Raccomandata
Incarto n. 30.2012.34
TB
Lugano 14 febbraio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 settembre 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1970, fino al 30 giugno 2010 è stato professionalmente attivo nel Cantone __________ e quindi è stato assoggettato ai contributi AVS/AI/IPG come indipendente presso la Cassa cantonale di compensazione del Canton __________ (doc. 19).
Il 1° luglio 2010 (docc. 16 e 17) l'assicurato ha trasferito la propria attività indipendente nel nostro Cantone, perciò il 9 dicembre 2010 (doc. E) gli è stato comunicato che dal quel giorno è stato iscritto d'ufficio nella categoria degli indipendenti e che avrebbe pagato i contributi trimestralmente.
Ba. Con decisione provvisoria del 25 gennaio 2011 (doc. D) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, basandosi su un reddito aziendale di Fr. 19'350.- indicato dall'interessato medesimo. Il contributo dovuto ammontava a Fr. 529,80, spese amministrative comprese.
Bb. A seguito dell'emanazione della notifica di tassazione IFD 2010 (doc. 6), il 28 agosto 2012 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione, definitiva, di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, portante su un reddito da attività indipendente di Fr. 40'000.- a cui si sono aggiunti i contributi sociali già versati, perciò i contributi dovuti, sempre per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, ammontavano a Fr. 1'603,80 su un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 42'984.-.
C. Il 29 agosto 2012 (doc. 5) l'assicurato si è rivolto alla Cassa di compensazione evidenziando di avere già pagato diversi acconti alla Cassa di compensazione del Cantone __________ per i contributi del 2010, così pure anche alla Cassa di compensazione di __________. Pertanto, l'interessato ha chiesto di aggiornare i contributi AVS/AI/IPG pagati alle due Casse, ritenuto che a fine 2009 ha portato il domicilio della sua ditta nel nostro Cantone.
D. Con decisione su opposizione del 7 settembre 2012 (doc. A) la Cassa CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato, dato che essa si è attenuta ai dati fiscali IFD 2010, in cui il reddito professionale ammontava a Fr. 40'000.- ed i contributi versati a Fr. 2'984.-, mentre il capitale investito nell'azienda era nullo. L'amministrazione ha esposto i principi applicabili per determinare il contributo dovuto come persona affiliata nella categoria degli indipendenti, indicando che il contributo per i mesi da luglio a dicembre 2010 deve essere calcolato sul reddito conseguito nello stesso anno in base alla tassazione IFD 2010 cresciuta in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS), a cui sono stati aggiunti i contributi fatturati quale acconto (art. 9 lett. d LAVS valido fino al 31 dicembre 2011). Per contro, con il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS valido dal 1° gennaio 2012 ed applicabile in concreto, occorre riportare il reddito al lordo, ovvero al reddito aziendale vengono aggiunti i premi AVS/AI/IPG calcolati sulla scorta dell'aliquota applicabile al reddito aziendale (Fr. 40'000.- : [100 - 6,942] x 100 = Fr. 42'984.-), quindi i contributi sociali ammontano a Fr. 2'984.-.
Il reddito imponibile fiscale non ha invece nulla a che vedere.
Di conseguenza, la Cassa ha confermato la sua decisione ed ha informato l'assicurato che avrebbe inviato alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone __________ copia della IFD 2010 al fine di emettere la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il primo semestre del 2010 e, semmai, restituire all'assicurato quanto versato di troppo.
E. Con ricorso del 20 settembre 2012 (doc. I) RI 1 ha formulato reclamo (recte: ricorso) al Tribunale chiedendo in sostanza di rivedere la sua situazione, perché per il 2010, visti i contributi pagati a __________ come acconti ed i contributi versati in Ticino a titolo definitivo, per l'anno 2010 dovrebbe pagare in totale Fr. 3'768,95, ciò che sicuramente è eccessivo.
Il ricorrente ha osservato che tra la decisione provvisoria e quella definitiva sono trascorsi 18 mesi e, nel frattempo, è giunta la notifica di tassazione IC/IFD 2010. La decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG è stata emessa oltre 2 mesi dopo la notifica di tassazione IFD 2010, perciò la Cassa di compensazione avrebbe avuto la possibilità di verificare i dati fiscali e di emettere una decisione corretta sin da subito, e non raddoppiargli poi il reddito aziendale (da Fr. 19'350.- a Fr. 42'984.-).
L'insorgente si è inoltre lamentato che la Cassa di __________ non gli ha rilasciato un estratto conto finale di quanto deve pagare in quel Cantone, così pure la Cassa CO 1 non gli ha comunicato il suo stato contributivo al momento del trasferimento in Ticino.
L'assicurato ha osservato che avrebbe dovuto avere la possibilità di formulare ricorso già contro la decisione provvisoria emessa 18 mesi prima, ma a quel momento mancavano i dati fiscali su cui basarsi, visto che la decisione fiscale è del 2 maggio 2012.
F. Nella risposta del 3 ottobre 2012 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso e ha precisato che è soltanto il 10 agosto 2010 (doc. 17) che la Cassa del Cantone __________ le ha comunicato ufficialmente che al 30 giugno 2010 cessava l'affiliazione dell'assicurato come indipendente. A quel momento, il 26 agosto 2010 (doc. 16), la Cassa si è subito attivata presso l'agenzia comunale AVS per disporre dei necessari dati, ma in assenza di una risposta, è solo il 9 dicembre 2010 (doc. 15) che la Cassa di compensazione ha potuto affiliare d'ufficio l'interessato dal 1° luglio 2010. L'amministrazione ha inoltre chiarito che la base di calcolo per i contributi provvisori era costituita dal doppio del reddito presumibile di Fr. 19'350.- ritenuto nella decisione provvisoria valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 e quindi simile a quanto già pagava alla precedente Cassa.
Il ricorrente non si è mai lamentato dell'importo degli acconti da versare (art. 24 cpv. 4 OAVS). Una volta emessa la notifica di tassazione IFD 2010 (2 maggio 2012), trascorsi i termini legali per eventualmente opporvisi, il 28 agosto 2012 la Cassa ha emesso la decisione definitiva basandosi sulla notifica IFD 2010.
Infine, l'amministrazione ha osservato che gli acconti pagati dal ricorrente alla Cassa del Cantone __________ si riferiscono ai primi due trimestri del 2010 e che comunque è sempre possibile chiedere alla propria Cassa di compensazione un estratto conto.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
In un secondo tempo, ossia non appena è entrata in possesso della notifica di tassazione IFD 2010 del 2 maggio 2012 (doc. 6), il 28 agosto 2012 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG basandosi su questa tassazione fiscale (art. 23 cpv. 1 OAVS). In seguito, in virtù del nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS in vigore dal 1° gennaio 2012, anziché del precedente art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, la Cassa ha riportato il reddito di Fr. 40'000.- al lordo dei premi AVS/AI/IPG. Pertanto, l'aliquota di 6,942% che si applicherebbe per un reddito d'attività indipendente di Fr. 40'000.- è stata applicata anche a tale importo (Fr. 40'000.- : [100 - 6,942] x 100), ottenendo l'importo di Fr. 42'984.-. Da ciò risulta che i premi AVS/AI/IPG ammontano a Fr. 2'984.- (Fr. 42'984.- - Fr. 40'000.-).
I contributi personali dell'assicurato sono quindi stati calcolati sul reddito di Fr. 42'984.- riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG.
Il ricorrente ha contestato in sostanza che debba pagare complessivamente Fr. 3'768,95 fra contributi già versati per i primi sei mesi dell'anno 2010 alla Cassa di compensazione del Cantone __________ e contributi ora stabiliti dalla Cassa di compensazione di CO 1 per il secondo semestre del 2010, tenuto conto di un reddito da attività indipendente di (soli) Fr. 40'000.-, ciò che corrisponderebbe ad un'incidenza dell'8,7%.
Egli ha inoltre rilevato che, oltretutto, dapprima i contributi sono stati calcolati su un ammontare di Fr. 19'350.-, poi addirittura di Fr. 42'984.-, ma sempre per lo stesso periodo contributivo di sei mesi.
Controversa è pertanto la determinazione del reddito soggetto a contribuzione del ricorrente come persona indipendente da sottoporre a contribuzione per il periodo da luglio 2010 a dicembre 2010.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2010 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione IFD 2010 cresciuta in giudicato.
Ottenuta, in virtù dell'art. 27 OAVS, la notifica di tassazione del 2 maggio 2012 portante sul periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 (doc. 6), la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 basandosi sull'importo di Fr. 40'000.-, accertato quale reddito da attività indipendente.
Il TCA ha già avuto modo di affrontare questa tematica in una sentenza di principio del 10 giugno 2002 (30.2002.29) -confermata con STCA del 5 ottobre 2005 (30.2005.26), dell'8 gennaio 2008 (30.2007.53) e da ultimo del 18 luglio 2011 (30.2011.10) -, nella quale ha osservato:
" (…) Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).
L'UFAS, nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio 2001, si è così espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare pag. 112 segg.):
"(…)
Al. 2: L'al. 2 stipule le calcul postnumerando (d'après le revenu acquis au cours de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction). Le revenu d'une activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année de cotisation est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres termes, la période de cotisation et la période de calcul coïncident. L'AVS reprend le système de l'impôt fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette correspondance entre l'AVS et les impôts améliore la transparence pour les personnes tenues de cotiser. De plus elle se justifie sur le plan pratique, étant donné que ce sont les autorités fiscales qui déterminent le revenu.
Dans le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui avait cours jusqu'à présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de moins de douze mois était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral direct (art. 43 al. 1 et 3 LIFD). Dans le système postnumerando annuel, une telle conversion n'est plus nécessaire puisque le revenu imposable se détermine d'après le revenu acquis au cours de la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Il en va de même pour l'AVS: étant donné que la période de calcul ne comporte plus qu'une année, il suffit de tenir compte du revenu de cette année. L'AVS reprend aussi a cet égard la conception de l'impôt fédéral direct. Ceci ressort clairement de l'al. 2 lorsqu'il parle du "revenu effectivement acquis". Le fait de renoncer à toute conversion correspond à la nature même du calcul postnumerando annuel (sur la base du revenu acquis pendant l'année de cotisation). Un calcul sur la base de la période économiquement déterminante, permet de tenir compte des résultats économiques effectifs; il semble à la fois transparent et simple. L'impôt fédéral direct prévoit quand même encore une conversion: pour déterminer le taux lorsque la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois (art. 209 al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques). Le revenu déterminant pour fixer le taux doit aussi être défini pour l'AVS - même si c'est dans une moindre mesure -, étant donné que les indépendants dont le revenu annuel n'atteint pas un montant maximum défini par la loi bénéficient du barème dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas visés par l'impôt fédéral direct seront probablement très rares dans le domaine de l'AVS. En effet, en matière d'AVS, seuls les indépendants sont concernés et, en plus, que lorsque le début ou la fin d'une activité lucrative coïncide avec le début ou la fin de l'assujettissement à l'assurance. Il faut relever, par ailleurs, qu'en raison de la forte progression, la conversion revêt une importance beaucoup plus grande pour l'impôt fédéral direct. Vu les circonstances, il est justifié de s'écarter de la réglementation des impôts sur ce point particulier et de renoncer à la conversion, ce qui permet, de surcroît, de simplifier considérablement la procédure.".
Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159 prevedono che il reddito non va convertito.
Va inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il contributo minimo annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa inferiore all'anno, se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante tutto l'anno (marg. 1170 DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione). In caso di assoggettamento all'assicurazione inferiore ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.
Per contro, l'UFAS afferma che "toute "proratisation" est exclue pour les revenus dans le cadre du barème dégressif et au-dessus, ce indépendamment de la durée de l'activité et de l'assujettissement à l'assurance" (bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione).
Infine, anche se il reddito effettivamente conseguito, rispettivamente il risultato dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile, è determinante nella procedura del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e 3 OAVS, Pratique VSI 2000 pag. 112) e anche se di regola va prelevato l'intero contributo minimo (cfr. marg. 1170 DIN), è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno (marg. 1158 e 1170 DIN; cfr. anche bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione, in particolare esempi 9 e 10).
Da rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua attività lucrativa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia a procedere alla chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede alla chiusura nel corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del primo esercizio commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000 pag. 114). Per il tasso di contribuzione dei due anni il reddito totale che emerge dalla chiusura del primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg. 1131 DIN).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme entrate in vigore il 1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione.
Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti e Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato per esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la proratizzazione del calcolo dei contributi.” (sottolineatura della redattrice).
A questo ammontare sono stati poi aggiunti correttamente i contributi personali calcolati in Fr. 2'984.- secondo la nuova norma (art. 9 cpv. 4 LAVS in vigore dal 1° gennaio 2012, ma che, in virtù della Disposizione Transitoria della modifica del 17 giugno 2011, si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica), perciò il reddito riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG, su cui vanno stabiliti i contributi, è stato giustamente determinato in Fr. 42'984.- (cfr. consid. 5).
Tuttavia, poiché i mesi di contribuzione sono (solo) sei, l'importo totale che l'assicurato dovrebbe pagare quale contributi personali AVS/AI/IPG per l'anno 2010 deve essere diviso per due.
Ecco perché la Cassa ha stabilito in Fr. 1'540,80 i contributi AVS/AI/IPG dovuti dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, a cui vanno aggiunti i contributi AFI di Fr. 32,20 e le spese amministrative di Fr. 30,80, per giungere all'importo definitivo di Fr. 1'603,80.
A riprova, se si adotta il tasso di contribuzione del 7,186% applicabile per un reddito da attività indipendente di Fr. 42'984.- (doc. A1) si ottengono dei contributi personali di poco più di Fr. 3'000.-, quindi pari al doppio del contributo stabilito per il ricorrente.
Ad ogni buon conto, come evidenziato dall'UFAS, sebbene sia determinante il reddito aziendale effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione, è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno.
Da quanto precede risulta dunque che per l'anno di contribuzione 2010 l'assicurato è tenuto a versare quali contributi personali AVS/AI/IPG una somma complessiva di circa Fr. 3'000.- per un reddito da attività indipendente riportato al lordo dei contributi di Fr. 42'984.-.
Ritenuto, però, che per metà anno l'interessato è stato domiciliato professionalmente nel Cantone __________ ed ivi affiliato, la metà dei contributi dovuti dovrà essere versata alla precedente Cassa di compensazione, tenendo ovviamente conto dei contributi che il ricorrente ha già versato nel 2010 a titolo di acconti (Fr. 715,05 x 2, mentre la terza fattura in realtà è il richiamo ("Mahnung") per la fattura del primo trimestre non pagata entro il termine del 10 aprile 2010 (doc. F), ma soltanto il 27 maggio 2010 a seguito del richiamo del 25 maggio 2010, maggiorato di Fr. 20.-).
La Cassa di compensazione CO 1 avvertirà dunque la Cassa di compensazione del Cantone __________ di questa circostanza, affinché l'assicurato possa ricevere da quest'ultima una decisione definitiva anche sui contributi che egli deve versare per il primo semestre di contribuzione dell'anno 2010.
In queste circostanze, la decisione su opposizione della Cassa di compensazione è corretta, così pure la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, che sostituisce la decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG emanata il 25 gennaio 2011 quando ancora non era stata emessa la notifica di tassazione IFD 2010.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti