Raccomandata
Incarto n. 30.2013.27
IR/sc
Lugano 29 luglio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'11 luglio 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di rendite AVS
considerato in fatto ed in diritto
· che con ricorso 11 luglio 2013 (doc. I) RI 1 si è aggravata, con il patrocinio dell’ RA 1, a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni lamentando la “mancata risposta alla nostra opposizione del 14.01.2013”;
· che il gravame è stato recepito quale impugnativa per denegata rispettivamente ritardata giustizia ed è stato intimato alla Cassa per la presentazione della risposta (doc. II);
· che più specificatamente la signora RI 1 ha segnalato i seguenti fatti:
" … la Cassa __________ AVS di __________ non ha ancora preso una decisione definitiva in merito al fatto di considerare la domanda di rendita anticipata a 62 anni tardiva o meno.
(…)
Ciò impedisce alla CO 1 di rispondere alla nostra opposizione.
Questo rappresenta per noi un torto inaccettabile per una persona che attende la rendita AVS da oltre un anno …
(…)
La Cassa __________ deve rispondere alla CO 1 se la domanda è tardiva o meno." (doc. I)
· che la Cassa pretesa in mora nel rendere una decisione su opposizione, ossia la CO 1 ha in effetti reso una decisione formale l’8 gennaio 2013 indicando che la domanda dell’assicurata tendente ad una rendita anticipata era tardiva;
· che, invitata a prendere posizione sul gravame con atto del 16 luglio 2013 (doc. II), la Cassa ha trasmesso uno scritto il 22 luglio con cui ha prodotto la documentazione relativa alla controversia, ha indicato i termini di merito della questione richiamandosi all’art. 67 cpv. 1 OAVS ed ha ribadito che la Cassa __________ di Compensazione __________ ha attestato “più volte” il ritardo nella domanda di rendita;
· che il 23 luglio 2013 l’atto è stato trasmesso al patrocinatore della ricorrente (doc. IV) per la presentazione di nuove prove e la possibilità di esprimersi in merito;
· che il 26 luglio 2013 è pervenuto uno scritto di RA 1 (datato 18 luglio 2013!) con cui RI 1 ha ribadito la sua pretesa di ottenere una decisione su opposizione in merito alla sua richiesta al fine di impugnarla al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Nelle ulteriori motivazioni la ricorrente entra nel merito della sua domanda di rendita anticipata;
· che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV N. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294;
· che, in concreto, oggetto del contendere è unicamente quello a sapere se la Cassa sia in mora nel rendere una decisione su opposizione e quindi la mancata emanazione di una decisione e non il merito del diritto della ricorrente a potere beneficiare di una rendita anticipata. Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;
· che giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
· che l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;
· che per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministra-tiva non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/ Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc. 8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza. Si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 Pag. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
"Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
· che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:
"Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
· che nel caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). Il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito.
Questi principi sono stati recentemente espressi da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (sentenza del 14 novembre 2011, inc. 36.2011.72);
· che, nel caso concreto, dagli atti risulta che la CO 1 ha promulgato una decisione formale relativa all’anticipo della rendita di vecchiaia, respingendo la domanda siccome tardiva. La decisione (doc. B1) specifica che contro la stessa è dato il rimedio dell’opposizione;
· che, contro la decisione formale, RA 1 per conto della signora RI 1 si è aggravata mediante opposizione del 14 gennaio 2013 (doc. A3);
· che dall’opposizione non è stata promulgata nessuna decisione su opposizione impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, e ciò senza apparente motivazione alla luce del fatto che – come appare dagli atti prodotti – la CO 1 ha avuto tutte le necessarie informazioni in merito alla situazione della ricorrente dalla Cassa __________ (doc. A6);
· che addirittura la Cassa __________ ha scritto, il 15 marzo 2013 a cura del signor __________, una lettera alla CO 1 indicando le problematiche connesse alla fattispecie;
· che il caso in discussione risulta essere stato analizzato puntualmente e con attenzione dall’assicuratore, che ha già precisato i motivi per i quali egli ritiene tardiva la richiesta di anticipo della rendita da parte dell’assicurata;
· che non vi è più assolutamente nulla da istruire per potere emanare, finalmente, una decisione su opposizione che l’assicurata possa, se del caso, impugnare al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;
· che il ritardo in cui versa l’assicuratore è grave se si pon mente al fatto che è trascorso quasi un anno dall’inizio della contestazione e che, secondo lo stesso dire dell’assicurata, una nuova richiesta di rendita anticipata dovrebbe pervenire entro la fine del corrente mese di luglio 2013;
· che in ogni caso, a prescindere da una nuova richiesta che venisse inoltrata dall’assicurata, la signora RI 1 ha diritto a vedersi inoltrare una decisione su opposizione, che la Cassa non indica di avere sin qui emesso, per potere permettere all’assicurata di fare valere i suoi diritti;
· che il gravame deve essere di conseguenza accolto, alla CO 1 va fatto ordine di emanare immediatamente la decisione su opposizione attesa dall’assicurata. All’assicurata, vincente in causa e debitamente rappresentata vanno riconosciute congrue ripetibili che vengono cifrate in CHF 1'000.-- IVA, se dovuta, compresa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. Di conseguenza è fatto ordine alla CO 1 di emanare immediatamente una decisione su opposizione a fronte della decisione 8 gennaio 2013 e della successiva opposizione del 14 gennaio 2013.
Non si prelevano tasse e spese. La CO 1, soccombente, verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili di questa sede, CHF 1'000.-- IVA (se dovuta) inclusa.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti