Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2013.10
Entscheidungsdatum
29.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2013.10

cs

Lugano 29 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 marzo 2013 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in fatto

A. Con decisione del 22 ottobre 2012 (doc. A4), confermata dalla decisione su opposizione del 19 marzo 2013 (doc. A1), la RI 1 ha posto RI 1, nata il __________, al beneficio di una rendita di vecchiaia, dal 1° novembre 2012, di fr. 2'023 al mese, calcolata su una scala di rendita 44 (durata di contribuzione computabile: 43 anni) ed un reddito annuo determinante di fr. 61'248.

B. Contro la predetta decisione su opposizione RI 1 è insorta al TCA (doc. I).

La ricorrente contesta la decisione impugnata, sostenendo di aver diritto ad un importo maggiore. Rileva di aver lavorato per oltre 44 anni, allorché la Cassa ne computa solo 43, evidenzia di aver pagato contributi anche nel 2012, mentre l’amministrazione non li prende in considerazione, e rileva una differenza sia circa l’ammontare della rendita sia circa l’importo del reddito determinante tra la decisione impugnata ed una decisione del 4 giugno 2012 della __________ (doc. A2).

C. Con risposta del 29 aprile 2013 la CO 1 chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. I).

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).

nel merito

  1. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

  • il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

  • possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

  • dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

  • degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

  • degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

  1. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

  • entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

  • una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

  • il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

  • tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

  • i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

  1. Nel caso di specie RI 1, nata il __________, con il compimento del 64° anno di età, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° novembre 2012. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Con la decisione contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per una scala (massima) 44.

L’assicurata contesta la presa in considerazione di soli 43 anni di contribuzione e sostiene di aver lavorato per oltre 44 anni.

Dalla documentazione allegata emerge che effettivamente l’insorgente ha lavorato dal 1966 al 2012 (doc. 8, 9, 10, 11, 12 e 14), ossia per 47 anni.

Tuttavia l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla rendita).

In assenza di lacune contributive, nel caso della ricorrente sono di conseguenza determinanti gli anni dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio seguente il 20.o anno di età) al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del 64.o anno di età).

La ricorrente ha un periodo di contribuzione completo di 43 anni. Per cui i periodi di contribuzione precedenti e posteriori al lasso di tempo succitato, non vanno presi in considerazione.

In presenza di un periodo contributivo complessivo di 43 anni, alla ricorrente va riconosciuta la scala massima (44), come calcolato dalla Cassa.

  1. Va ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato effettuato correttamente.

Di norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 2011), diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 43 anni). Per quanto concerne i redditi del 2012 (anno del pensionamento, durante il quale l’interessata ha ancora contribuito), in applicazione dell’art. 29bis cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 2), non fanno parte del reddito annuo medio (cfr. anche art. 52c OAVS). Neppure i redditi degli anni “giovanili”, ossia quelli antecedenti il 1969, possono essere presi in considerazione nel caso di specie, non essendoci una lacuna contributiva (cfr. art. 52b OAVS).

La somma dei redditi da attività lucrativa della ricorrente va rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1969 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età).

Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in concreto: 43 anni).

Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 60’752 (2'073’293 X 1.260 : 43 anni), arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS in fr. 61’248 per una rendita mensile di fr. 2’023.

La ricorrente evidenzia che nel doc. A2 sono riportati importi differenti e meglio fr. 1'276'880, in luogo di fr. 2'073'293 e fr. 2'060, in luogo di fr. 2'023.

Il doc. A2 è tuttavia una decisione provvisoria del 4 giugno 2012 della __________ che fissa i contributi per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 ottobre 2012 e non concerne il calcolo della prestazione di vecchiaia.

L’importo di fr. 2'060 è quello che l’insorgente è chiamata a pagare quale contributo come persona senza attività lucrativa nel periodo in questione, mentre l’ammontare di fr. 1'276'880 corrisponde alla sostanza determinante sulla base della quale è stato calcolato il contributo.

Pur esulando dalla vertenza in esame, questo TCA invita la ricorrente a rivolgersi alla __________ per informarla della circostanza che dal 1° settembre 2012 ha svolto un’attività lucrativa dipendente pagando i contributi sociali (doc. 8 e seguenti). Ciò al fine di ottenere, eventualmente e se dati i presupposti, una possibile riduzione dei contributi da pagare quale persona senza attività lucrativa nel 2012.

  1. Alla luce di tutto quanto sopra, il calcolo effettuato dall’amministrazione si rivela corretto. La decisione impugnata deve di conseguenza essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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