Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2011.18
Entscheidungsdatum
25.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2011.18

cs

Lugano 25 novembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 (recte: 31) maggio 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 aprile 2011 emanata da

CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

A. Con due distinte decisioni formali del 25 gennaio 2011 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, cittadino __________ domiciliato in Svizzera, affiliato quale persona senza attività lucrativa fino al 31 marzo 2008 (doc. 9), per il mese di dicembre 2006 (fr. 154.55; doc. 7) e per tutto il 2007 (fr. 5'511.55; doc. 5).

B. Tramite decisione su opposizione del 22 aprile 2011 l’ammini-strazione, in seguito ad un accertamento presso l’autorità fiscale, ha parzialmente accolto le censure dell’interessato stralciando l’importo di fr. 14'880 dall’ammontare del reddito conseguito sottoforma di rendita (doc. 1).

C. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendo in via principale di essere esonerato dall’obbligo assicurativo per l’anno 2007, in via subordinata che la sostanza determinante sia corretta secondo l’effettivo patrimonio detenuto in Svizzera ed all’estero e secondo il reddito effettivamente percepito in __________ ed infine, in via ancora più subordinata, che il reddito estero non sia preso in esame (doc. I).

Nel merito l’insorgente rileva, circa la domanda principale, di aver percepito nel 2007 un’indennità quale impiegato dirigente statale __________ fuori servizio a causa di malattia e di non aver svolto alcuna attività. Avendo già pagato le tasse in __________, ritiene di non dover alcunché in Svizzera.

Per quanto concerne la domanda subordinata, l’interessato contesta l’ammontare della sostanza presa in considerazione dalla Cassa e chiede che venga rivista. Infine rileva di aver già pagato i contributi in __________ per cui, in nessun modo sull’importo dell’indennità percepita in Svizzera possono essergli chiesti ulteriori contributi. Semmai deve essere preso in considerazione l’importo netto.

D. Con risposta del 28 giugno 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

E. L’8 luglio 2011 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, domandando di essere ascoltato in Tribunale e chiedendo la testimonianza di un funzionario dell’Ufficio di tassazione di __________ per stabilire la correttezza della tassazione determinante (doc. VI). L’insorgente ribadisce di essere un funzionario statale della __________ fino al suo decesso, che gli si devono applicare le norme della “legge da funzionario ufficiale statale con inclusa la legge d’approvvigionamento” e che nel caso di specie va applicato l’accordo tra la Svizzera e la __________ sulla doppia imposizione.

Egli rileva di aver ricevuto la pensione d’ufficiale statale in pre-pensionamento per ragioni di malattia dalla registrazione di residenza in Ticino dalla fine del mese di novembre 2006 fino al compimento del 65esimo anno il 9 marzo 2008 e sostiene che gli è stata vietata qualsiasi attività lucrativa fino al 2008.

Il ricorrente afferma che la sua pensione ammonta a Euro 36'262 e che anche l’ammontare della sostanza evinto dalle tassazioni non è corretto. L’interessato sostiene di non poter in alcun modo modificare la sua pensione, altrimenti violerebbe la legge dei funzionari __________.

F. Il 30 agosto 2011 il TCA ha interpellato l’Ufficio di tassazione di __________ ponendo alcune domande (doc. IX). Con scritto del 2 settembre 2011 l’autorità fiscale ha chiesto una proroga, concessa (doc. XI), poiché l’insorgente aveva inoltrato una domanda di revisione della decisione di tassazione 2007 (doc. X).

G. Il 25 ottobre 2011 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha segnalato al Tribunale di aver proceduto ad una revisione dei fattori di reddito e di sostanza per i periodi fiscali 2006 e 2007 e che le relative nuove tassazioni sarebbero state intimate il 26 ottobre 2011. L’autorità fiscale ha elencato la nuova situazione patrimoniale e i redditi percepiti dal ricorrente nel 2006 e nel 2007 (doc. XII).

H. Con scritto del 28 ottobre 2011 l’amministrazione ha affermato che “viste le nuove risultanze fiscali, ossia che il reddito d’altra fonte della tassazione 2007, in sede di revisione è stato stralciato, è d’accordo di rettificare la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG 2007 contestata, in base ad un reddito sotto forma di rendite di fr. 75'544.--“ (doc. XIV).

I. All’insorgente è stata data la possibilità di esprimersi in merito dapprima entro il 7 novembre 2011, poi, viste le affermazioni dell’amministrazione, fino al 9 novembre 2011 (doc. XV). Dopo la concessione di una proroga (XVII), con scritto pervenuto al TCA il 15 novembre 2011 l’insorgente ha ribadito la sua posizione, ossia di essere pensionato della __________, rilevando che l’importo di fr. 75'544 è un reddito lordo e che serve unicamente per il calcolo dell’aliquota (doc. XVIII). L’amministrazione si è riconfermata nelle sue precedenti prese di posizione (doc. XXII).

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Per l’art. 1a (assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LAVS sono assicurati in conformità della legge:

a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;

c. I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:

  1. al servizio della Confederazione;

  2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12;

  3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.

Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo 1 lettera c.

L’art. 1a cpv. 2 LAVS prevede che non sono assicurati:

a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;

b. le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;

c. le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve.

A norma dell’art. 1a cpv. 3 LAVS possono continuare ad essere assicurati:

a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;

b. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.

Per l’art. 3 cpv. 1 OAVS le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.

  1. Per l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono applicabili anche:

a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

  1. Va ancora rammentato che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera per il periodo in esame 2006-2007 come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite nel periodo in esame 2006-2007: le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2009).

Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

Per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

  1. Va poi rilevato che per giurisprudenza federale costante, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).

  1. In concreto l’insorgente sembra contestare l’affiliazione quale persona senza attività lucrativa affermando che l’assicurazione svizzera è superflua, giacché percepisce una rendita __________.

A torto.

L’affiliazione quale persona senza attività lucrativa si rivela corretta, giacché l’insorgente era domiciliato in Svizzera da fine novembre 2006 e, come da lui stesso ammesso, non esercitava alcuna attività lavorativa.

In applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS l’insorgente deve pertanto pagare i contributi nel nostro Paese in tale qualità. Ciò vale indipendentemente dal motivo, in concreto malattia, per il quale non lavorava.

La soluzione adottata, come emerge anche dalla sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010 emessa nella composizione completa di tre giudici, è pure conforme all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del regolamento (CEE) n. 1408/71.

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono applicabili ratione personae. L'assicurato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di lavoratore subordinato, è stato soggetto alla legislazione __________ e quindi alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in relazione con l'art. 1 lett. a e l'art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71).

Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera le norme generali:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

  1. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."

L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie più le condizioni dell'art. 13 n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità dell'art. 13 e degli artt. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71 (sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010).

Si tratta, per esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza riprendere un'attività mentre beneficia di queste indennità di malattia (sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010). Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f, la persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, o alla legislazione dello Stato dove ella ha in precedenza esercitato un'attività salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di applicazione dell'art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408 /71 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43).

Nella fattispecie, poiché l'assicurato non è più attivo professionalmente e quindi non sottostà più alla legislazione ____________________ in virtù dell'art. 13 n. 2 lett. a, gli è applicabile l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 e quindi gli è opponibile la legislazione dello Stato in cui risiede e meglio la legislazione svizzera.

  1. Accertato che l’insorgente va di principio affiliato in Svizzera occorre esaminare se il calcolo dei contributi effettuato dalla Cassa è corretto.

Dalle tavole processuali emerge che l’interessato, dopo essere intervenuto presso le autorità fiscali, ha ottenuto la revisione delle tassazioni 2006 e 2007 nel corso del mese di ottobre 2011.

Ciò è avvenuto successivamente alla decisione impugnata del 22 aprile 2011, data che di principio delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il giudice può tuttavia anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).

Ciò è il caso in concreto, ritenuto come i contributi, di massima, siano da calcolare sulla base dei dati evinti dalla tassazione fiscale del periodo di riferimento.

Dalle tassazioni emesse in seguito alla revisione emerge che la sostanza netta in Svizzera ed all’estero del 2006 non ammonta più a fr. 845'000 (doc. 2) bensì a fr. 150'000 (doc. XII), mentre quella del 2007 invece di fr. 624'000 (doc. 2) ammonta a fr. 229'845 (doc. XII). Inoltre il reddito d’altra fonte, che del resto già in precedenza l’amministrazione non aveva preso in considerazione (doc. 1), è stato stralciato dalla tassazione 2007 (doc. XII). Per contro l’autorità fiscale ha confermato l’ammontare della pensione annua di fr. 75'544 nel 2007 e pro rata di fr. 6’087 nel 2006 (doc. XII). Questo importo va preso in considerazione anche se l’autorità fiscale lo utilizza solo ai fini del calcolo dell’aliquota trattandosi comunque di un reddito che determina la sua “condizione sociale” ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS.

Già solo per questo motivo l’incarto deve essere rinviato all’amministrazione per un nuovo calcolo dell’importo soggetto a contribuzione che potrà essere effettuato quando le due tassazioni saranno cresciute in giudicato.

Va tuttavia qui evidenziato che, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente, l’ammontare della pensione di fr. 75'544, se non sarà modificato nell’ambito di un eventuale reclamo, rispettivamente ricorso contro la citata tassazione, dovrà essere preso in considerazione interamente e non potrà esserci alcuna deduzione (cfr. anche la tassazione 2007 prima della revisione, doc. A3).

Infatti, da una parte, come visto, le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

D’altra parte dal doc. A1/6 prodotto dal ricorrente emerge che le deduzioni da lui richieste (cfr. doc. A1/6, importo scritto a mano: “netto 36261.85”) non concernono contributi sociali, bensì le imposte che deve pagare in __________ (cfr. doc. A1/6. “Einbehaltene Lohnsteuer”: Euro 9'899; „Einbehaltener Solidaritätszuschlag”: Euro 429.55; „Einbehaltener Kirchensteuer des Arbeitsnehmers“: Euro 624.80).

L’invocato Accordo tra la Svizzera e la __________ contro la doppia imposizione in ambito fiscale non trova applicazione, in concreto, giacché il caso in esame concerne il pagamento dei contributi sociali e va applicato l’ALC ed il regolamento 1408/71.

La circostanza che la rendita estera conseguita dal ricorrente sia già tassata fiscalmente non ha alcuna influenza nell'ambito dell'AVS. Come confermato dalla nostra Massima istanza (DTF 127 V 65 consid. 4d/aa), la nozione di reddito conseguito sotto forma di rendita secondo l'art. 28 OAVS è infatti indipendente dalla nozione di rendita o di reddito nel senso del diritto fiscale. Dal profilo dell'assicurazione vecchiaia e superstiti poco importa, dunque, il regime fiscale al quale è sottoposto il reddito da prendere in considerazione (cfr. a questo proposito la sentenza di principio 30.2009.37 del 14 aprile 2010).

Infine, rilevato che non si è confrontati ad una situazione in cui è lo stesso assicuratore che accorda delle prestazioni e reclama dei contributi, la presa in considerazione di rendite erogate da assicurazioni sociali estere per la fissazione dei contributi non costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento secondo l'art. 4 vCost. fed. (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), attuale art. 8 cpv. 2 Cost. fed (cfr. la già citata sentenza 36.2009.37 del 14 aprile 2010).

  1. Alla luce di quanto sopra esposto, accertato l’obbligo assicurativo in Svizzera del ricorrente a partire dal 1° dicembre 2006, il contributo andrà calcolato sulla base dei dati evinti dalle nuove tassazioni 2006 e 2007, non appena esse saranno cresciute in giudicato.

Tuttavia, ritenuto che l’insorgente ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo, prima di fissare definitivamente i contributi, l’amministrazione, con riferimento all’art. 17bis del regolamento (CEE) 1408/71 dovrà sottoporre il caso all’UFAS (cfr. a questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

Infatti, l’art. 17bis regolamento (CEE) 1408/71 (Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività professionale (cfr. anche l’allegato 10 del regolamento [CEE] 1408/71).

Le direttive sull’affiliazione all’AVS/AI (DAA, versione francese, tenore in vigore nel 2010) prevedono al numero 3102 che in Svizzera l’autorità competente per trattare queste domande è l’UFAS. Per ragioni di parità di trattamento e in applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS le domande d’esenzione sono sistematicamente respinte.

Ora, ritenuto che la decisione circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis regolamento (CEE) 1408/71 spetta all’UFAS e non alla Cassa, questo Tribunale, in assenza di una decisione, non può esprimersi sulla richiesta dell’insorgente (cfr. a questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

La circostanza che l’UFAS nelle direttive ha affermato che le domande d’esenzione vengono sistematicamente respinte non è un motivo per non garantire alle parti le vie di diritto previste dalla legge, ritenuto come, in caso di ricorso, spetti comunque ai Tribunali stabilire se una decisione è corretta o meno (cfr. a questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

  1. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata annullata.

Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché dapprima provveda a trasmetterli all’UFAS per la decisione di sua competenza circa l’esonero dall’obbligo assicurativo. In caso di reiezione della richiesta, l’amministrazione ricalcolerà i contributi sulla base dei dati evinti dalle tassazioni 2006 e 2007 emesse dopo la revisione, una volta cresciute in giudicato.

  1. L’insorgente chiede di essere sentito e domanda l’assunzione quale teste di un funzionario dell’Ufficio di tassazione.

Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di “essere ascoltato in tribunale”), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Visto l’esito degli accertamenti presso l’Ufficio di tassazione, e meglio la revisione delle due tassazioni 2006 e 2007, nonché l’esito del ricorso, il TCA rinuncia a sentire quale teste un funzionario del fisco come auspicato dal ricorrente ed all’assunzione di ulteriori prove.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per quanto indicato ai consid. da 8 a 10.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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