Raccomandata
Incarto n. 30.2010.5+9
cs
Lugano 15 luglio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2009 emanata da
parte chiamata in causa:
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
PI 1
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1968, il 9 gennaio 2009 ha compilato il questionario per l’affiliazione degli indipendenti, chiedendo l’iscrizione dal 1° gennaio 2009 quale “rappresentante di prodotti edili” (doc. 12). Con scritto separato ha contestualmente affermato che “con inizio del gennaio 2009 sono uscito della disoccupazione e ho la possibilità di svolgere un’attività tale rappresentante di materiali edili in tutta la Svizzera e per tante ditte diverse. Per questo motivo ho deciso di rimettermi in proprio, rinunciando così alle prestazioni della cassa disoccupazione. Visto che ho appena cominciato a lavorare non ho ancora emesso fatture, cosa che avverrà verso fine mese” (doc. 11).
B. Il 20 agosto 2009 la Cassa CO 1 ha interpellato la “__________”, presso la quale è affiliata la società PI 1, che si è così espressa:
" (…)
Aufgrund der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen sind wir der Meinung, dass die Tätigkeit von Herrn RI 1 als unselbständig zu qualifizieren ist. Herr RI 1 übt für die Firma PI 1 die Tätigkeit eines Aussendienst-Mitarbeiters aus, er verfügt über keine eigene Verkaufsorganisation, handelt nicht im eigenen Namen, stellt keine Rechnungen aus und trägt keinerlei Inkassorisiko“ (doc. 8)
C. Con decisione del 25 novembre 2009 (doc. 7), confermata dalla decisione su opposizione del 22 dicembre 2009 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di RI 1 ritenendo l’assicurato quale dipendente della PI 1 poiché non ha una propria organizzazione di vendita, non agisce in nome proprio, non fattura direttamente le sue prestazioni al cliente finale e non sopporta alcun rischio d’incasso. Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha inoltre aggiunto che “per le prestazioni fornite alle ditte, __________ e __________ __________ non viene chiesto nessun contributo AVS in quanto il salario è inferiore all’imponibile AVS (art. 34d OAVS).”
D. Contro la predetta decisione RI 1 è tempestivamente insorto al TCA, ribadendo in sostanza di voler essere affiliato come indipendente. L’assicurato afferma che il suo lavoro consiste nel dare consulenza tecnica a diverse ditte specializzate nel campo dell’impermeabilizzazione di tetti piani, quindi non lavora come rappresentante, bensì come consulente tecnico e non vende materiali d’edilizia. La sua attività consiste nel dare consulenza per la costruzione di tetti piani in generale, quindi non è legato ad un materiale ma consiglia in favore di diversi materiali di edilizia. Uno dei primi clienti è la PI 1, rivenditrice di solo uno di questi materiali ma è in trattative con altre ditte del ramo per prestare le sue conoscenze.
La società PI 1 gli ha confermato di essere uno dei tanti indipendenti che svolge questo tipo di attività. Il ricorrente sostiene di agire in proprio nome, di fatturare in modo diretto al cliente finale per le sue prestazioni e di sopportare tutti i rischi d’incasso.
Non occupandosi della rivendita di materiali di costruzione, non ha bisogno di magazzini o altri locali e oltre a questo si occupa dell’istruzione nella posa dei tetti, di organizzare workshop per tutte le ditte interessate e di lavorare direttamente sul cantiere a stretto contatto con le ditte che lo richiedono. Per svolgere questo tipo di attività di consulente tecnico necessita di un ufficio che comprende un computer, una stampante e un telefono.
L’insorgente afferma infine di offrire le sue conoscenze a diverse ditte sul territorio nazionale, tra cui la PI 1, che è attualmente il suo miglior cliente e che non è mai stata presa in considerazione l’idea di stipulare un contratto fisso con le ditte a cui presta la sua collaborazione (doc. I).
E. Con risposta del 27 gennaio 2010 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
F. Tramite scritto del 4 febbraio 2010 l’insorgente ha ribadito la sua posizione affermando che il suo guadagno, attualmente, non è ancora sufficientemente elevato per permettergli un’iscrizione nel registro di commercio e di conteggiare l’IVA, che lavora in nome proprio e in proprio conto, assumendosi un rischio economico poiché non riceve uno stipendio fisso, di essere retribuito ad ore da PI 1 e di non aver stipulato, con questa società, un contratto di lavoro al 50%.
Egli ribadisce di essere libero di scegliere i lavori che svolge, di ricevere mandati da numerose ditte, di sopportare personalmen-te tutti i rischi e di essere retribuito in proporzione ai giorni lavorativi effettivi. L’insorgente evidenzia di non essere stato assunto al 50% dalla PI 1, “infatti il mio lavoro ammonta al 30% in confronto all’accordo”, e di non poter essere considerato “manodopera” delle società menzionate dalla Cassa, trattandosi di contatti indipendenti avuti da lui stesso. Il ricorrente contesta anche la presa di posizione della “__________ __________” poiché il 31 luglio 2009 non era ancora riuscito a spiegare nel dettaglio la sua attività. Lo scopo finale del suo lavoro è quello di collaborare con più ditte diverse possibili e la PI 1 è solo una fra le tante e l’unica con cui è riuscito ad avere una collaborazione continua, mentre con le altre ditte per adesso collabora in singoli cantieri.
In conclusione l’insorgente chiede un colloquio personale in cui possa spiegare la sua professione viste le sue difficoltà linguistiche. L’interessato afferma infine che respingendo la sua richiesta è in pericolo la sua attività, unica fonte di guadagno per lui e di mantenimento per la sua famiglia (doc. V).
G. L’8 ottobre 2009 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la PI 1 ed ha fissato un termine scadente il 28 maggio 2010 per determinarsi in merito (doc. IX).
H. Con scritto del 26 aprile 2010 la PI 1 ha preso posizione affermando che l’insorgente non è un dipendente della ditta e che, a seconda dei bisogni, l’interessato svolge lavori specifici per la società. Pertanto il ricorrente va considerato indipendente come altri collaboratori (doc. X). Le parti, cui è stata concessa la facoltà di esprimersi in merito (doc. XI), sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
nel merito
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Dalle tavole processuali emerge che le parti hanno sottoscritto un contratto, redatto in lingua __________, denominato “Vereinbarung”, che contiene numerosi elementi tipici di un’attività subordinata.
Dalla convenzione firmata il 27 novembre 2009 (doc. 2) risulta che l’attività dell’interessato consiste nel distribuire/vendere il nuovo prodotto “__________” per l’isolamento di tetti piani. A questo scopo gli sono stati assegnati in primo luogo i Cantoni di __________, __________, __________ e la __________. Circa il 50% del suo tempo di lavoro (ossia 20 ore per settimana) deve essere utilizzato per questo scopo (cfr. art. 1 dell’accordo). L’accordo prevede che spetta all’interessato decidere come programmare i suoi viaggi, tuttavia l’insorgente è altresì tenuto ad allestire con attenzione ed ogni giorno i rapporti di viaggio secondo le istruzioni fornite dalla società (art. 2: “Die Reiserapporte sind gemäss Instruktionen sorgfältig zu führen [täglich]”).
Nell’art. 3 dell’accordo (“Entgelt/Spesen”) figura la fissazione di una retribuzione mensile di fr. 3'000, oltre ad un forfait di fr. 1'000 per le spese (telefono, auto, spese di viaggio).
L’interessato è inoltre tenuto a presentare alla società, alla fine di ogni mese, una fatturazione del lavoro svolto (art. 4).
L’art. 5 regola l’ammontare delle provvigioni per determinati prodotti.
Le parti si sono inoltre accordate nel senso che la convenzione può essere disdetta in ogni tempo per la fine del mese, rispettando un termine di 1 mese (art. 6) e che l’insorgente si obbliga ad adempiere con attenzione i compiti a lui affidatigli e a rappresentare gli interessi della PI 1 oltre a mantenere il segreto degli affari (art. 7: “Herr RI 1 verpflichtet sich, die ihm übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen der Firma PI 1 in guten Treuen zu vertreten und die Geschäfsgeheimnisse zu wahren.”).
L’accordo, sottoscritto il 12 maggio 2009, inizialmente limitato al periodo dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009, e prolungato fino al 31 dicembre 2009 (cfr. doc. A3) è stato in seguito rinnovato il 27 novembre 2009 fino al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 2).
Già solo alla luce del contenuto del citato contratto occorre concludere per un rapporto di subordinazione del ricorrente nei confronti della succitata società. L’assicurato è infatti tenuto ad allestire giornalmente un rapporto preciso e completo dei viaggi effettuati (art. 2), secondo le istruzioni fornite dalla società, ed alla fine di ogni mese deve rendere conto del lavoro svolto (art. 4).
La contabilizzazione delle prestazioni effettuate deve essere meticolosa. L’insorgente non è libero nella fatturazione.
Le parti hanno inoltre voluto vincolarsi per un tempo determinato con la possibilità di disdire il contratto nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione, allorché una delle tipiche caratteristiche dell’attività indipendente è quella di poter metter fine in ogni tempo ai propri rapporti, senza dover rispettare termini particolari di disdetta, riservato il risarcimento dei danni in caso di revoca o disdetta del mandato intempestiva (cfr. anche art. 404 CO).
Le parti hanno inoltre definito le modalità ed il tempo dell’attività, precisando, anche nell’accordo del 27 novembre 2009, uguale a quello precedente, che circa il 50% del tempo di lavoro (ossia circa 20 ore a settimana) va utilizzato per la vendita/distribuzione del prodotto “__________”. Certo, dalle fatture prodotte emerge che in realtà l’attività è stata svolta in misura minore, tuttavia lo stesso insorgente ha comunque evidenziato come “nel 2009 risulta che il mio lavoro ammonta al 30% in confronto all’accordo”, ossia un periodo di tempo comunque ragguardevole.
Anche dal profilo della retribuzione le parti hanno concordato un importo forfetario mensile di fr. 1'000 per le spese sopportate dal ricorrente.
Egli pertanto non si assume alcun rischio imprenditoriale poiché le spese sono assunte dalla società, tramite un forfait e i prodotti sono forniti dalla medesima ditta. La circostanza che l’interessato non percepisce fr. 3'000 mensili, come figura nel contratto, ma solo un importo calcolato in funzione delle ore e/o dei giorni lavorati non è determinante, nella misura in cui egli comunque viene retribuito direttamente dalla società chiamata in causa, e non dai clienti della medesima, per il tempo di lavoro durante il quale svolge l’attività in suo favore. Infatti, il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa dipendente ed indipendente. Asserire che il versamento di un’indennità oraria o giornaliera sia sintomo di indipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica odierna. E’ del resto un fatto notorio che diverse aziende assumono personale che viene pagato solo in funzione del tempo di lavoro eseguito. Ad esempio nell’ambito del commercio il personale dipendente viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel negozio e viene pagato in funzione del tempo di lavoro effettuato.
Dal contratto emerge infine l’obbligo per l’insorgente di rappresentare gli interessi della PI 1 (art. 7 “… omissis … die berechtigten Interessen der Firma PI 1 in guten Treuen zu vertreten … omissis …”). Questo elemento contrattuale non è certo tipico di un'attività lucrativa esercitata da un imprenditore indipendente, notoriamente libero ed autonomo nell'esecuzione dei suoi mandati, seppure nel rispetto, ovviamente, delle volontà del committente riguardo al lavoro da svolgere e che, a tal fine, può ricevere istruzioni dal mandante per la trattazione dell'affare e, in tal caso, non può disattenderle (art. 397 cpv. 1 CO).
Dalle tavole processuali si evince inoltre che l’insorgente non fattura le sue prestazioni in nome proprio e per proprio conto direttamente ai clienti della società chiamata in causa, bensì alla PI 1, e meglio ad __________, mentre il rendiconto viene trasmesso, via e-mail, a __________, direttore della società (cfr. estratto del registro di commercio in internet).
Nell'espletamento della sua attività in favore della ditta l'assicurato non emette fatture destinate ai beneficiari finali delle sue prestazioni per un pagamento diretto. Da quanto desumibile dagli atti l’interessato si rivolge unicamente e direttamente alla PI 1 che gli commissiona l'esecuzione di lavori a favore di clienti che trattano però solo con la società.
Quindi, obbligata alla remunerazione nei confronti del ricorrente è soltanto la predetta società e non i di lei clienti finali, che per contro non hanno un rapporto giuridico diretto con il collaboratore.
Non va poi dimenticata la rimunerazione concordata fra le parti.
In queste circostanze, fatturando sempre le proprie prestazioni alla ditta chiamata in causa - che logicamente deve prima passarle al vaglio ed accettarle per potere versare il dovuto al ricorrente -, anche se ha svolto il lavoro per un terzo committente, l'insorgente non incorre in alcun rischio di perdita, poiché ha pattuito il versamento di una somma indipendentemente da quanto la ditta fatturerà realmente ai terzi per le sue prestazioni.
L'interessato gode peraltro anche di un rimborso forfetario delle spese sopportate.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività per conto della citata società l'assicurato non corra alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno debba accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui è la stessa ditta – e non i terzi committenti – che regola direttamente i propri impegni con il suo collaboratore.
Il datore di lavoro si assume pertanto il rischio economico, mentre il ricorrente, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso terzi.
Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso.
L’insorgente non dispone inoltre di personale alle sue dipendenze e neppure di un locale di lavoro equipaggiato (cfr. doc. 5, questionario per l’esame della situazione in materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un’attività lucrativa, domanda 2). Quale “mezzo d’esercizio importante” utilizzato per la sua attività il ricorrente ha segnalato solo la sua auto privata (doc. 5), le cui spese sono tuttavia perlomeno in parte coperte dall’importo forfetario di fr. 1'000 al mese.
Alla luce delle emergenze istruttorie e meglio del contenuto del contratto e delle fatture emesse, le successive precisazioni del ricorrente circa la totale libertà di cui disporrebbe (cfr. tuttavia, come visto in precedenza, gli art. 2, 4 e 7 del contratto) e i presunti investimenti effettuati vanno relativizzate.
Infatti, per i motivi evidenziati in precedenza, nel preciso caso di specie le caratteristiche dell’attività dipendente sono nettamente predominanti.
Certo, l’insorgente ha precisato di necessitare di un ufficio che comprende un computer, una stampante ed un cellulare. Si tratta tuttavia di strumenti di lavoro che sono posseduti dalla maggior parte delle persone senza che sia necessaria la presenza di un’attività indipendente.
Al riguardo, il TCA osserva inoltre che l'indicazione generica che l'assicurato utilizza un ufficio oltre a non essere stata provata (ciò che sarebbe stato possibile ed agevole per il ricorrente), è comunque insufficiente per ammettere che egli abbia sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, ad art. 5 LAVS n. 56; STCA del 13 gennaio 2009, 30.2008.45-46; STCA del 25 ottobre 2007, 30.2006.44).
È vero che l'insorgente lavora per più ditte (tre), ma non va dimenticato che un indipendente può essere contemporanea-mente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (art. 12 cpv. 2 LPGA).
Qualificarlo ora come dipendente della PI 1 non implica comunque, va ribadito, che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (sentenza del 24 febbraio 1989 nella causa X. SA; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113).
Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri, come in concreto.
Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato di poter essere affiliato come indipendente nei confronti di terzi e come dipendente quando è al servizio della società qui chiamata in causa.
Ne segue che la decisione dell’amministrazione di negare l’affiliazione come indipendente quando lavora per PI 1 è corretta e il ricorso va pertanto respinto.
Per quanto concerne invece la qualifica dell’attività svolta a favore della __________ , va evidenziato come la questione è stata espressamente esaminata dall’amministrazione solo con la decisione su opposizione, laddove ha affermato che per le prestazioni fornite alle due ditte “non viene richiesto nessun contributo AVS in quanto il salario è inferiore all’imponibile AVS (art. 34d OAVS)” (doc. 1). In precedenza, e meglio nella decisione formale, l’amministrazione si era limitata ad affermare che “lei è da considerare salariato delle PI 1 PI 1 e per altre ditte per le quali svolge l’attività di rappresentante, le quali dovranno dedurre i contributi sociali su compensi che le vengono erogati” e le decisioni, oltre all’agenzia comunale AVS di __________ e alla “ __________” __________ è stata intimata unicamente alla società qui chiamata in causa (cfr. doc. 6 e 7).
Ne segue che per quanto concerne il rapporto di lavoro con la __________ e con __________, la decisione su opposizione del 22 dicembre 2009 va considerata come una semplice decisione formale e il ricorso al TCA, nella misura in cui contesta anche la qualifica dell’attività svolta nei confronti delle citate società, va considerata alla stregua di un’opposizione. L’incarto, su questo punto, va pertanto trasmesso all’amministrazione affinché esamini nel dettaglio, procedendo ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, il rapporto con queste società ed emani le necessarie decisioni su opposizione che dovranno essere notificate anche alle società toccate dalla decisione.
Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente, se l’esito del ricorso non dovesse essere positivo, “un colloquio personale in cui posso spiegare al meglio la mia professione, visto anche le mie difficoltà linguistiche specialmente nella lingua scritta”), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Questo Tribunale ritiene del resto che non sia necessario assumere ulteriori prove giacché gli atti dell’incarto sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’incarto è trasmesso all’amministrazione per i suoi incombenti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti