Raccomandata
Incarto n. 30.2012.17+18
TB
Lugano 20 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 19 aprile 2012 di
contro
la decisione del 5 marzo 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di risarcimento danni
ritenuto in fatto
1.1. Il 29 aprile 2009 RI 1 ha scritto alla Cassa CO 1 censurando il suo operato in merito alla sua qualifica come dipendente di __________, ora __________, per gli anni di contribuzione 2001-2006.
L'assicurato ha in particolare criticato l'agire di due collaboratori della Cassa, i quali, a suo dire, malgrado l'avessero già erroneamente qualificato come salariato per il periodo 1999-2002, hanno effettuato la revisione della predetta ditta anche per il quadriennio 2003-2006, ribadendo la sua dipendenza contributiva. L'istante ha quindi quantificato la pretesa risarcitoria per danni quale persona fisica e per l'attività professionale.
1.2. Con sentenza del 26 aprile 2010 (30.2009.27) questo Tribunale ha deciso che l'istanza di risarcimento danni ex art. 78 LPGA era prematura sia per quanto concerneva il primo sia il secondo quadriennio oggetto della revisione da parte della Cassa, dato che le vie amministrative e giudiziarie ordinarie non erano state esaurite. Pertanto, l'assicurato non poteva invocare una richiesta di risarcimento danni derivante dal suo assoggettamento - provvisorio, non sapendo effettivamente ancora se questa qualifica del suo statuto contributivo sarebbe stata definitiva - quale dipendente di __________ (dal 21 dicembre 2006: __________).
1.3. Il 26 maggio 2011/23 agosto 2011 RI 1 ha presentato alla Cassa di compensazione una nuova istanza di risarcimento danni, completandola il 22 febbraio 2012, e quantificando in Fr. 350'000.- il danno che avrebbe subito (Fr. 150'000.- per il danno personale e Fr. 200'000.- per il danno occorso alla RI 2).
1.4. Con decisione del 5 marzo 2012 (doc. A2) l'amministrazione, dopo avere dettagliatamente riassunto la situazione contributiva dell'assicurato relativa ai periodi dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 e dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, ha respinto l'istanza di risarcimento danni e le pretese quantificate prudenzialmente in Fr. 350'000.-.
In particolare, la Cassa di compensazione ha osservato che le vie giuridiche ordinarie a disposizione sono state debitamente esaurite. Esse sono infatti sfociate in provvedimenti di autorità giudiziarie cantonali o federali, che hanno tutelato l'operato della Cassa "nell'adempimento dei precisi compiti che le incombono per legge e non hanno ravvisato né nel suo operato né in quello dei suoi ispettori un comportamento ingiusto nei suoi confronti per avere emanato le decisioni che la riguardano: i Tribunali hanno confermato la qualifica contributiva di salariato accertata dalla Cassa per i due periodi contributivi qui di interesse e l'assenza di una doppia imposizione AVS dei redditi conseguiti e non hanno riscontrato alcuna violazione dell'invocato diritto di essere sentito." (doc. A2 pag. 4).
Pertanto, i funzionari della Cassa hanno agito, in modo corretto, nel rispetto delle norme AVS (art. 68 cpv. 3 LAVS, artt. 162 e 163 OAVS), ciò che esclude sia un comportamento da parte loro illecito per negligenza o con premeditazione nei confronti dell'assicurato, sia quindi l'insorgenza del danno che egli ritiene di avere patito a livello valetudinario ed anche economico, a seguito del corretto assoggettamento quale salariato.
1.5. Con due distinti, ma simili, ricorsi del 19 aprile 2012, RI 1 (doc. I dell'inc. n. 30.2012.17) da una parte e RI 2 (doc. I dell'inc. n. 30.2012.18) d'altra parte, rappresentati entrambi dallo RA 1, hanno chiesto preliminarmente di accogliere l'istanza e quindi di organizzare un pubblico dibattimento per sentire le parti ed i testimoni, mentre nel merito di annullare la decisione del 5 marzo 2012 e ritenere fondata la domanda di risarcimento, con conseguente condanna della Cassa di versare a RI 1 l'importo di Fr. 203'565,20 ed a RI 2 l'ammontare di Fr. 251'956.-.
In sostanza, i ricorrenti hanno fondato l'istanza di risarcimento sulla negligenza dimostrata dai funzionari incaricati del controllo del secondo periodo contributivo, sebbene fossero a conoscenza delle complicazioni sorte già per il primo periodo 1999-2002 (doc. I pag. 2). A dire degli insorgenti, sarebbe quindi stato auspicabile incaricare un funzionario diverso per una visione diversa della fattispecie (doc. I pag. 5).
Inoltre, la revisione di __________ del 16 luglio 2008 sarebbe stata effettuata in sole tre ore e si è basata soltanto sulle fatture della RI 2 (doc. I pag. 5).
I ricorrenti hanno censurato la conclusione della Cassa secondo cui essa avrebbe correttamente assoggettato RI 1 quale salariato di __________. L'istanza di risarcimento si fonda proprio sul fatto che dopo tre anni di contenzioso sul periodo 2003-2006, egli è risultato salariato solo fino al 31 maggio 2004. Da qui la domanda di risarcimento, basata sulla negligenza dei funzionari nell'ambito del secondo periodo di contribuzione esaminato, i quali avrebbero esperito "nuovi accertamenti" relativi all'effettiva attività dei dipendenti di RI 2 soltanto nella primavera 2010, malgrado vi fossero già state diverse richieste in tal senso da parte dell'assicurato. Secondo i ricorrenti, "Questi accertamenti basilari andavano invece esperiti e approfonditi già al momento del controllo avvenuto il 28 luglio 2008 e non certo dopo ben due anni di contenzioso (…). Soprattutto poiché i funzionari erano ben consapevoli del fatto che vi era pendente una procedura per il periodo precedente e dei problemi di salute (…) di cui già soffriva in corso di questa causa." (doc. I pag. 10).
Gli insorgenti hanno quindi contestato alla Cassa e ai suoi funzionari la leggerezza, la superficialità e l'approssimazione con cui essi hanno eseguito il secondo controllo, dato che hanno valutato in gran parte in modo errato la qualità di salariato di RI 1. Questo modo di agire, che costituisce un atto illecito, gli è costato salute, energie e denaro ed il danno causato a RI 1 ed a RI 2 deve quindi essere risarcito.
La negligenza degli ispettori deriverebbe inoltre, secondo gli assicurati, dal fatto che dovendo essi conformarsi agli artt. 162 e 163 OAVS, hanno invece valutato la fattispecie basandosi solo sulla sentenza del 21 dicembre 2007 del Tribunale federale, senza però esperire un'analisi approfondita della situazione del datore di lavoro che era essenzialmente diversa da quella del periodo d'assoggettamento precedente, come poi accertato con decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 (doc. I pag. 12). Pertanto, una verifica contabile di sole tre ore sui tre giorni annunciati non era sufficiente per determinare l'assoggettamento di un'attività sfaccettata come quella di RI 1.
Non va poi dimenticato che RI 2 è iscritta quale datore di lavoro dal 1° aprile 2003, perciò al momento del controllo presso __________ i funzionari della Cassa sapevano che RI 2 aveva dei dipendenti e quindi dovevano tener conto che essi avrebbero potuto collaborare con __________. È dunque in quell'occasione che la verifica dell'effettiva attività svolta dai singoli dipendenti di RI 2 andava fatta e non due anni dopo (doc. I pag. 13).
Questo agire si è ripercosso su altri ambiti amministrativi, quali l'assoggettamento dei periodi di malattia alle deduzioni sociali, il (mancato) diritto agli assegni familiari, i contributi versati a titolo personale dai soci RA 2 (non) come indipendenti e l'IVA conteggiata sulle prestazioni eseguite per __________ (doc. I pag. 14).
Una maggiore accortezza nella ripresa salariale avrebbe evitato dispendio di tempo, energie e denaro. Vi fossero stati maggiori approfondimenti, la Cassa avrebbe riconosciuto tutti gli elementi alla base della decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 già al momento del controllo del 2008 e si sarebbe evitato quindi un contenzioso che, per la sua incoerenza e lungaggine, ha poi generato quello stress psicofisico che ha causato il danno economico vantato. È solo nel 2010 che la situazione è stata chiarita, ma ormai RI 1 aveva già subìto le conseguenze nefaste del disagio psicofisico (doc. I pag. 15).
Per quanto concerne la quantificazione del danno subìto, le parti ricorrenti hanno evidenziato che dall'agosto 2008 (il socio) RI 1 è stato inabile al lavoro per tre anni.
Da parte sua, RI 1 ha affermato che il danno consiste nelle conseguenze da lesione all'integrità psicofisica, oltre alle spese (legali) sostenute, e la perdita di guadagno per la mancata attività professionale. Egli ha comprovato di avere ricevuto delle indennità giornaliere per malattia dall'agosto 2008 al marzo 2009 da __________ (doc. A14) e dal settembre 2009 all'agosto 2011, ossia per 720 indennità, da __________ (doc. A16). La situazione finanziaria attuale sarebbe così grave che egli ha chiesto il condono degli oneri fiscali. Il danno preteso subìto ammonterebbe a Fr. 181'888.- e consisterebbe nella differenza tra il salario percepito prima del danno alla salute subìto e quanto percepito con le indennità giornaliere per perdita di guadagno. Vanno poi ad aggiungersi le spese legali del precedente patrocinatore (Fr. 2'961,75) e dell'attuale studio legale sia per il contenzioso relativo al periodo contabile 2003-2006 (Fr. 8'715,45), sia per la procedura di risarcimento (valutate prudenzialmente in Fr. 10'000.-). Il danno personale di RI 1 ammonterebbe dunque a Fr. 203'565,20 (doc. I dell'inc. n. 30.2012.17 pag. 16), ma una perizia contabile, che i ricorrenti vorrebbero fosse ordinata dal TCA, dovrebbe determinare con precisione questo danno.
RI 2 ha affermato essa pure di avere subìto un danno dovuto alla diminuzione del fatturato di almeno Fr. 28'000.- al mese a causa dell'assenza del socio RI 1, per un totale di Fr. 425'600.- dal 2008 al 2011. Da questo importo va dedotto quanto avrebbe versato al salariato se fosse stato regolarmente al lavoro, ossia Fr. 181'888.-. La perdita aziendale effettiva è quindi di Fr. 243'956.-. A ciò si aggiungono le spese di patrocinio stimate, prudenzialmente, in Fr. 8'000.-, perciò il danno totale è pari a Fr. 251'956.- (doc. I dell'inc. n. 30.2012.18 pag. 16).
Il nesso di causalità tra il danno alla salute subito da RI 1 e l'agire negligente dei funzionari sarebbe comprovato dai certificati medici agli atti (docc. A3-A5).
Infine, gli insorgenti rilevano che la procedura ordinaria si è conclusa e quindi hanno potuto procedere con la richiesta, sussidiaria, di risarcimento previsto dall'art. 78 LPGA, che non è nemmeno perenta, essendo stata presentata già il 29 aprile 2009, poi il 26 maggio 2011 e completata in seguito il 22 febbraio 2012. Inoltre, la procedura ordinaria relativa al periodo 2003-2006 è terminata il 28 settembre 2011 con la sentenza del TCA e soltanto dopo questa data i ricorrenti potevano presentare l'istanza di risarcimento danni, avendo avuto conoscenza del danno e siccome si trattava di un "rimedio sussidiario".
1.6. Con risposta unica del 4 giugno 2012 (doc. V) l'amministrazione ha chiesto di respingere entrambi i ricorsi e di confermare la decisione del 5 marzo 2012.
La Cassa di compensazione ha elencato tutte le vertenze che RI 1 ha avviato contro suoi provvedimenti amministrativi, procedure che sono state tutte confermate in via ordinaria o straordinaria dal TCA e, in seguito, anche dal Tribunale federale (delle assicurazioni), fatta salva la STCA del 26 settembre 2011 (30.2011.6-7) riferita al controllo contabile per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, che è cresciuta incontestata in giudicato.
Da questi giudizi è emerso che RI 1 è stato salariato di __________ dal 23 ottobre 2001 al 31 maggio 2004, non esiste una doppia imposizione dei redditi conseguiti con l'attività di salariato svolta per la predetta SA, la socia __________ presenta una situazione contributiva diversa dal marito, le conseguenze del suo assoggettamento come dipendente su altri enti sono inammissibili in quanto non attinenti con la fattispecie e, da ultimo, la revisione contabile per il periodo 2003-2006 è stata confermata dal Tribunale per gli anni 2003 e 2004 (31 maggio).
A proposito di questo controllo, avvenuto il 16 luglio 2008, la Cassa ha evidenziato che nel verbale relativo all'incontro del 21 aprile 2010 con il direttore della già __________, era stato chiarito che RI 1 avrebbe dovuto partecipare al controllo, perciò era presente il capo servizio, ma l'assicurato era malato. Durante la revisione si è appurato che il contratto di mandato di gestione del 23 ottobre 2001 tra __________ e RI 2 era stato sostituito da un nuovo contratto di mandato, che il direttore della SA aveva spedito alla Cassa il 25 luglio 2008. Era anche emerso che RI 1 si era occupato personalmente di eseguire anche quanto previsto dal nuovo contratto di mandato. Pertanto, ha concluso la Cassa nella sua risposta, a fronte di una situazione praticamente identica a quella riferita al periodo 1999-2002 nonostante il nuovo mandato di gestione, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro la Cassa ha ripreso gli importi versati all'assicurato e ha emesso la decisione di tassazione d'ufficio del 18 agosto 2008. Le parti hanno poi sospeso la procedura amministrativa in attesa dell'esito del giudizio federale giunto il 7 ottobre 2009, a seguito del quale la Cassa, per potere evadere le opposizioni, ha fissato un incontro con il datore di lavoro e con RI 1. Prorogato numerose volte, l'incontro con __________ è avvenuto solo il 21 aprile 2010. Durante lo stesso è risultata una nuova e rilevante circostanza, ovvero che il nuovo contratto di mandato di gestione iniziato il 1° giugno 2004 non sarebbe stato eseguito solo da RI 1.
A quest'ultimo, sentito il 18 maggio 2010, è stato sottoposto il verbale del 21 aprile 2010 per osservazioni su quanto emerso e l'assicurato, confermato che dei dipendenti di RI 2 hanno lavorato per __________, doveva apportarne le prove.
Tra giugno e dicembre 2010 la Cassa ha cercato, invano, di ottenere da RI 1 quanto richiesto per potere evadere le opposizioni, perciò ha sentito personalmente due ex dipendenti di RI 2. Essi hanno però risposto di non avere mai lavorato in favore della predetta SA, mentre una loro collega, assunta dal 1° giugno 2004, da quel giorno aveva eseguito delle prestazioni a favore di __________, e quindi proprio dall'entrata in vigore del nuovo contratto di mandato di gestione del 19 maggio 2004. Di conseguenza, la successiva decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 ha considerato l'assicurato dipendente di __________ sino al 31 maggio 2004 ed il TCA ha confermato questa qualifica con sentenza del 26 settembre 2011 (30.2011.6-7), che è cresciuta incontestata in giudicato.
In queste circostanze, la Cassa non ha ravvisato delle valide argomentazioni per sostenere di avere commesso irregolarità e tali da fare sorgere una sua responsabilità per danni. In concreto la revisione contabile era prevista per un determinato giorno ed è stata effettuata dalla medesima ispettrice che si era occupata di quella relativa agli anni 1999-2002 proprio perché a conoscenza del caso. Inoltre, le nuove risultanze sono emerse soltanto all'incontro del 21 aprile 2010 con __________, mentre durante il controllo contabile era stato accertato, sulla base di informazioni fornite dal datore di lavoro stesso, che RI 1 in persona aveva eseguito anche il nuovo contratto di gestione del 2004.
Non v'è dunque stato alcun atto illecito né tanto meno un nesso di causalità tra il preteso agire non corretto della Cassa (circostanza che l'amministrazione contesta) ed il (presunto) danno.
Infine, le audizioni richieste sarebbero superflue, giacché non porterebbero ad alcun chiarimento utile della fattispecie.
1.7. I ricorrenti hanno prodotto, il 25 giugno 2012 (doc. XI), una nuova dichiarazione del contabile di __________ (doc. A24) e hanno espresso alcune precisazioni, rinnovando l'invito a sentire dei testi per dimostrare le lungaggini sorte dal controllo contabile del 2008, che avrebbero potuto essere evitate con un esame più puntuale sulla collaborazione tra SA e RI 2.
Il 20 luglio 2012 (doc. XIII) l'amministrazione ha preso posizione sulle osservazioni degli insorgenti, confermando la sua posizione.
Per i ricorrenti il direttore di __________ non ha affermato, come asserito dalla Cassa, che RI 1 eseguiva esclusivamente e personalmente il contratto di mandato del 2004. Inoltre, a quei tempi, l'assicurato era assente per malattia, quindi non poteva dare seguito ai suoi compiti e, pertanto, erano i suoi dipendenti ad occuparsene (doc. XVIII).
La Cassa si è riconfermata nelle proprie allegazioni e ha ribadito l'infondatezza e la temerarietà dell'azione di risarcimento danni (doc. XX).
La corrispondenza che è seguita, tra le parti e con il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, ha avuto per oggetto le prove da assumere in sede istruttoria. Interpellati in merito i ricorrenti hanno ritenuto utile procedere unicamente all’audizione dei due ispettori che si sono recati presso __________ ad eseguire il controllo il 16 luglio 2008 (docc. XXX e XXXI, XXII-XXVII) rinunciando all’assunzione delle altre prove inizialmente richieste alla luce degli elementi raccolti nell’incarto.
Il giudice delegato ha convocato un'udienza (doc. XXIX) durante la quale, il 20 febbraio 2013 (doc. XXXII), sono stati sentiti il responsabile degli ispettori della Cassa CO 1 __________ e la signora __________ ispettrice che ha eseguito le due successive revisioni presso l’azienda di __________. I due ispettori sono stati sentiti quali testimoni, con il consenso di tutte le parti in causa, ed alla presenza non solo della patrocinatrice dei ricorrenti ma anche del signor RI 1 e della di lui moglie __________ che hanno potuto confrontarsi con la descrizione dei fatti operata dai testi.
Non sono state acquisite ulteriori prove.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Anzitutto occorre esaminare la necessità e l’opportunità di congiungere le procedure pendenti ed incoate dai due distinti ricorsi formulati da RI 1 e dalla RI 2. In tema di congiunzione (e disgiunzione) di procedure la legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA qui di seguito) è silente.
Per l'art. 31, per quanto non stabilito dalla LPTCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
All'art. 61 LPGA il legislatore federale ha voluto imporre una serie di norme di natura procedurale, valide per tutto il territorio nazionale, e tese ad uniformare nella sostanza le procedure di applicazione delle leggi relative alle assicurazioni sociali. La LPGA, non diversamente dalla LPTCA, non contempla però le regole concernenti la congiunzione di cause. Occorre allora fare capo alla procedura amministrativa cantonale (Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPAmm qui di seguito), che all'art. 51 LPAmm prevede che, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nell'evenienza concreta i ricorsi presentati da RI 1 e da RI 2 sono diretti contro la stessa decisione dell'amministrazione, concernono fatti di uguale natura e pongono temi di diritto materiale tra loro strettamente connessi. Ne consegue che la congiunzione delle procedure formanti gli inc. 30.2012.17 e 30.2012.18 appare non solo doverosa, ma pure opportuna. Il TCA evade quindi le due distinte impugnative con un unico giudizio, che segue un’unica istruttoria (STF 9C_866/2011 e 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010; STF 8C_202/2008 e 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009; STF 8C_913/2009 e 8C_914/2008 del 7 dicembre 2009; STF C 203/06 e C 292/06 del 29 agosto 2007; STF C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; DTF 128 V 192; DTF 128 V 126).
2.2. Gli insorgenti hanno sollevato la violazione del loro diritto di essere sentiti, dato che la Cassa non si sarebbe confrontata con le singole censure mosse nell'istanza (doc. I pag. 9).
A loro dire ciò avrebbe comportato l'impossibilità di comprendere e valutare l'esame esperito dalla Cassa sulle proprie richieste.
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii).
In concreto, sebbene l'amministrazione non si sia effettivamente pronunciata su tutte le censure sollevate dagli assicurati, i motivi che l'hanno portata a respingere l'istanza di risarcimento sono molto chiari. Infatti, secondo la Cassa di compensazione, i suoi funzionari non hanno commesso alcuna negligenza durante il controllo del periodo contributivo 2003-2006, tanto che tutte le istanze giudiziarie adite hanno confermato lo statuto dipendente di RI 1 nei confronti di __________ (doc. A2 pag. 5 in fine).
In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
Va del resto evidenziato come gli assicurati abbiano potuto impugnare la decisione del 5 marzo 2012 davanti ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2), confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure. Non solo. In sede di udienza pubblica (doc. XXXII), specificatamente chiesta, hanno potuto ulteriormente chiarire la loro posizione confrontandosi specificatamente con la posizione della Cassa.
Ne segue che, quand’anche una violazione del diritto di essere sentito avesse dovuto essere ammessa, la stessa sarebbe in ogni caso stata ampiamente sanata dinanzi a questo Tribunale, dove l'insorgente ha avuto la più ampia latitudine per esprimersi, confrontarsi con gli atti, esercitare i più ampi diritti processuali, ribadire le sue motivazioni e produrre la documentazione che riteneva opportuna e non solo necessaria (su questi aspetti procedurali si vedano le sentenze 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA può pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
nel merito
2.3. Il litigio tra le parti prende spunto dal controllo del conteggio dei salari eseguito dalla Cassa di compensazione il 16 luglio 2008 presso __________ portante sugli anni di contribuzione 2003-2006.
La decisione di tassazione d'ufficio del 18 agosto 2008 con cui RI 1 è stato qualificato come salariato della predetta società è stata parzialmente modificata con la decisione su opposizione del 17 gennaio 2011. L'amministrazione ha ammesso, in quella sede, che dal 1° giugno 2004 RI 1 non era più da considerare quale dipendente della SA, siccome coadiuvato nell’esecuzione dell’attività per la stessa da terza persona sua dipendente. Questo Tribunale, a seguito di impugnativa degli assicurati, come noto alle parti, ha confermato questa conclusione con decisione del 26 settembre 2011 (30.2011.6/7), cresciuta in giudicato senza quindi un'ulteriore contestazione a livello federale.
Oggetto del litigio in esame è la questione a sapere se alla Cassa possano essere mossi rimproveri assurgenti a negligenze che abbiano causato direttamente un danno alle parti ricorrenti, come da loro preteso.
Secondo RI 1 e RI 2, l'istanza di risarcimento danni, che essi basano sull'art. 78 LPGA, andrebbe accolta, poiché i funzionari avrebbero assunto un comportamento negligente e superficiale durante la revisione contabile degli anni 2003-2006, cagionando, come detto, a RI 1, e quindi anche alla sua società RI 2, un danno economico.
2.4. Alle parti sono note le norme e la giurisprudenza applicabili all'azione di risarcimento danni, siccome già esposte nella STCA 30.2009.27 a loro destinata.
Appare qui di seguito comunque opportuno riprendere i concetti giuridici, approfondendoli ulteriormente nel dettaglio.
Secondo l'art. 70 cpv. 2 LAVS, le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all'art. 78 LPGA devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.
Giusta il cpv. 3, la pretesa di risarcimento per danni si estingue:
a. nel caso del cpv. 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato;
b. nel caso del cpv. 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.
A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.
L'art. 78 cpv. 2 LPGA prevede che l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.
La responsabilità sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all'amministrazione ordinaria della Confederazione è disciplinata conformemente all'articolo 19 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA).
Secondo l'art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.
Le persone che agiscono quali organi o funzionari di un'istituzione assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono affidati compiti nell'ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa responsabilità penale dei membri delle autorità e dei funzionari secondo le disposizioni del Codice penale (art. 78 cpv. 5 LPGA).
Per l'art. 3 cpv. 1 della Legge sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp, RS 170.32), la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 LResp, quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.
Il cpv. 3 dell'art. 3 LResp prevede che il danneggiato non ha azione contro il funzionario.
Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso (art. 3 cpv. 4 della legge sulla responsabilità).
L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno (art. 4 LResp).
Secondo l'art. 5 LResp, nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno (cpv. 1).
Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico (cpv. 2).
Se al momento della decisione le conseguenze della lesione non possono essere sufficientemente accertate, l'autorità competente può riservare la modificazione della decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data (cpv. 3).
Per l'art. 6 cpv. 1 LResp, nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.
Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (cpv. 2).
A norma dell'art. 9 LResp, alle pretese della Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (cpv. 1).
Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione, soltanto a ragione della sua colpa (consid. 2).
L'art. 12 LResp prevede che in un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.
Per l'art. 20 cpv. 1 LResp, la responsabilità della Confederazione (art. 3 e segg.) si estingue se il danneggiato non domanda il risarcimento, o l'indennità pecuniaria a titolo di riparazione, nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.
2.5. Nella DTF 133 V 14, la nostra Massima istanza ha ammesso la responsabilità di un ufficio AI che, versando gli arretrati della rendita d'invalidità direttamente all'assicurato e non al datore di lavoro (Comune), che aveva anticipato gli importi al proprio dipendente, ha causato un danno.
In quell'occasione l'Alta Corte ha affermato:
" (…)
(…)
L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution d'assurance (Kieser, op. cit., note 25 ad art. 78). En cela, il s'écarte de la décision du Conseil des Etats qui souhaitait limiter la responsabilité aux cas d'actes tombant sous le coup du droit pénal et du non-respect intentionnel ou par négligence grave des dispositions légales (FF 1991 II 204). Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'omission reprochée relève du domaine des attributions de l'office AI et que la recourante a subi un dommage. La question est donc de savoir si l'on est en présence d'un acte illicite et, dans l'affirmative, s'il existe un lien de causalité entre cet acte et le dommage.
8.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA) suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Une omission peut aussi constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 123 II 583 consid. 4d/ff, 118 Ib 476 consid. 2b, 116 Ib 374 consid. 4c; Peter Hänni, Staatshaftung wegen Untätigkeit der Verwaltung, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 342; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, p. 175 ss). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b, 116 Ib 195 consid. 2a).
Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité dans le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (Verhaltensunrecht) (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b; Pierre Wessner, Au menu: boeuf, salades et fromages contaminés ou la notion d'illicéité dans tous ses états, in: Gastronomie, alimentation et droit, Mélanges en l'honneur de Pierre Widmer, Zurich 2003, p. 249 sv.). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la violation. C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (cf. ATF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd ). (…)" (sottolineature della redattrice).
Il successivo ricorso del medesimo Comune è stato dichiarato irricevibile con sentenza 9C_408/2007 del 4 marzo 2008 (DTF 134 V 138), poiché il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro un giudizio cantonale sulla responsabilità dell'Ufficio AI fondata sull'art. 78 LPGA – e più precisamente sull'ammontare del danno – solo qualora il valore litigioso raggiunga i Fr. 30'000.-, giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF.
Nel caso giudicato dal TF, il valore litigioso ammontava a Fr. 25'530.- (cfr. consid. 1.2.3).
In un altro caso l'Alta Corte aveva negato una responsabilità dell'UAI del Canton Vaud a seguito di un preteso ritardo nello statuire (STF I 299/06 del 4 aprile 2007). In questo giudizio un assicurato ha contestato l'inattività dell'UAI che per la durata di 3 anni era stato completamente inattivo lasciandogli credere che la sua richiesta di rendita sarebbe stata accolta ed escludendolo implicitamente dal mondo del lavoro. L'Alta Corte ha espresso le considerazioni qui di seguito riportate per completezza:
" 7.5
7.5.1 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b et c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 199 cités ci-dessus). (…)
7.5.2 En l'espèce, il s'est écoulé huit ans et demi entre le dépôt de la demande du 5 décembre 1995 et la décision sur opposition du 27 mai 2004. Cet allongement de la procédure est dû en bonne partie à l'échec du stage d'observation professionnelle au COPAI en 1997 et du stage d'évaluation auprès de l'entreprise R.________ SA en 1998 et à l'instruction du dossier sur le plan médical.
Depuis le 30 mars 1998, le recourant a travaillé aux ateliers P.. Quatre années se sont écoulées entre le rapport intermédiaire du 12 mars 1998 et le projet de refus de rente du 20 mars 2002. Toutefois, à l'époque du rapport intermédiaire, l'office AI n'aurait pas pu trancher le litige au fond sans complément d'instruction sur le plan médical. Cela ressort d'une note interne de la doctoresse K. du 30 novembre 2000, dans laquelle ce médecin a jugé qu'il était nécessaire de confier une expertise au docteur H.________ en ce qui concerne l'atteinte rachidienne, mais aussi pour savoir s'il suspectait une atteinte psychiatrique qui pourrait être à l'origine de l'échec du stage au COPAI.
De son côté, le recourant a multiplié les requêtes d'expertise médicale à partir du 9 avril 2002 (cf. ses lettres des 9 décembre 2002, 25 février et 25 novembre 2003). Son comportement n'est donc pas étranger à l'allongement de la procédure. Il n'apparaît pas non plus qu'il ait entrepris une quelconque démarche pour faire accélérer celle-ci.
Enfin, la cause présentait certaines difficultés, qui se sont révélées après coup, à la suite de l'examen clinique du 14 juin 2002 auquel ont procédé les médecins du SMR.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature est proche, le laps de temps de huit ans et demi qui s'est écoulé entre le dépôt de la demande du 5 décembre 1995 et la décision sur opposition du 27 mai 2004 n'apparaît pas excessif au point de constituer un retard injustifié probibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Ceci, en dépit de l'exigence de célérité, qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et l'arrêt cité), et de l'enjeu de la cause pour l'assuré." (…)
Il TF, nella sentenza 9C_894/2008 del 18 dicembre 2008, ha pure respinto la richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti dell'UAI del Canton Argovia cui l'assicurata rimproverava di non avere segnalato la possibilità di ottenere indennità da parte della Cassa disoccupazione (indennità fondate sulla LADI).
In un ulteriore giudizio del 25 marzo 2011 pubblicato in DTF 137 V 76, in particolare a pag. 79 al consid. 3, il Tribunale federale ha dovuto analizzare il danno subito da un istituto di previdenza professionale a seguito del ritardo con cui una rendita AI è stata soppressa ad un assicurato. L'Alta Corte ha evidenziato che il comportamento del preteso danneggiato non era privo di rilevanza giuridica.
Più specificatamente il TF ha precisato che:
" (…) l'assureur social répond du dommage causé illicitement à un tiers.
L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoi l'art. 78 al. 4 LPGA et dont le contenu correspond en substance à celui de l'art. 2 LREC) suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Elle peut encore résulter de la violation d'une norme de comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques (patrimoine) si le fait dommageable découle d'une atteinte à un de ces intérêts, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction si l'atteinte procède d'un acte juridique (jugement) ou de la violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (outre les arrêts invoqués dans le jugement cantonal, cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Une responsabilité objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur social [art. 78 LPGA], REAS 2007 p. 180).
(…)
Contrairement à ce que soutient d'abord la fondation recourante, le fait pour les premiers juges d'avoir nié l'illicéité du comportement de l'office intimé, qui avait omis durant presque dix ans de rendre une décision de suppression de rente, ne viole pas le droit fédéral. Si l'art. 49 al. 1 LPGA impose effectivement à l'assureur de rendre des décisions, notamment en cas de révision selon l'art. 17 LPGA (et l'ancien art. 41 LAI), ces dispositions légales ne créent pas une position de garant de l'office AI vis-à-vis de l'institution de prévoyance. Comme l'a indiqué la juridiction cantonale, le Message du 24 octobre 1958 concernant un projet de loi sur l'assurance-invalidité (FF 1958 II 1161), dans sa partie relative à la révision des rentes (FF 1958 II 1230 ch. F/V.), précise explicitement que le but de la réglementation envisagée était de tenir compte des modifications du taux d'invalidité favorables aussi bien à l'assureur qu'à l'assuré. Ce but demeure inchangé sous l'empire de la LPGA dès lors que son article 17 reprend seulement le principe de l'ancien art. 41 LAI et le généralise à l'ensemble des assurances sociales (cf. rapport du 26 mars 1999 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national ad art. 23 P-LPGA, correspondant à l'art. 17 LPGA dans la version définitive de la loi, FF 1999 4203 s.). Aucune allusion n'est par ailleurs faite à un objectif connexe visant la protection des intérêts patrimoniaux des institutions de prévoyance. Que l'art. 23 let. a LPP lie la décision de la fondation recourante à celle de l'office intimé, dans le sens où la désignation des bénéficiaires des rentes de la prévoyance professionnelle repose sur les principes développés en matière d'assurance-invalidité, ne change rien à ce qui précède. La norme citée ne peut effectivement pas être interprétée comme une obligation faite aux institutions de prévoyance de suivre aveuglément les décisions rendues par les organes de l'assurance-invalidité. En qualité de protagonistes expérimentées autorisées à agir dans le domaine de la prévoyance professionnelle, lesdites institutions doivent au contraire exercer un contrôle sur leurs dossiers et, même si elles reprennent explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elles ne sont pas liées par l'évaluation de l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité lorsque cette évaluation apparaît manifestement insoutenable (cf. ATF 126 V 308 consid. 1 p. 311 et les références). Ainsi, la communication de la décision rendue par la SUVA au début de l'année 1998 aurait dû conduire la fondation recourante à se poser des questions sur les raisons qui avaient amené deux assureurs sociaux à retenir des taux d'incapacité de gain différents et à réagir efficacement auprès de l'office intimé. L'institution de prévoyance prétend l'avoir fait mais n'a pas déposé les pièces qui le prouvent. On relèvera à cet égard que, contrairement à ce que soutient la fondation recourante, le fait de s'être adressée plusieurs fois à l'office intimé pour savoir s'il continuait à verser des prestations sans attirer clairement son attention sur l'existence d'une éventuelle erreur ou omission ne suffit pas dès lors que, même si elle n'avait pas été invitée à participer aux différentes procédures AI, elle pouvait aisément se rendre compte que seules les suites de l'accident de 1992 avaient été prises en considération tant par l'office intimé que par la SUVA. Le comportement de la fondation recourante n'est donc pas exempt de tout reproche et constituerait de toute façon une faute concomitante interrompant le lien de causalité entre l'omission et le préjudice (cf. ATF 133 V 14 consid. 10 p. 23 s.). (…)"
A livello cantonale, con decisione 36.2007.91 del 19 novembre 2007, questo Tribunale ha respinto una richiesta di risarcimento di una ricorrente che aveva contestato il mancato riconoscimento di prestazioni a lei dovute, ciò che avrebbe provocato a lei ed al di lei marito una sofferenza emotiva ed una mortificazione morale a fronte di una confusione amministrativa accertata dal Tribunale in seno all'assicuratore in quella specifica circostanza.
Inoltre, con giudizio del 18 marzo 2009 (36.2008.135), il TCA ha respinto la richiesta di risarcimento di un'assicurata che chiedeva Fr. 1'000'000.- all'assicuratore malattie per danni materiali dovuti, secondo la ricorrente, ad una sospensione illecita delle prestazioni ed all'impossibilità di cambiare Cassa malati.
Ancora di recente (STCA 36.2012.50 del 12 settembre 2012), il TCA ha trattato il tema del risarcimento danni nel caso di un'assicurata che ha chiesto il rimborso delle spese di patrocinio per avere dovuto rivolgersi ad un legale per agire in giustizia contro l'operato della sua Cassa malati. Il rimborso delle spese legali è stato però rifiutato, dato che la necessità di un patrocinio faceva manifestamente difetto. La ricorrente ha inoltre chiesto un importo forfetario di Fr. 150.- quale indennizzo, che però non è stato né reso verosimile né tanto meno comprovato con pezze giustificative e nemmeno con una distinta delle asserite spese sopportate. L'insorgente non ha neppure dimostrato nessuna delle allegazioni a sostegno dell'esistenza di un ipotetico danno, perciò il rimborso è stato negato.
2.6. Nelle sentenze federali citate il TF ha rammentato che la responsabilità prevista dall'art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 2 LAINF, 18 cpv. 6 LAM, ecc. (DTF 133 V 14, consid. 5, STF I 299/06 consid. 7.2; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, 2a edizione, n. 3 e n. 4 ad art. 78, pag. 984-985). Ciò è il caso in particolare per l'assicurazione contro le malattie, dove manca una norma in tal senso (Kieser, op. cit., n. 4 ad art. 78, pag. 985).
Inoltre, l'Alta Corte ha ricordato che occorre distinguere due tipi di danno.
Nella misura in cui viene fatta valere una la diminuzione del patrimonio dovuta ad una riduzione dell'attivo, un aumento del passivo o un mancato guadagno (danno materiale), trova applicazione direttamente l'art. 78 LPGA.
In questo caso l'art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito la responsabilità causale e non presuppone una colpa di un organo dell'istituto d'assicurazione (DTF 133 V 14 consid. 7). Quest'ultimo deve tuttavia aver commesso un atto illecito e dannoso, una persona assicurata o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale tra l'atto illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7).
La condizione dell'illiceità ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LResp, al quale rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA, prevede che lo Stato risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. In particolare è necessaria la violazione di prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico.
Anche un'omissione può costituire un atto illecito (su questo aspetto, cfr. la citata sentenza I 299/06, consid. 7.5 riportato per l'essenziale nelle considerazioni che precedono), ma in tal caso è necessario che esista, al momento determinante, una norma giuridica che sanzioni esplicitamente l'omissione commessa o che imponga allo Stato di prendere, in favore della persona lesa, la misura omessa: è necessario che lo Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e che le prescrizioni che determinano la natura e l'estensione del dovere siano state violate (DTF 133 V 14 consid. 8.1 con riferimenti).
La giurisprudenza ha pure considerato come illecita la violazione di principi generali di diritto. Il comportamento della persona che si pretende danneggiata non è però senza rilievo. Come evidenzia l'Alta Corte nella sentenza del 4 aprile 2007 (I 299/06), all'assicurato interessato incombe di intraprendere ciò che è nelle sue possibilità affinché l'autorità presti la necessaria diligenza (in caso di clamoroso ritardo come preteso nella fattispecie esaminata), quindi invitando l'autorità preposta (in quel caso l'AI) ad accelerare la procedura oppure ricorrendo (per denegata giustizia) al Tribunale.
Per quanto concerne invece la richiesta di un risarcimento per torto morale, l'art. 78 cpv. 4 LPGA rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3 della norma, all'art. 6 cpv. 2 LResp, secondo cui chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, una somma a titolo di riparazione del torto morale quando "la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia riparata in altro modo". È pertanto necessario, a differenza del precedente caso, anche una colpa del funzionario (cfr., a questo proposito, la sentenza 2A.21/2004 del 16 aprile 2004).
Per quanto attiene al danno va ribadito che la prova incombe alla parte che rivendica il risarcimento. Si tratta, nei casi di atti illeciti alla personalità dell'assicurato, dei danni che derivano all'onore, al credito ed all'immagine (in questo senso Franz Werro: La responsabilité civile, Ed. Staempfli, 2005, pag. 26).
In caso di lesione della personalità, la vittima può chiedere il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale quando la gravità dell'offesa lo giustifichi o "questa non sia stata riparata in altro modo" (art. 49 CO). In sostanza, dunque, il risultato "de l'atteinte… à savoir la lésion des droits de la victime" deve essere grave (Werro, op. cit., pag. 40 n° 152) e lo deve essere oggettivamente e soggettivamente. La vittima dovrà dimostrare le circostanze dalle quali sia deducibile la sua sofferenza.
L'art. 6 cpv. 2 LResp, cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA, non diversamente dall'art. 49 cpv. 1 CO, prevede una lesione della personalità di una certa gravità e che la stessa non sia altrimenti riparata, per ottenere una riparazione morale. Si deve ammettere che vi è riparazione in altro modo in caso di pubblicazione del diritto di risposta, rettifica o ritrattazione ed ancora condanna penale (Werro, op. cit., n° 155 pag. 41).
2.7. Posti questi principi, occorre esaminare il fondamento delle pretese di RI 1 e della RI 2.
I ricorrenti hanno evidenziato l'esistenza di un atto illecito, costituito dalle pretese inadempienze dei funzionari della Cassa CO 1, di un danno materiale, ovvero di un danno economico causato dai problemi di salute sorti a seguito della controversia nata dalla revisione contabile degli anni 2003-2006 e di un nesso causale tra il comportamento omissivo dei funzionari dell'amministrazione ed i danni alla salute dell'assicurato.
L'azione di risarcimento non sarebbe nemmeno perenta e, peraltro, è sussidiaria alle procedure amministrative e giudiziarie ordinarie.
Come già indicato la resistente ha, al contrario, affermato di avere agito in modo corretto nell'ambito della revisione in oggetto, tanto che lo stesso TCA si è già espresso al riguardo confermando il suo operato. Ciò escluderebbe quindi in modo categorico le inadempienze descritte a torto dagli insorgenti, così pure la violazione di prescrizioni né tanto meno per omissione. Non sussisterebbe quindi alcun atto illecito.
Di conseguenza, nemmeno sussisterebbe un nesso di causalità tra l'agire corretto e conforme alla legge da parte della Cassa ed il presunto ed infondato danno che viene chiesto di risarcire, peraltro non comprovato.
2.8. La prima questione da esaminare è quella a sapere se la Cassa di compensazione, tramite i suoi funzionari, il 16 luglio 2008, in occasione del controllo contabile di __________ relativo agli anni di contribuzione 2003-2006, rispettivamente nella gestione della procedura decisionale e d'opposizione che ne è seguita, abbia commesso atti od abbia assunto un comportamento omissivo a fronte di un obbligo di agire, tale da assurgere ad illiceità ed abbia, conseguentemente, cagionato i danni lamentati dai ricorrenti. Occorre verificare in dettaglio lo svolgimento dei fatti.
2.8.1. Il 16 luglio 2008 due ispettori della Cassa CO 1 si sono recati presso __________, per eseguire il controllo dei conti della __________. Secondo il gravame (doc. I pag. 5) essi si erano già occupati del controllo della medesima società per il quadriennio precedente con la successiva emanazione di decisioni che hanno dato avvio alle controversie giudiziarie evocate nelle considerazioni che precedono. Per i ricorrenti sarebbe stato auspicabile incaricare un funzionario diverso. Va qui osservato come, in sede amministrativa, le persone che devono partecipare alla presa di decisioni su diritti od obblighi degli assicurati debbono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione (art. 36 cpv. 1 LPGA). Se la ricusazione è contestata decide l’autorità di vigilanza, se si tratta della ricusazione di un membro di un collegio decide il collegio in assenza dell’interessato (art. 36 cpv. 2 LPGA). Ueli Kieser: ATSG Kommentar, II Ed. 2009 ad art. 36 pag. 492 e 493, in merito agli “altri motivi” per cui potrebbe essere domandata una ricusazione, precisa che:
" (…)
Einen Ausstand zu begründen vermag insoweit etwa ein früheres wiederholtes krass gesetzwidriges Verhalten oder der Sachverhalt, dass die betreffende Person den Eindruck erweckt, sich bereits zum Vornherein eine feste Meinung über den Ausgang des Verfahrens gebildet zu haben (dazu *Kölz/ Bosshart/Röhl, N 14 zu § 5a VRG). Anders verhält es sich, wenn - nach einer Rückweisung des Gerichts zur weiteren Abklärung - die zuständige Ablärungsperson diese Abklärungen mit offensichtlichem Unwillen vornimmt (vgl. SVR 2007 IV Nr. 22, 1478/04, wobei das Verhalten in E. 2.3 als «Grenzfall» bezeichnet wird).
(…)
Keinen allgemeinen Ausstandsgrund stellt es dar, wenn (innerhalb des Verwaltungsverfahrens) die betreffende Person sich bereits mit der entsprechenden Sache befasst hat, weil andernfalls eine Verwaltungstätigkeit nicht mehr möglich wäre; so ist es nicht nur zulässig, sondern entspricht sogar der Regel, dass dieselbe Person, welche die Verfügung erlassen hat, diese auf Einsprache hin erneut überprüft (vgl. dazu ATSG-Kommentar, Art. 52 N 14). Eine unzulässige Vorbefassung liegt auch noch nicht vor, wenn die betreffende Person zu ungünstigen Schlussfolgerungen für die betreffende Partei gelangt ist (dazu BGE 132 V 110)
(…)
Nicht massgeblich ist, ob der Ausstandsgrund tatsächlich zu einer Befangenheit geführt hat. Dabei wird nämlich berücksichtigt, dass es sich bei der Befangenheit um einen inneren Zustand handelt, der nur schwerlich bewiesen werden kann. Deshalb reicht nach der Rechtsprechung die Möglichkeit dieser Wirkung aus.
Immer muss aber ein solcher Schluss aus den objektiven Umständen - und nicht bloss aus einem subjektiven Empfinden - gezogen werden können (vgl. SVR 2007 IV Nr. 478/04, E. 2.2.1).
(…)
Das Vorliegen von Ausstandsgründen muss von Amts wegen beachtet werden. Dennoch liegt es aber nahe, dass eine Partei das Bestehen solcher Gründe möglichst frühzeitig geltend macht (zu dieser Obliegenheit vgl. BGE 132 V 106 f.). Andernfalls kann einer entsprechenden Einwendung der Grundsatz von Treu und
Glauben entgegengehalten werden (vgl. BGE 121 1 229 f.). Dies ist aber selbstverständlich dort nicht möglich, wo erst mit der Entscheidung selbst der Name der (ausstandspflichtigen) Person bekannt gegeben wird; hier kann die Verletzung der Ausstandspflicht auch noch im anschliessenden Rechtsmittelverfahren gerügt werden (vgl. * Kölz/ Bosshart/Röhl, N 5 zu § 5a VRG). Wird eine Frist zur Erhebung allfälliger Rügen betreffend Ausstand angesetzt, kann einer solchen Frist nur der Charakter einer Ordnungsfrist zukommen; es kann sich nicht um eine Verwirkungsfrist handeln (vgl. BGE 112 V 210)."
Nel caso concreto unicamente in sede di gravame davanti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni i ricorrenti hanno posto il tema a sapere se non sarebbe stato auspicabile fare intervenire altri funzionari della Cassa per l’ispezione dei conti della __________. Neppure in sede di ricorso essi adducono comunque in maniera soddisfacente, indiziandone la sussistenza, elementi tali da far ritenere un motivo di ricusazione dei due funzionari intervenuti. Il semplice fatto che in precedenza al luglio 2008 i signori __________ e __________ abbiano svolto il loro ruolo istituzionale per il controllo del precedente quadriennio della società in questione, ed abbiano proceduto a riprese che sono poi state contestate dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni prima e poi dinanzi al Tribunale federale, con sostanziale conferma di correttezza delle valutazioni adottate dall’amministrazione e senza rilievo od appunto individuale per le modalità di esecuzione del controllo e di presa della decisione, non poteva condurre ad una ricusazione dei due funzionari. D’altra parte sollevare solo in sede di ricorso l’opportunità di attribuire l’incarico ad altri collaboratori della Cassa, oltre a non costituire una chiara domanda di ricusazione, appare decisamente tardivo. Non solo. In sede di audizione il sentimento, del tutto soggettivo del signor RI 1, di sentirsi perseguitato dai funzionari della Cassa è stato decisamente smentito. In particolare di rilievo appare la deposizione di __________ dove l’ispettore responsabile ha evocato un precedente contatto con il signor RI 1 per una questione di ripresa legata ad una associazione sportiva gestita dal signor RI 1, con soluzione trovata senza difficoltà ai problemi posti da quella fattispecie. E’ vero che, successivamente al controllo in discussione, il signor RI 1 ha ricevuto (doc. XXXII pag. 6) una comunicazione della Cassa (a firma del responsabile del servizio contributi) che lo ha inviperito per la sua apparente contraddittorietà, egli ha chiamato il signor __________ decisamente contrariato ed usando toni duri. La questione, come ricordato dal teste __________ in sede di sua audizione, è stata chiarita con una semplice telefonata al legale precedente del signor RI 1. Questi elementi non potevano quindi giustificare l’invio il 16 luglio 2008 a __________ presso la sede della __________ di altri collaboratori della Cassa. Non si può qui ritenere che __________ e/o __________ dovessero in qualche modo escludersi o ricusarsi dall’eseguire il controllo della __________. Come vedremo nelle considerazioni che seguono neppure nelle modalità di espletamento del loro mandato ed in quelle decisionali che hanno seguito il controllo può essere ritenuto un comportamento lesivo dei loro doveri d’ufficio od in qualche modo illecito da parte dei due collaboratori della Cassa.
2.8.2. Il giorno dell’ispezione (16 luglio 2008) a __________ presso la sede della società __________, oltre ai due ispettori della Cassa erano presenti il contabile dell’azienda ed il direttore della stessa. Come emerge dagli atti e come ricordato dalla teste __________ all’ispezione della __________ era annunciata la presenza del signor __________, che non intervenne siccome malato (egli inviò un messaggio in questo senso ai responsabili dell’azienda ispezionata). Come da prassi l’ispezione era stata preavvisata ed aveva quale scopo il controllo del datore di lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006. Va evidenziato, qualora ancora necessario, che il controllo periodico dei datori di lavoro incombe alla Cassa in virtù dell'art. 68 cpv. 2 LAVS e degli artt. 162 e 163 OAVS, e che la Cassa ha operato in conformità alla legge e non con una verifica estemporanea non preavvisata.
Dagli atti di causa emerge che, prima di eseguire il controllo del 16 luglio 2008, la Cassa lo ha preannunciato il 5 novembre 2007 (doc. 18 plico documenti già inseriti nell’inc. 30.2011.7 __________), invitando – come d’uso – a preparare la documentazione necessaria [per il 15 gennaio 2008 alle ore 09.00] ed a fornire le necessarie informazioni se il controllo avesse dovuto essere svolto in altra sede rispetto a quella della società. Successivamente alla comunicazione, il direttore di __________ ha contattato telefonicamente l’ispettrice incaricata (come risulta dall’annotazione sul doc. 17 del plico citato) per problemi connessi all’esame della contabilità dell’anno 2006 conseguenti ad intervenute ristrutturazioni aziendali.
Il 14 dicembre 2007 __________ (allora presidente e direttore, ora amministratore unico della società) ha chiesto di procrastinare il controllo (doc. 16). La successiva data del 26 marzo 2008 proposta dalla Cassa è stata inizialmente approvata dalla società (doc. 15 plico citato), che però ha chiesto (il 25 marzo 2008) un ulteriore rinvio del controllo. Il successivo intervento della Cassa il 26 marzo 2008 (doc. 11 e 12) ha sortito effetto, permettendo alle parti di concordare la data del 16 luglio 2008 per le verifiche di legge. Come rammenta il teste __________ (doc. XXXII pag. 4): "In questa sede preciso che la revisione della __________ è avvenuta con un certo ritardo perché era stata procrastinata nel tempo dall'azienda che era persino stata multata.".
2.8.3. Vale qui la pena di esaminare le modalità di esecuzione del controllo da parte dei due funzionari, siccome su questo aspetto i ricorrenti fondano principalmente il sussistere di un illecito commesso in loro danno. Ebbene, come ricorda __________ nella sua deposizione del 20 febbraio 2013, egli si è presentato presso la sede dell’azienda unitamente alla collega, ha incontrato il Direttore __________ ed il contabile signor __________. Ha eseguito le verifiche possibili a mano della poca documentazione ancora presso la sede, una parte della documentazione essendo nel frattempo stata trasmessa oltre Gottardo a seguito delle modifiche societarie. Secondo il dire di __________:
" La situazione presso la __________ ci è stata garantita, al momento delle nostre verifiche, come negli anni precedenti non abbiamo avuto a disposizione tutta la documentazione contabile siccome in parte nel frattempo trasferita nella svizzera interna. Al momento della revisione vi erano in pratica due punti in questione, uno relativo all'uso privato di veicoli e l'altra era la questione del mandato conferito alla RI 2 che si sono imposti alla nostra attenzione. (…) Il sig. RI 1 rileva qui come vi fossero perlomeno dei casi di fatturazioni di terzi alla __________ per prestazioni che invece con tutta verosimiglianza costituivano attività dipendente. Noi di queste non abbiamo avuto percezione. Devo dire che __________ ha eseguito la prima revisione in maniera approfondita e non ha rilevato anomalie motivo per il quale non avevamo elementi concreti da approfondire. È vero che prima di andare a fare la revisione, come d'uso, ho guardato la lista stipendi della __________ rilevando che il sig. RI 1 non era iscritto e ciò a fronte della sentenza del TF mi aveva colpito. Per questo motivo in occasione della revisione ci siamo concentrati anche sul rapporto in essere con il sig. RI 1 rispettivamente con la RI 2 e ci siamo informati con __________ e __________ i quali ci hanno detto che tutto continuava come in precedenza e che il sig. RI 1 svolgeva queste mansioni.
Prima di andare a fare la revisione non ho verificato la lista dei salariati della RI 2, non ho ritenuto necessario farlo e dopo la revisione ho saputo da __________ che era il sig. RI 1 che si era occupato del mandato, non ho ritenuto necessario accertare chi collaborasse con la RI 2.
Non vi è stato nessun tipo di accanimento nei confronti del sig. RI 1, la sua posizione di collaborazione o meglio quello della RI 2 è emersa in occasione della revisione quando abbiamo visto le fatture che indicavano gli importi superiori rispetto a quelli precedenti. Abbiamo ritenuto che vi fosse stato un cambiamento nel mandato di gestione e ne abbiamo chiesta una copia.
Non abbiamo ritenuto necessario verificare altro e la decisione è stata emanata dopo aver acquisito il nuovo contratto di mandato il cui tenore era sostanzialmente simile a quello precedente. Questo alla luce della sentenza del TF che per noi regolava la questione dipendenza/indipendenza.
Al momento della nostra revisione noi non avevamo elementi utili per ritenere che il mandato fosse stato svolto da terzi e ci siamo fidati del dire di __________ e __________ Direttore e contabile dell'azienda.
La situazione è mutata poi successivamente dopo l'opposizione e dopo la sospensione della procedura in attesa del giudizio del TF quando è emerso che una collaboratrice della RI 2. era stata assunta in concomitanza con l'inizio del nuovo contratto della RI 2 con __________. Io a quel momento non mi occupavo della procedura siccome non potevo occuparmene trovandosi allo stadio dell'opposizione ma alla luce della novità scaturita dal dire del Sig. __________ io ho indicato ai miei colleghi la necessità di abbandonare la ripresa e di considerare conseguentemente il sig. RI 1 per quell'incarico indipendente."
Le circostanze di fatto riportate sono sostanzialmente quelle riferite anche dalla teste __________ che così si è espressa:
" È giusto dire che il 16.7.2008 è stata eseguita la verifica contabile presso la __________ che era stata preannunciata dalla Cassa come d'uso e che era stata più volte rinviata per diverse ragioni da parte della società che alla fine era stata multata per questa ragione.
Alla revisione doveva essere presente siccome preannunciato il sig. RI 1 che però alla fine non venne, egli aveva informato i responsabili della __________ del fatto di essere malato quel giorno e di non poter esserci.
La revisione comporta l'esame della documentazione contabile e le verifiche delle questioni problematiche sorte in occasione di precedenti verifiche, questo in termini generali, e nel caso di specie il caso dalla __________ presentava due particolarità, da un lato la posizione del sig. RI 1 con l'attività svolta per la società tramite la sua azienda e dall'altra parte la ripresa relativa all'uso di veicoli aziendali.
Al momento della revisione abbiamo chiesto alla __________ la produzione del contratto RI 1 che non è stato possibile fornirci in quella sede ma ci è stato fornito successivamente.
Ci siamo informati presso __________ e __________ e abbiamo saputo che la modalità di esecuzione del lavoro da parte del sig. RI 1 non era cambiata e per tale motivo quando ci è stato consegnato il contratto abbiamo eseguito le nostre verifiche e l'amministrazione ha emanato la decisione.
Il sig. RI 1 domanda se vi siano state altre riprese salariali rispettivamente verifiche del rapporto dipendente od indipendente di altri collaboratori con la __________. Per quanto noto al sig. RI 1 vi erano terze persone che pur facendo capo a strutture societarie fatturavano poi all'azienda e comparivano quali indipendenti. Egli rileva che un'altra società di persone di cui non intende fare il nome siccome non svincolato in questo senso avrebbe fatturato all'azienda e si troverebbe con buona verosimiglianza in una situazione di dipendenza e non di indipendenza.
La teste dichiara di non ricordare questa situazione di una società di persone che avrebbe fatturato alla __________; non sono state comunque adottate delle misure non sono state prese delle decisioni relative a terze aziende che hanno collaborato con __________.
Il sig. RI 1 precisa che da questa situazione egli rileva una sorta di accanimento nei suoi confronti ossia la cassa avrebbe guardato unidirezionalmente e solo per verificare la sua posizione ma non vi sarebbe stata una reale revisione dei conti dell'azienda.
La teste nega assolutamente la circostanza, l'esame è avvenuto secondo i criteri classici, non vi è accanimento nei confronti di RI 1."
Quanto precede trova indiretto riscontro negli atti, in particolare si veda la “dichiarazione” (doc. A 24/26) di __________ e la verbalizzazione del signor __________ del 21 aprile 2010 (doc. 6 inc. 30.2011.7).
2.8.4. Successivamente all’ispezione, con lettera del 25 luglio 2008 (doc. 1/9 inc. 30.2011.7) __________, già __________, come affermato in sede di controllo, ha confermato alla Cassa in particolare che:
" ... Il Sig. RI 1 della ditta RI 2 Di __________ dal mese di giugno al mese di dicembre 2006, periodo durante il quale erano in atto i lavori di scissione della __________, ha aiutato il nostro contabile Sig. __________ nello svolgimento di mansioni inerenti la gestione del personale. (…)"
Il capo servizio della Cassa __________, che ha eseguito con la collega ispettrice il controllo della società in questione, il 28 luglio 2008 (doc. 1/8 inc. 30.2011.7) ha chiesto alla società, conformemente a quanto concordato in sede di revisione, di trasmettere copia del (nuovo) contratto del 1° giugno 2004 (recte: 19 maggio 2004) concluso tra __________ e RI 2. Il documento è stato spedito alla Cassa il 7 agosto 2008 (doc. 1/6 inc. 30.2011.7).
2.8.5. Sulla scorta degli elementi raccolti, il 18 agosto 2008, la Cassa di compensazione ha allestito il rapporto sul controllo dei datori di lavoro (doc. 1/4 dell'inc. n. 30.2011.7) dal quale emerge, oltre al periodo esaminato dagli ispettori (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006) e la presenza al controllo di__________, contabile della società, e di __________ che i documenti controllati sono stati “Fatture e mandato RI 1”. La Cassa ha ritenuto, fondandosi sulla sentenza del TF del 21 dicembre 2007 (H 183/06) e sulle affermazioni dei due rappresentanti di __________ (doc. XXXII pag. 2: "Ci siamo informati presso __________ e __________ e abbiamo saputo che la modalità di esecuzione del lavoro da parte del sig. RI 1 non era cambiata e per tale motivo quando ci è stato consegnato il contratto abbiamo eseguito le nostre verifiche e l'amministrazione ha emanato la decisione" ed ancora, a pag. 3: "La teste precisa solo che il sig. __________ indicò solo che nulla era cambiato dalla precedente revisione."), che andassero ripresi gli importi versati a RI 1 non assoggettati all’AVS, per complessivi CHF 463'215.- per il quadriennio in questione (doc. 1/5 inc. 30.2011.7). Alla società controllata è stato chiesto il versamento di oltre CHF 73'000.- (doc. 1 / 2 inc. 30.2011.7).
Con scritto del 18 agosto 2008 il ricorrente (doc. 1/3 inc. 30.2011.7) è stato informato della ripresa salariale, con la specifica che “i contributi paritetici complessivi sono richiesti al datore di lavoro” e con il richiamo degli art. 14 LAVS e 34 OAVS.
Il 10 settembre 2008 (doc. 3/1 dell'inc. n. 30.2011.6) RI 1 si è opposto a questa decisione e, stante la richiesta di un colloquio, il suo legale è stato sentito dalla Cassa il 17 ottobre 2008 (doc. 3/2 dell'inc. n. 30.2011.6). L'allora patrocinatore dell'assicurato ha verbalizzato la formale richiesta di sospendere la procedura di decisione su opposizione, alla luce della novità di volere costituire una persona giuridica da parte del suo assistito. Infatti, "nelle prossime settimane, onde regolare il problema di rappresentatività della SNC, questa sarà tramutata in una società a personalità giuridica." e "Sarà cura della parte istante prendere contatto con la Cassa dopo l'avvenuta iscrizione della nuova società." (doc. 3/3 dell'inc. n. 30.2011.6).
Infatti, il 23 dicembre 2008 (doc. 4/3 dell'inc. n. 30.2011.6) l'avv. __________ ha informato la Cassa che era stata costituita la __________ di __________. In sede di opposizione i qui ricorrenti non hanno fatto valere gli elementi fattuali poi accertati dalla Cassa nel corso del 2010 e che hanno indotto l’amministrazione ad ammettere parzialmente almeno l’opposizione del signor RI 1, ossia l’esistenza di una collaboratrice che si era occupata, per conto della RI 2 dell’esecuzione degli incarichi ricevuti da __________.
Il 30 dicembre 2008 (doc. 4/6 dell'inc. n. 30.2011.6) la RI 2 ha scritto alla Cassa di compensazione ribadendo "l'assurdità di tutta la vertenza che da oltre cinque anni mi sta tormentando" con invito formulato alla Cassa di verificare l'operato dei suoi due ispettori che gli avrebbero cagionato dei danni psico-fisici.
Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni evidenzia qui come la Cassa, in quel momento (ossia a fine 2008), doveva chinarsi sull’opposizione di RI 1, a fronte di una decisione trasmessa alla società (__________ già __________) avente per oggetto una ripresa salariale concernente il citato assicurato e relativa al quadriennio 2003-2006. In quel momento ed in quella sede il signor RI 1 non ha indicato, comprovandoli o comunque rendendoli sufficientemente verosimili, fatti tali da modificare la qualifica della sua collaborazione così come da ultimo operata dai Tribunali che si erano occupati del caso in base alle riprese del precedente quadriennio. A fronte delle constatazioni svolte dalla Cassa il 16 luglio 2008, viste le informazioni acquisite da __________ e __________ ed alla luce della natura del contratto di mandato di gestione sostanzialmente identico a quello vigente per il precedente quadriennio esaminato e che aveva condotto alle note riprese, la cassa ha operato le sue nuove riprese con la decisione dell'agosto 2008. In questa costellazione, in virtù dell’obbligo di collaborare che tocca agli assicurati, RI 1 rispettivamente la RI 2 avrebbero dovuto attivarsi e produrre all’amministrazione quegli elementi tali da sovvertire la decisione emessa. Cosa che è invece avvenuta, tempo dopo, per cura e diligenza della Cassa stessa che, nell’esaminare l’opposizione in discussione, ha svolto puntuali e specifici accertamenti che hanno condotto all’emanazione di una decisione parzialmente favorevole al signor RI 1. In particolare è stato possibile alla Cassa accertare l’esecuzione da parte di terzi collaboratori della RI 2 dei compiti concordati con la __________.
2.8.6. Da notare che l'operato della Cassa sino ad allora posto in essere ha trovato sostanziali conferme da parte del Tribunale federale con sentenze H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007 e 9C_792/2007 del 7 novembre 2008. Inoltre, la decisione di tassazione d'ufficio del 14 gennaio 2008 che ha fatto seguito alla prima sentenza federale, è stata confermata dal TCA il 23 luglio 2008 (30.2008.19-20) e contro la stessa l'assicurato ha nuovamente formulato ricorso presso l'Alta Corte il 1° settembre 2008. Visto ciò la questione della qualifica contributiva definitiva del signor RI 1 presso __________, poteva ancora essere rimessa in discussione e, conseguentemente, gli esiti dell’ispezione concernente il periodo 2003 – 2006 potevano ancora subire una diversa valutazione alla luce dell’atteso giudizio del Tribunale federale. Questo fatto ha indotto alla sospensione della trattazione dell’opposizione in attesa della sentenza del TF, ciò su suggestione del legale patrocinatore di allora del ricorrente (in questo senso anche il verbale 17 ottobre 2008 avv. __________, doc. 3 inc. 30.2011.6).
Con scritto del 13 marzo 2009 (doc. 4/9 inc. 30.2011.6) RI 1 ha sollecitato l'emanazione della decisione su opposizione, tale scritto è stato evaso dalla Cassa il 18 marzo 2009 (doc. 4/8 dell'inc. n. 30.2011.6), ricordando al signor RI 1 la sospensione della procedura, in attesa della sentenza del Tribunale federale, così come a suo tempo concordato con il suo patrocinatore legale.
Il 28 aprile 2010 (doc. 4/17 dell'inc. n. 30.2011.6) l'attuale legale di RI 1, avv. RA 1, ha scritto alla Cassa chiedendo un incontro prima di riattivare la procedura amministrativa e di rendere la decisione su opposizione, e ciò alla luce di quanto il TCA ha indicato nella sua sentenza del 26 aprile 2010 (30.2009.27).
Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui evidenziare come la Cassa sia stata richiesta, da parte dei patrocinatori di RI 1 rispettivamente della RI 2, di sospendere l'emanazione della decisione su opposizione, se si fa astrazione delle richieste appena ricordate e comunque evase immediatamente da parte dell’amministrazio-ne, in attesa in particolare del giudizio del TF e della costituzione di una società di capitali.
Sostanzialmente concessa la sospensione della trattazione dell’opposizione a richiesta dell’avv. __________, in attesa del giudizio citato, la procedura è stata successivamente ulteriormente congelata con lo scritto 28 aprile 2010 dell’avv. RA 1 che ha postulato il mantenimento dello status quo in attesa di un (chiesto e concesso) colloquio con i responsabili della Cassa (doc. 17 inc. 30.2011.6).
Occorre ancora rilevare come non solo RI 1 ha inoltrato opposizione alla decisione formale della Cassa contro la ripresa salariale, ma anche che __________ vi si è opposta l'11 settembre 2008, chiedendo di essere sentita. Tuttavia, malgrado l'immediata attivazione da parte della Cassa (doc. 6G inc. 30.2011.7), visti i numerosi rinvii da parte dell'opponente (docc. 6A-G inc. 30.2011.7), l'audizione del direttore di __________ ha potuto avere luogo soltanto il 21 aprile 2010.
Il 18 maggio 2010 è avvenuto l’incontro tra i responsabili della Cassa, l’avv. RA 1 (che ne aveva fatto richiesta) ed i coniugi RA 2 (RI 1 e RA 2). Nel verbale steso durante quest'incontro (doc. 6 inc. 30.2011.7), nella premessa, la Cassa ha formulato alcune osservazioni riguardo al controllo contabile di __________ del 16 luglio 2008. In particolare, l'amministrazione ha indicato che "in sede di revisione è pure emerso che il signor RI 1 della RI 2 si è occupato personalmente di eseguire anche quanto previsto dal nuovo contratto per mandato di gestione del 24 (recte: 19) maggio 2004 tra __________ e RI 2." (doc. V pag. 5).
Stante l'affermazione 21 aprile 2010 del direttore __________ secondo cui RI 1 si è avvalso anche della collaborazione di alcuni dipendenti di RI 2 per eseguire la lettura dei contatori come da contratto di mandato di gestione del 2004, l'amministrazione ha sentito RI 1 il 18 maggio 2010 (doc. 5 dell'inc. 30.2011.6), il quale è stato informato di tale nuova emergenza. All'interessato è stata data la possibilità di formulare eventuali osservazioni sul verbale del 21 aprile 2010, che gli è stato consegnato in visione. Interpellato il ricorrente ha osservato, in merito all'esecuzione del nuovo mandato, che:
· "personale (da parte sua) per quanto concerne la consulenza alla __________ negli ambiti stabiliti dal contratto e di competenza della RI 2, compresa quella assicurativa (liquidazione casi, contatti con le persone interessate, attività di investigatore, gestione dei casi di infortunio e malattia del personale della __________) con attività amministrative svolte nei propri uffici a __________ in __________ e poi a __________;
· la consulenza secondo esigenza della __________, su chiamata ad hoc;
· da parte di più dipendenti della RI 2 aventi ognuno un compito preciso (elaborazione conteggi e lettura ad hoc presso i clienti della __________);
-> il signor RI 1 farà pervenire alla Cassa il dettaglio (elenco nominativi) con periodo di attività e altra documentazione, se ritenuta necessaria dalla Cassa.
· signora __________: conferma quanto affermato dal signor __________ quanto all'attività (elaborazione conteggi) e all'inizio (non ricorda però se nel 2003 o nel 2004);
· il signor RI 1 precisa inoltre che la tecnologia e il know-how era della RI 2."
Su invito della Cassa a trasmetterle quanto convenuto durante l'audizione (doc. 6/1 dell'inc. n. 30.2011.6), il 15 giugno 2010 (doc. 6/2 dell'inc. n. 30.2011.6) RI 2 ha spedito le dichiarazioni dei salari per i datori di lavoro (doc. 7 dell'inc. n. 30.2011.6). Tuttavia, per procedere con l'evasione dell'opposizione alla decisione formale di tassazione, il 23 giugno 2010 (doc. 6/3 dell'inc. n. 30.2011.6) la Cassa ha chiesto a RI 1 di indicare le persone che, oltre a __________, hanno lavorato in nome e per conto di RI 2 a favore di __________ dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.
Attraverso il legale l'assicurato ha risposto che ogni collaboratore di RI 2 ha operato a favore di __________, anche a motivo delle sue assenze per malattia ed infortunio (doc. 6/4 dell'inc. n. 30.2011.6).
Il 9 agosto 2010 (doc. 6/5 dell'inc. n. 30.2011.6) la Cassa ha ribadito la necessità che venissero indicate le persone che hanno lavorato a favore di __________, producendo la relativa documentazione a sostegno.
RI 2 ha quindi prodotto, il 3 settembre 2010 (doc. 6/6 dell'inc. n. 30.2011.6), una dichiarazione della propria dipendente __________ (doc. 6/6A dell'inc. n. 30.2011.6), la quale è stata poi convocata e sentita il 6 ottobre 2010 (doc. 9 dell'inc. n. 30.2011.6) dalla Cassa di compensazione, unitamente al collega __________ (doc. 8/1 dell'inc. n. 30.2011.6).
Sulla scorta delle loro dichiarazioni e dell'insieme degli accertamenti svolti, il 17 gennaio 2011 la Cassa ha emanato la decisione su opposizione con cui ha confermato la ripresa salariale per un importo ridotto. I ricorrenti avrebbero potuto comunicare con ben maggiore anticipo i fatti rilevanti rispetto all’attività di accertamento posta in atto dall’amministrazione. Il fatto che il nuovo contratto di mandato di gestione del 19 maggio 2004, valido dal 1° giugno 2004, non era stato eseguito soltanto da RI 1, ma anche da __________, dipendente di RI 2 era circostanza nota ai qui ricorrenti sin dall'inizio.
2.9. Va evidenziato che, come riportato nella decisione del 5 marzo 2012 relativa alla richiesta di risarcimento danni formulata da RI 1, l'amministrazione ha affermato che l'allora contabile della società "aveva confermato in quell'occasione che … (RI 1, n.d.r.) … si era occupato personalmente dell'esecuzione anche del nuovo contratto." (doc. A2 pag. 5). Nel verbale steso in occasione dell'audizione, il 21 aprile 2010 del direttore di __________ __________ è riportato, come visto, che RI 1 si era occupato personalmente di eseguire quanto previsto dal nuovo contratto di mandato di gestione del 2004 (salvo la lettura dei contatori). Quindi, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro nella persona del suo direttore, non smentite e non revocate in dubbio dai ricorrenti, la Cassa ha confermato la qualifica professionale dell'assicurato come dipendente della SA revisionata e ha ripreso, a titolo di salario, gli importi versatigli. In merito la deposizione di __________ appare illuminante (doc. XXXII pag. 5): "È vero che prima di andare a fare la revisione, come d'uso, ho guardato la lista stipendi della __________ rilevando che il sig. RI 1 non era iscritto e ciò a fronte della sentenza del TF mi aveva colpito. Per questo motivo in occasione della revisione ci siamo concentrati anche sul rapporto in essere con il sig. RI 1 rispettivamente con la RI 2 e ci siamo informati con __________ e __________ i quali ci hanno detto che tutto continuava come in precedenza e che il sig. RI 1 svolgeva queste mansioni. Prima di andare a fare la revisione non ho verificato la lista dei salariati della RI 2, non ho ritenuto necessario farlo e dopo la revisione ho saputo da __________ che era il sig. RI 1 che si era occupato del mandato, non ho ritenuto necessario accertare chi collaborasse con la RI 2.".
La signora __________ ha dal canto suo precisato a tal proposito (doc. XXXII pag. 2): "Ci siamo informati presso __________ e __________ e abbiamo saputo che la modalità di esecuzione del lavoro da parte del sig. RI 1 non era cambiata."
La dichiarazione del 22 giugno 2012 (doc. A24) di __________ prodotta dai ricorrenti pendente causa descrive le modalità con cui è avvenuto il controllo periodico del 16 (e non 28) luglio 2008 da parte della Cassa di compensazione ed anche se sull’aspetto dell’esecuzione del mandato appare meno netta, le circostanze riportate dai testi sono confermate dal verbale reso da __________, in presenza del proprio legale, dinanzi alla Cassa il 21 aprile 2010 (doc. 6 inc. 30.2011.7). Soltanto in fondo a pagina 1 di questo verbale __________ aggiunge che, per la lettura dei contatori, RI 1 faceva riferimento a suoi collaboratori. Il fatto che la Cassa non abbia in precedenza positivamente accertato questa circostanza, e non lo abbia fatto prima di emanare la sua decisione formale di ripresa, non può esserle assolutamente rimproverato ed è conseguenza esclusiva del fatto che, in maniera assolutamente affidabile (poiché l’informazione proveniva dal signor __________, direttore della __________, i funzionari seppero che ad occuparsi dell’esecuzione del mandato di gestione era il signor RI 1. Solo molto più tardi, e solo a fronte della diligente conduzione dell’incarto da parte dei responsabili della decisione su opposizione, è stato possibile accertare che almeno una parte del mandato era stata affidata a terzi. La Cassa ha proceduto all’audizione di diverse persone, tra cui il signor __________, che ha escluso una sua attività in seno o per conto della __________.
I ricorrenti rimproverano a torto alla Cassa di compensazione un atteggiamento superficiale e negligente sin dal luglio 2008, dato che, a loro dire, una maggiore attenzione nella trattazione della questione ed i giusti accertamenti che la situazione richiedeva, avrebbero potuto portare l'amministrazione a stabilire già allora, al momento della revisione dell'estate 2008, che RI 1 ha lavorato come dipendente di __________ solo dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004, ovvero fino a quando è entrato in vigore il nuovo contratto di mandato di gestione. Da un lato lo stesso RI 1 avrebbe potuto positivamente informare la Cassa in merito, specificando come il mandato (nuovo) di gestione era stato svolto, da chi, con quali specifici ed esatti compiti. Ciò in particolare se egli intendeva sovvertire la situazione, accertata dal TCA e dal TF, che era in tutto analoga a quella precedente e scaturita dall’ispezione riferita al periodo 1999 – 2002. In altri termini un nuovo contratto era in essere solo dal giugno 2004, per tutto il 2003 ed il primo semestre del 2004 la situazione precedentemente accertata dalla Cassa era ancora pienamente in essere. La Cassa ha acquisito il nuovo contratto dalla __________, ha accertato da __________ che l’esecuzione del mandato di gestione avveniva come in precedenza, non v’è chi non vede come la Cassa dovesse procedere come ha fatto in assenza di informazioni diverse (sostanziate) relative all’esecuzione dell’incarico.
2.10. In merito agli obblighi delle parti nella procedura di accertamento e decisionale dell’amministrazione ed in quella (successiva) di ricorso davanti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, è qui opportuno indicare quali siano gli obblighi delle parti in causa.
Per le procedure giudiziarie davanti al TCA, è noto alle parti che da una parte vige il principio inquisitorio secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice; dall'altra parte si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, DTF 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dovere sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti; STCA 36.2012.50 del 12 settembre 2012; STCA 32.2011.141 del 21 novembre 2011).
La procedura in materia di assicurazioni sociali prevede che l’accertamento dei fatti incomba in primo luogo all'amministrazione. Lo prevede l'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 e, per analogia, STF 8C_122/2008 del 10 marzo 2008, consid. 3), e non può rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione (rispettivamente reclamo) e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i Tribunali (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3; DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374, sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).
In merito all'art. 43 cpv. 1 LPGA, Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 43 LPGA, pag. 546, rammenta:
" a) Prinzip: Nach dem Untersuchungsgrundsatz hat die Behörde den rechtserheblichen Sachverhalt von Amts wegen abzuklären, ohne dabei an Anträge der Parteien gebunden zu sein. Sie hat deshalb aus eigener Initiative vorzugehen und darf Parteivorbringen nicht mit der Begründung abtun, diese seien nicht belegt worden."
(sottolineatura della redattrice)
Il medesimo autore rammenta comunque che, anche in questo specifico ambito della procedura di accertamento in seno all’amministrazione, vige l’obbligo di collaborare delle parti. Sempre Kieser infatti rammenta che:
" Der Grundsatz wird ergänzt durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (vgl. zum Untersuchungsgrundsatz BGE 117 V 263 f.; vgl. ferner Kieser, Sozialversicherungsrecht, N 11/5 ff.; Locher, Grundriss, 443 ff.; Maeschi, Kommentar, N 3 ff. zu Art. 86 MVG). Bei Geltung des Untersuchungsprinzips darf der Versicherungsträger die Abklärungen nicht in das Einsprachverfahren verlegen, sondern dies hat vor dem Erlass der verfahrensabschliessenden Endverfügung zu erfolgen (vgl. BGE 132 V 375)." (sottolineature della redattrice).
2.11. La decisione di tassazione d'ufficio 18 agosto 2008 si è basata quindi sulle dichiarazioni del contabile __________, ma soprattutto del direttore stesso della società signor __________, secondo cui era il solo RI 1 ad effettuare i controlli presso __________. Queste dichiarazioni non potevano essere intese diversamente, dal loro tenore letterale, da parte dei responsabili della Cassa, trovando successiva conferma nel nuovo contratto per mandato di gestione del 2004, sostanzialmente identico al precedente del 23 ottobre 2001, e nelle relative fatturazioni.
Alla luce di queste circostanze, senza che la SA o RI 1 stesso o la RI 2 avessero indicato che terzi collaboratori di quest'ultima avevano svolto delle attività per conto di __________, la decisione dell’amministrazione era, a quel momento, nel 2008, assolutamente corretta e priva di sbavature di sorta. Correttamente, d’avviso di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, il teste __________ ha evidenziato che non era necessario verificare altro, se non acquisire “il nuovo contratto di mandato il cui tenore era sostanzialmente simile a quello precedente. Questo alla luce della sentenza del TF che per noi regolava la questione dipendenza/indipendenza." (doc. XXXII pag. 5).
Il fatto, emerso soltanto successivamente, ossia nell’aprile 2010, che una terza persona avesse in qualche modo aiutato RI 1 nell’espletamento del suo lavoro era circostanza che, anche alla luce dell’obbligo di un comportamento conforme alle regole della buona fede, doveva essere comunicata all’amministrazione pubblica per permettere alla stessa di dettagliatamente e specificatamente verificarlo nella concretezza, per accertare se da tale nuovo elemento emergesse (circostanza questa non scontata) una attività indipendente oppure una attività dipendente a più livelli.
Nell’opposizione alla decisione formale inoltrata dal precedente patrocinatore dei ricorrenti, e si tratta di uno scritto motivato di ben 8 pagine, si fa semplicemente rilevare come durante determinati periodi di assenza per malattia dell'assicurato questi era stato sostituito nel lavoro da altre persone (pag. 7 doc. 3/1 inc. 30.2011.6). I ricorrenti potevano (e dovevano) precisare e specificare l’entità e la portata del lavoro svolto da terzi già in sede di opposizione, ciò per permettere alla Cassa, come detto, di eseguire le verifiche necessarie. Ciò non è stato fatto benché fosse loro noto sia che vi era stata (perlomeno a partire dal giugno 2004) la collaborazione di una persona, indicando il nome della collaboratrice per permettere alla Cassa di eseguire puntuali accertamenti.
RI 1 e la RI 2, non specificando nulla alla Cassa prima dell’emanazione della decisione, hanno mancato al loro obbligo di collaborazione nell’accertamento dei fatti.
Come detto, in sede di opposizione non sono stati forniti elementi utili e sufficienti ad una puntuale verifica; l’opposizione chiedeva un colloquio che la Cassa non risulta avere mai negato, anzi.
Non va poi dimenticato che i tempi per evadere l’opposizione, sentire le persone interessate, eseguire gli accertamenti, operare le verifiche che il caso imponeva si sono dilatati per scelta e volontà dello stesso ricorrente.
In sostanza, successivamente all’opposizione del 10 settembre 2008, il 24 settembre 2008 la Cassa ha convocato, ad esplicita richiesta, l’avv. __________ stesso, legale di RI 1, a comparire nei suoi uffici il successivo 17 ottobre (doc. 3/2 inc. 30.2011.6). L’incontro è avvenuto ed è stato steso un verbale dove il patrocinatore dell'opponente ha ribadito che __________ aveva dato in outsourcing le attività svolte dal suo cliente. Il legale ha annunciato la volontà del suo assistito di costituire una società con personalità giuridica per regolare il problema della “rappresentatività della SNC”, precisando che si trattava di un “novum” e ha chiesto “per il momento la sospensione della procedura di decisione su opposizione”, chiedendo cioè la sospensione di ogni attività della Cassa con riferimento alla questione, ciò che la Cassa ha fatto senza che possa, per ciò, esserle mosso rimprovero alcuno avendo assecondato il desiderio dei qui ricorrenti, da un lato, e non causando loro – la sospensione dell’istruttoria e della decisione su opposizione – alcun danno. Tale volontà sarebbe stata facilmente revocabile da parte dei ricorrenti, ciò che non è avvenuto.
Alla luce della costituzione di una società a garanzia limitata da parte dell'assicurato e di lettera interlocutoria da parte di RI 1 stesso relativa ai suoi contributi quale indipendente, il 5 gennaio 2009 ed il 18 marzo 2009 la Cassa ha comunicato all’interlocutore che “la questione inerente la sua qualifica contributiva rimane in sospeso, in attesa della nuova sentenza del Tribunale federale” e ciò come concordato con l’avv. __________.
L'assicurato e l'amministrazione hanno infatti stabilito d'attendere l'esito dell’ultima controversia portata davanti al Tribunale Federale da RI 1, vertente sulla doppia imposizione (sia come dipendente sia come indipendente) dei salari non dichiarati e delle spese non ammesse che la Cassa di compensazione ha ripreso dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, fissando un nuovo importo e dei nuovi contributi sulla scorta della precedente decisione dell'Alta Corte del 21 dicembre 2007 (H 180/06 e H 183/06). Evidentemente per le parti, in specie per i qui ricorrenti, tale questione era di primaria importanze per valutare comunque la qualifica dipendente od indipendente dell’attività svolta da RI 1. La Cassa ha assecondato il desiderio dell’assicurato (manifestato tramite il suo avvocato) ed ha tenuto in sospeso la procedura, ciò poiché, a dipendenza dell’esito, la decisione del TF poteva incidere sulla decisione che la Cassa era chiamata a rendere. Vero è che, con lettera del 13 marzo 2009 personalmente redatta, RI 1 ha chiesto, contrariamente all’orientamento del patrocinatore, l’emanazione della decisione su opposizione. Questo scritto non ha avuto un seguito e la Cassa, alla luce della presenza di un patrocinatore professionista con mandato specifico da parte del cliente, ha tenuto in sospeso la procedura come inizialmente concordato, ciò anche per il verosimile rilievo del giudizio atteso dal TF per il chiarimento della fattispecie.
Con sentenza del 7 ottobre 2009 (9C_694/2008) il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'assicurato, cosicché la Cassa ha potuto continuare l'esame dell'opposizione e convocare il direttore di __________ per dei chiarimenti. Questo incontro, come detto, dopo diversi rinvii indipendenti dalla volontà dell’amministrazione, è avvenuto il 21 aprile 2010 ed in quell'occasione è stato steso un verbale, che la Cassa ha ripreso parzialmente nella sua risposta di causa.
Significativo è quanto è riportato nella premessa del verbale, in particolare che "in sede di revisione è pure emerso che il signor RI 1 della RI 2 si è occupato personalmente di eseguire anche quanto previsto dal nuovo contratto per mandato di gestione del 24 (recte: 19) maggio 2004 tra __________ e RI 2 (sottolineatura nostra, ndr)." (doc. V pag. 5).
Ciò conforta le testimonianze del teste __________ e della teste __________ più sopra riportate per intero.
È importante rilevare che durante la sua audizione, al direttore __________ è stato chiesto di specificare chi abbia svolto il nuovo mandato del 2004 ed egli ha risposto, come ben riportato dalla Cassa, che "ricordo che RI 1 era l'estensore dei conteggi di riscaldamento mentre che per la lettura dei contatori si avvaleva anche della collaborazione di suoi dipendenti (della RI 2) non ricordo però a partire da quale data. Ricordo però il nome di una certa __________, nel frattempo coniugata, probabilmente già attiva nel 2003 ma non sono sicuro della data.".
E’ quindi solo in occasione dell’incontro dell’aprile 2010 che la Cassa ha finalmente avuto la contezza del fatto che una collaboratrice aiutava RI 1 e che quest’ultimo, quindi, non eseguiva sempre e personalmente i lavori pattuiti tra __________ e RI 2, come inizialmente aveva ritenuto alla luce delle informazioni ricevute durante il controllo del 16 luglio 2008 direttamente dal direttore della SA committente/datrice di lavoro e tramite gli accertamenti svolti.
Questa circostanza, infatti, con i necessari dettagli, non era stata comunicata in precedenza alla Cassa, nemmeno nello scritto personale del ricorrente del 13 marzo 2009 (doc. 4/9 inc. 30.2011.6).
Vista la tardività nell’indicazione di tali fatti nuovi, la Cassa ha correttamente ritenuto di doverli approfondire, verificandoli ed esaminando l’estensione e l'intensità della collaborazione di terzi. Questo accertamento è stato condotto seriamente, con diligenza e rispetto dei diritti dell’opponente. La Cassa ha deciso, in maniera ora incontrovertibile, che è esistita una effettiva collaborazione della signora __________, che tale attività non poteva essere considerata attività dipendente a più stadi, e che, di riflesso, RI 1 doveva essere considerato indipendente nell’ambito della sua attività presso __________ ma solo per il periodo del quadriennio esaminato il 16 luglio 2008 corrente dal giugno 2004, non invece per tutto il periodo in discussione. Questo accertamento è intervenuto grazie all’amministrazione che, nell’ambito delle verifiche eseguite in sede di opposizione, ha esaminato lo svolgimento dei fatti a lei non noti (siccome non comunicati) in precedenza, ma che l'assicurato stesso ed i responsabili della __________ conoscevano sicuramente.
Si evidenzia qui come, all’incontro di aprile 2010 ha fatto seguito l'audizione di RI 1 il 18 maggio 2010. Egli ha confermato che il nuovo mandato sarebbe stato eseguito da più dipendenti della ditta ricorrente, senza però indicarne i nomi. Tale circostanza è comunque stata parzialmente smentita dagli accertamenti dell’amministrazione successivamente svolti, sia per il numero dei coadiuvanti che per la durata del periodo d’aiuto, circostanze (come noto alle parti) rilevanti per il giudizio sulla natura del lavoro svolto da RI 1 per __________.
La mancata collaborazione del ricorrente nel comunicare queste circostanze, i nomi e le specifiche, ha imposto l'amministrazione stessa di svolgere ulteriori accertamenti, fino ad arrivare, nell'ottobre 2010 (doc. 8 e 9 dell'inc. n. 30.2011.6), a sentire due dipendenti di RI 2 ed a chiarire che la sola __________, oltre a RI 1, ha lavorato per conto di RI 2 a favore di __________.
Di conseguenza, solo il 17 gennaio 2011 la Cassa CO 1 ha potuto emanare la decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato e l'ha così affiliato come dipendente di __________ (solo) dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004, ovvero fino a quando è entrato in vigore il nuovo contratto di mandato di gestione tra RI 2 e __________ e la dipendente __________ vi ha collaborato nell'esecuzione.
2.12. Alla luce delle circostanze esposte, se una critica può essere mossa per il tempo relativamente lungo in cui la pratica è rimasta presso l’amministrazione, a mente del TCA, la stessa deve essere rivolta a RI 1 medesimo, che già nel 2008 poteva (e doveva) – prima ancora della formale decisione della Cassa e comunque immediatamente al momento della sua opposizione - invocare l’unico argomento valido di cui disponeva (poi in effetti considerato dall’amministrazione stessa). Il ricorrente poteva, e doveva in virtù del suo obbligo di collaborare con la Cassa, sia sostenere i fatti in questione che comprovarli od offrire le prove per la loro dimostrazione, ciò che non ha fatto se non tardivamente ed oggi non può quindi ribaltare sulla Cassa di compensazione resistente le cause del ritardo nel procedere con la revisione di __________ per il quadriennio 2003-2006.
Semplicemente, alla luce delle competenze intellettuali dello stesso ricorrente, delle sue conoscenze, del patrocinio in essere e delle precedenti procedure relative al primo periodo controllato dall’amministrazione relativo a __________ ed allo stesso RI 1 (e quindi con la piena consapevolezza di come si svolgeva la procedura e quali erano gli elementi sostanziali utili ad una valutazione), quest'ultimo doveva subito indicare di non avere svolto da solo l’attività oggetto del contratto con la società revisionata, doveva specificare il nome della collaboratrice che lo aveva in qualche modo coadiuvato e precisare l’intensità di tale collaborazione (quante volte, quanti giorni, per quale fatturato, dove veniva svolta l’attività, quali altre attività venivano eseguite analoghe per altri clienti dalla collaboratrice, ecc. …).
Quanto è emerso nel 2010 poteva infatti già venire alla luce nel 2008, ma non perché la Cassa è stata negligente nello stabilire i fatti, bensì perché l'interessato stesso non ha detto ciò che è emerso solo in seguito, dall'audizione del direttore di __________ che, però, in occasione della revisione del 2008 aveva affermato tutt'altra circostanza ai due ispettori della Cassa.
Criticare, come fanno i ricorrenti, la Cassa per non avere svolto tutti gli accertamenti da essa esigibili, non può essere condiviso. Il TCA rileva che, in sede di revisione contabile, il direttore di __________ non ha - allora -affermato quanto - poi - ha dichiarato alla Cassa nell’aprile 2010. Nemmeno il contabile ha mai sostenuto che RI 1 non fosse l'unico dipendente di RI 2 a lavorare per __________. L’istruttoria processuale ha permesso di stabilire che in effetti la Cassa, al momento della sua verifica della __________, era venuta a sapere che unico a svolgere il mandato di gestione era stato il signor RI 1.
Le richieste dell'assicurato di sospendere la trattazione della sua opposizione, nell'attesa che il Tribunale federale si pronunciasse sulle pendenze a qual momento in essere (STF 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009), sono state accettate dalla Cassa di compensazione. Non va dimenticato che le procedure dinanzi all’amministrazione debbono svolgersi celermente, il criterio della celerità tende a salvaguardare adeguatamente in primis gli interessi dell’assicurato. Se una domanda di sospensione proviene dallo stesso assicurato (ed è ribadita più volte come nel caso in esame e per di più con due distinti patrocinatori), significa che l’opponente ha un grande interesse a che la Cassa non si determini ancora, ma che la procedura non venga stralciata per un ritiro dell’opposizione. In altri termini, sussiste un interesse alla procedura, ma al pari un interesse che la trattazione della stessa venga fermata in attesa di altri elementi.
Ebbene, in concreto, se il ricorrente si fosse attivato – e si ribadisce che egli ha l’obbligo di collaborare nell’accertamento dei fatti e non può rimanere passivo senza patirne poi le conseguenze - dando alla Cassa le informazioni necessarie in maniera completa, non si sarebbero certo attesi 2 anni e mezzo per giungere alla soluzione del 17 gennaio 2011, poi confermata con STCA del 26 settembre 2011 (30.2011.6/7).
La Cassa di compensazione, che durante la revisione contabile ha sentito il direttore ed il contabile della società controllata, ha ossequiato le richieste degli avvocati dei ricorrenti di sospendere la trattazione della procedura, e successivamente, ha proceduto mediante le audizioni necessarie sia del direttore di __________ sia del suo contabile. Certo, visto l'interesse per la posizione di RI 1, prima dell'emanazione della sua decisione l'amministrazione, stante l'assenza per malattia dell'assicurato, avrebbe potuto interpellarlo. Questi ha comunque avuto tutte le possibilità di esercitare i suoi diritti e, siccome malato, poteva farsi rappresentare alla revisione per troppe volte inviata.
Il signor RI 1 avrebbe poi potuto far comunicare alla Cassa (o comunque telefonicamente ai suoi funzionari il giorno del controllo), la collaborazione della signora __________, cosa che non ha fatto.
RI 1 quindi si è potuto esprimere ampiamente sulla decisione del 18 agosto 2008 ed in molte occasioni, a partire già dalla sua opposizione del 10 settembre 2008, ma non ha mai sostenuto che __________ lavorasse in favore della __________ quale dipendente di RI 2.
Si ripete che questo elemento, che ha permesso alla Cassa di emanare una decisione su opposizione in parte favorevole all'assicurato, è emerso grazie alle verifiche eseguite dalla Cassa stessa, in particolare il verbale del 21 aprile 2010. E’ quindi grazie al lavoro dei funzionari che la procedura si è risolta parzialmente in favore di RI 1 già in sede di opposizione. Quanto acquisito dalla Cassa al momento del controllo di __________, nell’ottica della verosimiglianza preponderante, permetteva chiaramente di ritenere (in quel momento e sino a quando i fatti non sono stati poi chiariti dalla stessa Cassa) una attività dipendente da parte di RI 1 in favore di __________.
Pertanto, non v'erano altri accertamenti "basilari", come definiti dai ricorrenti, da espletare, ma quanto era allora possibile eseguire per l'amministrazione è stato fatto già nel 2008. D'avviso del Tribunale, va ribadito, al momento del controllo e della successiva opposizione alla decisione, la Cassa ha intrapreso i necessari passi per stabilire lo statuto contributivo di RI 1 nei confronti di __________, nel periodo 2003 – 2006 e ciò alla luce dell’assenza di indicazioni in senso contrario da parte dei qui ricorrenti.
Se, come visto, sia il contabile incaricato dalla __________ sia il direttore della SA stessa, hanno affermato, durante la revisione contabile e anche in seguito, che l'assicurato eseguiva di persona il mandato del 2004 e se né in quel frangente né dopo che la decisione di tassazione è stata emanata, il nome di __________ non è mai emerso, non si può certo ora rimproverare alla Cassa di non avere fatto tutto quanto era in suo potere per stabilire il corretto statuto contributivo di RI 1 dal 2003 e ciò quando lo stesso signor RI 1 ha omesso di notificare tale significativo fatto.
Infine, la circostanza che dal 1° aprile 2003 RI 2 fosse iscritta come datrice di lavoro non aveva alcuna incidenza, poiché elemento non ancora decisivo (come verificato nella decisione TCA 30.2011.6/7), nel senso che questa situazione non significava che RI 1 non potesse avere uno statuto di dipendente della SA o che dei dipendenti della RI 2 prestassero i loro servigi forzatamente nei confronti di __________. Spettava ai ricorrenti attivarsi per in primis sostenere e quindi rendere verosimile (o fornire gli elementi di accertamento alla Cassa per rendere verosimile) una tale circostanza. In concreto, è invece stata la Cassa di compensazione che, non ottenendo la cooperazione dell'assicurato, si è adoperata per chiarire i fatti e giungere al risultato definitivo di una dipendenza di RI 1 nei confronti della SA (solo) fino al 31 maggio 2004.
In tali circostanze, è quindi più che comprensibile, oltre che giustificato, che solo dopo le audizioni dell'ottobre 2010 di due dipendenti di RI 2 che l'amministrazione ha potuto avere modo di modificare la sua iniziale decisione del 2008.
2.13. Occorre ora esaminare la sospensione decisa dalla Cassa di compensazione, alla luce della richiesta dei patrocinatori dei ricorrenti in tempi diversi e con diverse giustificazioni: da un lato la volontà di costituire una società di capitali e di attendere le sentenze del Tribunale Federale. La giurisprudenza federale si è già confrontata con decisioni di sospensione prese unilateralmente da parte dell’amministrazione e creanti un danno irreparabile (condizione per la loro impugnabilità al Tribunale Federale). L’Alta Corte ha ammesso la possibilità di una sospensione da parte dell’amministrazione della trattazione di una procedura anche se la stessa comporta un rischio di violazione del precetto costituzionale della celerità. In particolare in una sentenza 5 luglio 2010 8C_982/2009 ha rilevato:
" … Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389)."
Nel medesimo giudizio il TF ha però individuato altre ipotesi per una sospensione (lo si ribadisce non chiesta dal ricorrente ed anzi osteggiata dallo stesso) rilevando come:
" Une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances."
Ebbene, se già può essere ammessa una sospensione motu propriu dell’amministrazione in attesa di provvedimenti giudiziari, non v’é palesemente motivo di ritenere illecita una sospensione domandata esplicitamente dai ricorrenti per il tramite non di sprovveduti patrocinatori, ma di legali abilitati al patrocinio.
Venire oggi, come fanno i ricorrenti, a lamentare o pretendere ingiustificate lungaggini della procedura, è un venire contra factum proprium, e viola il principio di buona fede cui le parti alla procedura sono tenute.
Nel caso di specie non sussiste alcun atto illecito posto in essere dall’amministrazione, sia per un’omissione a fronte di un obbligo di agire, sia per un’azione posta in essere. I funzionari della Cassa hanno agito correttamente, hanno acquisito gli atti disponibili al momento del controllo e tesi a verificare una situazione problematica (nel precedente quadriennio, ossia 1999 – 2002 la collaborazione del ricorrente con la SA non era stata priva di problemi quo alla sua qualifica), hanno sospeso (in una chiara ottica di economia di giudizio) ed a richiesta ribadita da parte dei ricorrenti, la trattazione della decisione su opposizione.
L’amministrazione ha successivamente riattivato la procedura e proceduto celermente e con piena e doverosa professionalità all’acquisizione degli elementi che neppure i ricorrenti avevano invocato in loro favore.
Alla luce di tali evidenze questo Tribunale non deve qui analizzare le ulteriori condizioni poste dall’art. 78 LPGA, in particolare la sussistenza di un danno rispettivamente se sussista un nesso causale tra il comportamento della Cassa ed il preteso danno non sussiste infatti alcuna illiceità nel comportamento della Cassa.
2.14. Stanti le considerazioni esposte, i ricorsi di RI 1 e di RI 2 chiedenti la condanna della Cassa CO 1 a versare un risarcimento di Fr. 203'565,20 rispettivamente di Fr. 251'956.- per (presunti) danni causati loro dai funzionari dell'amministrazione, devono essere respinti.
2.15. Va qui rammentato che con sentenza 9C_408/2007 del 4 marzo 2008 pubblicata in DTF 134 V 138, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro un giudizio cantonale sulla responsabilità dell'ufficio AI fondata sull'art. 78 LPGA - e più precisamente sull'ammontare del danno - solo qualora il valore litigioso raggiunga i Fr. 30'000.-, conformemente all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.2.2).
In DTF 137 V 51 il Tribunale federale ha confermato, in un caso di responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS, che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di Fr. 30'000.- (o in presenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale; consid. 4). L'Alta Corte ha rilevato:
" 4.1 Dans sa majorité, la doctrine interprète largement la notion de "responsabilité étatique" de l'art. 85 al. 1 let. a LTF et parle à ce propos de "responsabilité de droit public" (cf. ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 85 LTF; BEAT RUDIN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 12 ad art. 85 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 5 ad art. 85 LTF; PIERRE MOOR, De l'accès au juge et de l'unification des recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 171 n. 61; contra: UELI KIESER, Auswirkungen des Bundesgesetzes über das Bundesgericht auf die Sozialversiche-rungsrechtspflege, in Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, 2006, p. 453 n. 60). Selon ces auteurs, est visée non seulement la responsabilité des collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) et leurs agents, mais encore celle des autres personnes morales de droit public et de personnes privées qui, dans l'exercice des tâches de droit public qui leur sont confiées, causent sans droit un dommage à des tiers. Il peut, par ailleurs, s'agir d'une responsabilité fondée sur une loi générale (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32] et les lois cantonales analogues) ou sur des lois spéciales. Elle peut être causale ou non. Sont notamment cités comme cas de responsabilité entrant dans le champ d'application de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, en matière d'assurance sociale, les art. 78 LPGA (RS 830.1), 70 et 71a LAVS, 82, 82a, 85g, 85h, 88 al. 2 et 89a LACI. Ne tombent en revanche pas dans le domaine de la responsabilité étatique, par exemple, l'indemnisation pour expropriation matérielle ou formelle, ou encore l'indemnité pour tort moral selon la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (loi sur l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5).
4.2 Cette interprétation large de la notion de responsabilité étatique va dans le sens de la réforme de la justice concrétisée par la LTF. L'un des buts importants de cette réforme est de décharger le Tribunal fédéral en en limitant l'accès par l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2). Cette forme de limitation, qui, jusque-là, concernait seulement les contestations civiles (art. 46 OJ), a fait l'objet de discussions au Parlement en ce qui concerne tant les domaines du droit sur lesquels il était souhaitable ou non de l'étendre - il était initialement prévu d'imposer une valeur litigieuse pour les trois recours unifiés (cf. les art. 70, 74 et 79 du projet de loi) - que sur le montant minimum à arrêter (voir p. ex. BO 2004 CN 1597 s. et, s'agissant du domaine de la responsabilité étatique, en particulier p. 1606). La raison principale qui a conduit le Conseil fédéral à proposer, pour les prétentions pécuniaires en matière de responsabilité étatique, un seuil - d'abord prévu à 40'000 fr. - à partir duquel il est possible de recourir au Tribunal fédéral tient aux similitudes que ce domaine présente avec les causes de responsabilité civile auxquelles la même limite est applicable (FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2 et 4123 s. ch. 4.1.3.3). En effet, en dehors du fondement juridique sur lequel elles reposent, les prétentions en responsabilité du droit civil et du droit public font appel à des notions juridiques communes (tels le dommage, l'acte illicite et le rapport de causalité). Le législateur a établi ce même parallélisme en matière de rapports de travail, qu'ils soient fondés sur le droit privé ou sur le droit public, en imposant dans les deux cas une valeur litigieuse de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et art. 85 al. 1 let. b LTF). On peut en déduire une volonté de soumettre l'ensemble du domaine de la responsabilité à des conditions d'accès au Tribunal fédéral plus strictes (voir aussi PETER KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 50). Il n'y a donc pas lieu de traiter différemment les cas de responsabilité qu'ils relèvent du droit civil ou du droit public, et de restreindre la portée de l'art. 85 al. 1 let. a LTF selon qui assume une responsabilité de droit public en vertu de la loi ou subit le dommage (l'assuré, le tiers ou l'Etat). Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs exprimé en faveur d'une conception large de la notion de responsabilité étatique dans plusieurs arrêts récents, où le même problème de recevabilité se posait, à propos d'une contestation portant sur la responsabilité d'un office cantonal de l'assurance-invalidité fondée sur l'art. 78 LPGA (ATF 134 V 138) et à propos d'un litige portant sur la responsabilité d'un fondateur d'une caisse de chômage envers la Confédération fondée sur l'art. 82 LACI (ATF 135 V 98)." (le evidenziature sono della redattrice)
In concreto le pretese degli insorgenti, fondate sull'art. 78 LPGA, sono di oltre Fr. 400'000.-, quindi ben superiori ai Fr. 30'000.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi, congiunti, sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
a. nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;
b. nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi.
Se il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti