Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2010.24
Entscheidungsdatum
14.04.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2010.24

TB

Lugano 14 aprile 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 settembre 2010 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. RI 1, 1975, cittadino __________, il 10 maggio 2010 (doc. 10) ha compilato il Questionario per l'affiliazione degli indipendenti, chiedendo di essere affiliato dal 1° aprile 2010 in detta categoria come autista, prevedendo di non occupare dei dipendenti e di conseguire un utile netto annuo di Fr. 30'000.-.

B. Il 20 maggio 2010 (doc. 11) ed il 6 luglio 2010 (doc. 6) la Cassa CO 1 ha conferito mandato alla __________ di __________ di verificare la posizione dell'assicurato. Ottenute le proposte di dichiararlo persona con attività lucrativa dipendente (docc. 4 e 12) e dopo avere richiesto all'assicurato, il 30 giugno 2010 (doc. 15), di produrre le fatture emesse nei confronti dei suoi clienti e per l'acquisto di materiale, con decisione del 27 luglio 2010 (doc. 3) ha respinto la predetta richiesta di affiliazione, ritenendo l'assicurato dipendente mancando i necessari requisiti (non dispone di veicolo proprio o in affitto, esegue i lavori di trasporto per ditte del ramo unicamente su chiamata).

C. Con decisione su opposizione del 10 settembre 2010 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato formulata il 23 agosto 2010 (doc. 2) e ha quindi confermato il rifiuto d'affiliazione come indipendente, dato che non possiede un mezzo di trasporto e lavora per ditte del ramo. Questa posizione non è mutata nemmeno alla luce della nuova documentazione prodotta, a richiesta, dall'opponente, siccome le fatture sono state emesse per "servizi effettuati per vostro conto" e non indicano il nome del destinatario. Inoltre, l'assicurato non possiede un veicolo proprio ed esegue trasporti su chiamata per una ditta del ramo, tuttavia sconosciuta.

D. RI 1 ha presentato ricorso l'8 ottobre 2010 (doc. I) per il tramite di RA 1, contestando lo statuto di dipendente. Il ricorrente ha indicato di svolgere un'attività indipendente, di assumersi il rischio economico e di non essere vincolato da rapporti di dipendenza. Egli riceve da più persone (fisiche e giuridiche) il mandato di trasportare i clienti in tutta Europa dietro compenso. L'insorgente agisce quindi verso l'esterno con una propria ragione sociale, si assume il proprio rischio economico e sceglie liberamente l'organizzazione della sua azienda per il lavoro che gli viene commissionato da diversi mandanti. Infine, l'assicurato ha elencato i diversi elementi tali da potere così svolgere la sua attività come indipendente, quali avere il permesso G di frontaliere, essersi iscritto all'Ufficio controllo abitanti per le attività economiche ed avere sdoganato il proprio veicolo come richiesto dalla Cassa stessa, ma di non averla ancora potuta immatricolare nel Cantone Ticino nell'attesa della ricezione di un determinato documento.

E. Con risposta del 15 ottobre 2010 (doc. IIII) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, ribadendo il rifiuto dell'affiliazione come indipendente ed evidenziando che, all'ora attuale, il ricorrente non può ancora far capo al veicolo di sua proprietà per problemi di immatricolazione. Ciò nonostante, egli si avvale, per i trasporti dei suoi clienti, del veicolo di una ditta, tuttavia sconosciuta.

Pertanto, visto il manifesto grado di subordinazione (con questa ditta) e l'assenza del rischio economico, l'amministrazione ha confermato la qualifica di dipendente dell'insorgente.

Il 21 ottobre 2010 (doc. V) il ricorrente ha preso posizione sulla risposta dell'amministrazione, riaffermando che egli agisce verso l'esterno con una propria ragione sociale come risulta dalla carta intestata prodotta (doc. C) e che le due fatture prodotte con il ricorso sono state emesse a favore di "__________". L'insorgente ha inoltre prodotto della documentazione riguardante lo sdoganamento della sua vettura (doc. D).

La Cassa si è riconfermata nella sua risposta (doc. VII), mentre il ricorrente ha prodotto il certificato di conformità CE per l'autovettura importata in Svizzera (doc. H) e la licenza di circolazione del veicolo (doc. I), sui quali la Cassa si è espressa ribadendo il rifiuto dell'affiliazione come indipendente (doc. XV).

L'8 marzo 2011 (doc. XIX) questo Tribunale ha sottoposto all'assicurato diversi quesiti, a cui egli ha risposto il 17 marzo 2011 (doc. XX) producendo anche una dozzina di fatture.

Invitata ad esprimersi sull'esito di questo accertamento (doc. XXI), la Cassa si è riconfermata nella sua risposta (doc. XXII).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

  1. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

  1. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:

" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

  1. La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

  1. Nella più recente giurisprudenza, l'Alta corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3).

L'Alta corte ha inoltre affermato che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).

Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

  1. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

  1. Nel caso di specie, vista la documentazione agli atti e la succitata giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere il ricorrente quale dipendente deve essere annullata, poiché essa non specifica nemmeno di quale persona (giuridica) l'assicurato sarebbe dipendente e quindi chi, insieme a lui, sarebbe chiamato in virtù dell'art. 14 LAVS a pagare i contributi sociali AVS/AI/IPG sullo stipendio da esso ricevuto.

Al riguardo, questo Tribunale evidenzia peraltro che neppure dall'istruttoria condotta è emerso un nome certo di persona qualificabile come datore di lavoro dell'insorgente.

Vero è che l'assicurato ha rivelato il nome della società __________ soltanto nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2010 (doc. V), ovvero dopo avere prodotto, contestualmente al ricorso, due fatture senza intestazione da esso rilasciate nei mesi di maggio e giugno 2010 per "servizi effettuati per vostro conto nel mese di aprile" rispettivamente di "maggio" (docc. G1 e G2).

Il ricorrente ha poi prodotto pendente causa una decina di altre fatture simili emesse per i mesi da aprile 2010 a febbraio 2011 (doc. J), tutte con la medesima descrizione delle prestazioni e tutte senza il nome del destinatario. Tuttavia, con l'aiuto dell'estratto del conto bancario dell'interessato (doc. K), si può concludere con certezza che gli accrediti mensili in euro a favore dell'assicurato corrispondono agli importi delle predette fatture. Pertanto, risulta che questi bonifici sono stati effettuati da una società __________ con sede in __________ (la __________) che, quindi, non può certo essere definita come datrice di lavoro dell'assicurato per le sue attività svolte su territorio svizzero e non può quindi essere chiamata a versare i contributi sociali AVS/AI/IPG.

  1. Non va poi dimenticato che vista la particolarità del lavoro stesso effettuato dal ricorrente (autista), egli non ha, di massima, nessun piano di lavoro, visto che i committenti lo contattano telefonicamente (doc. XX risposte n. 4 e 5) – anche con breve preavviso - per portarli da un luogo ad un altro. L'interessato non ha nemmeno una dipendenza da un datore di lavoro, proprio perché l'attività di autista lo porta ad avere quali clienti "numerosi enti pubblici e privati" (doc. XX risposta n. 2), ai quali non chiede l'indirizzo per motivi di riservatezza (doc. XX risposta n. 3). Le direttive che riceve dai clienti si limitano all'indicazione dell'orario in cui andarli a prendere ed al luogo di partenza e di arrivo della trasferta richiesta (doc. XX risposta n. 6).

L'assicurato viene poi remunerato per la sua prestazione al termine del tragitto per il quale è stato chiesto il suo servizio oppure, come è il caso con la ditta __________, riceve i pagamenti delle sue prestazioni direttamente sul conto bancario (doc. XX risposta n. 7).

Al fine di soddisfare ogni esigenza dei suoi clienti, in particolare di quelli facoltosi che richiedono trasporti con autovetture prestigiose e di lusso, l'assicurato si rivolge alla citata società __________, che dispone di un vasto parco veicoli (doc. XX risposta n. 8).

L'insorgente ha infine osservato di avere "effettuato alcuni investimenti, ma non come avrebbe voluto per organizzare la propria impresa e ciò è dovuto all'incertezza riguardante questa problematica." (doc. XX risposta n. 10).

Stanti così le cose, oltre al motivo principale suesposto (cfr. consid. 8) che non permette qui di qualificare il ricorrente come dipendente in assenza della persona designata come suo datore di lavoro, d'avviso del Tribunale non vi sono nemmeno sufficienti elementi per ammettere una sua subordinazione per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro.

Va invece rilevato che l'autista in questione sembra assumersi comunque un certo rischio economico nell'attività espletata ed agire verso l'esterno nei confronti dei suoi numerosi clienti con una propria ragione sociale.

Anche se, fino al momento della resa della decisione impugnata, l'assicurato non disponeva ancora della propria vettura per lavorare ma si doveva rivolgere a terzi ed in particolare alla ditta __________, non è possibile ritenere un rapporto di dipendenza, ciò neppure in virtù del principio della verosimiglianza preponderante valido nella assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4). Infatti, il noleggio da terzi di uno o più veicoli per effettuare i trasporti dei suoi clienti, se regolarmente pagato dall'assicurato, non significa ancora che egli non possa essere qualificato come indipendente. Il noleggio di auto per la prestazione di servizi a terzi costituisce un palese e concreto rischio aziendale per il ricorrente.

  1. Alla luce di quanto è qui emerso, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione affinché, dopo eventuali accertamenti che essa riterrà necessari, emani una nuova decisione sulla scorta, anche, degli elementi emersi durante la presente procedura.

Il ricorso deve essere accolto e pertanto, siccome è rappresentato, l'assicurato ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa di compensazione affinché riveda la fattispecie e, alla luce dei nuovi elementi emersi pendente causa, si ripronunci sulla domanda del ricorrente di affiliazione come indipendente.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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