Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2013.18
Entscheidungsdatum
02.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2013.18

TB

Lugano 2 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 aprile 2013 emanata da

Cassa CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto

Aa. Il 14 novembre 2003 la Cassa di compensazione __________ ha notificato a RI 1, quale amministratore unico della fallita __________, una decisione di risarcimento danni per contributi sociali non pagati secondo l'art. 52 LAVS (ammontanti a Fr. 113'314,15).

Le parti hanno concordato un piano di rientro dello scoperto con pagamenti mensili (dapprima di Fr. 1'500.-, poi di Fr. 500.-), piano rispettato fino a che il debito ammontava a Fr. 56'030,15.

Dal 1° febbraio 2009 (doc. 55) RI 1, 1944, beneficia della rendita di vecchiaia (Fr. 1'637.- al mese), pagata dalla Cassa CO 1.

Ab. Stante l'assenza di ulteriori versamenti da parte dell'assicurato, il 31 agosto 2009 (doc. 50) la Cassa di compensazione __________ ha emesso una decisione di compensazione, con cui ha disposto che dal 1° novembre 2009 la rendita AVS percepita sarebbe stata posta in compensazione, nella misura di Fr. 500.- al mese, con il credito di Fr. 51'530,15 dovuto a suo favore.

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

Il 15 ottobre 2009 (doc. 49) la Cassa __________ ha chiesto alla Cassa CO 1 di volere compensare il credito di sua spettanza con le prestazioni che detta Cassa eroga all'assicurato e di versare poi sul conto della Cassa creditrice l'importo compensato.

Ac. Visto lo scritto del 16 gennaio 2013 (doc. B) dell'avv. RA 1 in rappresentanza dell'assicurato con cui ha fatto presente che la sua unica entrata è costituita dalla rendita AVS di Fr. 1'640.- al mese e che quindi la trattenuta di Fr. 500.- mensili posta in compensazione con il debito maturato nei confronti della Cassa per il mancato pagamento di contributi non poteva più essere tollerata e dunque andava annullata, il 31 gennaio 2013 (doc. 44) la Cassa di compensazione __________ ha chiesto al Servizio rendite dell'CO 1 di sospendere subito la compensazione in atto dal 1° novembre 2009, dovendo riesaminare il caso.

Ad. In effetti, a seguito del nuovo calcolo del minimo di esistenza allestito il 20 febbraio 2013 (doc. 37) dall'Ufficio esecuzione di __________, il 1° marzo 2013 (doc. 35) la Cassa di compensazione __________ ha chiesto ai colleghi della Cassa di compensazione di CO 1 di compensare il restante credito di Fr. 31'530,15, trattenendo sulla rendita AVS di sua spettanza un importo di Fr. 50.- al mese dal 1° aprile 2013 e di versarle questa somma.

L'assicurato ha contestato questo modo di procedere e ha chiesto l'emanazione di una decisione formale (doc. C).

B. Con decisione di compensazione del 15 marzo 2013 (doc. 31) la Cassa CO 1 ha disposto che dal 1° aprile 2013 la trattenuta mensile sulla rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 1'680.- dell'assicurato ammonta a Fr. 50.-.

C. All'opposizione del 20 marzo 2013 (doc. 23) ha fatto seguito la decisione su opposizione del 17 aprile 2013 (doc. A) della Cassa CO 1, che ricalca la presa di posizione allestita, su invito di quest'ultima (doc. 22), dalla Cassa di compensazione __________ (doc. 20).

La Cassa CO 1 ha ripercorso la situazione contributiva dell'assicurato ed ha concluso che i crediti contributivi - quali anche il risarcimento danni causato ad una Cassa di compensazione - possono essere compensati con la rendita AVS, a condizione che il minimo esistenziale non sia intaccato. Ha quindi respinto l'opposizione dell'assicurato (doc. A).

D. Con ricorso del 21 maggio 2013 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto che sia fatto ordine alla Cassa di compensazione di CO 1 di versargli l'importo di Fr. 17'100.- (Fr. 450.- x 38 mesi), oltre interessi del 5% per ogni singola trattenuta mensile, a titolo di maggiore trattenuta effettuata a scapito del suo minimo vitale nel periodo dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2012.

Il ricorrente ha riassunto gli antefatti relativi alla sua situazione debitoria nei confronti della Cassa di compensazione __________ e ha rilevato che in data 4 marzo 2013 ha chiesto a detta Cassa di riversargli le decurtazioni delle rendite in essere dal 1° novembre 2009, siccome non pignorabili postulando l'emanazione di una decisione formale.

Il ricorrente ha posto il quesito della competenza a dirimere questa questione da parte del TCA, visto che è la Cassa CO 1 che effettua indebitamente la trattenuta sulla rendita che deve versare, ma su invito della Cassa creditrice che, poi, incassa la trattenuta.

L'assicurato ha infine precisato che la sua richiesta di restituzione degli importi indebitamente trattenuti costituisce una domanda di revisione. Di conseguenza, laddove ci si accorga soltanto in seguito che la trattenuta vìola il minimo vitale, conformemente alla giurisprudenza (DTF 111 V 99) la retrocessione dell'indebito versamento deve essere comunque effettuata. Pertanto, ritenuto che le entrate erano le stesse e che l'attuale calcolo del minimo vitale doveva valere anche allora, risulta che il suo minimo vitale è stato intaccato dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2012 e quindi la maggiore trattenuta va restituita.

E. Il Giudice delegato ha comunicato al ricorrente, il 23 maggio 2013 (doc. IV) che, stanti lesue pretese, sarebbero stati registrati due distinti incarti: il primo (30.2013.17, evaso data odierna) avente per oggetto la trattenuta di Fr. 50.- al mese così come decisa dalla Cassa di compensazione di CO 1, mentre il secondo, qui in discussione, relativo alla mancata emanazione di una decisione da parte della Cassa di compensazione sulla restituzione di Fr. 17'100.-, importo che il ricorrente pretende non correttamente trattenuto sulle rendite di vecchiaia versategli.

Il 27 maggio 2013 (doc. V) il ricorrente ha comunicato di non più contestare la trattenuta di Fr. 50.- operata dalla Cassa CO 1 e di ritenere che la Cassa __________ gli abbia negato il riesame delle trattenute sulla rendita.

F. Con risposta del 20 giugno 2013 (doc. IX) la Cassa di compensazione ha fatto propria la presa di posizione della Cassa __________ del 6 giugno 2013 (doc. IXbis), secondo cui, da un lato, non v'era motivo di rivedere ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA la decisione del 31 agosto 2009, cresciuta in giudicato; d'altro lato, l'oggetto della lite era decaduto per quanto concerne la trattenuta di Fr. 50.- al mese, visto che il ricorrente non l'ha più contestata. L'amministrazione CO 1 ha inoltre confermato la sua competenza a rendere la decisione in discussion in quanto cassa debitrice della rendita ed esecutrice della compensazione.

In ulteriori osservazioni l'insorgente ha rilevato che nessuna delle due Casse è entrata nel merito della necessità di riesaminare la decisione di trattenuta della rendita AVS di Fr. 500.- al mese (doc. XIII).

La Cassa di compensazione resistente si è confermata nella risposta di causa facendo propria la posizione dei suoi colleghi (doc. XVI).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

  2. Occorre in primo luogo verificare la competenza della Cassa AVS AI IPG CO 1 ad emanare una decisione nella vertenza in discussione. Si evidenzia chela Cassa CO 1 ha emanato una decisione relativa unicamente alla trattenuta di CHF 50.—ma non concernente una pretesa restituzione di importi compensati (a dire del ricorrente non correttamente) nel passato.In effetti la decisione su opposizione (doc. A) contestata ed oggetto dell'odierna sentenza TCA 30.2013.17, non evade la domanda di restituzione di CHF 17'100.- formulata (in maniera comunque non chiara sui motivi a sua giustificazione) nello scritto 4 marzo 2013 (doc. C).

In merito alla competenza a decidere in questo specifico ambito si evidenzia che, con decisione formale del 15 marzo 2013 (doc. 31) la Cassa CO 1, su invito della Cassa di compensazione __________, ha emesso una decisione di compensazione con cui, a fronte del debito contributivo di Fr. 31'530,15, della percezione di una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 1'680.- mensili e del calcolo del minimo vitale che dà una disponibilità mensile di Fr. 94,70 (doc. E), dal 1° aprile 2013 ha trattenuto mensilmente Fr. 50.- sulla rendita AVS di spettanza del ricorrente.

L'art. 20 LAVS concernente l'esecuzione forzata e la compensazione delle rendite prevede, al capoverso 1, che il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.

L'art. 20 cpv. 2 LAVS prevede (però) che possono essere compensati con prestazioni scadute: a. i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura; b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.

Il N. 10901 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato al 1° gennaio 2013, prevede che quando una persona che riceve una prestazione è debitrice di una Cassa di compensazione e se ella non fa fronte al suo debito, il credito della Cassa deve essere compensato con le rendite o gli assegni scaduti, a condizione, tuttavia, che questo credito sia compensabile.

Secondo il N. 10904 DR, per essere compensabile con le prestazioni scadute, il credito deve appartenere ad una Cassa di compensazione. È indifferente che la Cassa debitrice delle prestazioni sia essa stessa creditrice o meno.

Un credito della Cassa A può essere compensato con le rendite o gli assegni per grandi invalidi versati dalla Cassa B.

È necessario che si possa fare valere il credito contro il beneficiario della rendita personalmente o che tale credito si trovi in stretta correlazione con la rendita o l'assegno per grandi invalidi. Così, i contributi dovuti dal beneficiario personalmente o in virtù del diritto successorio, così pure le rendite da restituire in queste due ipotesi, possono essere compensati con la rendita che gli spetta (N. 10905 DR).

Per il N. 10909 DR, il credito deve essere scaduto, ma non prescritto. I crediti di contributi non ancora estinti al momento della nascita del diritto alla rendita possono in ogni caso fare l'oggetto di una compensazione con la rendita (art. 16 cpv. 2 LAVS).

Giusta il N. 10919 DR, di principio, la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammessa nella misura in cui l'amministrazione non dove intaccare il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione. Al riguardo, la nozione del minimo vitale è quella del diritto sull'esecuzione e il fallimento (RCC 1983 pag. 69).

A livello procedurale, il N. 10924 DR prescrive che l'avente diritto deve essere avvisato della compensazione dalla Cassa di compensazione con un'annotazione nella decisione di rendita o con una decisione speciale che indichi i mezzi diritto. Nel caso della concessione di una rendita AI, questo compito incombe all'Ufficio AI competente per rendere una decisione di rendita. Nella caso di una procedura di opposizione o di ricorso, la Cassa debitrice consegna alla Cassa creditrice una copia dell'opposizione o del ricorso formulato. Su questo, la Cassa creditrice prende posizione e presenta la sue osservazioni alla Cassa debitrice.

Se la Cassa di compensazione creditrice non versa essa stessa la rendita, essa invia per iscritto alla Cassa debitrice della rendita un mandato di compensazione. Appartiene tuttavia alla Cassa di compensazione creditrice determinare innanzitutto se ed in quale misura una compensazione sia possibile e ciò facendo attenzione a che il minimo vitale dell'assicurato non sia intaccato. La Cassa di compensazione creditrice deve comunicare per iscritto alla Cassa debitrice della rendita il risultato dell'esame del minimo vitale secondo il diritto esecutivo. Se la Cassa debitrice costata che la questione del minimo vitale non è stata esaminata, deve ritornare la domanda di compensazione alla Cassa creditrice (N. 10925 DR).

La Cassa interpellata deve dare seguito al mandato e operare la compensazione (N. 10926 DR).

Nel caso concreto, dai fatti esposti risulta che la Cassa creditrice dei contributi non versati dall'assicurato (Cassa di compensazione __________) si è esattamente comportata come descritto nelle summenzionate Direttive, inviando alla Cassa debitrice della rendita AVS (Cassa CO 1) un mandato di compensazione del saldo ancora dovuto per risarcimento danni ex art. 52 LAVS.

Pertanto, la Cassa resistente, debitrice della rendita di vecchiaia di spettanza del ricorrente, è competente per pronunciarsi in generale sulla questione e per emanare una decisione di compensazione.

nel merito

  1. Va evidenziato che la procedura in discussione ha per oggetto una pretesa denegata giustizia. La Cassa di compensazione non si è, secondo le lamentele del ricorrente, pronunciata formalmente sulla richiesta di restituzione dell'importo di CHF 17'100.-- compensati in maniera erronea. In assenza infatti di una specifica decisione in merito questo TCA non può decidere nel merito della controversia. La Cassa non ha quindi evaso la richiesta dell’assicura di revisione della decisione di compensazione del 31 agosto 2009. Tale omissione sarebbe costitutiva di una denegata giustizia.

  2. Va rammentato come la decisione impugnata costituisca il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

L'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

  1. In concreto va evidenziato che la richiesta di emettere una decisione formale dell'assicurato aveva quale motivo la non pignorabilità delle rendite (in assenza di correlazione tra debito e rendita).

Nel doc. C, ossia nel suo scritto 4 marzo 2013 il ricorrente osservava infatti che "tutte le trattenute … sono indebite e devono essere restituite". Il 15 marzo seguente (doc. 31) la Cassa di compensazione CO 1, dopo essersi consultata con i colleghi della Cassa di compensazione __________ (doc. 33), ha emesso (subito) una decisione formale. Il 17 aprile 2013 (doc. A) ha fatto poi seguito la decisione su opposizione.

Con questo provvedimento (doc. A) la Cassa CO 1, dopo avere ripercorso i fatti rileva che l'argomentazione del ricorrente è riferita alla non pignorabilità della rendita a fronte della diversa natura di crediti e debiti.

La Cassa, richiamando l'art. 16 cpv. 2 LAVS e le direttive applicabili ha respinto l'opposizione.

In sostanza la Cassa ha ammesso la compensazione di crediti e debiti nella costellazione in discussione. Parallelamente, a fronte delle argomentazioni del ricorrente, l'importo è stato ridotto a CHF 50.-.

Questa conclusione contenuta nella decisione 15 marzo 2013 della Cassa CO 1 è d'altra parte la diretta conseguenza di precise richieste del legale del ricorrente formulate all'amministrazione (doc. 11, inc. __________). Quindi la Cassa CO 1 ha deciso, il 15 marzo 2013, che:

" dal 1° aprile 2013 è trattenuto mensilmente l'importo di fr. 50.-- dalla rendita ordinaria … a compensazione dei crediti …".-

Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato opposizione. Come indicato in precedenza la decisione su opposizione del 17 aprile 2013 ricorda il debito dell'assicurato nei confronti della Cassa di compensazione __________, la convenzione di pagamento 30 gennaio 2004, la riduzione del debito a CHF 56'030.15. È pure ricordato la decisione 31 agosto 2009 relativa alla compensazione di CHF 500.-, la richiesta 16 gennaio 2013 dell'avv. RA 1 ed il successivo nuovo calcolo dell'importo compensabile e la conseguente formale decisione.

Per respingere l'opposizione formulata da RI 1 la Cassa CO 1 ha ritenuto l'art. 16 cpv. 2 LAVS e la compensabilità di crediti e debiti quali quelli in discussione.

In nessuna sua parte l'amministrazione ha preso posizione su una richiesta di versamento di trattenute intervenute tra il 1° novembre 2009 ed il 31 dicembre 2012.

Con il ricorso 21 maggio 2013 (pag. 3 n° 6), RI 1 chiede, quantificandola per la prima volta, la restituzione degli importi a suo dire irregolarmente compensati.

  1. Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni osserva e ritiene che l’amministrazione competente, non ha deciso formalmente in merito alla richiesta di RI 1 di vedersi ritornare "tutte le trattenute" siccome indebite.

Questo TCA, nonostante il contenuto del ricorrente (doc. V), non può esprimersi nel merito della pretesa di rimborso siccome una formale decisione su questo aspetto non è stata presa dalla Cassa competente.

La Cassa, a fronte della non sufficiente chiarezza nelle richieste dell'assicurato, ha correttamente emanato una decisione relativa alla possibilità di compensare rendita e debito ed ha quantificato il nuovo importo compensabile. Una decisione relativa alla restituzione, siccome non chiaramente formulata, non è stata emanata. Essa, da un lato, poteva essere influenzata dall'esito del ricorso contro la compensazione dei CHF 50.-. RI 1 ha infatt contestato quel provvedimento sulla scorta della tesi giuridica della non compensabilità (pignorabilità) della rendita per questo genere di debiti.

  1. La Cassa, che dovrà chinarsi sulla richiesta di RI 1, dovrà valutare le domande dell'assicurato e decidere in merito con provvedimento soggetto ad opposizione.

In concreto, comunque, non può essere ritenuto un ingiustificato ritardo od un rifiuto nel giudicare da parte della Cassa.

La richiesta di RI 1 di restituire (imprecisati) importi di rendite, siccome non compensabili, è stata formulata il 4 marzo 2013. Questo scritto segue nel tempo la formale richiesta tesa ad annullare la trattenuta "con effetto immediato" (doc. 16 inc. __________) del 16 gennaio 2013. La richiesta di restituire tutte le trattenute siccome indebite e "provvedere a restituirgliele" con richiesta di emanare una formale decisione (scritto 4 marzo 2013 doc. 6 inc. __________) è di inizio marzo.

Indubbiamente il sovrapporsi di richieste del signor RI 1 ed i tempi di accertamento dei fatti e del diritto, con coinvolgimento di due Casse, non possono far ritenere che il tempo trascorso sia costitutivo di una denegata giustizia.

Si ribadisce che, solo con il gravame, RI 1 ha contestualizzato e quantificato la sua pretesa.

Il ricorso va quindi respinto.

Abbondanzialmente va qui ricordato che, implicitamente, RI 1 sembra domandare una verifica della decisione 31 agosto 2009 con cui la Cassa di compensazione __________ ha disposto, sulla base dell'art. 20 LAVS, la compensazione della rendita di vecchiaia con il debito contributivo ex art. 52 LAVS del ricorrente. Si rammenta qui che quella decisione è cresciuta in giudicato incontestata. Si ricorda come, per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”.

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi, che è concetto che la Cassa competente dovrà analizzare, si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

  1. Nel caso di specie, questo TCA non deve esaminare il sussistere di queste condizioni, ma non può omettere di evidenziare come il ricorrente stesso abbia rilevato che la sua richiesta di retrocessione delle decurtazioni delle rendite dal 1° novembre 2009 si basa sulla "situazione reddituale dei coniugi RI 1" che "era quella che si manifesta oggi." (doc. I pag. 2) ed ancora che "a far tempo da tale data [1° novembre 2009] gli incassi dei famigliari siano stati esattamente gli stessi percetti attualmente. La moglie riceve una rendita AI completa e delle indennità giornaliera di infortunio per la rimanenza del salario perso, quindi in misura del 100%, come nel 2013, momento in cui il minimo vitale è stato calcolato. Il marito percepiva sempre e comunque la rendita AVS. Non vi è alcun salario percetto nel frattempo: il conto individuale AVS dei due coniugi debitori lo comproverebbero." (doc. I pag. 3).

Questo Tribunale non deve e non può trarre conclusioni, ma rammenta all'assicurato le condizioni di legge appena esposte.

  1. Oltre ai summenzionati presupposti per riesaminare la decisione amministrativa in questione, la Cassa competente potrebbe fondarsi sull'art. 53 cpv. 2 LPGA, ciò che l’amministrazione sembra avere escluso.

L'amministrazione può infatti riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti).".

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79; SVR 2011 EL Nr. 8; STCA 32.2011.243 del 27 febbraio 2012). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 22 all'art. 53).

L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1).

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

In concreto, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere considerata manifestamente errata, come sembrerebbe pretenderlo l'insorgente, l'amministrazione competente (in merito a tale competenza non è certo compito di questa Corte sindacare qui) non sarebbe infatti comunque tenuta a riconsiderarla. Essa ha infatti unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (cfr. ad esempio la sentenza I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3). Nulla d'illecito può pertanto essere ravvisato nell'atteggiamento della Cassa (STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; STCA 32.2011.243 del 27 febbraio 2012).

  1. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto.

Con atto separato dal ricorso (doc. II), l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

  • all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

  • all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

  • all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Nella fattispecie l'assicurato ha lamentato, senza fondamento e sostrato, una denegata giustizia dimenticando che dopo oltre tre anni dalla decisione - cresciuta in giudicato senza essere impugnata

  • con cui era stata decisa e messa in atto la compensazione della sua rendita AVS con il debito per risarcimento danni nella misura di Fr. 500.- al mese, ha interpellato la Cassa prima e questo Tribunale poi, chiedendo la revisione di detta decisione di compensazione.

Il comportamento dell'assicurato, patrocinato da un legale, appare quindi essere azzardato, dato che alla luce delle argomentazioni addotte, egli non poteva avere sin da subito chance di successo contro la decisione dell'amministrazione che confermava la correttezza della sua decisione di compensazione e contro una pretesa denegata giustizia.

D'altro canto una indigenza non è comprovata siccome, contrariamente al debito ex 52 LAVS come sostenuto dal ricorrente nei suoi allegati, per quanto concerne le spese di patrocinio, in cause di questa natura, va ritenuta anche la capacità finanziaria della moglie convivente. Ed allora si deve ritenere un totale dei redditi dei coniugi RI 1 nel 2010 di CHF 103'973.-. Il totale dei redditi dichiarati nel medesimo anno era di CHF 82'570.-. Per il 2011 l'assicurato ha, con la moglie, dichiarato redditi totali di CHF 96'132.- (ben più di quanto abbia dichiarato per l'anno precedente).

Il calcolo del minimo di esistenza agli atti indica una differenza tra minimo d'esistenza ed introiti tale da potere onorare il patrocinatore perlomeno ratealmente.

Alla luce di ciò, l'istanza del ricorrente di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio del suo legale deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

14

ATSG

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

LAG

  • art. 2 LAG
  • art. 3 LAG

LAVS

LOG

LPamm

  • art. 30 LPamm

LPGA

LPTCA

  • art. 28 LPTCA

OG

  • art. 137 OG

Gerichtsentscheide

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