2000 consid. 2)”).

In una sentenza H 67/03 del 30 dicembre 2003 il TF ha dovuto giudicare un caso in cui la rendita del marito, percepita dal mese di settembre 1995, è stata ricalcolata in seguito al raggiungimento dell’età del pensionamento della moglie dal 1° giugno 2002.

Il ricorrente sosteneva che con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, l’UFAS aveva indicato in un fascicolo esplicativo del 31 ottobre 1997 che per le persone beneficiarie di una rendita vi era un diritto acquisito e in nessun caso avrebbero percepito una rendita più bassa (“Der Beschwerdeführer machte im kantonalen Verfahren geltend, bei der Einführung der 10. AHV-Revision habe das Bundesamt in einer Informationsbroschüre (vom 31. Oktober 1997) betont, dass der Besitzstand der bisherigen Rentner gewahrt bleibe und diese «in keinem Fall eine tiefere Rente erhalten werden». Zur Erfüllung dieses Versprechens wäre aber die weitere Anwendung der Rentenskala 44 zwingend. Diesen einzigen Einwand gegen die auf Rentenskala 42 beruhende Altersrente ab 1. Juni 2002 hält er in diesem Verfahren aufrecht“).

Il TF, dopo aver rammentato il contenuto delle informazioni fornite dall’UFAS (consid. 5: „Das vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebene Bulletin Nr. 4 der Reihe «Informationen zu Einführung der 10. AHV-Revision» vom 31. Oktober 1997 hält in Ziff. 1.2.1 (Beitragsdauer) Folgendes fest: «Bei der Festsetzung nach neuem Recht ist die bisherige Rentenskala garantiert. Sollte die integrale Neuberechnung zu einer tieferen Rentenskala als bisher führen, so ist die bisherige Rentenskala weiterzuführen (...). Bei der integralen Neuberechnung von laufenden Vollrenten hingegen wird die Rentenskala 44 beibehalten. Die Beitragsdauer ist in diesen Fällen nicht mehr neu zu ermitteln.»

Rz 3002 des am 1. März 2002 in Kraft getretenen Kreisschreibens über die Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und Ablösungen (KS 3) verweist für besondere Fragen zur integralen Neuberechnung von vor dem 1. Januar 1997 entstandenen einfachen Altersrenten nach Art. 31 AHVG auf das Informationsbulletin Nr. 4 vom 31. Oktober 1997.”), al consid. 6.1 ha affermato che alla cifra 1.2.1 del fascicolo esplicativo non viene detto che un nuovo calcolo della rendita semplice non può portare ad una rendita più bassa, ma unicamente che viene garantita, nell’ambito del calcolo integrale della nuova rendita, la scala massima, ossia la 44 (“Es ist vorab festzustellen, dass in Ziff. 1.2.1 des fraglichen Bulletins nicht gesagt wird, die Neuberechnung der laufenden einfachen Altersrente dürfe und könne nicht zu einer tieferen Rente führen. Vielmehr wird nur, aber immerhin garantiert, dass bei der integralen Neuberechnung von laufenden Vollrenten die Rentenskala 44 beibehalten wird. Vorliegend wurde indessen sowohl bei der Bestimmung des Prozentsatzes für den Höchstbetrag der beiden Renten des Ehepaares (Art. 53bis AHVV) als auch bei der Ermittlung der Anteile der Ehegatten an der plafonierten Rente (Art. 35 Abs. 3 erster Satz AHVG) die bisherige Rentenskala 44 des Beschwerdeführers voll in Anschlag gebracht.“).

L’Alta Corte, al consid. 6.2.1, ha poi evidenziato che il citato fascicolo esplicativo va esaminato anche alla luce delle altre norme e delle altre direttive applicabili ed ha rilevato che il medesimo libretto precisa che in caso di ricalcolo integrale di una prestazione in corso, sono applicabili le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 1997 (“Wird Ziff. 1.2.1 des bundesamtlichen Bulletins Nr. 4 vom 31. Oktober 1997 als integrierender Bestandteil des erwähnten Kreisschreibens (KS 3) betrachtet, ist ihre Tragweite unter Berücksichtigung der übrigen Bestimmungen der Broschüre sowie der Verwaltungsweisung zu ermitteln. Ziff. 1.2 des Bulletins hält fest, dass bei der integralen Neuberechnung einer laufenden Rente die ab 1. Januar 1997 geltenden Bestimmungen des AHVG anwendbar sind”).

L’art. 31 LAVS concerne invece l’applicazione delle tabelle, dei fattori di rivalutazione, ecc. e le direttive precisano cosa si intende per ricalcolo integrale. In seguito la vecchia rendita va fissata sulla base delle nuove norme. Il TF ha concluso affermando che il citato fascicolo esplicativo non va inteso nel senso che il calcolo di una nuova rendita in seguito al sopraggiungere di un secondo evento assicurato non possa portare ad un peggioramento dell’ammontare della prestazione (“Art. 31 AHVG bezieht sich dagegen auf die zur Anwendung gelangenden Rententabellen, Aufwertungsfaktoren usw.. Rz 1003 KS 3 präzisiert, was unter integraler Neuberechnung zu verstehen ist. Danach ist die altrechtliche Rente nach den gegenwärtig geltenden Bestimmungen des AHVG und IVG, der entsprechenden Verordnungen und der jeweils gültigen Rentenwegleitung (RWL) neu festzusetzen. Ziffer 1.2.1 des Bulletins Nr. 4 vom 31. Oktober 1997 kann somit im Weisungskontext bei der gebotenen nicht isolierten Betrachtungsweise nicht dahingehend verstanden werden, die Neuberechnung der Rente infolge Eintritts des zweiten Versicherungsfalles beim Ehegatten könne nicht zu einer tieferen Rente führen“).

In una sentenza I 62/02 del 2 aprile 2004 il TF ha giudicato un caso analogo a quello qui in discussione. Il ricorrente, a beneficio dal 1° aprile 1995 di una rendita semplice d’invalidità e di una rendita completiva per la moglie, ha divorziato il 2 maggio 1997 ed ha comunicato il cambio dello stato civile all’amministrazione. Solo il 2 febbraio 2001, con effetto retroattivo al maggio 1997, la Cassa ha ricalcolato la rendita, assegnando all’insorgente una prestazione inferiore rispetto a quella percepita fino ad allora.

Al consid. 2.1 e 2.2 l’Alta Corte, con riferimento alla lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS ha confermato che con il sopraggiungere del divorzio, la Cassa era tenuta ad effettuare un nuovo ricalcolo della prestazione, la quale poteva essere inferiore rispetto a quella percepita fino ad allora (“2.1 Nach lit. c Abs. 1 der Übergangsvorschriften der 10. AHV-Revision (ÜbBest. AHV 10) gelten die neuen Bestimmungen für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entsteht (erster Satz); sie gelten auch für laufende einfache Altersrenten von Personen, deren Ehegatte nach dem 31. Dezember 1996 einen Anspruch auf eine Altersrente erwirbt oder deren Ehe nach diesem Zeitpunkt geschieden wird (zweiter Satz). Laut Ziff. 2 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG im Rahmen der 10. AHV-Revision (ÜbBest. IVG/AHV 10) gilt u.a. lit. c Abs. 1-9 ÜbBest AHV 10 sinngemäss. Die unechte Rückwirkung (vgl. hiezu BGE 126 V 135 Erw. 4a mit Hinweisen) der revidierten Rentenberechnungsnormen auf laufende einfache Alters- oder Invalidenrenten ist demnach bundesgesetzlich vorgeschrieben und somit für Ausgleichskassen und IV-Stellen bzw. für das Sozialversicherungsgericht verbindlich (Art. 191 BV; BGE 126 IV 248 Erw. 4b; RKUV 2000 Nr. KV 118 S. 151; vgl. auch die zu Art. 113 Abs. 3/114bis Abs. 3 aBV ergangene Rechtsprechung in BGE 125 V 248 Erw. 3, 122 V 8 Erw. 3a). 2.2 In Anwendung von lit. c Abs. 1 letzter Satzteil ÜbBest. AHV 10 in Verbindung mit Ziff. 2 Abs. 1 ÜbBest. IVG/AHV 10 hat die Verwaltung mit Blick auf die am 2. Mai 1997 erfolgte Ehescheidung zu Recht eine integrale Neuberechnung der laufenden einfachen Invalidenrente des Versicherten vorgenommen. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird denn auch diese Rentenberechnung an sich nicht beanstandet. Hingegen machen der Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin letzt- wie bereits vorinstanzlich geltend, die Schlussbestimmungen zur 10. AHV-Revision, namentlich die Abs. 7 und 10 von lit. c ÜbBest. AHV 10, würden eine Besitzstandswahrung vorsehen. Lit. c Abs. 10 erster Satz ÜbBest. AHV 10 sieht in der Tat vor, dass die neuen massgebenden Einkommen nicht zu tieferen Leistungen führen dürfen. Diese Übergangsnorm bezieht sich indessen nach ihrem Rechtssinn, wie er sich eindeutig aus der in den Materialien dokumentierten Regelungsabsicht des Gesetzgebers ableiten lässt (Amtl. Bull. 1994 S 555, 565 und 609 f. sowie N 1360 f.), ausschliesslich auf die Rentenüberführungsfälle gemäss den unmittelbar vorangehenden Abs. 5-9 von lit. c ÜbBest. AHV 10 (Urteil O. vom 10. Juli 2000, H 239/98). Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im unveröffentlichten Urteil X. vom 31. Mai 2001, H 204/99, festgestellt hat, stellt der von lit. c Abs. 1 zweiter Satz ÜbBest. AHV 10 erfasste Sachverhalt einer laufenden einfachen Altersrente einer Person, deren Ehe nach dem 31. Dezember 1996 geschieden wird, keinen derartigen Rentenüberführungsfall dar. Besteht nach dem Gesagten für verheiratete Bezügerinnen und Bezüger einer altrechtlichen einfachen Altersrente im Falle der Ehescheidung nach Inkrafttreten des neuen Rechts keine Besitzstandsgarantie, kann für die entsprechende Konstellation bei laufenden einfachen Invalidenrenten auf jeden Fall nichts anderes gelten (…)“).

Va ancora evidenziato che la “circolare concernente il calcolo delle rendite trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di modifiche e commutazioni”, al marg. 3020 prevede che: “In caso di divorzio di una persona avente diritto a una rendita semplice di vecchiaia o d’invalidità, occorre procedere a un nuovo calcolo integrale della rendita “ ed al marg. 3021 che“Non vi è alcuna garanzia dei diritti acquisiti sull’importo della rendita finora versata“.

L’UFAS, nel citato fascicolo esplicativo del 31 ottobre 1997 evidenzia che di norma le rendite semplici di vecchiaia in corso di persone sposate devono essere ricalcolate secondo il nuovo diritto, conformemente ai marginali 2004 e seguenti della circolare II in caso, tra l’altro, di divorzio ed ha affermato che:

" L’article 31 LAVS prévoit qu’une rente doit être recalculée, en se reportant au moment où elle a été fixée pour la première fois, lors de la naissance du droit à la rente du conjoint ou de la dissolution du mariage.

(…)

La rente simple de vieillesse ou d’invalidité en cours est recalculée selon le nouveau droit en se reportant au moment de la survenance du premier risque assuré. Les prescriptions (facteurs de revalorisation) applicables lors du premier calcul de rente restent en principe déterminantes.

(…)

Conformément au n° 2004 de la circ. II, les dispositions de la LAVS valables dès le 1er janvier 1997 s’appliquent lorsqu’une rente en cours doit être recalculée selon le nouveau droit.

L’art. 31 LAVS se réfère par contre aux tables de rentes applicables, aux facteurs de revalorisation etc.

(…)

L’échelle de rentes précédemment applicable est garantie lors de la fixation de la rente selon le nouveau droit. Si le nouveau calcul conduit à une échelle de rentes inférieure, l’ancienne échelle continue à s’appliquer

(…)

Par contre, lorsque les rentes complètes en cours sont recalculées selon le nouveau droit, l’échelle de rentes 44 est maintenue. Dans ce cas, il n’est plus nécessaire de déterminer à nouveau la durée de cotisations.

(…)

Lorsque la rente doit être recalculée selon le nouveau droit, la moyenne des revenus provenant de l’activité lucrative est en principe déterminée en se reportant au moment de la survenance du premier risque assuré. (…)"

Secondo il marg. 3003 della circolare II sul calcolo delle rendite in caso di modifiche o commutazioni se viene sciolto il matrimonio di una persona avente diritto ad una rendita semplice di vecchiaia o d’invalidità, la rendita corrente deve essere ricalcolata secondo il nuovo diritto (cfr. anche pag. 51 della circolare sulle rendite, ultimo esempio).

2.5. In concreto, alla luce di quanto sopra esposto e meglio della giurisprudenza federale e della lett. c cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione dell’AVS), in seguito al divorzio cresciuto in giudicato il __________ è a giusta ragione che la cassa ha ricalcolato la rendita di vecchiaia secondo le nuove norme in vigore con la 10a revisione dell’AVS (sentenza I 62/02 del 2 aprile 2004, consid. 2.2 e seguenti; cfr. anche sentenza H 204/99 del 31 maggio 2001).

L’interessato, in caso di divorzio, non può infatti far valere la garanzia dei diritti acquisiti (sentenza H 204/99 del 31 maggio 2001). L’ammontare della prestazione versata può essere inferiore rispetto a quello percepito in precedenza (sentenza I 62/02 del 2 aprile 2004, consid. 2.2 e seguenti; sentenza H 204/99 del 31 maggio 2001). La circostanza che l’interessato viveva nel regime della separazione dei beni, che ha sottoscritto un contratto successorio di rinuncia ereditaria e che lo splitting dei redditi viene effettuato unicamente in relazione con il primo matrimonio poiché quando si è sposato la seconda volta beneficiava già di una rendita di vecchiaia non è rilevante, poiché non influisce sul calcolo della prestazione. Neppure è determinante la quota parte attribuita ai coniugi con la sentenza di divorzio del __________. Il calcolo della rendita di vecchiaia esula infatti dalle norme applicabili al momento del divorzio.

A questo proposito va evidenziato che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

  • una persona ha pagato i contributi (lett. a);

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

  • dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

  • degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

  • degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

  • entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

  • il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

2.6. Nel caso di specie RI 1, nato il __________, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° giugno 1994, sulla base della scala massima, la 44, ciò che in concreto non è contestato.

L’insorgente, di per sé non censura neppure l’ammontare del reddito annuo medio (RAM), che del resto è stato calcolato correttamente.

Il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, dopo lo splitting dei redditi dei coniugi, e dagli eventuali accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

Dagli atti emerge un reddito di fr. 1'220’198 per il periodo dal 1950 al 1993 (anno precedente il pensionamento), compresi gli anni giovanili del 1948 e 1949 e tenuto conto dello splitting del primo matrimonio per il periodo dal 1960 al 1984. Va qui evidenziato che in seguito allo splitting metà del reddito va attribuito al marito e l’altra metà alla moglie, indipendentemente dalla circostanza di sapere se questo reddito sarà poi preso effettivamente in conto nel calcolo della prestazione ad esempio perché uno dei due coniugi è deceduto oppure perché parte del reddito è stato conseguito quando uno dei coniugi era già in pensione.

La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1950 (anno susseguente il 20.o anno d’età).

Dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere il 2.049. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo di contribuzione (44 anni).

Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 56’822 (1'220’198 X 2.049 : 44 anni).

Giacché l’interessato ha avuto tre figli, nati nel __________, __________ e __________, ha diritto a 22 mezzi accrediti educativi dal __________ (anno seguente la nascita del primo figlio) al __________ (compimento del 16esimo anno di età dell’ultimo figlio), per complessivi fr. 8’460 (940 X 12 X 3 X 11 : 44).

Nel 1994 il RAM dell’assicurato ammontava a fr. 65'424 (8’460 + 56'822 = 65’282, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS), corrispondente nel 2001 a fr. 69'216 e nel 2008 a fr. 76'908 per una rendita di fr. 2'175, nel 2009 a fr. 79'344 per una rendita di fr. 2'244, nel 2011 a fr. 80'736 per una rendita di fr. 2'283 e nel 2013 a fr. 81'432 per una rendita di fr. 2'303.

Considerato che invece la Cassa ha versato nel 2008 una rendita mensile di fr. 2'210, nel 2009/2010 di fr. 2'280, nel 2011/2012 di fr. 2'320 e nel 2013 di fr. 2'340, l’interessato ha percepito complessivamente dal mese di agosto 2008 al mese di luglio 2013 fr. 137'830 invece di fr. 135'644 cui aveva effettivamente diritto, ossia un importo in eccesso di fr. 2'186, che di principio deve restituire.

2.7. L’insorgente fa valere la sua buona fede e sostiene che l’UFAS e la Cassa gli avrebbero significato che la sua rendita, con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS, non avrebbe potuto essere inferiore a quella precedentemente conseguita.

Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

  1. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

  2. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).

2.8. Nel caso di specie l’insorgente rileva che in una lettera del mese di dicembre del 2000, trasmessagli dalla Cassa convenuta, figurava che “è escluso che questa operazione conduca ad una riduzione delle prestazioni” (doc. I e A3). Egli si lamenta inoltre del fatto che la convenuta non lo avrebbe sufficientemente informato dell’introduzione dell’accredito per compiti educativi di cui aveva diritto.

La citata lettera ha il seguente tenore:

" (…)

Trasferimento delle rendite

La 10a revisione dell’AVS prevede che le rendite per coniugi, quelle di persone vedove e, in alcuni casi le rendite delle persone divorziate, siano “trasferite nel nuovo diritto”. Questo trasferimento viene effettuato d’ufficio a partire dal 1° gennaio 2000 e riguarda unicamente le rendite nate anteriormente al 1° gennaio 1997.

E’ escluso che questa operazione conduca ad una diminuzione delle prestazioni. (…)” (doc. A3)

In concreto lo scritto del mese di dicembre 2000 non può essere d’aiuto al ricorrente. Infatti esso si riferisce ad un’altra fattispecie rispetto a quella oggetto del contendere, ossia al trasferimento delle rendite sorte prima del 1° gennaio 1997 e che sarebbero state trasferite d’ufficio nel nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2000 senza diminuzione del loro importo. Ora, nel caso di specie, ciò è avvenuto, nella misura in cui la sua rendita di vecchiaia, trasferita nel nuovo diritto, non ha subito alcuna modifica con l’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS. In questo senso anche le affermazioni che il ricorrente attribuisce all’allora Consigliere federale Couchepin, ossia che il trasferimento delle rendite dalla 9a alla 10a revisione AVS non avrebbe ridotto l’ammontare delle rendite, sono, di principio, corrette.

La riduzione dell’importo della prestazione è invece dovuta alla circostanza che, in seguito al divorzio pronunciato il __________, la cui sentenza è cresciuta in giudicato il __________, la Cassa ha dovuto ricalcolare la rendita conformemente a quanto previsto dalla lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS, ciò che ha comportato una diminuzione dell’ammontare mensile. In altre parole la riduzione non è tanto dovuta al trasferimento della rendita da un sistema all’altro, quanto piuttosto al divorzio del ricorrente che ha comportato un nuovo calcolo della prestazione.

Quanto all’asserita mancata informazione circa il diritto all’accredito per compiti educativi, va evidenziato che in ogni caso, con il calcolo della rendita la Cassa ne ha tenuto conto, per cui il ricorrente non ha subito alcuno svantaggio.

L’interessato sostiene inoltre di aver interpellato l’UFAS che avrebbe escluso “una riduzione delle rendite esistenti prima del loro trasferimento nel nuovo diritto della 10a revisione AVS” (doc. I).

Ora, l’insorgente non ha prodotto documentazione da cui emergerebbe che l’autorità federale gli avrebbe garantito lo stesso ammontare della rendita anche in caso di divorzio.

Del resto, va comunque evidenziato che il ricorrente non fa valere che in virtù delle asserite informazioni ricevute dalla Cassa e dall’UFAS avrebbe adottato un comportamento o un omissione che gli sono stati pregiudizievoli.

Ne segue che l’insorgente non può far valere la protezione della sua buona fede.

2.9. Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Di norma, per giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13).

Tuttavia se si tratta di prestazioni periodiche anche in caso di importi minimi, la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).

Ritenuto che la rendita è stata versata sulla base di decisioni manifestamente errate, poiché la Cassa non ha effettuato un nuovo calcolo della prestazione in seguito al divorzio del 2001, e che la correzione riveste una notevole importanza, di principio, il ricorrente è tenuto a restituire l’importo percepito in troppo.

2.10. L’insorgente fa valere la prescrizione del diritto di chiedere la restituzione degli importi versati in troppo sin dal mese di agosto 2008.

Come rammentato ancora recentemente dal TF con sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1, non ancora pubblicata nella raccolta ufficiale) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

2.11. In concreto l’errore della Cassa è stato commesso nel mese di __________ quando, malgrado fosse stata messa al corrente del fatto che l’interessato aveva divorziato, ha continuato a versare la medesima rendita senza procedere ad un nuovo calcolo della prestazione e limitandosi a sopprimere la rendita completiva per la moglie.

Ritenuto che l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’art. 33ter LAVS, che di norma avviene ogni due anni, non è, di regola, un motivo che induce l’amministrazione a riesaminare il fascicolo, poiché l’aumento avviene per tutte le rendite indistintamente ed in maniera automatica senza un verifica particolare del calcolo della prestazione (cfr. a tal proposito la sentenza 30.2013.1+4 del 22 maggio 2013), occorre ritenere che solo con la comunicazione dell’UFAS del 14 giugno 2013 alle 17.20 la Cassa è venuta a conoscenza della possibilità di errori nel calcolo di alcune rendite e solo con la risposta del 9 luglio 2013 del Comune di __________ ad un suo accertamento l’amministrazione ha potuto essere resa cognita dell’errore compiuto nel 2001.

Le decisioni di restituzione, di fissazione della nuova rendita e di compensazione del 7 agosto 2013 sono di conseguenza tempestive, poiché notificate entro il termine di perenzione relativo di un anno dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

In applicazione del termine assoluto di 5 anni previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione può chiedere la restituzione delle rendite percepite in troppo dal mese di agosto 2008. Ne segue che, di principio, la richiesta di restituire fr. 2'186 (per il calcolo cfr. consid. 2.6) è tempestiva.

2.12. Il ricorrente contesta anche la circostanza che nel mese di agosto 2013 la Cassa ha versato solo fr. 117, compensando l’importo chiesto in restituzione di fr. 2'186 con la rendita mensile di fr. 2'303 e rileva che nel mese di settembre 2013 ha erogato una rendita ridotta di fr. 37.

Per quanto concerne la seconda censura, questo TCA evidenzia che l’amministrazione, a partire dal mese di settembre 2013, ha correttamente versato l’importo nuovamente calcolato in seguito al divorzio del ricorrente. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6) la rendita mensile ammonta a fr. 2'303 in luogo di fr. 2'340. Da cui la differenza di fr. 37.

Circa il mese di agosto 2013, va evidenziato quanto segue.

Con la decisione del 7 agosto 2013 la convenuta ha compensato le prestazioni versate dal mese di agosto 2008 al mese di agosto 2013 effettuando il seguente calcolo (doc. A2):

Importi già percepiti:

08.2008 – 12.2008 5 x CHF 2'210.00 CHF 11'050.00

01.2009 – 12.2010 24 x CHF 2'280.00 CHF 54'720.00

01.2011 – 12.2012 24 x CHF 2'320.00 CHF 55'680.00

01.2013 – 07.2013 7x CHF 2'340.00 CHF 16'380.00

Totale CHF137’830.00

Nuovo diritto:

08.2008 – 12.2008 5 x CHF 2'175.00 CHF 10’875.00

01.2009 – 12.2010 24 x CHF 2'244.00 CHF 53’856.00

01.2011 – 12.2012 24 x CHF 2'283.00 CHF 54’792.00

01.2013 – 07.2013 7x CHF 2'303.00 CHF 16’121.00

Totale CHF135’644.00

Importo da restituire: fr. 2’186

rendita dovuta in agosto: fr. 2’303

rendita versata in agosto: fr. 2'303 – fr. 2'186 = fr. 117.--

2.13. La LPGA non contiene norme generali sulla compensazione (cfr. tuttavia l’art. 20 cpv. 2 LPGA; cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.2). In concreto trova pertanto applicazione la LAVS (cfr. DTF 138 V 402 consid. 4.2). Per l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 505 il TF ha stabilito che la pretesa di restituzione di una rendita d'invalidità comprendente le rendite completive (successivamente rimpiazzata da una rendita di vecchiaia e dalle rendite completive) nei confronti di uno dei coniugi può essere compensata con gli arretrati di una rendita d'invalidità assegnata all'altro coniuge anche se debitore e creditore dell'amministrazione non sono identici. La condizione dell'esistenza di una stretta connessione, dal profilo della tecnica assicurativa o dal punto di vista giuridico, tra i crediti posti in compensazione è in effetti adempiuta (consid. 2.6 e 2.8). Le cifre marginali 10907 e 10908 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sono conformi alla legge (consid. 2.9).

Il TF ha rammentato al consid. 2.4 che la compensazione non deve intaccare il minimo vitale del debitore («la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence du débiteur (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, ATF 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2).”).

In una sentenza pubblicata in DTF 136 V 286 il TF ha affermato che la compensazione di rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 52 LAVS è disciplinata dall'art. 50 cpv. 2 LAI in relazione con l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS e non dalle disposizioni della LPGA. Essa è ammissibile (consid. 4 e 5). Se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (consid. 7 e 8).

L’Alta Corte al consid. 8.2 ha precisato che il divieto di intaccare il minimo vitale in caso di compensazione nell’ambito delle assicurazioni sociali, è simile a quello previsto dal diritto privato e figurante nell’art. 125 cpv. 2 CO. Questo disposto prevede che non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia. L’Alta Corte ha evidenziato che l’art. 125 cpv. 2 CO (e l’art. 93 cpv. 1 LEF) vogliono impedire che la persona interessata, a causa della compensazione, cada nel bisogno. Ciò non è il caso quando la compensazione retroattiva avviene nei confronti di una persona che nel medesimo periodo ha beneficiato di prestazioni assistenziali (“Ähnlich verhält es sich, wenn die versicherte Person in der Vergangenheit von der Fürsorgebehörde während einer Zeitspanne unterstützt wurde, für welche später Renten nachbezahlt werden, die Verrechnung jedoch nicht mit der Sozialbehörde, sondern - wie hier - mit einem anderen Zweig der Sozialversicherung zur Diskussion steht, dessen Anspruch jenem der Fürsorgebehörde vorgeht (vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E. 5.3.2). Hinzu kommt, dass sich der Schutz des Existenzminimums bei Verrechnungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung an Art. 125 Ziff. 2 OR anlehnt. Dieser sieht vor, dass Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind, nicht durch Verrechnung getilgt werden können (vgl. BGE 130 V 505 E. 2.4 S. 510). Art. 125 Ziff. 2 OR wie auch Art. 93 Abs. 1 SchKG wollen einzig vermeiden, dass jemand durch die Verrechnung tatsächlich ins Elend gestossen würde, was nicht der Fall ist, wenn es - wie im vorliegenden Fall - um eine nachträgliche Beurteilung für einen Zeitraum geht, für welchen Sozialhilfe effektiv ausgerichtet worden ist (vgl. zum Ganzen: SCHLAURI, a.a.O., S. 148 ff.).“).

Con sentenza pubblicata in DTF 138 V 402 il TF ha affermato che nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (consid. 4.5).

L’Alta Corte

al consid. 4.2 ha rammentato che la compensazione di prestazioni e contributi

può essere effettuata sia con rendite già versate, sia con rendite future, ma,

di principio, il minimo vitale della persona assicurata non può essere

intaccato. Si pone pertanto la questione di sapere se anche in caso di

compensazione con rendite già versate occorre esaminare se il minimo vitale

della persona interessata è salvaguardato, e questo nel lasso di tempo durante

il quale la rendita avrebbe dovuto essere versata. (“ (…)

Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und

Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf

Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1 S. 288). Sie darf indessen den nach

betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person

nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1

  1. 291; BGE 131 V 249 E. 1.2
  2. 252). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit

der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen

Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente,

sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den

Existenzbedarf der versicherten Person zu decken (Art. 34quater Abs. 2 Satz 3 aBV;

Art. 112 Abs. 2

lit. b BV), und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie

nachbezahlt werden (BGE 136 V 286 E. 6.2

S. 291; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 305/03 vom 15. Februar 2005 E.

4; vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E.

5.3.1; kritisch dazu: FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und

weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des

Sozialversicherungsrechts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 137

ff., 150 f.). (…)“).

Con riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF 136 V 286 il TF ha affermato che, di regola, il divieto di compensazione non vale quando il minimo esistenziale, nel periodo passato in cui avviene la compensazione, è stato garantito dal versamento di prestazioni assistenziali (“Damit ergibt sich aus beiden Urteilen, dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt.”).

L’Alta Corte ha poi evidenziato che la compensazione (retroattiva) può portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da restituire. La questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo caso, poiché nel periodo determinante non sono state versate altre prestazioni. Quando invece la persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute o erano dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di principio, la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il calcolo del minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona interessata, per il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4; cfr. consid. 4.5:” Die Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem die Einhaltung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten werden kann. Dies entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten grundsätzlichen Ziel, dass Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom Gesetz grundsätzlich ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.“).

Sulla base di quest’ultima sentenza le direttive sulle rendite (DR) sono state modificate con effetto dal 1° gennaio 2014 nel senso che:

«10921 Lors d’un paiement rétroactif de prestations et de compen- sations de créances en restitution, le minimum vital du droit des poursuites ne doit pas être pris en compte comme limite de compensation lorsque la rente allouée à titre rétroactif remplace simplement une rente accordée pour une période antérieure et que les deux s’excluent mutuellement (ATF 138 V 402).

10922 Par conséquent, lors du remplacement – avec effet rétro-

actif – d’une rente par une autre rente, la compensation est, en règle générale, admissible pour le montant entier de la créance.»

2.14. Da quanto sopra (cfr. in particolare DTF 138 V 402 e sentenze 9C_1015/2010 e I 141/05) si evince che quando oggetto del contendere è il pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale, di regola, non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (cfr. anche marg. 10921 e 10922 DR).

Diversa la situazione laddove la Cassa intende compensare prestazioni e/o contributi dovuti con rendite non ancora versate. In tal caso, di regola, la compensazione è ammessa se l’amministrazione non intacca il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione (cfr. anche marg. 10919 DR).

Nel caso di specie, la compensazione effettuata retroattivamente per il periodo da luglio 2008 a luglio 2013 tra le rendite già versate e le rendite dovute in seguito al nuovo calcolo della prestazione va pertanto confermata.

Per quanto concerne invece il mese di agosto 2013, ossia la compensazione tra la rendita ancora dovuta in quel mese per fr. 2'303 e l’importo da restituire di fr. 2'186, la decisione non può essere confermata, poiché la Cassa, prima di procedere con la compensazione, avrebbe dovuto effettuare il calcolo del minimo vitale conformemente a quanto prevedono anche le direttive sulle rendite al marg. 10920.

In assenza di qualsiasi calcolo in merito, una compensazione è esclusa.

In queste condizioni la Cassa è tenuta a versare al ricorrente l’importo di fr. 2'186. L’amministrazione potrà poi compensarlo se risulterà un eccedente dal calcolo sul minimo vitale oppure potrà chiedere al ricorrente di riversarlo.

Su questo punto la decisione va modificata.

2.15. Infine, il TCA rende attento il ricorrente che può chiedere alla Cassa il condono della restituzione dell’importo chiesto in restituzione.

Per l’art. 4 cpv. 1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

L’amministrazione ha correttamente evidenziato che è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

A questo proposito l’art. 4 cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che la compensazione tra la rendita di fr. 2'303.-- del mese di agosto 2013 e l’importo da restituire di fr. 2'186.-- è annullata.

§§ La CO 1 deve versare a RI 1 fr. 2'186.--.

Per il resto il ricorso è respinto.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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