Raccomandata
Incarto n. 30.2011.20
TB
Lugano 6 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
Aa. A seguito dell'emanazione il 12 marzo 2008 (docc. 17 e 18) della notifica di tassazione IC/IFD 2003 dopo rettificazione su reclamo concernente RI 1, nato nel 1955, l'11 giugno 2008 (doc. 21) la Cassa CO 1 di __________ ha avvisato l'assicurato di averlo affiliato dal 1° gennaio 2003 nella categoria delle persone esercitanti attività lucrativa indipendente.
Ab. Il 24 giugno 2008 (doc. 19) la Cassa di compensazione ha quindi emanato una decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG quale indipendente per l'anno di contribuzione 2003, ritenendo un reddito aziendale di Fr. 50'000.- e un capitale nullo.
Il contributo di Fr. 4'671,10, contributi AFI e spese amministrative comprese, è stato determinato sulla base della tassazione fiscale IFD 2003 non ancora cresciuta in giudicato, onde evitare la prescrizione dei contributi giusta l'art. 16 LAVS.
Ac. L'assicurato ha formulato opposizione il 24 luglio 2008 (doc. 16) contro la decisione di fissazione dei contributi personali, a motivo che non ha mai conseguito un reddito aziendale di Fr. 50'000.- e che contro tale presunto reddito era pendente un ricorso alla Camera di Diritto Tributario. Inoltre, si tratterebbe di un reddito da attività indipendente occasionale e non aziendale, che nel 2003 ammontava in realtà a Fr. 1'500.-, come dichiarato fiscalmente. Infine, egli non è in grado di pagare i contributi dovuti.
Ad. Con decisione su opposizione del 12 novembre 2009 (doc. 15) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione, evidenziando che il contributo per l'anno 2003 è stato determinato in base alla notifica di tassazione fiscale IFD 2003 non ancora cresciuta in giudicato per evitare la prescrizione ex art. 16 LAVS. Tuttavia, poiché le indicazioni dell'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse di compensazione giusta l'art. 23 cpv. 4 OAVS e ritenuto che l'Ufficio di tassazione di __________ ha confermato il 4 novembre 2009 che i Fr. 50'000.- lordi AVS costituiscono il reddito aziendale definitivo per il 2003 fermo restando la deduzione dei contributi di Fr. 1'236.- già versati e che il ricorso alla CDT è stato respinto il 30 luglio 2009 (doc. 8), l'amministrazione ha confermato la decisione di fissazione dei contributi per 2003.
B. Il 18 dicembre 2009 (doc. 14) RI 1 ha osservato di non avere interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 12 novembre 2009 "principalmente per questioni di costi procedurali che non mi posso permettere" e ha così chiesto il condono del pagamento dei contributi personali per il 2003, argomentando una "precaria situazione finanziaria dovuta all'incapacità lavorativa accertata dall'AI.". L'assicurato ha poi invocato la propria buona fede, sostenendo di non avere mai conseguito il reddito ritenuto dalla Cassa, essendo "solo frutto di una ingiustificabile imposizione d'ufficio, sostenuta da fatti mai accertati ma da sole presunte ipotesi.". Infine, l'assicurato ha rilevato (comunque) un errore nella fissazione dell'importo dei contributi dovuti laddove, a suo dire, la Cassa li ha determinanti con un tasso del 9,013% anziché dell'8,283% visto il reddito di Fr. 50'000.-. Da ultimo, la Cassa non ha considerato i contributi di Fr. 1'236.- già versati. Pertanto, i contributi dovuti per il 2003 ammonterebbero a Fr. 2'905,20 (Fr. 4'141,20 - Fr. 1'236.-) e non a Fr. 4'671,10.
C. Dando seguito all'istanza di condono dell'assicurato, giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa di compensazione ha interpellato il 22 dicembre 2009 (doc. 12) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale con decisione del 18 gennaio 2011 (doc. 12) non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per l'anno 2003, a motivo che i redditi dell'interessato sono tali da consentire un pagamento rateale dei contributi personali.
Di conseguenza, con decisione del 31 gennaio 2011 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono, ricordando la possibilità del pagamento rateale dei contributi.
D. Vista l'opposizione del 2 marzo 2011 (doc. 10) interposta dall'interessato, due giorni dopo (doc. 9) l'amministrazione ha chiesto all'USSI di riesaminare l'istanza di condono dopo accertamenti.
Nell'attesa, la Cassa ha convocato l'assicurato per un colloquio (doc. 6) che ha avuto luogo il 19 aprile 2011 (doc. 5), durante il quale l'assicurato ha ribadito di non essere in grado di pagare i contributi dovuti per il 2003. Da parte sua, la Cassa ha ricordato l'esito della decisione dell'USSI e la possibilità di pagare a rate.
E. Sulla scorta della tabella di calcolo prodotta il 29 aprile 2011 (docc. 2 e 3) dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, con decisione su opposizione del 12 maggio 2011 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione e quindi ha confermato il contenuto della decisione sul (mancato) condono del pagamento dei contributi personali dell'interessato del 2003. Infatti, dal calcolo del minimo esistenziale effettuato dall'USSI risulta che le entrate sono superiori al minimo d'esistenza LEF.
Inoltre, l'amministrazione ha osservato che l'importo del reddito da attività lucrativa accertato dall'autorità fiscale è vincolante e che pertanto i contributi AVS/AI/IPG vanno calcolati sul reddito di Fr. 50'000.- sulla base di un tasso del 9,013% valido dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004 per gli importi superiori alla cifra di Fr. 48'600.-, ma inferiori a Fr. 50'700.-. Di conseguenza, essa ha confermato sia la decisione di fissazione dei contributi sia il relativo contributo di Fr. 4'671,10.
F. Con ricorso del 15 giugno 2011 (doc. I) RI 1 ha chiesto di rettificare l'ammontare dei contributi dovuti secondo il calcolo che egli ha esposto, e meglio essi andrebbero determinati su un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 6'877.-, cifra derivante dalla sottrazione fra le rendite già dichiarate fiscalmente al netto del 60% (Fr. 16'250.-) e la differenza fra il reddito aziendale determinato dall'autorità fiscale (Fr. 50'000.-) ed il totale delle rendite di previdenza al 100% (Fr. 40'627.-).
Ritenuto che la rimanenza di Fr. 6'877.- è inferiore al reddito minimo di Fr. 9'200.- e che egli ha già versato il contributo di base di Fr. 1'236.- chiestogli per l'anno 2003, a suo dire il ricorrente non deve quindi più alcun contributo AVS/AI/IPG.
In via subordinata, nell'eventualità in cui la predetta soluzione non fosse accolta, la differenza fra quanto richiestogli dalla Cassa e quanto ha già versato deve essergli condonata.
L'insorgente, a titolo abbondanziale, ha contestato il calcolo del minimo esistenziale esposto dall'USSI, poiché non rispecchierebbe le tabelle di calcolo LEF. Secondo l'assicurato, invece, le sue uscite mensili ammonterebbero a Fr. 7'403,20, mentre le sue entrate a Fr. 7'459.-, con quindi una disponibilità di soli Fr. 55,80, ciò che non può dunque portare alla possibilità di chiedere una dilazione di pagamento come invece deciso dall'USSI.
G. Nella risposta del 4 luglio 2011 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso visto quanto deciso dal competente Ufficio cantonale, ovvero che le condizioni per l'assunzione del pagamento dei contributi non sono soddisfatte, siccome dal calcolo del minimo esistenziale le entrate (Fr. 5'960.-) superano le uscite (Fr. 3'145,10) di Fr. 2'814,90. L'amministrazione ha pure osservato che la richiesta di condono portava in effetti solo sul saldo ancora scoperto, ovvero sulla differenza fra i contributi dovuti e quelli già versati, ciò che comunque era ininfluente per la decisione dell'USSI sul condono.
La Cassa ha inoltre evidenziato che l'autorità fiscale ha esposto separatamente il reddito aziendale di Fr. 50'000.- dalle altre voci della rendita AI e dell'indennità dell'assicurazione malattia, perciò l'argomentazione del ricorrente sul fatto che l'importo soggetto ai contributi ammonti a Fr. 6'877.- non è pertinente e va respinta.
Ciò stante, il calcolo dei contributi è stato correttamente eseguito sull'ammontare di Fr. 50'000.- utilizzando il tasso del 9,013% e quindi il contributo dovuto di Fr. 4'671,10 va confermato.
Da ultimo, l'amministrazione ha rilevato che nel calcolo del minimo esistenziale proposto dall'assicurato andrebbero approfondite le deduzioni degli interessi ipotecari, i contributi AVS, le spese per i figli agli studi ed altre voci non considerate dall'USSI. Tuttavia, "A tutt'oggi, dai due calcoli emerge comunque una disponibilità attiva, che sicuramente con un calcolo più preciso in base alle normative della LEF, permetterà di giustificare che l'assicurato si trova in una condizione finanziaria tale da poter onorare il saldo scoperto mediante un pagamento rateale.".
Il TCA ha richiamato dalla CDT le sentenze emesse nei confronti dell'assicurato concernenti l'anno 2003 (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie, la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 12 maggio 2011 dalla Cassa di compensazione, porta unicamente sulla domanda di condono dei contributi dovuti per il 2003 formulata dall'assicurato il 18 novembre 2009.
L'importo del reddito aziendale sul quale l'amministrazione ha calcolato i contributi dovuti non può invece più essere posto in discussione, giacché la decisione su opposizione del 12 novembre 2009 (doc. 15) con cui la stessa Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 50'000.- il reddito aziendale conseguito nel 2003 dall'assicurato è cresciuta incontestata in giudicato. In effetti, per espressa volontà dell'interessato, con lo scritto del 18 dicembre 2009 egli ha formulato (soltanto) una richiesta di condono del pagamento dei contributi 2003 e non ha più contestato l'importo del reddito aziendale, sebbene abbia comunque precisato che per un reddito di Fr. 50'000.- i contributi dovuti dovrebbero ammontare a Fr. 2'905,20.
In questo senso, senza una decisione impugnabile, il Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta ricorsuale di ritenere un altro importo (Fr. 6'877.-) quale reddito aziendale e stabilire così i contributi dovuti (Fr. 0.-). Questa censura è pertanto irricevibile.
Inoltre, per quanto concerne specificatamente la questione della riduzione e del condono dei contributi, va osservato come queste possibilità offerte dall'art. 11 LAVS non costituiscano un nuovo calcolo dei contributi. Esse non permettono dunque la correzione delle decisioni di fissazione dei contributi cresciute in giudicato che sarebbero inesatte. Ciò vale in particolare per i contributi che sono stati fissati sulla base di una tassazione fiscale d'ufficio. Concedendo la riduzione o il condono, la Cassa di compensazione rinuncia semplicemente ad incassare una parte o la totalità dei contributi inizialmente fissati (N. 3009 DIN, Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG, edite dall'UFAS, edizione 2001, stato 2003).
Questo TCA può dunque entrare soltanto nel merito della domanda di condono dei contributi per l'anno 2003.
nel merito
Il ricorrente chiede di essere esonerato dal pagamento dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti come indipendente per l'anno 2003 (Fr. 4'671,10), poiché viste le spese a cui deve fare fronte, le sue entrate sono tali da non permettergli nemmeno di procedere con il pagamento dilazionato dei contributi a suo carico. Di conseguenza, l'assicurato non ha i mezzi per ottemperare alla richiesta della Cassa di compensazione.
Per potere risolvere la questione in oggetto, occorre innanzitutto precisare i passi procedurali rispettivamente la giurisprudenza in ambito di riduzione e condono dei contributi personali.
Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.
Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi prevede al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.
La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono dei contributi, prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
Dalle norme suesposte emerge che il legislatore ha previsto tre fasi ben distinte.
Dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità di ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo dovuto da un salariato (5,05%).
