Raccomandata
Incarto n. 30.2013.9
cs
Lugano 20 giugno 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2013 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, è affiliato presso la CO 1 quale indipendente dal 1° maggio 2000. Con il 1° marzo 2007 l’assicurato ha costituito la __________ per l’operazione di edificazione della __________ che porta il medesimo nome e nella quale detiene una partecipazione qualificata con un capitale azionario superiore al 10%.
Nel 2010, oltre al reddito derivante dalla sua attività indipendente (fr. 70'000), RI 1 ha percepito un dividendo di
fr. 1'350'000 dalla __________.
In applicazione dell’art. 17b cpv. 1 LT e 18b LIFD nella tassazione 2010 è stato imposto il 50% del dividendo (al netto delle spese di amministrazione del 5%), ossia fr. 708’750.
1.2. Con decisione del 13 marzo 2012, confermata dalla decisione su opposizione del 14 maggio 2012 (doc. 39), la CO 1 ha fissato il contributo dovuto dall’interessato quale indipendente nel 2010 sulla base di un reddito aziendale di fr. 778'750 (70'000 + 708'750).
1.3. In seguito al ricorso interposto da __________ al TCA (inc. 30.2012.21), la Cassa, dopo aver interpellato l’UFAS, ha sostenuto che avrebbe dovuto prendere in considerazione l’intero dividendo di fr. 1'350'000 nel calcolo del reddito aziendale del 2010 e non solo il 50%. __________ è stato sentito nel corso di un’udienza tenutasi il 25 settembre 2012 presso questo Tribunale, al termine della quale gli è stato assegnato un termine di 20 giorni per determinarsi in merito alla prospettata reformatio in peius e per eventualmente ritirare il ricorso.
1.4. Con decreto del 7 novembre 2012 il giudice delegato del TCA ha stralciato il ricorso dai ruoli in seguito al ritiro dell’impugnativa da parte dell’interessato (inc. 30.2012.21).
1.5. Con decisione formale del 22 gennaio 2013 (doc. 6c), confermata dalla decisione su opposizione del 27 febbraio 2013 (doc. 4), la CO 1 ha fissato in
fr. 682’000 il reddito aziendale di RI 1 soggetto a contribuzione nel 2011. L’amministrazione, dopo aver contattato l’autorità fiscale, ha preso in considerazione fr. 142'000 corrispondenti al reddito da attività indipendente conseguito quell’anno, cui ha aggiunto fr. 540'000 pari al dividendo della partecipazione aziendale qualificata nella __________.
1.6. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che il contributo sia calcolato, come nel 2010, sul 50% del dividendo della partecipazione nella __________ (doc. I). L’insorgente sostiene che le motivazioni alla base della decisione della Cassa non sono chiare e che non vi sono neppure direttive in materia. Egli ritiene che l’amministrazione debba riprendere il dato comunicato dall’autorità fiscale e figurante nella tassazione 2011, pari al 50% del dividendo percepito quell’anno e domanda di vedere una documentazione chiara e precisa in merito e non solo supposizioni della Cassa. Egli rileva che quando vi è stata la discussione in merito alla votazione sull’imposizione delle imprese nel febbraio 2008 anche la classe politica aveva messo in guardia contro la possibile perdita di introiti sia in ambito fiscale che in ambito AVS.
1.7. Con risposta del 4 aprile 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.8. Con osservazioni del 15 aprile 2013 l’insorgente sostiene che se la legge è chiara, vi è stata una comunicazione errata da parte dell’autorità fiscale. La notifica di tassazione 2011 gli è stata inviata nel maggio 2012 e, ricevendo un calcolo dell’imponibile del dividendo ridotto del 50%, non si sarebbe aspettato una correzione dell’importo da parte della Cassa di compensazione. Per cui non ha presentato osservazioni e tanto meno la Cassa avrebbe dovuto effettuare accertamenti in merito. L’interessato rileva inoltre che complessivamente deve pagare oltre il 64% di imposte ed oneri sull’attività svolta e si chiede se la medesima prassi viene applicata anche ad altri, ossia ad un banchiere, ad un falegname, ad ogni indipendente. L’insorgente chiede di essere convocato per visionare gli accordi tra fisco e AVS e ribadisce che i politici avevano messo in conto la diminuzione degli introiti in ambito AVS (doc. VII).
1.9. Il 13 giugno 2013 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:
" In questa sede il Giudice ricapitola i fatti che sono alla base della causa ed il sig. RI 1 precisa che non viene più contestata la natura di provento da attività indipendente dei dividendi della SA costituita a suo tempo per l'operazione di edificazione della ____________________.
La contestazione oggi, e così non vi è assoluta contraddizione con il ritiro del gravame formante l'incarto 30.2012.21, è limitata al fatto che la Cassa non può e non deve prelevare i suoi contributi AVS/AI/IPG dall'intera somma costituita dai dividendi ma deve limitarsi all'importo comunicatole dall'amministrazione fiscale ed oggetto di tassazione che è pari al 50% del loro valore. La mia situazione giuridica verso l'autorità fiscale, alla luce delle scelte eseguite, ossia di costituire una SA con altri 2 soci, è tale da permettere il conseguimento del beneficio fiscale di un imposizione limitata al 50% dei benefici distribuiti per il tramite dei dividendi. A mio avviso questo stesso importo deve essere ritenuto dalla Cassa CO 1 quale frutto da attività indipendente.
Il ricorrente indica di essere già in possesso delle direttive in merito alla tassazione o meglio al percepimento dei contributi sui dividendi di questa natura in lingua francese e di averle ricevute dalla Cassa stessa. Agli atti la Cassa ha pure prodotto un foglio contenente una serie di modalità operative prescritte dalla __________, si tratta di una regolamentazione interna concernente le modalità di passaggio di dati dalla __________ alla __________.
A questo documento il ricorrente non è interessato egli ribadisce il concetto secondo cui gli importi dei dividendi debbano essere sottoposti al prelievo di contributi solo ed unicamente nella misura in cui vengono tassati e non oltre, ossia la Cassa non deve prelevare i contributi sull'insieme del valore dei contributi e questo nonostante il dire delle direttive che in fondo non sono assolutamente chiare su questi aspetti.
Il ricorrente evidenzia poi che se non avesse lui stesso lo scorso anno inoltrato il gravame contro la decisione di fissazione dei contributi con buona verosimiglianza la cassa non si sarebbe avveduta della comunicazione parziale dei dati da parte della __________.
A parte ciò il sig. RI 1 ricorda come a livello di dibattito politico in vista dell'adozione delle nuove norme fiscali concernenti l'imposizione dei dividendi in situazioni particolari aveva evidenziato questa tematica dell'influsso sull'AVS. A suo modo di vedere il risparmio non doveva essere unicamente di natura fiscale ma doveva riverberarsi sull'aspetto dei contributi AVS.
Dal canto suo il rappr. della Cassa evidenzia che il discorso politico sull'AVS era riferito di principio ai piccoli imprenditori con ditte individuali che potevano potenzialmente trasformare la loro ditta in SA con la possibilità teorica di prelevare per intero sotto forma di dividendi anni di accantonamenti, motivo per il quale sono stati fissati dei paletti tali per cui all'imprenditore non era possibile operare in questo modo.
Il sig. __________ comunica che per quanto sia noto alla sua amministrazione e a quella federale ossia UFAS non sono fino ad oggi state emanate sentenze. La linea di comportamento della Cassa è dettata da indicazioni provenienti dal servizio giuridico dell'UFAS e confermate nelle direttive.
Il sig. RI 1 evidenzia poi che, per quanto gli è noto da colleghi e conoscenti imprenditori, la Cassa ha ancora recentemente emanato decisioni di fissazione di contributi in situazioni analoghe alla sua ma limitando la percezione dei contributi al 50% del valore di dividendi comunicato dall'autorità fiscale, ciò anche con riferimento all'anno oggetto della presente causa ossia 2011” (doc.X)
in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l’art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.
2.2. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS)
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.3. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
Per l’art. 27 cpv. 1 OAVS per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L’Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.
Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS).
L’autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all’articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Per l’art. 18b cpv. 1 LIFD i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
A norma dell’art. 18b cpv. 2 LIFD l’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di persone.
Il Consiglio federale nel Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese), circa l’art. 18b LIFD, ha affermato (FF 2005, pag. 4241 e seguenti, in particolare 4348):
" Art. 18b (nuovo) Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale
Per quanto concerne la sostanza commerciale, tutti i proventi da diritti di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.) sono imponibili in ragione del 60 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili (in particolare della parte proporzionale degli interessi passivi). Gli utili conseguiti con l’alienazione di partecipazioni (dopo deduzione degli oneri imputabili) sono imposti soltanto in ragione del 60 per cento se le partecipazioni alienate adempiono (cumulativamente) i due criteri seguenti: esse rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa e, inoltre, erano per almeno un anno proprietà del contribuente o dell’impresa di persone. In tutti gli altri casi, gli utili conseguiti con l’alienazione di diritti di partecipazione sono interamente imponibili come finora. I proventi che beneficiano dell’imposizione parziale devono dunque essere determinati globalmente tanto per le partecipazioni qualificate – eccettuati gli utili da alienazione – quanto
per le partecipazioni non qualificate.”
Da rilevare che il progetto, nel corso dei dibattiti parlamentari, è stato modificato nel senso che l’imposizione di cui all’art. 18b LIFD è stata fissata al 50%.
Circa l’assoggettamento all’AVS, le direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), al marg. 1089.3 prevedono che “les revenus produits par les participations selon l’art. 18b LIFD sont intégralement soumis à cotisations. Les autorités fiscales communiquent ces revenus sans corrections de calcul “.
Da parte sua il marg. 4021 DIN stabilisce che « le montant brut – c’est-à-dire sans les corrections de calcul apportées par les autorités fiscales – des revenus produits par les participations de la fortune commercial au sens de l’art. 18b LIFD doit être communiqué».
2.4. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4
= RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Inoltre, con sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009, il Tribunale federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):
" (…)
Mentre le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)."
2.5. In concreto con e-mail del 18 luglio 2012 il commissario dell’UT di __________ ha affermato:
" (…)
Il caso in questione per quel che ci concerne è stato trattato, nell’ambito della riforma II delle imprese, con l’art. 18b LIFD (…)
Il Signor RI 1 “tecnico indipendente” ha una partecipazione qualificata alla società immobiliare __________ (società avente quale scopo l’acquisto la ristrutturazione la gestione la costituzione in PPP la cessione di singole quote immobiliari).
(…)" (doc. 31)
Il 20 agosto 2012 il medesimo funzionario ha precisato:
" La partecipazione della __________ è dichiarata dal contribuente (a partire dalla tassazione 2010) come sostanza commerciale.
Al momento della sottoscrizione delle azioni della SA (2007) il contribuente aveva dichiarato le azioni nell’elenco titoli personale senza specificarne la natura (aziendale/privata).
Solo nell’ambito della tassazione 2010/2011 (tenuto conto della nuova riforma delle impresa II) il nostro ufficio è entrato nel merito della natura delle azioni __________ definendole chiaramente qualificate ed aziendali e quindi beneficiando dell’imposizione al 50% dei dividenti (dividendi 2010 fr. 1'350'000; 2011 fr. 540'000)” (doc. 19)
Interpellato in merito dalla CO 1 per sapere se, in ambito AVS, va assoggettato l’intero importo dei dividendi percepiti dal ricorrente o solo il 50%, come in ambito fiscale, l’UFAS il 15 agosto 2012 ha affermato:
" (…)
Bezug auf das Geschäftsvermögen übernimmt die AHV grundsätzlich die steuerrechtliche Regelung mit Ausnahme des sog. gewillkürten Geschäftsvermögens (vgl. Rz 1120, 1222, 4013 WSN; Art. 18 Abs. 2 DBG: <<… lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento del capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto…>> sowie Art. 17 in fine AHVV: <<…eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quale sostanza commerciale giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD…>>, vgl. auch Rz 1090, 1121 WSN) und der privilegierten Dividendenbesteuerung nach Art. 18b DBG.
Zur Verabgabung findet sich in der WSN/DIN Folgendes: Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermögens nach Art. 18b DBG sind in vollem Umfang beitragspflichtig. Die Steuerbehörden melden diese Einkünfte ohne steuerrechtliche Bemessungskorrekturen (Rz 1089.3 WSN). Die Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermögens nach Art. 18b DBG sind brutto – d.h. vor den steuerrechtlichen Bemessungskorrekturen – zu melden (Rz 4021 WSN).
