Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2014.17
Entscheidungsdatum
11.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2014.17

TB

Lugano 11 agosto 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 gennaio 2014 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

Aa. RI 1, nato nel 1962, il 19 ottobre 2010 (doc. 13) ha chiesto di essere affiliato quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, indicando di avere iniziato il 4 ottobre precedente l'attività di supervisore di un progetto per conto di un'azienda di __________, precisando che l'attività si sarebbe svolta in Svizzera.

Ab. Il 27 ottobre 2010 (doc. 12) la Cassa CO 1 ha comunicato all'assicurato di averlo affiliato dal 1° ottobre 2010 nella categoria delle persone il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS.

Ac. A seguito dell'emanazione della notifica di tassazione IC/IFD 2010 del 1° maggio 2013 (doc. 9), la Cassa di compensazione ha interpellato il competente Ufficio di tassazione, il quale il 6 agosto 2013 (doc. 8a) le ha comunicato che il reddito proveniente dall'esercizio di un'attività indipendente ammontava per l'anno 2010 a Fr. 51'500.- e che il capitale investito era pari a zero.

B. Con decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, che annulla e sostituisce la decisione provvisoria del 2 novembre 2010, la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 6'461,70 i contributi dovuti dall'assicurato per il periodo ottobre-dicembre 2010 come salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo AVS, basandosi su un reddito professionale di Fr. 51'500.- ripreso dalla notifica di tassazione IFD 2010.

C. Vista l'opposizione del 4 ottobre 2013 (doc. 7) dell'assicurato che ha chiesto di essere esonerato dal dovere pagare contributi AVS/AI/IPG in Svizzera avendo svolto attività unicamente su territorio estero, l'amministrazione ha sottoposto dei quesiti all'assicurato (doc. 6) e, sulla scorta della documentazione prodotta (doc. 5), la Cassa di compensazione ha emanato il 28 gennaio 2014 (doc. A) una decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto la predetta opposizione.

La Cassa ha esposto le norme legali applicabili e ha concluso che poiché l'assicurato è svizzero ed è domiciliato in Svizzera e nel 2010 ha lavorato in __________ - Paese che non ha una Convenzione con la Svizzera -, giusta l'art. 1a cpv. 1 lett. a e l'art. 6 LAVS è dato l'obbligo assicurativo nel nostro Paese dal 1° ottobre 2010 come persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS.

Tuttavia, ritenuto che nelle fatture prodotte dall'assicurato indirizzate ai suoi committenti sono comprese anche le spese di viaggio ed il luogo di lavoro è in __________, la Cassa ha dedotto dal reddito professionale il 25% a titolo di spese professionali, calcolando quindi i contributi dovuti su un reddito di Fr. 38'625.-, pari ad un contributo dovuto di Fr. 4'090,20. Stanti i versamenti già intervenuti di Fr. 1'644.-, il saldo da versare è di Fr. 2'496,20.

Rimangono riservate le possibilità di chiedere la dilazione di pagamento e la riduzione o il condono dei contributi.

D. Con ricorso del 27 febbraio 2014 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare la decisione su opposizione e quindi di esonerarlo dal dovere versare contributi AVS, visto che nel 2010 ha svolto la sua attività all'estero (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS) e non su territorio svizzero.

E. Il 14 marzo 2014 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, ricordando l'applicazione di determinati disposti legali che stabiliscono il suo obbligo contributivo.

La Cassa ha osservato che quando il 14 dicembre 2010 il ricorrente ha pagato i contributi provvisori di Fr. 1'644.- per il periodo ottobre-dicembre 2010 egli non ha obiettato alcunché. Inoltre, sembrerebbe che nel periodo in questione l'assicurato abbia abitato in Svizzera e solo nel 2011 si sia trasferito all'estero per cercare lavoro. Dalle fatture agli atti risulterebbe poi che già nel marzo 2010 egli abbia lavorato per diversi committenti con sede in Paesi extra UE/AELS, perciò si dovrebbe modificare la data di affiliazione dall'ottobre al marzo 2010. Da ultimo, la Cassa ha chiesto all'interessato di comunicarle la data in cui ha cessato definitivamente l'attività, così, se del caso, potere modificare la sua affiliazione come persona senza attività lucrativa.

Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se nel 2010 (da ottobre a dicembre) il ricorrente deve pagare i contributi quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi in Svizzera oppure se deve essere esonerato, avendo conseguito il proprio reddito all'estero.

  2. La Cassa ha assoggettato all'AVS l'assicurato, cittadino svizzero domiciliato in Svizzera, che però avrebbe svolto all'estero la sua attività lucrativa a favore di società estere aventi sede all'estero.

Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile.

Il ricorrente ha affermato di avere lavorato in __________ per conto di alcune ditte estere aventi sede nelle __________, ad __________ ed a __________ (doc. 7).

Tuttavia, le fatture allestite dal ricorrente sono indirizzate a persone fisiche e/o giuridiche a __________ e a __________ (doc. 5).

Ora, la Svizzera non ha stipulato una convenzione sulla sicurezza sociale con la __________ e nemmeno con __________ e __________ (Allegato 13 delle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI [DOA] edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2009, stato 1° gennaio 2014).

Pertanto, in assenza di una convenzione sulla sicurezza sociale che regoli l'obbligo assicurativo dell'interessato domiciliato in Svizzera per i redditi conseguiti in quei Paesi, fa stato la legislazione svizzera in materia (N. 2087 DOA e Allegato 2 DOA).

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS) o i cittadini svizzeri che lavorano all'estero in determinati casi (art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS).

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero (art. 4 cpv. 2 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 6 cpv. 1 OAVS, con riserva delle eccezioni indicate espressamente agli artt. 6ter e 6quater OAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (visto che i contributi litigiosi concernono l'anno 2010), i contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8% del salario determinante.

Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a Fr. 48'300.- l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2% secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

L'art. 16 OAVS, nella versione in essere fino al 31 dicembre 2011, prevede al cpv. 1 che se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a Fr. 54'800.- all'anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'art. 21. Gli artt. 22-27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS)

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

  1. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

  1. In concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per l'anno 2010, la Cassa si è basata sul reddito professionale di Fr. 51'500.- comunicato dal competente Ufficio di tassazione (doc. 8a) e ricavato dalla notifica di tassazione IFD 2010 del 1° maggio 2013 (doc. 9).

Con la decisione su opposizione l'amministrazione ha modificato il reddito soggetto a contribuzione, tenendo conto di una deduzione del 25% per spese professionali dell'assicurato (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS ed art. 9 cpv. 1 OAVS) e fissando quindi nuovamente i contributi sulla base di un reddito di Fr. 38'625.-.

L'insorgente ha contestato il principio stesso dell'assoggettamento all'AVS svizzera, sostenendo che, avendo conseguito il reddito all'estero, in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS a contrario, egli non debba essere assicurato all'AVS/AI/IPG svizzera.

  1. L'affiliazione obbligatoria al sistema dell'assicurazione vecchiaia e superstiti può essere qualificata come automatica. Ciò significa che una persona che adempie una delle condizioni di assoggettamento, senza trovarsi in uno dei casi di esenzione, senza avere fatto uso della facoltà di chiederne l'esonero e senza che il diritto internazionale indichi un'altra soluzione, entra d'ufficio nel campo di applicazione personale del sistema, ossia, in altre parole, è assicurata obbligatoriamente. Non è quindi necessaria una manifestazione di volontà (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 26 pag. 29 ad art. 1 LAVS; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1989, pag. 9).

L'art. 1a cpv. 1 LAVS prevede tre condizioni alternative di assoggettamento obbligatorio e poiché l'affiliazione al regime dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è individuale o personale, è sufficiente che una persona fisica adempia personalmente uno dei criteri di assoggettamento senza che un'esenzione o liberazione le sia applicabile (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 31 pag. 31 ad art. 1 LAVS).

I due primi capoversi dell'art. 1a LAVS prevedono quanto segue:

  • una persona che adempie uno dei criteri di assoggettamento previsti al capoverso 1,

  • senza rientrare in un caso di eccezione (cpv. 1 lett. a e c),

  • senza avere domandato ed ottenuto la liberazione o l'esonero (cpv. 2 lett. b),

  • senza che il diritto internazionale - Convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera - non designi un altro diritto nazionale o non esenti l'interessato,

è assicurata obbligatoriamente all'assicurazione vecchiaia e superstiti - ed anche all'assicurazione invalidità.

Ciò che è determinante evidenziare per il caso in esame, è che i criteri di assoggettamento fissati all'art. 1a cpv. 1 LAVS sono alternativi. È dunque sufficiente adempierne uno (singolarmente il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera) (Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., n. 82 e n. 83 pag. 52 ad art. 1 LAVS).

In concreto è pacifico che, per sua stessa ammissione (doc. 5: "Il mio soggiorno in territorio Svizzero si giustifica primariamente per le peculiarità legate alla mia nazionalità Svizzera in materia di aiuto sociale; in funzione di questo fattore sto valutando la possibilità di chiedere il congiungimento degli altri membri della famiglia dalle __________."), nel 2010 l'assicurato era domiciliato in Svizzera, indipendentemente dalla circostanza che la sua famiglia risiedeva nelle __________. Non occorre pertanto esaminare ulteriormente questa prima condizione alla luce dell'art. 23 segg. CC, a cui la LAVS rinvia implicitamente.

Già solo per questo motivo, essendo data anche una sola delle tre condizioni alternative previste dal citato art. 1a cpv. 1 LAVS, il ricorrente deve essere obbligatoriamente affiliato all'AVS/AI/IPG.

D'avviso dell'assicurato, invece, una sua affiliazione non sarebbe data non adempiendo egli alla seconda condizione, secondo cui sono assicurate le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Avendo lavorato in __________, egli ritiene quindi di non dovere pagare alcun contributo personale per l'AVS/AI/IPG.

Tuttavia, come detto, questa condizione non è cumulativa con le altre due, bensì è alternativa: è quindi sufficiente che solo una si realizzi affinché l'affiliazione diventi automatica ed obbligatoria.

Pertanto, la circostanza che il ricorrente abbia lavorato all'estero e non nel nostro Paese nulla muta al suo obbligo assicurativo.

Non va comunque dimenticato che in virtù dell'art. 6 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale, facendo uso della facoltà datagli dall'art. 4 cpv. 2 lett. a LAVS sulla possibilità di escludere o meno i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero dal calcolo dei contributi dovuti dagli assicurati che esercitano un'attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS), ha chiaramente previsto che il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito in Svizzero o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.

In queste circostanze, la tesi dell'assicurato secondo cui egli non dovrebbe essere assoggettato al sistema sociale svizzero visto che i suoi redditi conseguiti nel 2010 sono stati realizzati all'estero, non può essere dunque tutelata.

Da quanto precede discende che a ragione la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti dall'assicurato come persona salariata il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento di contributi.

  1. Con la decisione su opposizione, sulla scorta delle fatture prodotte dall'assicurato l'amministrazione ha fissato un nuovo reddito soggetto a contribuzione.

In effetti, basandosi sull'art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS e sull'art. 9 cpv. 1 OAVS, la Cassa di compensazione ha dedotto dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo.

Vista la particolare attività lucrativa svolta dal ricorrente fra la Svizzera e l'__________, la Cassa ha fatto capo alla giurisprudenza sviluppata sulle spese generali dei rappresentanti di commercio. Considerato che le spese generali non sono state indicate separatamente dall'assicurato, ma sono inglobate nell'onorario fatturato, di regola si devono dedurre dal salario lordo le spese generali effettivamente sostenute dal rappresentante di commercio nell'esercizio della sua attività. Se le spese generali dichiarate non sono né provate né verosimili, normalmente può essere dedotto dal salario lordo il 25% a titolo forfetario (N. 4030 Direttive sul salario determinante [DSD] nell'AVS/AI e nell'IPG).

In queste circostanze, la fissazione in Fr. 38'625.- del reddito professionale su cui calcolare i contributi personali AVS/AI/IPG deve quindi essere confermata (Fr. 51'500.- - 25%).

  1. Infine, la richiesta dell'amministrazione di modificare la data di affiliazione del ricorrente da ottobre 2010 a marzo 2010 (doc. III) deve essere accolta.

Dagli atti è chiaramente emerso che ancor prima che iniziasse nel mese di ottobre la sua attività per la società di __________ menzionata sul formulario per l'affiliazione (doc. 13), già da marzo 2010 l'assicurato ha lavorato per una società con sede a __________ (docc. 5a e 5b) e nei mesi successivi per un'altra con sede anch'essa a __________ (docc. 5c e 5d).

Alla luce di ciò, è quindi corretto che la sua affiliazione come persona salariata il cui datore di lavoro non è soggetto al versamento di oneri sociali sia anticipata a tale data.

Di conseguenza, il reddito assoggettato rimanendo il medesimo conseguito durante l'anno 2010, la durata effettiva dell'attività lucrativa che andrà iscritta nel conto individuale del ricorrente per il 2010 sarà da marzo a dicembre, ciò che andrà a suo beneficio quando si realizzerà un evento assicurato dalla LAVS, dalla LAI o dalla LIPG.

In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti dell'interessato.

  1. Come indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurato resta sempre aperta dapprima la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.

Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora la ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

  1. Eventualmente, inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale non può essere esatto.

In proposito, come ha ricordato l'amministrazione, per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).

  1. Infine, a norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

In concreto, siccome la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessato, la scrivente autorità giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono del ricorrente, che lamenta problemi economici.

Fanno infatti difetto tanto una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art. 52 LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l'assicurato potrà, semmai, impugnarla mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGA).

Tuttavia, questa specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che la decisione di fissazione dei contributi del 12 agosto 2013 che il ricorrente ha impugnato sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione.

  1. Stante quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata nella determinazione dei contributi personali dovuti e modificata per quanto concerne il periodo di affiliazione dell'assicurato, il cui ricorso va quindi respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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