In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato sia messa seriamente in pericolo anche pagando un contributo così ridotto che, eccezionalmente, è ammessa la riduzione del contributo fino al contributo minimo.
Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse l'assicurato in una situazione insostenibile, allora può essergli straordinariamente concesso il condono del contributo minimo.
La condizione dell'inesigibilità è soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag. 162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili (N. 3021 DIN).
Di regola, il grado di riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC 1949 pag. 163), oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (N. 3048 DIN).
Quale misura eccezionale, la legge prevede che i contributi possano essere ulteriormente ridotti, però non possono essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 2a frase LAVS).
Infatti, soltanto eccezionalmente il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale dei salariati. Questa misura richiede che l'assicurato si trovi in uno stato di necessità prossimo all'indigenza (RCC 1961 pag. 415). In altri termini, la sua stessa esistenza economica deve essere messa seriamente in pericolo, anche pagando un contributo così ridotto (RCC 1950 pag. 257; RCC 1954 pag. 70; N. 3053 DIN).
Il contributo AVS/AI/IPG può essere inferiore al tasso del contributo usuale dei salariati se sono soddisfatte le condizioni che permettono di dichiarare l'inesigibilità dei contributi (p. es., l'assicurato è a carico dell'assistenza pubblica o esibisce regolarmente attestati di carenza beni) e se solo mediante un'importante riduzione si può sperare di riscuotere una parte del debito contributivo (N. 3054 DIN).
Infine, quando la Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato debitore può domandare il condono.
In effetti, il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale (N. 3068 DIN). La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).
Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso solo quando l'assicurato vive in grande povertà (N. 3071 DIN).
Anche nell'ambito del condono, la situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).
Il condono può essere rifiutato nel caso in cui è possibile compensare i contributi non versati con una rendita dell'AVS o dell'AI o prestazioni concesse in conformità alla Legge federale sugli assegni di famiglia nell'agricoltura. La questione dell'impegno troppo gravoso (N. 3072) deve tuttavia essere comunque esaminata, quando il contributo minimo dovuto può essere compensato con delle prestazioni (DTF 108 V pag. 49 = RCC 1983 pag. 197; N. 3073 DIN).
Dal profilo procedurale, se degli assicurati che, fino a quel momento, versavano contributi superiori al contributo minimo annuale soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, essi possono richiedere contemporaneamente, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il condono (N. 3077 DIN).
La citata norma legale prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.
Per determinare la situazione di bisogno di un assicurato secondo il diritto esecutivo nell'ambito di una richiesta di condono, secondo il TCA ci si può riferire alla giurisprudenza ed alle direttive sulla riduzione dei contributi, essendo un passaggio obbligato prima di giungere alla richiesta di condono del contributo minimo.
Il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1952 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323; N. 3072 DIN).
Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore e non solo il suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501; N. 3023 DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN).
Per stabilire se esiste una situazione d'inesigibilità, occorre fondarsi sulla situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello in cui la decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11).
Per determinare se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN).
Il debito contributivo di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la determinazione del minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN).
Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi ipotecari in relazione con l'abitazione del debitore o di altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 355 n. 8 ad art. 11).
Inoltre, un condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio (RCC 1954 pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6).
Infine, i contributi personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti di un onere troppo pesante, anche se egli non ne può disporre (N. 3029 DIN). In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030 DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso, è possibile pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN).
Egli si è quindi limitato a formulare alla Cassa di compensazione un'istanza di condono del pagamento del contributo personale richiestogli per l'anno 2003, seppure egli l'abbia quantificato in Fr. 2'905,20.
Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurato, conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa di compensazione ha interpellato il 22 dicembre 2009 (doc. 12) il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicare il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo ammontante a Fr. 4'237,60 dovuto dal ricorrente per l'anno 2003.
Preso atto della decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il quale, visto che i "redditi tali da consentire un pagamento rateale", non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per il 2003 (doc. 12), a sua volta la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza dell'interessato (doc. 11).
Anche la richiesta di riesame della stessa Cassa del 4 marzo 2011 (doc. 9) ha portato al medesimo risultato (negativo), siccome l'USSI ha affermato che "con gli attuali redditi dovrebbe essere in grado di far fronte, con un versamento rateale, al pagamento dei contributi" (doc. 7).
La tabella di calcolo del minimo esistenziale che l'USSI ha allestito dimostra questa situazione (doc. 3). Essa indica infatti che gli introiti dell'assicurato assommano mensilmente a Fr. 5'960.- e si compongono di Fr. 3'348.- quale rendita AI, di Fr. 1'093.- di rendita da __________ e di Fr. 1'519.- quale reddito accessorio dichiarato nelle imposte 2009. Per la determinazione del fabbisogno dell'assicurato, l'USSI ha ritenuto il minimo vitale di Fr. 1'550.- valido per coniugi e di Fr. 500.- per un figlio dai 12 ai 20 anni, come pure il premio di cassa malati di Fr. 1'095,10, per un totale mensile di Fr. 3'145,10.
La differenza fra entrate ed uscite ammonta così a Fr. 2'814,90.
Con il ricorso, l'assicurato ha calcolato diversamente il minimo esistenziale. Egli ha considerato delle entrate mensili di Fr. 7'459.- (Fr. 3'407.- [rendita AI] + Fr. 3'261.- [rendita __________] + Fr. 791.- [reddito accessorio dichiarato fiscalmente per IC 2009]) e delle uscite di Fr. 7'403,20 (Fr. 1'700.- [minimo vitale per coniugi secondo le tabelle allestite dalla Camera di esecuzione e fallimenti] + Fr. 600.- [importo per il mantenimento dei figli oltre i 10 anni] + Fr. 600.- [importo per il mantenimento dei figli oltre i 10 anni] + Fr. 2'000.- [interessi ipotecari per l'affitto della casa] + Fr. 1'178,40 [cassa malati LAMal] + Fr. 282,45 [spese di malattia non riconosciute] + Fr. 121,95 [contributi AVS] + Fr. 500.- [spese per figli agli studi] + Fr. 420,40 [spese di riscaldamento]).
Stanti queste circostanze, occorre dunque esaminare se siano dati i presupposti per dare seguito alla richiesta di condono.
Al riguardo, il TCA evidenzia che l'amministrazione non ha indicato all'interessato i succitati passi procedurali da intraprendere prima di giungere alla domanda di condono del solo contributo minimo. In altri termini, essa non gli ha segnalato che prima avrebbe dovuto chiedere la riduzione dei contributi dovuti e che è soltanto sul contributo minimo che può essere richiesto il condono. Già per questo motivo il ricorso va accolto, gli atti rinviati alla Cassa per le decisioni di sua competenza.
Dagli atti a disposizione emergono infatti incongruenze nel calcolo del minimo vitale dell'assicurato.
Il calcolo eseguito dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non è corretto. Infatti, da un lato, l'USSI non ha considerato il fabbisogno di tutta la famiglia del ricorrente, ma soltanto di un adulto e di una figlia sotto i 20 anni (tralasciando quindi il coniuge); d'altro lato, ha fatto capo a cifre non più attuali (gli importi del minimo vitale sono stati adeguati dalla Camera di esecuzione e fallimenti con effetto dal 1° settembre 2009, mentre nella tabella prodotta le cifre utilizzate sono quelle precedentemente in vigore).
Il ricorrente dal canto suo indica spese sia non considerate dall'USSI (mantenimento di due figli, affitto, spese di malattia non riconosciute, contributi AVS, spese di riscaldamento), sia non debitamente comprovate da specifica documentazione, nonché entrate diverse.
Al riguardo, si nota subito come gli importi della rendita __________ e del reddito accessorio siano alquanto differenti nei rispettivi calcoli.
Ora, siccome dagli atti (doc. 8) è emerso che la notifica di tassazione IC/IFD 2003 dell'assicurato è stata oggetto di reclamo rispettivamente di ricorso sfociato poi nella sentenza del 30 luglio 2009 della Camera di Diritto Tributario, pendente causa il Tribunale ha richiamato questa ed eventuali altre sentenze portanti sull'anno fiscale 2003 (doc. V).
L'ultima sentenza che la competente autorità giudiziaria ha emesso al riguardo data del 2 febbraio 2011 (sentenza CDT n. 80.2010.142) e porta sulla domanda di condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2003 dell'assicurato, ammontanti complessivamente a circa Fr. 15'000.- (doc. VI).
Questo giudizio della CDT (doc. VI) ha messo in evidenza le seguenti cifre, differenti da quelle ritenute dall'USSI e dal ricorrente:
" (…)
4.2. (…) Del resto, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, le sole entrate prese in considerazione dall'Ufficio esazione e condoni per calcolare la sua attuale disponibilità finanziaria sono quelle da lui stesso indicate nel formulario ufficiale, ad esclusione in particolare del reddito aziendale di fr. 50'000.– commisurato nell'ambito della tassazione ordinaria del 2003. Anzi, dopo avere apportato le dovute correzioni alla rendita AI dichiarata, i redditi mensili considerati risultano addirittura più bassi di quelli indicati dal contribuente:
lavoro marito fr. 1'408.00
lavoro moglie fr. 125.00
AI/AVS fr. 2'604.00
indennità malattia fr. 1'093.00
Totale fr. 5'230.00
Per quanto attiene invece alle spese, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza federale, l'Ufficio esazione e condoni ha fatto capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d'esecuzione per debiti, deducendo dai redditi, oltre ad un importo base mensile per le spese ricorrenti (che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.– e, per ogni figlio oltre i 10 anni, a fr. 600.–), i seguenti costi:
riscaldamento fr. 200.00
oneri sociali (AVS/AI) fr. 239.00
assicurazioni obbligatorie fr. 150.00
cassa malati fr. 1'208.00
Totale fr. 4'097.00
(…)".
Stante quanto precede, anche in caso di corretta procedura la decisione sarebbe stata annullata. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, autorità competente a decidere su una domanda di condono di contributi AVS/AI/IPG (art. 11 cpv. 2 LAVS, art. 17 DLAVS), dovrà se del caso, nel prosieguo della procedura, verificare le effettive entrate ed uscite dell'assicurato e dei suoi familiari secondo le regole del calcolo del minimo vitale del diritto esecutivo vigenti.
In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché proceda nei suoi incombenti.
In effetti, con la sentenza del 30 luglio 2009 (doc. VI) che il TCA ha richiamato, la Camera di Diritto Tributario si è nuovamente pronunciata sul reddito da attività indipendente del ricorrente e ha concluso, per ciò che concerne le basi per la determinazione dei contributi personali AVS/AI/IPG, che "La commisurazione del reddito dell'attività lucrativa indipendente in fr. 50'000.– (cioè fr. 48'500.– in più rispetto a quanto dichiarato) appare pertanto assolutamente ineccepibile e deve essere confermata, alla luce delle considerazioni che precedono." (sentenza CDT n. 80.2008.40, consid. 2.5).
Pertanto, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 50'000.- e che tale importo, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS e dell'art. 27 OAVS, sia comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto. Ciò risulta in particolare dalla precisazione del 4 novembre 2009 (doc. 8) dell'Ufficio di tassazione di __________, che ha risposto alla Cassa di compensazione che "confermiamo il dato comunicato di fr. 50'000.-- (lordi AVS) quale reddito aziendale definito per l'anno 2003. È stata ammessa a parte (…) una deduzione per contributi di legge per fr. 1'236.--.".
I contributi personali per l'anno 2003, fissati in Fr. 4'671,10 e già comprensivi delle spese amministrative, sono quindi corretti.
Malgrado sia vincente in causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati alla Cassa di compensazione per istruire e decidere in merito, dapprima, alla domanda di riduzione del contributo imposto e, semmai, sulla richiesta di condono formulata e ciò nel senso delle considerazioni esposte.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti