Raccomandata
Incarto n. 30.2013.28
TB
Lugano 1 ottobre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 luglio 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni per grandi invalidi dell'AVS
ritenuto in fatto che
RI 1, nato nel 1933, il 16 marzo 2013 (doc. 1) ha formulato richiesta per un assegno per grandi invalidi AVS, avendo difficoltà a (s)vestirsi, lavarsi, andare al gabinetto e spostarsi;
ad esplicita domanda dell'Ufficio AI (doc. 4), l'assicurato ha precisato di necessitare dal mese di dicembre 2012 dell'aiuto di terzi nelle attività quotidiane;
con decisione del 24 giugno 2013 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato momentaneamente l'AGI all'assicurato, poiché la grande invalidità non era presente, senza interruzione, da almeno un anno;
il 1° luglio 2013 (doc. 9) la moglie dell'assicurato si è opposta a questo rifiuto, giacché la grande invalidità del coniuge sarebbe in essere già dal mese di dicembre 2012 tanto che egli necessita giornalmente di aiuti domiciliari da parte di terzi;
con decisione su opposizione dell'8 luglio 2013 (doc. 10) la Cassa di compensazione, dopo avere esposto le norme legali applicabili alla fattispecie, ha concluso che il rifiuto del diritto all'assegno per grandi invalidi AVS è corretto, visto che l'assicurato stesso ha affermato che necessita dal dicembre 2012 dell'aiuto di terzi, di cure infermieristiche e di sorveglianza personale e, pertanto, l'inizio dell'anno di attesa per il diritto all'AGI (art. 43bis cpv. 2 LAVS) decorre soltanto dal mese di dicembre 2012. Al più presto, quindi, sarà nel mese di dicembre 2013 che l'assicurato potrà beneficiare di un assegno per grandi invalidi;
il 7 agosto 2013 (doc. I) RI 1, rappresentato dal figlio dr. RA 1, ha evidenziato di essere riuscito a recuperare i rapporti medici antecedenti il ricovero ospedaliero del dicembre 2012, quali il referto della risonanza magnetica cerebrale del 13 aprile 2010 (doc. A2). Il ricorrente ha prodotto anche il recente certificato del 2 luglio 2013 (doc. A1) rilasciato dall'Ospedale __________ di __________ a seguito del ricovero nel reparto di riabilitazione dal 29 maggio 2013 al 2 luglio 2013. L'assicurato ha così concluso che il ricovero d'urgenza del dicembre 2012 era la conseguenza di una malattia cronica di demenza iniziata nel 2010 e quindi è già da quell'anno che è un grande invalido di grado medio-elevato, che si appoggia(va) alla moglie per gli atti ordinari;
la nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente è stata sottoposta al dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'AI, il quale il 14 agosto 2013 (doc. III/1) ha rilevato come essa non permetta (comunque) di oggettivare la presenza di una grande invalidità prima del mese di dicembre 2012, giacché risulta unicamente che dalla primavera 2010 esiste un disturbo della marcia imputato in prima ipotesi ad un sospetto idrocefalo normotensivo, ipotesi che però non è stata confermata in assenza di una risposta clinica alla rachicentesi eseguita nel maggio 2010;
alla luce del parere medico dell'SMR, con la risposta di causa del 29 agosto 2013 (doc. III) la Cassa di compensazione ha quindi proposto di respingere il ricorso;
l'11 settembre 2013 (doc. V) il ricorrente ha osservato come l'amministrazione si sia basata unicamente sul certificato dell'Ospedale di __________ del dicembre 2012 e sul recente parere del medico SMR, mentre non abbia richiamato ed esaminato "tutti gli atti disponibili presso l'ospedale __________ e __________", che "sono stati dunque ignorati." (doc. V pag. 2). Egli ha inoltre ritrasmesso il referto della RM del 2010 (doc. B1), che lo renderebbe invalido di grado da lieve a medio e ha prodotto il referto del 9 giugno 2010 (doc. B2) del prof. dr. med. __________ del Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, che attesterebbe che la malattia cronica di demenza è iniziata già nel 2010;
alla luce di questi due referti, il medico SMR ha interpellato il 16 settembre 2013 (doc. 12) il dr. med. __________, FMH neurologia, che ha visitato l'assicurato nel marzo 2010, chiedendogli di indicare se il ricorrente presentava una regolare e notevole necessità di aiuto da parte di terzi per determinati atti ordinari della vita e di una sorveglianza personale;
il neurologo si è espresso il 20 settembre seguente (doc. 13) e, sulla scorta di questo parere, tre giorni dopo (doc. 14) il dr. med. __________ ha concluso che già dal marzo 2010 l'assicurato necessitava di regolare aiuto e supervisione per vestirsi, mangiare, lavarsi e spostarsi fuori casa, motivo per cui era indicata un'inchiesta a domicilio per stabilire l'evoluzione ed il grado AGI da allora;
nelle osservazioni del 25 settembre 2013 (doc. VII) la Cassa di compensazione, dando seguito al parere del medico SMR, ha quindi proposto al Tribunale, in via principale, di retrocederle gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici, mentre in via subordinata ha chiesto di respingere il ricorso;
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
l'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia;
per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute;
giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5;
a norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari;
il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS);
per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti;
secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita;
l'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1);
per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI;
infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38;
a norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno;
per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile;
la giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);
gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
vestirsi/svestirsi
alzarsi/sedersi/coricarsi
mangiare
provvedere all'igiene personale
andare al gabinetto
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti;
nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha temporaneamente respinto la richiesta del ricorrente di un AGI dell'AVS, a motivo che l'inizio dell'anno di attesa (art. 43bis cpv. 2 LAVS) per la grande invalidità di lunga durata andava fatto risalire al mese di dicembre 2012 e, quindi, solo dal dicembre 2013 l'assicurato può pretendere un assegno per grandi invalidi;
l'amministrazione è giunta a questa conclusione sulla scorta delle indicazioni date dallo stesso assicurato sia nel formulario di richiesta della prestazione in oggetto, sia nell'opposizione;
i certificati medici del 13 aprile 2010 (doc. A2) e del 2 luglio 2013 (doc. A1) prodotti con il ricorso, che pongono la diagnosi e danno una valutazione dello stato di salute dell'assicurato, non chiariscono da quando è presente una grande invalidità;
nel suo scritto dell'11 settembre 2013 (doc. V) il ricorrente si è lamentato che la Cassa non abbia richiamato tutti gli atti medici disponibili presso le strutture ospedaliere competenti;
vero è che l'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno;
ciò nonostante, per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA);
nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali;
tuttavia, questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.);
questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3);
su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, dove Locher rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”;
va rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b);
in concreto, l'amministrazione ha correttamente interpellato l'assicurato chiedendogli da quando egli era impedito nel compiere gli atti ordinari della vita - visto che tale indicazione faceva difetto nell'apposito formulario - e, una volta ottenuta risposta (dal dicembre 2012), non era dunque più necessario esperire ulteriori accertamenti, essendo le circostanze di fatto e di diritto chiare;
spettava semmai all'interessato, che contestava l'inizio del termine d'attesa, apportare le necessarie prove a sostegno della sua tesi e ciò è sì avvenuto, ma soltanto pendente il ricorso;
dal canto suo l'amministrazione, appena è venuta a conoscenza di nuovi elementi, si è subito attivata e ha esperito puntuali accertamenti, a seguito dei quali è giunta alla conclusione che poiché già dal marzo 2010 il ricorrente necessita di regolare aiuto e supervisione nel compiere gli atti ordinari della vita, era indicata un'inchiesta a domicilio per stabilire l'evoluzione ed il grado dell'assegno grandi invalidi (doc. VII);
alla luce delle conclusioni espresse dalla Cassa di compensazione nel suo ultimo scritto, questo Tribunale ritiene logico e corretto dare seguito alla richiesta dell'amministrazione stessa di retrocederle gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici suggeriti dal medico SMR per definire il grado AGI dell'assicurato dal 2010 in poi ed emanare, in seguito, una nuova decisione al riguardo;
stanti così le cose, la decisione su opposizione va annullata ed il ricorso accolto, con contestuale trasmissione degli atti alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti;
malgrado sia vincente in causa, non si fa luogo all'attribuzione di ripetibili al ricorrente (art. 61 lett. g LPGA), non essendo patrocinato da un legale o da una persona cognita in materia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi alla Cassa di compensazione per esperire i necessari accertamenti medici, in particolare un'inchiesta domiciliare.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti