Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2013.30
Entscheidungsdatum
23.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2013.30

cs

Lugano 23 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 agosto 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 luglio 2013 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. Il 6 marzo 2013 RI 1, cittadina __________ nata nel __________, ha inoltrato alla Cassa CO 1 il questionario per l’affiliazione degli indipendenti con effetto dal 1° gennaio 2013, indicando di essere intenzionata a svolgere l’attività di “badante, aiuto domiciliari e lavori amministrativi” (doc. 14).

B. Con decisione del 28 marzo 2013 la Cassa ha respinto la richiesta ed ha ritenuto RI 1 quale dipendente delle persone e delle società, cui ha pure notificato la decisione, per le quali ha prestato la sua opera (doc. 8, 9, 10, 11, 12).

C. RI 1 e le persone e società per le quali ha lavorato, rappresentati dalla RA 1, si sono opposti alla predetta decisione rilevando da una parte che l’interessata ha avviato un’attività indipendente quale aiuto domiciliare e dall’altra che tutte le fatture emesse sarebbero state annullate e i rispettivi incassi restituiti ai presunti datori di lavoro, essendo l’attività svolta finora da considerare attività volontaria (doc. 7).

D. Con decisione su opposizione del 25 aprile 2013 la Cassa CO 1 ha respinto le censure dell’interessata ed ha confermato l’affiliazione di RI 1 quale dipendente. L’amministrazione ha in sostanza evidenziato che per la sua attività di badante, aiuto domiciliare e lavori amministrativi riceve un compenso orario, non dispone di un locale di lavoro equipaggiato, non fornisce lei stessa il materiale per l’esecuzione dei lavori di pulizia, non sopporta il rischio economico tipico dell’imprenditore (incasso, assunzione di perdite, incarichi importanti), da un committente riceve, per spese di trasferta, 0.75 fr./km, le attività svolte nell’ambito domestico e lavori amministrativi, ai fini AVS, sono considerate di statuto “dipendente” in quanto emerge il grado di subordinazione con i committenti. In conclusione la Cassa ha affermato che “non richiederà la compilazione del questionario di affiliazione dei datori di lavoro (…) se” l’interessata “ci invierà copia delle ricevute di restituzione degli incassi notificati ai rispettivi proprietari” (doc. 3).

E. RI 1, sempre rappresentata da RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. 46) ed il 28 maggio 2013 ha prodotto alla Cassa la documentazione richiesta (doc. 37).

F. Il 4 giugno 2013 l’amministrazione ha informato il TCA che le decisioni del 28 marzo 2013 e le decisioni su opposizione del 25 aprile 2013 sono “completamente annullate, in quanto gli onorari versati dai committenti alla sig.ra RI 1, sono stati totalmente rimborsati. Viene pertanto a cadere l’obbligo dei committenti di affiliarsi alla ns. Cassa quali datori di lavoro. Invitiamo la sig.ra RI 1, ad inoltrare un nuovo “Questionario di affiliazione quale indipendente” alla nostra Cassa onde poter decidere sulla possibilità di intraprendere un’attività professionale di tipo autonomo” (doc. 36).

G. Alla luce della comunicazione della Cassa, il 6 giugno 2013 l’insorgente ha ritirato il ricorso (doc. 33) e il 10 giugno 2013 la causa è stata stralciata dai ruoli (inc. 30.2013.14).

H. Il 6 giugno 2013 RI 1 ha nuovamente compilato il questionario per l’affiliazione degli indipendenti, indicando nel 1° gennaio 2013 l’inizio dell’attività lucrativa e precisando di svolgere l’attività di “badante, aiuto domiciliari, sorveglianze, accompagnatrice e aiuti con lavori amministrativi” (doc. 30).

Il 24 giugno 2013 l’interessata ha informato l’amministrazione che in seguito alla precedente decisione non ha più lavorato, in attesa dell’esito del ricorso al TCA, e “pertanto le fatture a tutt’oggi emesse (e rimborsate) si limitano a quelle già nelle vostre mani. Inoltre, trattandosi di un iniziale tentativo di immettersi sul mercato, precauzionalmente la Signora RI 1 si era limitata ad utilizzare l’attrezzatura già posseduta per lo svolgimento dei lavori amministrativi dell’attività (computer, scrivania, materiali diversi di ufficio, ecc.). Investimenti, pubblicità ed altri costi, saranno pianificati non appena sarà in grado di esercitare l’attività. Per lo svolgimento della sua attività presso persone bisognose e anziani, non ha bisogno di materiali per cui non ci saranno fatture di “acquisto merci” (doc. 29).

I. Con decisione del 28 giugno 2013 la Cassa CO 1 ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di affiliazione poiché non sono emersi nuovi elementi. L’amministrazione ha affermato che “conformemente alle recenti sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa essendosi già pronunciata su questa fattispecie tre mesi fa, non può più, fatti salvi i presupposti della revisione e della riconsiderazione (art. 53 LPGA) – che qui non sono dati -, determinarsi sullo stesso caso, visto che la situazione analizzata è la medesima che è stata posta alla base della nostra precedente decisione del 28 marzo 2013” (doc. 26).

L. Il 28 giugno 2013 RI 1 si è opposta alla predetta decisione (doc. 23), trasmettendo copia della lettera al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Con sentenza del 3 luglio 2013 il Giudice delegato del TCA ha dichiarato il ricorso irricevibile (inc. 30.2013.24).

M. Con decisione su opposizione del 18 luglio 2013 la Cassa CO 1 ha respinto le censure sollevate dall’assicurata (doc. 16). L’amministrazione ha evidenziato che rispetto alla precedente domanda non vi è alcun elemento nuovo, ritenuto che l’interessata ha ribadito di svolgere attività tipicamente di statuto dipendente in quanto emerge il grado di subordinazione con i committenti (badante, aiuto domiciliare, sorveglianze, accompagnatrice e aiuti con lavori amministrativi).

N. RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

L’insorgente evidenzia di prestare aiuto a gente anziana, occupandosi delle seguenti mansioni a seconda delle necessità del cliente: cura del corpo (aiuto nello svolgere le attività quotidiane le quali stanno diventando troppo pesanti per le persone anziane come per esempio entrare/uscire dalla vasca da bagno, la cura delle mani e dei piedi, applicazione di creme prescritta dal medico, massaggi), sorveglianza della regolare somministrazione di medicamenti, occuparsi della corrispondenza del cliente, accompagnare il cliente nei negozi per l’acquisto di vestiti, ecc. cioè assisterlo a seconda delle sue necessità e rappresentare una curatrice a livello fisiologico e psicologico. Queste attività non sono svolte per una singola persona a tempo pieno, bensì per una base di 8 a 10 clienti a seconda delle rispettive esigenze.

L’interessata evidenzia che l’attività è svolta secondo un diritto costituzionale fondamentale, e meglio l’art. 27 che garantisce la libertà economica, che include la libera scelta della professione, il libero accesso ad un’attività economica privata e il suo libero esercizio. La ricorrente rileva poi di essere a conoscenza dell’iscrizione con la qualifica di indipendente di padroncini di una grossa ditta di trasporti svizzera, malgrado vi siano tutte le caratteristiche dell’attività dipendente. Invocando la parità di trattamento, l’insorgente chiede di conseguenza che la sua richiesta di iscrizione quale indipendente sia accolta.

O. Con risposta del 23 agosto 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

  1. La Cassa ha emanato una decisione di non entrata in materia affermando che “conformemente alle recenti sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa essendosi già pronunciata su questa fattispecie tre mesi fa, non può più, fatti salvi i presupposti della revisione e della riconsiderazione (art. 53 LPGA) – che qui non sono dati -, determinarsi sullo stesso caso, visto che la situazione analizzata è la medesima che è stata posta alla base della nostra precedente decisione del 28 marzo 2013” (doc. 26).

A torto.

Infatti, la stessa amministrazione, il 4 giugno 2013 ha annullato le precedenti decisioni (cfr. doc. 36). In assenza di qualsiasi decisione circa lo statuto della ricorrente, la Cassa non poteva di conseguenza emanare una decisione di non entrata in materia, ma doveva esaminare nel merito la richiesta di affiliazione quale indipendente del 6 giugno 2013.

Ritenuto tuttavia che con la decisione su opposizione l’amministrazione ha esaminato nel dettaglio l’intera fattispecie e che le parti si sono già più volte espresse circa il merito della questione, questo Tribunale, che gode del pieno potere cognitivo come l’istanza precedente, eccezionalmente e per motivi di economia procedurale, ritenuto che la procedura si trascina da diversi mesi, entra nel merito della qualifica dell’attività svolta dall’interessata.

Va del resto evidenziato che l’insorgente ha potuto far valere nuovamente le sue ragioni a fondamento della richiesta di affiliazione come indipendente innanzi al TCA, riproponendo le medesime censure.

Infine non va dimenticato che anche nel caso di una grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011).

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

  1. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

  1. Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

  1. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

  1. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

8.Per quanto concerne le donne delle pulizie, la dottrina cita la sentenza H 214/95 del 19 agosto 1996 in cui, in un caso limite, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha deciso per l’affiliazione quale indipendente (Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 200, n. 174 ad art. 5 LAVS).

Inoltre, con sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il TF si è pronunciato su un caso relativo all’affiliazione come indipendente di un’assicurata che dal gennaio 2007 esercitava l’attività di donna delle pulizie per diverse persone.

L’Alta Corte, ha innanzitutto rammentato, che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività dell’allora ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale.

In seguito il TF ha rilevato che la circostanza che nel caso di specie l’interessata aveva effettuato pochi investimenti (in particolare per pubblicità, internet, ecc.) non esclude a priori la presenza di un’attività indipendente (sentenza H 30/99 del 14 agosto 2000 consid. 6b [Pratique VSI 2001 pag. 58 e seguenti]). L’alta Corte ha poi lasciato aperta la questione di sapere se la conclusione di un’assicurazione è un criterio rilevante per l’esame del rischio economico imprenditoriale poiché, in concreto, occorre piuttosto esaminare se vi è una dipendenza organizzativa-lavorativa (“4.2 Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist“).

Per il TF né la pagina internet della ricorrente, né la circostanza che possedeva le chiavi di numerosi committenti e che esercitava l’attività in loro assenza, poteva far concludere per la dipendenza o per l’indipendenza (“Auch weitere Abgrenzungskriterien lassen im konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die selbständige oder unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der Internet-Auftritt der Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und verschwiegene Adresse" anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur persönlichen Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen, insbesondere wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter sprechen die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel mehrerer Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt und die Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann, weder für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit“).

L’Alta Corte ha poi evidenziato che l’insorgente, anche se non iscritta a registro di commercio, verso l’esterno si presentava in nome proprio ed emetteva le fatture a proprio nome (“Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem gewissen Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil“).

Per il TF, in che misura ciò avveniva realmente, rispettivamente quale effetto avesse sulla clientela, era determinante per stabilire se la perdita di un cliente era assimilabile alla perdita di un posto di lavoro e dunque andava considerata dipendente, oppure se l’interessata effettuava anche regolarmente ed in maniera mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permetteva di aumentare il numero di committenti come una piccola imprenditrice (“In welchem Ausmass dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).

Il TF ha evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che l’interessata nel mese di gennaio 2007 durante due giorni nell’ambito di tre rapporti lavorativi aveva svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“Diesbezüglich lässt sich den Akten nur entnehmen, dass die Versicherte im Januar 2007 während zweier Arbeitstage im Rahmen von drei Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von rund vier Stunden tätig war“).

L’Alta Corte ha pertanto deciso di rinviare l’incarto al Tribunale affinché accertasse, per esempio tramite l’acquisizione di ulteriore documentazione, se la ricorrente era attiva effettivamente solo per così pochi clienti (tre) oppure se, tramite una regolare attività di acquisizione di clientela, aveva aumentato il numero di clienti e se esercitava l’attività per diversi clienti che, di volta in volta, potevano cambiare. Se ciò fosse stato il caso, essa avrebbe dovuto essere affiliata come indipendente (“Die Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung der Versicherten, Einverlangen von Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben, ob die Beschwerdegegnerin tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem Licht als das Gros der unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder ob sie durch regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft zugelegt hat und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes zu, ist sie als selbständig Erwerbende zu anerkennen“).

Questa sentenza è stata citata ancora recentemente nella pronunzia 9C_930/2012 del 6 giugno 2013 al consid. 6.2, a proposito della necessità, nel settore dei servizi, di mettere l’accento sulla dipendenza organizzativa (“Nach der Rechtsprechung ist das Unternehmerrisiko nicht allein entscheidend dafür, ob von unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Von Bedeutung ist grundsätzlich die Gesamtheit der Umstände des konkreten Falles, insbesondere Art und Umfang der wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit vom Auftrag- oder Arbeitgeber. Dieser Gesichtspunkt kann insbesondere dort, wo die in Frage stehende Tätigkeit keine erheblichen Investitionen etwa in die Infrastruktur oder personellen Mittel erfordert, zugunsten unselbständiger Erwerbstätigkeit sprechen (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33, 9C_946/2009 E. 5.1). Bei Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen, die ihrer Natur nach nicht notwendigerweise bedeutende Investitionen erfordern, kommt der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit gegenüber dem Investitionsrisiko erhöhtes Gewicht zu, wie die Ausgleichskasse richtig vorbringt (unter Hinweis auf das Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 2.2; vgl. auch die hier erwähnten Präjudizien sowie SVR 2012 AHV Nr. 10 S. 37, 9C_799/2011 E. 5.5 und 5.6).

Va ancora evidenziato che con sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre 2012 questo Tribunale ha confermato l’affiliazione come dipendente di un’assicurata che svolgeva l’attività di collaboratrice domestica, rammentando, al consid. 2.11 che, di principio, la professione di “badante” ha tutte le caratteristiche di un lavoro dipendente, nella misura in cui di regola l’assicurata si occupa personalmente di una persona che necessita di aiuto regolare, non effettua investimenti importanti e ne dipende economicamente ed organizzativamente. In quel caso tuttavia la persona assicurata svolgeva la sua attività in favore di una sola persona anziana, con la quale trascorreva diverso tempo nel corso della settimana.

  1. In concreto, questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale sopra citata (sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008), deve concludere che l’assicurata va affiliata quale persona indipendente.

Dagli atti emerge infatti che, prima dell’annullamento delle fatture, nel frattempo stornate, ma che possono fungere da indizio, insieme agli altri elementi, per la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente, nei mesi di gennaio e di febbraio 2013 l’interessata ha svolto la propria attività di badante, aiuto domiciliare, accompagnatrice, e “aiuti con lavori amministrativi” per 3 persone e per 2 società diverse. Essa ha fornito le sue prestazioni in favore di __________ quale “Haushalthilfe” nella misura di 25 ore nel mese di gennaio e 23 ore nel mese di febbraio (doc. 14a e 14b), in favore di __________ quale “Haushaltstätigkeiten bezüglich Ihres Umbaues” nella misura di 20 ore nel mese di gennaio (doc. 14c), in favore di __________ per “Bürotätigkeiten” nel mese di gennaio per 20 ore (doc. 14d), in favore di __________ per “Betreuung/Pflege” per 19 ore nel mese di febbraio (doc. 14e), in favore di __________ per “Aushilfe im Geschäft” per 32 ore in gennaio e 28 ore in febbraio (doc. 14f e 14g). Da quest’ultima società ha inoltre ottenuto il rimborso delle spese. In seguito alle difficoltà nell’iscriversi come indipendente ed al rilascio delle decisioni di affiliazione come dipendente, rispettivamente come datori di lavoro, l’interessata ha cessato l’attività.

Alla luce di quanto sopra emerge che l’insorgente ha iniziato la propria attività in gennaio, diversificando sia l’attività svolta (pulizia, cura delle persone, attività d’ufficio), sia la sua clientela ed ha emesso le fatture a nome proprio e per proprio conto assumendosi i rischi d’incasso. Essa ha sin da subito cercato di acquisire ulteriore clientela.

Tuttavia, in seguito alla decisione della cassa di affilarla quale dipendente, l’interessata ha deciso di cessare temporaneamente l’attività in attesa della definizione della sua situazione assicurativa.

D’altra parte va tenuto conto del fatto che il TF ha già avuto modo di stabilire a più riprese che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3).

In concreto, la circostanza di aver già trovato, nel giro di un paio di mesi, 5 clienti diversi e di aver avuto l’intenzione di ampliare ancora maggiormente il numero di committenti, tanto da spingere l’interessata a dichiarare nel questionario d’affiliazione di poter conseguire un reddito netto annuale di fr. 50'000.-- fa propendere nettamente per l’esercizio di un’attività indipendente (cfr. sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008).

Va ancora qui rilevato che tuttavia, se l’attività dovesse ridursi e se la ricorrente si limitasse ad esercitare la propria attività per poche persone, senza alcuna diversificazione, la sua qualifica, per il futuro, potrebbe ancora essere modificata.

In queste circostanze, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure dell’insorgente, il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’interessata va affiliata come indipendente dal 1° gennaio 2013.

Alla ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 va affiliata quale indipendente dal 1° gennaio 2013.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

36