Fazit: Gehört die Beteiligung an der __________ zum Geschäfstvermögen sind die Dividenden vollumfänglich beitragspflichtig, stellt sie indes gewillkürtes Geschäftsvermögen dar, sind die Dividenden gar nicht beitragspflichtig. Bestehen Zweifel darüber, ob Geschäftsvermögen oder aber gewillkürtes Geschäftsvermögen vorliegt, wollen Sie diese bitte mit einer Rückfrage bei der Steuerbehörde beseitigen.“ (doc. 21)
Infine, con e-mail del 21 dicembre 2012, il commissario dell’UT di __________ ha rilevato:
"
professionale ordinario (fr. 142'000) e reddito da partecipazione qualificata aziendale (dividendo 2011 __________ fr. 283'500)
il reddito da partecipazione aziendale qualificata __________ è stato a voi indicato (in modo errato) al 50% ed al netto dei costi di amministrazione (dividendo totale lordo 2011 fr. 540'000); in effetti secondo recenti disposizioni ricevute da una riunione della __________ con il vostro __________ (vedi allegato), detto reddito dovrebbe essere imposto ai fini AVS al 100%.
la sostanza aziendale al 31.12.2011 è confermata in fr. 32'840 (2'840 istallazioni professionali; fr. 30'000 valore della partecipazione __________)
2.6. In concreto, va in primo luogo evidenziato che l’interessato, giustamente, non contesta il principio dell’assoggettamento, quale reddito da attività indipendente, al pagamento dei contributi sociali, dei dividendi conseguiti dalla partecipazione alla __________ (cfr. doc. X).
In effetti, l’autorità fiscale nell’ambito delle tassazioni 2010 e 2011, in seguito all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, della riforma II delle imprese, ha esaminato la natura delle azioni detenute dal ricorrente nella società __________ definendole chiaramente qualificate ed aziendali (doc. 19). L’insorgente, che detiene un capitale azionario superiore al 10%, ha dei diritti di partecipazione nella SA strettamente legati alla sua attività indipendente (cfr. doc. 40).
Non trattandosi di partecipazioni dichiarate quali sostanza commerciale giusta l’articolo 18 cpv. 2 LIFD, ossia “partecipazioni destinate volontariamente al patrimonio commerciale” [cfr. marg. 1121 delle DIN: “gewillkürtes Geschäftsvermögen”; “participations affectées volontairemente à la fortune commerciale”], esse, in virtù dell’art. 17 OAVS (cfr. consid. 2.1), vanno pertanto assoggettate a contribuzione quale reddito da attività indipendente.
A proposito dell’art. 18 cpv. 2 LIFD va evidenziato che dal 1° gennaio 2001 l’assicurato che non esercita un’attività indipendente può scegliere di dichiarare come elemento della sostanza commerciale una partecipazione di almeno il 20% nel capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (cfr. Impôt fédéral direct, Commentaire Romand, Danielle Yersin, Yves Noel; Helbling Lichtenhahn, 2008).
Ribadita la correttezza, di principio, dell’assoggettamento ai contributi sociali del dividendo percepito dall’insorgente, va ora esaminato se esso deve essere assoggettato nella sua totalità o solo al 50%, come in ambito fiscale, in applicazione dell’art. 18b LIFD.
2.7. L’insorgente rileva in primo luogo che nel 2010 l’assoggettamento è avvenuto solo sulla metà del reddito percepito sotto forma di dividendo e non comprende per quale motivo, non essendoci stata alcuna modifica legislativa, nel 2011 deve invece pagare un contributo calcolato sull’integralità del dividendo percepito.
Il TCA rammenta che nell’ambito del ricorso contro la fissazione dei contributi del 2010 (inc. 30.2012.21), l’insorgente era stato reso attento circa una possibile reformatio in peius della decisione impugnata nel senso di un assoggettamento integrale dei dividendi percepiti quell’anno (cfr. doc. 16, verbale di udienza del 25 settembre 2012: “In questo momento il giudice consegna al ricorrente copia del doc. XI e degli allegati da 1-7 ossia uno scritto 20/21.8.2012 relativo al caso in discussione con cui la Cassa dopo aver interpellato l'UFAS e avere acquisito informazioni presso l'ufficio di tassazioni di __________ segnala come il reddito che dev'essere soggetto alla percezione dei contributi non assomma a fr. 778'750.-- bensì fr. 1'350'000.-- ossia l'intero importo dei dividendi percepiti. Se è vero che a livello fiscale solo la metà degli importi percepiti quali dividendi è stata soggetta a percezione d'imposta per quanto riferito dal responsabile del servizio in seno all'UFAS sig. __________ l'ufficio federale ritiene che la somma intera dei dividendi vada soggetta a percezione dei contributi. Il Giudice segnala quindi la possibilità di una riforma peggiorativa della decisione a scapito del ricorrente ed avverte il sig. __________ di potere ritirare il suo gravame e ciò conformemente alla giurisprudenza federale vigente in materia che è stata dettagliatamente esposta. Al sig. __________ viene concesso un termine di 20 giorni per riflettere e per esprimersi sull'ipotesi di reformatio in pejus rispettivamente per ritirare il ricorso così come rammenta il Tribunale federale”).
Lo stesso ricorrente, sulla base delle spiegazioni fornite dal Tribunale, ha ritirato il precedente ricorso (doc. 13a e 14) che verteva tuttavia sul contributo del 2010 (cfr. decisione del 6 luglio 2012, doc. 34 e 53).
La fattispecie in esame porta invece sui contributi dovuti nell’anno successivo, ossia nel 2011, calcolati sulla base del reddito aziendale conseguito nel medesimo anno (cfr. consid.2.2).
La Cassa di compensazione poteva pertanto, come ha fatto, esaminare nuovamente nel dettaglio il reddito da attività indipendente percepito dall’assicurato nel corso di quell’anno e stabilire quale importo assoggettare al prelievo dei contributi.
Dalla circostanza di essere stato reso attento di una possibile reformatio in peius per il 2010 e di aver ritirato il ricorso contro la decisione di fissazione dei contributi del 2010 dove il contributo era stato calcolato solo su metà dei dividendi percepiti, l’insorgente non può far derivare un diritto di essere assoggettato in maniera differente anche negli anni seguenti.
2.8. In secondo luogo l’interessato, a sostegno della sua tesi, evidenzia che a livello politico si era dibattuto della possibile diminuzione delle entrate in ambito AVS in caso di adozione della riforma II dell’imposizione delle imprese.
Dai dibattiti parlamentari emerge che effettivamente la questione è stata discussa, ma che non verteva sulla fattispecie in esame, ossia sul fatto che in caso di assoggettamento del 50% dei dividendi, anche in ambito AVS l’importo assoggettato avrebbe dovuto essere dimezzato, bensì su un altro caso di specie, ossia sulla circostanza che in caso di adozione della riforma, invece di pagarsi i salari soggetti a contribuzione AVS, i proprietari di aziende si sarebbero versati dividendi non assoggettati a contribuzione (cfr., a proposito di questa problematica, anche la sentenza pubblicata in DTF 134 V 297, dove il TF ha stabilito che la cosiddetta “prassi nidvaldese” sviluppata per qualificare il pagamento di un dividendo a membri del consiglio di amministrazione [cfr. consid. 2.4] non tiene conto della valutazione fiscale e i criteri previsti dalla stessa sono contrari alla legge nella misura in cui l’adeguatezza del dividendo è apprezzata in rapporto al capitale azionario [anziché al capitale proprio]. Anche per l’azionario l’adeguatezza del reddito della sostanza [esente dall’obbligo di contribuzione] non deve essere valutata in funzione del valore nominale, bensì del valore economico effettivo delle azioni [consid. 2.8]).
Nell’ambito del dibattito sull’art. 18b LIFD al Consiglio degli Stati, il 13 giugno 2006, l'allora senatore Alain Berset aveva evidenziato, tra l’altro, che “les cotisations sociales qui sont prélevées sur les salaires financent les assurances sociales – l’AVS, l’AI et l’assurance-chômage notamment. Si on crée une incitation, comme on le fait maintenant, à transférer les salaires vers les dividendes, on aura naturellement aussi une perte assez importante du côté des assurances sociales, ce qui pourrait poser des difficultés » (Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati del 13 giugno 2006, dossier 05.058).
In Consiglio nazionale, sempre nell’ambito del dibattito sull’art. 18b LIFD, il 21 settembre 2006 Paul Rechsteiner aveva espresso motivazioni simili : « Jetzt zum Kippeffekt von Lohn zu Dividende beim Anteilseigner ; das ist ein Problem, das ich selbstverständlich auch ernst nehme. Gemeint ist der Punkt, wo man rein mathematisch sagen kann, von da an lohne es sich, Dividenden statt Einkommen nicht mehr AHV-beitragspflichtig, und dann gibt es Ausfälle in der AHV, wie das hier geschildert wurde“ (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale del 21 settembre 2006, dossier 05.058).
Anche nel Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese), il Consiglio federale (FF 2005, pag. 4304) aveva sostenuto che occorre evitare che un imprenditore azionista sia disincentivato dall’aumentare il proprio salario soggetto all’AVS per il fatto che la riscossione dei dividendi gli procura un reddito liberamente disponibile più elevato (dopo la deduzione delle imposte).
Per cui la questione delle perdite finanziarie per l’AVS non verteva sull’assoggettamento totale o parziale dei dividendi quale reddito da attività indipendente, bensì sulla circostanza che, invece di versare il salario, sarebbero stati versati dividendi non soggetti a prelievo dei contributi.
In concreto tuttavia, ribadito che il ricorrente è un indipendente che non rientra nell’ipotesi dell’art. 18 cpv. 2 LIFD relativo alle partecipazioni destinate volontariamente al patrimonio commerciale e che non è salariato della __________ (doc. 58) non rientra nella casistica testé citata.
Nel caso di specie si tratta di stabilire l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione, non la sua qualifica.
Ora, l’art. 18b LIFD, per il quale, nelle ipotesi ivi regolate, i dividendi sono “imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili”, concerne la modalità di prelievo (ossia il calcolo) dell’imposta federale diretta, ma non regola l’ammontare del reddito da attività indipendente soggetto a contribuzione.
L’importo da assoggettare ai contributi sociali è stabilito dall’art. 9 LAVS. Per l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri. L’art. 9 cpv. 2 LAVS prevede che il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese elencate alle lettere da a ad f. Infine il cpv. 3 dell’art. 9 LAVS stabilisce che il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per cui la LAVS, a differenza della LIFD, non prevede un’imposizione privilegiata per le fattispecie come quella qui in discussione.
Ne segue che, come stabilito dalle DIN al marg. 1089.3 (cfr. consid. 2.3), i redditi prodotti dalle partecipazioni ai sensi dell’art. 18b LIFD vanno integralmente assoggettati a contribuzione e le autorità fiscali devono comunicare questi redditi senza correzione di calcolo.
In concreto il dividendo del 2011 ammonta a fr. 540'000 (doc. 7). A questo importo va aggiunto il reddito professionale ordinario da attività indipendente di fr. 142'000, per un totale di fr. 682'000, che riportati al lordo dei contributi sociali conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS, danno un reddito da attività indipendente di fr. 755'260, dal quale vanno dedotti fr. 660, pari alla percentuale del 2% calcolata sul capitale investito nell’azienda di fr. 33'000, per un importo soggetto a contribuzione di fr. 754'600, come calcolato dalla Cassa (doc. 6c).
2.9. L’insorgente fa infine valere una disparità di trattamento nella misura in cui altre persone sarebbero state assoggettate sulla base della metà del reddito conseguito dai dividendi. L’interessato fa inoltre valere che se non avesse inoltrato il ricorso contro i contributi dovuti nel 2010, la cassa non si sarebbe accorta di nulla.
A prescindere dalla circostanza che l’insorgente non ha reso verosimile che altre persone sarebbero state trattate in maniera diversa, la documentazione agli atti comprova semmai che l’amministrazione intende trattare tutti allo stesso modo.
Infatti, nel corso del 2012 la Cassa ha contattato il fisco ed ha tenuto una riunione con la __________ per regolare in maniera precisa i casi come quelli in discussione (cfr. anche doc. 7b). La volontà dell’amministrazione di applicare la legge in maniera uguale a tutti gli assicurati è confermata dallo scambio di corrispondenza con l’UFAS.
Va del resto evidenziato che non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.
In proposito si osserva che in una sentenza del 16 maggio 20008, 8C_48/2008 (cfr. anche sentenza 4 giugno 2003, K 31/03), al consid. 5 l’Alta Corte ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:
«(…)
Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116 V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références citées).»
In concreto, dalla decisione impugnata e dall’agire della Cassa che ha contattato sia il fisco, con il quale ha pure tenuto una riunione, sia l’UFAS, l’amministrazione ha chiaramente manifestato l’intenzione di non voler seguire un’altra prassi, non conforme alla legislazione federale.
In queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti